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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/04/2025, n. 1717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1717 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9183/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Daniela Culotta GIUDICE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9183/2024
avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. PICCIONE DUILIO, presso cui è elettivamente Parte_1 domiciliato come da procura in atti
RICORRENTE
contro
, rappresentata e difesa dall'avv. PIPIANA SAVERIA, presso cui è Controparte_1 elettivamente domiciliata come da procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente
Come da conclusioni congiunte depositate da parte ricorrente e da parte resistente in data
27.02.2025.
Per il P.M.
Visto, nulla si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in ORBASSANO il 25/05/2003.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ORBASSANO
(atto n.22, parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003).
Dal matrimonio è nato un figlio: , il 21/04/2007. Persona_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza giudiziale n. 4066/2023 emessa dal
Tribunale di Torino in data 20/10/2023.
Con ricorso depositato il 24/05/2024, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare Parte_1 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
Chiedeva inoltre assumersi provvedimenti in punto affidamento, collocazione e mantenimento della prole minorenne e assegnazione della casa coniugale.
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di cessazione degli Controparte_1 effetti civili del matrimonio, formulando le proprie difese.
All'udienza del 20.01.2025, innanzi al GOP, le parti sono state sentite personalmente;
all'esito del tentativo di conciliazione, le parti, con l'assistenza dei rispettivi difensori, hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo.
Nel termine loro assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano note scritte contenenti le conclusioni congiuntamente precisate, come in epigrafe indicate, sostitutive della discussione orale ai sensi dell'art. 473bis.22 co. 4 c.p.c.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Il ricorso appare accoglibile, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge
6/5/2015 n. 55.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sulle altre questioni
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della prole, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti e desunto dalle indagini svolte.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che la riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Le spese sono compensate tra le parti in ragione dell'accordo intervenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, con l'accordo delle parti,
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto dai signori e , iscrizione i cui estremi sono Parte_1 Controparte_1 precisati in narrativa;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ORBASSANO di provvedere alle incombenze di legge;
DISPONE in conformità alle condizioni concordate dalle parti e di seguito riportate:
CONFERMA, così come indicato nell'omologa di separazione, l'assegnazione della casa coniugale, sita in Orbassano, Via Del Borgo n. 16, censita al NCEU al foglio 22, sub. 22, cat. A/3, cl.2 Rc.
702,38, di proprietà esclusiva della Sig.ra alla medesima, che vi abiterà Controparte_1 unitamente al figlio minore, il quale in loco avrà la residenza prevalente;
DÀ ATTO che la Sig.ra al fine di agevolare le visite fra il figlio ed il genitore non CP_1 collocatario, conferma di concede in comodato d'uso gratuito al marito l'appartamento sito al piano secondo dell'immobile di sua proprietà, alle condizioni inderogabili ed imprescindibili riportate nell'allegato contratto di comodato d'uso gratuito (doc.17) – in sostituzione di quello sottoscritto in sede di separazione - e che fa parte integrante degli accordi di cessazione degli effetti civili del matrimonio, al fine di risolvere la crisi coniugale;
all'uopo, la Sig.ra continuerà ad CP_1 utilizzare per sé e per il minore con lei convivente, l'alloggio posto al primo piano e il locale al piano terra collegati da una scala interna, mentre il Sig. continuerà ad utilizzare l'appartamento posto Pt_1 al piano secondo;
DÀ ATTO che le parti si impegnano sin ora a mantenere dei rapporti di civile convivenza e a non interferire nella vita di ciascuno, pertanto, pur avendo interrotto la propria relazione, le parti continueranno a mantenere un rapporto connotato dai reciproci obblighi di rispetto e di collaborazione nell'interesse del figlio;
DÀ ATTO che il mutuo gravante sull'immobile ed intestato ad entrambi i coniugi verrà sopportato dalle parti al 50% ciascuno, con reciproca manleva esonerando l'altro coniuge da qualsivoglia gravame, onere e/o responsabilità in merito alla quota a proprio carico;
DÀ ATTO che le parti si impegnano - qualora il figlio lo ritenesse opportuno al Per_1 raggiungimento della sua maggiore età - ad intestare al medesimo la nuda proprietà degli immobili di proprietà esclusiva dei due coniugi, mantenendo per loro stessi l'usufrutto: in particolare, il sig. , Pt_1 si impegna a trasferire la nuda proprietà al figlio dell'immobile sito in AL , via Degli Atleti n.70, censito al NCEU foglio 200, n.1247, sub.6-7-16, piano t-2, cl.01-01-07, vani 5 e r.c. € 19,63- €539,70 mentre la sig.ra si impegna a trasferire al figlio la nuda proprietà dell'immobile sito in CP_1
Orbassano, Piazza Del Borgo n. 16, sopra meglio descritto. Il trasferimento di proprietà dovrà obbligatoriamente interessare entrambi gli immobili;
il figlio ad entrambi i genitori, con poteri disgiunti per l'ordinaria amministrazione Per_2 Per_1
e congiunti per le decisioni di rilevante importanza;
DISPONE che il padre possa vedere il figlio ogni volta che lo desidererà previa comunicazione telefonica da effettuarsi almeno 24 ore prima dell'incontro alla moglie e nel totale rispetto della volontà e delle esigenze di , compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi i coniugi. Per_1
Tuttavia, in considerazione dell'occupazione lavorativa dei genitori, le esigenze degli stessi, nonché
i futuri impegni scolastici e ricreativi del minore, si propone il seguente regime minimo: il padre potrà tenere con sé il figlio due pomeriggi infrasettimanali – indicativamente il martedì ed il giovedì – dalle ore 17.30 sino alle ore 21.00, quando lo riaccompagnerà presso l'abitazione della madre. Nelle settimane che terminano con il collocamento del minore presso la madre, il padre potrà tenere con sé
anche per un pernottamento infrasettimanale (indicativamente il martedì sul mercoledì) - Il Per_1 padre potrà tenere continuativamente con sé il figlio a settimane alterne, dal venerdì uscita di scuola
(ovvero ore 10.30 qualora il minore non frequentasse le lezioni scolastiche) sino alla domenica sera ore 21.30. Durante le vacanze di Natale, il figlio potrà trascorrere con il padre, salvo diverso accordo dei coniugi, dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 06 gennaio, ad anni alterni, comunque compatibilmente con le volontà del minore (in caso di disaccordo, per gli anni pari, dal 23 dicembre al 30 dicembre con la madre e dal 31 dicembre al 06 gennaio con il padre;
per gli anni dispari, dal 23 dicembre al 30 dicembre con il padre e dal 31 dicembre al 06 gennaio con la madre). Durante il periodo pasquale il padre potrà tenere con sé il figlio 3 giorni consecutivi;
-Durante le vacanze estive il padre potrà tenere con sé nel mese di agosto per quindici giorni consecutivi, concordando Per_1 detto periodo con la moglie entro il 15 giugno di ciascun anno. In caso di mancato accordo il padre potrà trascorre con il figlio dal 1° agosto al 15 agosto negli anni dispari e dal 16 agosto al 31 agosto negli anni pari. Il padre potrà tenere con sé, inoltre il minore per ulteriori 7 giorni consecutivi scelti indistintamente fra i mesi di giugno, luglio o settembre, comunicando detto periodo alla moglie entro il 15 giugno di ciascun anno - il compleanno del minore: i genitori divideranno equamente la giornata.
Ogni altra festività, ricorrenza e ponte ad anni alterni;
DISPONE a titolo di contributo al mantenimento che il Sig. versi alla moglie l'importo di € Pt_1
252,00, entro il 5 di ciascun mese, somma rivalutabile annualmente in base agli indici Istat. Il padre, inoltre, si impegna a rifondere il 70% delle spese straordinarie sostenute dalla moglie per il figlio, quali spese mediche non coperte da Servizio Sanitario Nazionale, scolastiche, sportive e ricreative riguardanti il figlio, previamente concordate ove non necessitate e in ogni caso documentate, richiamandosi sul punto il Protocollo di Intesa 15.03.2016. Eventuali viaggi in Italia e/o all'estero del figlio dovranno essere concordati dai due coniugi essendo decisioni di straordinaria Per_1 amministrazione, tenendo sempre conto delle volontà, propensioni e desideri di;
Per_1
DÀ ATTO della conferma della percezione a favore della Sig.ra dell'importo Controparte_1 previsto dall'INPS a titolo di Assegno unico per il figlio, con rinuncia, pertanto, del Sig. ; Pt_1
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e di non avere reciprocamente nulla a pretendere a titolo di mantenimento personale;
DÀ ATTO che i coniugi si concedono sin d'ora reciproco assenso per la concessione del passaporto personale del figlio minore e degli altri documenti validi per l'espatrio.
DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
4.4.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Daniela Culotta GIUDICE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9183/2024
avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. PICCIONE DUILIO, presso cui è elettivamente Parte_1 domiciliato come da procura in atti
RICORRENTE
contro
, rappresentata e difesa dall'avv. PIPIANA SAVERIA, presso cui è Controparte_1 elettivamente domiciliata come da procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente
Come da conclusioni congiunte depositate da parte ricorrente e da parte resistente in data
27.02.2025.
Per il P.M.
Visto, nulla si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in ORBASSANO il 25/05/2003.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ORBASSANO
(atto n.22, parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003).
Dal matrimonio è nato un figlio: , il 21/04/2007. Persona_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza giudiziale n. 4066/2023 emessa dal
Tribunale di Torino in data 20/10/2023.
Con ricorso depositato il 24/05/2024, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare Parte_1 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
Chiedeva inoltre assumersi provvedimenti in punto affidamento, collocazione e mantenimento della prole minorenne e assegnazione della casa coniugale.
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di cessazione degli Controparte_1 effetti civili del matrimonio, formulando le proprie difese.
All'udienza del 20.01.2025, innanzi al GOP, le parti sono state sentite personalmente;
all'esito del tentativo di conciliazione, le parti, con l'assistenza dei rispettivi difensori, hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo.
Nel termine loro assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano note scritte contenenti le conclusioni congiuntamente precisate, come in epigrafe indicate, sostitutive della discussione orale ai sensi dell'art. 473bis.22 co. 4 c.p.c.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Il ricorso appare accoglibile, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge
6/5/2015 n. 55.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sulle altre questioni
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della prole, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti e desunto dalle indagini svolte.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che la riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Le spese sono compensate tra le parti in ragione dell'accordo intervenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, con l'accordo delle parti,
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto dai signori e , iscrizione i cui estremi sono Parte_1 Controparte_1 precisati in narrativa;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ORBASSANO di provvedere alle incombenze di legge;
DISPONE in conformità alle condizioni concordate dalle parti e di seguito riportate:
CONFERMA, così come indicato nell'omologa di separazione, l'assegnazione della casa coniugale, sita in Orbassano, Via Del Borgo n. 16, censita al NCEU al foglio 22, sub. 22, cat. A/3, cl.2 Rc.
702,38, di proprietà esclusiva della Sig.ra alla medesima, che vi abiterà Controparte_1 unitamente al figlio minore, il quale in loco avrà la residenza prevalente;
DÀ ATTO che la Sig.ra al fine di agevolare le visite fra il figlio ed il genitore non CP_1 collocatario, conferma di concede in comodato d'uso gratuito al marito l'appartamento sito al piano secondo dell'immobile di sua proprietà, alle condizioni inderogabili ed imprescindibili riportate nell'allegato contratto di comodato d'uso gratuito (doc.17) – in sostituzione di quello sottoscritto in sede di separazione - e che fa parte integrante degli accordi di cessazione degli effetti civili del matrimonio, al fine di risolvere la crisi coniugale;
all'uopo, la Sig.ra continuerà ad CP_1 utilizzare per sé e per il minore con lei convivente, l'alloggio posto al primo piano e il locale al piano terra collegati da una scala interna, mentre il Sig. continuerà ad utilizzare l'appartamento posto Pt_1 al piano secondo;
DÀ ATTO che le parti si impegnano sin ora a mantenere dei rapporti di civile convivenza e a non interferire nella vita di ciascuno, pertanto, pur avendo interrotto la propria relazione, le parti continueranno a mantenere un rapporto connotato dai reciproci obblighi di rispetto e di collaborazione nell'interesse del figlio;
DÀ ATTO che il mutuo gravante sull'immobile ed intestato ad entrambi i coniugi verrà sopportato dalle parti al 50% ciascuno, con reciproca manleva esonerando l'altro coniuge da qualsivoglia gravame, onere e/o responsabilità in merito alla quota a proprio carico;
DÀ ATTO che le parti si impegnano - qualora il figlio lo ritenesse opportuno al Per_1 raggiungimento della sua maggiore età - ad intestare al medesimo la nuda proprietà degli immobili di proprietà esclusiva dei due coniugi, mantenendo per loro stessi l'usufrutto: in particolare, il sig. , Pt_1 si impegna a trasferire la nuda proprietà al figlio dell'immobile sito in AL , via Degli Atleti n.70, censito al NCEU foglio 200, n.1247, sub.6-7-16, piano t-2, cl.01-01-07, vani 5 e r.c. € 19,63- €539,70 mentre la sig.ra si impegna a trasferire al figlio la nuda proprietà dell'immobile sito in CP_1
Orbassano, Piazza Del Borgo n. 16, sopra meglio descritto. Il trasferimento di proprietà dovrà obbligatoriamente interessare entrambi gli immobili;
il figlio ad entrambi i genitori, con poteri disgiunti per l'ordinaria amministrazione Per_2 Per_1
e congiunti per le decisioni di rilevante importanza;
DISPONE che il padre possa vedere il figlio ogni volta che lo desidererà previa comunicazione telefonica da effettuarsi almeno 24 ore prima dell'incontro alla moglie e nel totale rispetto della volontà e delle esigenze di , compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi i coniugi. Per_1
Tuttavia, in considerazione dell'occupazione lavorativa dei genitori, le esigenze degli stessi, nonché
i futuri impegni scolastici e ricreativi del minore, si propone il seguente regime minimo: il padre potrà tenere con sé il figlio due pomeriggi infrasettimanali – indicativamente il martedì ed il giovedì – dalle ore 17.30 sino alle ore 21.00, quando lo riaccompagnerà presso l'abitazione della madre. Nelle settimane che terminano con il collocamento del minore presso la madre, il padre potrà tenere con sé
anche per un pernottamento infrasettimanale (indicativamente il martedì sul mercoledì) - Il Per_1 padre potrà tenere continuativamente con sé il figlio a settimane alterne, dal venerdì uscita di scuola
(ovvero ore 10.30 qualora il minore non frequentasse le lezioni scolastiche) sino alla domenica sera ore 21.30. Durante le vacanze di Natale, il figlio potrà trascorrere con il padre, salvo diverso accordo dei coniugi, dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 06 gennaio, ad anni alterni, comunque compatibilmente con le volontà del minore (in caso di disaccordo, per gli anni pari, dal 23 dicembre al 30 dicembre con la madre e dal 31 dicembre al 06 gennaio con il padre;
per gli anni dispari, dal 23 dicembre al 30 dicembre con il padre e dal 31 dicembre al 06 gennaio con la madre). Durante il periodo pasquale il padre potrà tenere con sé il figlio 3 giorni consecutivi;
-Durante le vacanze estive il padre potrà tenere con sé nel mese di agosto per quindici giorni consecutivi, concordando Per_1 detto periodo con la moglie entro il 15 giugno di ciascun anno. In caso di mancato accordo il padre potrà trascorre con il figlio dal 1° agosto al 15 agosto negli anni dispari e dal 16 agosto al 31 agosto negli anni pari. Il padre potrà tenere con sé, inoltre il minore per ulteriori 7 giorni consecutivi scelti indistintamente fra i mesi di giugno, luglio o settembre, comunicando detto periodo alla moglie entro il 15 giugno di ciascun anno - il compleanno del minore: i genitori divideranno equamente la giornata.
Ogni altra festività, ricorrenza e ponte ad anni alterni;
DISPONE a titolo di contributo al mantenimento che il Sig. versi alla moglie l'importo di € Pt_1
252,00, entro il 5 di ciascun mese, somma rivalutabile annualmente in base agli indici Istat. Il padre, inoltre, si impegna a rifondere il 70% delle spese straordinarie sostenute dalla moglie per il figlio, quali spese mediche non coperte da Servizio Sanitario Nazionale, scolastiche, sportive e ricreative riguardanti il figlio, previamente concordate ove non necessitate e in ogni caso documentate, richiamandosi sul punto il Protocollo di Intesa 15.03.2016. Eventuali viaggi in Italia e/o all'estero del figlio dovranno essere concordati dai due coniugi essendo decisioni di straordinaria Per_1 amministrazione, tenendo sempre conto delle volontà, propensioni e desideri di;
Per_1
DÀ ATTO della conferma della percezione a favore della Sig.ra dell'importo Controparte_1 previsto dall'INPS a titolo di Assegno unico per il figlio, con rinuncia, pertanto, del Sig. ; Pt_1
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e di non avere reciprocamente nulla a pretendere a titolo di mantenimento personale;
DÀ ATTO che i coniugi si concedono sin d'ora reciproco assenso per la concessione del passaporto personale del figlio minore e degli altri documenti validi per l'espatrio.
DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
4.4.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.