TRIB
Sentenza 28 ottobre 2024
Sentenza 28 ottobre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 28/10/2024, n. 2206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2206 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3593/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Aratari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 3593/2020, promossa da:
(C.F ) nato in Parte_1 CodiceFiscale_1
Marocco il 10.06.1986, residente in [...], ed elettivamente domiciliato in Roma, via Muzio Clementi n. 18, presso lo studio dell'Avv. Maurizio Colangelo ), con indirizzo telematico pec: C.F._2
Email_1
- ATTORE contro
(C.F. e P.IVA ) con sede legale in CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Milano, Piazza Tre Torri n. 3, in persona del legale rappresentante p.t., dott. CP_2 ed elett.te domiciliata presso lo studio dell'Avv. Fabio Caiaffa (C.F.
, sito in Roma, alla via Nizza n. 53, con indirizzo telematico pec: C.F._3
; Email_2
- CONVENUTA nonché nei confronti di residente in [...], Pomezia (RM); CP_3
- CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: risarcimento danni per incidente stradale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue. pagina 1 di 11 Parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: nel merito: accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della conducente dell'autovettura della vettura Citroen C3 tg CH611FA nella produzione e determinazione del sinistro in epigrafe narrato;
per l'effetto condannare i convenuti in solido al risarcimento in favore del IG. di tutti i danni patrimoniali e non, patiti e patiendi, conseguenti alle lesioni Pt_1 fisiche, così come specificati in narrativa dell'atto introduttivo del presente giudizio, che si quantificano in via prudenziale, in complessivi € 257.905,64 oltre al risarcimento del danno esistenziale o in quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del sinistro a quella del soddisfo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre il 15% delle spese forfetarie, oltre IVA e C.P.A. da distrarsi in favore dell'avv. Maurizio Colangelo, il quale si dichiara antistatario.”
Parte convenuta: “l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, Voglia:
- in via principale: accertare e dichiarare l'infondatezza, in fatto e in diritto, di tutte le domande ed eccezioni formulate da controparte, per tutti i motivi spiegati in narrativa, con conseguente integrale rigetto delle richieste risarcitorie formulate e con vittoria di spese legali;
- in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle richieste avanzate dall'attore: in punto di an debeatur, accertare e dichiarare il concorso di colpa dell'attore tanto ai sensi dell'art. 2054 c.c. che dell'art. 1227 c.c.; in punto di quantum debeatur, accertare e dichiarare l'infondatezza della determinazione dei danni lamentati quale conseguenza del sinistro de quo, come richiesti dall'attore, contenendo l'eventuale risarcimento nella minor misura che sarà ritenuta congrua e di giustizia, nei limiti della responsabilità accertata in corso di causa in esito alle risultanze istruttorie e della quantificazione espressa da una CTU medico legale.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, il IG. ha Parte_1 esposto che in data 15/01/2015, alle ore 12:00 circa, l'istante, mentre era alla guida del proprio motociclo marca mod. SR tg. X6FHTF, veniva tamponato violentemente Org_1 nei pressi di Via Campo Selva, in direzione Pomezia, dalla automobile marca Citroen mod. C3 tg. CH611FA, condotta dalla IG.ra che procedeva nel CP_3 medesimo senso di marcia senza prestare attenzione al transito degli altri veicoli. La vettura risultava coperta da R.C.A. sottoscritta con la CP_1
In conseguenza del sinistro, l'attore cadeva rovinosamente in terra riportando gravi lesioni. Trasportato in autoambulanza presso il Pronto Soccorso della Org_2
in Pomezia, gli veniva diagnosticata la frattura scomposta di tibia e perone
[...] della gamba sx, ridotta successivamente con intervento chirurgico del 29/01/2015.
pagina 2 di 11 Tanto premesso, parte attrice ha chiesto condannarsi la compagnia assicurativa, in solido con la conducente, al risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti, quantificati in complessivi € 130.728,46, nonché del danno da perdita della capacità lavorativa specifica, pari ad € 127.177,18, per un totale di € 257.905,64.
Nel costituirsi in giudizio, la compagnia assicurativa ha respinto ogni addebito, attribuendo, viceversa, ogni responsabilità dell'accaduto all'attore, il quale, peraltro, si poneva alla guida del proprio motociclo in assenza del necessario titolo abitativo e sprovvisto della obbligatoria copertura assicurativa. In particolare, il IG. , Parte_1 nel percorrere via Campo Selva, viaggiando nel medesimo senso di marcia della convenuta, giunto all'altezza di un parapetto in cemento, avrebbe effettuato, in violazione dell'art. 154 C.d.S., una improvvisa sterzata verso sinistra, andando così a urtare contro la parte anteriore destra della automobile condotta dalla IG.ra che CP_3 nel frattempo lo aveva raggiunto. Quest'ultima, pur rallentando e deviando la propria traiettoria verso il margine sinistro della corsia, non riusciva ad evitare l'impatto.
La descritta dinamica del sinistro veniva confermata anche dagli agenti della Polizia Locale di Ardea (RM) intervenuti sul posto, che redigevano apposita relazione, nonché dalla IG.ra che rendeva sommarie informazioni Testimone_1 testimoniali (all. 6 della comparsa di costituzione).
Pertanto, in via principale, l'impresa assicurativa chiedeva rigettarsi la domanda attorea in quanto infondata, anche alla luce delle numerose infrazioni al C.d.S. commesse dal IG. in occasione del sinistro. Parte_1
In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della pretese avanzate dalla controparte, la convenuta ha invocato l'applicabilità al caso di specie dell'art. 1227 c.c., che disciplina la fattispecie della cooperazione colposa, atteso che parte attrice, scegliendo consapevolmente di porsi alla guida del menzionato ciclomotore pur in assenza del necessario titolo abilitativo – dunque, non avendone la padronanza né conoscendo le regole della circolazione stradale – e della prescritta polizza assicurativa, accettava in tal modo il rischio, poi concretizzatosi, di determinare incidenti. Da ciò ne conseguirebbe l'esclusione o, quantomeno, la riduzione del risarcimento dovuto.
Con riferimento alla gestione del sinistro, invece, la ha riferito di aver CP_1 correttamente adempiuto agli obblighi previsti dal C.d.S., avendo provveduto ad aprire tempestivamente la pratica del sinistro, non appena ricevuta la richiesta di risarcimento danni formulata dall'attore; precisando, tuttavia, di aver comunicato, successivamente, all'istante l'impossibilità di formulare l'offerta risarcitoria, in coerenza con gli esiti degli accertamenti compiuti dalle Autorità intervenute.
Sempre in via subordinata, l'assicurazione ha, inoltre, contestato il quantum della pretesa risarcitoria formulata dalla controparte, in quanto sproporzionata e non provata, poiché frutto di una perizia di parte redatta in difetto di contraddittorio. Parimenti, ha censurato la richiesta di risarcimento dei danni morali e del danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica, in quanto non allegati e non sufficientemente pagina 3 di 11 provati.
Infine, si è opposta alla richiesta di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria, in quanto foriera di una ingiusta duplicazione del risarcimento.
Non si è costituita in giudizio, nonostante regolare citazione, la IG.ra che, CP_3 pertanto, è stata dichiarata contumace all'udienza del 25/03/2021.
La causa è stata istruita mediante l'esperimento di una CTU medico-legale.
Il Consulente incaricato, dott. , ha così risposto ai quesiti posti dal Per_1
Giudicante: “1) Gli esiti rilevati e causalmente collegati al sinistro in oggetto sono rappresentati da frattura scomposta pluriframmentaria della tibia sinistra e del perone sinistro a causa delle quali fu necessario un intervento chirurgico di osteosintesi con fissatori esterni, successivamente rimossi, modesti esiti cicatriziali e sindrome soggettiva post-traumatica.
2) L'invalidità temporanea assoluta si valuta in giorni 40 mentre l'invalidità temporanea al 50% si valuta in giorni 60 (in relazione ai quesiti i giorni 40 di assoluta sono da considerarsi di impedimento totale alle attività dinamico-relazionali che erano completamente precluse perché necessitavano di terapie antidolorifiche e di trattamenti terapeutici sia di natura chirurgica, con necessità di anestesia generale, che medica. I 60 giorni di inabilità parziale al 50% vanno riferiti alla terapia riabilitativa facente parte dell'iter diagnostico-terapeutico). La c.d. sofferenza menomazione correlata al danno biologico/dinamico-relazionale temporanea è da ritenersi media.
3) Gli esiti permanenti della complessiva integrità psico - fisica in relazione al danno biologico sono valutati nell'ordine del 12% (dodici per cento) della totale. Tale valutazione è da riferirsi alle Tabelle generalmente usate per la valutazione Org_3 dell'invalidità dal 10% al 100%. Tale valutazione deriva dal danno biologico e dinamico-relazionale della frattura di gamba, dal modestissimo esito denominato sindrome soggettiva post traumatica e da un modesto pregiudizio estetico, conseguente agli esiti chirurgici. ll soggetto è in grado di percepire gli effetti dei postumi permanenti sul “fare quotidiano” mentre gli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato appaiono limitati in modo lieve essendo completamente ripristinata la funzione dell'arto inferiore sinistro. Allo stato attuale sono percepiti da parte dell'infortunato sofferenze fisiche modeste e non sono necessarie terapie e/o presidi protesici e/o ausilio di terzi. La c.d. sofferenza menomazione-correlata al danno biologico/dinamico-relazionale appare certamente lieve.
4) Sono presenti spese mediche nel fascicolo di causa per un totale di 1362,00 Euro, ritenute congrue e non si prevedono spese future”.
All'udienza del 12/05/2022 si è, poi, proceduto all'interrogatorio formale dell'attore nonché all'escussione del primo teste da questi indicato, IG.ra ; Tes_2 mentre, all'udienza del 14/09/2023 è stata esaminata la seconda teste, IG.ra
[...]
Infine, all'udienza del 14/03/2024, dopo numerosi rinvii, è stata assunta la Tes_3
pagina 4 di 11 prova testimoniale della IG.ra , unica teste della convenuta. Testimone_1
Esaurita l'istruttoria, in data 04/07/2024 la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. fino al 1° ottobre 2024 per le memorie conclusionali e fino al 21 ottobre 2024 per le repliche.
⃰ ⃰ ⃰⃰ ⃰ ⃰⃰ ⃰
1. Al fine di valutare la fondatezza della domanda, occorre soffermarsi sulla rilevanza delle infrazioni al C.d.S. commesse da parte attrice.
Ciò in quanto la compagnia di assicurazioni convenuta ha sottolineato come all'attore siano state contestate due infrazioni al Codice della Strada e, segnatamente, quelle agli artt. 193, comma 2, e 116, commi 15 e 17, del C.d.S., i quali prescrivono, rispettivamente, una sanzione amministrativa per i conducenti di veicoli a motore che circolano senza la copertura assicurativa obbligatoria nonché il pagamento di una ammenda per chiunque si metta alla guida senza aver conseguito il corrispondente titolo abilitativo (vedi rapporto di polizia locale allegato sub 1 alla comparsa).
Ebbene, la convenuta sostiene che la responsabilità del sinistro per cui è causa sia da attribuirsi esclusivamente alla condotta del IG. , atteso che, Parte_1 quest'ultimo, immettendosi nella circolazione stradale in assenza della prescritta patente nonché della assicurazione r.c.a. obbligatoria, abbia, per ciò solo, accettato consapevolmente il rischio di causare incidenti stradali.
In altri termini, all'infrazione della normativa del C.d.S. (da cui scaturisce un sinistro) conseguirebbe ipso iure l'attribuzione di una responsabilità al conducente del motociclo in difetto dei necessari requisiti previsti per la circolazione;
e ciò a prescindere da un concreto accertamento sulla dinamica dei fatti, e, dunque, sul nesso eziologico intercorrente tra la violazione commessa dall'attore e la condotta tenuta da entrambi i conducenti.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito in più occasioni che: “La mera violazione di una norma, in materia di circolazione stradale, da parte del danneggiato, non è fonte di per sé di responsabilità civile, ove tale violazione non si ponga come elemento causale rispetto all'evento dannoso" (Cass. n. 24432/2009; cfr. Cass. Civ., sez. III, n. 26239/2013; Cass. 21 gennaio 1995, n. 699).
Ne consegue che il rilievo secondo cui, al momento della collisione, parte attrice fosse sprovvista di patente di guida e di r.c.a., non può assumere alcuna rilevanza ai fini del riparto di responsabilità del sinistro stradale in oggetto, in difetto di una relazione di causalità tra le suddette infrazioni e l'evento.
2. Diverse considerazioni vanno fatte, invece, con riguardo alla dedotta violazione della norma di comportamento di cui all'art. 154 C.d.S.
In particolare, il comma 1, lett. a), della citata disposizione prescrive a tutti i conducenti di veicoli a motore che intendono immettersi nel flusso della circolazione pagina 5 di 11 stradale di “assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi”.
Ne consegue che l'accertamento della violazione della suddetta disposizione a carico dell'attore, così come prospettato dalla convenuta, costituisce un aspetto rilevante per configurare la responsabilità del medesimo nella causazione del sinistro.
A tal proposito, va rammentato che le parti hanno fornito due diverse versioni della dinamica dell'incidente, tra loro incompatibili.
L'istante sostiene di essersi trovato, la mattina del 15/01/2015 “[…] ad Ardea, in località Nuova Florida alla guida del proprio motociclo […] e percorreva regolarmente a velocità moderata Via Campo Selva direzione Pomezia;
” dove “il veicolo condotto dall'attore veniva tamponato violentemente e fatto cadere rovinosamente a terra dalla vettura […] di proprietà e condotta dalla IG.ra ”. CP_3
La suddetta narrazione dell'episodio ha trovato riscontro istruttorio nelle dichiarazioni rese dai testi di parte attrice, vale a dire le IG.re e Tes_2 [...]
Entrambe hanno riferito di essere state presenti al momento del sinistro e di Tes_3 aver visto, distintamente, la IG.ra alla guida della automobile Citroen C3, CP_3 tamponare da tergo il ciclomotore condotto dal IG. (IG.ra : Parte_1 Tes_2
“confermo che il motorino è stato tamponato da dietro”; IG.ra “lui era su un Tes_3 ciclomotore ed una C3 scura condotta da una ragazza ha tamponato il motociclo da dietro”). Tale versione è stata ribadita anche in sede di escussione sui capi a prova contraria formulati dalla convenuta, in risposta ai quali – in particolare, al n. 3 (“giunto nel tratto di strada compreso tra Via Nuoro e Via Novara (direzione Torvaianica), all'altezza di un parapetto in cemento ivi presente, il IGnor si spostava verso Pt_1 sinistra andando a collidere contro la parte anteriore destra del veicolo Citroen (tg. CH611FA) che nel frattempo lo aveva raggiunto procedendo nello stesso senso di marcia”) –, le medesime hanno escluso che l'attore, negli attimi precedenti l'impatto, avesse effettuato una manovra verso sinistra (IG.ra : “lui andava dritto e non si è Tes_2 spostato a sinistra. Quindi non è vero, confermo quanto già risposto”; IG.ra Tes_3
“non è vero ho già risposto, lo ha preso dietro sembrava che la ragazza alla guida della C3 si fosse distratta”).
Diametralmente opposta è la tesi sostenuta dalla compagnia assicurativa, secondo cui, invece, la responsabilità dell'incidente stradale sarebbe da attribuirsi esclusivamente alla condotta illecita tenuta dall'attore, autore di una manovra avventata, integrante gli estremi della fattispecie di cui al citato art. 154 C.d.S.
In particolare, la convenuta sostiene che la mattina dell'incidente, il IG.
[...]
, giunto nel tratto di strada compreso tra via Nuoro e via Novara, all'altezza Parte_1 di un parapetto in cemento, avrebbe effettuato una improvvisa sterzata verso sinistra, andando così ad urtare contro la parte anteriore destra della autovettura della IG.ra la quale, nel tentativo di evitarlo, virava inutilmente la propria traiettoria verso CP_3 sinistra. pagina 6 di 11 Siffatta ricostruzione della collisione veniva condivisa anche dagli agenti della Polizia locale di Ardea intervenuti sul posto, i quali, nella propria relazione, così descrivevano l'accaduto: “[…] Per cause imprecisate, nel tratto della medesima via compreso tra le vie Nuoro e Novara, all'altezza di un parapetto in cemento sovrastante un fosso, i due veicoli, a seguito di una improvvisa manovra di sterzata a sx del ciclomotore, entravano in collisione rispettivamente tra l'angolo anteriore dx della e la fiancata sx della con conseguente caricamento del CP_4 CP_5 conducente del ciclomotore, così come attestato dalla rottura del parabrezza anteriore dell'autovettura. A riprova dell'evento infortunistico si evidenzia la presenza di tracce gommose recenti di frenatura, riconducibili agli pneumatici della ed una CP_4 deviazione nell'andamento delle tracce di frenata […]” (All. 1 della comparsa di costituzione e risposta: Dinamica sinistro stradale n. 06/15).
Nel predetto rapporto veniva segnalato anche il nominativo della IG.ra
, quale unica testimone. Le sue dichiarazioni – risultate, poi, Testimone_1 compatibili con quanto affermato dalla IG.ra –, venivano raccolte nel verbale di CP_3 sommarie informazioni testimoniali e confermate dalla medesima IG.ra in Tes_1 qualità di teste all'udienza del 14/03/2024 (ADR: “sì è vero;
o meglio ricordo che a terra c'era una buca, per cui l'attore sul motorino ha deviato a sinistra e nel frangente ha urtato la parte anteriore destra della TR;
non ricordo se la TR si è spostata sulla sinistra prima o dopo l'urto con il motorino;
per quello che ricordo, ho avuto la sensazione che la TR si sia spostata per evitare di prendere il motoveicolo che viaggiava avanti a lei e che si stava spostando sulla sinistra”; ADR: “preciso che io camminavo a piedi dietro al motorino che andava pianissimo;
la strada era priva di marciapiedi, per cui io camminavo sul ciglio e così il motorino che mi precedeva;
la Citroen è sopraggiunta da tergo e stava superando il motorino quando questo si è spostato sulla sinistra per evitare la buca;
la TR si è spostata sulla sinistra ma l'impatto c'è stato comunque”. ADR: “se il motorino non si fosse spostato a sinistra la TR avrebbe potuto superarlo rimanendo nella sua corsia e senza dover deviare a sinistra;
come del resto aveva già superato me”).
Orbene, così riepilogate le posizioni delle parti, si ritiene veritiera la versione del sinistro descritta dalla convenuta, in quanto compatibile con le altre risultanze probatorie emerse nel corso del giudizio. Anche il contrasto tra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi, infatti, impone al giudice di apprezzarne la credibilità in base ad elementi soggettivi ed oggettivi, tenendo conto, tra l'altro, della loro convergenza con gli eventuali elementi di prova acquisiti (Cass. n. 15270/24).
Più in particolare, come anticipato, le asserzioni della impresa assicurativa trovano riscontro sia nelle dichiarazioni rese dalla IG.ra – unico testimone Tes_1 oculare identificato dagli agenti di Polizia locale intervenuti sul luogo dell'incidente – sia nella “Dinamica sinistro stradale n. 06/15” predisposta dai medesimi militari del Comune di Ardea anche sulla base dei rilievi oggettivi svolti nell'immediatezza del sinistro, sia, infine, nei rilevi fotografici allegati al rapporto (All. 1 della comparsa di pagina 7 di 11 costituzione).
Nello specifico, dall'analisi delle foto scattate dagli agenti di polizia locale emerge che, a seguito della collisione, l'automobile condotta dalla IG.ra CP_3 riportava una serie di danni localizzati nella parte anteriore destra della stessa (rottura del faro anteriore dx, ammaccatura sul lato dx del paraurti e di parte della carrozzeria circostante, frattura dell'angolo inferiore dx del parabrezza), che appaiono, invero, del tutto incompatibili con le modalità di tamponamento descritte dall'attore. Del resto, ad una attenta analisi delle istantanee scattate quel giorno, non si evince alcun segno sulla parte frontale della automobile.
Risulta, dunque, difficilmente credibile che la Citroen C3 abbia urtato da tergo il ciclomotore condotto dal IG. senza, al contempo, riportare alcun danno sulla Pt_1 parte frontale, ma solo su quella laterale destra.
Nello stesso senso depongono, poi, i segni di gomma lasciati sull'asfalto dalla frenata dell'auto, anche questi riprodotti nelle menzionate foto scattate poco dopo lo scontro e richiamati nel rapporto: “A riprova dell'evento infortunistico si evidenzia la presenza di tracce gommose recenti di frenatura, riconducibili agli pneumatici della
C3, ed una deviazione nell'andamento delle tracce di frenata contraddistinta CP_4 nello schizzo di campagna nr. 4 e 6.”. Le strisce tracciate dalla vettura frenante, infatti, tutte tendenti verso il margine sinistro della carreggiata, testimoniano il vano tentativo della conducente di evitare l'impatto con il ciclomotore, come, del resto, riferito dalla medesima agli agenti di polizia, laddove ha dichiarato di non averlo potuto evitare in quanto il motorino continuava a sterzare invadendo la sua corsia, al punto di aver pensato che volesse effettuare una manovra di inversione di marcia.
Parte attrice evidenzia la circostanza che lo spostamento del motorino verso sinistra sia stato notato dalla conducente della Citroen e quindi non poteva ritenersi improvviso.
Invero, se è pacifico che la IGnora abbia notato che il motorino sterzava CP_3 verso sinistra, come dalla medesima dichiarato ai verbalizzanti, ciò non implica, come vorrebbe l'attore, che la manovra potesse essere prevista “con largo anticipo” (vedi memoria conclusionale di parte attrice), in modo da evitare l'impatto. La IGnora
infatti, ha dichiarato di aver notato che l'attore si stava spostando a sinistra, di CP_3 aver ridotto dunque l'andatura per consentirgli di immettersi sulla carreggiata asfaltata - ciò in quanto, come chiarito anche dalla teste , la strada era priva di Tes_1 marciapiedi ed il motorino viaggiava sul ciglio -; ha anche dichiarato, tuttavia, di non aver potuto evitare l'impatto perché il motorino continuava a sterzare sulla sinistra, invadendo la traiettoria di sua percorrenza, quasi volesse invertire la marcia, e rendendo così inevitabile l'impatto; ciò nonostante a sua volta la abbia tentato, frenando, CP_3 di sterzare a sinistra, come comprovato dalle tracce di frenata rilevate dai verbalizzanti. La circostanza, come si è detto, ha trovato riscontro negli altri rilievi effettuati dalla polizia locale, che hanno confermato che lo scontro si è verificato una volta che la pagina 8 di 11 aveva affiancato il motorino (vedi i danni riportati dalla Citroen). CP_4
In definitiva, la ha notato che il motorino aveva intrapreso una manovra a CP_3 sinistra nel mentre lo stava superando;
ha cercato di evitarlo, frenando e sterzando a sua volta a sinistra, ma invano. In tal senso le dichiarazioni della teste : “la Tes_1
Citroen è sopraggiunta da tergo e stava superando il motorino quando questo si è spostato sulla sinistra per evitare la buca;
la TR si è spostata sulla sinistra ma l'impatto c'è stato comunque”.
3. Così ricostruita la dinamica del sinistro, occorre a questo punto soffermarsi sull'analisi della norma posta dall'art. 2054, comma 2, c.c. “Disposizione, questa, che istituisce una presunzione (fino a prova contraria) di corresponsabilità tra i conducenti dei veicoli venuti a scontrarsi, ma che non configura una responsabilità oggettiva dei conducenti per l'evento verificatosi. Nel senso che, nel caso in cui non si riesca a provare l'esclusiva responsabilità di uno solo dei conducenti o la sua maggiore responsabilità nella produzione del sinistro, la legge consente di presumere che ognuno di essi abbia ugualmente concorso alla produzione dell'evento.” (Cass. Civ., Sez. III, 22 novembre 2013 n. 26239).
Ebbene, al fine di superare tale presunzione non è sufficiente dimostrare, come chiarito in precedenza (con riferimento agli artt. 193, comma 2, e 116, commi 15 e 17, del C.d.S.), che uno dei due conducenti abbia commesso una qualsiasi infrazione del codice della strada, bensì è necessario provare l'esistenza di un rapporto di causalità tra la condotta illecita e l'evento.
Tale principio è stato più volte affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, secondo la quale, infatti, “In tema di responsabilità civile da sinistro stradale, ai fini dell'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti, idonea a determinare il superamento della presunzione ex art. 2054, comma 2, c.c., non è sufficiente la prova relativa all'avvenuta infrazione al codice della strada essendo, altresì, necessaria la dimostrazione della sussistenza di un nesso di causalità tra il comportamento integrante detta violazione e l'evento dannoso, posto che la presunzione in parola opera sul piano della causalità, sicché la violazione amministrativa deve aver avuto un'incidenza causale per aver rilievo in termini di responsabilità civile.“ (Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza n. 8311 del 23/03/2023).
Venendo al caso di specie, l'infrazione posta in essere dal IG. integra Pt_1 certamente la fattispecie di cui al menzionato art. 154 C.d.S., in quanto il medesimo, come accertato poc'anzi, negli attimi antecedenti il sinistro, si spostava improvvisamente verso sinistra, così causando la collisione. Appare evidente, dunque, che l'infrazione commessa dall'attore non può essere derubricata a semplice violazione amministrativa, rilevando piuttosto come condotta prodromica alla verificazione del sinistro e, per ciò, fonte di responsabilità civile.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, proprio con riferimento alla norma codicistica violata, che “il conducente che intenda eseguire una svolta sinistra pagina 9 di 11 deve astenersi dall'iniziarla, se non abbia una chiara visione della strada retrostante, e non possa accertarsi se la manovra possa essere eseguita senza pericolo o intralcio.” (Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza n. 14791, 27/05/2024).
Pertanto, accertata la sussistenza di un nesso di causalità tra la condotta tenuta dall'attore e l'evento prodottosi in conseguenza della stessa, può dirsi superata anche la presunzione di pari responsabilità prevista dal citato art. 2054, comma 2, c.c.
Infatti, dalla complessiva istruttoria svolta in corso di causa emerge, non soltanto, che la conducente della Citroen C3 non abbia, in realtà, tamponato da tergo il ciclomotore di parte avversa né, tantomeno, che abbia commesso alcuna violazione del C.d.S., ma che, soprattutto, quest'ultima abbia tentato in ogni modo di scongiurare l'incidente. Pertanto, alla stessa non pare ascrivibile alcuna responsabilità, neppure minima, nella causazione del sinistro.
In particolare, i rilievi fotografici precedentemente esaminati confermano che la conducente, accortasi dell'improvvisa sterzata del motociclo, tentava senza successo di evitare l'impatto, modificando la propria traiettoria e spingendosi il più possibile verso il margine sinistro della carreggiata.
Al riguardo, la giurisprudenza consolidata dalla Suprema Corte ha più volte precisato che “Nel caso di scontro tra veicoli, l'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054 c.c., essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente. Conseguentemente, l'infrazione, anche grave, come l'invasione dell'altra corsia commessa da uno dei conducenti non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso.” (Cass., sez. III, 15 gennaio 2003, n. 477. Conformi: Cass., sez. III, 5 maggio 2000, n. 5671; Cass., sez. III, 4 novembre 2014, n. 23431; Cass., sez. III, 8 gennaio 2016, n. 124; Cass., sez. III, 20 marzo 2020, n. 7479).
In definitiva, deve ritenersi che il sinistro per cui è causa sia stato causato esclusivamente dalla condotta illecita di parte attrice, non essendo, viceversa, ipotizzabile alcun concorso di colpa in capo alla IG.ra atteso il comportamento CP_3 diligente tenuto dalla medesima in detta occasione.
Ne consegue che la domanda attorea è infondata e va, pertanto, rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano in dispositivo con riferimento ai valori medi dello scaglione corrispondente al valore dichiarato della controversia.
Anche le spese di CTU vanno definitivamente poste a carico di parte attrice.
P.Q.M.
pagina 10 di 11 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda in quanto infondata;
- condanna l'attore al pagamento delle spese di lite determinate in € 14.103,00 oltre spese forfettarie ed altri oneri e accessori di legge;
- pone le spese di CTU a carico di parte attrice.
Velletri, 25/10/2024 Il Giudice dott. Francesca Aratari
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Aratari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 3593/2020, promossa da:
(C.F ) nato in Parte_1 CodiceFiscale_1
Marocco il 10.06.1986, residente in [...], ed elettivamente domiciliato in Roma, via Muzio Clementi n. 18, presso lo studio dell'Avv. Maurizio Colangelo ), con indirizzo telematico pec: C.F._2
Email_1
- ATTORE contro
(C.F. e P.IVA ) con sede legale in CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Milano, Piazza Tre Torri n. 3, in persona del legale rappresentante p.t., dott. CP_2 ed elett.te domiciliata presso lo studio dell'Avv. Fabio Caiaffa (C.F.
, sito in Roma, alla via Nizza n. 53, con indirizzo telematico pec: C.F._3
; Email_2
- CONVENUTA nonché nei confronti di residente in [...], Pomezia (RM); CP_3
- CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: risarcimento danni per incidente stradale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue. pagina 1 di 11 Parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: nel merito: accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della conducente dell'autovettura della vettura Citroen C3 tg CH611FA nella produzione e determinazione del sinistro in epigrafe narrato;
per l'effetto condannare i convenuti in solido al risarcimento in favore del IG. di tutti i danni patrimoniali e non, patiti e patiendi, conseguenti alle lesioni Pt_1 fisiche, così come specificati in narrativa dell'atto introduttivo del presente giudizio, che si quantificano in via prudenziale, in complessivi € 257.905,64 oltre al risarcimento del danno esistenziale o in quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del sinistro a quella del soddisfo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre il 15% delle spese forfetarie, oltre IVA e C.P.A. da distrarsi in favore dell'avv. Maurizio Colangelo, il quale si dichiara antistatario.”
Parte convenuta: “l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, Voglia:
- in via principale: accertare e dichiarare l'infondatezza, in fatto e in diritto, di tutte le domande ed eccezioni formulate da controparte, per tutti i motivi spiegati in narrativa, con conseguente integrale rigetto delle richieste risarcitorie formulate e con vittoria di spese legali;
- in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle richieste avanzate dall'attore: in punto di an debeatur, accertare e dichiarare il concorso di colpa dell'attore tanto ai sensi dell'art. 2054 c.c. che dell'art. 1227 c.c.; in punto di quantum debeatur, accertare e dichiarare l'infondatezza della determinazione dei danni lamentati quale conseguenza del sinistro de quo, come richiesti dall'attore, contenendo l'eventuale risarcimento nella minor misura che sarà ritenuta congrua e di giustizia, nei limiti della responsabilità accertata in corso di causa in esito alle risultanze istruttorie e della quantificazione espressa da una CTU medico legale.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, il IG. ha Parte_1 esposto che in data 15/01/2015, alle ore 12:00 circa, l'istante, mentre era alla guida del proprio motociclo marca mod. SR tg. X6FHTF, veniva tamponato violentemente Org_1 nei pressi di Via Campo Selva, in direzione Pomezia, dalla automobile marca Citroen mod. C3 tg. CH611FA, condotta dalla IG.ra che procedeva nel CP_3 medesimo senso di marcia senza prestare attenzione al transito degli altri veicoli. La vettura risultava coperta da R.C.A. sottoscritta con la CP_1
In conseguenza del sinistro, l'attore cadeva rovinosamente in terra riportando gravi lesioni. Trasportato in autoambulanza presso il Pronto Soccorso della Org_2
in Pomezia, gli veniva diagnosticata la frattura scomposta di tibia e perone
[...] della gamba sx, ridotta successivamente con intervento chirurgico del 29/01/2015.
pagina 2 di 11 Tanto premesso, parte attrice ha chiesto condannarsi la compagnia assicurativa, in solido con la conducente, al risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti, quantificati in complessivi € 130.728,46, nonché del danno da perdita della capacità lavorativa specifica, pari ad € 127.177,18, per un totale di € 257.905,64.
Nel costituirsi in giudizio, la compagnia assicurativa ha respinto ogni addebito, attribuendo, viceversa, ogni responsabilità dell'accaduto all'attore, il quale, peraltro, si poneva alla guida del proprio motociclo in assenza del necessario titolo abitativo e sprovvisto della obbligatoria copertura assicurativa. In particolare, il IG. , Parte_1 nel percorrere via Campo Selva, viaggiando nel medesimo senso di marcia della convenuta, giunto all'altezza di un parapetto in cemento, avrebbe effettuato, in violazione dell'art. 154 C.d.S., una improvvisa sterzata verso sinistra, andando così a urtare contro la parte anteriore destra della automobile condotta dalla IG.ra che CP_3 nel frattempo lo aveva raggiunto. Quest'ultima, pur rallentando e deviando la propria traiettoria verso il margine sinistro della corsia, non riusciva ad evitare l'impatto.
La descritta dinamica del sinistro veniva confermata anche dagli agenti della Polizia Locale di Ardea (RM) intervenuti sul posto, che redigevano apposita relazione, nonché dalla IG.ra che rendeva sommarie informazioni Testimone_1 testimoniali (all. 6 della comparsa di costituzione).
Pertanto, in via principale, l'impresa assicurativa chiedeva rigettarsi la domanda attorea in quanto infondata, anche alla luce delle numerose infrazioni al C.d.S. commesse dal IG. in occasione del sinistro. Parte_1
In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della pretese avanzate dalla controparte, la convenuta ha invocato l'applicabilità al caso di specie dell'art. 1227 c.c., che disciplina la fattispecie della cooperazione colposa, atteso che parte attrice, scegliendo consapevolmente di porsi alla guida del menzionato ciclomotore pur in assenza del necessario titolo abilitativo – dunque, non avendone la padronanza né conoscendo le regole della circolazione stradale – e della prescritta polizza assicurativa, accettava in tal modo il rischio, poi concretizzatosi, di determinare incidenti. Da ciò ne conseguirebbe l'esclusione o, quantomeno, la riduzione del risarcimento dovuto.
Con riferimento alla gestione del sinistro, invece, la ha riferito di aver CP_1 correttamente adempiuto agli obblighi previsti dal C.d.S., avendo provveduto ad aprire tempestivamente la pratica del sinistro, non appena ricevuta la richiesta di risarcimento danni formulata dall'attore; precisando, tuttavia, di aver comunicato, successivamente, all'istante l'impossibilità di formulare l'offerta risarcitoria, in coerenza con gli esiti degli accertamenti compiuti dalle Autorità intervenute.
Sempre in via subordinata, l'assicurazione ha, inoltre, contestato il quantum della pretesa risarcitoria formulata dalla controparte, in quanto sproporzionata e non provata, poiché frutto di una perizia di parte redatta in difetto di contraddittorio. Parimenti, ha censurato la richiesta di risarcimento dei danni morali e del danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica, in quanto non allegati e non sufficientemente pagina 3 di 11 provati.
Infine, si è opposta alla richiesta di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria, in quanto foriera di una ingiusta duplicazione del risarcimento.
Non si è costituita in giudizio, nonostante regolare citazione, la IG.ra che, CP_3 pertanto, è stata dichiarata contumace all'udienza del 25/03/2021.
La causa è stata istruita mediante l'esperimento di una CTU medico-legale.
Il Consulente incaricato, dott. , ha così risposto ai quesiti posti dal Per_1
Giudicante: “1) Gli esiti rilevati e causalmente collegati al sinistro in oggetto sono rappresentati da frattura scomposta pluriframmentaria della tibia sinistra e del perone sinistro a causa delle quali fu necessario un intervento chirurgico di osteosintesi con fissatori esterni, successivamente rimossi, modesti esiti cicatriziali e sindrome soggettiva post-traumatica.
2) L'invalidità temporanea assoluta si valuta in giorni 40 mentre l'invalidità temporanea al 50% si valuta in giorni 60 (in relazione ai quesiti i giorni 40 di assoluta sono da considerarsi di impedimento totale alle attività dinamico-relazionali che erano completamente precluse perché necessitavano di terapie antidolorifiche e di trattamenti terapeutici sia di natura chirurgica, con necessità di anestesia generale, che medica. I 60 giorni di inabilità parziale al 50% vanno riferiti alla terapia riabilitativa facente parte dell'iter diagnostico-terapeutico). La c.d. sofferenza menomazione correlata al danno biologico/dinamico-relazionale temporanea è da ritenersi media.
3) Gli esiti permanenti della complessiva integrità psico - fisica in relazione al danno biologico sono valutati nell'ordine del 12% (dodici per cento) della totale. Tale valutazione è da riferirsi alle Tabelle generalmente usate per la valutazione Org_3 dell'invalidità dal 10% al 100%. Tale valutazione deriva dal danno biologico e dinamico-relazionale della frattura di gamba, dal modestissimo esito denominato sindrome soggettiva post traumatica e da un modesto pregiudizio estetico, conseguente agli esiti chirurgici. ll soggetto è in grado di percepire gli effetti dei postumi permanenti sul “fare quotidiano” mentre gli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato appaiono limitati in modo lieve essendo completamente ripristinata la funzione dell'arto inferiore sinistro. Allo stato attuale sono percepiti da parte dell'infortunato sofferenze fisiche modeste e non sono necessarie terapie e/o presidi protesici e/o ausilio di terzi. La c.d. sofferenza menomazione-correlata al danno biologico/dinamico-relazionale appare certamente lieve.
4) Sono presenti spese mediche nel fascicolo di causa per un totale di 1362,00 Euro, ritenute congrue e non si prevedono spese future”.
All'udienza del 12/05/2022 si è, poi, proceduto all'interrogatorio formale dell'attore nonché all'escussione del primo teste da questi indicato, IG.ra ; Tes_2 mentre, all'udienza del 14/09/2023 è stata esaminata la seconda teste, IG.ra
[...]
Infine, all'udienza del 14/03/2024, dopo numerosi rinvii, è stata assunta la Tes_3
pagina 4 di 11 prova testimoniale della IG.ra , unica teste della convenuta. Testimone_1
Esaurita l'istruttoria, in data 04/07/2024 la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. fino al 1° ottobre 2024 per le memorie conclusionali e fino al 21 ottobre 2024 per le repliche.
⃰ ⃰ ⃰⃰ ⃰ ⃰⃰ ⃰
1. Al fine di valutare la fondatezza della domanda, occorre soffermarsi sulla rilevanza delle infrazioni al C.d.S. commesse da parte attrice.
Ciò in quanto la compagnia di assicurazioni convenuta ha sottolineato come all'attore siano state contestate due infrazioni al Codice della Strada e, segnatamente, quelle agli artt. 193, comma 2, e 116, commi 15 e 17, del C.d.S., i quali prescrivono, rispettivamente, una sanzione amministrativa per i conducenti di veicoli a motore che circolano senza la copertura assicurativa obbligatoria nonché il pagamento di una ammenda per chiunque si metta alla guida senza aver conseguito il corrispondente titolo abilitativo (vedi rapporto di polizia locale allegato sub 1 alla comparsa).
Ebbene, la convenuta sostiene che la responsabilità del sinistro per cui è causa sia da attribuirsi esclusivamente alla condotta del IG. , atteso che, Parte_1 quest'ultimo, immettendosi nella circolazione stradale in assenza della prescritta patente nonché della assicurazione r.c.a. obbligatoria, abbia, per ciò solo, accettato consapevolmente il rischio di causare incidenti stradali.
In altri termini, all'infrazione della normativa del C.d.S. (da cui scaturisce un sinistro) conseguirebbe ipso iure l'attribuzione di una responsabilità al conducente del motociclo in difetto dei necessari requisiti previsti per la circolazione;
e ciò a prescindere da un concreto accertamento sulla dinamica dei fatti, e, dunque, sul nesso eziologico intercorrente tra la violazione commessa dall'attore e la condotta tenuta da entrambi i conducenti.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito in più occasioni che: “La mera violazione di una norma, in materia di circolazione stradale, da parte del danneggiato, non è fonte di per sé di responsabilità civile, ove tale violazione non si ponga come elemento causale rispetto all'evento dannoso" (Cass. n. 24432/2009; cfr. Cass. Civ., sez. III, n. 26239/2013; Cass. 21 gennaio 1995, n. 699).
Ne consegue che il rilievo secondo cui, al momento della collisione, parte attrice fosse sprovvista di patente di guida e di r.c.a., non può assumere alcuna rilevanza ai fini del riparto di responsabilità del sinistro stradale in oggetto, in difetto di una relazione di causalità tra le suddette infrazioni e l'evento.
2. Diverse considerazioni vanno fatte, invece, con riguardo alla dedotta violazione della norma di comportamento di cui all'art. 154 C.d.S.
In particolare, il comma 1, lett. a), della citata disposizione prescrive a tutti i conducenti di veicoli a motore che intendono immettersi nel flusso della circolazione pagina 5 di 11 stradale di “assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi”.
Ne consegue che l'accertamento della violazione della suddetta disposizione a carico dell'attore, così come prospettato dalla convenuta, costituisce un aspetto rilevante per configurare la responsabilità del medesimo nella causazione del sinistro.
A tal proposito, va rammentato che le parti hanno fornito due diverse versioni della dinamica dell'incidente, tra loro incompatibili.
L'istante sostiene di essersi trovato, la mattina del 15/01/2015 “[…] ad Ardea, in località Nuova Florida alla guida del proprio motociclo […] e percorreva regolarmente a velocità moderata Via Campo Selva direzione Pomezia;
” dove “il veicolo condotto dall'attore veniva tamponato violentemente e fatto cadere rovinosamente a terra dalla vettura […] di proprietà e condotta dalla IG.ra ”. CP_3
La suddetta narrazione dell'episodio ha trovato riscontro istruttorio nelle dichiarazioni rese dai testi di parte attrice, vale a dire le IG.re e Tes_2 [...]
Entrambe hanno riferito di essere state presenti al momento del sinistro e di Tes_3 aver visto, distintamente, la IG.ra alla guida della automobile Citroen C3, CP_3 tamponare da tergo il ciclomotore condotto dal IG. (IG.ra : Parte_1 Tes_2
“confermo che il motorino è stato tamponato da dietro”; IG.ra “lui era su un Tes_3 ciclomotore ed una C3 scura condotta da una ragazza ha tamponato il motociclo da dietro”). Tale versione è stata ribadita anche in sede di escussione sui capi a prova contraria formulati dalla convenuta, in risposta ai quali – in particolare, al n. 3 (“giunto nel tratto di strada compreso tra Via Nuoro e Via Novara (direzione Torvaianica), all'altezza di un parapetto in cemento ivi presente, il IGnor si spostava verso Pt_1 sinistra andando a collidere contro la parte anteriore destra del veicolo Citroen (tg. CH611FA) che nel frattempo lo aveva raggiunto procedendo nello stesso senso di marcia”) –, le medesime hanno escluso che l'attore, negli attimi precedenti l'impatto, avesse effettuato una manovra verso sinistra (IG.ra : “lui andava dritto e non si è Tes_2 spostato a sinistra. Quindi non è vero, confermo quanto già risposto”; IG.ra Tes_3
“non è vero ho già risposto, lo ha preso dietro sembrava che la ragazza alla guida della C3 si fosse distratta”).
Diametralmente opposta è la tesi sostenuta dalla compagnia assicurativa, secondo cui, invece, la responsabilità dell'incidente stradale sarebbe da attribuirsi esclusivamente alla condotta illecita tenuta dall'attore, autore di una manovra avventata, integrante gli estremi della fattispecie di cui al citato art. 154 C.d.S.
In particolare, la convenuta sostiene che la mattina dell'incidente, il IG.
[...]
, giunto nel tratto di strada compreso tra via Nuoro e via Novara, all'altezza Parte_1 di un parapetto in cemento, avrebbe effettuato una improvvisa sterzata verso sinistra, andando così ad urtare contro la parte anteriore destra della autovettura della IG.ra la quale, nel tentativo di evitarlo, virava inutilmente la propria traiettoria verso CP_3 sinistra. pagina 6 di 11 Siffatta ricostruzione della collisione veniva condivisa anche dagli agenti della Polizia locale di Ardea intervenuti sul posto, i quali, nella propria relazione, così descrivevano l'accaduto: “[…] Per cause imprecisate, nel tratto della medesima via compreso tra le vie Nuoro e Novara, all'altezza di un parapetto in cemento sovrastante un fosso, i due veicoli, a seguito di una improvvisa manovra di sterzata a sx del ciclomotore, entravano in collisione rispettivamente tra l'angolo anteriore dx della e la fiancata sx della con conseguente caricamento del CP_4 CP_5 conducente del ciclomotore, così come attestato dalla rottura del parabrezza anteriore dell'autovettura. A riprova dell'evento infortunistico si evidenzia la presenza di tracce gommose recenti di frenatura, riconducibili agli pneumatici della ed una CP_4 deviazione nell'andamento delle tracce di frenata […]” (All. 1 della comparsa di costituzione e risposta: Dinamica sinistro stradale n. 06/15).
Nel predetto rapporto veniva segnalato anche il nominativo della IG.ra
, quale unica testimone. Le sue dichiarazioni – risultate, poi, Testimone_1 compatibili con quanto affermato dalla IG.ra –, venivano raccolte nel verbale di CP_3 sommarie informazioni testimoniali e confermate dalla medesima IG.ra in Tes_1 qualità di teste all'udienza del 14/03/2024 (ADR: “sì è vero;
o meglio ricordo che a terra c'era una buca, per cui l'attore sul motorino ha deviato a sinistra e nel frangente ha urtato la parte anteriore destra della TR;
non ricordo se la TR si è spostata sulla sinistra prima o dopo l'urto con il motorino;
per quello che ricordo, ho avuto la sensazione che la TR si sia spostata per evitare di prendere il motoveicolo che viaggiava avanti a lei e che si stava spostando sulla sinistra”; ADR: “preciso che io camminavo a piedi dietro al motorino che andava pianissimo;
la strada era priva di marciapiedi, per cui io camminavo sul ciglio e così il motorino che mi precedeva;
la Citroen è sopraggiunta da tergo e stava superando il motorino quando questo si è spostato sulla sinistra per evitare la buca;
la TR si è spostata sulla sinistra ma l'impatto c'è stato comunque”. ADR: “se il motorino non si fosse spostato a sinistra la TR avrebbe potuto superarlo rimanendo nella sua corsia e senza dover deviare a sinistra;
come del resto aveva già superato me”).
Orbene, così riepilogate le posizioni delle parti, si ritiene veritiera la versione del sinistro descritta dalla convenuta, in quanto compatibile con le altre risultanze probatorie emerse nel corso del giudizio. Anche il contrasto tra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi, infatti, impone al giudice di apprezzarne la credibilità in base ad elementi soggettivi ed oggettivi, tenendo conto, tra l'altro, della loro convergenza con gli eventuali elementi di prova acquisiti (Cass. n. 15270/24).
Più in particolare, come anticipato, le asserzioni della impresa assicurativa trovano riscontro sia nelle dichiarazioni rese dalla IG.ra – unico testimone Tes_1 oculare identificato dagli agenti di Polizia locale intervenuti sul luogo dell'incidente – sia nella “Dinamica sinistro stradale n. 06/15” predisposta dai medesimi militari del Comune di Ardea anche sulla base dei rilievi oggettivi svolti nell'immediatezza del sinistro, sia, infine, nei rilevi fotografici allegati al rapporto (All. 1 della comparsa di pagina 7 di 11 costituzione).
Nello specifico, dall'analisi delle foto scattate dagli agenti di polizia locale emerge che, a seguito della collisione, l'automobile condotta dalla IG.ra CP_3 riportava una serie di danni localizzati nella parte anteriore destra della stessa (rottura del faro anteriore dx, ammaccatura sul lato dx del paraurti e di parte della carrozzeria circostante, frattura dell'angolo inferiore dx del parabrezza), che appaiono, invero, del tutto incompatibili con le modalità di tamponamento descritte dall'attore. Del resto, ad una attenta analisi delle istantanee scattate quel giorno, non si evince alcun segno sulla parte frontale della automobile.
Risulta, dunque, difficilmente credibile che la Citroen C3 abbia urtato da tergo il ciclomotore condotto dal IG. senza, al contempo, riportare alcun danno sulla Pt_1 parte frontale, ma solo su quella laterale destra.
Nello stesso senso depongono, poi, i segni di gomma lasciati sull'asfalto dalla frenata dell'auto, anche questi riprodotti nelle menzionate foto scattate poco dopo lo scontro e richiamati nel rapporto: “A riprova dell'evento infortunistico si evidenzia la presenza di tracce gommose recenti di frenatura, riconducibili agli pneumatici della
C3, ed una deviazione nell'andamento delle tracce di frenata contraddistinta CP_4 nello schizzo di campagna nr. 4 e 6.”. Le strisce tracciate dalla vettura frenante, infatti, tutte tendenti verso il margine sinistro della carreggiata, testimoniano il vano tentativo della conducente di evitare l'impatto con il ciclomotore, come, del resto, riferito dalla medesima agli agenti di polizia, laddove ha dichiarato di non averlo potuto evitare in quanto il motorino continuava a sterzare invadendo la sua corsia, al punto di aver pensato che volesse effettuare una manovra di inversione di marcia.
Parte attrice evidenzia la circostanza che lo spostamento del motorino verso sinistra sia stato notato dalla conducente della Citroen e quindi non poteva ritenersi improvviso.
Invero, se è pacifico che la IGnora abbia notato che il motorino sterzava CP_3 verso sinistra, come dalla medesima dichiarato ai verbalizzanti, ciò non implica, come vorrebbe l'attore, che la manovra potesse essere prevista “con largo anticipo” (vedi memoria conclusionale di parte attrice), in modo da evitare l'impatto. La IGnora
infatti, ha dichiarato di aver notato che l'attore si stava spostando a sinistra, di CP_3 aver ridotto dunque l'andatura per consentirgli di immettersi sulla carreggiata asfaltata - ciò in quanto, come chiarito anche dalla teste , la strada era priva di Tes_1 marciapiedi ed il motorino viaggiava sul ciglio -; ha anche dichiarato, tuttavia, di non aver potuto evitare l'impatto perché il motorino continuava a sterzare sulla sinistra, invadendo la traiettoria di sua percorrenza, quasi volesse invertire la marcia, e rendendo così inevitabile l'impatto; ciò nonostante a sua volta la abbia tentato, frenando, CP_3 di sterzare a sinistra, come comprovato dalle tracce di frenata rilevate dai verbalizzanti. La circostanza, come si è detto, ha trovato riscontro negli altri rilievi effettuati dalla polizia locale, che hanno confermato che lo scontro si è verificato una volta che la pagina 8 di 11 aveva affiancato il motorino (vedi i danni riportati dalla Citroen). CP_4
In definitiva, la ha notato che il motorino aveva intrapreso una manovra a CP_3 sinistra nel mentre lo stava superando;
ha cercato di evitarlo, frenando e sterzando a sua volta a sinistra, ma invano. In tal senso le dichiarazioni della teste : “la Tes_1
Citroen è sopraggiunta da tergo e stava superando il motorino quando questo si è spostato sulla sinistra per evitare la buca;
la TR si è spostata sulla sinistra ma l'impatto c'è stato comunque”.
3. Così ricostruita la dinamica del sinistro, occorre a questo punto soffermarsi sull'analisi della norma posta dall'art. 2054, comma 2, c.c. “Disposizione, questa, che istituisce una presunzione (fino a prova contraria) di corresponsabilità tra i conducenti dei veicoli venuti a scontrarsi, ma che non configura una responsabilità oggettiva dei conducenti per l'evento verificatosi. Nel senso che, nel caso in cui non si riesca a provare l'esclusiva responsabilità di uno solo dei conducenti o la sua maggiore responsabilità nella produzione del sinistro, la legge consente di presumere che ognuno di essi abbia ugualmente concorso alla produzione dell'evento.” (Cass. Civ., Sez. III, 22 novembre 2013 n. 26239).
Ebbene, al fine di superare tale presunzione non è sufficiente dimostrare, come chiarito in precedenza (con riferimento agli artt. 193, comma 2, e 116, commi 15 e 17, del C.d.S.), che uno dei due conducenti abbia commesso una qualsiasi infrazione del codice della strada, bensì è necessario provare l'esistenza di un rapporto di causalità tra la condotta illecita e l'evento.
Tale principio è stato più volte affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, secondo la quale, infatti, “In tema di responsabilità civile da sinistro stradale, ai fini dell'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti, idonea a determinare il superamento della presunzione ex art. 2054, comma 2, c.c., non è sufficiente la prova relativa all'avvenuta infrazione al codice della strada essendo, altresì, necessaria la dimostrazione della sussistenza di un nesso di causalità tra il comportamento integrante detta violazione e l'evento dannoso, posto che la presunzione in parola opera sul piano della causalità, sicché la violazione amministrativa deve aver avuto un'incidenza causale per aver rilievo in termini di responsabilità civile.“ (Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza n. 8311 del 23/03/2023).
Venendo al caso di specie, l'infrazione posta in essere dal IG. integra Pt_1 certamente la fattispecie di cui al menzionato art. 154 C.d.S., in quanto il medesimo, come accertato poc'anzi, negli attimi antecedenti il sinistro, si spostava improvvisamente verso sinistra, così causando la collisione. Appare evidente, dunque, che l'infrazione commessa dall'attore non può essere derubricata a semplice violazione amministrativa, rilevando piuttosto come condotta prodromica alla verificazione del sinistro e, per ciò, fonte di responsabilità civile.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, proprio con riferimento alla norma codicistica violata, che “il conducente che intenda eseguire una svolta sinistra pagina 9 di 11 deve astenersi dall'iniziarla, se non abbia una chiara visione della strada retrostante, e non possa accertarsi se la manovra possa essere eseguita senza pericolo o intralcio.” (Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza n. 14791, 27/05/2024).
Pertanto, accertata la sussistenza di un nesso di causalità tra la condotta tenuta dall'attore e l'evento prodottosi in conseguenza della stessa, può dirsi superata anche la presunzione di pari responsabilità prevista dal citato art. 2054, comma 2, c.c.
Infatti, dalla complessiva istruttoria svolta in corso di causa emerge, non soltanto, che la conducente della Citroen C3 non abbia, in realtà, tamponato da tergo il ciclomotore di parte avversa né, tantomeno, che abbia commesso alcuna violazione del C.d.S., ma che, soprattutto, quest'ultima abbia tentato in ogni modo di scongiurare l'incidente. Pertanto, alla stessa non pare ascrivibile alcuna responsabilità, neppure minima, nella causazione del sinistro.
In particolare, i rilievi fotografici precedentemente esaminati confermano che la conducente, accortasi dell'improvvisa sterzata del motociclo, tentava senza successo di evitare l'impatto, modificando la propria traiettoria e spingendosi il più possibile verso il margine sinistro della carreggiata.
Al riguardo, la giurisprudenza consolidata dalla Suprema Corte ha più volte precisato che “Nel caso di scontro tra veicoli, l'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054 c.c., essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente. Conseguentemente, l'infrazione, anche grave, come l'invasione dell'altra corsia commessa da uno dei conducenti non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso.” (Cass., sez. III, 15 gennaio 2003, n. 477. Conformi: Cass., sez. III, 5 maggio 2000, n. 5671; Cass., sez. III, 4 novembre 2014, n. 23431; Cass., sez. III, 8 gennaio 2016, n. 124; Cass., sez. III, 20 marzo 2020, n. 7479).
In definitiva, deve ritenersi che il sinistro per cui è causa sia stato causato esclusivamente dalla condotta illecita di parte attrice, non essendo, viceversa, ipotizzabile alcun concorso di colpa in capo alla IG.ra atteso il comportamento CP_3 diligente tenuto dalla medesima in detta occasione.
Ne consegue che la domanda attorea è infondata e va, pertanto, rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano in dispositivo con riferimento ai valori medi dello scaglione corrispondente al valore dichiarato della controversia.
Anche le spese di CTU vanno definitivamente poste a carico di parte attrice.
P.Q.M.
pagina 10 di 11 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda in quanto infondata;
- condanna l'attore al pagamento delle spese di lite determinate in € 14.103,00 oltre spese forfettarie ed altri oneri e accessori di legge;
- pone le spese di CTU a carico di parte attrice.
Velletri, 25/10/2024 Il Giudice dott. Francesca Aratari
pagina 11 di 11