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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 10/03/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova Sezione Prima Civile
R.G. 776/2024
La Corte D'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, in persona dei magistrati: ha pronunciato la seguente
Dott. Rosella Silvestri Presidente
Dott. Riccardo Baudinelli Consigliere
Dott. Stefano Tarantola Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado tra
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(P.IVA ) nella persona del Parte_2 P.IVA_1
Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore
Rappresentati e difesi dall'Avv. Monica Brignole e dall'Avv. Luca Lattanzi appellanti contro
(C.F. ), in persona del Presidente Controparte_1 P.IVA_2
pro tempore, rappresentati e difesi dall'avv. Riccarda Maria Bezzi appellato
CONCLUSIONI: per parte appellante:
“si insta perché l'Ill.ma Corte di Appello voglia in totale riforma della sentenza impugnata, accogliere le seguenti e/o migliori 4.Conclusioni a) in accoglimento del presente appello annullare e/o dichiarare illegittima l'ordinanza ingiunzione impugnata
e conseguentemente b) dichiarare che i ricorrenti e Parte_1 Parte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore
[...] Parte_4
1 nulla devono alla per la violazione contestata;
c) in ogni caso Controparte_2 condannare l'appellata alle spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”. per parte appellata:
“Rigettare l'appello perché infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e competenze anche del presente grado di giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1- Con sentenza n. 410/2024 in data 20/06/2024 il Tribunale di Massa rigettava l'opposizione proposta dagli odierni appellanti avverso l'ordinanza ingiunzione n.22/2022 emessa dalla Provincia di Massa Carrara in data 19/08/2022, a seguito dei verbali di contestazione n. 29 del 22/08/2017 (con il quale, in relazione alla Pt_5 cava n.106 “Carpevola B”, è stata contestata la violazione dell'art. 190 del D.Lgs
152\2006, ovvero dell'obbligo di tenuta e compilazione del registro di carico e scarico dei rifiuti prodotti, e applicata la disciplina sanzionatoria di cui al successivo art. 258 co.1, D.Lgs. 152\2006) e n. 30 del 24/08/2017 (con il quale, sempre in relazione alla cava n.106 “Carpevola B”, è stata disposta la prescrizione di cui all'art. 189 comma 3, Contro D.Lgs. 152\2006, a fronte dell'omessa presentazione della dichiarazione annuale relativa ai rifiuti prodotti nel 2016, con applicazione della disciplina sanzionatoria di cui al successivo art. 258 co.1, D.Lgs. 152\2006). Con tale accertamento aveva Pt_5 verificato che, pur in presenza di un'unica organizzazione di lavoratori, mezzi e lavorazioni, la cava n.105 “Calocara C” e la cava n.106 “Carpevola B” costituivano due distinti impianti di produzione, essendo conseguentemente necessaria la tenuta di due distinti registri di carico e scarico rifiuti (ai sensi della circolare ministeriale 4 agosto
1998 n. GAB/DEC/812/98 dei Ministeri Ambiente e Industria), ove, al contrario non era presente un registro di carico e scarico rifiuti per la cava n.106 “Carpevola B”. In relazione alla cava n.105 “Calocara C” erano state contestate violazioni per le quali era stata emessa l'ordinanza ingiunzione n.21/2022, oggetto di separato procedimento, nel quale la Corte d'Appello di Genova aveva confermato la sentenza del Tribunale di
Massa che aveva accolto l'opposizione avverso la predetta ordinanza ingiunzione, disponendone l'annullamento.
pag. 2/5 2- Con il ricorso in appello sono stati svolti i seguenti motivi di impugnazione:
a. erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto vigente e rilevante la circolare ministeriale 4 agosto 1998 n.GAB/DEC/812/98, in contrasto con quanto ritenuto dalla Corte d'Appello di Genova con la sentenza n.637/2024 con riguardo all'ordinanza ingiunzione n.21/2022;
b. erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto la necessità della tenuta di due registri di carico e scarico rifiuti, non considerando che le due cave costituivano un unico cantiere estrattivo, con un'unica via d'accesso, e con unicità di maestranze e mezzi, nell'ambito dell'unico impianto operante in entrambe le cave.
c. erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto la necessità due distinti modelli MUD, anche in questo caso non considerando che le due cave costituivano un unico cantiere estrattivo, con un'unica via d'accesso, e con unicità di maestranze e mezzi, nell'ambito dell'unico impianto operante in entrambe le cave.
3 – Si è costituita la chiedendo il rigetto dell'appello, ed Controparte_4 osservando che l'art.190 D.Lgs. 152/2006 impone la tenuta del registro cronologico di carico e scarico per ogni impianto di produzione, stoccaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti, ove la circolare ministeriale si riferisce al DM 145/1998 e Parte_6
al DM 148/1998 del Ministero dell'Ambiente, abrogati dal 15/06/2023, con l'entrata in vigore del DM 59/2023, e pertanto vigenti all'epoca dell'accertamento Ha Pt_5
dedotto che le due cave devono considerarsi due luoghi di produzione distinti in quanto diverse erano le autorizzazioni per le due cave, distinte le prescrizioni disposte dal
Comune di Carrara, distinti i mappali identificativi dei siti produttivi, diverse le proprietà (ove la cava 105 era di proprietà esclusiva di Parte_3
mentre la cava 106 era di proprietà, per il 50% della e per il Parte_3
restante 50%, di e fu . Parte_7 Persona_1 Pt_8 Parte_9
Osservava che l'accorpamento in un unico complesso estrattivo si era realizzata con pag. 3/5 l'accorpamento delle due cave nella cava n.105 disposto con determinazione n.597 del
19/04/2019 del Controparte_5
4 – Sulle conclusioni precisate dalle parti come innanzi riportate, la causa è stata posta in decisione immediata, e decisa dalla Corte sulla relazione del Consigliere relatore.
5- Ritiene questa Corte di dover confermare l'orientamento già espresso in materia con la sentenza n.637/2024 del 2 maggio 2024, nella parte in cui è stato ritenuto che l'art.190 D.Lgs. n. 152/2006 “… fa riferimento all'attività di impresa e, quindi, nel caso di specie all'attività aziendale di coltivazione delle cave. L'obbligo di tenuta del registro è legato all'attività di impresa, svolta dalla che usa la sua azienda CP_6
composta da mezzi e uomini per coltivare entrambe le cave. Risulta, quindi che una sola impresa coltiva entrambe i siti e, quindi, la singola impresa deve tenere un solo registro rifiuti ai sensi dell'articolo 190 del D.Lgs. n. 152/2006”. Analoga considerazione deve essere espressa con riguardo alla previsione di cui all'art.189 D.Lgs. n.152/2006. Ne consegue l'accoglimento del secondo e del terzo motivo d'appello, restando assorbito il primo. Appare comunque il caso di osservare che la citata circolare, riferita ai registri di cui ai D.M. 145/1998 e D.M. 148/1998 del Ministero dell'Ambiente, ormai abrogati, curava di precisare lo stretto collegamento tra la tenuta dei registri e l'attività d'impresa, in relazione al luogo di esercizio di quest'ultima. Nel caso, essendo pacifica l'unicità di organizzazione di mezzi e uomini in un ben definito ambito territoriale, la previsione della circolare non imponeva la tenuta di differenti registri, non essendo tale tenuta imposta dalla duplicità di autorizzazioni all'estrazione a fronte della circostanza oggettiva dell'unicità dell'attività d'impresa esercitata.
6– Le spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza della parte appellata, convenuta in primo grado, e sono liquidate, secondo i valori medi della vigente TF, con riguardo al valore di causa, determinato in € 7.778,40 (importo dell'ordinanza ingiunzione oggetto di opposizione), e pertanto con riferimento allo scaglione da € 5.201,00 sino ad € 26.000,00, come di seguito indicato:
pag. 4/5 a. per il primo grado di giudizio: fase di studio della controversia € 919,00, fase introduttiva del giudizio € 777,00, fase di trattazione € 1.680,00, fase decisionale
€ 1.701,00, e così complessivamente € 5.077,00, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
b. per il secondo grado di giudizio: fase di studio della controversia € 1.134,00, fase introduttiva del giudizio € 921,00, fase di trattazione € 1.843,00, fase decisionale € 1.911,00, e così complessivamente € 5.809,00, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello e in totale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
1) dispone l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n.22/2022 emessa dalla
Provincia di Massa Carrara in data 19/08/2022;
2) condanna la parte appellata al pagamento, in favore della parte appellante, delle spese del primo grado di giudizio, che liquida in € 5.077,00, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta, e c.p.a. come per legge, e del presente grado del giudizio, che liquida in € 5.809,00, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta, e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 5 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Stefano Tarantola Dott. Rosella Silvestri
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova Sezione Prima Civile
R.G. 776/2024
La Corte D'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, in persona dei magistrati: ha pronunciato la seguente
Dott. Rosella Silvestri Presidente
Dott. Riccardo Baudinelli Consigliere
Dott. Stefano Tarantola Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado tra
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(P.IVA ) nella persona del Parte_2 P.IVA_1
Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore
Rappresentati e difesi dall'Avv. Monica Brignole e dall'Avv. Luca Lattanzi appellanti contro
(C.F. ), in persona del Presidente Controparte_1 P.IVA_2
pro tempore, rappresentati e difesi dall'avv. Riccarda Maria Bezzi appellato
CONCLUSIONI: per parte appellante:
“si insta perché l'Ill.ma Corte di Appello voglia in totale riforma della sentenza impugnata, accogliere le seguenti e/o migliori 4.Conclusioni a) in accoglimento del presente appello annullare e/o dichiarare illegittima l'ordinanza ingiunzione impugnata
e conseguentemente b) dichiarare che i ricorrenti e Parte_1 Parte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore
[...] Parte_4
1 nulla devono alla per la violazione contestata;
c) in ogni caso Controparte_2 condannare l'appellata alle spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”. per parte appellata:
“Rigettare l'appello perché infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e competenze anche del presente grado di giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1- Con sentenza n. 410/2024 in data 20/06/2024 il Tribunale di Massa rigettava l'opposizione proposta dagli odierni appellanti avverso l'ordinanza ingiunzione n.22/2022 emessa dalla Provincia di Massa Carrara in data 19/08/2022, a seguito dei verbali di contestazione n. 29 del 22/08/2017 (con il quale, in relazione alla Pt_5 cava n.106 “Carpevola B”, è stata contestata la violazione dell'art. 190 del D.Lgs
152\2006, ovvero dell'obbligo di tenuta e compilazione del registro di carico e scarico dei rifiuti prodotti, e applicata la disciplina sanzionatoria di cui al successivo art. 258 co.1, D.Lgs. 152\2006) e n. 30 del 24/08/2017 (con il quale, sempre in relazione alla cava n.106 “Carpevola B”, è stata disposta la prescrizione di cui all'art. 189 comma 3, Contro D.Lgs. 152\2006, a fronte dell'omessa presentazione della dichiarazione annuale relativa ai rifiuti prodotti nel 2016, con applicazione della disciplina sanzionatoria di cui al successivo art. 258 co.1, D.Lgs. 152\2006). Con tale accertamento aveva Pt_5 verificato che, pur in presenza di un'unica organizzazione di lavoratori, mezzi e lavorazioni, la cava n.105 “Calocara C” e la cava n.106 “Carpevola B” costituivano due distinti impianti di produzione, essendo conseguentemente necessaria la tenuta di due distinti registri di carico e scarico rifiuti (ai sensi della circolare ministeriale 4 agosto
1998 n. GAB/DEC/812/98 dei Ministeri Ambiente e Industria), ove, al contrario non era presente un registro di carico e scarico rifiuti per la cava n.106 “Carpevola B”. In relazione alla cava n.105 “Calocara C” erano state contestate violazioni per le quali era stata emessa l'ordinanza ingiunzione n.21/2022, oggetto di separato procedimento, nel quale la Corte d'Appello di Genova aveva confermato la sentenza del Tribunale di
Massa che aveva accolto l'opposizione avverso la predetta ordinanza ingiunzione, disponendone l'annullamento.
pag. 2/5 2- Con il ricorso in appello sono stati svolti i seguenti motivi di impugnazione:
a. erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto vigente e rilevante la circolare ministeriale 4 agosto 1998 n.GAB/DEC/812/98, in contrasto con quanto ritenuto dalla Corte d'Appello di Genova con la sentenza n.637/2024 con riguardo all'ordinanza ingiunzione n.21/2022;
b. erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto la necessità della tenuta di due registri di carico e scarico rifiuti, non considerando che le due cave costituivano un unico cantiere estrattivo, con un'unica via d'accesso, e con unicità di maestranze e mezzi, nell'ambito dell'unico impianto operante in entrambe le cave.
c. erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto la necessità due distinti modelli MUD, anche in questo caso non considerando che le due cave costituivano un unico cantiere estrattivo, con un'unica via d'accesso, e con unicità di maestranze e mezzi, nell'ambito dell'unico impianto operante in entrambe le cave.
3 – Si è costituita la chiedendo il rigetto dell'appello, ed Controparte_4 osservando che l'art.190 D.Lgs. 152/2006 impone la tenuta del registro cronologico di carico e scarico per ogni impianto di produzione, stoccaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti, ove la circolare ministeriale si riferisce al DM 145/1998 e Parte_6
al DM 148/1998 del Ministero dell'Ambiente, abrogati dal 15/06/2023, con l'entrata in vigore del DM 59/2023, e pertanto vigenti all'epoca dell'accertamento Ha Pt_5
dedotto che le due cave devono considerarsi due luoghi di produzione distinti in quanto diverse erano le autorizzazioni per le due cave, distinte le prescrizioni disposte dal
Comune di Carrara, distinti i mappali identificativi dei siti produttivi, diverse le proprietà (ove la cava 105 era di proprietà esclusiva di Parte_3
mentre la cava 106 era di proprietà, per il 50% della e per il Parte_3
restante 50%, di e fu . Parte_7 Persona_1 Pt_8 Parte_9
Osservava che l'accorpamento in un unico complesso estrattivo si era realizzata con pag. 3/5 l'accorpamento delle due cave nella cava n.105 disposto con determinazione n.597 del
19/04/2019 del Controparte_5
4 – Sulle conclusioni precisate dalle parti come innanzi riportate, la causa è stata posta in decisione immediata, e decisa dalla Corte sulla relazione del Consigliere relatore.
5- Ritiene questa Corte di dover confermare l'orientamento già espresso in materia con la sentenza n.637/2024 del 2 maggio 2024, nella parte in cui è stato ritenuto che l'art.190 D.Lgs. n. 152/2006 “… fa riferimento all'attività di impresa e, quindi, nel caso di specie all'attività aziendale di coltivazione delle cave. L'obbligo di tenuta del registro è legato all'attività di impresa, svolta dalla che usa la sua azienda CP_6
composta da mezzi e uomini per coltivare entrambe le cave. Risulta, quindi che una sola impresa coltiva entrambe i siti e, quindi, la singola impresa deve tenere un solo registro rifiuti ai sensi dell'articolo 190 del D.Lgs. n. 152/2006”. Analoga considerazione deve essere espressa con riguardo alla previsione di cui all'art.189 D.Lgs. n.152/2006. Ne consegue l'accoglimento del secondo e del terzo motivo d'appello, restando assorbito il primo. Appare comunque il caso di osservare che la citata circolare, riferita ai registri di cui ai D.M. 145/1998 e D.M. 148/1998 del Ministero dell'Ambiente, ormai abrogati, curava di precisare lo stretto collegamento tra la tenuta dei registri e l'attività d'impresa, in relazione al luogo di esercizio di quest'ultima. Nel caso, essendo pacifica l'unicità di organizzazione di mezzi e uomini in un ben definito ambito territoriale, la previsione della circolare non imponeva la tenuta di differenti registri, non essendo tale tenuta imposta dalla duplicità di autorizzazioni all'estrazione a fronte della circostanza oggettiva dell'unicità dell'attività d'impresa esercitata.
6– Le spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza della parte appellata, convenuta in primo grado, e sono liquidate, secondo i valori medi della vigente TF, con riguardo al valore di causa, determinato in € 7.778,40 (importo dell'ordinanza ingiunzione oggetto di opposizione), e pertanto con riferimento allo scaglione da € 5.201,00 sino ad € 26.000,00, come di seguito indicato:
pag. 4/5 a. per il primo grado di giudizio: fase di studio della controversia € 919,00, fase introduttiva del giudizio € 777,00, fase di trattazione € 1.680,00, fase decisionale
€ 1.701,00, e così complessivamente € 5.077,00, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
b. per il secondo grado di giudizio: fase di studio della controversia € 1.134,00, fase introduttiva del giudizio € 921,00, fase di trattazione € 1.843,00, fase decisionale € 1.911,00, e così complessivamente € 5.809,00, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello e in totale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
1) dispone l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n.22/2022 emessa dalla
Provincia di Massa Carrara in data 19/08/2022;
2) condanna la parte appellata al pagamento, in favore della parte appellante, delle spese del primo grado di giudizio, che liquida in € 5.077,00, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta, e c.p.a. come per legge, e del presente grado del giudizio, che liquida in € 5.809,00, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta, e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 5 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Stefano Tarantola Dott. Rosella Silvestri
pag. 5/5