Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 16/01/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 503/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di MILANO
Quarta Sezione CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Massimo Vigorelli Presidente dott.ssa Vinicia Licia Serena Calendino Consigliere dott.ssa Cristina Giannelli Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 503/2024 promossa da:
(C.F./P.IVA , con il patrocinio ELl'avv. BORDIGA Parte_1 P.IVA_1
FRANCESCO
APPELLANTE contro
(C.F./P.IVA ), con il patrocinio ELl'avv. PERESSON VERA Controparte_1 P.IVA_2
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: Impugnazione ELla sentenza EL Tribunale di Milano n. 472/2024 pubblicata il
15/01/2024; materia: Altri contratti atipici
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Nel merito:
- in accoglimento dei motivi esposti nell'atto di citazione in appello e qui integralmente richiamati, riformare integralmente la Sentenza appellata, emessa dal Tribunale di Milano (Giudice dott.ssa pagina 1 di 33
e, per l'effetto, azzerando, ovvero, in subordine, riducendo, nella misura che sarà Parte_1 accertata in corso di causa, gli importi che è stata condannata a corrispondere a Parte_1 CP_1
In ogni caso:
- rigettate le domande, le eccezioni e l'appello incidentale spiegato da CP_1
- condannare a rifondere a le spese e i compensi di difesa di entrambi i gradi di CP_1 Parte_1 giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali, ponendo inoltre a definitivo carico ELla prima le spese di
CTU EL primo grado di giudizio e quelle eventuali EL presente appello;
- condannare a restituire a le seguenti somme: (a) euro 256.200,00 indebitamente CP_1 Parte_1 versata a titolo di acconto (cfr. doc. 22 appello); (b) euro 108.268,90 versata in esecuzione ELl'ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. n. 2525/2019 emessa dal Tribunale di Milano nel corso EL giudizio di primo grado (doc. 13 e doc. 22 appello); (c) la somma di euro 1.036.601,21 corrisposta da
(con riserva di appello) in esecuzione ELla sentenza impugnata (cfr. doc. 14 e doc. 15 Parte_1 appello, doc. 23 nota di deposito 6.6.2024 e doc. 24 allegato alla presente); (d) qualunque altra somma che ha corrisposto o dovesse corrispondere in futuro a qualsiasi titolo (sia per Parte_1 capitale che per interessi, spese ed imposta di registro ed eventuali ulteriori accessori) in esecuzione ELla Sentenza impugnata e che all'esito EL presente grado di giudizio non dovessero invece risultare dovute, oltre interessi legali di mora ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla data EL pagamento alla data ELl'effettiva restituzione;
In via istruttoria:
- disporre, occorrendo, un supplemento di consulenza tecnica, funzionale a conteggiare, ai fini ELla determinazione degli importi che risultassero dovuti a i costi e i ricavi meglio indicati in seno CP_1 all'atto di citazione in appello (al Paragrafo 5, atto di citazione). Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 346 c.p.c. si ripropongono espressamente le domande e le eccezioni formulate in primo grado:
“1) accertare e dichiarare che si è resa inadempiente agli obblighi nascenti dal Controparte_1 contratto stipulato tra le parti in data 19 dicembre 2016 e, per l'effetto, dichiarare risolto il suddetto contratto per inadempimento ELl'attrice, rigettare le domande avversarie e condannare Controparte_1 al risarcimento dei danni conseguentemente subiti e subendi dalla;
Parte_1
2) in via subordinata, nel denegato caso in cui il Tribunale non ritenesse di accogliere la domanda di cui al punto 1), accertare e dichiarare che si è resa inadempiente agli obblighi nascenti Controparte_1 dal contratto stipulato tra le parti in data 19 dicembre 2016 in relazione alle pretese azionate nel presente giudizio e, per l'effetto, rigettare le domande avversarie;
3) in via di ulteriore subordine, nel denegato caso in cui il Tribunale non ritenesse di accogliere le domande di cui ai punti che precedono, accertare e dichiarare che, oltre ai contratti aventi ad oggetto gli immobili indicati all'articolo 9 EL contratto concluso il 19 dicembre 2016, non rientrano nell'ambito di applicazione EL predetto accordo i seguenti contratti: i) il contratto di concessione concluso in data 18 febbraio 2016 (doc. 4 ); ii) il contratto di concessione concluso in
Parte_1 data 18 marzo 2016 (doc. 3 ); iii) il contratto di concessione concluso in data 30
Parte_1 novembre 2015 (doc.2 ) ed il successivo accordo EL 6 settembre 2017 (doc. 15 di;
Parte_1 CP_1 iv) il contratto concluso in data 24 maggio 2019 (cartella 8.1. di ); v) il contratto
Parte_1 concluso in data 25 maggio 2017 (doc. 5 ); vi) il contratto sottoscritto il 31 luglio 2019
Parte_1
(doc. 20 ); Parte_1
4) in ogni caso, rigettare le domande avversarie;
5) in via istruttoria:
5.1) si insiste affinché il Tribunale disponga una integrazione ELla consulenza tecnica d'ufficio nei seguenti termini: pagina 2 di 33 a) il CTU escluda dai ricavi da imputare al rapporto di partnership per cui è causa (nelle prospettazioni ELla convenuta risolto per inadempimento di controparte) quelli connessi alle operazioni di c.d. advertising barter EL valore nominale complessivo di € 257.516,00 (di cui € 217.682,00 per la posizione di AN RI EL OP – Muro Torto ed € 20.000,00 per la posizione di AN OL ai Croati), ovvero, in subordine, imputi al rapporto di partnership per cui è causa i costi per complessivi € 257.516,00, che ha dovuto sostenere in relazione a tali accordi di Parte_1 sfruttamento pubblicitario;
b) il CTU imputi al rapporto di partnership per cui è causa (nelle prospettazioni ELla convenuta risolto per inadempimento di controparte) i seguenti costi erroneamente esclusi dal medesimo: (i) i costi, pari complessivamente ad euro 1.094.091,00, necessari per lo sfruttamento pubblicitario degli immobili oggetto di causa, per far veicolare il messaggio pubblicitario e per il noleggio/acquisto “dei ponteggi, ELle strutture per posizionare i teli, ELlo stampaggio e posizionamento dei teli” (cfr. art.
5.b. contratto EL 19 dicembre 2016); (ii) i costi, pari complessivamente ad euro 1.485.398,00 anticipati da per finanziarie i lavori di restauro eseguiti sull'impianto di AN RI EL Parte_1 OP (nel denegato caso in cui tale impianto fosse ritenuto ricompreso nell'ambito di applicazione EL contratto EL 19 dicembre 2016);
(iii) i compensi e le provvigioni, pari a complessivi euro 335.450,00 pagate da alle Parte_1 agenzie e ai centri media in relazione allo sfruttamento pubblicitario degli immobili oggetto di CTU;
(iv) il prezzo di acquisto, pari ad euro 113.000,00, dei teli pubblicitari in relazione allo sfruttamento pubblicitario degli immobili oggetto di CTU;
c) il CTU escluda dal calcolo la percentuale prevista dall'articolo 7 EL contratto EL 19 dicembre 2016 a favore ELl'attrice; 5.2) si insiste per l'ammissione dei seguenti capitoli di prova: a) “Vero che, in data 4.08.2017 ed in data 4.10.2017, Lei inviò (tramite email) alla un CP_1 prospetto preventivo biennale contenente varie commesse in quel momento attive?”; b) “Vero che il prospetto da Lei trasmesso alla in entrambe le occasioni era manchevole di CP_1 qualsivoglia autorizzazione da parte di un Organo decisionale ELla all'uopo Parte_1 preposto?”; c) “Vero che, alle tali date, Lei era a conoscenza EL mutamento dei rapporti contrattuali intercorrenti tra le Parti, avvenuto con la sottoscrizione EL contratto EL 19.12.2016?”; Testimone sui predetti capitoli: domiciliato presso in Roma, Testimone_1 Parte_1 viale Aventino, 80: d) “Vero che, in occasione ELla riunione EL 14.09.2018 i rappresentanti ELle Parti discutevano ELla possibilità di risolvere i contrasti insorti mediante l'inclusione, a mero titolo transattivo, ELle commesse relative a “ , “Via Condotti 41” e “AN RI-Piazza EL OP”?”; Parte_2 e) “Vero che, all'esito di tale riunione EL 14.09.2018 e a riscontro ELla bozza di accordo integrativo conseguentemente predisposto dalla il 1.10.2018, Lei provvedeva ad inviare alla CP_1 CP_1 con email EL 5.10.2018, il prospetto consuntivo contenente, a mero titolo transattivo, le commesse citate nella bozza, eccezion fatta per quella riferita alla Chiesa di AN RI EL OP?”; Testimone sui predetti capitoli: , domiciliato presso in Roma, viale Tes_2 Parte_1
Aventino, 80. 5.3) si insiste affinché l'ill.mo Giudice adito voglia ordinare alla ai sensi e per gli effetti di CP_1 cui agli artt. 210 e 213 c.p.c.: l'esibizione ELle scritture contabili da cui risultino tutti i rapporti dare/avere intrattenuti tra la e l' CP_1 Controparte_2
a far data dal 1.12.2015 fino al 1.12.2018;
[...]
pagina 3 di 33 5.4) nella denegata ipotesi in cui il Giudice dovesse disporre l'ammissione ELla prova orale ex adverso richiesta, si chiede di essere ammessi a prova contraria sui capitoli eventualmente ammessi a controparte, epurati di giudizi e valutazioni, indicando quali testi quelli sopra indicati.
6) Con vittoria di spese, competenze ed onorari EL presente giudizio”.
Per Controparte_1
"Si chiede che la Corte ecc.ma
-respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione;
-respinte tutte le avversarie istanze istruttorie, compresa quella avente ad oggetto la richiesta di supplemento di CTU, mancandone i presupposti di legge;
-emesse tutte le più opportune pronunce, condanne e declaratorie EL caso;
A) Dichiari inammissibile e comunque rigetti perché infondato in fatto e in diritto l'appello principale proposto, con l'atto di appello notificato in data 21/02/2024, introduttivo EL presente giudizio, da contro la Sentenza EL Tribunale di Milano – Sez. specializzata in materia di Parte_1 impresa B (Giudice dr.ssa Alessandra Dal Moro) n. 472/2024, emessa il 15/01/2024, pubblicata il
15/01/2024, Repert. n. 347/2024 EL 15/01/2024, resa nella causa ivi vertita inter partes R.G.n.
59292/2018, confermando la Sentenza stessa, nella parte investita dal predetto appello, con la miglior formula, con ogni connessa e conseguente statuizione, dichiarando pertanto altresì inammissibili ex art. 345 c.p.c. e comunque rigettando perché infondate in fatto e in diritto:
-le nuove domande proposte da con il predetto atto di appello e, segnatamente, Parte_1
• la domanda riconvenzionale diretta a conseguire la risoluzione EL Contratto 19/12/2016 per asserito inadempimento di all'obbligo di promuovere e procurare contratti di sfruttamento Controparte_1 pubblicitari e location;
• la domanda diretta a conseguire la condanna di alla restituzione in favore di Controparte_1 [...] ELl'importo di € 256.200,00 (pari a € 210.000,00 + IVA) versata a titolo di acconto da Parte_1 stessa;
Parte_1
-la nuova eccezione di nullità ex art. 1418 c.c. per rapporto al Contratto 19/12/2016 proposta da con il predetto atto di appello;
Parte_1
-le nuove produzioni documentali di cui ai documenti sub nn. 10, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 effettuate da con il predetto atto di appello, espungendo tali documenti dal Parte_1 giudizio.
B) In accoglimento dei motivi di gravame contro la Sentenza EL Tribunale di Milano – Sez. specializzata in materia di impresa B (Giudice dr.ssa Alessandra Dal Moro) n. 472/2024, emessa il
15/01/2024, pubblicata il 15/01/2024, Repert. n. 347/2024 EL 15/01/2024, resa nella causa ivi vertita inter partes R.G. 59292/2018, proposti da in via di appello incidentale con la comparsa Controparte_1 di costituzione e risposta con appello incidentale in data 06/05/2024, riformi la Sentenza stessa nelle parti investite dall'appello incidentale di con ogni connessa e conseguente statuizione, Controparte_1 e, per l'effetto – ferma restando la statuizione ELla citata sentenza nella parte in cui ha condannato a corrispondere a l'importo di € 711.549,00 (oltre IVA e interessi Parte_1 Controparte_1 di mora ex D.Lgs n. 231/2002 a far data dal 31.12.2021) nonché l'importo di € 88.745,00 (oltre IVA, come da conferma ELl'ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. n.cronol. 2525/2019 EL 19/11/2019), e fermi restando gli acconti già versati da per € 210.000,00 oltre IVA, anch'essi conteggiati dal CP_1
Tribunale a favore di : CP_1
-in accoglimento EL primo motivo d'appello incidentale (percentuale EL 10% a favore di ex CP_1 art. 7 EL Contratto 19/12/2016), condanni a corrispondere a Parte_1 Controparte_1 pagina 4 di 33 l'ulteriore importo di € 117.793,00 oltre IVA come per legge e interessi di mora ex D.Lgs. n. 231/2002 calcolati dal 31/12/2021 al saldo;
-in accoglimento EL secondo motivo d'appello incidentale (inclusione di costi per € 245.000,00), condanni a corrispondere a l'ulteriore importo di € 61.250,00 oltre Parte_1 Controparte_1
IVA come per legge e interessi di mora ex D.Lgs. n. 231/2002 calcolati dal 31/12/2021 al saldo;
-in accoglimento EL terzo motivo d'appello incidentale (costi a titolo di imposte ICP e COSAP nonché oneri per autorizzazioni comunali e amministrative), condanni a corrispondere a Parte_1 l'ulteriore importo di € 119.998,00 oltre IVA come per legge e interessi di mora ex Controparte_1
D.Lgs. n. 231/2002 calcolati dal 31/12/2021 al saldo;
o comunque, in accoglimento di uno o più dei predetti motivi di appello incidentale, condanni
[...]
a corrispondere a quella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di Parte_1 Controparte_1 giustizia oltre IVA come per legge e interessi di mora ex D.Lgs. n. 231/2002 calcolati dal 31/12/2021 al saldo. C) Condanni a risarcire a sensi ELl'art. 96 c.p.c., tutti i danni Parte_1 Controparte_1 dalla stessa patiti e patiendi in conseguenza ELl'azione riconvenzionale, ELl'appello come sopra proposto da ELle domande e ELle eccezioni irritualmente proposte in sede di Parte_1 appello temerariamente intraprese nei confronti ELla medesima, nella misura che la Corte CP_1 ecc.ma riterrà di liquidare anche in via equitativa. D) In ogni caso (anche in accoglimento EL quarto motivo di appello incidentale). Con vittoria di spese di giustizia tutte (comprese quelle di CTU e EL CT di parte per € 8.891,38), dei Controparte_1 compensi professionali, oltre rimborso forfettario EL 15%, CPA e IVA come per legge, per entrambi i gradi di giudizio. E) Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 346 c.p.c. si ripropongono espressamente le domande, le eccezioni e le istanze (anche istruttorie) formulate in primo grado da chiedendo che la Controparte_1 Corte Ecc.ma addivenga ad una decisione che ne comporti l'integrale accoglimento, disponendo, se necessario, ai fini EL rigetto ELl'appello principale proposto da e Parte_1 ELl'accoglimento ELl'appello incidentale proposto da l'ammissione anche ELle Controparte_1 istanze istruttorie formulate da in primo grado e non ammesse dal Giudice di prime Controparte_1 cure come da foglio di conclusioni di primo grado, che si qui si ripropongono:
“1) in via principale, accertare e dichiarare che la in relazione al contratto Parte_1 sottoscritto inter partes in data 19.12.2016, è tenuta al pagamento in favore ELl'attrice ELla somma di
€ 410.642,72 (somma scaduta al 30.06.2019) ovvero di quell'altra maggiore o minore ritenuta di giustizia e provata in corso di causa e, per l'effetto, condannare la al pagamento Parte_1 in favore di ELla predetta somma come accertata oltre a rivalutazione monetaria ed CP_1 interessi moratori ex D.Lgs 231/02 maturati dalla scadenza sino al saldo effettivo oppure interessi moratori ex art. 1284 c.c. ed oltre ad IVA come per legge;
2) sempre in via principale, accertare e dichiarare che la in relazione al contratto Parte_1 sottoscritto inter partes in data 19.12.2016, in ragione ELle scadenze ivi previste è debitrice ora per allora ELla complessiva somma di € 621.593,35 (somma a scadere) ovvero di quell'altra maggiore o minore ritenuta di giustizia e provata in corso di causa e, per l'effetto, condannare la Parte_1 al pagamento in favore di ELla predetta somma come accertata oltre a
[...] CP_1 rivalutazione monetaria ed interessi moratori ex D.Lgs 231/02 maturati dalle singole scadenze trimestrali sino al saldo effettivo oppure interessi moratori ex art. 1284 c.c. ed oltre ad IVA come per legge;
quanto sopra in ragione EL futuro mancato rispetto dei termini di pagamento previsti nel contratto sottoscritto inter partes ovvero nell'ipotesi di inadempimento al menzionato contratto;
pagina 5 di 33 3) sempre in via principale (in alternativa alle domande svolte sub 1) e 2) accertare e dichiarare che la in relazione al contratto sottoscritto inter partes in data 19.12.2016 è tenuta al Parte_1 pagamento, in favore ELl'attrice [GIFIL]:
• ELla somma di € 1.323.315,00, dalla quale vanno dedotti € 210.000,00 già corrisposti da
[...] a prima ELl'instaurazione EL presente giudizio a titolo di acconto, nonché Parte_1 CP_1
l'importo di € 88.745,00 corrisposto da a nel corso EL presente Parte_1 CP_1 giudizio, in adempimento ELl'ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. n.cronol. 2525/2019 EL 19/11/2019 sempre emessa nel presente giudizio, e così con conseguente condanna di a Parte_1 pagare in favore di l'importo di € 1.024.570,00, così come da risultanze ELla CTP CP_1 depositata nell'interesse ELla CP_1
• oppure ELla minor somma di € 1.084.180,00 dalla quale vanno dedotti € 210.000,00 già corrisposti da a prima ELl'instaurazione EL presente giudizio a titolo di Parte_1 CP_1 acconto, nonché l'importo di € 88.745,00 corrisposto da a nel corso Parte_1 CP_1 EL presente giudizio, in adempimento ELl'ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. n.cron. 2525/2019 EL 19/11/2019 sempre emessa nel presente giudizio, e così con conseguente condanna di Parte_1
a pagare in favore di l'importo di € 785.435,00 così come da risultanze ELla
[...] CP_1
Relazione di CTU EL 15 febbraio 2022;
• oppure di quell'altra maggiore o minore ritenuta di giustizia e provata in corso di causa;
il tutto con conferma, in ogni caso, ELl'ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. n. cron. 2525/2019 EL 19/11/2019 per quanto di ragione e di legge e per l'effetto, condannare la al Parte_1 pagamento in favore di ELla somma come accertata oltre a rivalutazione monetaria ed CP_1 interessi moratori ex D.Lgs 231/02 maturati dalle singole scadenze trimestrali sino al saldo effettivo oppure interessi moratori ex art. 1284 c.c. ed oltre ad IVA come per legge;
4) sempre in via principale, respingere la domanda riconvenzionale nonché ogni avversa istanza, pretesa, domanda, eccezione a qualsiasi titolo proposta o proponenda da nei Parte_1 confronti di in quanto nulle e/o inammissibili e/o improcedibili e, in ogni caso, perché Controparte_1 infondate in fatto e in diritto e non provate;
5) in via subordinata, accertare i rapporti di dare ed avere tra le parti in relazione alle previsioni di cui al contratto sottoscritto inter partes in data 19.12.2016 sia per le somme scadute che in scadenza con condanna al pagamento di in favore di per le somme Parte_1 CP_1 effettivamente maturate oltre a rivalutazione monetaria ed interessi moratori ex D.Lgs 231/02 maturati dalle singole scadenze trimestrali sino al saldo effettivo oppure interessi moratori ex art. 1284 c.c. ed oltre ad IVA come per legge;
6) in ogni caso, con condanna per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c. sempre a seguito ELla lettura ELle difese avversarie;
7) in tutti i casi, con vittoria di spese competenze ed onorari EL giudizio, incluso gli oneri per il
Consulente tecnico di parte e il Consulente tecnico d'ufficio.
**** Si insiste altresì per l'ammissione ELle seguenti istanze istruttorie. PROVA PER INTERPELLO E PER TESTI Si chiede l'ammissione ELle prove per interpello con il legale rappresentate pro tempore di
[...]
e prova per testi, sia in via diretta che in prova contraria, anche sui capitoli articolati da Parte_1
con i propri testi e con quelli di controparte. Parte_1
Si chiede quindi l'ammissione dei seguenti capitoli di prova: 1) “Vero che dall'anno 2016 ad oggi sono stati sottoscritti contratti di locazione / sfruttamento di facciate in edifici pubblici e privati in Roma da e che, in particolare, sono stati Parte_1
pagina 6 di 33 sottoscritti i contratti relativi alle seguenti commesse / edifici convenzionalmente come segue denominati:
"Piazza Navona" (Chiesa EL Sacro OR); "AN OL ai Croati" (RA IS);
" (sito in Roma, Via EL Corso); Parte_2
"AZ PI" (denominato anche Via ELla Conciliazione in Roma);
"Via Condotti 41" (S.S. Trinità degli Spagnoli);
"AN RI - Piazza Del OP" (Chiesa AN RI EL OP); "AN CO" (Chiesa AN CO);
" " (immobili di in Piazza Navona, Roma)”; Pt_3 Parte_4
2) “Vero che dall'anno 2017 ad oggi i contratti relativi allo sfruttamento degli spazi pubblicitari su edifici pubblici e privati furono sottoscritti esclusivamente da senza il coinvolgimento di Parte_1
nelle trattative con i Centri Media e con le società inserzioniste e nella successiva stipula”; CP_1
3) “Vero che dall'anno 2017 ad oggi i ricavi rivenienti dalla vendita degli spazi pubblicitari sono stati percepiti esclusivamente da ”; Parte_1
4) “Vero che alla fine ELl'anno 2017 la e la convennero la corresponsione da CP_1 Parte_1 parte di di acconti alla sulle spettanze ad essa dovute in base al contratto”; Parte_1 CP_1 6) “Vero che l'accordo raggiunto tra la e la alla fine EL 2017 prevedeva che CP_1 Parte_1
fatturasse a titolo di anticipo, relativamente al 2017, €120.000 (oltre iva) e, poi, alla scadenza CP_1 di ogni trimestre, un importo di €90.000 (oltre iva) almeno fino all'attivazione EL conto corrente comune ove dovevano confluire i ricavi e che sarebbe stato utilizzato per sostenere i relativi costi di gestione”; 7) “Vero che l'accordo raggiunto tra la e la alla fine EL 2017 si basava sul CP_1 Parte_1 prospetto riepilogativo preventivo (a 24 mesi) dei ricavi e dei costi per ciascuna commessa, predisposto da e trasmesso alla in forma definitiva il 04/10/17 (si mostra il doc. Parte_1 CP_1 4B ns. di cui si chiede la conferma)”; 8) “Vero che nel prospetto riepilogativo e preventivo (a 24 mesi) dei ricavi e dei costi per ciascuna commessa, predisposto da e trasmesso alla in forma definitiva il 04/10/17 (si Parte_1 CP_1 mostra il doc. 4B ns per conferma ELla circostanza e EL testo EL prospetto) erano indicate le seguenti commesse così convenzionalmente denominate:
"Piazza Navona" (Chiesa EL Sacro OR);
"AN OL ai Croati" (RA IS);
" (sito in Roma, Via EL Corso); Parte_2
"AZ PI" (denominato anche Via ELla Conciliazione in Roma);
"Via Condotti 41" (S.S. Trinità degli Spagnoli);
"AN RI - Piazza Del OP" (Chiesa AN RI EL OP)”.
9) “Vero che la rispettò l'intesa di corrispondere anticipi a solo fino al primo Parte_1 CP_1 trimestre EL 2018 omettendo di procedere in periodo successivo ad altri pagamenti”;
10) “Vero che in data 14/09/18 vi fu incontro tra ed nel quale la si CP_1 Parte_1 Parte_1 impegnò ad inviare conteggi analitici dei costi e dei ricavi e la relativa documentazione (contratti, fatture, autorizzazioni, ecc.) a supporto riguardante le commesse:
"Piazza Navona" (Chiesa EL Sacro OR);
"AN OL ai Croati" (RA IS); " (sito in Roma, Via EL Corso); Parte_2
"AZ PI" (denominato anche Via ELla Conciliazione in Roma);
"Via Condotti 41" (S.S. Trinità degli Spagnoli);
"AN RI - Piazza Del OP" (Chiesa AN RI EL OP)”; pagina 7 di 33 11) “Vero che l'avv. con e-mail in data 27/09/18 (doc. 9 ns che si mostra al teste), nello Tes_2 scusarsi con per il mancato invio ELla documentazione contabile di cui si era promesso l'invio CP_1 nella riunione EL 14/09/18, assicurava che si sarebbe proceduto all'invio di tutto in brevissimo tempo e che la documentazione avrebbe riguardato le commesse di:
"Piazza Navona" (Chiesa EL Sacro OR);
"AN OL ai Croati" (RA IS);
" (sito in Roma, Via EL Corso); Parte_2
"AZ PI" (denominato anche Via ELla Conciliazione in Roma); "Via Condotti 41" (S.S. Trinità degli Spagnoli);
"AN RI - Piazza Del OP" (Chiesa AN RI EL OP)”;
12) “Vero che in data 04/10/18 l'avv. consegnava all'avv. Alessio Grassi un prospetto Tes_2 definitivo dei conteggi ELle commesse predisposto e verificato da (si mostra il doc. 11A Parte_1 e 11B per conferma ELla circostanza e EL testo EL prospetto)”;
13) “Vero che tra il 2016 ed oggi sono stati sottoscritti da e società inserzionistiche Parte_1 contratti (o lettere preliminari di impegno) per apporre pubblicità sui seguenti edifici siti in Roma: a) “Piazza Navona” (Chiesa EL Sacro OR); b) “AN OL ai Croati” (RA IS); c) “ ; Parte_2 d) “AZ PI” (Domination Via ELla Conciliazione in Roma); e) “Via Condotti 41” (SS Trinità degli Spagnoli); f) “AN RI - Piazza Del OP”; g) “Chiesa di AN CO” (Chiesa AN CO); h) " " (immobili di ”; Pt_3 Parte_4
14) “Riferisca il teste quali sono i costi (canoni) per le locazioni e i ricavi pervenuti a in Parte_1 ragione dei predetti contratti (o lettere preliminari di impegno) di cui al capitolo 13 che precede”;
15) “Vero che versa il c.d. obolo di AN Pietro ex canone 1271 Parte_4 EL Codice di diritto canonico”.
16) “Vero che la società da lei rappresentata ha effettuato una campagna pubblicitaria in Roma per il tramite e/o con l'ausilio ELla società mediante maxi-affissioni pubblicitarie su Parte_1 facciate di edifici storici religiosi e civili nel centro storico ELla città. Riferisca il teste termini contrattuali, ubicazione affissione, durata, costo sostenuto, eventuali intermediari/agenti, indicazioni di c/c ove sono stai effettuati i pagamenti”;
17) “Vero che il documento che le si mostra (contratto di sponsorizzazione e/o conferma di ordine) corrisponde a quello firmato dalla sua società” (prova testimoniale sui documenti presenti in atti e su quelli prodotti a seguito di ordine EL Giudice);
18) “Vero che il documento che le si mostra (fatture attive e passive) corrisponde a quello presente nella contabilità ELla sua società” (prova testimoniale sui documenti presenti in atti e su quelli prodotti a seguito di ordine EL Giudice);
19) “Vero che la società da lei rappresentata in relazioni alle campagne pubblicitarie effettuate per il tramite e/o con l'ausilio ELla società Urban Vision Srl in Roma ha avuto solo ed esclusivamente rapporti con la stessa. Riferisca il teste se è al corrente che è partner di per gli CP_1 Parte_1 immobili ecclesiastici”. Si indicano quali testi: , , Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 Tes_2 Tes_6
e domiciliati tutti per il ruolo presso la sede di;
i Legali
[...] Tes_7 Parte_1 rappresentanti e funzionari dei per i contratti di sponsorizzazione e, per quanto a Parte_5 conoscenza, anche EL legale rappresentante p.t. ELla con sede in Controparte_3
Via Spadolini, 5 – 20141 Milano;
i Legali rappresentanti e funzionari ELle società che hanno usufruito pagina 8 di 33 ELla pubblicità sulle maxi-affissioni; i Legali rappresentanti e funzionari ELle società installatrici dei teli per le maxi-affissioni; i Legali rappresentanti e funzionari ELle società certificatrici dei bilanci;
il legale rappresentate di domiciliato per la carica in Milano Via Solari, n. 34, CP_4 CP_5 residente in [...]; domiciliata in Via Riccardo Controparte_6
Moretti 6 - 00123 Roma;
presso in Piazza di Spagna, 56 - 00187 Controparte_7 Pt_3
Roma; con più ampia riserva di integrare la lista
Si indicano altresì quali testi: i legali rappresentanti e funzionari ELle società Agenzie Parte_5
e le relative che seguono: Parte_6
1. ( in persona EL legale rappresentate p.t., Controparte_8 Email_1 corrente nella sede in via Darwin Carlo Roberto n. 20, 20143 Milano;
per le campagne:
Car2go - AN OL ai Croati
Smart - AN OL ai Croati
Smart British green - AN OL ai Croati 2. in persona EL legale rappresentate p.t., corrente nella sede in Piazza Conciliazione n. CP_9
1, 20123 Milano;
per la campagna: Controparte_10
3. in persona EL legale rappresentate p.t., corrente nella sede in Via Bracco n. 6, Controparte_11
20159 Milano per le campagne:
Bulgari - AN OL ai Croati Pandora - AN OL ai Croati
Bulgari - Via Condotti
4. in persona EL legale rappresentate p.t., corrente nella sede in Via Spadolini n. 5, 20141 CP_12
Milano; per le campagne:
Volkswagent T-Roc - AN OL ai Croati TIberland - AN OL ai Croati
Seat Arona - Via Condotti
5. in persona EL legale rappresentate p.t., corrente nella sede in Viale Controparte_13
G. R. Gumpert n. 1, 37137 Verona per la campagna: - AN OL ai Croati Controparte_14
6. in persona EL legale rappresentate p.t., corrente Via Spadolini n. 5 Controparte_3
(centro Leoni), 20141 Milano;
per le campagne:
Renault 6 nazione - AN OL ai Croati
Renault - AN OL ai Croati Levi's - AN OL ai Croati Smart - AN OL ai Croati H&M – AZ Vitelli
MI Kors - AZ Vitelli
Moncler - AZ Vitelli
Renault 6 nazione – AZ Vitelli
Renault - Piazza EL OP 7. in persona EL legale rappresentate p.t., corrente Piazza Luigi Vittorio Bertanelli n. 1, CP_15
20122 Milano per le campagne:
TI party - AN OL ai Croati
TI Fibra - AN OL ai CP_16
[...
- AN OL ai Croati TI Fibra - Via Condotti
TI Mobile - Via Condotti
8. ( ) in persona EL legale rappresentate p.t., corrente via CP_17 Controparte_18
Roberto Bracco n. 6, 20159 Milano per la campagna: ai Croati Controparte_19 pagina 9 di 33 9. (Fattura intestata a in persona EL legale rappresentate p.t., CP_20 Controparte_21 corrente Via Portici Umberto Primo n. 5/3, 37018 MalcesineVR per la campagna: Falconeri - AN
OL ai Croati 10. in persona EL legale rappresentate p.t., corrente Via Tortona n. 37, 20144 Controparte_22
Milano per le campagne:
Sky_Content - AN OL ai Croati
Now tv - AN OL ai Croati
Beiersdorf - AZ Vitelli Chanel - Piazza EL OP (Fattura intestata a Chanel Srl Via Montebello n. 39/A, 20121 Milano)
11. in persona EL legale rappresentate p.t., corrente in Piazzale Ostiense n. 3, Controparte_23
20154 Roma per le campagne: CP_2
– AN OL ai croati
Acea - Piazza EL OP 12. in persona EL legale rappresentate p.t., corrente Viale EL Controparte_24
Policlinico n. 149B, 00161 Roma per le campagne:
Italo Treno - AN OL ai Croati
Italo - AN OL ai Croati
13. in persona EL legale rappresentate p.t., corrente Via Borsi n. 9 20143 Milano per la CP_25 campagna: - AN OL ai Croati CP_25
14. in persona EL legale rappresentate p.t., corrente in Via Gaetano Negri n. 1, Controparte_26
20123 Milano per la campagna: TI Fibra - AN OL ai Croati
15. in persona EL legale rappresentate p.t., corrente in via AN Croce n. 12, 20122 Controparte_27
Milano per le campagne: MI Kors - Email_2
-
[...] Email_3
16. in persona EL legale rappresentate p.t., corrente Viale EL Mulino n. 4, 20090 Assago CP_28 per la campagna: Netflix black Mirror - Parte_2
17. in persona EL legale rappresentate p.t., corrente via Gregorio VII n. 396, Controparte_29
00165 Roma per la campagna: Aspirina - AZ Vitelli
18. in persona EL legale rappresentate p.t., corrente Villa Minelli, 31050 Pinzano Controparte_30
Veneto TV per la campagna: -- Email_4 Email_3
19. in persona EL legale rappresentate p.t., corrente via Gian Battista Controparte_31
Bogino n. 9, 10123 Torino per la campagna: Geox - (Fattura intestata a Geox Spa via Parte_2
Feltrina Centro n. 16, 31044 Biadene di Montebelluna - Treviso).
20. in persona EL legale rappresentate p.t., corrente via Spadari n. 7, 20123 Milano per CP_32 la campagna: Idealista - Parte_2
21. Vizeum Spa in persona EL legale rappresentate p.t., corrente Via Bracco n. 6, 20159 Milano per le campagne: Kiko - Via Condotti
Boggi - Piazza EL OP (Fattura intestata a Via Lancetti n. 26, 20128-Milano (azienda CP_33
Brian and Berry Group)
Boggi - Piazza EL OP
22. in persona EL legale rappresentate p.t., corrente Via Confine n. 2161, Parte_7
41017 Ravarino (Mo) per la campagna: Stone Island - Via Condotti
23. in persona EL legale rappresentate p.t., corrente n. 3 Avenue George, 75008 Parigi CP_34 per la campagna: Via Condotti CP_34
pagina 10 di 33 24. in persona EL legale rappresentate p.t., corrente in viale Flaming n.17, 41012 Carpi Parte_8
(Mo) per le campagne:
Via Condotti Pt_8
2018 – Via Condotti Parte_9
25. in persona EL legale rappresentate p.t., corrente Via Tortona n. 37, 20144 Milano CP_35 per le campagne:
Sky now - Via Condotti
Sky Serie tv 1992 - Via Condotti 26. in persona EL legale rappresentate p.t., corrente via Gaetano Negri n. 1, 20123 Controparte_26
Milano per la campagna: TI - Via Condotti
27. in persona EL legale rappresentate p.t., corrente via A. Bergamin n. 69, 00159 Roma CP_36 per la campagna: AN RR - Via Condotti
28. in persona EL legale rappresentate p.t., corrente Via Alessandro Pennati n. 17, CP_37
20900 Monza per la campagna: NO parfum - Via Condotti
29. in persona EL legale rappresentate p.t., corrente Corso Re Umberto n. 1, CP_38
10121Torino per la campagna: Seat Arona - Via Condotti
30. in persona EL legale rappresentate p.t., Vicolo ELla Serpe n. 76, 00149 Roma per la CP_39 campagna: OU - Via Condotti
31. in persona EL legale rappresentate p.t., Piazza san Lorenzo in Lucina n. 4, Controparte_40
Roma per la campagna: - Via Condotti Controparte_40
32. in persona EL legale rappresentate p.t., via Teodosia n. 2/5, 16129 Genova Controparte_41 per la campagna: GA - Piazza EL OP
33. in persona EL legale rappresentate p.t., via Tortona n. 37, 20144 Milano per la CP_42 campagna: Estathè - Piazza EL OP
34. in persona EL legale rappresentate p.t., via Mike Bongiorno n.9, 20124 Milano per Controparte_43 la campagna: Samsung - Piazza EL OP
35. in persona EL legale rappresentate p.t., via Via G. Washington n. 17, 20144 Controparte_44
Milano per la campagna: UI - Piazza EL OP (Fattura intesta a Local Plantel Italia Srl Via Giorgio
Washington n. 17, 20146 Milano)
36. in persona EL legale rappresentante p.t., via Lorenteggio n. 257, Controparte_45
20152 Milano per la campagna: Piazza EL OP CP_45
37. in persona EL legale rappresentate p.t., corrente nella sede in Controparte_46 via Carlo imbonati n. 22, 20159 Milano per la campagna: Sony Music Entertainment Mengoni - Piazza EL OP
38. in persona EL legale rappresentate p.t., corrente nella sede in via Nera 37 20141 Parte_10 CP_4 Milano (azienda) per la campagna: - Piazza EL OP Si indicano, di seguito, gli inserzionisti da sentire come testi:
1) nella persona EL L.R.P.T. presso la sede in Via di Tor Cervara, 00155 Roma Controparte_48
RM;
2) nella persona EL legale rappresentate pro tempore (lrpt) presso la sede Piazzale Ostiense, CP_23
2 00154 ROMA (RM);
3) nella persona EL L.R.P.T. presso la sede in Via Bissolati, 76 – 00187 Roma;
CP_49
4) nella persona EL L.R.P.T. presso la sede in Via Mantegna, 6 00054 Fiumicino (RM); CP_50
5) , Succursale Italiana, nella persona EL L.R.P.T. presso la sede in Via Ferrante CP_51
Aporti 8, 20125 Milano (MI); pagina 11 di 33 6) nella persona EL L.R.P.T. presso la sede in Piazza AN Babila 1-3 - 20122 Milano Controparte_52
(MI);
7) nella persona EL L.R.P.T. presso la sede in Via Giovo 23 39049 Vipiteno (BZ); CP_53
8) nella persona EL L.R.P.T. presso la sede in Via Borsa, 23 20900 Monza Controparte_54
(MB);
9) nella persona EL L.R.P.T. presso la sede in Via Eraclito, 30; CP_55
10) nella persona EL L.R.P.T. presso la sede in Via Villa Minelli 1, 31050 Controparte_56
PO Veneto (TV); 11) nella persona EL L.R.P.T. presso la sede in Via Renato Birolli, 8 Controparte_57
– 00155 Roma;
12) nella persona EL L.R.P.T. presso la sede in Lungotevere Marzio, n. 12 – 00186 Controparte_58
Roma;
13) nella persona EL L.R.P.T. presso la sede in Via Monte Baldo n. 20, Controparte_59
37062 Dossobuono di Villafranca – VR;
14) nella persona EL L.R.P.T. presso la sede in Via m. Campiero, 14 – 20123 Controparte_60
Milano;
15) nella persona EL L.R.P.T. presso la sede in Via Borsi, 9 – 20143 Milano;
CP_25
16) nella persona EL L.R.P.T. presso la sede in Piazzale Valerio Massimo, 7/8 – 00162 CP_61
Roma;
17) Chanel Srl nella persona EL L.R.P.T. presso la sede in Via Montebello 39/A - 20121 Milano;
18) nella persona EL L.R.P.T. presso la sede in Via Tempio EL Cielo, 3, 00144 Controparte_62
Roma RM;
19) nella persona EL L.R.P.T. presso la sede in Via di Castel Romano, 200 – Controparte_63
00100 Roma;
20) (PINKO) Strada Comunale per Fornio 132 43036 Fidenza, (PR); Controparte_64
21) nella persona EL L.R.P.T. presso la sede in Aeroporto Malpensa Controparte_65
Snc 21019 Somma Lombardo (VA);
22) nella persona EL L.R.P.T. presso la sede in Foro Buonaparte 31 20121 Milano;
CP_66
23) nella persona EL L.R.P.T. presso la sede in Piazzale Enrico Mattei, 1 – 00144 Roma;
CP_67
24) nella persona EL L.R.P.T. presso la sede in Lungarno Guicciardini, 19 – Controparte_68
50125 Firenze;
25) nella persona EL L.R.P.T. presso la sede in Via Vittor Pisani, 20 – 20124 Milano;
CP_69
26) F.G. 1936 (Re-Hash) nella persona EL L.R.P.T. presso la sede in Via Metella Nuova 3/5 - 64010 - Garuffo di S.Omero (TE);
27) (Alfa Romeo, Jeep) nella persona EL L.R.P.T. presso la sede in Corso G. Agnelli, CP_70
200 10135 Torino;
28) nella persona EL L.R.P.T. presso la sede in Viale ELla Liberazione 16/18, Controparte_71
20124 Milano;
29) nella persona EL L.R.P.T. presso la sede in Via Alberto Bergamini, Controparte_72
69, 00159 Roma RM;
30) nella persona EL L.R.P.T. presso la sede in Piazza ELla Croce Controparte_73
Rossa, 1 - 00161 Roma;
31) nella persona EL L.R.P.T. presso la sede in via Segheria 1/H, 37141 Controparte_74
Verona;
32) Geox Spa nella persona EL L.R.P.T. presso la sede in Via Feltrina Centro 16. 31044 Biadene di
Montebelluna (TV);
pagina 12 di 33 33) nella persona EL L.R.P.T. presso la sede in Via Manzoni Alessandro 38 - Controparte_75
20121 Milano (MI);
34) nella persona EL L.R.P.T. presso la sede in Via S. Radegonda 3 - 20121 Controparte_76
Milano (MI);
35) nella persona EL L.R.P.T. presso la sede in Via Federico Confalonieri, 4, 20124 Controparte_77
Milano MI;
36) nella persona EL L.R.P.T. presso la sede in Via Monte Bianco 60/A 20089 Controparte_78
Rozzano (MI); 37) nella persona EL L.R.P.T. presso la sede in Via Vincenzo Lamaro, 51, 00173 Controparte_79
Roma RM;
38) nella persona EL L.R.P.T. presso la sede in Via Tornabuoni 73/r, 50123 Controparte_80
Firenze;
39) nella persona EL L.R.P.T. presso la sede in Via Turati 9 – 20121 Controparte_81
Milano;
40) nella persona EL L.R.P.T. presso la sede in Autoporto 11 – Controparte_82
11020 Pollein (AO);
41) nella persona EL L.R.P.T. presso la sede in Via ELla Controparte_83
Cecchignola, 13, 00143 Roma RM;
42) nella persona EL L.R.P.T. presso la sede in Via Controparte_45
Lorenteggio, 240 – 20147 Milano;
43) nella persona EL L.R.P.T. presso la sede in Via Generale C. A. dalla Chiesa, Controparte_84
13, 50136 Firenze FI;
44) nella persona EL L.R.P.T. presso la sede in via Spadari 7/9, 20123 Milano;
CP_32
45) nella persona EL L.R.P.T. presso la sede in Viale Francesco Restelli 1/A - 20124, Controparte_85
Milano;
46) nella persona EL L.R.P.T. presso la sede in Via Flavia 110 - 34147 Trieste (TS); CP_86
47) nella persona EL L.R.P.T. presso la sede in Via Valtellina, 15, - 20159 Controparte_87
Milano; 48) nella persona EL L.R.P.T. presso la sede in S.P. 1 Trani-Andria; Controparte_88
49) nella persona EL L.R.P.T. presso la sede in Viale EL Policlinico, 149/b 00161 Roma;
CP_24
50) nella persona EL L.R.P.T. presso la sede in Via Fontanella Borghese, 35 – Controparte_40
00125 – Roma;
51) nella persona EL L.R.P.T. presso la sede in Bergamo via Giorgio e Guido Paglia n. 1/D; CP_89
52) nella persona EL L.R.P.T. presso la sede in Strada 8 AZ N – 20089 Parte_11
Rozzano (MI); 53) nella persona EL L.R.P.T. presso la sede in Via Carlo Imbonati 22 - 20159 Controparte_90
Milano (MI);
54) nella persona EL L.R.P.T. presso la sede in V.le J.A Fleming n. 17, 41012 Carpi (MO); Parte_8
55) nella persona EL L.R.P.T. presso la sede in Via Pietrasanta, 14 – 20141 Parte_12
Milano (MI);
56) nella persona EL L.R.P.T. presso la sede in Piazza Luigi Rossi 2 10023 Controparte_91
PESSIONE (TO);
57) Mastercard Europe Sprl Piazza Dell' Indipendenza 11 - 00185 Roma (RM);
58) nella persona EL L.R.P.T. presso la sede in Via Giulia Maramotti 4, 42124, Reggio CP_92
Emilia;
59) ella persona EL L.R.P.T. presso la sede in via Guido Reni 4A/8 - 00196 Roma (RM); CP_93
pagina 13 di 33 60) nella persona EL L.R.P.T. presso la sede in Via AN Martino Controparte_94
Della Battaglia, 3100185 Roma;
61) (SMART) nella persona EL L.R.P.T. presso la sede in Via Giulio Parte_13
Vincenzo Bona, 110 00156 Roma (RM);
62) nella persona EL L.R.P.T. presso la sede in Corso Venezia 46 Milano;
Controparte_95
63) nella persona EL L.R.P.T. presso la sede in Via Stendhal 47, 20144 – Milano;
CP_96
64) nella persona EL L.R.P.T. presso la sede in Via Commerciale 29, 35010 AN CP_97
Giustina in Colle (PD); 65) nella persona EL L.R.P.T. presso la sede in via ELle Querce 51 AN NI in CP_98
Marignano (RN);
66) nella persona EL L.R.P.T. presso la sede in Via Privata EL Gonfalone n.
2. Controparte_99
20123 Milano (MI);
67) nella persona EL L.R.P.T. presso la sede in Via Del Mulino 6 6 - 20090 Assago CP_100
(MI);
68) nella persona EL L.R.P.T. presso la sede in Via Federico Confalonieri, 4 20124 Controparte_101
Milano;
69) nella persona EL L.R.P.T. presso la sede in Via Tortona, 31 - 20144 Milano (MI); CP_102
70) - nella persona EL L.R.P.T. presso la sede in Via Spadolini Controparte_103
NI 5 - 20141 Milano;
71) nella persona EL L.R.P.T. presso la sede in Via Tiburtina n. 1159 00156 Controparte_104
Roma;
72) nella persona EL L.R.P.T. presso la sede in Via Mike Bongiorno Controparte_105
9, 20124 Milano (MI); 73) nella persona EL L.R.P.T. presso la sede in Via Filippo Sassetti, 32, 20124 Milano CP_106
MI;
74) nella persona EL L.R.P.T. presso la sede in Via Monte Penice, 7 – Milano;
Controparte_107
75) nella persona EL L.R.P.T. presso la sede in Via Confine Controparte_108
2161. 41017 Ravarino (MO); 76) nella persona EL L.R.P.T. presso la sede in Via Gaetano Negri, n. 1 Controparte_109
Milano;
77) nella persona EL L.R.P.T. presso la sede in Via P. Gobetti 7/9. Controparte_110
Campi Bisenzio (FI) 50013;
78) nella persona EL L.R.P.T. presso la sede in Via Giorgio Washington, Controparte_111
70 20146 Milano (MI);
79) (PIXAR) nella persona EL L.R.P.T. presso la sede in Via Parte_14
Ferranti Aporti, 6 - 20125 Milano (MI);
80) - nella persona EL L.R.P.T. presso la sede in Viale Colleoni Bartolomeo - Controparte_112
20864 Agrate Brianza;
81) nella persona EL L.R.P.T. presso la sede in via Barberini, 47 – 00187 Roma;
CP_113
82) nella persona EL L.R.P.T. presso la sede in Via Benigno Crespi, 19 - Controparte_114
20159 Milano;
83) nella persona EL L.R.P.T. presso la sede in Via Po, 12, Controparte_115
00198 Roma RM;
84) nella persona EL L.R.P.T. presso la sede in Viale Eroi di Rodi, 254 Roma;
CP_116
85) nella persona EL L.R.P.T. presso la sede in Via Dei Sormani, 3 – 20144 Milano;
Controparte_117
86) nella persona EL L.R.P.T. presso la sede in Via Jervis, 13 - 10015 Ivrea (TO); Controparte_118
pagina 14 di 33 87) nella persona EL L.R.P.T. presso la sede in Viale G.R. Controparte_119
Gumpert n.1, 37137 – Verona;
88) nella persona EL L.R.P.T. presso la sede in Via Barberini 47 – 00187 – Roma (RM). CP_120
* RIGETTO ISTANZE ISTRUTTORIE FORMULATE NELL'INTERESSE DI Parte_1
Si insiste per il rigetto ELle richieste istruttorie avanzate da Pt_1 Parte_1
Nella non creduta ipotesi di ammissione dei mezzi di prova per testi articolati da si Parte_1 chiede di essere ammessi alla prova contraria con i propri testi e con quelli di controparte anche sui capitoli di prova avversari.”
Concisa esposizione ELle ragioni di fatto e di diritto ELla decisione
1. La sentenza impugnata
Con sentenza n. 472/2024 pubblicata il 15.1.2024, il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa promossa da (d'ora in poi, anche ”)
contro
Controparte_1 CP_1 [...]
Con (d'ora in poi, anche ), ha parzialmente accolto, per € 711.545,00 oltre interessi di Parte_1
mora, la domanda proposta da volta ad ottenere la percentuale di utili spettantele, in forza EL CP_1
contratto di joint venture EL 19.12.2016, sui guadagni ottenuti da con la stipulazione dei Parte_1
contratti di sfruttamento di spazi pubblicitari relativi agli immobili ecclesiastici per cui è causa (otto immobili siti in Roma); ha inoltre respinto la domanda riconvenzionale di risoluzione contrattuale per inadempimento proposta da;
ha infine condannato a rifondere a i Parte_1 Parte_1 CP_1
2/3 ELle spese di lite e i 2/3 ELle spese di CTU.
2. Il giudizio di primo grado
Le rispettive posizioni assunte dalle parti sono state così riepilogate dal giudice di primo grado.
“ ha convenuto in giudizio la affinché il Tribunale, accertati gli Controparte_1 Parte_1
obblighi derivanti dal contratto sottoscritto tra di esse in data 19.12.2016, voglia condannarla al pagamento ELla somma di € 121.343,42 (somma scaduta al 30/09/18) ovvero di quell'altra maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi moratori ex D.Lgs 231/02 maturati dalla scadenza sino al saldo effettivo;
inoltre ELla complessiva somma di € 910.892,70 in ragione ELle scadenze previste in contratto “ora per allora” e ciò “in ragione EL futuro mancato rispetto dei termini di pagamento previsti nel contratto sottoscritto inter partes ovvero nell'ipotesi di inadempimento al menzionato contratto”.
In via subordinata, ha chiesto di accertare i rapporti di dare ed avere tra le parti in relazione alle previsioni di cui al contratto predetto sia per le somme scadute che in scadenza. pagina 15 di 33 A sostegno ELle proprie pretese, parte attrice ha affermato che le parti avrebbero stipulato un primo contratto di servizi nel 2015 ELla durata triennale, con cui si era impegnata a Controparte_1 promuovere “relazioni tra i vari soggetti ecclesiali e la senza obbligo di stabilità Parte_1
e continuità”, e che successivamente, stante l'esito proficuo ELla collaborazione, avrebbero deciso di sottoscriverne un secondo, di joint venture, in sostituzione EL primo, in data 19.12.2016, aveva ad oggetto una collaborazione in regime di reciproca esclusività tra e Parte_1 Controparte_1 sino al 31.12.21 al fine di “gestire in compartecipazione, alle condizioni stabilite dal contratto, gli spazi pubblicitari ricavati in occasione di opere di restauro e/o ristrutturazione architettonica aventi ad oggetto le chiese e/o gli immobili di proprietà di e/o in gestione a e/o, comunque, nella disponibilità di enti religiosi e/o diocesi (nel seguito, Immobili Ecclesiastici)”.
Secondo l'attrice, il contratto avrebbe previsto che a seguito ELla sottoscrizione sarebbe venuta meno qualsiasi precedente intesa tra le parti – quindi anche il primo contratto EL 2015, con l'effetto concreto che tutti i contratti sottoscritti da Urban Vision s.r.l. aventi ad oggetto immobili ecclesiastici sarebbero stati disciplinati secondo le condizioni contrattuali neo-stabilite, eccezion fatta per gli immobili espressamente esclusi ed individuati all'art. 7 EL contratto (rectius, art. 9), fino ad eventuale rinnovo.
Perciò sarebbe venuta meno ai termini stabili dal contratto, attraverso il Parte_1
compimento di una serie di condotte:
- avrebbe stipulato contratti con e/o individuati da senza CP_122 CP_123 Controparte_1 coinvolgere parte attrice in sede di sottoscrizione, in violazione ELle previsioni di cui all'art. 4 EL
Contratto 19/12/2016;
- non avrebbe indicato i costi di cui all'art. 5b EL Contratto 19/12/2016, in violazione ELl'obbligo di rendicontazione importo dal medesimo articolo;
- non avrebbe dato attuazione alle previsioni di cui all'art. 5c EL Contratto 19/12/2016 che imponeva di fare confluire i ricavi derivanti dalla vendita degli spazi pubblicitari su un conto corrente aperto da e (art. 6 EL Contratto 19/12/2016), incassando invece direttamente Controparte_1 Parte_1
tutti i ricavi;
.
- non avrebbe dato evidenza dei contratti con i e le società che hanno utilizzato i teli per Parte_5
la loro pubblicità, impedendo a di partecipare alle trattative come da previsioni Controparte_1
contrattuali (art. 5 b EL Contratto 19/12/2016);
- avrebbe cessato, a partire dal giugno 2018, di versare, a le concordate anticipazioni Controparte_1
pagina 16 di 33 trimestrali e non avrebbe fornito la documentazione, più volte richiesta da malgrado il Controparte_1
diritto di accesso agli atti espressamente stabilito dal contratto.
Alla luce ELla documentazione raccolta in corso di causa, ha poi precisato che i contratti oggetto ELla controversia avrebbero riguardato i seguenti immobili:
1. Chiesa ELla ANtissima Trinità degli Spagnoli, via Condotti n. 41 (contratto 18.02.2016);
2. AN RI EL OP (contratto 18/03/2016 e contratto 31/03/2016)
3. (contratto 30/11/2015 e contratto 06/09/2017) Parte_2
4. Italia Controparte_124
5. AZ PI (contratto 25/05/2017)
6. Chiesa di AN CO (contratto 12/07/2017)
7. Piazza Navona - Chiesa EL Sacro OR (contratto 06/07/2017);
8. AN OL ai Croati - RA IS (contratto 21/03/2017).
Alla luce ELl'istruttoria espletata, ed in particolare ELla CTU depositata in data 14.02.2022, parte attrice ha rideterminato l'importo dei crediti richiesti, formulando in via principale istanza di condanna al pagamento ELla somma di € 410.642,72 (somma scaduta al 30.06.2019) oltre interessi, nonché ELla somma di € 621.593,35 (somma a scadere) in ragione EL futuro mancato rispetto dei termini di pagamento previsti nel contratto sottoscritto inter partes.
In alternativa ha chiesto di dichiarare che la in relazione al contratto sottoscritto Parte_1
inter partes in data 19.12.2016 è tenuta al pagamento, in favore ELl'attrice ELla somma di €
1.323.315,00, dalla quale vanno dedotti € 210.000,00 già corrisposti da a Parte_1 prima ELl'instaurazione EL presente giudizio a titolo di acconto, nonché l'importo di € CP_1
88.745,00 corrisposto da a nel corso EL presente giudizio, in Parte_1 CP_1 adempimento ELl'ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. n. 2525/2019 EL 19/11/2019 sempre emessa nel presente giudizio, con conseguente condanna di al pagamento ELl'importo di € Parte_1
1.024.570,00, così come da risultanze ELla CTP depositata nell'interesse ELla oppure CP_1 ELla minor somma di € 1.084.180,00 dalla quale vanno dedotte parimenti le somme predette e, quindi, ELl'importo di € 785.435,00 così come da risultanze ELla Relazione di CTU EL 15 febbraio 2022.
2. si è regolarmente costituita in giudizio e ha chiesto, in via principale, che siano Parte_1
rigettate le domande attoree ritenute infondate;
ed in via riconvenzionale, ha chiesto di accertare l'inadempimento ELla all'obbligo di rinegoziare il contratto che a suo dire prevedeva CP_1 condizioni economiche squilibrate tra le parti ex art. 1375c.c e, per l'effetto, dichiarare risolto il pagina 17 di 33 contratto stipulato tra le parti in data 19.12.2016, condannando quest'ultima al risarcimento dei danni
(che però non ha indicato) .
Invero ha osservato che con l'esecuzione EL contratto sarebbe apparsa iniqua la previsione di acconti annuali, salvo conguaglio: invero con riferimento ai “contratti ottenuti tramite la partecipazione diretta o indiretta di , quest'ultima avrebbe maturato il diritto a ricevere i corrispettivi variabili CP_1
secondo le percentuali stabilite dal contratto e in aggiunta ad essi, ma anche a un ulteriore corrispettivo fisso – sostanzialmente a copertura dei costi ELl'attrice in relazione all'attività di
CP_1
“acquisizione ELle location” cui era tenuta – pari a 60.000,00 euro, che avrebbe versato regolarmente;
tuttavia vistasi eccepire dalla per la prima volta nel giugno ELl'anno 2018, le CP_1
prime doglianze, aveva evidenziato le incongruenze esitanti dal meccanismo dei pagamenti in acconto, invocando la necessità di riequilibrarne i risultati tramite l'adozione, di comune accordo, di nuovi e più giusti criteri. Appello, questo, rimasto inascoltato, stante l'evidente contrarietà di controparte ad ogni ipotesi di riallineamento, su altre basi, ELla Joint Venture, in dispregio EL principio generale di buona fede che avrebbe dovuto sovraintendere alla corretta esecuzione EL contratto quale sua fonte integrativa.
In via subordinata ha replicato che nella cornice EL nuovo accordo non rientrerebbero né i contratti di sfruttamento pubblicitario riguardanti immobili ecclesiastici, già acquisiti direttamente da Pt_1
senza l'intermediazione ELl'attrice, né i contratti di sfruttamento pubblicitario riguardanti gli
[...] immobili ecclesiastici acquisiti per il tramite ELl'attività svolta da sino al 31 dicembre 2016, CP_1
Sicchè oggetto EL secondo accordo sarebbero unicamente gli immobili ecclesiastici effettivamente procurati da dal 1° gennaio 2017 in poi (essendo l'attrice già stata remunerata per quelli CP_1
procurati in data anteriore).
Le pretese formulate da parte attrice in relazione a detti immobili sarebbero quindi illegittime e prive di causa con riguardo:
- ai contratti conclusi sotto la vigenza EL primo accordo (Chiesa di via Condotti, la Chiesa AN
RI EL OP e , Parte_2
- a quelli che non avrebbero ad oggetto “immobili ecclesiastici” non essendo stati conclusi con enti religiosi o diocesi e comunque non procurati dall'attrice (AZ PI e AZ Obra Pia),
- a quelli che pur avendo ad oggetto immobili ecclesiastici non erano stati procurati da CP_1
(chiesa di Nostra Signora, la chiesa di AN OL e la chiesa di AN CO).”
Il Tribunale, dopo aver evidenziato che il contrasto tra le parti verteva per un verso sull'applicabilità o pagina 18 di 33 meno EL contratto EL 19.12.2016 ai contratti di sfruttamento pubblicitario relativi ad immobili ecclesiastici già acquisiti da prima ELl'entrata in vigore ELla joint venture (in particolare Parte_1
Chiesa di via Condotti, Chiesa di AN RI EL OP) e relativi ad immobili Parte_2
ritenuti non ecclesiastici da ( e AZ PI), per altro verso sul metodo di Parte_1 Pt_3 determinazione ELl'importo netto sul quale calcolare le percentuali di utile spettanti a ha CP_1
respinto la domanda riconvenzionale risolutoria proposta da , ritenendo che il rifiuto di Parte_1
di rinegoziare il contratto EL 19.12.2016, a suo dire squilibrato, non costituisse CP_1
inadempimento contrattuale;
ha ritenuto che rientrassero nel perimetro EL contratto in data 19.12.2016 tutti i contratti di sfruttamento pubblicitario relativi ad immobili ecclesiastici, anche se relativi a spazi acquisiti prima EL 1.1.2017, ad eccezione degli spazi relativi agli immobili elencati all'art. 9 di detto contratto, e ha dunque riconosciuto in favore di le percentuali pattuite anche su quei contratti. CP_1
Sulla scorta ELla CTU espletata – volta a quantificare gli utili spettanti a in base alle CP_1
pattuizioni contrattuali- e valutate le osservazioni mosse dalle parti, il Tribunale ha pertanto quantificato il credito residuo di (al netto ELle somme già percepite) nell'importo di € CP_1
711.545,00.
3. L'appello di Parte_1
La sentenza è stata impugnata da , che ne ha chiesto la riforma sulla base dei seguenti Parte_1
motivi.
3.1. La sentenza deve essere riformata nella parte in cui, sebbene incidentalmente (stante la ritenuta inammissibilità per tardività ELla relativa eccezione di inadempimento sollevata da in sede di precisazione ELle conclusioni di Parte_1 primo grado), afferma che l'eventuale omissione da parte di ELl'attività di procacciamento CP_1
degli affari sarebbe irrilevante al fine EL riconoscimento EL 25% degli utili pattuito con il contratto di joint venture EL 19.12.2016. sostiene infatti di avere interesse, al fine di utilizzarla in Parte_1
eventuali cause future, ad una pronuncia che accerti che, in assenza di attività di procacciamento da parte di questa non ha diritto agli utili pattuiti sui ricavi ottenuti dai contratti di vendita di CP_1
spazi pubblicitari.
3.2. In subordine, qualora non venisse ritenuto fondato il precedente motivo di appello, la Corte dovrebbe dichiarare la nullità ELla disposizione contrattuale (art. 6) che, secondo la contestata interpretazione EL Tribunale, consentirebbe pagina 19 di 33 a di ottenere il 25% dei ricavi derivanti dai contratto pubblicitari senza aver svolto alcuna CP_1
attività in merito;
detta clausola, infatti, sarebbe nulla in quanto priva di causa.
3.3. Il Tribunale ha inoltre errato – mal interpretando gli artt. 2 e 9 EL contratto EL 19.12.2016- a ricomprendere nell'ambito di applicazione EL contratto di joint venture i contratti di concessione di spazi pubblicitari stipulati prima EL 1.1.2027
(data testuale di decorrenza EL contratto) e, dunque, quelli relativi ai tre immobili , Parte_2
“Chiesa via Condotti” e “Chiesa AN RI EL OP”.
3.4. Anche gli immobili e AZ Pt_3
PI sono stati erroneamente ritenuti ricompresi, dal Tribunale, nell'ambito di applicazione EL contratto in parola: essi, invero, non sono nella disponibilità di enti religiosi o diocesi, e sono pertanto esclusi ai sensi ELl'art. 2 EL contratto.
3.5. Il Tribunale, nel calcolo degli utili spettanti a ha da un lato erroneamente considerato ricavi fittizi (quali gli advertising barter, CP_1
ovvero i corrispettivi costituiti non già da denaro, ma da ricavi in natura, quali biglietti per spettacoli) tra i corrispettivi di vendita, quando invece il contratto EL 19.12.2016 parla appunto di “vendita” e la stessa previsione contrattuale EL conto corrente su cui dovevano essere versati i ricavi indica appunto che i ricavi da considerare erano soltanto quelli in denaro;
dall'altro non ha considerato alcuni costi, non dando peso alle dichiarazioni dei terzi (centri media e fornitori) acquisite durante la CTU.
4. L'appello incidentale di CP_1
L'appellata si è costituita, eccependo l'inammissibilità ex art. 345 c.p.c. ELla domanda di CP_1 restituzione ELl'importo ricevuto a titolo di acconto (€ 256.000,00) formulata dall'appellante per la prima volta in questa sede, nonché l'inammissibilità ex art. 345 c.p.c. ELla documentazione prodotta per la prima volta in questa sede di appello, e chiedendo, nel merito, il rigetto ELl'impugnazione.
L'appellata ha anche proposto appello incidentale avverso la sentenza impugnata, articolando i seguenti motivi.
4.1. La sentenza è errata nella parte in cui, nel quantificare il credito di e dunque nel detrarre dal fatturato i costi sostenuti dalla joint CP_1
venture, ha ritenuto che debbano gravare sulla joint venture e non sulla sola , i costi Parte_1
rappresentati dal 10% spettante a sui canoni o sui costi dei lavori di restauro riconosciuti agli CP_1
pagina 20 di 33 enti ecclesiastici a titolo di corrispettivo per la concessione degli spazi. Invero, è stata la stessa Pt_1
a riconoscere, nei prospetti redatti (docc. 4B e 11B , che detti costi sono imputabili
[...] CP_1
soltanto a sé e non alla joint venture.
4.2. La sentenza è altresì errata nella parte in cui inserisce, tra i costi ELla joint venture da detrarre al fatturato sul quale calcolare l'utile EL 25% spettante a , l'importo di € 245.000 portato da fatture emesse dall'appaltatore che eseguì lavori di CP_1
ristrutturazione ELla Basilica di AN RI EL OP: infatti, il relativo contratto di appalto non è stato ritualmente prodotto, ma irritualmente trasmesso al CTU dal CTP di UV durante le operazioni peritali.
4.3. Il Tribunale ha errato ad includere, tra i costi imputabili alla joint venture, le imposte ICP e COSAP e gli oneri relativi al rilascio ELle autorizzazioni comunali e amministrative, ritenuti costi “ineliminabili”. Infatti, come peraltro riconosciuto dallo stesso Tribunale, l'art. 5 EL contratto elenca in modo specifico i costi che devono essere imputati alla joint venture, e tra le voci di costo– dunque tassative- elencate nell'art. 5 non compaiono i costi in esame.
4.4. Il Tribunale ha poi errato nel compensare per un terzo le spese di lite: è risultata integralmente vincitrice, avendo il Tribunale CP_1
accolto la sua domanda sebbene in misura inferiore (per circa un milione di euro in luogo EL milione e trecentomila euro richiesti) ed avendo peraltro respinto integralmente la domanda riconvenzionale Contr proposta da
5. Decisione
Va anzi tutto ribadito in questa sede il giudizio di superfluità, già espresso dal consigliere istruttore, relativo alla CTU integrativa richiesta dall'appellante: come si vedrà di seguito con riferimento ai singoli motivi di appello, la quantificazione EL credito spettante a sulla scorta ELle pattuizioni CP_1 contenute nell'accordo di joint venture EL 19.12.2016 non necessita di ulteriori calcoli complessi.
Va inoltre chiarito – stante la reiterazione, da parte di appellante ed appellata, ELle istanze istruttorie non ammesse in primo grado in sede di precisazione ELle conclusioni- che le stesse appaiono in parte inammissibili (capitoli di prova orale aventi ad oggetto circostanze emergenti da documenti versati in atti o che avrebbero potuto essere versati in atti;
capitoli di prova orale aventi ad oggetto valutazioni EL teste circa dette circostanze documentali) e in parte superflue (i restanti capitoli di prova orale e pagina 21 di 33 l'istanza ex art. 210 c.p.c. di parte appellante).
Ancora, va preliminarmente osservato che la domanda di restituzione ELl'acconto versato ante causam Con da (per € 210.000 oltre IVA) non costituisce una domanda nuova come tale inammissibile ai sensi ELl'art. 345 c.p.c.: la restituzione di detta somma discenderebbe, infatti, dalla declaratoria di nullità EL contratto di joint venture fatta oggetto EL secondo motivo d'appello, declaratoria che – qualora risultassero fondati i suoi presupposti- potrebbe essere pronunciata anche nel presente giudizio di secondo grado, trattandosi di questione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado EL processo.
Con Sono invece inammissibili i documenti versati in atti da per la prima volta con l'atto di appello, posto che l'appellante non ha neppure allegato quali sarebbero le ragioni che, ai sensi ELl'art. 345, 3° comma, c.p.c., avrebbero determinato l'impossibilità per la stessa di depositarli durante il giudizio di primo grado.
Ciò detto, nel merito si osserva quanto segue.
Con 5.1. L'appello principale proposto da è infondato, per le ragioni che seguono.
5.1.1. Premesso che il Tribunale ha
Con dichiarato inammissibile perché tardiva l'eccezione, sollevata da soltanto in sede di precisazione ELle conclusioni, di inadempimento di al contratto di joint venture per non aver procurato né CP_1 promosso, durante la vigenza EL contratto, l'acquisizione di spazi pubblicitari;
premesso altresì che parte appellante non ha impugnato il capo ELla sentenza che dichiarato inammissibile detta eccezione di inadempimento - capo pertanto passato in giudicato;
la Corte osserva che in relazione al primo motivo di appello l'appellante è carente di interesse ad agire.
Come è noto, l'art. 100 c.p.c. prevede che per proporre una domanda giudiziale è necessario avervi un Con interesse concreto ed attuale. Orbene, è la stessa ad affermare che la pronuncia richiesta con la domanda in esame (accertamento che l'omissione da parte di ELl'attività di procacciamento CP_1
degli affari costituisce inadempimento al contratto di joint venture e comporta la non debenza a CP_1 ELla percentuale pattuita con l'art. 6 EL contratto) potrebbe assumere rilievo in eventuali future Con controversie che dovessero insorgere con in tal modo riconoscendo l'insussistenza di un interesse concreto ed attuale ad ottenere detta pronuncia. Interesse concreto ed attuale che, infatti, manca, posto che, per effetto ELla (ormai definitivamente) accertata inammissibilità ELla domanda di risoluzione EL contratto di joint venture per inadempimento di al preteso obbligo contrattuale di procurare gli CP_1 spazi pubblicitari oggetto ELla joint venture, l'accertamento invocato non potrebbe apportare – pagina 22 di 33 nell'ambito EL presente procedimento - alcun vantaggio all'odierna parte appellante.
In ogni caso, le affermazioni EL Tribunale – rese incidentalmente, stante l'inammissibilità ELle Contr Con relative contestazioni mosse da he escludono la fondatezza ELl'assunto di secondo cui “ CP_1
avrebbe maturato il diritto di ricevere i corrispettivi variabili pattuiti nell'accordo in esame (art. 6 e 7) con riferimento ai soli “contratti ottenuti tramite la partecipazione diretta o indiretta di (art. CP_1
7)”, posto che “l'art. 7 che contiene questa precisazione riguarda solo il corrispettivo variabile EL
10% sui canoni o sui lavori” (cfr. sentenza impugnata, pag. 10, primo capoverso) appaiono condivisibili: come si evince dalla lettera EL contratto EL 19.12.2016, l'intervento causalmente determinante ELl'impegno assunto da per il procacciamento ELle “location in ROMA e nelle CP_1 altre città europee” in relazione all'acquisizione EL singolo spazio pubblicitario è rilevante solo per il compenso previsto dall'art. 7, ovvero il 10% sul canone o sul valore dei lavori di ristrutturazione da corrispondere all'ente ecclesiastico che gestisce l'immobile di cui agli spazi concessi. Infatti, se -come vorrebbe UV- il riconoscimento a EL 25% degli utili ricavati dalla vendita di spazi pubblicitari CP_1 previsto dall'art. 6 fosse stato condizionato, nell'ottica ELle parti, al fatto che detti specifici spazi fossero stati effettivamente reperiti (direttamente o indirettamente) da , il disposto ELl'art. 7 – CP_1
C che prevede che “Sui contratti ottenuti tramite la partecipazione diretta od indiretta di , la CP_1 riconoscerà a una percentuale EL 10% sul canone o sui lavori da corrispondersi all'ente CP_1 ecclesiale” non avrebbe alcun senso.
Come si evince da una lettura sistematica EL contratto EL 19.12.2016 in parola, le parti – avendo un interesse comune allo sfruttamento (mediante vendita) degli spazi pubblicitari rinvenuti o da rinvenire su immobili “ecclesiastici”- si sono impegnate reciprocamente e rinvenire tali spazi (artt. 3 e 5a) e si sono accordate per ripartirsi, secondo le percentuali individuate all'art. 6 EL contratto, i ricavi netti ottenuti mediante lo sfruttamento di tali spazi, prevedendo altresì un compenso ulteriore in favore di qualora gli spazi fossero stati ottenuti “tramite la partecipazione diretta od indiretta” di CP_1 CP_1
stessa (art. 7).
5.1.2. Il secondo motivo di appello – ammissibile perché volto ad ottenere una declaratoria di nullità EL contratto, sempre rilevabile d'ufficio – è altrettanto infondato. Con sostiene che, qualora la Corte dovesse accedere all'interpretazione EL contratto offerta dal
Tribunale, e dunque ritenere che ha diritto di ottenere il 25% degli utili ottenuti dallo CP_1
sfruttamento degli spazi pubblicitari relativi agli immobili ecclesiastici oggetto ELla joint venture pagina 23 di 33 anche qualora il rinvenimento degli specifici spazi non fosse riconducibile all'azione di procacciamento prevista a carico di , allora il contratto sarebbe nullo per mancanza di causa. CP_1
La Corte sul punto osserva che in forza EL contratto di joint venture in esame, entrambe le parti
(avendone entrambe interesse) si sono impegnate, ciascuna in base alle proprie capacità specifiche e con vincolo reciproco di esclusiva, a promuovere nell'interesse comune contratti di concessione di spazi pubblicitari su “immobili ecclesiastici” (artt. 3 e 5a), ciascuna facendosi carico dei propri costi con l'eccezione ELle specifiche voci di costo elencate nell'art. 5b, che sarebbero invece rimaste a carico ELla joint venture;
le parti hanno pattuito che, in relazione a ciascun immobile ecclesiastico reperito, i ricavi derivanti dai contratti pubblicitari che sarebbero stati stipulati per lo sfruttamento dei relativi spazi sarebbero stati ripartiti (previa detrazione ELle spese a carico ELla joint venture) in
Con misura EL 25% a e EL 75% a (art. 6). Qualora poi il singolo immobile su cui erano stati CP_1 concessi gli spazi pubblicitari fosse stato effettivamente reperito da nell'ambito ELla sua attività CP_1
di promozione, avrebbe ottenuto dalla joint venture anche una somma pari al 10% EL canone CP_1 pagato all'ente ecclesiastico per la concessione degli spazi o, in alternativa, una somma pari al 10% EL valore dei lavori da ristrutturazione da rimborsare all'ente concedente per la concessione degli spazi
(art. 7).
Nessuna mancanza di causa è rinvenibile nell'assetto contrattuale ELineato e come sopra riassunto: la Con ripartizione degli utili (nella misura di 25% per e EL 75% per andava a remunerare CP_1
l'impegno di ciascuna ELle parti nell'attività di procacciamento degli immobili, i costi da ciascuna sostenuti nell'ambito di detta attività e l'impegno, assunto da entrambe le parti, “ad astenersi dall'acquisire singolarmente ed autonomamente spazi pubblicitari aventi ad oggetto Immobili
Ecclesiastici” (art. 4).
5.1.3. Anche il terzo motivo di appello principale è infondato.
Con Nell'articolazione EL presente motivo di appello, confonde evidentemente i contratti di concessione di spazi pubblicitari (ovvero quelli mediante i quali gli enti ecclesiastici che hanno in Con gestione i vari “immobili ecclesiastici” concedono in uso a o a entrambi i partner ELla joint venture gli spazi fisici di detti immobili in occasione ELla loro ristrutturazione) e i contratti di vendita
Con di spazi pubblicitari (ovvero quelli mediante i quali “vende” ai centri media o direttamente agli inserzionisti interessati gli spazi sui teli o sui diversi supporti installati sugli immobili ecclesiastici -
“maxi affissioni pubblicitarie”- perché i clienti possano farvi comparire la propria immagine/il proprio pagina 24 di 33 messaggio pubblicitario) da cui le parti avrebbero ottenuto i loro ricavi imprenditoriali.
Come correttamente affermato dal Tribunale, la data ELla stipulazione EL contratto di concessione degli spazi con l'ente religioso non rileva ai fini ELl'applicabilità EL contratto di joint venture in esame: l'art. 2 EL contratto esclude infatti espressamente (solo e) tutti gli “spazi pubblicitari” (e dunque i relativi immobili) “indicati nell'art. 7 [in realtà art. 9, ndr] fino al loro eventuale rinnovo C (escluso il Duomo di Milano che non rientra nel presente accordo di )”. Con Gli immobili i cui spazi pubblicitari (evidentemente già concessi in uso a e non ancora rinnovati) le parti hanno escluso dall'ambito di applicazione EL contratto EL 19.12.2016 sono, testualmente (art. 9, ultimo comma, EL contratto): “1. di Piazza EL OP;
2. scala Controparte_126
AN;
3. AZ Cancelleria;
4. Chiesa AN RI in Cosmedin;
5) Chiesa EL Gesù in Piazza EL
Gesù;
6. Duomo di Milano”.
Ora, se -come vorrebbe l'appellante- le parti avessero inteso escludere dall'ambito di applicazione EL contratto di joint venture in parola tutti gli spazi pubblicitari riguardanti gli immobili già reperiti prima ELla stipulazione EL contratto di joint venture (e dunque già oggetto di concessione da parte degli enti ecclesiastici di riferimento), non avrebbe avuto alcun senso indicare espressamente, agli artt. 2 e 9 EL contratto, quali, tra gli immobili già reperiti e i cui spazi erano già stati oggetto di concessione (si parla, infatti di “eventuale rinnovo” ELla concessione), dovevano intendersi esclusi dall'applicazione EL contratto. Sarebbe bastato dire che le disposizioni ELla joint venture erano applicabili soltanto agli spazi pubblicitari degli immobili i cui contratti di concessione in uso sarebbero stati sottoscritti dopo il
1.1.2017.
Perché, invece, dette pattuizioni possano avere un senso nell'economia complessiva ELl'accordo stipulato, le stesse devono essere interpretate nel senso già ritenuto dal giudice di primo grado: il contratto EL 19.12.2016, con la relativa ripartizione degli utili, è applicabile a “i ricavi derivanti dal o dai contratti pubblicitari che verranno sottoscritti per la vendita degli spazi pubblicitari” relativi a tutti gli immobili, già acquisiti (con l'esclusione dei sei immobili elencati all'ultimo comma ELl'art. 9, fino all'eventuale rinnovo ELla concessione e compresi invece quelli contestati dall'appellante:
Chiesa AN RI EL OP e Chiesa via Condotti) e da acquisire. Parte_2
Con Del resto, tale lettura appare EL tutto in linea con quanto dichiarato da e non contestato da CP_1 ovvero che sugli immobili già acquisiti in uso, diversi dall'elenco ELl'art. 9 (tra cui Parte_2
Chiesa AN RI EL OP e Chiesa via Condotti), non erano ancora iniziate le maxi affissioni, né conseguentemente erano stati ancora commercializzati i relativi spazi. Anzi, è la stessa appellante ad pagina 25 di 33 affermare, con riferimento a in sede di atto di citazione di appello, che le maxi Parte_2 affissioni relative all'immobile in questione iniziarono soltanto dopo il mese di settembre 2017, a causa EL ritardo con cui iniziarono i lavori di ristrutturazione (pag. 33 atto di appello), tanto che fu stipulato un nuovo contratto di concessione (tra l'ente religioso che aveva in gestione ELl'immobile, Con sopportandone interamente le spese di ristrutturazione, e ) in data 6.9.2017 (doc. 15 ). CP_1
Peraltro, l'interpretazione in parola risulta supportata altresì dagli stessi prospetti economici in applicazione ELl'accordo 19.12.2016 redatti da UV ed inviati a il 4 e il 5 ottobre 2017 (cfr. CP_1 docc. 4B e 11B parte ), nell'ambito dei quali compaiono tutti i tre gli immobili qui contestati: CP_1
, “Via Condotti 41” e “AN RI – Piazza EL OP”, a nulla rilevando la Parte_2
Con contestazione -priva di consistenza- mossa da con la missiva EL successivo 24.10.2016 richiamata
Con nell'atto di appello (doc. 12 e doc. 8 , ovvero che si era trattato di “un errore materiale”. CP_1
Gli immobili in questione sono pertanto stati correttamente considerati dal giudice di primo grado nel determinare il credito spettante a a titolo di utili netti ricavati dalla vendita dei relativi spazi CP_1
pubblicitari in forza EL contratto di joint venture.
5.1.4. Il quarto motivo di appello principale risulta inammissibile in relazione a “AZ PI” e infondato quanto a “AZ Obra Pia”.
Quanto all'immobile “AZ PI”.
Premesso che l'onere di provare la riconducibilità ELl'immobile in parola all'ambito di applicazione EL contratto di joint venture (e quindi anche il suo essere “di proprietà di e/o in gestione a e/o, comunque, nella disponibilità di enti religiosi e/o diocesi” ai sensi ELl'art. 2 EL contratto) gravava
Con sull'attrice , la Corte osserva che nella memoria istruttoria ex art. 183, 6° comma, n. 2), CP_1
c.p.c., ha espressamente ammesso che i ricavi derivanti dallo sfruttamento degli spazi pubblicitari ottenuti sull'immobile “AZ PI” andassero considerati nel calcolo degli utili da ripartire tra le odierne parti in causa: nel corpo di detta memoria UV afferma espressamente “si provvede al deposito dei prospetti riepilogativi, a consuntivo, dei costi e dei ricavi generati, alla data EL 31.08.2019, dalle commesse denominate “Piazza Navona”, “AN OL ai Croati” e “AZ PI” (gli unici, si ripete, da potersi ricomprendere nell'accordo vigente)” (così a pagina 16 ELla memoria;
enfasi ELla redattrice) e produce contestualmente, sub doc. 12, “specchietto riepilogativo a consuntivo, alla data EL 31.08.2019, ELle somme spettanti a come da contratto vigente, in riferimento alle CP_1 commesse “Piazza Navona”, “AN OL ai Croati” e “AZ PI” (enfasi ELla redattrice).
Pertanto -che nella propria memoria istruttoria ex art. 183, 6° comma, n. 2), c.p.c., aveva CP_1 pagina 26 di 33 correttamente offerto di assolvere l'onere probatorio a suo carico anche in ordine a “AZ PI”, Con inizialmente velatamente contestato da con la comparsa di costituzione e risposta, mediante un'istanza di esibizione che comprendeva anche i“4.1 Contratti stipulati da (e/o ONE Parte_1
Srl) con l'Ente proprietario ELl'immobile aventi ad oggetto AZ PI (Via ELla Conciliazione-
Denomination)”- nella memoria di replica ex art. 183, 6° comma, n. 3), c.p.c., alla luce ELl'espresso Con riconoscimento operato da nella sua memoria n. 2) circa il fatto che AZ PI fosse certamente da ricomprendersi tra gli immobili assoggettati al regime pattuito con il contratto 19.12.2016, ha ridimensionato le proprie istanze istruttorie, chiedendo, con riferimento a “AZ PI”, l'acquisizione ex art. 210 c.p.c. di tutti gli altri documenti già richiesti con la memoria n. 2 (ovvero “4.2 Contratti tra
(e/o e le singole società inserzioniste succedutesi nel tempo (ovvero i Parte_1 CP_4 cosiddetti “Centri Media”);
4.3 Fatture emesse da e relativi pagamenti ricevuti, in Parte_1
relazione alle vendite degli spazi pubblicitari (cosiddette sponsorizzazioni);
4.4 Documentazione
(fatture, ricevute, etc.) relativa ai pagamenti effettuati da a favore ELl'Ente Parte_1
Religioso per canoni di locazione ELl'Immobile Ecclesiastico e/o per lavori a beneficio ELl'Ente
Religioso stesso;
4.5 Documentazione relativa ai seguenti costi: - “fee da riconoscere ai centri media”; -“costi dei venditori degli spazi pubblicitari”; e costi “degli acquisitori ELle location”; - costi per “eventuali ponteggi, ELle strutture per posizionare i teli, ELlo stampaggio e posizionamento dei teli”), con esclusione dei soli “Contratti stipulati da (e/o con l'Ente Parte_1 CP_4 proprietario ELl'immobile aventi ad oggetto AZ PI (Via ELla Conciliazione- Denomination)”, in Contr quanto ormai superflui alla luce EL riconoscimento espresso operato da
Il giudice EL Tribunale ha accolto l'istanza di esibizione articolata da , come ridimensionata da CP_1
Con quest'ultima nella memoria n. 3) e, sulla base dei documenti prodotti da in ottemperanza all'ordine di esibizione (sia prima che durante le operazioni peritali), il CTU ha provveduto a calcolare il credito di . CP_1
Con Ora, alla luce di quanto sopra, è evidente che non possa ora, in sede d'appello in cui è preclusa ogni ulteriore istanza istruttoria, contraddire sé stessa ed eccepire che AZ PI non è ricompreso nell'ambito di applicazione EL contratto di joint venture: se tale condotta processuale (facente leva sul fatto che l'eccezione di UV costituirebbe una “mera difesa”) fosse ammissibile, ne rimarrebbe irrimediabilmente leso il diritto di difesa di , che non sarebbe più ammessa a dimostrare un CP_1
elemento costitutivo EL diritto di credito vantato in giudizio.
Peraltro, non è neppure possibile sostenere che la non riconducibilità di AZ PI all'ambito pagina 27 di 33 applicativo EL contratto EL 19.12.2017 emerga da elementi presenti negli atti di causa, tenuto conto
Con che: i) l'immobile in questione è presente anch'esso nel prospetto economico redatto da sub doc. Con 4B cit.; ii) il fatto che sia riuscita ad ottenere il diritto allo sfruttamento pubblicitario degli spazi ad esso relativi mediante l'istaurazione di una partnership con la società anch'essa operante CP_4 nel medesimo settore di UV e dunque sua concorrente, che aveva anch'essa presentato “al titolare Con ELl'Edificio” una propria offerta commerciale in merito (doc. 5 , non esclude affatto che AZ
PI fosse gestito da un “ente religioso” nel senso indicato nel contratto inter partes, potendo ben il predetto “titolare ELl'Edificio” essere costituito appunto da un ente religioso.
Quanto a “AZ Obra Pia”.
Secondo l'appellante l'immobile in parola non è gestito da un “ente religioso” ai sensi ELl'art. 2 EL contratto inter partes, bensì dall' in Italia, che sarebbe “una entità Controparte_127
legale che non persegue affatto finalità di religione o di culto, ma che risulta invece dedita allo sviluppo di “iniziative sociali, culturali, artistiche e di tutela e conservazione EL patrimonio” come emergerebbe dal relativo sito web (così l'atto di appello, pag. 47).
Ora, a prescindere dal fatto che, in base a quanto ricavabile dal medesimo sito internet richiamato dall'appellante, la “missione” ELl' è così descritta: “L è responsabile EL CP_127 CP_127
sostentamento ELla Chiesa nazionale di ANtiago e Montserrat, degli incarichi ecclesiastici inerenti ad essa e ELle attività culturali EL suo annesso Centro per gli studi ecclesiastici. Si prende cura EL
degli spagnoli EL cimitero di Roma e vigila sul rigoroso adempimento dei diversi scopi Per_1
fondamentali, religiosi, caritatevoli o assistenziali ELle opere pie che lo hanno generato. Si occupa anche di studiare l'eventuale assistenza per l'attenzione religiosa di a Montorio”, avendo Per_2
dunque tra i propri obiettivi anche scopi di natura religiosa, la Corte osserva che nell'impianto sistematico EL contratto di joint venture, il concetto di “ente religioso e/o diocesi” di cui all'art. 2 o di
“ente ecclesiale” di cui alle Premesse EL medesimo contratto non deve intendersi in senso “tecnico- giuridico”, bensì nel senso di soggetto (associativo) che, legato al “mondo religioso” di cui CP_1
conosce le necessità (cfr. punto B) ELle Premesse) e con il quale , dunque, intrattiene rapporti, CP_1
sia interessato al restauro architettonico EL proprio patrimonio immobiliare in Italia e in Europa (cfr. punti B) e C) ELle Premesse).
CP_1 Con Ciò detto, è evidente che anche l' in , con cui stipulò il Controparte_127
contratto di concessione relativo al AZ AN Giacomo degli spagnoli in Roma di cui l'ente era
Con proprietario esclusivo (cfr. contratto prodotto da sub doc. 8 in data 13.7.2020 a seguito di ordine di pagina 28 di 33 esibizione), può ben reputarsi “ente religioso” ai sensi EL contratto inter partes.
5.1.5. Anche il quinto motivo di appello principale appare infondato.
Sul punto basti osservare -a supporto ELla decisione assunta dal Tribunale di includere anche i cd
“advertising barter” tra i ricavi da ripartire tra le parti secondo le percentuali pattuite- che è stata la stessa a valorizzare, nelle fatture acquisite ex art. 210 c.p.c. durante le operazioni peritali, Parte_1 rispettivamente in € 217.682,00 il cambio merce pubblicitario ottenuto per la cessione degli spazi pubblicitari invenduti degli impianti di AN RI EL OP Muro Torto e in € 20.000,00 il cambio merce ottenuto per la cessione degli spazi pubblicitari invenduti degli impianti di AN OL ai
Croati.
L'appellante non può, dunque, seriamente sostenere in giudizio che, nonostante la valorizzazione dei ricavi da essa stessa operata, detti corrispettivi “in natura” siano in sostanza nulli, “fittizi”.
Quanto ai costi (“per oltre un milione di euro”) che, secondo l'appellante, sarebbero stati Con illegittimamente esclusi in quanto, secondo il CTU e il Tribunale, i documenti prodotti da non avrebbero consentito “la sicura riconducibilità [di tali] costi […] ad uno specifico Immobile oggetto di accertamento”, l'appellante sostiene che, per contro, la dimostrazione ELla riconducibilità di tali costi
(fee corrisposte ai centri media e corrispettivi versati per l'acquisto dei teli pubblicitari) alle specifiche commesse di cui al contratto 19.12.2016 inter partes è stata offerta con la produzione, in sede di CTU, ELle dichiarazioni rese dai centri media e dai fornitori, “attestanti la chiara e sicura riconducibilità ELle singole voci di costo contestate (e ELle relative fatture) agli specifici Immobili oggetto di accertamento (cfr. l'All. 6 ELl'All. 53 ELla CTU e gli All. 7, All. 8 e All. 9 ELl'All. 58 ELla CTU)”: cfr. atto di appello, pag. 46.
Sul punto risulta sufficiente, al fine di ritenere EL tutto infondata la contestazione, la semplice
Con considerazione per cui le “dichiarazioni dei terzi” prodotte da tardivamente soltanto in sede di
CTU, dopo la scadenza EL termine per le preclusioni probatorie, non potevano essere prese in alcuna considerazione in quanto irritualmente introdotte in giudizio (l'ordine di esibizione emesso nei confronti di UV su istanza di , eseguito in parte anche in sede di operazioni peritali, non aveva ad CP_1 oggetto alcuna “dichiarazione” resa dai centri media o dai fornitori, ma solo la documentazione attestante i costi sostenuti da UV).
5.2. L'appello incidentale è parzialmente fondato, limitatamente al terzo motivo di appello.
pagina 29 di 33 5.2.1. E' infondato il primo motivo di appello incidentale.
La clausola (art. 7) è chiara nel suo significato letterale: essa indica chiaramente qual è il “soggetto” che deve riconoscere a la percentuale EL 10% “sul canone o sui lavori da corrispondersi CP_1 all'ente ecclesiale”, e tale “soggetto” è la “JV” ovvero la joint venture.
Del resto, la clausola in esame appare EL tutto coerente con l'altra clausola contrattuale che tratta il tema dei costi da porsi a carico ELla “JV” (art. 5b), tra i quali compare anche il “canone da riconoscere agli enti religiosi o degli eventuali lavori da eseguire per loro ordine o conto”.
5.2.2. Anche il secondo motivo di appello incidentale è infondato: il Tribunale, contrariamente a quanto asserito dall'appellante incidentale, non ha deciso di inserire i costi in esame tra i costi sostenuti dalla joint venture sulla scorta di documentazione irritualmente prodotta (il contratto d'appalto con IA & C., che eseguì i lavori Con di ristrutturazione ), bensì sulla scorta ELle fatture prodotte in atti da a seguito ELl'ordine di esibizione espressamente richiesto da , la quale, nella memoria n. 3) ex art. 183, 6° comma c.p.c., CP_1
riepilogando e rimodulando le proprie istanze istruttorie alla luce ELle deduzioni e produzioni di controparte contenute nella sua memoria istruttoria n. 2), aveva chiesto, in relazione all'immobile Con
“Basilica AN RI EL OP”, che venisse ordinato a il deposito, oltre che degli altri documenti specificati ai nn. 3.1, 3.2., 3.3. e 3.5., anche ELla “3.4. Documentazione (fatture, ricevute, etc.) relativa ai pagamenti effettuati da a favore ELl'Ente Religioso per canoni di Pt_1 Parte_1 locazione ELl'Immobile Ecclesiastico e/o per lavori a beneficio ELl'Ente Religioso stesso”.
Ora, come correttamente affermato dal Tribunale a pag. 16 ELla sentenza impugnata, le fatture -
Con depositate da in ottemperanza all'ordine di esibizione- nn. 7, 8, 10, 15, 20, 26 EL 2020 emesse da Con Con (all. 3 alla relazione EL CTP di parte riguardano i costi sostenuti da per i Parte_15
lavori di ristrutturazione eseguiti presso la Basilica di AN RI EL OP durante le maxi-affissioni per cui è causa, come si evince dalla descrizione stessa ELle prestazioni presente in ogni fattura.
5.2.3. E' invece fondato il terzo motivo di appello incidentale.
Se, come correttamente affermato dal giudice di primo grado, i costi da porre a carico ELla joint venture indicati nell'art. 5b EL contratto inter partes costituiscono una indicazione “tassativa”, tanto che i costi non espressamente indicati in tale clausola non possono essere inclusi nella rendicontazione, allora neppure le imposte ICP e COSAP, così come gli oneri relativi al rilascio ELle autorizzazioni pagina 30 di 33 comunali e amministrative, possono essere inclusi ELla rendicontazione, a prescindere dallo loro
Con
“ineliminabilità”. Qualora le parti -che ben sapevano, con particolare riferimento a quali fossero le singole voci dei costi da sostenere nell'attività di sfruttamento degli spazi pubblicitari ottenuti sugli immobili in ristrutturazione- avessero inteso inserire tra i costi da attribuire alla joint venture anche le voci in esame, l'avrebbero fatto. Invece, dopo aver introdotto, nella prima parte ELl'art. 5b, la “regola generale” secondo cui “ognuno dei contraenti si farà carico dei propri costi per lo svolgimento ELla Con propria attività…”, e hanno precisato che tale regola subiva “l'eccezione dei costi EL CP_1
canone da riconoscere agli enti religiosi, ELle fee da riconoscere ai centri media, dei costi dei venditori degli spazi pubblicitari e degli acquisitori ELle location, degli eventuali ponteggi, ELle strutture per posizionare i teli, ELlo stampaggio e EL posizionamento dei teli” e che “I costi così
C individuati” sarebbero stati “posti a carico ELla ” (enfasi ELla redattrice).
Pertanto, deve ritenersi che, avendo le parti precisato esattamente quali voci di costo dovevano derogare alla regola generale per cui “ognuno dei contraenti” si sarebbe fatto “carico dei propri costi”,
e non avendo le parti incluso nell'elenco di dette voci le imposte comunali ICP e COSAP e gli oneri per il rilascio ELle autorizzazioni comunali, queste ultime voci di costo non possono essere poste a carico ELla joint venture.
Ora, come risulta dall'all. 59 alla CTU, i costi attribuiti alla joint venture a titolo di imposte comunali e oneri per il rilascio ELle autorizzazioni, e che invece, per quanto sopra, dovevano restare a carico
Con esclusivo di ammontano a complessivi € 479.993,00, con un'incidenza per GIFIL (25%) di €
119.998,00.
Con Pertanto, in parziale riforma ELla sentenza impugnata, dovrà essere condannata a versare a CP_1
l'ulteriore somma di € 119.998,00 oltre interessi di mora al tasso commerciale dal 31.12.2021 al saldo.
5.2.4. Il quarto motivo di appello incidentale appare infondato.
Il giudice di primo grado, infatti, ha correttamente applicato nel caso di specie il principio più volte espresso dalla Corte di Cassazione, secondo cui “In caso di accoglimento parziale ELla domanda articolata in più capi il giudice può, ai sensi ELl'art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa…” (Cass. n. 13212/2023).
Peraltro, in considerazione ELl'accoglimento EL terzo motivo di appello incidentale, andranno nuovamente regolamentate, congiuntamente alle spese di lite EL presente grado di giudizio, anche pagina 31 di 33 quelle (di lite e di CTU) EL primo grado, per dar conto EL complessivo esito ELla lite (Cass. n.
13356/2021).
6. Conclusioni
In definitiva, l'appello principale deve essere integralmente respinto mentre, in accoglimento EL terzo motivo di appello incidentale e in parziale riforma ELla sentenza impugnata, dovrà Parte_1 essere condannata a versare a , oltre alla somma di € 711.549,00 oltre interessi di mora dal CP_1
31.12.2021 già versata, l'ulteriore somma di € 119.998,00 maggiorata degli interessi di mora al tasso commerciale dal 31.12.2021 al saldo effettivo.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla scorta EL decisum.
Le spese di CTU, come liquidate dal Tribunale, vanno poste definitivamente ad integrale carico di
. Parte_1
Non sussistono, per contro, i presupposti per l'applicazione ELl'art. 96 c.p.c. invocato da . CP_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. respinge l'appello principale proposto da Parte_1
2. accoglie il terzo motivo di appello incidentale proposto da per l'effetto, in parziale Controparte_1
riforma ELla sentenza impugnata:
3. condanna a versare in favore di in aggiunta alla somma di cui al Parte_1 Controparte_1 capo 3. ELla sentenza impugnata, già corrisposta, l'ulteriore somma di € 119.998,00 oltre interessi al tasso commerciale dal 31.12.2021;
4. condanna a rimborsare a le spese di lite di primo grado, che si Parte_1 Controparte_1 liquidano in € 37.951,00 per compensi, € 8.891,38 per spese di CTP ed € 1.063,00 per spese di CU e bollo, oltre al rimborso forf. spese generali al 15%, IVA se dovuta e CPA;
5. condanna a rimborsare a le spese di lite EL presente grado di Parte_1 Controparte_1 giudizio, che si liquidano in complessivi € 24.064,00 per compensi, oltre al rimborso forf. spese generali al 15%, IVA se dovuta e CPA;
6. pone integralmente a carico di le spese di CTU, come liquidate dal Tribunale. Parte_1
pagina 32 di 33 Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questa Corte in data 11 dicembre 2024.
Il Cons. rel. Il Presidente
Cristina Giannelli Alberto Massimo Vigorelli
pagina 33 di 33