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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 24/05/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
N. 146/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente
Dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice
Dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale 146/2023 in data 30/01/2023 rimessa al Collegio alla udienza del 8/01/2025, con concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c., e discussa nella camera di consiglio del 14/05/2025 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. MAGNOLIA Parte_1 C.F._1
DOMENICO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
-Parte attrice- nei confronti di
(C.F. ) nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. MANCUSO CARMINE, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
- Parte convenuta -
Atti trasmessi al Pubblico Ministero ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni: come in atti
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. con ricorso ex art. 706 c.p.c. depositato in data 30/01/2023, ha esposto di Parte_1 aver contratto matrimonio concordatario con in data 08/05/1988 ad Isola di Capo CP_1
Rizzuto, atto regolarmente trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di Isola di Capo Rizzuto al pagina 1 di 5 n. 20, parte II, Serie A. Dall'unione nascevano tre figli: , e , tutti maggiorenni Per_1 Per_2 Per_3 ed economicamente autosufficienti.
Tanto premesso, ha chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi con autorizzazione a vivere separati e l'assegnazione della casa coniugale al fine di abitarla con la GL che, pur essendo Per_3 economicamente autosufficiente, soffre di alcune patologie invalidanti.
2. All'udienza presidenziale del 23/05/2023, il Presidente adottava i seguenti provvedimenti provvisori:
“Assegna la casa coniugale alla ricorrente affinché la abiti assieme alla GL . Il SI. Per_3
corrisponderà alla SI.ra un assegno mensile di € 200,00, da CP_1 Parte_1 rivalutarsi annualmente, quale contributo al mantenimento della GL , con decorrenza dalla Per_3 data della domanda giudiziale. Le parti suddivideranno al 50% le spese straordinarie nell'interesse della GL come da protocollo di questo Tribunale.”.
Successivamente, in data 3/10/2023, si costituiva la parte convenuta chiedendo la trasformazione del procedimento da giudiziale a consensuale.
All'udienza del 04/10/2023 le parti chiedevano congiuntamente un rinvio per la definizione bonaria della controversia.
All'udienza del 09/11/2023, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i difensori davano atto del fallimento del bonario componimento della controversia ed il Giudice rinviava all'udienza del 22/02/2024 per la precisazione delle conclusioni. Al fine di poter procedere ad una riorganizzazione del ruolo, il processo veniva rinviato all'udienza del 28/02/2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Con ordinanza del 16/05/2024, il Giudice Istruttore revocava l'ordinanza del precedente Giudice assegnatario del ruolo e concedeva alle parti i termini per il deposito delle memorie 183 comma 6 c.p.c.
Con ordinanza del 22/09/2024, il Giudice Istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza del 08/01/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. per la precisazione delle conclusioni.
In data 07/01/2025, entrambi i difensori depositavano le note scritte insistendo nelle loro istanze e chiedendone l'integrale accoglimento.
Con ordinanza dell'08/01/2025, il Giudice, letti gli atti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Sulla domanda di separazione personale
La domanda di separazione personale merita accoglimento. Gli elementi emersi durante il giudizio dimostrano che la prosecuzione della convivenza è divenuta intollerabile ai sensi dell'art. 151, primo comma, c.c. e che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita. Le doglianze esposte dalla ricorrente e la cessazione della coabitazione confermano l'impossibilità di proseguire la vita coniugale.
Sulla domanda di assegnazione della casa coniugale
pagina 2 di 5 La ricorrente ha fondato la richiesta di assegnazione della casa coniugale sull'esigenza di abitarla con la GL (nata a [...] il [...]), affetta da patologie invalidanti. Per_3
Il resistente ha contestato tale richiesta, sostenendo che la GL vive a Milano ed è economicamente autosufficiente, percependo sia pensione di invalidità che reddito da lavoro dipendente.
Deve premettersi che, in tema di regolamentazione della crisi familiare in relazione ai figli maggiorenni portatori di handicap grave, il legislatore ha previsto una disciplina specifica all'art. 337septies c.c., rubricato “Disposizioni in favore dei figli maggiorenni” (inserito nel codice civile dall'art. 55 del d.lgs.
28.12.2013, n. 154).
Tale disposizione, al primo comma, stabilisce che: “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico.
Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”.
Il secondo comma della norma estende ulteriormente la tutela affermando che “Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori”.
Va osservato che l'art. 37bis delle disposizioni di attuazione del c.c. precisa il concetto di handicap grave, statuendo che “I figli maggiorenni portatori di handicap grave previsti dall''art. 337 septies, secondo comma del codice civile, sono coloro i quali siano portatori di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.”
La normativa di riferimento definisce portatore di handicap “colui che presenta una minorazione fisica, psichica, sensoriale, stabilizzata e progressiva che è causa di difficoltà di apprendimento, relazione o integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale e di emarginazione”. Il comma terzo del medesimo articolo aggiunge che “Qualora la minorazione singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità...”.
La giurisprudenza di legittimità (v. in particolare l'Corte di Cassazione, sez. civ., ord. n. 2670/2023), ha chiarito la portata applicativa dell'art. 337 septies c.c., precisando che in forza di tale norma trovano applicazione ai figli maggiorenni portatori di handicap le sole disposizioni in tema di visite, di cura e di mantenimento da parte dei genitori non conviventi e di assegnazione della casa coniugale previste in favore dei figli minori, ma non quelle sull'affidamento.
Alla luce del suddetto quadro normativo e giurisprudenziale, questo Collegio ritiene che, per valutare la richiesta di assegnazione della casa familiare nel caso di specie, occorra verificare due presupposti fondamentali: la sussistenza di handicap grave del figlio maggiorenne secondo i parametri di legge e l'effettiva convivenza con il genitore richiedente.
Quanto al primo requisito, la ricorrente ha genericamente allegato patologie invalidanti della GL, senza però produrre documentazione medica che dimostri la sussistenza dell'handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. n. 104/1992. Sebbene il resistente non abbia negato l'esistenza di una malattia e abbia confermato che la GL percepisce un assegno di invalidità, ciò non è sufficiente a qualificare la situazione come “handicap grave” secondo i parametri normativi. Peraltro, entrambe le pagina 3 di 5 parti riconoscono che la GL lavora, circostanza che ulteriormente conferma la sua autosufficienza economica e contrasta con la configurazione di un handicap di gravità tale da giustificare l'assegnazione della casa coniugale.
In merito al secondo requisito, il resistente ha affermato che la GL vive a Milano da tempo e non utilizza la casa coniugale. La ricorrente non ha fornito prova contraria a tali affermazioni, né ha richiesto l'ammissione di prove testimoniali per dimostrare l'effettiva convivenza con la GL.
In assenza di prova adeguata sia dell'handicap grave della GL ai sensi della normativa vigente, sia della convivenza con la madre presso la casa coniugale, non possono ritenersi sussistenti i presupposti per l'assegnazione richiesta.
Parimenti, non può essere accolta la domanda subordinata di condanna della parte resistente a contribuire alle spese di locazione, configurandosi tale pretesa come atipica rispetto alle misure espressamente disciplinate dal legislatore in materia di separazione personale tra i coniugi.
L'eventuale contribuzione alle spese abitative dell'ex coniuge potrebbe trovare riconoscimento esclusivamente nell'ambito della determinazione dell'assegno di mantenimento, previa valutazione comparativa delle condizioni economiche e patrimoniali delle parti, delle loro capacità lavorative e reddituali, nonché del tenore di vita goduto durante il matrimonio.
Nel caso di specie, tuttavia, la ricorrente non ha formulato domanda di assegno di mantenimento;
pertanto, la domanda deve essere rigettata.
Le ulteriori questioni sollevate dalle parti – anche di natura istruttoria – devono ritenersi assorbite.
Spese di lite
La complessità interpretativa relativa ai presupposti dell'handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. n. 104/1992 e il ragionevole affidamento della parte ricorrente nel ritenere sufficiente l'allegazione di patologie invalidanti costituiscono gravi eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite ex art. 92, comma 2, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 146/2023, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi che Parte_1 CP_1 hanno contratto matrimonio in Isola di Capo Rizzuto il 08/05/1988, atto trascritto nei Registri degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di Isola di Capo Rizzuto al n. 20, parte II, Serie A, Anno 1988;
2. Rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale in favore della ricorrente;
3. Rigetta la domanda di parte ricorrente di contributo economico per far fronte alle spese di locazione;
pagina 4 di 5 4. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
5. Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Isola di Capo Rizzuto, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Crotone, nella Camera di consiglio del 14.05.2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dott.ssa Sofia Nobile de Santis Dott.ssa Alessandra Angiuli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente
Dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice
Dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale 146/2023 in data 30/01/2023 rimessa al Collegio alla udienza del 8/01/2025, con concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c., e discussa nella camera di consiglio del 14/05/2025 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. MAGNOLIA Parte_1 C.F._1
DOMENICO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
-Parte attrice- nei confronti di
(C.F. ) nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. MANCUSO CARMINE, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
- Parte convenuta -
Atti trasmessi al Pubblico Ministero ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni: come in atti
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. con ricorso ex art. 706 c.p.c. depositato in data 30/01/2023, ha esposto di Parte_1 aver contratto matrimonio concordatario con in data 08/05/1988 ad Isola di Capo CP_1
Rizzuto, atto regolarmente trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di Isola di Capo Rizzuto al pagina 1 di 5 n. 20, parte II, Serie A. Dall'unione nascevano tre figli: , e , tutti maggiorenni Per_1 Per_2 Per_3 ed economicamente autosufficienti.
Tanto premesso, ha chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi con autorizzazione a vivere separati e l'assegnazione della casa coniugale al fine di abitarla con la GL che, pur essendo Per_3 economicamente autosufficiente, soffre di alcune patologie invalidanti.
2. All'udienza presidenziale del 23/05/2023, il Presidente adottava i seguenti provvedimenti provvisori:
“Assegna la casa coniugale alla ricorrente affinché la abiti assieme alla GL . Il SI. Per_3
corrisponderà alla SI.ra un assegno mensile di € 200,00, da CP_1 Parte_1 rivalutarsi annualmente, quale contributo al mantenimento della GL , con decorrenza dalla Per_3 data della domanda giudiziale. Le parti suddivideranno al 50% le spese straordinarie nell'interesse della GL come da protocollo di questo Tribunale.”.
Successivamente, in data 3/10/2023, si costituiva la parte convenuta chiedendo la trasformazione del procedimento da giudiziale a consensuale.
All'udienza del 04/10/2023 le parti chiedevano congiuntamente un rinvio per la definizione bonaria della controversia.
All'udienza del 09/11/2023, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i difensori davano atto del fallimento del bonario componimento della controversia ed il Giudice rinviava all'udienza del 22/02/2024 per la precisazione delle conclusioni. Al fine di poter procedere ad una riorganizzazione del ruolo, il processo veniva rinviato all'udienza del 28/02/2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Con ordinanza del 16/05/2024, il Giudice Istruttore revocava l'ordinanza del precedente Giudice assegnatario del ruolo e concedeva alle parti i termini per il deposito delle memorie 183 comma 6 c.p.c.
Con ordinanza del 22/09/2024, il Giudice Istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza del 08/01/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. per la precisazione delle conclusioni.
In data 07/01/2025, entrambi i difensori depositavano le note scritte insistendo nelle loro istanze e chiedendone l'integrale accoglimento.
Con ordinanza dell'08/01/2025, il Giudice, letti gli atti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Sulla domanda di separazione personale
La domanda di separazione personale merita accoglimento. Gli elementi emersi durante il giudizio dimostrano che la prosecuzione della convivenza è divenuta intollerabile ai sensi dell'art. 151, primo comma, c.c. e che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita. Le doglianze esposte dalla ricorrente e la cessazione della coabitazione confermano l'impossibilità di proseguire la vita coniugale.
Sulla domanda di assegnazione della casa coniugale
pagina 2 di 5 La ricorrente ha fondato la richiesta di assegnazione della casa coniugale sull'esigenza di abitarla con la GL (nata a [...] il [...]), affetta da patologie invalidanti. Per_3
Il resistente ha contestato tale richiesta, sostenendo che la GL vive a Milano ed è economicamente autosufficiente, percependo sia pensione di invalidità che reddito da lavoro dipendente.
Deve premettersi che, in tema di regolamentazione della crisi familiare in relazione ai figli maggiorenni portatori di handicap grave, il legislatore ha previsto una disciplina specifica all'art. 337septies c.c., rubricato “Disposizioni in favore dei figli maggiorenni” (inserito nel codice civile dall'art. 55 del d.lgs.
28.12.2013, n. 154).
Tale disposizione, al primo comma, stabilisce che: “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico.
Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”.
Il secondo comma della norma estende ulteriormente la tutela affermando che “Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori”.
Va osservato che l'art. 37bis delle disposizioni di attuazione del c.c. precisa il concetto di handicap grave, statuendo che “I figli maggiorenni portatori di handicap grave previsti dall''art. 337 septies, secondo comma del codice civile, sono coloro i quali siano portatori di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.”
La normativa di riferimento definisce portatore di handicap “colui che presenta una minorazione fisica, psichica, sensoriale, stabilizzata e progressiva che è causa di difficoltà di apprendimento, relazione o integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale e di emarginazione”. Il comma terzo del medesimo articolo aggiunge che “Qualora la minorazione singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità...”.
La giurisprudenza di legittimità (v. in particolare l'Corte di Cassazione, sez. civ., ord. n. 2670/2023), ha chiarito la portata applicativa dell'art. 337 septies c.c., precisando che in forza di tale norma trovano applicazione ai figli maggiorenni portatori di handicap le sole disposizioni in tema di visite, di cura e di mantenimento da parte dei genitori non conviventi e di assegnazione della casa coniugale previste in favore dei figli minori, ma non quelle sull'affidamento.
Alla luce del suddetto quadro normativo e giurisprudenziale, questo Collegio ritiene che, per valutare la richiesta di assegnazione della casa familiare nel caso di specie, occorra verificare due presupposti fondamentali: la sussistenza di handicap grave del figlio maggiorenne secondo i parametri di legge e l'effettiva convivenza con il genitore richiedente.
Quanto al primo requisito, la ricorrente ha genericamente allegato patologie invalidanti della GL, senza però produrre documentazione medica che dimostri la sussistenza dell'handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. n. 104/1992. Sebbene il resistente non abbia negato l'esistenza di una malattia e abbia confermato che la GL percepisce un assegno di invalidità, ciò non è sufficiente a qualificare la situazione come “handicap grave” secondo i parametri normativi. Peraltro, entrambe le pagina 3 di 5 parti riconoscono che la GL lavora, circostanza che ulteriormente conferma la sua autosufficienza economica e contrasta con la configurazione di un handicap di gravità tale da giustificare l'assegnazione della casa coniugale.
In merito al secondo requisito, il resistente ha affermato che la GL vive a Milano da tempo e non utilizza la casa coniugale. La ricorrente non ha fornito prova contraria a tali affermazioni, né ha richiesto l'ammissione di prove testimoniali per dimostrare l'effettiva convivenza con la GL.
In assenza di prova adeguata sia dell'handicap grave della GL ai sensi della normativa vigente, sia della convivenza con la madre presso la casa coniugale, non possono ritenersi sussistenti i presupposti per l'assegnazione richiesta.
Parimenti, non può essere accolta la domanda subordinata di condanna della parte resistente a contribuire alle spese di locazione, configurandosi tale pretesa come atipica rispetto alle misure espressamente disciplinate dal legislatore in materia di separazione personale tra i coniugi.
L'eventuale contribuzione alle spese abitative dell'ex coniuge potrebbe trovare riconoscimento esclusivamente nell'ambito della determinazione dell'assegno di mantenimento, previa valutazione comparativa delle condizioni economiche e patrimoniali delle parti, delle loro capacità lavorative e reddituali, nonché del tenore di vita goduto durante il matrimonio.
Nel caso di specie, tuttavia, la ricorrente non ha formulato domanda di assegno di mantenimento;
pertanto, la domanda deve essere rigettata.
Le ulteriori questioni sollevate dalle parti – anche di natura istruttoria – devono ritenersi assorbite.
Spese di lite
La complessità interpretativa relativa ai presupposti dell'handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. n. 104/1992 e il ragionevole affidamento della parte ricorrente nel ritenere sufficiente l'allegazione di patologie invalidanti costituiscono gravi eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite ex art. 92, comma 2, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 146/2023, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi che Parte_1 CP_1 hanno contratto matrimonio in Isola di Capo Rizzuto il 08/05/1988, atto trascritto nei Registri degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di Isola di Capo Rizzuto al n. 20, parte II, Serie A, Anno 1988;
2. Rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale in favore della ricorrente;
3. Rigetta la domanda di parte ricorrente di contributo economico per far fronte alle spese di locazione;
pagina 4 di 5 4. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
5. Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Isola di Capo Rizzuto, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Crotone, nella Camera di consiglio del 14.05.2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dott.ssa Sofia Nobile de Santis Dott.ssa Alessandra Angiuli
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