Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/05/2025, n. 4036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4036 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO Il Giudice unico del Tribunale di Napoli, dott.ssa Alessandra Santulli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunziato dopo il deposito di note di trattazione scritta la seguente : SENTENZA nella causa iscritta al n. 11820/2024 R.G. Previdenza tra residente in [...]
33, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv. Stefano Pannone presso il cui studio in Napoli al Corso Umberto I n.293 elettivamente domicilia ricorrente e in persona del Presidente p.t., domiciliato per la carica in CP_1
Roma, Piazzale delle Nazioni Controparte_2
, in persona del suo Presidente p.t., rappresentato
[...]
e difeso dall'avv. Roberto Maisto in virtù di procura per notaio di Roma del 23.12.2011 con il quale elettivamente Per_1 domicilia in Napoli, alla via G. Ferraris, 4
RESISTENTE
Oggetto: accertamento del diritto all'assegno sociale e conseguente azione di condanna. Ragioni di fatto e di diritto Con ricorso depositato il 20 maggio 2024 parte ricorrente ha esposto:
-di aver presentato all' in data 02/11/23 domanda per CP_1
l'erogazione di assegno sociale di cui all' art. 3 L. 335/95;
-con provvedimento dell'1/02/24, l' aveva respinto la domanda CP_1 motivandola con la carenza dello stato di bisogno per avere l'istante alienato un immobile di non modico valore;
- di aver invano presentato ricorso amministrativo, così esaurendo l'iter precontenzioso;
-di essere, dalla data della domanda, e comunque dal 1^.1.2022, privo di reddito e di stato libero. Su tali premesse ha argomentato della sussistenza del requisito reddituale sin dal 1^.
1.2022 visto che la compravendita si riferiva al gennaio 2021, della irrilevanza della compravendita ai fini della configurazione dello stato di bisogno richiamando a tal fine diverse
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Radicatosi il contraddittorio, l ha eccepito l'infondatezza della CP_1 domanda per l'assenza dello stato di bisogno stante l'alienazione della proprietà di un immobile nel 2021 e attesa la natura sussidiaria della prestazione, concludendo per il rigetto col favore delle spese. All'udienza odierna di discussione, acquisita la documentazione, dopo il deposito di note scritte, la causa é stata discussa e decisa con sentenza letta e pubblicata.
La domanda non può essere accolta.
L'assegno sociale è una prestazione economico-assistenziale che prescinde dal versamento dei contributi ed è erogata a domanda in favore dei cittadini che si trovano in condizioni economiche particolarmente disagiate con redditi non superiori alle soglie previste annualmente dalla legge. Ha sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la cd. pensione sociale e dà attuazione alla previsione dell'art. 38 Cost., secondo cui: "Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale"
Oltre al requisito anagrafico i richiedenti devono soddisfare precise condizioni reddituali (la legge definisce in maniera puntuale le modalità di calcolo del reddito ai fini della concessione della prestazione pensionistica), che variano a seconda della presenza o meno di un rapporto di coniugio.
L'art.3, comma 6, della L. n. 335/1995 dispone "" Con effetto dall'1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al
2 presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino a un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché' gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile.
L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale" .
La natura sussidiaria dell'istituto impone un accertamento serio e rigoroso del requisito reddituale: l'assegno sociale è, infatti, una
3 prestazione di carattere assistenziale, finalizzata a sovvenire ai bisogni essenziali di vita di chi si trovi in uno stato di disagio economico, e quindi si deve ritenere per sua natura incompatibile con la titolarità di un patrimonio tale da consentire alla persona di procurarsi i necessari mezzi di sostentamento, come si ricava dall'ampia formula usata dal legislatore ("redditi di qualsiasi natura"), e anche dalla non coincidenza con la nozione di reddito "fiscale" (dimostrata dal fatto che il l'art. 3 cit. espressamente ricomprende anche i redditi esenti da imposte), oltre che la ratio stessa della norma.
Tale rigorosa interpretazione in senso sostanziale dei requisiti reddituali previsti dalla legge, d'altronde, è l'unica coerente con il disposto dell'art.38 Cost., laddove aggancia il diritto al mantenimento da parte dello Stato all'essere sprovvisto dei mezzi necessari per vivere.
E' noto, poi, che in tema di assegno sociale, ai sensi della richiamata L. n.335/95 comma 6, l'onere della prova va attribuito secondo gli ordinari criteri, per i quali spetta all'interessato che ne abbia fatto istanza l'onere di dimostrare il possesso del requisito reddituale secondo i rigorosi criteri richiesti dalla legge speciale" e, dunque, è certamente onere di chi aspira alla concessione dell'assegno sociale di allegare e provare se e da quando si trova nella situazione di stato di bisogno richiesta dalla norma (cfr. Cass. n.13577/2013; Cass. n. 23477/2010).
Nel caso in esame, il ricorrente non ha fornito una prova adeguata della sussistenza del presupposto dello stato di bisogno. Come statuito da attenta giurisprudenza di merito il disposto nomrativo rimanda ad un concetto di reddito più ampio di quello strettamente rilevante ai fini fiscali, posto che il requisito sostanziale è lo stato di bisogno che in genere, ma non sempre, è apprezzabile in concreto attraverso l'esame delle condizioni reddituali ( v. Corte d'Appello di Milano , sent. n. 1/2019 e Corte appello Milano sez. lav., 13/02/2023, n.943)
L'ampia formula usata dal legislatore (“redditi di qualsiasi natura”), e anche la non coincidenza con la nozione di reddito “fiscale” (dimostrata dal fatto che il l'art. 3 cit. espressamente ricomprende anche i redditi esenti da imposte) porta a ritenere che l'assegno
4 sociale sia prestazione assistenziale attribuibile solo a favore dei soggetti che versino in stato di bisogno e, pertanto, che lo stesso non possa riconoscersi alla presenza di entrate patrimoniali, attuali o concretamente possibili (fatta solo eccezione per le entrate espressamente escluse), che escludano l'esistenza della predetta situazione di bisogno.
Tale rigorosa interpretazione in senso sostanziale dei requisiti reddituali previsti dalla legge, d'altronde, è l'unica coerente con il citato disposto dell'art. 38 della Costituzione, laddove aggancia il diritto al mantenimento da parte dello Stato all'essere “sprovvisto dei mezzi necessari per vivere”.
Nel caso di specie il ricorrente in data 28\01\2021, ha alienato quota del diritto di proprietà su un immobile per un prezzo di € 330.000,00 complessivi.
Relativamente alla vendita del cespite per il dedotto importo di euro 330.000,00, l'istante si è difeso, deducendo che la vendita è anteriore alla domanda di assegno sociale e che la semplice certificazione reddituale dell'anno di riferimento della domanda è idonea a dimostrare la carenza del requisito reddituale richiesto dalla legge quale fatto costitutivo della prestazione invocata.
La tesi non è condivisibile sol che si osservi che l'onere probatorio che incombe sul richiedente non coincide sic et simpliciter con una assenza di redditi fiscalmente rilevanti (cfr. Cassazione n. 234777 del 2010, e più di recente, n. 30580/2018 ), nonostante la documentata cessione di immobili per il rilevante valore sopra indicato, essendo consentito al Giudice di considerare ai fini della determinazione del reddito tutte le entrate patrimoniali del ricorrente, al fine di valutare se complessivamente esse superino il tetto reddituale previsto dalla legge, avendo peraltro la Suprema Corte ribadito (cfr. Cassazione n. 30580/2018) che rilevanti ai fini della provvidenza qui invocata concorrono i redditi di qualsiasi natura. E' indispensabile rilevare che, laddove il ricorrente non dimostri che il significativo ricavato della vendita degli immobili di proprietà è stato impegnato per far fronte a debiti, spese impreviste, malattie proprie o di familiari, sicché ad oggi nulla delle somme predette è rimasto nella disponibilità dell'.attore, deve ritenersi insussistente il requisito reddituale (cfr. sul punto Corte di Appello di Torino, sent. 293/08 –
5 Contr
– R.G. 461/07 – Bi. – Gh. ) che in sostanza consiste nello CP_1 stato di bisogno, non già nell'.assenza di redditi dichiarati a fini fiscali. Parte ricorrente non ha fornito allegazione e prova alcuna della destinazione delle somme ricavate dalla vendita degli immobili di proprietà che , sia pure in condivisione con i fratelli (non si conosce in ragione di quale quota) da sole consentirebbero al predetto ed alla famiglia di condurre una vita priva di bisogno, e dell'.attualità del proprio stato di bisogno, dunque la domanda va rigettata per insussistenza del requisito reddituale previsto dalla legge. Esonero dalle spese ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Pqm
definitivamente pronunciando così provvede: rigetta la domanda;
dichiara parte ricorrente non tenuta alla rifusione delle spese processuali . Napoli 22 maggio 2025
Il Giudice
dott. ssa Alessandra Santulli
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