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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 27/11/2025, n. 956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 956 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione II civile
Composta dai magistrati:
dott.ssa Vincenza RANDAZZO Presidente
dott. Giuseppe MINUTOLI Consigliere
dott. Arturo OLIVERI Giudice ausiliario relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 443 dell'anno 2021 posta in decisione con ordinanza del 13/06/2025 comunicata il 16/06/2025, vertente
TRA nato a [...] il [...] (cod. fis. Parte_1
) rappresentato e difeso dagli Avv.ti Isabella Barone e Andrea CodiceFiscale_1
PA VA in virtù di mandato in atti ed elettivamente domiciliato presso lo studio della prima in Messina Piazza Immacolata di Marmo n. 4
ATTORE in RIASSUNZIONE
E
nato a [...] il [...] (cod. fis. , Controparte_1 C.F._2 [...]
nato a [...] il [...] (cod. fis. ) CP_2 C.F._3 rappresentati e difesi dagli Avv.ti Antonino Aloisio, Sebastiano Campanella e Pietro Aloisio in virtù di mandato in atti ed elettivamente domiciliati in Messina, via Cavour n.48, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Versaci
CONVENUTI in RIASSUNZIONE A seguito di riassunzione per rinvio in appello ex artt. 622 c.p.p. e 392 c.p.c., su sentenza n.
10280/21 reg sez.n.251/2021, pronunciata dalla Suprema Corte di Cassazione il 27/01/2021 nel procedimento R.G.N. 40134/2019.
OGGETTO: condannatorio
Conclusioni rese in modalità cartolare: i procuratori delle parti chiedono la decisione della causa
Svolgimento del processo
A seguito di querela presentata da e decreto di citazione a giudizio Parte_1 del 08/06/2012 i sigg.ri e Controparte_2 Controparte_1 Parte_2
erano tratti a giudizio dinanzi al Tribunale penale di Barcellona Parte_3
Pozzo di OT in composizione monocratica, sezione distaccata di Milazzo, per rispondere dei reati meglio descritti nei rispettivi capi d'imputazione, commessi in data
03/12/2009 in danno del querelante: in particolare, con riferimento ai capi di imputazione ivi indicati sotto le lettere G ed H, e Controparte_2 Controparte_1
del delitto previsto e punito dagli artt. 110 e 582 e 585 c.p. (capo di
[...] imputazione G) perché in concorso tra loro, colpendolo ripetutamente con calci e pugni, cagionavano a lesioni personali consistite in “trauma cranico Parte_1 facciale. Contusione escoriata alle mani ed ai gomiti bilateralmente. Stato ansioso reattivo” giudicate guaribili in giorni trenta (fatto aggravato poiché commesso da più persone riunite), come pure del reato previsto e punito dagli artt. 110, 81-594 commi I e
IV e 612 co II c.p. (capo di imputazione H) perché, in concorso tra loro, offendevano l'onore ed il decoro di e lo minacciavano di un danno ingiusto e Parte_1 grave pronunciando nei suoi confronti le frasi che seguono: - “Sei Controparte_2 un Bastardo…, giuro che ti ammazzo! … , pezzo di merda, ti ammazzo”; - Per_1
: “Ti scannu, bastardo, gran pezzo di merda, ti ammazzo”, con Controparte_1
l'aggravante di cui all'art. 594 comma IV per aver commesso il fatto alla presenza di più persone (nella specie e ). Parte_4 Persona_2
Nel procedimento penale, rubricato al n. R.G. 15039/2013 (R.G. N.R. n. 412/2010) si costituiva parte civile l'odierno attore in riassunzione , unitamente al Parte_1
pag. 2/13 figlio al fine di chiedere ed ottenere la condanna al risarcimento dei Parte_5 danni patiti in relazione alle condotte illecite oggetto di contestazione.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di OT in composizione monocratica, con sentenza n.
731/2018, emessa in data 13/07/2018 così statuiva “
P.Q.M.
Visto l'art. 530 c.p.p. assolve , e dal reato di cui Controparte_2 Controparte_1 Parte_2 all'art. 594 c.p. (Ingiuria) perché il fatto non costituisce più reato;
Visto l'art. 531
c.p.p. dichiara non doversi procedere nei confronti di per il Controparte_1 reato a Lui ascritto al capo d) della rubrica in quanto estinto per intervenuta prescrizione;
Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p. dichiara colpevole dei Controparte_2 reati di cui agli artt. 612 comma II, 582 e 585 c.p. e, previa concessione delle attenuanti generiche e ritenuta la continuazione, lo condanna alla pena di mesi otto di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. Pena Sospesa. Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p. dichiara e colpevoli dei reati di cui agli artt. Controparte_1 Parte_2
612 comma II, 582 e 585 c.p. e, previa concessione delle attenuanti generiche e ritenuta la continuazione, li condanna alla pena di mesi sei di reclusione ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali. Pena sospesa. Condanna gli imputati al risarcimento dei danni in favore della parte civile da liquidarsi in separata sede, nonché alle spese di costituzione di parte civile che liquida in complessive €. 2000,00 oltre cpa, iva e spese generali per ciascuna parte.”
A seguito di impugnazione, la Corte di Appello di Messina, con sentenza n. 1721/2019 emessa in data 10/07/2019, in parziale riforma della sentenza di primo grado, così disponeva: “Visto l'art. 605 c.p.p., in parziale riforma della sentenza emessa in data
13.07.2018 dal Tribunale di Barcellona P.G., in composizione monocratica, appellata da , e , dichiara non doversi Controparte_2 Controparte_1 Parte_2 procedere nei confronti di perché i reati a lui ascritti sono estinti per Parte_2 intervenuta prescrizione;
dichiara altresì non doversi procedere nei confronti di
[...]
e perché i reati loro ascritti ai capi c) ed e) sono CP_2 Controparte_1 estinti per intervenuta prescrizione;
Ridetermina la pena nei confronti di
[...]
in mesi sette di reclusione e nei confronti di in mesi CP_2 Controparte_1 cinque di reclusione;
Conferma nel resto, comprese le statuizioni civili. Condanna gli appellanti a rifondere le spese sostenute dalle parti civili, liquidate in favore di pag. 3/13 ciascuna di esse in complessivi €. 1.500,00 oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge”
Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Messina, e Controparte_2 [...] proponevano ricorso per Cassazione soltanto per i reati di cui ai capi G Controparte_1 ed H della originaria rubrica di imputazione.
Il giudizio veniva rubricato al nr. 40134-2019 Reg. Gen. della Suprema Corte ed assegnato alla Quinta sezione penale che, con sentenza n. 10280 del 2021 così statuiva:
“
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata, agli effetti penali, per essere i reati ascritti ai capi G e H estinti per prescrizione. Annulla la medesima sentenza agli effetti civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Spese al definitivo”.
Nella suddetta sentenza la Suprema Corte indicava in particolare: “Residua il profilo civile, essendo la prescrizione maturata dopo la pronuncia di primo grado intervenuta in data 13.7.18. Non essendo state oggetto di esame le doglianze proposte nell'atto di appello in relazione ai reati di cui ai capi G e H, si impone l'annullamento della sentenza impugnata, anche agli effetti civili, con rinvio al giudice civile in grado di appello che procederà a valutare i motivi ritualmente proposti in appello in relazione ai capi di imputazione. Dalle ragioni sin qui esposte deriva l'annullamento, agli effetti penali, della sentenza impugnata, senza rinvio, per essere i reati di cui ai capi G e H estinti per intervenuta prescrizione;
nonché l'annullamento della medesima pronuncia agli effetti civili, con rinvio al giudice competente per valore in grado di appello, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese”.
In forza di quanto sopra citava in riassunzione, innanzi a questa Parte_1
Corte, e per ivi sentire accogliere le Controparte_2 Controparte_1 seguenti domande:
“1) preliminarmente disporre il richiamo dei fascicoli penali portanti il n. 15039/2013
RG Trib. del Tribunale di Barcellona Pozzo di OT (R.G.N.R. 412/2010), n.
2916/2018 Reg. Gen. della Corte di Appello di Messina (R.G.N.R. 412/10);
2) ritenere e dichiarare i convenuti nato a [...] P.G. il Controparte_2
02.12.1987, e nato a [...] il [...], responsabili: - del Controparte_1 reato previsto e punito dagli artt. 582 e 585 c.p. (Capo G), commessi, il 03.12.2009, pag. 4/13 dopo le ore 21,30 ed a Santa Lucia del Mela (ME), ai danni di Parte_1 perché in concorso tra loro, colpendolo ripetutamente con calci e pugni, cagionavano a
lesioni personali consistite in “trauma cranico facciale, contusione Parte_1 escoriata alle mani ed ai gomiti bilateralmente, stato ansioso reattivo” giudicate guaribili in giorni trenta;
- del reato previsto e punito dall'art. 612, comma II, c.p.
(capo H) perché, nelle medesime circostanze di tempo e di luogo, minacciavano
di un danno ingiusto e grave pronunciando nei suoi confronti le frasi Parte_1 che seguono: “Sei un bastardo …, giuro che ti ammazzo! ... Controparte_2
Bastardo, pezzo di merda, ti ammazzo”, “Ti Scannu, bastardo, Controparte_1 gran pezzo di merda, ti ammazzo”;
3) ritenere e dichiarare il diritto del Sig. al risarcimento di tutti i Parte_1 danni, sia materiali che morali, subiti a seguito dei fatti illeciti commessi – contro di lui
- dai convenuti e oggetto del procedimento Controparte_2 Controparte_1 penale n. 15039/2013 RG Trib. del Tribunale di Barcellona Pozzo di OT (R.G.N.R.
412/2010), n. 2916/2018 Reg. Gen. della Corte di Appello di Messina (R.G.N.R.
412/10) e n. 40134/19 Reg. Gen. della Corte di Cassazione;
4) per l'effetto, accertata l'entità dei danni subiti dall'attore, condannare i convenuti, in solido tra loro, a corrispondere al Sig. - a titolo di integrale Parte_1 risarcimento dei danni patiti a seguito degli eventi occorsi il 03.12.2009 e per le motivazioni analiticamente spiegate nella narrativa del presente atto di citazione – tutte le somme, così come indicate nella narrativa del presente atto di citazione ma determinabili anche attraverso disponenda ctu medico legale, ritenute di giustizia e determinabili anche in via equitativa;
il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno dell'evento sino all'effettivo soddisfo;
5) riconoscere e condannare i convenuti alla refusione delle spese legali già liquidate nei due gradi di giudizio innanzi al Tribunale monocratico e alla Corte di Appello di
Messina, nonché per l'ulteriore fase dinanzi alla Corte di Cassazione. 6) con vittoria di spese e compensi del presente giudizio da liquidarsi in favore dei sottoscritti procuratori i quali dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”.
pag. 5/13 in via istruttoria, chiedeva venisse disposta CTU medico legale al Parte_1 fine di determinare natura, entità ed esiti permanentemente invalidanti delle lesioni da lui riportate a seguito dei fatti illeciti del 03/12/2009.
Nell'instaurato giudizio R.G. 443/2021 si costituivano e Controparte_2 [...]
che contestavano la domanda e formulavano le seguenti conclusioni: CP_1
“1) rigettare le domande avanzate, con qualsiasi statuizione e/o formula, ritenendo e/o dichiarando l'assenza di alcuna responsabilità dei convenuti e Controparte_1
nella verificazione degli eventi del 03.12.2009 per cui è causa e Controparte_2 nella causazione di eventuali danni in capo al Sig. ; Parte_1
2) per l'effetto ritenere e/o dichiarare che nessuna somma, a qualsivoglia titolo, è dovuta dai Sigg.ri e in favore del Sig. Controparte_1 Controparte_2
in relazione ai fatti del 03.12.2009; Parte_1
3) in via subordinata, nella denegata ipotesi di riconoscimento di qualsiasi responsabilità in capo ai Sigg.ri e e previo Controparte_1 Controparte_2 accertamento del nesso di causalità fra i danni richiesti e le condotte contestate singolarmente ad ogni soggetto, dichiarare la responsabilità dei convenuti limitatamente a quanto strettamente provato nel presente giudizio;
4) con vittoria di spese e compensi”.
Con ordinanza del 10/01/2025 questa Corte ha disposto la chiesta consulenza tecnica d'ufficio ed all'uopo ha nominato quale consulente il Dott. con il seguente Persona_3 mandato: “Esaminata la documentazione in atti, visitato l'attore e Parte_1 compiuti gli eventuali necessari accertamenti specialistici: a) accerti natura ed entità delle lesioni riportate dal periziando in occasione dell'evento verificatosi il 03/12/2009 per cui è causa, indicando durata e grado dell'invalidità temporanea;
b) accerti
l'esistenza di eventuali postumi permanenti che siano in rapporto causale con le lesioni patite in occasione dell'evento; c) determini il grado percentuale di lesione all'integrità psicofisica permanente, precisando l'incidenza delle varie patologie, i criteri di determinazione ed il barème di riferimento;
d) valuti l'eventuale incidenza dei postumi sulla capacità lavorativa del periziando;
e) verifichi la necessità e congruità delle spese mediche documentate dal periziando”.
pag. 6/13 Il nominato CTU depositava il proprio elaborato peritale e quindi la causa era rimessa al collegio e veniva poi assegnata in decisione con ordinanza del 13/06/2025 comunicata il
16/06/2025, con successivo deposito di scritti conclusionali.
Motivi della decisione
In conseguenza dell'esito del processo penale a carico dei convenuti in riassunzione e del suo esito, la Suprema Corte di Cassazione ha quindi demandato a questa Corte di appello in sede civile l'esame delle doglianze poste a fondamento della domanda risarcitoria del per i Pt_1
danni da fatti costituenti reato ai suoi danni.
Si impone quindi una rivalutazione del materiale probatorio acquisito nel processo penale con riferimento alle fattispecie di reato contestate.
Va precisato che con le censure d'appello gli imputati non hanno contestato la sussistenza dei gravi fatti contestati alle lettere G) e H) della rubrica di imputazione a ed Controparte_1
, dovendosi ritenere acclarati i fatti illeciti da loro commessi (precisamente artt. CP_2
110, 582 e 585 c.p. – lesioni personali con aggravante del concorso fra più persone ed art. 110,
81, 594 e 612 c.p. – ingiuria con aggravante del concorso e della commissione del reato in presenza di più persone), tenendo conto delle prove emerse nell'istruttoria dibattimentale in primo grado, come riportata nella sentenza del Tribunale penale di Barcellona Pozzo di OT
Risulta, quindi, provato che il giorno 03/12/2009, alle 17.00, (figlio di Parte_5
) camminava lungo la via G. Ungaretti del Comune di Santa Lucia del Mela allorché Pt_1
incontrava lo zio,
00 , in compagnia della propria moglie;
si fermava e, in Controparte_1 Parte_3
maniera più che serena, chiedeva allo zio dei chiarimenti in ordine ad un problema relativo allo scolo delle acque sui terreni di proprietà della nonna e dei di lei germani (tra cui il Persona_4
). Nel dialogo pacato tra i due, nonostante il marito la invitasse a tacere, Controparte_1 interveniva la zia ( , moglie del ) che, brandendo un grosso bastone di legno di Parte_3 CP_1
circa un metro, con aggressività e fare stizzoso, diceva “Chi voli chistu …. Ora ti dugnu un corpu
i lignu! …. Bastasu…. …. Fai schifu tu e cu ti fici”. A quel punto, anche il inasprito Per_5 CP_1
dalla moglie, in quel frangente diceva “a tia ti tagghiu a testa!”. La questione finiva ma accadeva che alle 21.30 dello stesso giorno, si trovava all'interno della Parte_5
propria abitazione sita in Via Macello a Santa lucia del Mela, ove viveva con i genitori ed il pag. 7/13 fratello, intento a cenare con i familiari ed alcuni amici di famiglia, ivi riunitisi per festeggiare il compleanno. Sentendo suonare il campanello del citofono, andava a rispondere e Pt_5
vedeva, attraverso il videocitofono, il cugino ed una vettura Fiat Panda Controparte_2
ferma davanti al cancello con i fari accesi;
quindi, su richiesta del cugino che gli diceva di volergli parlare, usciva sulla soglia di casa dove si trovava il ridetto e, poco Controparte_2
più indietro, il di lui padre, accadeva quindi che, mentre Controparte_1 Controparte_1
si fermava a qualche metro dalla soglia, si avventava contro
[...] Controparte_2
e lo colpiva repentinamente e violentemente al volto con un pugno, Parte_5 facendolo cadere a terra sanguinante;
lo apostrofava, quindi, con parole ingiuriose, tra le quali
“brutto bastardo, pezzo di merda” e con il padre si dirigeva verso l'autovettura ferma di fronte al cancello con il motore acceso, a bordo della quale entrambi si davano alla fuga. Parte_5
veniva immediatamente soccorso dalla sua fidanzata, che lo aveva
[...] Persona_6
seguito sulla porta d'ingresso, ed insieme andavano in cucina dove riceveva le prime Pt_5
cure da parte della madre, mentre il padre , odierno attore in riassunzione, insieme al Pt_1
fratello ed al Sig. , allarmati uscivano davanti alla porta e visti i Pt_4 Controparte_3 due aggressori che si allontanavano a bordo della Loro Fiat Panda, li inseguivano a piedi. La
Fiat Panda si fermava poco prima dell'abitazione dei dove, di lì a poco, sopraggiungeva CP_1
completamente sfinito e senza fiato e in tale occasione lo stesso rimaneva Parte_1
vittima di una aggressione da parte dapprima di che lo colpiva ferocemente Controparte_2
con calci e pugni su tutto il corpo, soprattutto al volto ed alla testa e a distanza di qualche secondo, anche da che sopraggiungeva con un grosso randello in mano Controparte_1
e colpiva anch'egli con calci e pugni. Nell'occasione, inoltre, Parte_1 CP_2 proferiva, fra le altre, le seguenti frasi minacciose ed ingiuriose: “Sei un bastardo ….
[...]
Giuro ti ammazzo! … , pezzo di merda, ti ammazzo”, ed il rivolgeva al Per_1 Controparte_1
le seguenti ingiurie e minacce: “ti scannu, bastardo, gran pezzo di merda, ti Parte_1
ammazzo!!”; soltanto il provvidenziale intervento di e di Parte_4 Controparte_3
fermavano la furia degli aggressori.
Dopo l'aggressione subita, e venivano accompagnati al Pronto Parte_5 Pt_1 soccorso del Presidio ospedaliero di Milazzo, dove i sanitari di turno prestavano loro le cure del caso.
pag. 8/13 La superiore ricostruzione è stata confermata dal Tribunale nella sentenza ove è indicato che:
“Gli elementi probatori acquisiti nel dibattimento hanno fornito tutti gli elementi necessari ad integrare le fattispecie dei reati contestati, infatti le p.o. hanno riferito in modo preciso e puntuale quanto è successo, la loro deposizione è stata riscontrata dalla deposizione dei numerosi testi escussi, nonché dalla certificazione medica in atti. Non è emerso alcun elemento contrastante, anche i testi della difesa hanno confermato l'episodio. Nel caso di specie gli imputati hanno proferito delle espressioni ingiuriose e minacciose nei confronti delle p.o., hanno colpito e provocando Loro delle lesioni, come sono state Parte_1 Pt_5 accertate al pronto soccorso, quindi risultano provati sia l'elemento materiale che quello psicologico dei reati contestati, per cui deve essere affermata la responsabilità penale degli imputati.” A conferma dell'accaduto ed a sostegno del giudizio di condanna vi sono state le dichiarazioni delle parti offese acquisite in dibattimento, ma soprattutto le assunzioni testimoniali rese dai testi , , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Persona_6
, e che hanno Parte_4 Controparte_3 Testimone_4 Testimone_5
confermato le accuse.
Può quindi concordarsi con quanto ritenuto dal Giudice penale secondo il quale risultano chiaramente provati, “in esito all'istruttoria dibattimentale ed al giudizio di primo grado tutti gli elementi necessari ad integrare le fattispecie dei reati contestati” e “… sia l'elemento materiale che quello psicologico dei reati contestati”.
In conclusione, la prova del verificarsi dell'evento in contestazione, oggetto di valutazione nell'ambito della presente vicenda processuale, può ben trarsi da quanto risultante nella sentenza n. 1721/19 Reg. Sent. della Corte di Appello di Messina e n. 731/18 Reg. Sent. del
Tribunale di Barcellona Pozzo di OT in composizione monocratica ove la responsabilità degli odierni convenuti è stata ben ricostruita ed è stato dimostrato che a causa dell'accaduto riportava serie lesioni personali, in particolare trauma cranico facciale, Parte_1
escoriazioni, stato ansioso reattivo, da addebitare con diretto nesso di causalità al comportamento delittuoso degli stessi.
La domanda risarcitoria è quindi da ritenersi provata e fondata e va accolta.
pag. 9/13 Con riferimento all'ammontare del risarcimento viene in aiuto della Corte quanto risultato dal disposta CTU medica affidata al nominato consulente Dott. con il mandato di cui Persona_3
in narrativa.
Il nominato CTU ha quindi depositato il proprio elaborato peritale nel quale ha così affermato:
“Sulla scorta dei dati emersi dalla documentazione medica analizzata e dall'obiettività clinica rilevata nel corso della visita di consulenza è da ritenere che il Sig. sia in atto Parte_1
affetto da: “sindrome ansio-depressiva post-traumatica” In risposta ai quesiti disposti dalla
Corte nell'ordinanza del 10.1.2025, la disamina degli eventi dimostra il nesso di causalità della lesione essendo soddisfatti il criterio topografico e quello dell'efficacia lesiva nelle modalità con cui si è verificato l'evento traumatico. L'esame clinico ha evidenziato un quadro psicopatologico di grado moderato, così come correttamente individuato dagli Specialisti Psichiatri che hanno avuto in cura il DO dal 2010 al 2021.Sono comunque stati accertati i sintomi oggettivi caratteristici con la presenza di manifestazioni ansiose e depressive tipici del Disturbo dell'Adattamento con Ansia e Umore Depresso misti. La letteratura Psichiatrica ci spiega che questi disturbi insorgono a causa di eventi stressogeni che, se non risolti, minano la psiche dell'individuo e si cronicizzano. Sono caratterizzati da intensa sofferenza soggettiva e compromissione della funzionalità lavorativa, relazionale e sociale. Il soggetto non riesce a sopportare i fattori di stress, finendo per accusare problemi e disturbi psicofisici, i cui disagi possono inficiare le varie aree vitali dell'esistenza superando la fisiologica capacità di reazione allo stress insita in ogni individuo, come nel caso del soggetto DO, il cui accadimento delittuoso ha alterato le funzioni psichiche, scevre però da forme pervasive e/o ingravescenti.
Per le suddette ragioni, in osservanza ai barèmes predisposti dalla legge 5 marzo 2001 n. 57 ed in ossequio all'art. 32 comma 3-ter e 3-quater della legge 27/2012 (4), il danno biologico da intendersi quale compromissione della integrità psico-fisica, è da ritenersi valutabile nella misura complessiva del 8 % (otto percento). L'inabilità temporanea parziale può essere determinata nella misura di giorni 60 al 75%, in giorni 60 al 50% ed in giorni 60 al 25%.”
Esaminata la CTU, questa Corte ritiene che il nominato consulente ha prodotto un elaborato peritale convincente, che si fa proprio senza riserva alcuna, in quanto le conclusioni ivi contenute sono formulate in maniera completa, esaustiva e ben articolata, tanto da potersi ritenere che la valutazione e le determinazioni del consulente siano corrispondenti alle reali condizioni di quanto oggetto di perizia.
pag. 10/13 Per la valutazione del risarcimento spettante possono utilizzarsi come strumento le tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, che rappresentano ormai il principale strumento, uniformemente utilizzato in tutte le corti giudiziarie italiane, per la determinazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica e costituiscono una forma di liquidazione unitaria ed omnicomprensiva di tutte le possibili voci o categorie di danno correlate all'evento sinistro: le suddette tabelle possono essere utilizzate nella loro ultima formulazione per come susseguente alle modifiche effettuate dall'Osservatorio del Tribunale di Milano che ha aggiornato le stesse, innanzitutto, considerando gli indici ISTAT degli ultimi anni ed introducendo alcune novità ed alcuni cambiamenti lessicali in ordine all'indicazione delle fattispecie di danno anche in accoglimento dei rilievi elaborati dalla giurisprudenza della
Cassazione in relazione all'indicazione specifica del valore per danno biologico e danno morale.
Sulla base delle suddette tabelle ed in ragione dell'età del danneggiato al momento del fatto
(quarantasette anni) e della invalidità permanente riconosciuta dal CTU in misura pari al 8%, ne consegue un importo di Euro 13.947,00 per danno biologico permanente ed Euro 10,350,00 per invalidità temporanea (per 60 giorni al 75%, 60 giorni al 50% e 60 giorni al 25%) e quindi un totale generale di Euro 24.297,00.
Per quanto il CTU abbia affermato che “Le spese sostenute sono da ritenersi congrue, non è necessario sostenerne ulteriori per il futuro” non risulta in atti alcuna spesa per la quale sia stata avanzata istanza di rimborso.
La Corte ha ritenuto di non riconoscere l'incremento per sofferenza soggettiva seguendo l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione secondo la quale il Giudice può riconoscere un incremento nel risarcimento a titolo di personalizzazione del danno quando si è in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali e tali da rendere il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età; la Corte ritiene inoltre di non riconoscere altro incremento per personalizzazione massima atteso che tutti gli elementi afferenti la sofferenza soggettiva sono rientrati e ricompresi nel disposto risarcimento di cui sopra, quanto sopra tenuto conto che l'attore in riassunzione non ha comunque fornito alcun elemento probatorio e nessuna specifica allegazione atta a supportare ogni eventuale richiesta in tal senso o comunque a giustificarne lo specifico riconoscimento.
pag. 11/13 La superiore somma determinate alla data odierna è da intendersi attualizzata e già rivalutata, spettando però gli interessi legali al soddisfo da calcolarsi sulla stessa secondo il criterio previsto dalla Suprema Corte a sezioni unite (sent. 1712/1995) per la quale: "gli interessi, determinati nel loro ammontare dal giudice, vanno calcolati dalla data del fatto non sulla somma complessiva rivalutata alla data della liquidazione, bensì sulla somma originaria devalutata alla data dell'evento e rivalutata anno dopo anno, cioè con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la predetta somma si incrementa nominalmente in base agli indici di rivalutazione monetaria".
Spese e compensi del presente giudizio come pure dei procedimenti penali, da liquidarsi in questa sede per come disposto dalla Suprema Corte di Cassazione in rinvio, liquidati come da dispositivo sulla scorta del D.M. Ministero della Giustizia n.55 del 10/03/2014 e dello scaglione per cause del valore dichiarato seguono la soccombenza.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, Sezione II civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da a seguito di riassunzione per rinvio in appello ex Parte_1 artt. 622 c.p.p. e 392 c.p.c., su sentenza n. 10280/21 reg sez.n.251/2021, pronunciata dalla
Suprema Corte di Cassazione il 27/01/2021 nel procedimento R.G.N. 40134/2019, così provvede:
1) Accoglie la domanda e per l'effetto, accertata ai fini civilistici l'illiceità delle condotte contestate a e , condanna i predetti, in solido fra essi, Controparte_2 Controparte_1
al pagamento in favore di della somma di Euro 24.297,00, oltre interessi Parte_1 come in motivazione, a titolo di risarcimento dei danni allo stesso cagionati;
2) Condanna e , in solido fra essi, al rimborso Controparte_2 Controparte_1
in favore di di spese e compensi del giudizio R.G. 15039/2013 innanzi al Parte_1
Tribunale penale di Barcellona Pozzo di OT che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, del giudizio R.G. 2916/2018 innanzi alla Corte di Appello penale di Messina che liquida in Euro
1.500,00 per compensi, del giudizio R.G. 40134/2019 innanzi alla Corte di Cassazione che liquida in Euro 3.500,00 per compensi e del presente giudizio che liquida in complessivi Euro
850,00 per spese ed Euro 6.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura pag. 12/13 del 15%, C.P.A. ed I.V.A., disponendone la distrazione in favore dei procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c..
Messina, camera di consiglio del 13/10/2025
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Arturo Oliveri Dott.ssa Vincenza Randazzo
pag. 13/13