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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 13/02/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, esaminati gli atti inerenti alla causa di previdenza distinta dal n. 55 2024 R.G., promossa AY (rappr. e dif. dall'avv. ) contro (rappr. e Pt_1 CP_1 dif. dall'avv. GALEANO MANLIO), avente ad oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria;
rilevato
che chiede il riconoscimento degli assegni familiari relativi Parte_2 all'anno 2021;
che l ha rilevato di avere posto in pagamento la chiesta prestazione in CP_1 data 30 settembre 2024, subito dopo il ricevimento del c.d. modello TN6 da parte dell'ente previdenziale Tunisino;
che tale pagamento determina la cessazione della materia del contendere;
che nessun elemento di giudizio autorizza a ritenere che il ritardo nel pagamento della prestazione dipenda da fatto addebitabile all;
ragion per CP_1 cui stimasi corretto porre a carico di tale istituto la metà delle spese processuali (per un importo di € 1.350,00 oltre accessori di legge) e compensare la residua metà di tali spese;
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l a rifondere ai procuratori antistatari di parte ricorrente la CP_1 metà delle spese processuali, metà pari ad € 1.350,00 oltre accessori di legge, compensando la residua parte di dette spese.
Ragusa, 13/02/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. ssa Claudia M. A. Catalano)
TRIBUNALE DI RAGUSA Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, esaminati gli atti inerenti alla causa di previdenza distinta dal n. 55 2024 R.G., promossa AY (rappr. e dif. dall'avv. ) contro (rappr. e Pt_1 CP_1 dif. dall'avv. GALEANO MANLIO), avente ad oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria;
rilevato
che chiede il riconoscimento degli assegni familiari relativi Parte_2 all'anno 2021;
che l ha rilevato di avere posto in pagamento la chiesta prestazione in CP_1 data 30 settembre 2024, subito dopo il ricevimento del c.d. modello TN6 da parte dell'ente previdenziale Tunisino;
che tale pagamento determina la cessazione della materia del contendere;
che nessun elemento di giudizio autorizza a ritenere che il ritardo nel pagamento della prestazione dipenda da fatto addebitabile all;
ragion per CP_1 cui stimasi corretto porre a carico di tale istituto la metà delle spese processuali (per un importo di € 1.350,00 oltre accessori di legge) e compensare la residua metà di tali spese;
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l a rifondere ai procuratori antistatari di parte ricorrente la CP_1 metà delle spese processuali, metà pari ad € 1.350,00 oltre accessori di legge, compensando la residua parte di dette spese.
Ragusa, 13/02/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. ssa Claudia M. A. Catalano)