Art. 8.
Le associazioni dei produttori e le relative unioni riconosciute dispongono, per la costituzione e per il finanziamento della loro attivita' statutaria, delle entrate derivanti:
a) dai contributi ordinari degli associati nella misura stabilita dai rispettivi statuti;
b) dai contributi e concorsi finanziari, comunitari e nazionali.
Le associazioni dei produttori e le relative unioni riconosciute dispongono, per la costituzione e per il finanziamento della loro attivita' statutaria, delle entrate derivanti:
a) dai contributi ordinari degli associati nella misura stabilita dai rispettivi statuti;
b) dai contributi e concorsi finanziari, comunitari e nazionali.