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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 07/04/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SAVONA
Lavoro e previdenza
Verbale di udienza in collegamento da remoto nel procedimento n. 584/ 2024 R.G. Lav.
All'udienza del 07/04/2025 davanti al Giudice del Lavoro dr. Alessandra Coccoli sono comparsi, in collegamento da remoto:
- il ricorrente con l'Avv. ASCHERO ALESSANDRO;
Parte_1
- per il resistente con l'Avv. TONELLI Controparte_1
MARIASTELLA.
L'Avv. ASCHERO discute la causa richiamando il contenuto dei parametri 100 e 129
CCNL rilevanti nel caso di specie;
rileva, infatti, come nel parametro 100 non sia inclusa la movimentazione di mezzi, mentre il parametro 129 menzioni la movimentazione di mezzi, con persone o a vuoto;
aggiunge, inoltre, che le mansioni del parametro 100 richiedono una mera preparazione generica acquisibile mediante la pratica, cosa che esclude la riconducibilità a tali mansioni la movimentazione di autobus;
esclude che la movimentazione dei mezzi fosse, nel caso del ricorrente, una attività accessoria e complementare;
richiama le risultanze testimoniali, che hanno dimostrato come il ricorrente movimentasse i mezzi per la maggior parte dell'orario di lavoro;
richiama, altresì, quanto riferito dai testi circa le mansioni di recupero mezzi in avaria;
afferma che le mansioni superiori avevano carattere di prevalenza qualitativa e quantitativa;
rileva
1 l'inattendibilità del teste , quanto alle dimensioni dell'area di lavaggio e del Tes_1 piazzale;
conclude, quindi, sostenendo che l'interpretazione logica del CCNL impone di ritenere errato l'inquadramento del ricorrente nel parametro 100; afferma, quindi, la fondatezza della domanda di differenze retributive per la quantificazione delle quali insiste, se ritenuto opportuno, per il licenziamento di CTU;
insiste quindi per l'accoglimento integrale del ricorso richiamando comunque le istanze istruttorie non accolte.
L'avv. TONELLI discute a sua volta, affermando l'infondatezza della domanda di mansioni superiori;
afferma che il ricorrente non ha assolto all'onere probatorio di cui era gravato;
afferma che il ricorrente non ha nemmeno allegato circostanze sufficienti a giustificare la domanda svolta;
rileva che l'attività di posizionamento del mezzo nell'autolavaggio era meramente strumentale e accessoria alle attività di pulizia e rifornimento per le quali il ricorrente era stato somministrato in TPL;
afferma che la declaratoria del collaboratore di esercizio evidenzia come la mansione di tale figura professionale sia la guida, richiamando la movimentazione dei mezzi a vuoto solo quale attività eventuale complementare e accessoria della guida stessa;
afferma che il ricorrente non ha nemmeno allegato di essere mai stato addetto a mansioni di guida;
afferma che nucleo essenziale della mansione assegnata al ricorrente era la pulizia e rifornimento dei mezzi;
richiama la testimonianza del teste , particolarmente attendibile;
rileva Tes_1 come mai il ricorrente, tranne in una sola eccezionale occasione, sia uscito con il mezzo su strada;
rileva che anche le altre deposizioni sono confermative di tale ricostruzione;
eccepisce comunque l'incapacità o inattendibilità del teste , in quanto Tes_2 interessato all'esito della causa;
chiede di poter depositare la diffida inviata da tale teste alla convenuta, nella quale lo stesso avanza doglianze del tutto sovrapponibili a quelle del afferma l'infondatezza delle domande avversarie e richiama tutto quanto Pt_1 dedotto in memoria;
si oppone a tutte le avverse istanze e conclude come in atti.
Il Giudice
dato atto, rinvia all'esito della camera di consiglio per lettura.
Alle ore 18.40 pronuncia sentenza con motivazione contestuale:
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SAVONA
Il Giudice del Lavoro in persona della dott. ssa Alessandra Coccoli all'udienza del 07/04/2025 definendo il giudizio ai sensi dell'art. 429 1 co. c.p.c., ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel proc. n. 584/2024 R.G. Lav. tra
- , elettiv. dom. presso lo studio dell'Avv. ASCHERO ALESSANDRO, Parte_1
che lo rappresenta e difende in forza di mandato in atti
ricorrente e
- elettiv. domiciliata presso lo studio dell'Avv. BELLENDA ENRICA e Controparte_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti MARESCA ARTURO e TONELLI MARIASTELLA, in forza di mandato in atti convenuta sulle conclusioni delle parti come precisate in atti.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.7.2024 premesso di aver svolto in favore Parte_1
di in forza di contratto di somministrazione dal 3.3.2022 al 28.2.2023, Controparte_1
mansioni superiori a quelle previste dal suo inquadramento ruotando su turni modificati unilateralmente e senza preavviso dall'utilizzatrice, ha chiamato in causa tale società chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, adversis rejectis, previa ammissione delle istanze istruttorie infra formulate e ulteriormente formulande in corso di giudizio: a) Dichiarare tenuta e, conseguentemente, condannare per le ragioni Controparte_1 esposte nel ricorso, al pagamento, in favore di dell'importo complessivo di € Parte_1
3.288,03 per differenze retributive, € 232,74 per maggiorazione del T.F.R. ed € 303,84 a titolo di differenza fra l'indennità NASpI percepita dal ricorrente (sulla scorta della retribuzione effettivamente percepita nel corso del rapporto di lavoro) e quella che egli avrebbe percepito se fosse stato correttamente inquadrato e retribuito, per un totale complessivo di € 3.823,81; b)
Dichiarare altresì tenuta e, conseguentemente, condannare per le ragioni Controparte_1
esposte nel ricorso, al risarcimento, in favore di dei danni da lui subiti in Parte_1
conseguenza dei fatti descritti al capo I n. 6 del ricorso e per le ragioni in diritto esposte al capo
II.2 del ricorso, nella misura di € 5.000,00 o nella diversa e anche maggiore misura da determinarsi in via equitativa dal Giudice. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al saldo. Con vittoria di spese e competenze giudiziali, oltre oneri fiscali e previdenziali come per legge”.
A sostegno delle domande il ricorrente ha dedotto, in particolare, quanto segue:
- era stato assunto da con contratto di somministrazione lavoro a Controparte_2
termine dal 3.3.2022 al 7.3.2022 (poi prorogato fino al 28.2.2023) con formali mansioni di “operaio addetto al lavaggio”, inquadramento nel livello/categoria parametro 100 del
CCNL Autoferrotranvieri e orario di 39 ore settimanali articolato in turni, quindi aveva reso la sua prestazione in favore dell'utilizzatore Controparte_1
- per l'intero rapporto di lavoro, tuttavia, aveva svolto in via prevalente le mansioni di movimentazione dei mezzi, meglio descritte in atti, riconducibili al superiore parametro
129 “Collaboratore di esercizio”;
4 - aveva, pertanto, diritto ad una retribuzione parametrata alle mansioni superiori di fatto svolte ed era in credito della complessiva somma di € 3.520,77;
- a tale importo dovevano essere aggiunti € 303,84 pari alla differenza fra l'indennità
NASpI da lui percepita e quella che avrebbe percepito se fosse stato correttamente inquadrato e retribuito;
- nel corso del rapporto, inoltre, aveva svolto la sua attività lavorativa, salve rarissime eccezioni, seguendo i turni serali o notturni;
- i turni, poi, erano spesso modificati unilateralmente dalla convenuta senza congruo preavviso;
- aveva, quindi, diritto anche al risarcimento del danno dall'abuso illecito dell'esercizio dello ius variandi datoriale in materia di orario di lavoro, quantificabile in via equitativa in € 5.000,00.
si è regolarmente costituita in giudizio contestando la fondatezza delle Controparte_1
domande e chiedendo la reiezione del ricorso.
La convenuta, in particolare, ha esposto quanto segue:
- effettivamente aveva prestato servizio in TPL in forza di contratto di Parte_1
somministrazione sottoscritto con dal 3.3.2022 al 28.2.2023, inquadrato CP_2 nell'Area Professionale 4° - Mansioni generiche, profilo di Ausiliario generico, parametro 100;
- per tutta la durata della somministrazione lo stesso aveva svolto mansioni di pulizia, lavaggio, rifornimento e controllo del livello dei liquidi funzionali degli autobus, in linea con il suo inquadramento;
- lo stesso aveva movimentato i mezzi, per pochi metri e sempre all'interno dell'area chiusa di parcheggio/lavaggio, solo al fine di eseguirne la pulizia esterna con i rulli meccanici: in particolare, aveva posizionato i mezzi nel tunnel Pt_1 dell'autolavaggio e, una volta ultimate tutte le attività di pulizia, rifornimento e controllo liquidi, li aveva riposizionati negli stalli adiacenti al lavaggio;
5 - mai il ricorrente era stato addetto al recupero dei mezzi in avaria o alla conduzione di autobus di lunghezza di 18 metri;
- la domanda di differenze retributive, oltre che infondata, era inammissibile posto che il ricorrente non aveva formulato anche una domanda di accertamento del proprio asserito diritto all'inquadramento superiore;
- poi, oltre ai turni serali, aveva espletato molteplici turni mattutini e Pt_1
pomeridiani;
- il turno serale, inoltre, era meno gravoso perchè vi erano sempre impiegati due addetti al lavaggio, mentre negli altri turni gli addetti al lavaggio operavano singolarmente;
- non corrispondeva al vero quanto affermato dal ricorrente, circa l'asserita pratica di modificare i turni senza adeguato preavviso: alcun documento, infatti, era stato prodotto a sostegno di tale infondata circostanza.
Esperito senza successo il tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita mediante l'escussione dei testimoni indicati dalle parti sulle circostanze ammesse con ordinanza del
31.10.2024.
All'esito dell'istruttoria i difensori delle parti hanno discusso oralmente illustrando le rispettive argomentazioni e concludendo come negli atti introduttivi.
in primo luogo, ha chiesto a in favore della quale Parte_1 Controparte_1
aveva reso la sua prestazione lavorativa dal 3.3.2022 al 28.2.2023 in forza di contratto di somministrazione sottoscritto con il riconoscimento della retribuzione Controparte_2
prevista dalla contrattazione collettiva in relazione al parametro 128, assumendo di aver svolto di fatto nel corso dell'intera somministrazione mansioni superiori a quelle proprie del suo formale inquadramento al parametro 100.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare
e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli
6 altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto” (Cass. n. 8025/03; nello stesso senso Cass. n. 5536/21).
Il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato, poi, deve svilupparsi “in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda” (Cass. n. 8589/15; nello stesso senso Cass. n. 18943/16, Cass. n. 30580/19; Cass. 12039/20).
Occorre, inoltre, la prova che lo svolgimento delle mansioni superiori sia stato pieno, continuo ed abbia comportato l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio dell'autonomia e della iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata (in tal senso,
Cass, n. 25673/19).
Non è, quindi, sufficiente l'eventuale occasionale svolgimento da parte del lavoratore di taluni isolati compiti attribuiti ad un collega di grado più elevato, ma occorre una sua continua e duratura assegnazione a mansioni riconducibili ad un inquadramento superiore.
Perché il lavoratore possa essere inquadrato in categoria superiore, in definitiva, è necessaria la prova dello svolgimento di compiti ulteriori e aggiuntivi rispetto a quelli propri del formale inquadramento e nel caso di contemporaneo esercizio di mansioni appartenenti a più livelli, le mansioni corrispondenti al livello superiore devono essere quantomeno prevalenti rispetto a quelle di livello inferiore.
Orbene, in applicazione di tali principi la domanda del ricorrente all'esito dell'istruttoria non può trovare accoglimento.
E', infatti, emerso dalle dichiarazioni dei testi escussi, sostanzialmente concordi, che sia sempre stato addetto a mansioni di lavaggio dei mezzi e che abbia curato Parte_1
lo spostamento degli stessi solo in occasione del loro posizionamento all'interno del tunnel dell'autolavaggio, movimentandoli per brevi tragitti e sempre all'interno dell'area chiusa di parcheggio.
Del resto lo stesso ricorrente, in sede di interrogatorio formale, ha confermato di aver svolto mansioni di “pulizia, lavaggio, rifornimento e controllo del livello dei liquidi funzionali degli
7 autobus”, provvedendo alla pulizia (“rimuovendo la polvere all'interno del mezzo con l'ausilio di un'aspirapolvere industriale e ripulendo il pavimento, con la raccolta di eventuali rifiuti”), al rifornimento (“rifornire il mezzo di gasolio e di controllare i liquidi funzionali, quindi il refrigerante e il liquido di lubrificazione, preoccupandosi del loro rabbocco ove necessario”) ed alla periodica sanificazione (“lavava poi il pavimento degli autobus con detergenti e puliva con prodotti sanificanti i sedili, tutte le parti metalliche di sostegno presenti sull'autobus e i vetri, sempre con l'utilizzo di prodotti appositi”) dei mezzi.
I testi , e oltre a confermare le mansioni di pulizia e Tes_1 Tes_3 Tes_4
rifornimento eseguite dal ricorrente, hanno precisato che lo spostamento dei mezzi era funzionale al loro posizionamento per il lavaggio ed avveniva sempre all'interno dell'area privata ( : Tes_3
“preciso che lo spostamento dei mezzi da dove venivano lasciati dagli autisti al rifornimento e poi al lavaggio avveniva comunque all'interno del piazzale e poteva essere complessivamente di una trentina di metri”; l'intero piazzale “potrà essere lungo 100/120 metri”). Tes_4
Nulla di diverso dimostrano i tre video prodotti dal ricorrente.
Anche teste ha ammesso che “tra l'area di rifornimento e l'area di lavaggio” Tes_2
c'erano “una cinquantina di metri”.
Tale teste, comunque, seppure non incapace di testimoniare (non essendo titolare di un interesse concreto ed attuale tale da legittimarne la partecipazione nella presente causa), è comunque del tutto inattendibile in quanto portatore di un evidente interesse personale di mero fatto all'esito del giudizio: lo stesso, infatti, ha dichiarato in udienza di essere stato addetto alle
Cont medesime mansioni del ricorrente e di aver chiesto a “un diverso inquadramento, da lavatore a collaboratore di esercizio, esattamente come . Pt_1
Si ritiene che il mero spostamento dei mezzi nella postazione ove erano i rulli per il lavaggio esterno degli autobus e poi negli stalli al termine del lavaggio non costituisse l'attività prevalente del Pt_1
Dal punto di vista quantitativo, in primo luogo, non appare verosimile che il ricorrente, dovendo manovrare i mezzi solo in occasione della loro pulizia esterna, trascorresse più tempo a spostarli all'interno del piazzale che ed eseguire effettivamente il lavaggio interno, il lavaggio
8 esterno, la sanificazione ed il rifornimento degli stessi (attività tutte confermate da n Pt_1
sede di interpello).
La movimentazione degli autobus, poi, non era prevalente sulle mansioni di pulizia nemmeno dal punto di vista qualitativo, posto che era del tutto strumentale ed accessoria al lavaggio dei veicoli con i rulli e non qualificava ome addetto alla guida. Pt_1
Nemmeno è dedotto, salvo quanto si dirà sul cambio bus in avaria, che al ricorrente sia stato chiesto di provvedere alla movimentazione esterna dei mezzi: lo spostamento degli autobus vuoti, infatti, era limitato all'area chiusa di parcheggio e non interessava la pubblica via.
Quanto al “cambio bus” in strada:
- il teste , come detto del tutto inattendibile, ha affermato che lui e Tes_2
i erano occupati di tale attività, senza però precisare la frequenza di simili Pt_1
interventi;
- il teste si è limitato a dire di aver visto uscire dal piazzale per Tes_3 Pt_1
effettuare il cambio bus, ma non ha saputo dire quante volte;
- il teste , invece, ha affermato con precisione che il ricorrente era stato Tes_1
chiamato ad intervenire per un simile cambio in una sola occasione, perchè vi era stata un'emergenza.
In definitiva, le mansioni del ricorrente, così come ricostruite dai testi escussi, non rientrano nel parametro 129, la cui declaratoria recita: “Lavoratori, che in possesso delle relative abilitazioni, svolgono mansioni di guida di mezzi per il trasporto di persone per i quali è richiesta la patente B ovvero patente di grado superiore senza certificato di abilitazione professionale. Svolgono, ove richiesto, attività accessorie e complementari quali manovra e movimentazione di mezzi a vuoto, soccorso in linea, rimozione di auto private nonché quelle di vendita e verifica dei titoli di viaggio, di informazione e supporto alla clientela e versamento incassi”. infatti, non è mai stato addetto in via principale a “mansioni di guida”, posto Pt_1
che non ha mai condotto autobus lungo la pubblica via (salve le eccezionali occasioni in cui è
9 stato chiamato ad effettuare un “cambio bus”) e non ha mai condotto mezzi trasportando persone.
Le “attività accessorie e complementari quali manovra e movimentazione di mezzi a vuoto” citate dalla declaratoria, poi, sono evidentemente “accessorie e complementari” alle mansioni di conduzione di mezzi per il trasporto di persone lungo la pubblica via: possono, quindi, essere richieste al collaboratore di esercizio in aggiunta ai compiti di guida (“ove richiesto”), ma non ne caratterizzano la figura professionale.
Nel caso in esame, invece, isulta essersi occupato di movimentazione di mezzi a Pt_1 vuoto (peraltro, all'interno di un'area chiusa) solo in funzione della principale attività di pulizia alla quale era addetto e non ha condotto abitualmente autobus lungo la pubblica via o all'esterno dell'area di lavaggio.
Non è sufficiente, poi, per ritenere provato il diritto al superiore inquadramento il solo fatto che il parametro 100 non menzioni la “movimentazione dei mezzi”.
Come ha recentemente evidenziato la Suprema Corte, “un superiore livello contrattuale non può riconoscersi sol perché il lavoratore svolge mansioni connotate da un quid pluris rispetto a quanto descritto nella declaratoria di appartenenza ove ... tale quid pluris non integri elemento decisivo (o comunque caratterizzante) del superiore inquadramento rivendicato” (Cass.
1393/25).
Nel caso in esame, la circostanza che il ricorrente, nel corso del pacifico svolgimento delle operazioni di pulizia a lui assegnate, per procedere al lavaggio esterno degli autobus li abbia anche manovrati all'interno dell'area chiusa di parcheggio posizionandoli nell'autolavaggio e poi riconducendoli negli stalli non è, quindi, sufficiente per affermare che lo stesso abbia svolto in via prevalente “mansioni di guida di mezzi per il trasporto di persone”, mansioni che invece caratterizzano il collaboratore di esercizio.
La domanda in punto mansioni superiori deve, quindi, essere respinta senza necessità di dare ingresso alle ulteriori prove orali indicate da parte ricorrente, avendo tutti i testi escussi sostanzialmente ricordato la medesima situazione di fatto.
Deve essere respinta anche la domanda di risarcimento del danno, in quanto del tutto priva di idonee allegazioni a sostegno.
10 Nella narrativa dell'atto introduttivo l'attore si è limitato a doglianze del tutto generiche circa Cont l'abusivo ricorso, da parte di , allo jus variandi in relazione ai turni di lavoro. Non è stata, infatti, indicata alcuna specifica occasione in cui il ricorrente si sarebbe visto cambiare il turno senza preavviso, non è stato precisato chi avrebbe provveduto a simili cambi turno e non è stato prodotto alcun documento (ordini di servizio sui turni, tabulati relativi alle turnazioni, sms, messaggi whatsapp etc.) a sostegno della prospettazione attorea. Il capitolo di prova formulato sul punto (n. 7), poi, è inammissibilmente generico non contenendo alcun riferimento specifico alle occasioni in cui avrebbe modificato i turni del ricorrente senza preavviso. Controparte_1
Ad ogni modo, e ciò è comunque sufficiente per il rigetto di tale domanda, il ricorrente non ha specificamente allegato (e tantomeno si è offerto di provare) alcun danno risarcibile, limitandosi a chiedere la corresponsione di € 5.000,00 in via equitativa.
Come ha più volte affermato la giurisprudenza di legittimità, la liquidazione in via equitativa del danno postula il concreto accertamento dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio ricade sul danneggiato (Cass. n. 9744/23). Nel caso in esame il ricorrente non ha provato in alcun modo di aver riportato effettivamente un pregiudizio dall'asserito (e non dimostrato) abuso dello jus variandi ad opera di nulla il ricorrente, infatti, si è offerto CP_1
di provare circa l'asserito turbamento delle sue abitudini di vita e le eventuali conseguenze dannose.
Il ricorso deve, quindi, essere integralmente respinto.
Le spese di lite devono essere poste a carico del ricorrente non sussistendo ragioni per derogare la principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così decide:
Respinge il ricorso.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della società convenuta, spese che liquida in € 2.695,00 oltre accessori di legge.
Savona, 7.4.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessandra Coccoli
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