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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 14/04/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. n.32/2025 R.G.
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Sezione Lavoro
Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
- dr. Maria Filippa Leone Consigliere ausiliario ha emesso, a seguito di lettura in udienza del dispositivo, la seguente
SENTENZA
all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 9 aprile 2025, nella causa avente ad oggetto
“licenziamento _giusta causa_”
tra in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. da avv. Francesco Maria Parte_1
Mazzola
contro
), rappr. e dif. da avv. Francesco Galeone Controparte_1
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in cancelleria in data 8 febbraio 2025 la in Parte_1 persona del legale rappresentante p.t., impugnava la sentenza resa in data 20 gennaio 2025 con cui il
Giudice del Lavoro di Taranto, su domanda di reintegrazione nel proprio posto di lavoro a seguito di licenziamento da parte di , in parziale accoglimento del ricorso così disponeva: Controparte_1
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. in parziale accoglimento del ricorso, annulla l'impugnato licenziamento e condanna la società convenuta a reintegrare la parte ricorrente nel posto di lavoro ed a corrisponderle un'indennità risarcitoria, commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione (con limitazione a dodici mensilità in relazione al periodo fino alla odierna pronuncia), oltre rivalutazione e interessi, nei limiti di legge, dal dovuto al soddisfo, nonché a versare i contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione (senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva);
2. condanna altresì la convenuta alla rifusione delle spese e competenze del giudizio che liquida in complessivi €.4.500,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo”. Si è costituito l'appellato. La causa, all'udienza del 9 aprile 2025, è stata discussa e decisa con lettura in udienza del dispositivo.
---§§ooo§§---
La vicenda di primo grado, necessaria per la comprensione della vicenda giudiziaria che qui impegna.
Con lettera di contestazione la contestava testualmente al dipendente Parte_1
quanto segue: Controparte_2 Rese dichiarazioni difensive da parte del licenziamento, nei termini che seguono:
, tuttavia la datrice di lavoro procedeva al suo CP_1 “
---§§ooo§§---
In sostanza, ciò che veniva contestato al , e che costituiva i motivi del licenziamento, CP_1 integravano le fattispecie previste dall'art. 54 del CCNL di Settore Gomma e Plastica-industria, a mente del quale è inflitto il licenziamento con immediata rescissione del rapporto di lavoro, con perdita dell'indennità di preavviso, al lavoratore che commetta gravi infrazioni alla disciplina o che provochi all'azienda rave nocumento morale o materiale, nonchè (lettera e) al lavoratore che compia azioni che implichino
- pregiudizio alla incolumità delle persone ed alla sicurezza degli impianti, ovvero mancanze disciplinari configurabili nei termini previsti dal comma 1° dell'art. 54 citato;
- ritenuto inoltre che le condotte contestate implichino violazione dei principi generali cui deve attenersi il lavoratore ed ai quali deve uniformarsi la condotta dei dipendenti (art. 51
CCNL) ”i rapporti tra i lavoratori , ai diversi livelli di responsabilità dell'organizzazione aziendale, saranno improntati a reciproca correttezza” ed i “diversi livelli di responsabilità nell'organizzazione aziendale, saranno improntati a reciproca correttezza” ed i generali principi di correttezza e buona fede, oltre che di rispetto del superiore gerarchico);
- - valutato inoltre, ad abundantiam, che il Suo comportamento anche in sede di giustificazioni, denota una pervicace volontà di negare i fatti e la loro gravità, manifestando ciò disprezzo ed incuranza per i superiori gerarchici, oltre che per le regole e gli interessi aziendali;
- considerato che il gravissimo episodio contestatole lede altresì alla base il rapporto fiduciario sì da non consentire la prosecuzione del rapporto.
- Tutto ciò premesso e considerato, Le si comunica il Suo licenziamento con effetto immediato,….”.
---§§ooo§§---
Espletata dal Giudice di prime cure accuratissima istruttoria, parte appellante (datrice di lavoro) lsi duole in questa sede di gravame che il Giudice di primo grado, non ritenendo applicabile le previsioni dell'art. 54 CCNL citato abbia richiamato al contrario l'applicabilità dell'art. 53 CCNL, il quale prevede l'irrogabilità di sanzioni disciplinari conservative (multa o sospensione, a seconda del maggiore rilievo, al lavoratore che tra l'altro “in qualunque modo trasgredisca alle norme del presente contratto, dei regolamenti interni, o che commetta mancanze recanti pregiudizio alla disciplina, alla morale o all'igiene (lettera h) di talchè “l'accertata non configurabilità in concreto della previsione sanzionatoria della parte datoriale comporta, all'evidenza, l'illegittimità dell'irrogato licenziamento perché i fati contestati (nei limiti in cui essi sono stati accertati come effettivamente sussistenti)non sono suscettibili della previsione contrattuale collettiva che consente il recesso disciplinare, benchè in quella che prevede una sanzione conservativa, con conseguente fondatezza in parte qua del ricorso”.
Insiste parte appellante sulla sussistenza di tutti i requisiti legittimanti e giustificativi del licenziamento per giusta causa. Poiché l'appello involge la prova testimoniale, ritiene questa Corte necessario riprenderla e valutarla, dando atto dell'acquisizione al fascicolo del processo di tutti i verbali d'udienza di primo grado nonché della documentazione prodotta.
---§§ooo§§---
Ebbene, il compendio istruttorio acquisito – tenendo sempre presente la contestazione e il licenziamento –
- non è dimostrato che il abbia fatto alcuna irruzione, ma abbia prima citofonato CP_1 chiedendo di conferire con il direttore dell'azienda per motivi urgenti, come dichiarato dalla testimone affermando che non si sarebbe allontanato dalla sede aziendale sinchè Tes_1 non ricevuto;
- e se nella contestazione si parla di” strane minacce”, consistite nell'affermare che se il direttore non lo avesse ricevuto si sarebbe ammazzato (giustificando con “io non sto bene”), tale frase non ha trovato conferma nella deposizione di alcun teste;
- neppure è provata la condotta strumentalizzante adoperata dal e consistita CP_1 nel distendersi a quel punto per terra, salvo poi, quando gli si chiedeva se dovesse chiamarsi il Prono Soccorso, dichiarare che era sufficiente un po' d'acqua e zucchero, essendo egli diabetico: dalla prova testimoniale infatti risulta per bocca dello stesso teste
[...]
(impiegata addetta alla reception), “dopo poco tempo l'ho visto accasciarsi dicendo Tes_1 che non si sentiva bene”;
- successivamente, senza ulteriormente insistere, l'appellato si sedeva nella sala CP_1
d'aspetto e, di lì a poco, andava via. Deve allora essere escluso, a giudizio di questa Corte, che il abbia “fatto irruzione” nella CP_1 sede aziendale, “pronunciato “minacce” verso chicchessia, fatto ingresso con “tono alterato sia nella gestualità che nella voce”, manifestando una mera condizione ansiosa, e che si sia disteso strumentalmente per terra onde ottenere di incontrare il direttore.
Nulla di ciò, con certezza, è emerso dalla prova espletata.
---§§ooo§§--- L'appellante insiste, come già in primo grado, sulla “confessione” che il avrebbe reso in CP_1 sede di audizione il 6 aprile 2023, si legge testualmente nel verbale:
“La Rappresentanza sindacale dichiara che la contestazione non è fondata su valide motivazioni documentate e chiediamo il ritiro della stessa;
in subordine si propone un richiamo verbale per evitare future situazioni che prefigurano le stesse violazioni commesse dal lavoratore”. Null'altro è dato rinvenire negli atti. Ebbene, osserva questa Corte che, come è noto, per “confessione” si intende in diritto una dichiarazione ammissiva e contra se, vòlta ad ammettere un fatto a sé sfavorevole e favorevole all'altra parte, con ammissione dei fatti contestati. Nulla di tutto questo è ravvisabile nel verbale appena riportato, in cui il nulla ammette CP_1 contra se ed in riferimento ai fatti contestategli, e l'interlocutore dell'Azienda è la Rappresentanza sindacale che si esprime nei termini appena testualmente indicati. A giudizio di questa Corte non è pertanto ravvisabile alcuna “confessione” da parte del . CP_1
---§§ooo§§---
Del pari, opina questa Corte non ravvisabili minacce o costrizioni da parte del : le CP_1
“strane minacce” di cui ha parlato il teste sono rimaste, in termini di prova, affatto Tes_1 vaghe, e soprattutto rivolte, a ben vedere, verso di sé, laddove per “minaccia” l'art. 612 c.p. prevede “Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a 1.032 euro. Se la minaccia è grave o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, la pena è della reclusione fino a un anno”, mentre l'art. 610 c.p. per “violenza” prevede “.Chiunque, con violenza [581] o minaccia(1), costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa(2) è punito con la reclusione fino a quattro anni(3).
La pena è aumentata [64] se concorrono le condizioni prevedute dall'articolo 339.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre la circostanza di cui al secondo comma(4).
Quanto alla previsione dell'art. 612 c.p., non vi è prova alcuna che il abbia CP_1 minacciato ad altri un ingiusto danno; quanto all'art. 610 c.p., non vi è prova che il CP_1 abbia con violenza o minaccia(1), costretto altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa”.
L'analisi dell'art. 612 c.p. in relazione alla fattispecie che qui occupa richiede qualche ulteriore breve considerazione: una volta assodato che l'appellato fece ingresso nella sede dell'Azienda nei termini sopra abbondantemente descritti, è escluso dalla prova che abbia usato violenza o minaccia costretto taluno a fare qualche cosa;
quanto al “tollerare o omettere qualche cosa”, non vi è prova di costrizione adoperata contro altri, avendo – come sopra si è detto – il minacciato solo CP_1 di far del male a sé stesso;
né vi è prova, una volta esclusa la condotta strumentale dell'essersi disteso per terra, che abbia di fatto “costretto” a tollerare condotte antigiuridiche, o che abbia determinato l'omissione di alcunchè, avendo l'azienda continuato senza problemi, anche nel frangente, a svolgere la propria attività.
È sulla scorta di tali elementi, che questa Corte ha ritenuto di accuratamente vagliare, la piena condivisione di quanto ritenuto dal Giudice di primo grado laddove, in sentenza, esprime: “Appare consequenzialmente non corretta la qualificazione della condotta operata dalla società (con riferimento espresso al Codice Disciplinare come enucleabile in base al vigente CCNL e con particolare riguardo al “Licenziamento per mancanze” ex art. 54 che prevede la immediata rescissione del rapporto di lavoro), in termini di grave nocumento morale o materiale , gravi infrazioni alla disciplina o alla diligenza nel lavoro, o di compiere “azioni delittuose n connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro (art. 54 commi 1° e 2° lettera o); né risulta il compimento di “azioni che implichino pregiudizio alla incolumità delle persone ed alla sicurezza degli impianti (art. 54 comma 2 lettera e).
Laddove, come già esposto in principio, è corretto affermare con l Giudice di prime cure
“l'applicabilità dell'art. 53 CCNL, il quale prevede l'irrogabilità di sanzioni disciplinari conservative (multa o sospensione, a seconda del maggiore rilievo, al lavoratore che tra l'altro “in qualunque modo trasgredisca alle norme del presente contratto, dei regolamenti interni, o che commetta mancanze recanti pregiudizio alla disciplina, alla morale o all'igiene (lettera h). Da ciò, ritiene questa Corte, la illegittimità del licenziamento, in quanto i fatti accertati – e nei limiti accertati – non sono sussumibili nella previsione contrattuale che prevede il recesso disciplinare, bensì in ipotesi di sanzione conservativa.
---§§ooo§§--- Infine, l'appellante censura la parte di motivazione della sentenza in materia di regolamento delle spese di lite, che il Giudice di primo grado ha determinato in € 4.500,00 ex D.M. 55714 e successive modifiche ed integrazioni (oltre al rimborso delle spese forfettarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'IVA e del contributo integrativo, ritenendo che in primo luogo nella determinazione del rimborso delle spese di difesa, è stata omessa ogni valutazione in ordine alla soccombenza parziale del ricorrente, avendo questi avanzato una richiesta di reintegro per dedotta nullità del licenziamento.
Espone:
“A fronte di una approfondita valutazione delle censure mosse al licenziamento da parte del lavoratore, sotto tale specifico profilo, la sentenza ha ritenuto assolutamente non provata la natura ritorsiva e, dunque, la nullità del licenziamento stesso, senza che di ciò si sia minimamente tenuto conto nella determinazione finale, attraverso una compensazione totale o parziale delle spese di difesa.
E ciò a maggior ragione nel caso che ci occupa in cui il lavoratore ha opposto reiteratamente un rifiuto irremovibile a qualsivoglia soluzione conciliativa, rifiutando – a differenza della deducente
– la proposta conciliativa ex art 185 bis c.p.c. formulata dal Giudice Una condotta questa che, valutata anche alla luce della soccombenza parziale, avrebbe dovuto condurre il giudicante a disporre la compensazione integrale delle spese di difesa o, in subordine, ad una compensazione parziale”.
Il motivo è, a giudizio della Corte, infondato.
La non adesione alla proposta conciliativa suggerita dal Giudice non è comportamento processuale censurabile, rientrando nelle piene facoltà dell'appellato, che evidentemente non ha ritenuto satisfattiva la conciliazione proposta.
La circostanza che il Giudice di primo grado abbia escluso la sussistenza del “licenziamento ritorsivo” paventato da parte ricorrente non rappresenta motivo di soccombenza, ma rientra nella disamina dei fatti, e non inficia la ritenuta illegittimità del licenziamento irrogato, né mina la valenza decisionale del Giudicante.
In tali condizioni, andava – ed è stato – rigorosamente e secondo legge applicato il principio della soccombenza, in applicazione del quale le spese gravano sulla Parte che nella causa è risultata perdente.
Anche tale motivo di appello va pertanto rigettato.
---§§ooo§§---
Dichiarato illegittimo il licenziamento, il Giudice a quo ha annullato il licenziamento, e condannato l'odierna appellante a reintegrare il lavoratore nel proprio posto di lavoro, nonché a corrispondere secondo legge un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, considerando congrua la indennità pari a 12 (dodici) mensilità dell'indennità risarcitoria relativa al periodo antecedente alla sentenza, condannando il datore di lavoro al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento sino a quello della effettiva reintegrazione.
L'appello, infondato, va dunque rigettato e confermata la sentenza appellata. Le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico dell'appellante in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 ed in favore dell'appellato , con distrazione in favore dell'avv. Francesco Controparte_1
Galeone, procuratore dichiaratosi anticipante.
Sussistono le condizioni per il pagamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
p.q.m.
Rigetta l'appello.
Condanna l'appellante in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento Parte_1 delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'appellato , che liquida in € Controparte_1 7.688,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell'avv. Francesco Galeone, procuratore dichiaratosi anticipante.
Dichiara la sussistenza delle condizioni per il pagamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Taranto, 9 aprile 2025
Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Sezione Lavoro
Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
- dr. Maria Filippa Leone Consigliere ausiliario ha emesso, a seguito di lettura in udienza del dispositivo, la seguente
SENTENZA
all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 9 aprile 2025, nella causa avente ad oggetto
“licenziamento _giusta causa_”
tra in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. da avv. Francesco Maria Parte_1
Mazzola
contro
), rappr. e dif. da avv. Francesco Galeone Controparte_1
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in cancelleria in data 8 febbraio 2025 la in Parte_1 persona del legale rappresentante p.t., impugnava la sentenza resa in data 20 gennaio 2025 con cui il
Giudice del Lavoro di Taranto, su domanda di reintegrazione nel proprio posto di lavoro a seguito di licenziamento da parte di , in parziale accoglimento del ricorso così disponeva: Controparte_1
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. in parziale accoglimento del ricorso, annulla l'impugnato licenziamento e condanna la società convenuta a reintegrare la parte ricorrente nel posto di lavoro ed a corrisponderle un'indennità risarcitoria, commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione (con limitazione a dodici mensilità in relazione al periodo fino alla odierna pronuncia), oltre rivalutazione e interessi, nei limiti di legge, dal dovuto al soddisfo, nonché a versare i contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione (senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva);
2. condanna altresì la convenuta alla rifusione delle spese e competenze del giudizio che liquida in complessivi €.4.500,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo”. Si è costituito l'appellato. La causa, all'udienza del 9 aprile 2025, è stata discussa e decisa con lettura in udienza del dispositivo.
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La vicenda di primo grado, necessaria per la comprensione della vicenda giudiziaria che qui impegna.
Con lettera di contestazione la contestava testualmente al dipendente Parte_1
quanto segue: Controparte_2 Rese dichiarazioni difensive da parte del licenziamento, nei termini che seguono:
, tuttavia la datrice di lavoro procedeva al suo CP_1 “
---§§ooo§§---
In sostanza, ciò che veniva contestato al , e che costituiva i motivi del licenziamento, CP_1 integravano le fattispecie previste dall'art. 54 del CCNL di Settore Gomma e Plastica-industria, a mente del quale è inflitto il licenziamento con immediata rescissione del rapporto di lavoro, con perdita dell'indennità di preavviso, al lavoratore che commetta gravi infrazioni alla disciplina o che provochi all'azienda rave nocumento morale o materiale, nonchè (lettera e) al lavoratore che compia azioni che implichino
- pregiudizio alla incolumità delle persone ed alla sicurezza degli impianti, ovvero mancanze disciplinari configurabili nei termini previsti dal comma 1° dell'art. 54 citato;
- ritenuto inoltre che le condotte contestate implichino violazione dei principi generali cui deve attenersi il lavoratore ed ai quali deve uniformarsi la condotta dei dipendenti (art. 51
CCNL) ”i rapporti tra i lavoratori , ai diversi livelli di responsabilità dell'organizzazione aziendale, saranno improntati a reciproca correttezza” ed i “diversi livelli di responsabilità nell'organizzazione aziendale, saranno improntati a reciproca correttezza” ed i generali principi di correttezza e buona fede, oltre che di rispetto del superiore gerarchico);
- - valutato inoltre, ad abundantiam, che il Suo comportamento anche in sede di giustificazioni, denota una pervicace volontà di negare i fatti e la loro gravità, manifestando ciò disprezzo ed incuranza per i superiori gerarchici, oltre che per le regole e gli interessi aziendali;
- considerato che il gravissimo episodio contestatole lede altresì alla base il rapporto fiduciario sì da non consentire la prosecuzione del rapporto.
- Tutto ciò premesso e considerato, Le si comunica il Suo licenziamento con effetto immediato,….”.
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Espletata dal Giudice di prime cure accuratissima istruttoria, parte appellante (datrice di lavoro) lsi duole in questa sede di gravame che il Giudice di primo grado, non ritenendo applicabile le previsioni dell'art. 54 CCNL citato abbia richiamato al contrario l'applicabilità dell'art. 53 CCNL, il quale prevede l'irrogabilità di sanzioni disciplinari conservative (multa o sospensione, a seconda del maggiore rilievo, al lavoratore che tra l'altro “in qualunque modo trasgredisca alle norme del presente contratto, dei regolamenti interni, o che commetta mancanze recanti pregiudizio alla disciplina, alla morale o all'igiene (lettera h) di talchè “l'accertata non configurabilità in concreto della previsione sanzionatoria della parte datoriale comporta, all'evidenza, l'illegittimità dell'irrogato licenziamento perché i fati contestati (nei limiti in cui essi sono stati accertati come effettivamente sussistenti)non sono suscettibili della previsione contrattuale collettiva che consente il recesso disciplinare, benchè in quella che prevede una sanzione conservativa, con conseguente fondatezza in parte qua del ricorso”.
Insiste parte appellante sulla sussistenza di tutti i requisiti legittimanti e giustificativi del licenziamento per giusta causa. Poiché l'appello involge la prova testimoniale, ritiene questa Corte necessario riprenderla e valutarla, dando atto dell'acquisizione al fascicolo del processo di tutti i verbali d'udienza di primo grado nonché della documentazione prodotta.
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Ebbene, il compendio istruttorio acquisito – tenendo sempre presente la contestazione e il licenziamento –
- non è dimostrato che il abbia fatto alcuna irruzione, ma abbia prima citofonato CP_1 chiedendo di conferire con il direttore dell'azienda per motivi urgenti, come dichiarato dalla testimone affermando che non si sarebbe allontanato dalla sede aziendale sinchè Tes_1 non ricevuto;
- e se nella contestazione si parla di” strane minacce”, consistite nell'affermare che se il direttore non lo avesse ricevuto si sarebbe ammazzato (giustificando con “io non sto bene”), tale frase non ha trovato conferma nella deposizione di alcun teste;
- neppure è provata la condotta strumentalizzante adoperata dal e consistita CP_1 nel distendersi a quel punto per terra, salvo poi, quando gli si chiedeva se dovesse chiamarsi il Prono Soccorso, dichiarare che era sufficiente un po' d'acqua e zucchero, essendo egli diabetico: dalla prova testimoniale infatti risulta per bocca dello stesso teste
[...]
(impiegata addetta alla reception), “dopo poco tempo l'ho visto accasciarsi dicendo Tes_1 che non si sentiva bene”;
- successivamente, senza ulteriormente insistere, l'appellato si sedeva nella sala CP_1
d'aspetto e, di lì a poco, andava via. Deve allora essere escluso, a giudizio di questa Corte, che il abbia “fatto irruzione” nella CP_1 sede aziendale, “pronunciato “minacce” verso chicchessia, fatto ingresso con “tono alterato sia nella gestualità che nella voce”, manifestando una mera condizione ansiosa, e che si sia disteso strumentalmente per terra onde ottenere di incontrare il direttore.
Nulla di ciò, con certezza, è emerso dalla prova espletata.
---§§ooo§§--- L'appellante insiste, come già in primo grado, sulla “confessione” che il avrebbe reso in CP_1 sede di audizione il 6 aprile 2023, si legge testualmente nel verbale:
“La Rappresentanza sindacale dichiara che la contestazione non è fondata su valide motivazioni documentate e chiediamo il ritiro della stessa;
in subordine si propone un richiamo verbale per evitare future situazioni che prefigurano le stesse violazioni commesse dal lavoratore”. Null'altro è dato rinvenire negli atti. Ebbene, osserva questa Corte che, come è noto, per “confessione” si intende in diritto una dichiarazione ammissiva e contra se, vòlta ad ammettere un fatto a sé sfavorevole e favorevole all'altra parte, con ammissione dei fatti contestati. Nulla di tutto questo è ravvisabile nel verbale appena riportato, in cui il nulla ammette CP_1 contra se ed in riferimento ai fatti contestategli, e l'interlocutore dell'Azienda è la Rappresentanza sindacale che si esprime nei termini appena testualmente indicati. A giudizio di questa Corte non è pertanto ravvisabile alcuna “confessione” da parte del . CP_1
---§§ooo§§---
Del pari, opina questa Corte non ravvisabili minacce o costrizioni da parte del : le CP_1
“strane minacce” di cui ha parlato il teste sono rimaste, in termini di prova, affatto Tes_1 vaghe, e soprattutto rivolte, a ben vedere, verso di sé, laddove per “minaccia” l'art. 612 c.p. prevede “Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a 1.032 euro. Se la minaccia è grave o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, la pena è della reclusione fino a un anno”, mentre l'art. 610 c.p. per “violenza” prevede “.Chiunque, con violenza [581] o minaccia(1), costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa(2) è punito con la reclusione fino a quattro anni(3).
La pena è aumentata [64] se concorrono le condizioni prevedute dall'articolo 339.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre la circostanza di cui al secondo comma(4).
Quanto alla previsione dell'art. 612 c.p., non vi è prova alcuna che il abbia CP_1 minacciato ad altri un ingiusto danno; quanto all'art. 610 c.p., non vi è prova che il CP_1 abbia con violenza o minaccia(1), costretto altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa”.
L'analisi dell'art. 612 c.p. in relazione alla fattispecie che qui occupa richiede qualche ulteriore breve considerazione: una volta assodato che l'appellato fece ingresso nella sede dell'Azienda nei termini sopra abbondantemente descritti, è escluso dalla prova che abbia usato violenza o minaccia costretto taluno a fare qualche cosa;
quanto al “tollerare o omettere qualche cosa”, non vi è prova di costrizione adoperata contro altri, avendo – come sopra si è detto – il minacciato solo CP_1 di far del male a sé stesso;
né vi è prova, una volta esclusa la condotta strumentale dell'essersi disteso per terra, che abbia di fatto “costretto” a tollerare condotte antigiuridiche, o che abbia determinato l'omissione di alcunchè, avendo l'azienda continuato senza problemi, anche nel frangente, a svolgere la propria attività.
È sulla scorta di tali elementi, che questa Corte ha ritenuto di accuratamente vagliare, la piena condivisione di quanto ritenuto dal Giudice di primo grado laddove, in sentenza, esprime: “Appare consequenzialmente non corretta la qualificazione della condotta operata dalla società (con riferimento espresso al Codice Disciplinare come enucleabile in base al vigente CCNL e con particolare riguardo al “Licenziamento per mancanze” ex art. 54 che prevede la immediata rescissione del rapporto di lavoro), in termini di grave nocumento morale o materiale , gravi infrazioni alla disciplina o alla diligenza nel lavoro, o di compiere “azioni delittuose n connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro (art. 54 commi 1° e 2° lettera o); né risulta il compimento di “azioni che implichino pregiudizio alla incolumità delle persone ed alla sicurezza degli impianti (art. 54 comma 2 lettera e).
Laddove, come già esposto in principio, è corretto affermare con l Giudice di prime cure
“l'applicabilità dell'art. 53 CCNL, il quale prevede l'irrogabilità di sanzioni disciplinari conservative (multa o sospensione, a seconda del maggiore rilievo, al lavoratore che tra l'altro “in qualunque modo trasgredisca alle norme del presente contratto, dei regolamenti interni, o che commetta mancanze recanti pregiudizio alla disciplina, alla morale o all'igiene (lettera h). Da ciò, ritiene questa Corte, la illegittimità del licenziamento, in quanto i fatti accertati – e nei limiti accertati – non sono sussumibili nella previsione contrattuale che prevede il recesso disciplinare, bensì in ipotesi di sanzione conservativa.
---§§ooo§§--- Infine, l'appellante censura la parte di motivazione della sentenza in materia di regolamento delle spese di lite, che il Giudice di primo grado ha determinato in € 4.500,00 ex D.M. 55714 e successive modifiche ed integrazioni (oltre al rimborso delle spese forfettarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'IVA e del contributo integrativo, ritenendo che in primo luogo nella determinazione del rimborso delle spese di difesa, è stata omessa ogni valutazione in ordine alla soccombenza parziale del ricorrente, avendo questi avanzato una richiesta di reintegro per dedotta nullità del licenziamento.
Espone:
“A fronte di una approfondita valutazione delle censure mosse al licenziamento da parte del lavoratore, sotto tale specifico profilo, la sentenza ha ritenuto assolutamente non provata la natura ritorsiva e, dunque, la nullità del licenziamento stesso, senza che di ciò si sia minimamente tenuto conto nella determinazione finale, attraverso una compensazione totale o parziale delle spese di difesa.
E ciò a maggior ragione nel caso che ci occupa in cui il lavoratore ha opposto reiteratamente un rifiuto irremovibile a qualsivoglia soluzione conciliativa, rifiutando – a differenza della deducente
– la proposta conciliativa ex art 185 bis c.p.c. formulata dal Giudice Una condotta questa che, valutata anche alla luce della soccombenza parziale, avrebbe dovuto condurre il giudicante a disporre la compensazione integrale delle spese di difesa o, in subordine, ad una compensazione parziale”.
Il motivo è, a giudizio della Corte, infondato.
La non adesione alla proposta conciliativa suggerita dal Giudice non è comportamento processuale censurabile, rientrando nelle piene facoltà dell'appellato, che evidentemente non ha ritenuto satisfattiva la conciliazione proposta.
La circostanza che il Giudice di primo grado abbia escluso la sussistenza del “licenziamento ritorsivo” paventato da parte ricorrente non rappresenta motivo di soccombenza, ma rientra nella disamina dei fatti, e non inficia la ritenuta illegittimità del licenziamento irrogato, né mina la valenza decisionale del Giudicante.
In tali condizioni, andava – ed è stato – rigorosamente e secondo legge applicato il principio della soccombenza, in applicazione del quale le spese gravano sulla Parte che nella causa è risultata perdente.
Anche tale motivo di appello va pertanto rigettato.
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Dichiarato illegittimo il licenziamento, il Giudice a quo ha annullato il licenziamento, e condannato l'odierna appellante a reintegrare il lavoratore nel proprio posto di lavoro, nonché a corrispondere secondo legge un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, considerando congrua la indennità pari a 12 (dodici) mensilità dell'indennità risarcitoria relativa al periodo antecedente alla sentenza, condannando il datore di lavoro al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento sino a quello della effettiva reintegrazione.
L'appello, infondato, va dunque rigettato e confermata la sentenza appellata. Le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico dell'appellante in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 ed in favore dell'appellato , con distrazione in favore dell'avv. Francesco Controparte_1
Galeone, procuratore dichiaratosi anticipante.
Sussistono le condizioni per il pagamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
p.q.m.
Rigetta l'appello.
Condanna l'appellante in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento Parte_1 delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'appellato , che liquida in € Controparte_1 7.688,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell'avv. Francesco Galeone, procuratore dichiaratosi anticipante.
Dichiara la sussistenza delle condizioni per il pagamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Taranto, 9 aprile 2025
Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella