Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 30/05/2025, n. 2670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2670 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2424/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Sezione Specializzata in materia di Impresa
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Luciana Dughetti, presidente dott.ssa Chiara Comune, giudice dott. Stefano Demontis, giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Prof. Marco Parte_1 C.F._1
Spolidoro (C.F. , Marco Bellia (C.F. ), Federico Restano C.F._2 C.F._3
(C.F. ), Prof. Marco Ricolfi (C.F. ), ed elettivamente C.F._4 C.F._5
domiciliato in Torino, corso Galileo Ferraris n. 43, presso lo studio dell'Avv. Ricolfi;
ATTORE contro in Banca Sistema s.r.l. (BS), con sede legale in Alba, Controparte_1 corso Langhe n. 10 (P.IVA ), in persona dell'Amministratore Unico e legale P.IVA_1
rappresentante dott. rappresentata e difesa dagli Avv.ti Daniele Cericola (C.F. CP_2
e Davide Guastalla Jarach (C.F. ), ed elettivamente C.F._6 C.F._7
domiciliata in Torino, via del Carmine n. 2, presso il loro studio.
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per la parte attrice:
“in via principale
pagina 1 di 13
dichiarare nulle e/o annullare ex art. 2479 ter c.c. le restanti delibere dell'assemblea di BS S.r.l. del
16 Novembre 2021, con ogni conseguente statuizione di legge, ivi inclusa l'espressa condanna di BS
S.r.l. alla reintegrazione del Dott. nell'elenco soci di BS S.r.l. tenuto dal Registro delle Parte_1 imprese e ogni ulteriore provvedimento che si reputi opportuno ai fini dell'attuazione della decisione;
rigettare la domanda avversaria di accertamento del difetto di legittimazione attiva e le domande tutte della convenuta;
in via istruttoria ammettersi CTU che proceda alla quantificazione del valore delle partecipazioni che il Dott. detiene in BS (domanda rinunciata con la comparsa conclusionale); Parte_1
in ogni caso
condannare la convenuta alle spese del giudizio e a rifondere agli attori spese ed onorari di difesa, con i relativi accessori”.
Per la parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, in limine
- revocare l'ordinanza del 17/03/2022 con cui sono stati sospesi gli effetti della delibera assembleare di BS del 16 novembre 2021; in via istruttoria
- rigettare le avversarie istanze istruttorie in quanto infondate ed inammissibili per i motivi di cui in narrativa;
nel merito
- dichiarare inammissibile e/o comunque rigettare la nuova avversaria domanda “con espressa condanna di BS alla reintegrazione degli attori nell'elenco soci di BS tenuto dal Registro delle imprese e alla reintegrazione del capitale sociale, nonché con ogni conseguente statuizione di legge e con ogni ulteriore provvedimento che si reputi opportuno ai fini dell'attuazione della decisione
“formulata con la memoria ex art. 183, 6° comma, n. 1 c.p.c. per i motivi di cui in narrativa;
pagina 2 di 13 - dichiarare inammissibile e/o comunque rigettare la nuova avversaria domanda “accertare che in data 16 Novembre 2022 l'assemblea di BS S.r.l. ha revocato la delibera di riduzione del capitale assunta dalla stessa assemblea in data 16 Novembre 2021 e darsi atto, limitatamente all'impugnazione di tale delibera, della cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 2377, co. 8, c.c., provvedendo sulle spese processuali anche in applicazione di tale disposizione” formulata con note scritte d'udienza del 05/10/2023 per i motivi di cui in narrativa;
- rigettare integralmente le domande attoree per difetto di legittimazione attiva e perché infondate e inammissibili nel merito per i motivi di cui in narrativa;
- accertare la legittimità e validità delle delibere assembleari del 16 novembre 2021 impugnate;
- con vittoria di spese, onorari del giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, rivalsa C.P.A. ed I.V.A., come per legge. Salvis juribus”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con atto di citazione del 10.2.2022 e successive memorie, l'attore unitamente ad Parte_1
altre persone fisiche la cui posizione è stata successivamente separata per la successiva estinzione del giudizio ( , e , ha rappresentato le seguenti Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
circostanze:
- egli è socio della società convenuta, il cui Statuto, all'art. 9, par. 2, prevede che i soci persone fisiche detentori di una quota di partecipazione minoritaria che prestino anche la propria attività lavorativa per BS, o per società controllate da e/o collegate a quest'ultima, al momento della cessazione del rapporto di lavoro per qualsivoglia ragione, siano «obbligati a offrire in acquisto pro quota agli altri soci le quote di partecipazione di “BS s.r.l.” in loro possesso ad un prezzo equivalente al valore del patrimonio netto corrispondente»;
- ritenendo che la previsione appena citata integri un'ipotesi di recesso “obbligato” o “imposto”, sulla base di quanto affermato dalla sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 757/2021 ed in pretesa esecuzione della stessa, con delibera assembleare del 16.11.2021 BS ha preso atto del suo recesso a far data dal 24.11.2017;
- egli, congiuntamente agli altri soggetti che hanno agito in giudizio, ha impugnato la deliberazione dell'assemblea con la quale si è preso atto del suo recesso, e quella contestuale con cui il capitale sociale è stato ridotto di € 527.771,81 per effetto della liquidazione della quota spettante ai soci che si è voluto escludere;
pagina 3 di 13 - la delibera sarebbe nulla, prima di tutto, perché assunta senza che lui ricevesse alcuna convocazione, pur risultando a quella data regolarmente iscritto nell'elenco soci presso il
Registro delle Imprese;
- inoltre, il suo rapporto di lavoro con BS è cessato solo in seguito il 30.9.2019 quando,
passata in giudicato la sentenza che ha dichiarato illegittimo il suo licenziamento, egli ha deciso di chiedere l'indennità sostitutiva della reintegrazione, ma mai ha esercitato il recesso di cui la società avrebbe preso atto con la delibera impugnata, né mai il recesso è stato accertato dalla sentenza di appello alla quale la società pretenderebbe di aver dato esecuzione;
- in aggiunta, la seconda deliberazione impugnata avrebbe anche quantificato in misura errata il valore della sua quota, ed omesso illegittimamente la corresponsione dei dividendi distribuiti successivamente alla data del preteso recesso;
- le sentenze n. 111/2021 e n. 2839/2021 del Tribunale di Torino, relative alla domanda dell'attore e di altri soci di revoca della delibera di sospensione del pagamento dei dividendi per l'anno
2018 e 2019, sono state entrambe confermate dalla sentenza di appello n. 911/2022 che ha, tra l'altro, affermato che l'attore non ha mai espresso la volontà di recedere da BS e che la sentenza n. 757/2021 della Corte d'Appello di Torino non avrebbe comunque potuto accertare il recesso perché nessuna domanda era stata in quella sede proposta dalla società.
Per questi motivi
, tenuto conto del fatto che nelle more del giudizio la società ha revoca la delibera di riduzione del capitale sociale, l'attore chiede dichiararsi cessata la materia del contendere in relazione a tale parte della domanda, e di dichiarare nulla o comunque annullare la delibera del 16.11.2021 con cui
BS ha preso atto del suo recesso, con la conseguente condanna della convenuta alla reintegrazione di nell'elenco soci. Parte_1
2) La convenuta contesta la domanda e deduce che:
- il Piano di Incentivazione di BS s.r.l. all'art. 12 prevede che i dirigenti apicali della Banca possano vedersi assegnate, attraverso una società fiduciaria, quote di partecipazione nella società e percepirne, quindi, i dividendi, alla condizione che alla cessazione, per qualsivoglia ragione, del rapporto di lavoro con BS le quote siano offerte agli altri soci, che vantano quindi un corrispondente diritto di opzione, e liquidate con il criterio del patrimonio netto;
- al momento della cessazione del suo rapporto di lavoro con BS l'attore non avrebbe rispettato quanto previsto dall'art. 9, par. 2, dello Statuto e all'art. 12 del Piano di
Incentivazione, rifiutando di trasferire le quote in suo possesso e rimanendo inadempiente al suo pagina 4 di 13 obbligo di recesso (pertanto vincolato), accertato successivamente anche con sentenza n.
757/2021 della Corte d'Appello di Torino;
- con delibera del 16.11.2021, in esecuzione di quanto statuito dalla sentenza n. 757/2021 che aveva qualificato il recesso come “obbligato”, si è preso atto del recesso dei soci, tra cui l'attore, da BS e si è ridotto il capitale sociale nella misura in cui le partecipazioni dei soci recedenti dovevano essere liquidate;
- il recesso da BS avrebbe efficacia automatica a far data dalla cessazione del rapporto di lavoro del dipendente, in ragione della sottoscrizione del Piano di Incentivazione e dell'adesione allo Statuto della società;
- con ordinanza cautelare del 17.3.2022 sono stati sospesi gli effetti delle delibere assunte il
16.11.2021 e successivamente la società ha provveduto a iscrivere il provvedimento cautelare di sospensione degli effetti delle delibere nel Registro delle Imprese.
La convenuta, pertanto, ritiene che l'attore pretenderebbe illegittimamente di veder riconosciuta la propria qualità di socio di BS al fine di percepire dividendi non più a lui spettanti a partire dal termine del rapporto di lavoro con la Banca, in ragione dell'intervenuto recesso obbligatorio.
Per questi motivi
, eccepisce anzitutto il difetto di legittimazione attiva del rispetto all'impugnazione Parte_1 della delibera dell'assemblea straordinaria del 16.11.2021, appunto in quanto dal novembre 2017 egli non rivestirebbe più la qualità di socio in ragione del recesso vincolato a seguito della cessazione del rapporto di lavoro con BS.
In ogni caso, chiede rigettarsi nel merito le domande dell'attore e accertarsi la legittimità e validità delle delibere assembleari impugnate.
3) Contestualmente all'atto di citazione, l'attore e gli altri tre ex soci di BS s.r.l. hanno proposto istanza di sospensione cautelare dell'esecuzione delle deliberazioni assunte il 16.11.2021 e impugnate ai sensi dell'art. 2378 c.c., poi accolta con ordinanza del 17.3.2021.
Alla prima udienza sono stati concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. richiesti dalle parti e, con ordinanza del 19.12.2022, rigettate le istanze istruttorie presentate dagli attori, è stato assegnato termine per l'esperimento della procedura di mediazione, nel corso della quale è stato trovato un accordo tra gli attori diversi dal e la convenuta. Parte_1
In precedenza, il 16 Novembre 2022, l'assemblea di BS S.r.l. aveva revocato la delibera B dell'assemblea 16 Novembre 2021, relativa alla riduzione di capitale.
Pertanto, all'udienza del 18 Maggio 2023, è stata dichiarata la estinzione parziale del processo per rinuncia agli atti del giudizio nei rapporti tra le altre parti attrici e BS S.r.l., mentre è stata riservata pagina 5 di 13 alla fase decisionale la pronuncia di cessazione della materia del contendere rispetto all'impugnazione della delibera di riduzione del capitale.
Esperito senza successo un ultimo tentativo di mediazione, con ordinanza dell'8.2.2024 è stato assegnato alle parti termine ex art. 127ter c.p.c. per la precisazione delle conclusioni, e all'esito, con ordinanza del 31.1.2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
4) Dalla sintesi delle prospettazioni delle parti e degli eventi rilevanti del giudizio, si comprende dunque che l'oggetto della decisione si riduce oggi all'accertamento della validità della delibera impugnata, con la quale la società ha preso atto del recesso del in pretesa applicazione Parte_1 dell'art.
9.2 dello Statuto e della sentenza della Corte d'Appello di Torino 757/2021.
Il tenore della suddetta clausola statutaria è il seguente: “nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detentori di una quota di partecipazione minoritaria di BS s.r.l….prestino anche la propria attività lavorativa per BS s.r.l. ovvero per le società controllate da e/o collegate a quest'ultima e che detta attività cessi per qualsiasi ragione o causa, i soci come sopra indicati sono obbligati ad offrire in acquisto pro quota agli altri soci le quote di partecipazione di BS s.r.l. in loro possesso ad un prezzo equivalente al valore del patrimonio netto corrispondente. Non è soggetto a questo obbligo il socio di maggioranza di BS s.r.l.”. Il meccanismo di funzionamento dell'offerta in acquisto è contenuto in dettaglio dall'art. 12 del Piano di Incentivazione, il quale prevede che “(b) […] ogni qualvolta un Partecipante [al piano] cessi di prestare la propria attività a favore di Banca Sistema o di altra società del Gruppo Banca Sistema, Banca Sistema ne darà comunicazione scritta a BS e per conoscenza al Partecipante e, ove applicabile, alla relativa Società del Partecipante, comunicando altresì l'eventuale attestazione di assenso. (c) [..] la procedura per l'acquisto della Quota del
Partecipante sarà la seguente: (i) BS comunicherà a tutti gli altri soci della medesima la notizia di cui sopra alla precedente lettera b), richiedendo ai medesimi di manifestare entro 30 giorni la loro intenzione di esercitare o meno il diritto di acquistare pro-quota la Quota del Partecipante alle condizioni di cui sopra. (ii) I soci interessati, come previsto nello statuto di BS, dovranno comunicare per iscritto all'organo amministrativo di BS entro 30 giorni dalla comunicazione di cui al precedente punto (i) la propria intenzione di acquisto, indicando altresì se sono disponibili, e in che misura, ad acquistare anche la quota parte della Quota in oggetto che altri soci, eventualmente, non avessero intenzione di acquistare. (iii) Qualora siano pervenute (da uno o più soci) adesioni per
l'acquisto della totalità della Quota del Partecipante, l'organo amministrativo di BS comunicherà per iscritto al Partecipante entro 90 giorni dalla data della comunicazione di cui alla precedente
pagina 6 di 13 lettera (b) che l'opzione di acquisto di cui al presente articolo è stata esercitata, indicando altresì il prezzo di acquisto della Quota quale determinato ai sensi del presente articolo, nonché il luogo (che dovrà essere in Milano), la data e l'ora per la stipula degli atti notarili per il trasferimento della Quota agli acquirenti che saranno decisi dall'organo amministrativo di BS, restando inteso che la data prescelta non dovrà comunque cadere oltre i trenta giorni dall'invio della comunicazione di cui al presente punto (iii) da parte di BS. (iv) Il prezzo di acquisto della quota dovrà essere versato da ciascun acquirente contestualmente alla stipula degli atti notarili”.
5) Occorre anche precisare che il tema della corretta interpretazione dell'art. 9.2 è già oggetto di due sentenze passate in giudicato. La prima è la già citata 757/2021 della Corte di Appello di Torino, confermata dalla 18891/2024 della Corte di Cassazione. La seconda è la 911/2022 della Corte di
Appello di Torino, confermata dalla 20732/2024 della Corte di Cassazione (sentenza che per la verità è citata dall'attore ma non è prodotta, ma la cui esistenza e portata non è comunque contestata dalla controparte).
Posto che entrambe le pronunce, sul cui oggetto si tornerà più diffusamente in seguito, in motivazione affrontano espressamente il tema dell'inquadramento e del significato da attribuire alla clausola in esame, in quanto questione pregiudiziale ai fini della decisione, esso deve ormai ritenersi coperto dal giudicato in virtù del principio per cui esso copre anche le necessarie premesse fattuali e logico giuridiche della decisione, con esclusione delle affermazioni incidentali e degli obiter dicta (cfr., tra le tante, Cass. 1815/2012, Cass. 20692/2013, Cass. 3793/2019).
In questa sede, pertanto, non si tratta di interpretare la clausola 9.2 ma la corretta portata delle pronunce già stabilizzate. Infatti, anche le prospettazioni di parte si concentrano proprio sul loro significato più che sulla norma statutaria in sé.
Più precisamente, secondo parte attrice le pronunce in esame avrebbero semplicemente confermato la natura obbligatoria del dovere di trasferire le quote da parte del e quindi, in assenza di Parte_1 appositi atti di trasferimento, nulla legittimerebbe la “presa d'atto” della cessazione del rapporto sociale contenuta nella delibera impugnata. Secondo la convenuta, la 757/2021 avrebbe invece accertato la natura di “recesso vincolato-obbligatorio (“imposto”) al momento della cessazione dell'attività lavorativa prestata in favore di Banca Sistema”, che si concretizzerebbe nel fatto che“con l'ingresso in società e l'accettazione del suo Statuto (in esecuzione del Piano di Incentivazione) che il dirigente beneficiato dell'assegnazione della quota dichiara contemporaneamente un recesso “ora per allora” che ha efficacia automatica al momento della cessazione dell'attività lavorativa nella Banca”.
pagina 7 di 13 6) Prima di entrare nel merito di queste posizioni, in via preliminare è necessario ancora osservare che la questione è pregiudiziale, e per certo versi assorbente, rispetto al motivo di impugnazione derivante dall'assenza di convocazione. Infatti, se la tesi della società fosse fondata, allora l'esclusione avrebbe operato automaticamente al momento della cessazione del rapporto di lavoro, il non avrebbe Parte_1 più avuto titolo per partecipare all'assemblea e non sarebbe stata necessaria la sua convocazione. Nel caso contrario, la delibera sarebbe nulla già solo per contrarietà allo Statuto, per aver preso atto di una cessazione del rapporto sociale mai avvenuta, con assorbimento dell'altro motivo.
7) Venendo finalmente al cuore della decisione, la sentenza che secondo la convenuta dovrebbe giustificare la delibera impugnata è la 757/2021 di questa Corte d'Appello, per il fatto che descrive la posizione giuridica dell'attore come “recesso obbligatorio imposto”.
La sentenza in esame, come anticipato, nasce dall'appello proposto dal ed altri contro la Parte_1
sentenza di primo grado che aveva respinto la domanda di accertamento della nullità della clausola 9.2 dello Statuto ed aveva dichiarato il loro inadempimento all'obbligo in essa previsto. La Corte, pur confermando la validità della clausola citata, corregge parzialmente la motivazione della sentenza di primo grado, che l'aveva ricondotta direttamente ad una ipotesi di esclusione del socio, ed esclude anche che in essa sia ravvisabile una forma di opzione, qualificandola invece come “un obbligo di cedere le quote (di “offrire in acquisto”)”, in quanto “non rappresenta una proposta irrevocabile cui corrisponde una facoltà di accettazione tipica dell'opzione (Cass.2003 n.15142), sia perché l'art.12 del Piano di Incentivazione prevede la necessaria stipula di atti notarili per il passaggio di proprietà della quota, mentre il contratto cui l'opzione si riferisce si deve concludere con la semplice accettazione (Cass.1993 n.10777)”.
Fino a qui quindi la ricostruzione è abbastanza chiara, configurando un obbligo di cedere le quote che per assumere efficacia reale necessita degli appositi atti di trasferimento.
Effettivamente, però, poco dopo la sentenza aggiunge considerazioni che si potrebbero prestare a diverse letture, quando sostiene che la posizione descritta dall'art.
9.2 dello Statuto integri
“un'obbligazione di vendere la quota qualificabile quale obbligo di recesso (recesso vincolato- obbligatorio) che si distingue dall'esclusione del socio in senso tecnico perché qui non si dà corso alla delibera di esclusione assembleare ai sensi dell'art.2287 c.c. (analogicamente applicabile alla s.r.l.), avente efficacia decorsi trenta giorni dalla comunicazione in assenza di opposizione (Trib. Napoli,
8.4.2013, , in Soc., 13, 743), ma alla quale obbligazione a vendere si applicano, comunque, analogicamente, gli stessi art.2473 bis e 2473 c.c., giacchè siamo di fronte, in ogni caso, ad un recesso imposto”.
pagina 8 di 13 A questo punto si può già fare una prima osservazione.
Anche l'applicazione analogica dell'art. 2473bis c.c., in ogni caso, non giustificherebbe in alcun modo la delibera adottata dalla società convenuta, di “presa d'atto” di un recesso già avvenuto automaticamente al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Infatti, in nessun passaggio la
Corte parla di una dichiarazione di recesso implicita, effettuato “ora per allora” al momento dell'adesione alla società ed efficace automaticamente al momento della cessazione del rapporto di lavoro, ma solo di un obbligo di recedere, e anche se a tale obbligo si applicasse analogicamente l'art. 2473bis c.c., si tratterebbe comunque di una causa di esclusione che deve essere deliberata dall'assemblea dei soci, e che diventa efficace solo dopo la delibera assembleare, con la conseguenza che a quella assemblea deve essere certamente convocato anche il socio escludendo.
Ad ogni modo, la questione è residuale, perché la motivazione della Corte di Appello, nella parte in esame, è puntualmente corretta dall'ordinanza della Corte di Cassazione n. 24883/2021, che ne ha confermato il dispositivo.
La Corte, infatti, dopo avere precisato che la “Corte di appello ha accertato che la clausola in esame prevedeva l'obbligo dei soci di alienare la loro quota di partecipazione al capitale della BS s.r.l. al momento della cessazione del rapporto di lavoro con una delle società controllate o collegate”, e che
“- in presenza di un siffatto accertamento, la decisione del giudice di merito secondo la quale la dismissione della quota – e la conseguente fuoriuscita dei soci dalla compagine sociale – non richiedesse la previa delibera dell'assemblea della società appare corretta”, chiarisce che “la volontà espressa nella clausola statutaria di individuare una specifica situazione al ricorrere della quale il socio era obbligato alla alienazione della sua quota di partecipazione al capitale della società senza una previa manifestazione di volontà da parte dell'assemblea non può essere qualificata quale ipotesi di esclusione e ricondotta alla fattispecie di cui all'art. 2473-bis cod. civ. che, invece, richiede, sia pure non espressamente, la valutazione dell'assemblea quale suo momento conclusivo”.
Di conseguenza, l'accertamento definitivo sul punto, per effetto della decisione della Corte di legittimità, è che siamo di fronte ad un obbligo di alienare la quota, al quale in nessun passaggio motivazionale è attribuita efficacia automatica ad un dato momento, ed al quale non può neppure essere applicato analogicamente l'art. 2473bis c.c.
Questo sarebbe già sufficiente per l'accoglimento della domanda di annullamento della delibera impugnata.
In aggiunta, soccorre poi anche quanto deciso dalla Corte di Appello nella sentenza 911/2022, avente quale oggetto principale la validità di due delibere assembleari del 2018 e del 2019 con cui l'attore, ed pagina 9 di 13 altri, erano stati esclusi dalla distribuzione dei dividendi sul presupposto che il loro rapporto lavorativo con la società era già cessato.
Anche in questo caso, la Corte si pronuncia sul significato dell'art.
9.2. dello Statuto, ed anche sulla corretta interpretazione da attribuire alle considerazioni della precedente sentenza 757/2021, e afferma quanto segue:
“La tesi di parte appellante si fonda sull'assunto secondo cui la Corte d'Appello nella sentenza n.
757/21 abbia qualificato la fattispecie di cui alla clausola n. 9 par. 2 dello Statuto come un recesso obbligatorio e automatico al verificarsi della condizione ivi prevista.
Tale assunto è privo di fondamento.
Avverso la sentenza di primo grado n. 1488/2020 (che si era limitata, in conformità con le conclusioni rassegnate dalle parti, ad accertare l'inadempimento alla clausola di cui sopra) avevano proposto appello i dott. , e BS RL Controparte_3 Controparte_6 Controparte_4 Controparte_5 aveva chiesto il rigetto dell'impugnazione e la rettifica della motivazione della sentenza nella parte in cui il tribunale accostava l'art. 9 dello Statuto sociale ad una fattispecie di esclusione del socio quale obiter dictum e per il caso in cui la Corte avesse ritenuto che il Tribunale avesse statuito sussistere un vero caso di esclusione del socio, proponeva appello incidentale condizionato sul punto ritenendo che la clausola statutaria rappresentasse un contratto di opzione condizionato od un obbligo di trasferimento.
In questo limite e al solo fine di un corretto inquadramento sistematico della fattispecie oggetto del presente giudizio, la Corte d'Appello specificava che la qualificazione giuridica della clausola numero
9 dello Statuto non è da ricondurre ad un'opzione condizionata alla cessazione dall'impiego dirigenziale, sia perché la stessa clausola non prevede (al contrario del patto di opzione) una posizione di soggezione ad un diritto potestativo (a favore dell'opzionario), ma un obbligo di cedere le quote (di “offrire in acquisto”) e, cioè, la stessa non rappresenta una proposta irrevocabile cui corrisponde una facoltà di accettazione tipica dell'opzione (Cass. 2003 n.15142), sia perché l'art.12 del Piano di Incentivazione prevede la necessaria stipula di atti notarili per il passaggio di proprietà della quota, mentre il contratto cui l'opzione si riferisce si deve concludere con la semplice accettazione (Cass.1993 n.10777).
Si tratta, invece, di un'obbligazione di vendere la quota qualificabile quale obbligo di recesso (recesso vincolato-obbligatorio) che si distingue dall'esclusione del socio in senso tecnico perché qui non si dà corso alla delibera di esclusione assembleare ai sensi dell'art.2287 c.c. (analogicamente applicabile alla s.r.l.), avente efficacia decorsi trenta giorni dalla comunicazione in assenza di opposizione (Trib.
Napoli, 8.4.2013, in Soc., 13, 743), ma alla quale obbligazione a vendere si applicano, comunque,
pagina 10 di 13 analogicamente, gli stessi art. 2473 bis e 2473 c.c., giacchè siamo di fronte, in ogni caso, ad un recesso imposto.
Ciò chiarito, è evidente che tale pronuncia non ha né accertato né dichiarato l'intervento di un recesso, non ha disposto con efficacia costitutiva il trasferimento delle partecipazioni dei soci qui appellati, non ha accertato/dichiarato/stabilito che essi non fossero più da considerarsi soci di BS RL con effetto dalla cessazione del loro rapporto di lavoro;
la sentenza ha respinto l'appello proposto dai dott. , e e ha dichiarato Controparte_3 Controparte_6 Controparte_4 Controparte_5 inammissibile l'appello incidentale condizionato proposto da BS RL osservando che: E' ben vero che la sentenza di primo grado ha effettivamente ricondotto esplicitamente l'art.9, par.2 dello Statuto alla fattispecie dell'esclusione del socio, ma se il dispositivo della decisione non deve (neppure subordinatamente e condizionatamente) mutare, si può ritualmente configurare (e richiedere) non
l'appello incidentale (condizionato) , ma solo la mera correzione della motivazione alla stregua di quanto previsto dall'art. 384, 4°c., c.p.c.. L'appello incidentale, del resto, può essere condizionato solo ed esclusivamente all'accoglimento dell'appello principale (Cass.2004 n.19145) proprio perché
l'appello incidentale presuppone la soccombenza, altrimenti si pone solo questione di correggere la motivazione (Cass.2015 n.658), con la conseguenza che l'appello incidentale condizionato è sempre subordinato nella sua ammissibilità all'ipotesi di fondatezza dell'impugnazione principale (Cass.2016
n.4047). Considerato che, invece, come detto, nel caso oggetto del presente giudizio l'appello incidentale condizionato risulta del tutto svincolato dall'accoglimento dell'impugnazione principale, il medesimo dev'essere dichiarato inammissibile.
Peraltro, la Corte d'Appello non avrebbe mai potuto accertare l'intervenuto recesso degli ex dipendenti, atteso che non solo nessun recesso è mai avvenuto, ma nessuna domanda in tale senso era stata proposta da BS; anche a voler affermare che gli stessi avessero avuto un obbligo di recedere (e non un obbligo di offrire in vendita le quote), in quel giudizio la società non aveva proposto alcuna domanda di condanna all'adempimento di tale obbligo, limitandosi ad azione di mero accertamento.
E tale constatazione trova conferma nella circostanza che e BS RL hanno introdotto CP_7
avanti al Tribunale di Milano un giudizio avente ad oggetto proprio quelle domande che avanti al
Tribunale di Torino non avevano mai formulato, chiedendo in quella sede (per la prima volta)
l'accertamento dell'inadempimento dei convenuti al Piano di Incentivazione, l'accertamento della risalenza del trasferimento delle partecipazioni alla data di cessazione dei rispettivi rapporti di lavoro con condanna al risarcimento dei danni subiti dalla e, in via subordinata la pronuncia ex CP_7 art. 2932 c.c. di sentenza costitutiva del trasferimento delle partecipazioni da quelle date”.
pagina 11 di 13 8) A questo punto, appare davvero evidente che tra le parti sussiste accertamento con efficacia di giudicato sul fatto che la clausola dell'art.
9.2 dello Statuto prevede per i soci per cui cessa il rapporto di lavoro un obbligo di cedere le proprie quote agli altri soci, che richiede per la sua efficacia apposito atto traslativo e non integra alcun recesso ad effetti automatici.
Su questa conclusione restano da fare due annotazioni conclusive.
Primo, la lettura offerta dalle autorevoli pronunce delle Corti superiori appare realmente l'unica compatibile con il tenore letterale della clausola statutaria, che prevede che i soci che si trovino nelle condizioni previste “sono obbligati ad offrire in acquisto pro quota agli altri soci le quote di partecipazione di BS s.r.l. in loro possesso ad un prezzo equivalente al valore del patrimonio netto corrispondente”. Non si comprende davvero come da questa formula, “obbligati ad offrire in acquisto”, possa desumersi un “recesso automatico”, quando è sufficiente osservare che all'obbligo di offrire in acquisto non corrisponde l'obbligo de “gli altri soci” di comprare le quote, e quindi in teoria l'offerta di vendita potrebbe non incontrare accettazione e le quote potrebbero restare in capo ai soci il cui rapporto di lavoro sia cessato, almeno fino ad eventuale recesso volontario da parte loro.
Secondo, non appaiono centrate tutte le considerazioni della parte convenuta sul fatto che negare la validità della delibera impugnata priverebbe la società di tutela rispetto all'atteggiamento ostinato dell'attore e al suo pervicace rifiuto di cedere la quota. E' sufficiente osservare, al riguardo, che la clausola 9.2 è dettata nell'interesse degli altri soci, i quali certamente avrebbero potuto trovare adeguata tutela introducendo tempestivamente domanda di trasferimento delle quote ex art. 2932 c.c. e di risarcimento del danno per il ritardo (cosa che peraltro risulta abbiano fatto davanti al Tribunale di
Milano).
9) Per tutto quanto sin qui esposto, la delibera del 16.11.2021 deve essere annullata, risultando illegittima per contrarietà alla legge e allo Statuto, sia perché avvenuta senza la necessaria convocazione del Franceschi sia perché prende atto di un recesso mai avvenuto e non previsto dallo
Statuto stesso.
Ne consegue anche la condanna della società a reinserire lo stesso nell'elenco soci, se non già avvenuto. È vero che su questa domanda, formulata solo con prima memoria 183, con ordinanza del
19.12.2022 il precedente G.I. aveva ipotizzato un giudizio di inammissibilità, per la sua tardività, ma a parere di questo Collegio essa in realtà non è altro che precisazione della domanda già formulata in atto di citazione, di adottare “ogni conseguente statuizione di legge” dell'annullamento delle delibere pagina 12 di 13 impugnate, costituendo appunto il reinserimento nel libro soci una conseguenza obbligata dell'annullamento della delibera che aveva preso atto del recesso.
10) Per quanto riguarda la restante delibera in origine impugnata, relativa alla riduzione del capitale sociale, è pacifico che essa sia stata revocata, e quindi è cessata la materia del contendere.
11) Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in misura prossima ai parametri medi previsti per le cause di valore indeterminabile di media complessità.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- dichiara la cessazione della materia del contendere sulla domanda di annullamento della delibera di riduzione del capitale assunta dall'assemblea del 16 Novembre 2021;
- in accoglimento della domanda, annulla la delibera dell'assemblea di BS S.r.l. del 16
Novembre 2021, di presa d'atto dell'avvenuto recesso del socio a decorrere Parte_1
dal 24.11.2017;
- condanna BS S.r.l. alla reintegrazione di nell'elenco soci presso il Parte_1
Registro delle imprese;
- condanna BS S.r.l. al pagamento in favore di delle spese di lite, che Parte_1 liquida in € 11.000, oltre spese generali, IVA e CPA.
Torino, 28.5.2025
Il Giudice rel.
Stefano Demontis
Presidente
Maria Luciana Dughetti
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