Sentenza breve 6 giugno 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza breve 06/06/2022, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/06/2022
N. 00522/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00305/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di NA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 305 del 2022, proposto da
DO PE, rappresentato e difeso dall'avvocato DO Zaza D'Aulisio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Gaeta, Salita Casa Tosti, 2;
contro
Comune di Terracina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Orazio Castellana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio “C. E C. & Partners studio legale associato” in Roma, v.le G. Mazzini, 131;
nei confronti
DI GN e ER AR, non costituite in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensiva:
- della delibera di Giunta Municipale del Comune di Terracina, 17/02/2022, n. 14 (comunicata al ricorrente il 21/02/2022);
- del verbale del Nucleo di Valutazione della Performance del Comune di Terracina n. 39 del 10/01/2022 (richiamato nella sopraindicata delibera di Giunta Comunale);
- di ogni altro atto, antecedente o conseguenziale, conosciuto e non, comunque connesso, ed in particolare: della nota prot. 76376 datata 18/11/2021 del Comune di Terracina, Segreteria Generale, Settore controllo di gestione e controlli interni; della nota prot. n. 0012045 datata 21/02/2022 del Comune di Terracina Segreteria Generale, Supporto Organi Istituzionali; della nota prot. n. 0023829 datata 04/04/2022 del Comune di Terracina, Dipart. II.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la memoria di costituzione in giudizio del Comune di Terracina, con la relativa documentazione;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 11 e 60 c.p.a.;
Relatore nella camera di consiglio del 25 maggio 2022 il dott. Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato in fatto e considerato in diritto quanto segue;
Rilevato che:
- con rituale ricorso a questo Tribunale, l’Ing. DO PE, dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di Terracina, cat. D1 giuridica, cat. D4 economica, con incarico di posizione organizzativa di Capo Settore Gestione e Protezione Ambientale, Verde Pubblico, Sviluppo Sostenibile e Tutela degli Animali, chiedeva l’annullamento, previa misura cautelare, della delibera di Giunta Municipale in epigrafe e del verbale del Nucleo di Valutazione della Performance del Comune di Terracina n. 39 del 10 gennaio 2022 ivi richiamato;
- in particolare, con la delibera in questione è stata approvata la ripartizione, tra tutte le posizioni organizzative dell’Ente, degli importi della retribuzione di posizione e di risultato, in base alla graduazione comparativa (c.d. pesatura”) effettuata dal Nucleo di Valutazione, con riferimento alle risorse finanziarie stanziate nei capitoli 150 e 161 del bilancio approvato con la delibera di C.C. n. 19/2021 e alle posizioni organizzative individuate nel “Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 63/2021;
- sosteneva il ricorrente che la gradazione aveva avuto effetto retroattivo dal 1 giugno 2021 e comportava la riduzione della sua retribuzione di posizione e di risultato a euro 10.592,24 annui (di cui € 9.005,10 per retribuzione di posizione ed € 1.589,14 per retribuzione di risultato), rispetto alla maggior somma percepita in precedenza di € 11.970,85 annui (di cui € 9.764,15 per retribuzione di posizione ed € 2.206,70 per retribuzione di risultato);
- il ricorrente, quindi, lamentava violazione di legge ed eccesso di potere, in quanto: a) l’art. 5, comma 4, del “Regolamento sugli incarichi di posizione organizzativa”, approvato con la delibera di Giunta Comunale n. 14/2020, stabilisce che la graduazione/pesatura delle “posizioni” deve essere effettuata previa redazione di una Scheda di Descrizione della Posizione Organizzativa (prevista dall’art. 4, n. 2 dello stesso Regolamento), sentito il Dirigente alla cui area di responsabilità è assegnata la Posizione organizzativa da “pesare”, mentre nel caso di specie nessuna schedatura era stata fatta e nessun Dirigente era stato sentito; b) ne conseguiva che la “pesatura” era stata effettuata in maniera arbitraria e apodittica e senza verificare la congruenza con l’assegnazione delle risorse finanziarie, ai sensi dell’art. 4, comma 8, lett. c), del suddetto Regolamento e del Piano Economico di Gestione, tenendo conto che risultavano istituite in precedenza anche due nuove posizioni organizzative; c) senza considerare i criteri per la “pesatura” di cui all’Allegato al Regolamento, risultava una illogica conservazione del punteggio rispetto al precedente per la “trasversalità della posizione” (laddove si erano aggiunte competenze sul “verde pubblico” e sugli “animali”), un azzeramento per la “complessità organizzativa” (nonostante la presenza di dipendenti da coordinare), un illogico basso punteggio per il “livello di esposizione al rischio/contenzioso” e per la “autonomia operativa rispetto alla figura dirigenziale”, un ingiustificato azzeramento del punteggio per il “bonus strategicità realizzazione mandato amministrativo”; d) la disposta retroattività confliggeva con la circostanza per la quale essa può essere prevista solo nell’ipotesi in cui la medesima risponda ad una espressa previsione di legge, e/o ad una doverosità di comportamento (es.: ottemperanza a pronunce amministrative o giurisdizionali), e/o ad un vantaggio per l’interessato, ma nessuna di dette ipotesi ricorreva nel caso di specie;
- si costituiva in giudizio il Comune di Terracina, eccependo, oltre all’infondatezza del ricorso, anche il difetto di giurisdizione, individuata nell’a.g.o., in quanto nel caso di specie non si era a fronte di un atto di “macro-organizzazione” della p.a. ma di “micro-organizzazione”, ove l’Ente non aveva esercitato un pubblico potere, limitandosi ad agire mediante un atto privatistico di gestione del personale, sulla base della contrattazione collettiva, la quale aveva previsto e disciplinato l’istituto in esame, demandandone l’applicazione agli enti pubblici, quali datori di lavoro;
- alla camera di consiglio del 25 maggio 2022, previo avviso alle parti ex art. 60 c.p.a., la causa era trattenuta in decisione;
Considerato che:
- il Collegio ritiene sussistenti tutti i presupposti per decidere con sentenza in “forma semplificata”, attesa l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, come si va a illustrare;
- i provvedimenti impugnati non danno luogo a un assetto organizzativo strutturale ma individuano le modalità di ripartizione degli importi della retribuzione di posizione e di risultato, in base alla graduazione comparativa (c.d. pesatura”) su prestazioni esigibili, come lavorative, dal Comune nella veste di datore di lavoro e in base allo sfondo delineato dalla contrattazione collettiva;
- nel caso di specie il Comune ha dato luogo a un atto di organizzazione esecutiva, quale atto di “micro-organizzazione”;
- in sostanza, i provvedimenti impugnati e le doglianze espresse da parte ricorrente, attengono alla c.d. "pesatura" delle posizioni, la quale è interamente finalizzata allo scopo di parametrare, in base ad essa, il relativo compenso, in forza dei CCNL Enti Locali vigenti, nonché dei criteri di cui al locale Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, come meglio richiamato nella stessa deliberazione in epigrafe e qui non impugnato;
- né può dirsi che nella fattispecie si è al cospetto di un atto di “macro-organizzazione” in virtù di un potere pubblico discrezionale esercitato, in quanto la discrezionalità in materia di organizzazione dei propri uffici è stata esercitata dal Comune con le delibere precedenti a quella di cui si discute, ovvero mediante la costituzione delle posizioni organizzative, e, quanto all'adozione dei criteri di “pesatura”, con l’Allegato al Regolamento richiamato anche da parte ricorrente;
- anche le doglianze che parte ricorrente ha formulato sono relative solo alla pretesa ad una diversa e maggiore "pesatura" in concreto del proprio settore organizzativo, ai fini non già delle modalità di esercizio della propria funzione, ma della retribuzione attesa, di cui infatti lamenta essenzialmente la riduzione, anche in via retroattiva;
- per tali ragioni e alla luce di quanto dedotto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, che si declina in favore del giudice ordinario, presso il quale la causa potrà essere riassunta e proseguita, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 c.p.a.;
- la novità in fatto della fattispecie costituisce giusta ragione per disporre eccezionalmente l’integrale compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione staccata di NA, definitivamente pronunciando ex art. 60 c.p.a. sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, che declina in favore del giudice ordinario ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in NA nella camera di consiglio del 25 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Vinciguerra, Presidente
Ivo Correale, Consigliere, Estensore
Valerio Torano, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ivo Correale | Antonio Vinciguerra |
IL SEGRETARIO