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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 28/05/2025, n. 2049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2049 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 9466/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica costituito dal Giudice dott.ssa SI RR ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9466/2019 di R.G., vertente fra le parti:
, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Lucio Smaldone, presso CP_1 Parte_1
il cui studio sito in Bari alla p.zza Luigi di Savoia n. 5 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- parte attrice opponente -
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_2 dall'avv. Patrizia Zingone del Foro di Milano, presso il cui studio sito in Milano alla via Lamarmora
n. 42 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- parte convenuta opposta -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo;
somministrazione.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza dell'18.11.2024 e nei rispettivi scritti difensivi.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che quanto al profilo processuale inerente alla decisione della causa mette conto rilevare che l'udienza di discussione è stata celebrata in applicazione del disposto dell'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c.
SI RR mediante comparizione figurata nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, notificato in data 07.06.2019,
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1888/2019 del 16- Parte_2
21.05.2019, emesso dal Tribunale di Bari nel procedimento R.G. n. 4207/2019 - con il quale gli veniva ingiunto il pagamento in favore della della somma di €. 6.456,86, oltre al Controparte_2 pagamento di spese, competenze e onorari del procedimento monitorio liquidati in €. 685,50, sulla base di fatture emesse per la fornitura di gas – convenendo in giudizio la società Controparte_2 al fine di vedere accogliere le seguenti conclusioni: “1) in via preliminare, sospendere il presente procedimento e assegnare a controparte termine perentorio per l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione;
2) revocare e annullare integralmente il decreto ingiuntivo opposto n.
1888/2019 (n. 4207/19 R.G.) emesso il 16-21.05.2019 dal Tribunale di Bari su ricorso della
[...]
rigettando ogni avversa pretesa nei confronti del sig. in CP_2 Parte_2
quanto del tutto inammissibile, infondata, prescritta e, comunque, non provata. Con vittoria di spese
e competenze di causa, oltre maggiorazioni di legge e di tariffa, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, ex art. 93 c.p.c.”.
La parte opponente esponeva in fatto che in data 07.06.2019 le veniva notificato il decreto n.
1888/2019 con cui gli veniva ingiunto il pagamento di €. 6.456,86, oltre le spese di procedimento di
€. 685,50 sulla base di presunte forniture di gas naturale effettuate dalla DF EZ Energie S.p.A. dal mese di settembre 2013 a maggio 2016.
Preliminarmente, il deduceva di non aver mai sottoscritto alcun contratto con la DF Pt_2
EZ Energie S.p.A. e di non aver mai ricevuto, quindi, alcuna fornitura dalla società, né fatture o richieste di pagamento.
Ancora in via preliminare, aggiungeva l'opponente che gli importi ingiunti risultavano prescritti e non dovuti: infatti, il termine prescrizionale da applicare era quello di anni 2, ex art. 1 co.
4 l. n. 205/2017. Tuttavia, anche ammettendo l'applicabilità del termine quinquennale, almeno per gli importi relativi agli anni 2013-2014, gli stessi erano nondimeno prescritti, non sussistendo alcun atto interruttivo antecedente la notifica del decreto ingiuntivo.
Nel merito, precisava l'opponente, andava rilevato che non vi era corrispondenza tra gli importi richiesti e le forniture ricevute né con gli effettivi consumi del periodo in questione.
[...] , dunque, rassegnava le proprie conclusioni come riportate in Parte_3
premessa.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria il 31.12.2019, si costituiva tempestivamente in giudizio la la quale contestava le argomentazioni della parte Controparte_2 opponente, instando per il rigetto dell'opposizione, ritenute infondate in fatto e in diritto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite.
La società opposta deduceva che le parti avevano stipulato un contratto di fornitura di gas a far data dal 01.05.1977 e che il si era reso inadempiente del pagamento di alcune fatture Pt_2
emesse tra il 2015 e il 2016, poste alla base del decreto ingiuntivo emesso in data 21.05.2019 dal
Tribunale di Bari, n. 1888/2019.
In primo luogo, precisava la società opposta, il gruppo DF EZ nasceva il 22.07.2008 in seguito alla fusione dei gruppi energetici e EZ, in cui DF incorporava EZ;
CP_3 CP_2
quindi, era il nuovo nome del gruppo francese a partire dal 24.04.2015, con modifica della ragione sociale il 29.07.2015.
Deduceva l'opposta che il rapporto tra le parti poteva dedursi dalle fatture prodotte, portando ad esempio la fattura n. 100/MM/2315836 del 09.05.2015 la quale, nelle informazioni tecniche, riportava come data attivazione della fornitura il 01.05.1977 e la matricola del contatore n.
0007224619; la stessa fattura, inoltre, riportava che a quella data i pagamenti dell'opponente erano regolari, e tanto implicava che il usufruiva di una fornitura che pagava. Pt_2
Aggiungeva, ancora, l'opposta che per comprendere la dinamica del rapporto bisognava specificare le differenze tra le tre figure che si occupavano della fornitura: il gestore, il distributore, il venditore.
In particolare, il gestore era l'incaricato del trasporto dell'energia sulla rete attraverso i metanodotti in alta, media e bassa pressione, con specifica cura del dispacciamento, cioè della gestione dei flussi di energia sulla rete;
il distributore, invece, era l'incaricato del trasporto e della consegna del gas al cliente finale attraverso le reti cittadine occupandosi, inoltre, della lettura dei consumi;
il venditore, infine, si occupava di rivendere l'energia elettrica ai clienti finali e di effettuare tutte le operazioni previste nell'accordo col cliente, compresa l'emissione periodica della bolletta, oltre a poter tenere, per conto del cliente, i rapporti con il distributore, per quanto concerne le attività connesse agli allacciamenti o ai lavori da eseguire sulla rete di distribuzione.
Invero, sottolineava la società opposta, era proprio l'opponente ad aver smentito se stesso e a riconoscere il rapporto contrattuale, nella parte in cui eccepiva che le fatture non corrispondevano ai
“relativi effettivi consumi del periodo in questione”; se, dunque, il asseriva una presunta non Pt_2
SI RR corrispondenza tra fatture e consumi, era evidente che riconosceva l'utilizzo del gas e, dunque, il rapporto contrattuale con l'opposta.
Ad ogni modo, aggiungeva la la contestazione dei consumi fatturati Controparte_2
andava, al più, eventualmente mossa nei confronti del distributore, e non della società opposta;
la lettura, infatti, era effettuata dal distributore, il quale installava il contatore, ne eseguiva la manutenzione e svolgeva l'attività di lettura.
Il venditore , dunque, si limitava a fatturare i consumi che gli venivano comunicati CP_2
dal distributore.
Deduceva, ancora, l'opposta che gli importi di cui alle fatture gas ed energia elettrica traevano fondamento da algoritmi stabiliti ex lege, con coefficienti e parametri stabiliti trimestralmente dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas sulla base di consumi di gas ed energia elettrica stimati, od effettivi se forniti dallo stesso cliente finale o dal distributore locale (come da delibera AEEG n.
6/2012 e relativo All. 1 e delibera n. 65/2012/R/EEL con relativo Allegato A).
Con riferimento, invece, alla presunta intervenuta prescrizione dei crediti, la società opposta precisava che il proprio credito principale, oggetto del decreto ingiuntivo, originava dalla fattura n.
100/MM/2498556 del 26.08.2016, con cui veniva fatturato il periodo dal 03.09.2013 al 01.06.2016; ebbene, la evidenziava come in realtà erano intervenuti atti interruttivi della prescrizione, CP_2
tra cui il sollecito del 25.10.2016 allegato al fascicolo monitorio e che, comunque, ogni bolletta inviata riportava l'eventuale situazione di morosità del cliente, specificando anche a caratteri cubitali
“Pagamenti non regolari”. Tali missive, pertanto, costituivano atti interruttivi della prescrizione, considerando che, in ognuna di esse, venivano indicate le fatture insolute oggetto del rapporto contrattuale specificando, tra l'altro, tutti gli elementi indicativi della somma di denaro vantata dalla e i dati identificativi del : la prescrizione quinquennale, dunque, era stata interrotta. CP_2 Pt_2
Per quanto riguardava, invece, la dedotta durata biennale della prescrizione, andava precisato che essa era stata introdotta con la L. n. 205/2018, art. 1, co. 4, ma tale normativa avrebbe dovuto applicarsi soltanto alle fatture aventi ad oggetto le scadenze successive alle seguenti date: per il settore elettrico, al 01.03.2018; per quello del gas, al 01.01.2019; per quello idrico, infine, al 01.01.2020.
Era evidente, quindi, che tale termine prescrizionale non era applicabile ai crediti de quibus; tuttavia, l'opposta si dichiarava pronta a rinunciare ai crediti eventualmente valutati come prescritti.
Concludeva, allora, l'opposta per la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo: era infatti evidente che aveva fornito la prova dell'esatto ammontare della CP_2
debitoria attraverso il deposito di fatture, la cui produzione costituiva valido elemento di prova, nel senso chiarito dalla Corte di Cassazione, oltreché attraverso il deposito degli estratti autentici;
il
SI RR credito azionato, avendo ad oggetto una somma di denaro, era quindi liquido ed esigibile, nel senso che era stata data prova della scadenza del termine previsto per l'adempimento, ex art. 633 c.p.c..
Al contrario, l'opposizione formulata non era fondata su prova scritta né di pronta soluzione.
Depositate le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. e rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione dell'opposto monitorio, con ordinanza del 18.11.2020 il precedente Giudice rigettava i mezzi istruttori richiesti dalle parti siccome inammissibili e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni;
dopo taluni rinvii dettati da esigenze di riorganizzazione del ruolo di cognizione, anche in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la causa veniva rinviata all'udienza del 18.11.2024, per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
Parte opposta non ha depositato la propria comparsa conclusionale, né la memoria di replica.
*****
Tanto premesso in punto di fatto, le questioni sorte nel contraddittorio delle parti vanno esaminate secondo il seguente ordine logico-giuridico.
Occorre preliminarmente esaminare l'eccezione di inammissibilità, sollevata da parte opponente, dell'allegato alla memoria di replica (art. 183 co. 6 n. 3 c.p.c.) della società opposta, per essere la stessa tardiva rispetto ai termini di legge.
Osserva il Giudice che tale eccezione è infondata.
Viene sostenuto, in tesi di parte opponente, che l'analisi del documento n. 4 denominato
“certificazione dei consumi” allegato alla memoria ex art. 183 co.6 n. 3) c.p.c. datata 24.06.2020 sia inammissibile perché la memoria de qua sarebbe stata tardivamente depositata oltre il termine di giorni 20.
Invero, la memoria ex art. 183 co. 6 n. 2) c.p.c., depositata da parte opponente, è datata
04.06.2020, in evidente deroga ai termini originariamente concessi con l'ordinanza del 30.01.2020, a causa delle disposizioni relative all'emergenza sanitaria da COVID-19, ne consegue, pertanto, che la successiva memoria di cui al n. 3 della norma di rito è rispettosa del termine di 20 giorni, essendo stata depositata il 24.06.2020.
Ancora in via preliminare deve essere esaminata l'eccezione di intervenuta prescrizione sollevata nell'atto di citazione in opposizione da parte dell'opponente . Pt_2
Giova, al riguardo, rilevare che ai sensi dell'art. 1 co. 4 della L. n. 205/2017 i termini di prescrizione del diritto al corrispettivo per le fatture commerciali attinenti all'erogazione dell'energia elettrica, del gas e di quella idrica sono stati ridotti da 5 a 2 anni;
tuttavia, ai sensi del successivo comma 10 dello stesso art. 1, viene precisato che “le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano
SI RR alle fatture la cui scadenza è successiva: a) per il settore elettrico, al 1° marzo 2018; b) per il settore del gas, al 1° gennaio 2019; c) per il settore idrico, al 1° gennaio 2020”.
La Corte di Cassazione, inoltre, ha ribadito che “la disposizione transitoria di cui all'art. 1, comma 10, della legge n. 205 del 2017 determina esplicitamente l'evento temporalmente rilevante ai fini della decorrenza del regime prescrizionale biennale, individuandolo nella data di scadenza del pagamento delle fatture e non nella erogazione od effettuazione dei consumi” (cfr. Cass. Civ. ord. del
10.05.2023).
Dunque, risultando il pagamento delle fatture de quibus in scadenza prima del 01.01.2019 –
e, in particolare, tra il 09.06.2015 e il 18.10.2016 – deve applicarsi la disciplina ordinaria di cui all'art. 2948 n. 4) c.c., che prevede la prescrizione quinquennale.
Pertanto, considerando che il decreto ingiuntivo veniva notificato in data 07.06.2019, tale atto
è idoneo a interrompere la prescrizione del diritto al corrispettivo, essendosi verificato entro i 5 anni previsti dalla legge, sicchè l'eccezione di prescrizione è infondata.
Passando al merito, giova anzitutto premettere che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario giudizio di cognizione, caratterizzato da una peculiarità strutturale, da individuarsi in un'inversione della posizione delle parti solo di natura processuale, restando, invece, invariata la loro posizione sostanziale;
in seguito alla pronuncia del decreto ingiuntivo, è rimessa all'ingiunto l'iniziativa di dare ulteriore impulso al processo per la contestazione dei fatti costitutivi della pretesa azionata (soltanto provvisoriamente riconosciuti sussistenti con il decreto) o per l'allegazione di fatti estintivi, modificativi oppure impeditivi della stessa pretesa (che non potevano essere conosciuti al momento della pronuncia del decreto, stante la previsione di un contraddittorio eventuale e differito).
Tale particolare struttura del procedimento per decreto ingiuntivo si riflette sulla distribuzione dell'onere della prova: il creditore opposto, pur essendo convenuto in senso processuale, conserva la veste di attore in senso sostanziale e l'ingiunto opponente, pur essendo attore in senso processuale, conserva la veste di convenuto in senso sostanziale;
da tale circostanza deriva che, secondo la consueta articolazione del riparto dell'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., grava sul creditore-opposto, attore in senso sostanziale, l'onere di fornire piena prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, non essendo a tal fine sufficiente, in caso di contestazione della controparte, il materiale probatorio utilizzato nella fase a cognizione sommaria che si è conclusa con la pronuncia del decreto opposto, mentre il debitore-opponente, convenuto in senso sostanziale, ha l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa attorea (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 16340/2009; Cass.
Civ. n. 2421/2006).
SI RR Deve rammentarsi, dunque, che, nella presente sede di plena cognitio, il materiale probatorio utilizzato nella fase a cognizione sommaria, anche se costituito da fatture commerciali, seppur sufficiente a determinare l'emissione del decreto ingiuntivo, non può fondare, di per sé, la pretesa creditoria, se non accompagnato da idonea prova (cfr. Cass. Civ. n. 5915/2011).
Nella fattispecie, per quanto attiene al credito azionato in via monitoria, deve osservarsi che la parte opposta-attrice sostanziale ha prodotto la stessa documentazione allegata nel fascicolo monitorio – e cioè le fatture commerciali e gli estratti autenticati delle bollette iscritte nei libri sociali
– con l'aggiunta del documento sulla certificazione dei consumi, rilasciato dalla società Murgia Reti
Gas S.r.l. in data 30.03.2020.
Con riferimento alla somministrazione di energia elettrica (ma sulla base di argomenti che valgono anche per i consumi di gas) la Suprema Corte ha affermato che, in forza del principio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore - richiedendone la verifica - e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi di energia); incombe, invece, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante e, in questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi
è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite(cfr. Civ., sez. 6-3, ord.
n. 297 del 9.1.2020).
Nel caso in esame l'opposta ha chiesto l'ingiunzione sulla base di una serie di fatture, relative agli anni dal 2015 al 2016, in cui sono analiticamente indicati i consumi addebitati.
Alle fatture è seguito un sollecito datato 25.10.2016 a provvedere al pagamento delle somme riportate nelle fatture.
Nessuna contestazione è stata mossa dall'opponente in relazione alle somme richieste ed ai consumi addebitati, né riscontrato il sollecito.
Solo con l'opposizione il ha contestato, per un verso, l'an del rapporto di fornitura e, Pt_2
per altro verso, il quantum dei consumi.
Viene in rilievo una contestazione del tutto generica che è stata sollevata in via meramente strumentale per giustificare la proposizione dell'opposizione.
Orbene, a sostegno della prova del contratto, giova richiamare la voce “data inizio fornitura:
01.05.1977” riportata nelle informazioni tecniche delle fatture, nonché la fattura n. 100/MM/2315836 del 09/05/2015, da cui risulta la data di attivazione fornitura, il punto di riconsegna, la matricola del contatore, la dicitura che alla data del 09.05.2015 i pagamenti del sono regolari e, soprattutto, Pt_2
SI RR la modalità di pagamento prevista con addebito diretto su conto corrente (addebito presso il cc
”). CP_4
Dunque, da tali elementi non è revocabile in dubbio l'esistenza del contratto di fornitura che la Corte di legittimità ha sottolineato trattasi di un contratto a forma libera, che può essere concluso anche per facta concludentia ai sensi dell'art. 1327 cc (Cass. civ., sez. 3, 16.10.1998 10249).
A riprova del quantum del credito dell'opposta depongono, oltre ai documenti depositati nella fase monitoria, le rilevazioni dei consumi eseguite dalla società a cui è affidata la distribuzione del gas e la rilevazione dei consumi (documento depositato in allegato alla memoria ex art. 183 co. 6 n.
3) c.p.c.) dalle quali emergono valori corrispondenti a quelli fatturati.
Dalle considerazioni che precedono consegue il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo n. 1888/2019.
Le spese del giudizio seguono il principio di soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento (da €. 5.201,00 a €. 26.000,00), secondo i valori medi, con riconoscimento delle fasi di studio, introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nella causa iscritta al R.G. n. 9466/2019, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione proposta da e, per l'effetto, Parte_2
CONFERMA il decreto ingiuntivo opposto n. 1888/2019 (R.G. 4207/2019) e lo DICHIARA esecutivo;
2) CONDANNA parte attrice opponente al pagamento in favore Parte_2 dell'opposta società delle spese del presente giudizio che liquida in €. 3.397,00 Controparte_2
per compensi, oltre rimborso spese generali del 15% e accessori come per legge.
Così deciso in Bari, 28.05.2025.
Il Giudice dott.ssa SI RR
SI RR
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica costituito dal Giudice dott.ssa SI RR ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9466/2019 di R.G., vertente fra le parti:
, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Lucio Smaldone, presso CP_1 Parte_1
il cui studio sito in Bari alla p.zza Luigi di Savoia n. 5 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- parte attrice opponente -
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_2 dall'avv. Patrizia Zingone del Foro di Milano, presso il cui studio sito in Milano alla via Lamarmora
n. 42 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- parte convenuta opposta -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo;
somministrazione.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza dell'18.11.2024 e nei rispettivi scritti difensivi.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che quanto al profilo processuale inerente alla decisione della causa mette conto rilevare che l'udienza di discussione è stata celebrata in applicazione del disposto dell'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c.
SI RR mediante comparizione figurata nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, notificato in data 07.06.2019,
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1888/2019 del 16- Parte_2
21.05.2019, emesso dal Tribunale di Bari nel procedimento R.G. n. 4207/2019 - con il quale gli veniva ingiunto il pagamento in favore della della somma di €. 6.456,86, oltre al Controparte_2 pagamento di spese, competenze e onorari del procedimento monitorio liquidati in €. 685,50, sulla base di fatture emesse per la fornitura di gas – convenendo in giudizio la società Controparte_2 al fine di vedere accogliere le seguenti conclusioni: “1) in via preliminare, sospendere il presente procedimento e assegnare a controparte termine perentorio per l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione;
2) revocare e annullare integralmente il decreto ingiuntivo opposto n.
1888/2019 (n. 4207/19 R.G.) emesso il 16-21.05.2019 dal Tribunale di Bari su ricorso della
[...]
rigettando ogni avversa pretesa nei confronti del sig. in CP_2 Parte_2
quanto del tutto inammissibile, infondata, prescritta e, comunque, non provata. Con vittoria di spese
e competenze di causa, oltre maggiorazioni di legge e di tariffa, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, ex art. 93 c.p.c.”.
La parte opponente esponeva in fatto che in data 07.06.2019 le veniva notificato il decreto n.
1888/2019 con cui gli veniva ingiunto il pagamento di €. 6.456,86, oltre le spese di procedimento di
€. 685,50 sulla base di presunte forniture di gas naturale effettuate dalla DF EZ Energie S.p.A. dal mese di settembre 2013 a maggio 2016.
Preliminarmente, il deduceva di non aver mai sottoscritto alcun contratto con la DF Pt_2
EZ Energie S.p.A. e di non aver mai ricevuto, quindi, alcuna fornitura dalla società, né fatture o richieste di pagamento.
Ancora in via preliminare, aggiungeva l'opponente che gli importi ingiunti risultavano prescritti e non dovuti: infatti, il termine prescrizionale da applicare era quello di anni 2, ex art. 1 co.
4 l. n. 205/2017. Tuttavia, anche ammettendo l'applicabilità del termine quinquennale, almeno per gli importi relativi agli anni 2013-2014, gli stessi erano nondimeno prescritti, non sussistendo alcun atto interruttivo antecedente la notifica del decreto ingiuntivo.
Nel merito, precisava l'opponente, andava rilevato che non vi era corrispondenza tra gli importi richiesti e le forniture ricevute né con gli effettivi consumi del periodo in questione.
[...] , dunque, rassegnava le proprie conclusioni come riportate in Parte_3
premessa.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria il 31.12.2019, si costituiva tempestivamente in giudizio la la quale contestava le argomentazioni della parte Controparte_2 opponente, instando per il rigetto dell'opposizione, ritenute infondate in fatto e in diritto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite.
La società opposta deduceva che le parti avevano stipulato un contratto di fornitura di gas a far data dal 01.05.1977 e che il si era reso inadempiente del pagamento di alcune fatture Pt_2
emesse tra il 2015 e il 2016, poste alla base del decreto ingiuntivo emesso in data 21.05.2019 dal
Tribunale di Bari, n. 1888/2019.
In primo luogo, precisava la società opposta, il gruppo DF EZ nasceva il 22.07.2008 in seguito alla fusione dei gruppi energetici e EZ, in cui DF incorporava EZ;
CP_3 CP_2
quindi, era il nuovo nome del gruppo francese a partire dal 24.04.2015, con modifica della ragione sociale il 29.07.2015.
Deduceva l'opposta che il rapporto tra le parti poteva dedursi dalle fatture prodotte, portando ad esempio la fattura n. 100/MM/2315836 del 09.05.2015 la quale, nelle informazioni tecniche, riportava come data attivazione della fornitura il 01.05.1977 e la matricola del contatore n.
0007224619; la stessa fattura, inoltre, riportava che a quella data i pagamenti dell'opponente erano regolari, e tanto implicava che il usufruiva di una fornitura che pagava. Pt_2
Aggiungeva, ancora, l'opposta che per comprendere la dinamica del rapporto bisognava specificare le differenze tra le tre figure che si occupavano della fornitura: il gestore, il distributore, il venditore.
In particolare, il gestore era l'incaricato del trasporto dell'energia sulla rete attraverso i metanodotti in alta, media e bassa pressione, con specifica cura del dispacciamento, cioè della gestione dei flussi di energia sulla rete;
il distributore, invece, era l'incaricato del trasporto e della consegna del gas al cliente finale attraverso le reti cittadine occupandosi, inoltre, della lettura dei consumi;
il venditore, infine, si occupava di rivendere l'energia elettrica ai clienti finali e di effettuare tutte le operazioni previste nell'accordo col cliente, compresa l'emissione periodica della bolletta, oltre a poter tenere, per conto del cliente, i rapporti con il distributore, per quanto concerne le attività connesse agli allacciamenti o ai lavori da eseguire sulla rete di distribuzione.
Invero, sottolineava la società opposta, era proprio l'opponente ad aver smentito se stesso e a riconoscere il rapporto contrattuale, nella parte in cui eccepiva che le fatture non corrispondevano ai
“relativi effettivi consumi del periodo in questione”; se, dunque, il asseriva una presunta non Pt_2
SI RR corrispondenza tra fatture e consumi, era evidente che riconosceva l'utilizzo del gas e, dunque, il rapporto contrattuale con l'opposta.
Ad ogni modo, aggiungeva la la contestazione dei consumi fatturati Controparte_2
andava, al più, eventualmente mossa nei confronti del distributore, e non della società opposta;
la lettura, infatti, era effettuata dal distributore, il quale installava il contatore, ne eseguiva la manutenzione e svolgeva l'attività di lettura.
Il venditore , dunque, si limitava a fatturare i consumi che gli venivano comunicati CP_2
dal distributore.
Deduceva, ancora, l'opposta che gli importi di cui alle fatture gas ed energia elettrica traevano fondamento da algoritmi stabiliti ex lege, con coefficienti e parametri stabiliti trimestralmente dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas sulla base di consumi di gas ed energia elettrica stimati, od effettivi se forniti dallo stesso cliente finale o dal distributore locale (come da delibera AEEG n.
6/2012 e relativo All. 1 e delibera n. 65/2012/R/EEL con relativo Allegato A).
Con riferimento, invece, alla presunta intervenuta prescrizione dei crediti, la società opposta precisava che il proprio credito principale, oggetto del decreto ingiuntivo, originava dalla fattura n.
100/MM/2498556 del 26.08.2016, con cui veniva fatturato il periodo dal 03.09.2013 al 01.06.2016; ebbene, la evidenziava come in realtà erano intervenuti atti interruttivi della prescrizione, CP_2
tra cui il sollecito del 25.10.2016 allegato al fascicolo monitorio e che, comunque, ogni bolletta inviata riportava l'eventuale situazione di morosità del cliente, specificando anche a caratteri cubitali
“Pagamenti non regolari”. Tali missive, pertanto, costituivano atti interruttivi della prescrizione, considerando che, in ognuna di esse, venivano indicate le fatture insolute oggetto del rapporto contrattuale specificando, tra l'altro, tutti gli elementi indicativi della somma di denaro vantata dalla e i dati identificativi del : la prescrizione quinquennale, dunque, era stata interrotta. CP_2 Pt_2
Per quanto riguardava, invece, la dedotta durata biennale della prescrizione, andava precisato che essa era stata introdotta con la L. n. 205/2018, art. 1, co. 4, ma tale normativa avrebbe dovuto applicarsi soltanto alle fatture aventi ad oggetto le scadenze successive alle seguenti date: per il settore elettrico, al 01.03.2018; per quello del gas, al 01.01.2019; per quello idrico, infine, al 01.01.2020.
Era evidente, quindi, che tale termine prescrizionale non era applicabile ai crediti de quibus; tuttavia, l'opposta si dichiarava pronta a rinunciare ai crediti eventualmente valutati come prescritti.
Concludeva, allora, l'opposta per la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo: era infatti evidente che aveva fornito la prova dell'esatto ammontare della CP_2
debitoria attraverso il deposito di fatture, la cui produzione costituiva valido elemento di prova, nel senso chiarito dalla Corte di Cassazione, oltreché attraverso il deposito degli estratti autentici;
il
SI RR credito azionato, avendo ad oggetto una somma di denaro, era quindi liquido ed esigibile, nel senso che era stata data prova della scadenza del termine previsto per l'adempimento, ex art. 633 c.p.c..
Al contrario, l'opposizione formulata non era fondata su prova scritta né di pronta soluzione.
Depositate le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. e rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione dell'opposto monitorio, con ordinanza del 18.11.2020 il precedente Giudice rigettava i mezzi istruttori richiesti dalle parti siccome inammissibili e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni;
dopo taluni rinvii dettati da esigenze di riorganizzazione del ruolo di cognizione, anche in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la causa veniva rinviata all'udienza del 18.11.2024, per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
Parte opposta non ha depositato la propria comparsa conclusionale, né la memoria di replica.
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Tanto premesso in punto di fatto, le questioni sorte nel contraddittorio delle parti vanno esaminate secondo il seguente ordine logico-giuridico.
Occorre preliminarmente esaminare l'eccezione di inammissibilità, sollevata da parte opponente, dell'allegato alla memoria di replica (art. 183 co. 6 n. 3 c.p.c.) della società opposta, per essere la stessa tardiva rispetto ai termini di legge.
Osserva il Giudice che tale eccezione è infondata.
Viene sostenuto, in tesi di parte opponente, che l'analisi del documento n. 4 denominato
“certificazione dei consumi” allegato alla memoria ex art. 183 co.6 n. 3) c.p.c. datata 24.06.2020 sia inammissibile perché la memoria de qua sarebbe stata tardivamente depositata oltre il termine di giorni 20.
Invero, la memoria ex art. 183 co. 6 n. 2) c.p.c., depositata da parte opponente, è datata
04.06.2020, in evidente deroga ai termini originariamente concessi con l'ordinanza del 30.01.2020, a causa delle disposizioni relative all'emergenza sanitaria da COVID-19, ne consegue, pertanto, che la successiva memoria di cui al n. 3 della norma di rito è rispettosa del termine di 20 giorni, essendo stata depositata il 24.06.2020.
Ancora in via preliminare deve essere esaminata l'eccezione di intervenuta prescrizione sollevata nell'atto di citazione in opposizione da parte dell'opponente . Pt_2
Giova, al riguardo, rilevare che ai sensi dell'art. 1 co. 4 della L. n. 205/2017 i termini di prescrizione del diritto al corrispettivo per le fatture commerciali attinenti all'erogazione dell'energia elettrica, del gas e di quella idrica sono stati ridotti da 5 a 2 anni;
tuttavia, ai sensi del successivo comma 10 dello stesso art. 1, viene precisato che “le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano
SI RR alle fatture la cui scadenza è successiva: a) per il settore elettrico, al 1° marzo 2018; b) per il settore del gas, al 1° gennaio 2019; c) per il settore idrico, al 1° gennaio 2020”.
La Corte di Cassazione, inoltre, ha ribadito che “la disposizione transitoria di cui all'art. 1, comma 10, della legge n. 205 del 2017 determina esplicitamente l'evento temporalmente rilevante ai fini della decorrenza del regime prescrizionale biennale, individuandolo nella data di scadenza del pagamento delle fatture e non nella erogazione od effettuazione dei consumi” (cfr. Cass. Civ. ord. del
10.05.2023).
Dunque, risultando il pagamento delle fatture de quibus in scadenza prima del 01.01.2019 –
e, in particolare, tra il 09.06.2015 e il 18.10.2016 – deve applicarsi la disciplina ordinaria di cui all'art. 2948 n. 4) c.c., che prevede la prescrizione quinquennale.
Pertanto, considerando che il decreto ingiuntivo veniva notificato in data 07.06.2019, tale atto
è idoneo a interrompere la prescrizione del diritto al corrispettivo, essendosi verificato entro i 5 anni previsti dalla legge, sicchè l'eccezione di prescrizione è infondata.
Passando al merito, giova anzitutto premettere che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario giudizio di cognizione, caratterizzato da una peculiarità strutturale, da individuarsi in un'inversione della posizione delle parti solo di natura processuale, restando, invece, invariata la loro posizione sostanziale;
in seguito alla pronuncia del decreto ingiuntivo, è rimessa all'ingiunto l'iniziativa di dare ulteriore impulso al processo per la contestazione dei fatti costitutivi della pretesa azionata (soltanto provvisoriamente riconosciuti sussistenti con il decreto) o per l'allegazione di fatti estintivi, modificativi oppure impeditivi della stessa pretesa (che non potevano essere conosciuti al momento della pronuncia del decreto, stante la previsione di un contraddittorio eventuale e differito).
Tale particolare struttura del procedimento per decreto ingiuntivo si riflette sulla distribuzione dell'onere della prova: il creditore opposto, pur essendo convenuto in senso processuale, conserva la veste di attore in senso sostanziale e l'ingiunto opponente, pur essendo attore in senso processuale, conserva la veste di convenuto in senso sostanziale;
da tale circostanza deriva che, secondo la consueta articolazione del riparto dell'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., grava sul creditore-opposto, attore in senso sostanziale, l'onere di fornire piena prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, non essendo a tal fine sufficiente, in caso di contestazione della controparte, il materiale probatorio utilizzato nella fase a cognizione sommaria che si è conclusa con la pronuncia del decreto opposto, mentre il debitore-opponente, convenuto in senso sostanziale, ha l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa attorea (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 16340/2009; Cass.
Civ. n. 2421/2006).
SI RR Deve rammentarsi, dunque, che, nella presente sede di plena cognitio, il materiale probatorio utilizzato nella fase a cognizione sommaria, anche se costituito da fatture commerciali, seppur sufficiente a determinare l'emissione del decreto ingiuntivo, non può fondare, di per sé, la pretesa creditoria, se non accompagnato da idonea prova (cfr. Cass. Civ. n. 5915/2011).
Nella fattispecie, per quanto attiene al credito azionato in via monitoria, deve osservarsi che la parte opposta-attrice sostanziale ha prodotto la stessa documentazione allegata nel fascicolo monitorio – e cioè le fatture commerciali e gli estratti autenticati delle bollette iscritte nei libri sociali
– con l'aggiunta del documento sulla certificazione dei consumi, rilasciato dalla società Murgia Reti
Gas S.r.l. in data 30.03.2020.
Con riferimento alla somministrazione di energia elettrica (ma sulla base di argomenti che valgono anche per i consumi di gas) la Suprema Corte ha affermato che, in forza del principio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore - richiedendone la verifica - e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi di energia); incombe, invece, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante e, in questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi
è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite(cfr. Civ., sez. 6-3, ord.
n. 297 del 9.1.2020).
Nel caso in esame l'opposta ha chiesto l'ingiunzione sulla base di una serie di fatture, relative agli anni dal 2015 al 2016, in cui sono analiticamente indicati i consumi addebitati.
Alle fatture è seguito un sollecito datato 25.10.2016 a provvedere al pagamento delle somme riportate nelle fatture.
Nessuna contestazione è stata mossa dall'opponente in relazione alle somme richieste ed ai consumi addebitati, né riscontrato il sollecito.
Solo con l'opposizione il ha contestato, per un verso, l'an del rapporto di fornitura e, Pt_2
per altro verso, il quantum dei consumi.
Viene in rilievo una contestazione del tutto generica che è stata sollevata in via meramente strumentale per giustificare la proposizione dell'opposizione.
Orbene, a sostegno della prova del contratto, giova richiamare la voce “data inizio fornitura:
01.05.1977” riportata nelle informazioni tecniche delle fatture, nonché la fattura n. 100/MM/2315836 del 09/05/2015, da cui risulta la data di attivazione fornitura, il punto di riconsegna, la matricola del contatore, la dicitura che alla data del 09.05.2015 i pagamenti del sono regolari e, soprattutto, Pt_2
SI RR la modalità di pagamento prevista con addebito diretto su conto corrente (addebito presso il cc
”). CP_4
Dunque, da tali elementi non è revocabile in dubbio l'esistenza del contratto di fornitura che la Corte di legittimità ha sottolineato trattasi di un contratto a forma libera, che può essere concluso anche per facta concludentia ai sensi dell'art. 1327 cc (Cass. civ., sez. 3, 16.10.1998 10249).
A riprova del quantum del credito dell'opposta depongono, oltre ai documenti depositati nella fase monitoria, le rilevazioni dei consumi eseguite dalla società a cui è affidata la distribuzione del gas e la rilevazione dei consumi (documento depositato in allegato alla memoria ex art. 183 co. 6 n.
3) c.p.c.) dalle quali emergono valori corrispondenti a quelli fatturati.
Dalle considerazioni che precedono consegue il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo n. 1888/2019.
Le spese del giudizio seguono il principio di soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento (da €. 5.201,00 a €. 26.000,00), secondo i valori medi, con riconoscimento delle fasi di studio, introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nella causa iscritta al R.G. n. 9466/2019, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione proposta da e, per l'effetto, Parte_2
CONFERMA il decreto ingiuntivo opposto n. 1888/2019 (R.G. 4207/2019) e lo DICHIARA esecutivo;
2) CONDANNA parte attrice opponente al pagamento in favore Parte_2 dell'opposta società delle spese del presente giudizio che liquida in €. 3.397,00 Controparte_2
per compensi, oltre rimborso spese generali del 15% e accessori come per legge.
Così deciso in Bari, 28.05.2025.
Il Giudice dott.ssa SI RR
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