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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 01/04/2025, n. 1053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1053 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Katia Pinto, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in prima istanza, iscritta al n. 4341/2024 R.G.,
TRA
, Parte_1
Rappresentato e difeso dagli avv.ti Eleonora Galante e Cosimo Casaluci, procuratori domiciliatari;
- attore -
CONTRO
, , , CP_1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
, , Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
, , CP_7 CP_8
- convenuti contumaci -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato ha evocato in giudizio i convenuti tutti, Parte_1
nella qualità di eredi di al fine di ottenerne la dichiarazione di acquisto per Persona_1
intervenuta usucapione del suolo sito nel Comune di Castrignano del Capo, alla via
Gorizia, identificato in N.C.T. fgl. 25, p.lla 335, con ordine al Conservatore dei Registri
Immobiliari di trascrivere la sentenza e con compensazione tra le parti delle spese di lite, salvo il caso di opposizione.
Nonostante la ritualità e tempestività della notifica, i convenuti sono rimasti contumaci.
Con ordinanza del 05.12.2024 il Tribunale ha ammesso i mezzi di prova richiesti, alla cui assunzione ha proceduto in data odierna. All'esito della discussione orale della causa, l'ha trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il decidente che la domanda sia fondata.
E' noto che ai fini dell'usucapione ordinaria di beni immobili è richiesto un possesso continuo, pacifico, pubblico, non interrotto, non equivoco, accompagnato dall'animo di tenere la cosa come propria, che si protragga per oltre venti anni, cui corrisponda per la stessa durata la completa inerzia del proprietario, il quale si astenga dall'esercitare le sue potestà e non reagisca al potere di fatto esercitato dal possessore (leggi per tutte Cass. civ., sez. II, 30 settembre 2005, n. 19186).
Nel corso del processo i testi escussi e Testimone_1 Testimone_2
hanno riferito del possesso ultraventennale continuo, pacifico ed ininterrotto da parte dell'attore del piccolo suolo per cui è causa, anche ammesso dalla convenuta comparsa al fine di rendere l'interrogatorio formale deferitole.
Tali circostanze, in difetto di allegazione di atti di opposizione da parte di alcuno dei convenuti, inducono a ritenere provato il presupposto della domanda proposta in via principale, la quale va accolta, con compensazione tra le parti delle spese di lite, come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
Parte_1
1) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che ha acquistato Parte_1
per usucapione la proprietà del suolo sito nel Comune di Castrignano del Capo, alla via Gorizia, identificato in N.C.T. fgl. 25, p.lla 335;
2) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite;
3) Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione della presente sentenza, con esonero da responsabilità.
Lecce, 01/04/2025
IL GIUDICE Dott.ssa Katia Pinto
La presente ordinanza è redatta su bozza predisposta dal funzionario addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Rosa Francesca Pastore
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Katia Pinto, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in prima istanza, iscritta al n. 4341/2024 R.G.,
TRA
, Parte_1
Rappresentato e difeso dagli avv.ti Eleonora Galante e Cosimo Casaluci, procuratori domiciliatari;
- attore -
CONTRO
, , , CP_1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
, , Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
, , CP_7 CP_8
- convenuti contumaci -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato ha evocato in giudizio i convenuti tutti, Parte_1
nella qualità di eredi di al fine di ottenerne la dichiarazione di acquisto per Persona_1
intervenuta usucapione del suolo sito nel Comune di Castrignano del Capo, alla via
Gorizia, identificato in N.C.T. fgl. 25, p.lla 335, con ordine al Conservatore dei Registri
Immobiliari di trascrivere la sentenza e con compensazione tra le parti delle spese di lite, salvo il caso di opposizione.
Nonostante la ritualità e tempestività della notifica, i convenuti sono rimasti contumaci.
Con ordinanza del 05.12.2024 il Tribunale ha ammesso i mezzi di prova richiesti, alla cui assunzione ha proceduto in data odierna. All'esito della discussione orale della causa, l'ha trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il decidente che la domanda sia fondata.
E' noto che ai fini dell'usucapione ordinaria di beni immobili è richiesto un possesso continuo, pacifico, pubblico, non interrotto, non equivoco, accompagnato dall'animo di tenere la cosa come propria, che si protragga per oltre venti anni, cui corrisponda per la stessa durata la completa inerzia del proprietario, il quale si astenga dall'esercitare le sue potestà e non reagisca al potere di fatto esercitato dal possessore (leggi per tutte Cass. civ., sez. II, 30 settembre 2005, n. 19186).
Nel corso del processo i testi escussi e Testimone_1 Testimone_2
hanno riferito del possesso ultraventennale continuo, pacifico ed ininterrotto da parte dell'attore del piccolo suolo per cui è causa, anche ammesso dalla convenuta comparsa al fine di rendere l'interrogatorio formale deferitole.
Tali circostanze, in difetto di allegazione di atti di opposizione da parte di alcuno dei convenuti, inducono a ritenere provato il presupposto della domanda proposta in via principale, la quale va accolta, con compensazione tra le parti delle spese di lite, come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
Parte_1
1) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che ha acquistato Parte_1
per usucapione la proprietà del suolo sito nel Comune di Castrignano del Capo, alla via Gorizia, identificato in N.C.T. fgl. 25, p.lla 335;
2) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite;
3) Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione della presente sentenza, con esonero da responsabilità.
Lecce, 01/04/2025
IL GIUDICE Dott.ssa Katia Pinto
La presente ordinanza è redatta su bozza predisposta dal funzionario addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Rosa Francesca Pastore
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