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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/06/2025, n. 2808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2808 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n.7487/2023 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv. MILITELLO SALVATORE)
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
(avv. PIRRELLO DANIELE)
- resistente -
[...]
Controparte_2
Avente ad oggetto: retribuzione
A seguito dell'udienza del 17/06/2025, per la quale si dà atto che ambo le parti costituite hanno tempestivamente depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro
2.108,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, da distrarsi in favore del procuratore della resistente ex art. 93 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 12.6.2023 conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1
e “ deducendo di aver Controparte_2 Controparte_3 lavorato alle dipendenze di quest'ultima dall'1.1.2016 al 30.4.2019 (data del licenziamento orale intimato da , con orario dal lunedì alla domenica, dalle ore 05:00 alle ore 14:00/15:00, Parte_2 percependo mensilmente euro € 1.800,00. Lamentava: che il licenziamento orale non era stato preceduto dal preavviso, di non aver goduto durante il rapporto di ferie, di non aver ricevuto il pagamento delle mensilità “da settembre 2018 a dicembre 2018 e da gennaio 2019 ad aprile 2019”, di non aver percepito l'indennità sostitutiva del preavviso, la 13^, la 14^, l'indennità sostitutiva di ferie, e il TFR.
Il ricorrente chiedeva, previo accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato nei termini sopra descritti alle dipendenze della società, “condannare Controparte_4
, di (Partita IVA: , in persona del suo
[...] Controparte_2 P.IVA_1 legale rappresentante protempore, e a pagare in favore del ricorrente Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
, la somma di €. 22.884,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ogni singolo
[...] diritto all'effettivo soddisfo, ovvero al pagamento di quella maggiore e/o minore somma che sarà determinata in corso di causa a seguito dell'espletanda istruttoria e che questa Autorità Giudiziaria adita riterrà conforme a giustizia. - Disporre accertamento presso l' al fine di verificare il corretto versamento dei contributi previdenziali in favore del ricorrente CP_5 da parte del datore di lavoro, ovvero onerare quest'ultimo del deposito della relativa documentazione, ex art. 210 c.p.c., all'esito negativo, condannare la resistente al pagamento di quanto dovuto con eventuale ulteriore condanna al pagamento di una somma di denaro da determinarsi in via equitativa in favore del ricorrente per i danni da questo subiti. - Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarre in favore del procuratore antistatario”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, costituitasi in giudizio, eccepiva il Controparte_1 proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, contestava la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
All'udienza del 8.10.2024 il ricorrente ha dichiarato di rinunciare alle domande formulate nei Con confronti di “ , di . Controparte_3 Controparte_2
La causa, istruita documentalmente, disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c., viene decisa mediante il deposito della presente sentenza.
***
Deve innanzitutto rilevarsi: che il ricorrente non ha evocato in giudizio che CP_5 [...]
è deceduto in data 16.12.2020 (cfr. doc. n. 3 del fascicolo di parte resistente) e che CP_2 CP_1 ha ritualmente rinunciato all'eredità, ragion per cui, considerato che il ricorrente ha
[...] rinunciato alle domande spiegate nei confronti di “ , che uno dei Controparte_3 CP_1 resistenti è deceduto ancor prima che venisse incoato il procedimento, che l'altra convenuta, oltre a non rivestire alcuna posizione giuridicamente rilevante all'interno della superiore società (avendo donato le proprie quote a cfr. doc. n. 2 del fascicolo di parte resistente), ha rinunciato Controparte_2 all'eredità di e che non sono stati evocati in giudizio gli eredi, il ricorso non può Controparte_2 trovare accoglimento, giacché quand'anche fosse stato dimostrato che il ricorrente era stato oralmente assunto e licenziato da non vi sarebbe alcun titolo per una eventuale condanna al Controparte_1 pagamento delle richieste retributive del ricorrente, dovendosi preliminarmente dimostrare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
L'art. 2094 c.c., nel disciplinare il prestatore di lavoro subordinato, afferma che “È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
A riguardo, la giurisprudenza ritiene che “il carattere distintivo essenziale del rapporto di lavoro subordinato è la subordinazione intesa come vincolo di soggezione del lavoratore al potere organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale deve estrinsecarsi nell'emanazione di ordini specifici, oltre che nell'esercizio di un'attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative sia pure diversamente atteggiata in relazione alla peculiarità di queste ultime;
pertanto solo quando tale carattere distintivo non sia agevolmente apprezzabile a causa del concreto atteggiarsi del rapporto occorre far riferimento ad altri criteri, complementari e sussidiari, come l'osservanza di un orario predeterminato, il versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, il coordinamento dell'attività all'assetto organizzativo dato all'impresa dal datore di lavoro, l'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale, i quali, benché privi di valore decisivo se individualmente considerati, ben possono essere valutati globalmente come indizi” (cfr.
Cass. Civ. 2299/1997, 5508/2004).
Tanto premesso, deve rilevarsi che il ricorrente non ha specificamente allegato e provato, come era suo precipuo onere, la sussistenza del dedotto rapporto lavorativo, peraltro alle dipendenze di “
[...]
, di non avendo specificamente dedotto e dimostrato CP_3 CP_1 Controparte_2 CP_2
l'esercizio dei tipici poteri datoriali, né tantomeno la sussistenza degli ulteriori indici di subordinazione, avendo elaborato prove orali generiche e valutative che, pertanto, non sono state ammesse.
Il ricorso non può pertanto trovare accoglimento con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n.
147 del 13.08.2022, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento (da €
5.202,00 a € 26.000,00) per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, non essendo stata svolta attività istruttoria, disponendone la distrazione in favore del procuratore della resistente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 17/06/2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n.7487/2023 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv. MILITELLO SALVATORE)
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
(avv. PIRRELLO DANIELE)
- resistente -
[...]
Controparte_2
Avente ad oggetto: retribuzione
A seguito dell'udienza del 17/06/2025, per la quale si dà atto che ambo le parti costituite hanno tempestivamente depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro
2.108,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, da distrarsi in favore del procuratore della resistente ex art. 93 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 12.6.2023 conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1
e “ deducendo di aver Controparte_2 Controparte_3 lavorato alle dipendenze di quest'ultima dall'1.1.2016 al 30.4.2019 (data del licenziamento orale intimato da , con orario dal lunedì alla domenica, dalle ore 05:00 alle ore 14:00/15:00, Parte_2 percependo mensilmente euro € 1.800,00. Lamentava: che il licenziamento orale non era stato preceduto dal preavviso, di non aver goduto durante il rapporto di ferie, di non aver ricevuto il pagamento delle mensilità “da settembre 2018 a dicembre 2018 e da gennaio 2019 ad aprile 2019”, di non aver percepito l'indennità sostitutiva del preavviso, la 13^, la 14^, l'indennità sostitutiva di ferie, e il TFR.
Il ricorrente chiedeva, previo accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato nei termini sopra descritti alle dipendenze della società, “condannare Controparte_4
, di (Partita IVA: , in persona del suo
[...] Controparte_2 P.IVA_1 legale rappresentante protempore, e a pagare in favore del ricorrente Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
, la somma di €. 22.884,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ogni singolo
[...] diritto all'effettivo soddisfo, ovvero al pagamento di quella maggiore e/o minore somma che sarà determinata in corso di causa a seguito dell'espletanda istruttoria e che questa Autorità Giudiziaria adita riterrà conforme a giustizia. - Disporre accertamento presso l' al fine di verificare il corretto versamento dei contributi previdenziali in favore del ricorrente CP_5 da parte del datore di lavoro, ovvero onerare quest'ultimo del deposito della relativa documentazione, ex art. 210 c.p.c., all'esito negativo, condannare la resistente al pagamento di quanto dovuto con eventuale ulteriore condanna al pagamento di una somma di denaro da determinarsi in via equitativa in favore del ricorrente per i danni da questo subiti. - Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarre in favore del procuratore antistatario”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, costituitasi in giudizio, eccepiva il Controparte_1 proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, contestava la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
All'udienza del 8.10.2024 il ricorrente ha dichiarato di rinunciare alle domande formulate nei Con confronti di “ , di . Controparte_3 Controparte_2
La causa, istruita documentalmente, disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c., viene decisa mediante il deposito della presente sentenza.
***
Deve innanzitutto rilevarsi: che il ricorrente non ha evocato in giudizio che CP_5 [...]
è deceduto in data 16.12.2020 (cfr. doc. n. 3 del fascicolo di parte resistente) e che CP_2 CP_1 ha ritualmente rinunciato all'eredità, ragion per cui, considerato che il ricorrente ha
[...] rinunciato alle domande spiegate nei confronti di “ , che uno dei Controparte_3 CP_1 resistenti è deceduto ancor prima che venisse incoato il procedimento, che l'altra convenuta, oltre a non rivestire alcuna posizione giuridicamente rilevante all'interno della superiore società (avendo donato le proprie quote a cfr. doc. n. 2 del fascicolo di parte resistente), ha rinunciato Controparte_2 all'eredità di e che non sono stati evocati in giudizio gli eredi, il ricorso non può Controparte_2 trovare accoglimento, giacché quand'anche fosse stato dimostrato che il ricorrente era stato oralmente assunto e licenziato da non vi sarebbe alcun titolo per una eventuale condanna al Controparte_1 pagamento delle richieste retributive del ricorrente, dovendosi preliminarmente dimostrare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
L'art. 2094 c.c., nel disciplinare il prestatore di lavoro subordinato, afferma che “È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
A riguardo, la giurisprudenza ritiene che “il carattere distintivo essenziale del rapporto di lavoro subordinato è la subordinazione intesa come vincolo di soggezione del lavoratore al potere organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale deve estrinsecarsi nell'emanazione di ordini specifici, oltre che nell'esercizio di un'attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative sia pure diversamente atteggiata in relazione alla peculiarità di queste ultime;
pertanto solo quando tale carattere distintivo non sia agevolmente apprezzabile a causa del concreto atteggiarsi del rapporto occorre far riferimento ad altri criteri, complementari e sussidiari, come l'osservanza di un orario predeterminato, il versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, il coordinamento dell'attività all'assetto organizzativo dato all'impresa dal datore di lavoro, l'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale, i quali, benché privi di valore decisivo se individualmente considerati, ben possono essere valutati globalmente come indizi” (cfr.
Cass. Civ. 2299/1997, 5508/2004).
Tanto premesso, deve rilevarsi che il ricorrente non ha specificamente allegato e provato, come era suo precipuo onere, la sussistenza del dedotto rapporto lavorativo, peraltro alle dipendenze di “
[...]
, di non avendo specificamente dedotto e dimostrato CP_3 CP_1 Controparte_2 CP_2
l'esercizio dei tipici poteri datoriali, né tantomeno la sussistenza degli ulteriori indici di subordinazione, avendo elaborato prove orali generiche e valutative che, pertanto, non sono state ammesse.
Il ricorso non può pertanto trovare accoglimento con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n.
147 del 13.08.2022, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento (da €
5.202,00 a € 26.000,00) per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, non essendo stata svolta attività istruttoria, disponendone la distrazione in favore del procuratore della resistente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 17/06/2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno