TRIB
Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 27/06/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. r.g. 1120 2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 27/06/2025 innanzi al GOT dott. Massimo Valenza, sono comparsi: per il ricorrente l'avv TORGE ANNA MARIA la quale chiede la decisione riportandosi al ricorso ed alla CTU nonchè per l'avv. ALESSANDRA GUSSAGO in CP_1 sostituzione dell'avv. MORETTI LEONARDO LUCIO la quale contesta la CTU ne chiede il rinnovo ed insiste per il rigetto
Il GIUDICE ONORARIO dato atto, decide come da separata sentenza.
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Massimo valenza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1120 2024 promossa da:
( ), elettivamente domiciliato in Indirizzo Parte_1 C.F._1
Telematico con l'avv. TORGE ANNA MARIA ( ), dal quale è C.F._2
rappresentato e difeso
RICORRENTE contro
( ), elettivamente domiciliato in C/O VIA CP_1 P.IVA_1 CP_2 CP_1
GAETANO SALVEMINI SULMONA con l'avv. MORETTI LEONARDO LUCIO
( ), dal quale è rappresentato e difeso C.F._3
RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento indennizzo malattia professionale.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7.10.2024, parte ricorrente assumeva di aver inoltrato all' domanda per il riconoscimento della malattia professionale consistente CP_1
in ”sindrome di RE” e lamentava che l' aveva riconosciuto una lesione CP_3
dell'integrità psicofisica nella misura del 2%
Tanto premesso, la parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale, nella funzione di
Giudice del Lavoro, per ottenere il riconoscimento del suo diritto a godere di di un indennizzo per il danno biologico derivante dalla malattia professionale addotte con una menomazione pari o superiore al 7%..
La domanda è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
Il consulente tecnico d'ufficio, Dott. ha concluso il giudizio ritenendo Persona_1
che il sig. , a carico del polso dx e della spalla destra, è affetta dalle Parte_1
seguenti due patologie: • Sindrome di RE di II-III grado a Dx, con aspetto diffusamente disomogeneo in corrispondenza del flessore breve del IV dito in degenerazione tendinosica, ispessimento delle guaine tendinee a sede palmare del IV
e V raggio, aponeurosi palmare ispessita con compressione delle strutture mio-tendine decorrenti al di sotto della stessa, ridotto scorrimento a sede, in prevalenza, del IV dito per morbo di RE (II-III grado), lacerto fibroso, a livello del polso, lievemente ispessito in assenza di compressione del nervo mediano nel passaggio nel canale carpale. Considerato il quadro clinico e strumentale rilevato, in scienza e coscienza possiamo affermare che appare congrua una valutazione del 4% (quattro per cento), dalla domanda del 11.03.24. Il danno complessivo (rachide (già riconosciuto 7%) e
) configura una menomazione dell'integrità psico-fisica complessivamente Per_2
stimabile nella misura del 10% (dieci per cento), dalla domanda del 11.03.24.
La diagnosi del C.T.U. si basa sui risultati degli esami clinici e strumentali e le sue conclusioni possono essere condivise e accettate, perché frutto di una corretta indagine medico-legale.
L' da parte sua, non ha sollevato consistenti obiezioni, dalle quali possa trarsi CP_1
un diverso convincimento.
Aderendo al parere del C.T.U., deve, pertanto, essere riconosciuto al ricorrente il diritto a percepire un capitale commisurato alla suddetta percentuale di inabilità, con gli interessi legali.
Le spese di lite seguono la soccombenza ed attesa la circostanza che la percentuale di danno riconosciuta è inferiore al minimo indennizzabile e comunque di poco superiore a quanto accertato dall' vanno liquidate nella misura del 50% in favore del CP_1
difensore antistatario di parte ricorrente e compensate per il residuo. Anche le spese di C.T.U. sono a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara che la parte ricorrente è affetta dalla malattia professionale denunciata con conseguente menomazione dell'integrità psicofisica quantificabile nella misura del 3
% e così complessivamente nella misura del 10% previa unificazione con quanto riconosciuto dall' per altra patologia;
CP_1
- condanna, di conseguenza, l' a corrispondere alla parte ricorrente un CP_1
capitale commisurato alla suddetta percentuale di inabilità, con decorrenza dalla domanda amministrativa, con gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo;
- condanna, inoltre, l al pagamento in favore dell'avvocato antistatario della CP_1
parte ricorrente del 50% delle spese di lite ovvero la somma di € 1404,00, oltre IVA e
CPA e rimborso spese generali;
compensa il residuo 50% delle spese di lite;
- pone le spese di C.T.U. a carico dell' CP_1
Avezzano, 27 giugno 2025
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza