Sentenza 27 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 27/12/2022, n. 2046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 2046 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/12/2022
N. 02046/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01491/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1491 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano Orlando, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Ponzi Provenzano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n. -OMISSIS- “Registro Ordinanze Anno 2018” del Comune di -OMISSIS-, emessa in data 01.08.2018 dal Responsabile del Settore Urbanistica, Ambiente e S.U.A.P. del Comune di -OMISSIS-, ing. -OMISSIS-, e notificata il 26.09.2018, con la quale è stato ingiunto alla sig.ra -OMISSIS--OMISSIS- la demolizione delle opere edilizie realizzate senza titolo su lotto di terreno situato nel Comune di -OMISSIS- (LE), distinto nel Catasto Terreni al foglio-OMISSIS- particella -OMISSIS-.
di ogni altro atto ad essa presupposto, consequenziale o comunque connesso, inclusa, ove occorra, la nota prot. 2701 del 07.02.2018, con cui il suddetto Responsabile del Settore ha comunicato l’avvio del procedimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 24 novembre 2022 la Cons. dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. E’ impugnata l’epigrafata ordinanza di demolizione emessa in data 01.08.2018 dal Responsabile del Settore Urbanistica, Ambiente e S.U.A.P. del Comune di -OMISSIS- con la quale è stato ingiunto alla ricorrente la demolizione delle seguenti opere edilizie realizzate in assenza di titolo edilizio: 1) “ manufatto con struttura portante in muratura in mattoni in calcestruzzo vibrato dello spessore di cm. 30, tramezzi interni in muratura in calcestruzzo vibrato dello spessore di cm. 20 ed in fette di tufo dello spessore di cm. 10, copertura piana con solaio latero-cementizio, per una superficie coperta di circa mq. 120,00 ed altezza interna netta (dal piano di calpestio esistente con breccia di piccola pezzatura sino all’intradosso del solaio di copertura) di circa ml. 3,10; 2) Parapetti di copertura in mattoni in calcestruzzo vibrato dello spessore di cm. 20 ed altezza di circa cm. 1,25 (a partire dall’estradosso della soletta in cls del solaio di copertura) e livellino di coronamento in lastre di pietra di Cursi; 3) N. 7 pilastri in muratura in conci di tufo delle dimensioni di circa cm. 40*40 ed altezza di circa ml. 2,40;4) Basamento in calcestruzzo, con estradosso dello stesso a quota dei pilastri in muratura (intradosso non ispezionabile in quanto non accessibile), ubicato sul prospetto principale delle dimensioni circa ml. 3,00 provvisto di chiusino in ferro; 5) Basamento in cls ubicato sul prospetto retrostante delle dimensioni circa ml. 3,00, avente altezza di circa cm. 30, rispetto alla quota del terreno circostante 6) Porzione di terreno, sita sul prospetto retrostante e prospetto laterale per una superficie di circa mq. 52, con muratura perimetrale in mattoni in calcestruzzo vibrato ed in conci di tufo avente altezza media di circa 50 e strato superficiale di breccia di media pezzatura; 7) Muratura in conci di tufo a delimitazione del lotto di proprietà (prospetto nord-est), per una lunghezza di circa ml.-OMISSIS-,00, altezza media dal piano terreno circostante di circa m. 1,65 per una superficie di mq. -OMISSIS- e n. 2 pilastri in muratura in conci di tufo delle dimensioni di circa cm. 75 ed altezza fuori terra di circa ml. 2,50 ”.
I.I. A sostegno del ricorso sono rassegnate le censure di seguito rubricate.
1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267. Incompetenza.
2) Nullità ai sensi dell’art. 21-septies L. n. 241/1990 (in relazione agli artt. 13-OMISSIS- e 1418 c.c.).
3) Violazione e falsa applicazione del D.P.R. 6.6.2001 n. 380. Eccesso di potere per inesistenza dei presupposti. Difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione e falsa applicazione del regime sanzionatorio ex D.P.R. 380/2001.
4) Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione e falsa applicazione del regime sanzionatorio ex D.P.R. 380/2001.
I.II. Il 20 febbraio 2019 si è costituito in giudizio il Comune di -OMISSIS- eccependo l’infondatezza del ricorso.
All’udienza di smaltimento del 24 novembre 2022, svolta mediante collegamento da remoto in videoconferenza tramite applicativo Microsoft Teams, la causa è stata introitata per la decisione.
II. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
II.I. Non è fondato il primo motivo di gravame con il quale si deduce il difetto di competenza del Responsabile del Settore ad adottare l’ordinanza impugnata, in assenza della esternazione del previo
provvedimento motivato di attribuzione della relativa funzione da parte del Sindaco.
Come pacificamente affermato dalla giurisprudenza amministrativa, dal combinato disposto dall'art. 107 commi 2 e 3, e dall'art. 109 comma2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, discende che gli atti di gestione amministrativa sono affidati ai dirigenti, mentre, nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, gli stessi vengono adottati dai Responsabili dei Servizi e/o degli Uffici. Da qui la piena legittimazione del Responsabile del Settore Urbanistica-Edilizia privata - SUAP del Comune di -OMISSIS-, ad adottare provvedimenti inerenti l'attività di vigilanza e repressione dell'abusivismo edilizio, tra cui quelli impugnati, rientrando gli stessi nelle rispettive competenze, senza alcuna necessità di specificare ulteriormente i suoi poteri (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 07/11/2017, n.5193 e n.1614/2022;. Cons. Giust. Amm., Reg. Sic., Sez. Riun., 1 aprile 2019, n. 75).
A tanto aggiungasi che l’ordinanza impugnata richiama espressamente l’art.107 del D.Lgs. n.267/2000.
II.II. Non coglie nel segno neppure l’ulteriore censura con la quale parte ricorrente assume la nullità dell’ordine di demolizione impugnato stante la sussistenza di un sequestro penale.
Osserva, il Tribunale, che secondo condivisibile e maggioritario orientamento giurisprudenziale “ l’obbligato quindi ha l’onere di chiedere all’autorità giudiziaria penale il dissequestro, secondo la procedura prevista dall’art. 85 disp. att. c.p.p., allo scopo di ottenere l’autorizzazione a provvedere direttamente alla demolizione e al ripristino dei luoghi; sicché, in tal caso, soltanto il rigetto dell’istanza – nella specie mai presentata – giustificherebbe il factum principis tale da inibire l’ordine di demolizione e/o l’avvio del procedimento di acquisizione al patrimonio comunale ” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. II, 4 gennaio 2021, n. 112; Consiglio di Stato, Sez. VI, 19 settembre 2020, n. 5442; TAR Sardegna, Sez. I, 11 marzo 2021, n. 172; TAR Sicilia, Palermo, Sez. III, 4 luglio 2017, n. 1776; TAR Lazio, Roma, Sez. I quater, 2 aprile 2015, n. 4970).
In definitiva, il fatto che le opere abusive siano state attinte dal provvedimento giudiziale di sequestro non comporta la nullità, né l’illegittimità, dell’ordinanza di demolizione e della conseguenziale ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria, ma potrebbe determinare unicamente il differimento del termine fissato per la rimessione in pristino stato dei luoghi a condizione che il responsabile dell’abuso abbia motivatamente e immediatamente domandato all’Autorità giudiziaria il dissequestro dell’immobile, secondo la procedura prevista dall’art. 85 disp. att. c.p.p.(circostanza nella fattispecie non sussistente).
2.3. Non rileva neppure l’eventuale ipotetica sanabilità di alcune delle opere edilizie, “peraltro costituendo la loro abusività, già di per sé, presupposto per l’applicazione della prescritta sanzione demolitoria, non ponendo, in presenza di abusi edilizi, la vigente normativa urbanistica alcun obbligo in capo all’autorità comunale, prima di emanare l’ordinanza di demolizione, di verificarne la sanabilità ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001” (in tal senso T.A.R. Campania, Napoli, Sezione IV, n. 5723 del 6 settembre 2021). Tanto si evince chiaramente dagli artt. 27 e 31 del d.P.R. n. 380/2001, che infatti obbligano il responsabile del competente ufficio comunale a reprimere l’abuso, senza eseguire alcuna preventiva valutazione di sanabilità, nonché dal successivo art. 36, che rimette all’esclusiva iniziativa della parte interessata l’attivazione del procedimento di accertamento di conformità urbanistica ivi disciplinato (in senso conforme, Consiglio di Stato, Sezione VI, 20/07/2021, n. 5457, Consiglio di Stato, Sezione VI, 16/02/2021, n. 1432; T.A.R. Campania, Napoli, Sezione IV, 09/06/2021, n. 3880; T.A.R. Campania, Salerno, Sezione II, 09/03/2020, n. 350).
Peraltro, non è condivisibile neppure la censura tendente a frazionare le singole opere edilizie, atteso che nel valutare un intervento edilizio composto da più opere, l'Amministrazione comunale deve considerarle in modo unitario, in quanto bisogna tenere conto del complessivo impatto paesaggistico e urbanistico dell’intervento edilizio, non consentendo una valutazione atomistica di comprendere l'effettiva portata dell'alterazione dello stato dei luoghi.
II.III. In relazione alla motivazione, la giurisprudenza amministrativa è costante nell’affermare che l'attività di repressione degli abusi edilizi costituisce attività vincolata. Ne consegue «che l'ordinanza di demolizione ha natura di atto dovuto e rigorosamente vincolato, dove la repressione dell'abuso corrisponde per definizione all'interesse pubblico al ripristino dello stato dei luoghi illecitamente alterato, con la conseguenza che essa è già dotata di un'adeguata e sufficiente motivazione, consistente nella descrizione delle opere abusive e nella constatazione della loro abusività» (Cons. Stato, sez. VI, 6 febbraio 2019, n.903).
Inoltre, dagli atti del processo risulta che all’Amministrazione ha effettuato una adeguata istruttoria, avendo il personale dell’ufficio preposto alla vigilanza dell’attività edilizia svolto un apposito sopraluogo eseguito il 25 settembre 2017, sicchè non sussiste neppure alcun vizio istruttorio.
III. In definitiva, il provvedimento impugnato sfugge alle censure rassegnate nel ricorso il quale deve, conseguentemente, essere respinto.
Sussistono eccezionalmente giustificati motivi (fra cui la peculiarità della controversia) per disporre la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Ettore Manca, Presidente FF
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Ettore Manca |
IL SEGRETARIO