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Sentenza 5 luglio 2025
Sentenza 5 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 05/07/2025, n. 1070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1070 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano La Corte d'Appello di Bari Terza Sezione Civile con l'intervento dei magistrati:
1) dott. Salvatore GRILLO Presidente rel./est.
2) dott.ssa Paola BARRACCHIA Consigliere
3) dott.ssa Maristella SARDONE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 1644/2024 R.G., avente ad oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale TRA
e , rappresentati e Parte_1 Parte_2 difesi, giusta mandato in atti, dagli avv.ti Antonella Centonze e Nicola Leuce, elettivamente domiciliati nello studio della prima, a Ruvo di Puglia (BA); appellanti
e
, rappresentato e difeso, giusta mandato Controparte_1 in atti, dall'avv. Rosanna Adessi, elettivamente domiciliato nel suo studio, in Ruvo di Puglia (BA); in persona del Controparte_2 rappresentante legale p.t., rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Vincenzo Bovio, elettivamente domiciliata nel suo studio, in Trani;
appellati
All'udienza collegiale del 4/6/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, ai sensi degli artt. 127/3 e 127ter c.p.c., applicabili ratione temporis ai sensi dell'art. 35/2 D.Lgs. n. 149/2022, come modificato dall'art. 1/380 L. n. 197/22, la causa è stata riservata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. I procuratori degli appellanti hanno così concluso (note scritte del 28/5/2025): la difesa degli attori appellanti, nel riportarsi a tutti gli atti difensivi ivi depositati, di cui ne chiede l'integrale accoglimento, impugnando e contestando tutto quanto ex adverso dedotto, rilevato, sostenuto ed eccepito sicché infondato in fatto ed in diritto insiste affinché l'On.le Corte di Appello di Bari VOGLIA • in via preliminare, ed in accoglimento dell'esplicato gravame, disporre la rinnovazione della consulenza tecnica di ufficio per le ragioni esposte nell'atto di appello da intendersi per integralmente in premessa;
• in subordine e nel merito, nella denegata ipotesi di non accoglimento della richiesta di rinnovazione della TU, in totale riforma della sentenza di primo grado accerti e dichiari l'esclusiva responsabilità in capo al IG. in quanto Controparte_1 proprietario e conducente dell'autovettura antagonista del sinistro in cui decedeva il IG. _1
e per l'effetto, condanni il IG. e la Controparte_1 in solido tra loro alla refusione di Controparte_3 tutti i danni subiti dagli attori tutti a seguito dell'evento de quo, che si quantificano in complessivi euro 688.337,06 o in quell'altra maggiore o minore ritenuta equa e di giustizia tenuto conto nella quantificazione del danno oltre che del risarcimento degli eredi in quanto tali, ma anche di quello patito a titolo di personificazione del danno dello stesso rimasto cosciente sino alla _1 morte e del fatto che a causa del decesso dello stesso, la IG.ra , coniuge convivente Controparte_4 con , ha subito a titolo di lucro cessante la CP_5 diminuzione dell'assegno di pensione percepito dal IG.
di euro 1200,00, oltre interessi e _1 rivalutazione monetaria da calcolarsi dal giorno dell'evento sino all'integrale soddisfo;
• con vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio oltre rimborso forfettario, cpa ed iva come per legge;
• in via gradata, ed in subordine, nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda principale Voglia l'On.le Corte di Appello adita, rideterminare secondo il principio di cui all'art. 2054 2 comma c.c. la corresponsabilità concorsuale nella misura del 50% o in quell'altra maggiore o minore ritenuta dall'On.le Giudicante addebitabile alla condotta di Pt_3 guida nella causazione del sinistro in capo al CP_1 attesa la condotta tenuta dallo stesso (velocità di percorrenza) così per come accertata dai VVUU intervenuti a constatare il sinistro nell'immediatezza del suo verificarsi, ovvero secondo il principio di mancata prudenza ex art 145 comma 1 c.d.s. per come anche richiamato nel arresto giurisprudenziale della medesima Sezione della Corte di Appello di Bari nella sentenza n.548/2023 che si richiama, circa le norme cautelari violate dai rispettivi conducenti coinvolti nel sinistro e della richiamata Suprema Corte di Cassazione, secondo cui il Giudice del merito deve valutare globalmente le condotte dei conducenti coinvolti nel sinistro, valutando complessivamente le cause efficienti dell'evento dannoso e la loro incidenza sulla determinazione della responsabilità, con conseguente condanna, in via proporzionale al concorso di colpa rideterminato in capo al ed alla CP_1 [...] delle spese legali, oneri ed accessori come per CP_3 legge per il doppio grado del giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori in quanto antistatari;
• In via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di conferma della sentenza di primo grado, si chiede disporsi la compensazione delle spese del doppio grado del giudizio, in subordine, la rideterminazione delle stesse proporzionalmente al valore delle singole domande azionate dalle parti nel giudizio.>. Il procuratore di ha così concluso (note Controparte_1 scritte del 29/5/2025, in cui si riporta alle conclusioni della propria comparsa di costituzione): Tribunale adito, contrariis reiectis, A) In via preliminare rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza in quanto infondata e carente dei presupposti e in caso di accettazione predisporre il versamento da parte di parte appellante di una cauzione pari al 60% dell'importo da versare a titolo di spese legali;
B) con condanna di parte appellante al pagamento delle spese e competenze legali in favore del sottoscritto procuratore antistatario;
C) In via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione attiva di parte appellante per i motivi esposti D) In via ulteriormente preliminare dichiarare inammissibile l'appello per i motivi esposti E) Nel merito F) rigettare l'appello perchè infondato in fatto e diritto G) Condannare parte appellante al pagamento delle spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario>. Il procuratore di ha così Controparte_2 concluso (note scritte del 28/5/2025) Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, respinta ogni contraria richiesta: 1) rigettare integralmente l'appello proposto avverso la sentenza n.1554 del 7/11/2024 emessa dal Tribunale di Trani nell'ambito del procedimento recante N. 4241/2014 RG confermandone le statuizioni, stante, in ogni caso, la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo attoreo nella determinazione del sinistro ad oggetto di giudizio per le illustrate motivazioni;
2) spese ed accessori tutti di giudizio come per legge>. Svolgimento del processo Con sentenza n. 1554/2024, pubblicata il 7 novembre 2024, il Tribunale di Trani ha rigettato la domanda, proposta da
(deceduta in data 22/03/2020), Controparte_4
e (entrambi in Parte_1 Parte_2 proprio e, al suo decesso, in qualità di eredi della ), CP_4 finalizzata ad ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, sia in proprio che in qualità di eredi di
, patito a causa del sinistro stradale _1 verificatosi in data 26/2/2013, sulla SP Ruvo di Puglia- Corato, allorché avveniva una collisione fra l'autovettura IA IP, condotta da e di proprietà di _1
, e l'auto FO OR condotta da Parte_1
. Controparte_1
In particolare, con la richiamata sentenza, il Tribunale, ravvisando l'esclusiva responsabilità di _1 nella causazione del sinistro de quo, ha rigettato
[...] la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali iure proprio patiti da quest'ultimo (dal momento dell'evento di danno fino alla morte, avvenuta in data 25/3/2013) e di quelli iure heredidatis richiesti dai succitati eredi per la perdita del rapporto parentale, oltreché la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali proposta, con riferimento alla Tesoro, per la perdita della pensione del defunto marito e, con riferimento a , per gli esborsi;
per Parte_1 converso, la sentenza impugnata, escludendo alcuna responsabilità in capo al in ordine all'evento CP_1 occorso, ha accolto la domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale mossa da quest'ultimo nei confronti di e Parte_1 Controparte_2
(compagnia assicurativa del veicolo del ,1
[...] CP_1 condannandoli in solido a pagare la somma di € 3.853,33, oltre a rivalutazione e interessi come in motivazione, fino a concorrenza della somma massima di € 5.199,002. Al contempo, il Tribunale ha dichiarato cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, fra e Parte_1 Controparte_6
(compagnia assicuratrice del veicolo del primo) per avvenuta transazione rispetto alle rispettive posizioni processuali, afferenti al danno materiale, subito per la perdita della vettura IA IP rimasta coinvolta nell'incidente. Per quanto concerne le spese del giudizio, il provvedimento di primo grado ha condannato gli odierni appellanti (e la loro madre defunta, ) a pagare le Controparte_4 spese di causa in favore di e della Controparte_1
liquidandole, per ciascuno di Controparte_2 essi, nella somma di € 29.194,10 oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali e a CPA ed IVA o bollo come per legge. Infine, le spese di C.T.U. sono state poste definitivamente a carico di , e Controparte_4 Parte_2
quanto all'intero ammontare delle Parte_1 competenze liquidate in favore del consulente in relazione alla c.t.u. ricostruttiva della dinamica dell'incidente e quanto alla metà delle competenze liquidate in favore del consulente in relazione alla c.t.u. medico-legale e a definitivo carico di e della Parte_1 quanto alla residua Controparte_2 metà delle competenze liquidate in favore del consulente in relazione alla c.t.u. medico-legale. Tanto ha ritenuto e deciso il Tribunale, alla luce dell'istruttoria svolta attraverso l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, le prove orali assunte (interrogatorio formale di e deposizioni Controparte_1 testimoniali),3 nonché l'espletamento di C.T.U. dinamico ricostruttiva4 e medico-legale5. Avverso la sentenza hanno proposto appello i soccombenti
, sia in proprio che Parte_1 Parte_2 in qualità di eredi della defunta , Controparte_4
i quali, prestando acquiescenza limitatamente alla statuizione sulla cessata materia del contendere e sulla regolamentazione delle relative spese processuali, fra e Parte_1 Controparte_6 hanno contestato la violazione e falsa applicazione dell'art. 2054 c.c.; errata valutazione delle risultanze probatorie, impugnando il capo della sentenza nella parte in cui si assumono sic et simpliciter le risultanze della TU e l'ordinanza con la quale il G.I. non ha inteso disporre la riconvocazione e/o rinnovazione della TU tecnica.6 Gli appellanti si dolgono del fatto che il Giudice di prime cure abbia basato la propria pronuncia esclusivamente sulla consulenza del C.T.U., dott. ing. nonostante Persona_2 essa presenti – ad avviso degli appellanti – plurime criticità. In primo luogo, non sarebbe dirimente la circostanza, pure contestata,7 secondo cui l'impatto fra i due veicoli sarebbe avvenuto nella corsia di marcia del veicolo condotto dal A tal proposito, gli appellanti richiamano la CP_1 relazione degli agenti di Polizia Municipale di Ruvo di Puglia, intervenuti poco dopo la verificazione del sinistro, ove il punto d'urto fra i due veicoli sarebbe stato individuato a cavallo della linea di mezzaria delle due corsie, così potendosi dedurre che la IA IP, condotta da _1
sarebbe stata ferma in quel punto, in attesa di
[...] effettuare la manovra di svolta a sinistra. Al contrario – sottolineano gli appellanti - il C.T.U. avrebbe disatteso i suddetti rilievi della Polizia Locale, individuando un diverso punto d'urto e, di conseguenza, incorrendo in una contraddizione, relativamente ai danni subiti dalle autovetture, considerato “che ove l'impatto fosse stato nella carreggiata della FO OR, avremmo avuto un impatto frontale;
le due auto avrebbero riportato danni nella parte centrale. La circostanza che le due auto hanno riportato i rispettivi danni alla parte anteriore sinistra è indice del fatto che effettivamente le due auto si sono scontrate frontalmente sulla linea di mezzeria”.8 Inoltre - affermano gli appellanti - avrebbe errato il C.T.U. nella parte in cui ha disatteso l'ulteriore rilievo, pure effettuato dalla Polizia Locale intervenuta in loco, la quale aveva ipotizzato che la FO OR, condotta da CP_1 avesse tenuto, negli attimi precedenti il sinistro, una velocità di guida non consona al limite consentito (70 km/h, trattandosi di una strada extraurbana secondaria), così non osservando adeguata prudenza, a maggior ragione, in un tratto di strada in discesa. Sarebbe così contraddittoria – secondo gli appellanti – la motivazione addotta nella sentenza impugnata, allorquando il primo Giudice, per alcuni rilievi, prende in considerazione la relazione della Polizia Municipale, disattendendoli per altri, come nell'evidenziato caso dell'ipotizzato eccesso di velocità. Quanto all'interrogatorio formale reso dal gli CP_1 appellanti sostengono che il Giudice di primo Parte_1 grado avrebbe errato nell'escludere valore confessorio alle dichiarazioni rese. L'interpellato, invero, avrebbe dichiarato di “non aver impedito l'impatto” fra i due veicoli, quindi confermando di non aver posto in essere alcuna manovra di emergenza, astrattamente possibile, atta ad evitarlo e confessando una condotta di guida non prudente.9 D'altronde – continuano gli appellanti – il fatto che la IA IP, condotta dal , stesse svoltando senza dare Parte_1 precedenza sarebbe smentito dal punto d'urto delle due vetture, con ciò confermandosi la valenza confessoria delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale dal
CP_1
Gli appellanti censurano la gravata sentenza anche laddove il Tribunale ha ritenuto inattendibili le dichiarazioni rese dall'unico teste sentito, che aveva Testimone_1 affermato di essere stato presente al momento dell'incidente. Infatti, la ricostruzione della dinamica di quest'ultimo, offerta dal teste, sarebbe coerente con le risultanze dei rilievi della Polizia Municipale, nel senso che l'impatto era stato di tipo latero-frontale, allorché il si trovava fermo, Parte_1 in prossimità della linea di mezzaria, in attesa di effettuare la manovra di svolta, mentre il che, per sua stessa CP_1 ammissione,10 non si era avveduto dell'altro mezzo, frenava solo negli ultimi attimi precedenti l'impatto, non riuscendo ad impedirlo a causa dell'eccessiva velocità. Gli appellanti, poi, contestano le ragioni ravvisate dal primo Giudice per escludere l'attendibilità del teste, e cioè la circostanza secondo cui il teste non si sarebbe presentato agli agenti di Polizia intervenuti sul posto. Questo elemento, di per sé solo, ad avviso degli appellanti, non basterebbe a minare la credibilità del testimone.11 In base a queste deduzioni, gli appellanti ritengono non superata la presunzione di pari responsabilità dei conducenti, prevista dall'art. 2054 c.c. in materia di circolazione di veicoli, non essendo stata offerta prova adeguata sull'incensurabilità della condotta di guida del nel senso di aver fatto di tutto per impedire il CP_1 sinistro. Con il secondo motivo di gravame, viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c., impugnandosi il capo della sentenza della liquidazione delle competenze legali.12 Infatti – a dire degli appellanti – il Giudice di primo grado avrebbe dovuto compensare le spese di lite, stante (quantomeno) l'evidente concorsualità nella causazione dell'evento e, a tal fine, viene richiamato il recente arresto del Supremo Collegio, secondo cui le competenze legali possono compensarsi per “gravi ed eccezionali ragioni”,13 ravvisabili nel caso di specie: la gravità sarebbe ricollegabile all'importo notevole delle spese (oltre € 70.000,00), tale da pregiudicare le condizioni economiche degli appellanti;
l'eccezionalità, invece, riposerebbe nel fatto che i Parte_1 avevano perso un congiunto a seguito del sinistro, a fronte di un quadro probatorio iniziale che suggeriva la concorsualità nella causazione dell'incidente. Inoltre – continuano gli appellanti – le spese liquidate in favore del avrebbero dovuto essere parametrate alla sua CP_1 iniziale richiesta, avanzata dinanzi al Giudice di Pace (circa
€ 5.000,00), e non all'intero valore della controversia, determinato alla luce anche della domanda attorea degli eredi del . Parte_1
Si è costituta in giudizio la Controparte_2 contestando l'appello, in quanto inammissibile ed infondato. In primo luogo, la compagnia assicuratrice deduce l'inammissibilità dello stesso per violazione dell'art. 342 c.p.c., in quanto carente dei requisiti, richiesti dalla legge, di specificità, chiarezza e sinteticità. Nel merito, la società appellata sostiene la palese infondatezza dell'appello per aberrante apodittica motivazione a sostegno del temerario gravame.14 Invero, le risultanze peritali sarebbero state ampiamente vagliate dal Giudice di primo grado, considerato, tra l'altro, che, ad onta dei motivi addotti in appello dagli appellanti, gli stessi, in primo grado, non avevano formulato critiche all'elaborato peritale definitivo (successivo alle osservazioni delle parti) omettendo di depositare proprie controdeduzioni.15 Al contrario, secondo la società appellata, la dinamica del sinistro, così come ricostruita nella sentenza impugnata, avrebbe trovato conforto probatorio nell'istruttoria esperita, inclusi gli acquisiti atti di indagine espletati dalla Polizia Municipale di Ruvo di Puglia. Per altro verso - afferma l'appellata compagnia assicurativa
– nessun contenuto confessorio avrebbero avuto le dichiarazioni rese, in sede di interrogatorio formale, dal e il Giudice di prime cure avrebbe anche CP_1 correttamente escluso la veridicità della prova testimoniale assunta, considerato che il nonostante avesse Tes_1 asserito di aver assistito personalmente all'incidente, trovandosi (mentre circolava in bicicletta) a pochi metri di distanza, e di essere rimasto in loco per circa 40-50 minuti, non si era presentato agli agenti della Polizia Locale intervenuti.16 La società assicuratrice, poi, ribadisce la bontà delle valutazioni espresse nella sua relazione dal C.T.U., laddove si ritiene che l'impatto sia avvenuto ad una velocità non superiore a 40 km/h e che il non avrebbe avuto CP_1 alcun margine di manovra per impedire il sinistro, atteso che, nonostante la frenata, il medesimo conducente non avrebbe potuto arrestarsi completamente. La C.T.U.17 avrebbe anche evidenziato la condotta gravemente colposa di , il quale non _1 avrebbe eseguito la manovra di svolta a sinistra in maniera conforme alle norme sulla circolazione stradale, anticipandola e, così, invadendo la corsia opposta in modo repentino ed inaspettato, nel momento in cui la FO OR era ormai troppo vicina e impedendo alla stessa qualsiasi manovra di emergenza. Dunque, a dire della società appellata, risulterebbe superata la presunzione legislativa di concorrente responsabilità in materia, così come opinato dal Tribunale. Sul motivo di impugnazione relativo al capo della sentenza regolamentativo delle spese di lite, la
[...] contesta quanto sostenuto dagli Controparte_2 appellanti, evidenziando che essi stessi, in primo grado, nelle conclusioni riportate nella loro memoria ex art. 190 c.p.c., del 12/6/2024, avevano chiesto un compenso, per l'attività difensiva, pari ad € 63.181,81, confermandosi così la correttezza del criterio, seguito dal primo Giudice nella liquidazione delle spese, e rendendosi palese l'infondatezza e la contraddittorietà delle doglianze in parte qua.18 Si è costituito nel giudizio d'appello anche
[...]
, il quale si oppone ai motivi di gravame e, CP_1 preliminarmente, deduce la carenza di legittimazione attiva di e (rectius: Parte_1 Controparte_7 carenza di titolarità), per avere essi affermato la propria qualità di eredi di , senza allegare Controparte_4 alcunché in merito e senza spiegare nessuna domanda in qualità di eredi del defunto , a nulla _1 valendo le conclusioni in atti (considerate dall'appellato un mero refuso). Viene dedotta, sempre preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 366 c.p.c., per contrarietà ai principi di sinteticità e chiarezza,20 e dell'art. 342 c.p.c. Nel merito, l'appellato sostiene che la C.T.U. CP_1 avrebbe dato adeguata risposta alle argomentazioni critiche addotte, in primo grado, dagli odierni appellanti e avrebbe correttamente individuato il punto di impatto fra i due veicoli nella corsia di marcia della FO OR, condotta dal
Al contempo, non corrisponderebbe al vero la CP_1 circostanza secondo cui la C.T.U. avrebbe smentito il contenuto della relazione degli agenti di Polizia Municipale intervenuti, essendo stato contestato unicamente il grafico.21 Inoltre, l'ipotesi formulata dalla Polizia Locale, in ordine alla velocità tenuta dal veicolo FO OR, sarebbe priva di riscontro tecnico e, quindi, di attendibilità, tant'è che il non aveva subito alcuna sanzione amministrativa CP_1 collegata alla violazione dei limiti di velocità. L'appellato, dopo aver anch'egli ribadito l'assenza di valore confessorio nelle dichiarazioni rese dal in sede di CP_1 interrogatorio formale, contesta l'avverso appello sulla valenza probatoria della deposizione del teste Tes_1 giammai rinvenuto e generalizzato dagli agenti della Polizia Locale, intervenuti sul luogo del sinistro, condividendo l'inattendibilità del teste, come correttamente ritenuto dal Giudice di primo grado, non certamente desumibile esclusivamente dal vincolo assunto con la dichiarazione d'impegno a dire la verità. L'appellato sostiene, in particolare, inverosimile l'assunto del teste, laddove, in considerazione della sua posizione rispetto al luogo del sinistro (distanza di circa 20-30 metri), afferma con certezza che la IA Punto condotta da si _1 trovasse a circa 30-40 centimetri dalla linea di mezzaria, anche tenuto conto del fatto che quest'ultimo veicolo, a seguito dell'impatto, aveva subito una retrocessione.22 Inoltre, secondo l'appellato, affermando che il CP_1 avrebbe invaso la corsia di marcia del , _1 il teste avrebbe creato un vuoto nella sua narrazione, non spiegando come il primo abbia perso il controllo della sua autovettura. Tenuto conto del punto d'impatto fra i due veicoli, così come individuato dal C.T.U. all'interno della corsia occupata dalla FO OR, la deposizione del teste sarebbe contraddittoria: o il avrebbe invaso la CP_1 corsia, in cui era fermo il , in attesa di poter Parte_1 svoltare;
o egli era rimasto nella sua corsia, in cui sarebbe pacificamente avvenuta la collisione. D'altra parte – continua l'appellato – le dichiarazioni del teste sarebbero in contraddizione con quanto affermato dagli appellanti, e cioè che il punto d'urto sarebbe quello rilevato dalla Polizia Municipale sulla linea di mezzaria. Quanto al capo relativo alla regolamentazione delle spese, l'appellato contesta le censure ex adverso formulate, precisando che il Giudice può compensare le spese di lite solo in caso di soccombenza reciproca o quando la questione trattata sia assolutamente nuova o vi sia mutamento giurisprudenziale su questioni decisive, oppure nel caso di conciliazione della controversia: tutte ipotesi estranee al caso di specie. Inoltre, gli appellanti non avrebbero addotto sufficienti motivi per giustificare l'invocata compensazione delle spese di giudizio. Nella memoria autorizzata per l'udienza del 19/3/2025, gli appellanti hanno preso posizione sulle deduzioni degli appellati, eccependo, in via preliminare, che sulla questione della legittimazione attiva si sarebbe già pronunciato il giudice di primo grado e, ad ogni buon conto, si sarebbe ampiamente dimostrato che gli eredi (odierni appellanti) avevano sempre agito sia iure proprio che iure hereditatis. Anche sull'eccepita inammissibilità dell'appello, parimenti, gli appellanti contestano le avverse eccezioni. Nel merito, i deducono di aver depositato in Parte_1 tempo le proprie controdeduzioni, in sede di esame della C.T.U., e che, ciò nonostante, il Tribunale non le avrebbe prese in considerazione. Gli appellanti, poi, chiedono lo stralcio della documentazione del procedimento penale, prodotta dal (procedimento che lo avrebbe visto coinvolto), in CP_1 quanto inconferente, tardiva e priva di validità decisoria ai fini del giudizio.23 Nelle note di replica del 16/5/2025, gli appellanti chiedono la condanna del ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per le CP_1 reiterate eccezioni e richieste infondate, afferenti la legittimazione attiva nel giudizio,24 ribadendo la richiesta di rinnovazione della C.T.U., nonché le ulteriori deduzioni, già formulate nei precedenti atti difensivi. Con ordinanza di questa Corte, in data 26/3/2025, è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, avanzata dagli appellanti. Quindi, all'udienza a trattazione scritta del 4/6/2025, la causa è stata riservata per la decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come sopra precisate. Motivi della decisione In via preliminare, va sottolineata l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione per aspecificità dei motivi (art. 342 c.p.c.) e per violazione dei criteri di cui all'art. 366 c.p.c. A parte l'inapplicabilità di tale ultima disposizione, prevista per il ricorso in cassazione e non anche per le modalità di proposizione dell'appello, è evidente l'analiticità e la puntualità degli argomenti critici individuati da parte appellante, come di seguito meglio precisati, che consentono alle altre parti di prendere posizione e articolare adeguata difesa, come per altro desumibile dal tenore degli atti difensivi depositati. Ciò posto, il primo Giudice, con riguardo alla ricostruzione della dinamica del sinistro, ha formulato le testuali osservazioni: Nel merito, con riguardo alla dinamica dello scontro intercorso fra la e la è agli atti – in CP_8 CP_9 copia fotostatica, la cui conformità all'originale non è contestata da alcuno, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2712 c.c. - il rapporto di servizio all'epoca redatto dagli agenti dell'allora Polizia Municipale di Ruvo di Puglia, intervenuti sul luogo dell'incidente una decina di minuti dopo il suo accadimento, e la causa è stata istruita mediante l'assunzione di prove orali - interrogatorio formale del
e audizione di un unico teste, a nome CP_1 [...]
addotto dagli eredi di - e Tes_1 _1
l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio ricostruttiva delle circostanze e delle modalità dell'accaduto. Nel rapporto della Polizia Municipale, alla stregua di quanto i verbalizzanti danno atto di avere <<appreso e constatato, d[e]ll'esame dei danni riportati dai veicoli coinvolti … raffigurati nella acclusa repertazione fotografica d[i] quanto rilevato sul luogo teatro del sinistro>>, la dinamica del sinistro medesimo è ricostruita nel senso che la , CP_8
<<presumibilmente viaggiando a cavallo della linea di < i>
mezzeria stradale, iniziava manovra di conversione a sinistra … quando nel contempo sopraggiungeva [la
dalla opposta direzione>>, a cui il conducente CP_9 della ometteva pertanto di dare la dovuta precedenza;
CP_8
è meramente ipotizzato che il conducente della CP_9 tenesse anche lui una condotta di guida imprudente, in quanto <<non consona alla limitazione imposta dalla esistente segnaletica verticale (limite di 70 kmh)>>; è riportato, con il conforto delle allegate fotografie dei mezzi, che l'impatto è avvenuto fra la parte anteriore sinistra di un veicolo e la parte anteriore sinistra dell'altro veicolo. L'interpello reso dal non ha dato alcun esito CP_1 confessorio a suo sfavore ed a favore degli eredi di
. Inattendibile suona la deposizione _1 resa dall'unico teste escusso. Questi infatti, nel dichiararsi testimone oculare dell'evento, ha riferito che la , nell'accingersi ad eseguire manovra CP_8 di svolta a sinistra, si era arrestata <>, <<ad una distanza di circa 30 40 cm dalla linea mezzeria, all'interno della sua corsia>>, dopo di che, nel giro di un paio di secondi, è arrivata la CP_9 che procedeva al centro della sua corsia, alla velocità di circa 80-90 km/h, il cui conducente, giunto ad una decina di metri dalla , cominciava a frenare, senza riuscire però CP_8 ad evitare di investirla, donde la collisione fra angolo anteriore sinistro di un'auto e angolo anteriore sinistro dell'altra; senonché non è prospettata alcuna plausibile ragione per cui, così stando le cose - e cioè procedendo la al centro della sua corsia ed essendo la CP_9 CP_8 ferma all'interno della propria, ben distante dalla linea di mezzeria, trovandosi ad una distanza di 30-40 centimetri dalla stessa - in un tratto di strada pacificamente rettilineo e in condizioni ambientali ottimali, il , giunto ad una CP_1 decina di metri dalla TI e ancorché questa non costituisse alcun ostacolo alla sua marcia, dovesse avvertire la necessità di improvvisamente frenare, così bruscamente da perdere il controllo del proprio mezzo e dirigersi, anziché verso destra, ciò che sarebbe stato naturale impulso fare, proprio verso sinistra, precisamente incontro all'altro veicolo fermo all'interno dell'opposta corsia, che, limitandosi invece a proseguire la sua marcia, anche alla sostenuta velocità di 80-90 km/h che secondo il teste la teneva, il avrebbe puramente e CP_9 CP_1 semplicemente superato senza nessun danno per alcuno. La credibilità del teste è poi minata dalla singolare circostanza per la quale, a quanto da lui dichiarato, essendosi trattenuto sul luogo del sinistro per ben 40-45 minuti ed essendosene allontanato dopo l'arrivo della Polizia Municipale, allorché gli agenti avevano cominciato a fare i loro rilievi, il che pure aveva riconosciuto il Tes_1 conducente della TI, persona a lui nota, tanto da contattarne successivamente la famiglia, ha reputato preferibile astenersi dal presentarsi agli agenti, che infatti nel loro rapporto non hanno dato atto della presenza di alcun testimone oculare dell'accaduto, e <
[suoi] dati alle persone che sono uscite dalla Euro Auto>>, cioè dalla rivendita di automobili verso la quale _1 era presumibilmente diretto.
[...]
Dirimenti sono invece le contrarie risultanze della c.t.u. espletata ai fini della ricostruzione della dinamica dell'incidente, le cui conclusioni questo giudicante integralmente condivide e fa proprie siccome sorrette da dettagliatissime motivazioni, del tutto coerenti ed esaurienti, anche in risposta alle osservazioni formulate dal consulente tecnico di parte degli eredi di . _1
Il c.t.u., conformemente a quanto a suo tempo rilevato dalla Polizia Municipale, ha riferito di poter con certezza collocare all'interno della corsia di marcia della CP_9 il punto di impatto fra le due vetture, ancora più all'interno di quanto ritenuto dagli agenti verbalizzanti. Questo significa che, contrariamente a quanto prospettato dagli eredi di e dal teste deve _1 Tes_1 ritenersi non rispondente al vero che la TI fosse ferma all'interno della propria corsia di marcia, in attesa di poter eseguire la manovra di svolta a sinistra a cui il suo conducente aveva intenzione di procedere, vero essendo piuttosto che questi aveva invece intrapreso la manovra ad onta del sopraggiungere di altro automezzo in senso contrario, al quale pertanto colpevolmente omise di dare la dovuta precedenza. In forza dell'art. 2054, co. 1 e 2, c.c., l'accertamento della condotta colpevole di uno dei due conducenti dei veicoli antagonisti, causalmente efficiente, non esonera l'altro da responsabilità, ove non sia acquisita la prova che questi abbia fatto a sua volta tutto il possibile per evitare il sinistro (v. Cass. 23.1.2023 n. 2005, fra le più recenti). Anche a tale riguardo soccorrono le risultanze della predetta c.t.u., la quale, accertato che la non CP_9 procedeva a velocità superiore al limite di 70 km/h ivi imposto dalla segnaletica stradale, ha altresì stabilito che il suo conducente venne a trovarsi nella materiale impossibilità di porre in essere qualsivoglia manovra di fortuna al fine di evitare di entrare in collisione con la , CP_8 postasi improvvisamente a tagliargli la strada>.25 Orbene, gli appellanti, nel contestare le conclusioni tratte dal primo Giudice, formulano plurimi rilievi, lamentando il mal governo del quadro probatorio, complessivamente ricostruito, avendo omesso il Tribunale di comparare adeguatamente le diverse risultanze istruttorie. In particolare, i punti critici del percorso argomentativo del Tribunale e delle sue conclusioni, secondo la difesa appellante, avrebbero ad oggetto, in sintesi:
1. l'attendibilità della ricostruzione della dinamica del sinistro, operata dalla Polizia Locale, intervenuta subito dopo l'incidente, ritenuta invece errata dal primo Giudice;
2. la ritenuta inattendibilità dell'unico teste, sentito in corso di causa, il quale avrebbe offerto una ricostruzione dei fatti verosimile e coerente con quella prospettata dalla Polizia Locale;
3. l'esclusa valenza confessoria delle dichiarazioni rese, in sede di interrogatorio formale, da , ritenute “tamquam non Controparte_1 esset” nonostante costui “tra le righe” avesse ammesso di non aver visto sopraggiungere l'autovettura antagonista IA IP, condotta dal;
4. la valorizzazione in via Parte_1 esclusiva della TU da parte del Tribunale, che non avrebbe, invece, tenuto conto delle innumerevoli osservazioni fornite dal CTP di parte appellante. Quanto alla C.T.U., ricostruttiva della dinamica del sinistro, la difesa degli appellanti osserva: Il TU nella sua perizia si è limitato apoditticamente e senza fornire prove scientifiche dei propri assunti a stravolgere ogni risultanza processuale e tecnica ricostruttiva così da tacciare la ricostruzione degli eventi fornita dai VVUU intervenuti sul luogo del sinistro immediatamente dopo l'impatto e con le autovetture ancora in stato di quiete, di gravi vizi ed errori! IL TU designato ha arbitrariamente spostato la scena del campo del sinistro partendo non già dalle misurazioni eseguite dai VVUU intervenuti a rilevare il sinistro con le auto in posizione di quiete ma da una traccia di frenata che nulla ha a che vedere con il sinistro de quo! Del tutto errata è infatti a parere di codesta difesa la dinamica ricostruttiva del sinistro effettuata presuntivamente dal TU come del tutto priva di fondamento è la sua supposizione circa la velocità e la condotta di guida tenuta dall'autovettura antagonista al momento dell'impatto! Dunque, piuttosto che fornire una ricostruzione realistica degli eventi, egli ha impegnato il proprio tempo a smontare la ricostruzione fornita dai VVUU intervenuti a rilevare il sinistro immediatamente dopo il suo accadimento ovvero a contestare la ricostruzione fornita dello stesso evento dal CTP, senza rispondere al quesito chiaro e preciso posto dal Giudice! Analizzando infatti la TU sulla cui scorta il Magistrato ha poi fondato la propria sentenza, l'Ing.
piuttosto che fornire una ricostruire Persona_2
“oggettiva” degli accadimenti, ha impiegato il proprio tempo a ricercare le falle nella ricostruzione del sinistro fornita dai VVUU (all. 10) o in quella del CTP così che lo stesso non ha adeguatamente spiegato come mai, sebbene l'autovettura FO SC (secondo la propri ricostruzione) viaggiasse a velocità consona al limite previsto (sebbene i VVUU AVESSERO IPOTIZZATO CHE CERTAMENTE VIAGGIASSE AD UNA VELOCITA' SOSTENUTA E DI CERTO SUPERIORE AL LIMITE PREVISTO PER QUEL TRATTO STRADALE) (vedasi la relazione dei VVUU (all. 10)) abbia potuto subire tutti quei danni sia nella parte anteriore sinistra e soprattutto, in quella posteriore, determinati per l'effetto rimbalzo che detta autovettura ha subito a seguito del violento suo impatto contro l'autovettura antagonista che per stessa ricostruzione del TU era ferma al momento dell'impatto! Non ha neanche spiegato come sia stato possibile che la medesima autovettura, sebbene viaggiasse (per sua supposizione) ad una velocità inferiore al limite previsto per quel tratto di strada, a seguito dell'impatto, abbia di fatto subìto l'apertura dell'airbag atteso che come è noto, tra i fattori che determinano lo scoppio degli stessi, oltre all'angolazione incide certamente la potenza e la velocità ovvero la forza data dalla velocità che il corpo impattante scarica contro l'ostacolo al momento dell'impatto! Dunque, acclarato che all'atto dell'impatto l'autovettura IA TI ERA FERMA come anche il TU ha più volte sostenuto resta però da comprendere e questo neanche il TU lo ha spiegato come mai i dispositivi airbag della CP_10 del IG. immatricolata nell' anno 1994 (che CP_1 certamente non era un'autovettura di ultima generazione) siano scoppiati se la velocità che detta autovettura aveva PRIMA DI IMPATTARE era INFERIORE ai 65 Km/h! Ugualmente, il TU non ha spiegato come possa ritenersi addebitabile la responsabilità dell'evento al conducente della IA IP che per stesso accertamento del TU era fermo al momento dell'impatto e mandare esente da qualsivoglia responsabilità il conducente dell'autovettura antagonista che andava ad impattarvi contro senza impedire l'urto e senza porre in essere qualsivoglia manovra di emergenza, sebbene le condizioni della strada (rettilineo in discesa per la , l'ottima sua visuale CP_10
(giornata di sole con celo limpido)e la larghezza della carreggiata glielo consentivano! Non ha spiegato il TU come possa ritenere il conducente della CP_10 esente da responsabilità di sorta in tale evento se è tale autovettura ad avere impattato contro quella antagonista ferma al momento dell'impatto! Non ha spiegato il TU perché: se le condizioni della strada erano tali da garantire una buona visuale al conducente della CP_10 questi, che a detta del TU viaggiava ad una velocità che non superava i 60 Km/h, e il conducente della IA TI ERA FERMO AL MOMENTO DELL'IMPATTO, non sia riuscito a frenare e ad arrestare l'autovettura così da impedire l'impatto sebbene fosse in prossimità di un incrocio stradale! Non ha spiegato il TU come mai, se l'evento è avvenuto per una mancata precedenza a destra della rispetto alla i danni CP_11 CP_10 riportati dalle due autovetture sono collocati entrambi negli spigoli anteriori sinistri! Non ha fornito alcuna plausibile motivazione all'ulteriore circostanza non certo trascurabile circa la ragione per cui il conducente della CP_10 mandato completamente esente da qualsivoglia responsabilità dal TU e dal Magistrato di primo grado, non sia riuscito a impedire l'impatto tenuto conto della propria velocità e della larghezza della propria corsia! Non si comprende infatti quale motivazione avrebbe indotto gli accertatori VVUU intervenuti a rilevare il sinistro, di riportare delle misurazioni ed uno schizzo planimetrico del luogo teatro dell'evento completamente errato rispetto alla ricostruzione “supposta” dal TU senza le autovetture sul luogo dell'impatto in fase di sua ricostruzione e ritenere pertanto la ricostruzione di questi più attendibile di quella fornita dai VVUU che invece hanno eseguito i rilievi con le autovetture in stato di quiete post impatto! Analogamente NON SI COMPRENDE neanche quale possa essere la ragione per cui il TU ritiene finanche errata l'individuazione del punto d'urto effettuata dai VVUU e da questi collocata ALL'ALTEZZA DELLA LINEA DI MEZZERIA, quando lo stesso, senza indicare alcuna misurazione, si è limitato unicamente ad indicare detto punto con dei colori, TRASLANDOLO, IN MANIERA DEL TUTTO ARBITRARIA E SUPPOSTA! Acclarato che pertanto il TU non è riuscito a fugare i legittimi dubbi di parte attrice la difesa di parte attrice insisteva affinchè il Giudice di primo grado disponesse la rinnovazione della stessa ovvero che il TU fornisse i propri chiarimenti in odine ai dubbi che il proprio elaborato peritale non ha chiarito anche in contraddittorio con il CTP di parte. A detta udienza il TU compariva ed il Giudice fissava termine per il deposito della perizia integrativa alla data del 30/03/2023 concedendo alle parti termine per depositare eventuali ulteriori osservazione rinviando la causa alla data del 12/06/2023. Anche con i chiarimenti depositati purtuttavia il TU non ha fugato alcun dubbio sollevato dal CTP di parte attrice atteso che, per sua stessa ammissione secondo quanto riportato a pagina 6 dei chiarimenti forniti a seguito di richiesta della Dott.ssa SARDONE per ricostruire la dinamica del sinistro, il TU si è basato su ipotesi ritenute più attendibili rispetto ad altre ritenute a suo sommesso avviso meno credibili e per rendere verosimile quanto andava a ricostruire ha letteralmente stralciato le misurazioni ed i rilievi dei VVUU pur di dare un senso logico alla propria apodittica ricostruzione! (all. 11)>. Ad avviso degli appellanti, quindi, il Giudice di Prime Cure, senza offrire adeguata motivazione, avrebbe posto a fondamento del rigetto della domanda di parte attrice, ora appellante, solo la predetta C.T.U. ricostruttiva della dinamica dell'incedente, nonostante essa presentasse numerose criticità. L'Ausiliare del Giudice, in particolare, avrebbe ricostruito il sinistro, senza tener conto del reale stato dei luoghi e della relazione redatta dal Comando di Polizia Municipale del Comune di Ruvo di Puglia, da cui sarebbero invece emersi circostanze ed elementi idonei a dimostrare l'impossibilità di ravvisare l'esclusiva responsabilità del de cuius Parte_1 nella causazione del sinistro. In primo luogo, secondo la difesa degli appellanti, la circostanza che l'impatto sarebbe avvenuto all'interno della corsia di marcia del veicolo “FO OR” non sarebbe dirimente rispetto all'accertamento della responsabilità esclusiva in capo al de cuius. In particolare, non coglierebbe nel segno il sillogismo, operato dal Tribunale, secondo cui “l'impatto è avvenuto nella carreggiata della FO OR, quindi è responsabile il conducente dell'altra autovettura. A tal proposito – osservano gli appellanti - la Polizia Locale individua il punto d'urto e quindi il luogo del sinistro [come attestato sul disegno planimetrico, all'altezza del veicolo A (IA IP)] a cavallo della linea di mezzaria delle due corsie. Tanto – sostengono gli appellanti – equivarrebbe ad affermare che il veicolo “IA IP” era fermo a cavallo della mezzeria, in attesa di effettuare la manovra di svolta a sinistra. Ciò nonostante, il TU26 avrebbe sovvertito le conclusioni tratte dalla Polizia Locale, a suo dire errate, affermando che le foto scattate del sinistro sarebbero diverse dallo schizzo planimetrico e sostenendo che “le posizioni di quiete raggiunte dai due veicoli, ben visibili nelle foto scattate dalla Polizia, non corrispondono ai rilievi effettuati dalla P.M. e non corrisponde neanche il punto d'urto “P” perché a modesto parere dello scrivente, detto punto si trova più avanti e più spostato verso sinistra, come si evince dal grafico”. Questa affermazione è avversata dalla difesa degli appellanti, sull'asserito presupposto che, ove l'impatto fosse stato nella carreggiata della FO OR, sarebbe avvenuto un impatto frontale e, coerentemente, le due auto avrebbero riportato danni nella parte centrale. Al contrario, la circostanza che le due auto avevano riportato i rispettivi danni nella parte anteriore sinistra sarebbe indice del fatto che effettivamente lo scontro tra i veicoli sarebbe avvenuto frontalmente sulla linea di mezzeria. Gli appellanti lamentano, poi, la contraddittorietà e la lacunosità della tesi, sostenuta dal Tribunale, che, nell'applicare il principio di diritto di cui all'art. 2054 c.c., comma 1 e 2, secondo cui l'accertamento della condotta colpevole di uno dei due conducenti dei veicoli antagonisti, causalmente efficiente, non esonera l'altro da responsabilità, ove non sia acquisita la prova che questi abbia fatto a sua volta il possibile per evitare il sinistro, dà rilievo alla C.T.U. ritenendo accertato, per un verso, che la OR non procedesse a velocità superiore al limite di 70 Km/h, in loco imposto dalla segnaletica stradale, e, per altro verso, che il suo conducente si fosse venuto a trovare nella materiale impossibilità di compiere qualsivoglia manovra di fortuna atta ad evitare la collisione con la IA TI “postasi improvvisamente a tagliarli la strada”. Al riguardo, il Giudice di prime cure valorizzerebbe
“maggiormente” la TU “a scapito” della relazione della Polizia Municipale, intervenuta nell'immediatezza dei fatti, trascurata ed avversata dall'Ausiliare del Giudice. Gli appellanti, invece, invocano una più attenta lettura della relazione di servizio redatta dalla Polizia Municipale, intervenuta nell'immediatezza sul luogo del sinistro (aspetto da non sottovalutare nella ricostruzione dei fatti), relazione da cui emergerebbe un dato diverso, laddove si legge:
<…infine, giova osservare che dall'esame delle riprese fotografiche dei danni subiti dai mezzi, non si esclude, sulla base della tipologia della località interessata, una condotta di guida, da parte del conducente del veicolo B (FO OR) NON CONSONA alla limitazione imposta dalla segnaletica verticale (limite 70 km/h) su ambedue le direttrici di marcia”. A maggior ragione, considerando che il tratto di strada, percorso dalla FO OR, era in discesa, dato quest'ultimo certo e acclarato tanto dal TU che dal CTP. Secondo gli appellanti, inoltre, il Tribunale sarebbe caduto in contraddizione perchè, per un verso, avrebbe valorizzato la ricostruzione dei fatti fornita dalla Polizia Locale, intervenuta sul luogo del sinistro, laddove prudentemente aveva ipotizzato che, al momento dell'impatto, la IA IP stesse a cavallo della linea di mezzeria mentre sopraggiungeva la FO OR dalla direzione opposta (così ritenendo verosimile la condotta del ipotizzata Parte_1 dalla Polizia Locale), e, per altro verso, non ritiene ipotizzabile, in maniera altrettanto prudenziale, il fatto che l'autovettura FO OR potesse viaggiare ad una velocità non consona ai limiti di velocità, ipotesi invece valutata dai verbalizzanti quale condotta in capo al CP_1
Il criterio prudenziale, in altre parole, avrebbe dovuto essere applicato in ambo le ipotesi. Peraltro – sottolineano gli appellanti – le risultanze della TU avrebbero condotto a ritenere errati i rilievi eseguiti e la ricostruzione del sinistro operati dalla Polizia Locale, ad onta della valenza probatoria degli atti della detta Autorità di Polizia, facenti fede fino a querela di falso, da nessuna parte proposta. In merito alla valenza probatoria attribuita dal primo Giudice alle dichiarazioni rese, in sede di interpello, da
, escludendone contenuto confessorio, la Controparte_1 difesa appellante osserva: Anche in tale punto la sentenza è illegittima e merita di essere riformata atteso che di contro, dalla deposizione resa dal è Controparte_1 invece evincibile che il dichiara di non aver visto CP_1
l'autovettura antagonista e non aver impedito l'impatto (dunque non ha posto in essere alcuna manovra di salvataggio che gli avrebbe impedito l'impatto, considerato che il punto in cui detto impatto è avvenuto è comunque in prossimità di una intersezione con una strada laterale dalla quale sarebbe potuto sbucare chiunque e, quindi il
non ha tenuto una condotta di guida prudente e CP_1 consona al punto tale da impedire l'impatto! (è il caso di evidenziare che nel tratto di strada teatro dell'incidente vi sono diverse proprietà private con accesso diretto sulla via principale) per cui è fatto obbligo ai sensi di cui all'art 145 CDS 1 comma di usare la dovuta prudenza in prossimità di incroci, intersezioni stradali ovvero di accessi privati. E ciò non solo! Infatti, controparte afferma in sede di interpello:
“Nella direzione opposta, proveniva un auto che improvvisamente effettuava una svolta a sinistra senza darmi la precedenza.” Tale assunto è smentito dai punti d'urto delle due autovetture!! Se l'auto del avesse Parte_1 svoltato improvvisamente a sinistra come parte avversa ha sostenuto in primo grado, il punto d'urto sarebbe stato tra le due auto, nella parte frontale sinistra della e CP_12 nella parte anteriore destra della IA IP. Nel caso in esame tanto non è accaduto!!! Le due auto si sono scontrate entrambe nella parte anteriore sinistra, e tanto porta a ritenere che erano in una posizione frontale l'una a l'altra. Pertanto non corrisponde al vero, come sostenuto dal G.I., la circostanza che l'interpello non ha sortito effetto confessori;
dall'interpello si traggono elementi che smentiscono la ricostruzione del TU e che il Giudice di Prime avrebbe dovuto valutare>.27 Pt_4
La difesa degli appellanti censura la sentenza di primo grado anche laddove il Giudice di prime cure taccia di inattendibilità la deposizione resa dall'unico teste escusso. A tal proposito, secondo gli appellanti, il Tribunale offrirebbe una interpretazione distorta della deposizione fornita dal teste, che invece avrebbe reso una chiara visione della dinamica del sinistro, perfettamente compatibile con le misurazioni e i rilievi dei VVUU, intervenuti sul luogo del sinistro, circa venti minuti dopo l'impatto, così dando credito alla ricostruzione operata dai Verbalizzanti. A tal proposito, gli appellanti richiamano il tenore della deposizione, laddove, il teste descrive la condotta di guida del che, nell'accingersi ad eseguire manovra di Parte_1 svolta a sinistra, si sarebbe arrestato alla strada>, di mezzeria, all'interno della sua corsia>, e gli sviluppi successivi, evidenziando che, nel giro di un paio di secondi, era arrivata la , che procedeva al centro della CP_10 sua corsia, alla velocità di circa 80-90 km/h, il cui conducente, giunto ad una decina di metri dalla IA TI, cominciava a frenare, senza riuscire però ad evitare di investirla, donde la collisione fra angolo anteriore sinistro di un'auto e angolo anteriore sinistro dell'altra. Dalla deposizione del teste si evince, contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di prime cure che l'impatto, come anche ricostruito dal VVUU, è stato di tipo latero- frontale ed ovvero nel mentre il era _1 fermo in prossimità della linea di mezzeria in attesa di effettuare manovra di svolta per immettersi in una proprietà privata posta alla sua sinistra veniva violentemente attinto nello spigolo anteriore lato sinistro (lato guida) dal conducente dell'autovettura antagonista che non avvedendosi (per sua stessa ammissione) dell'automezzo fermo all'altezza della linea di mezzeria non ha posto in essere alcuna manovra utile ad impedire l'impatto se non negli ultimi metri di strada ma poiché la sua velocità era superiore al limite consentito, non ha potuto impedire l'impatto>.28 Ad avviso degli appellanti, il Giudice di prime grado avrebbe errato nel valutare la non credibilità del teste desunta dalla circostanza per la quale, essendosi egli trattenuto sul luogo del sinistro per ben 40-45 minuti ed essendosene allontanato dopo l'arrivo della Polizia Municipale, allorché gli agenti avevano cominciato a fare i loro rilievi, il che pure aveva riconosciuto il Tes_1 conducente della IA TI, persona a lui nota, tanto da contattarne successivamente la famiglia, avrebbe reputato preferibile astenersi dal presentarsi agli agenti, che infatti nel loro rapporto avevano dato atto della assenza di testimoni oculari dell'accaduto, e lasciare i suoi dati alle persone uscite dalla sede della ditta “EuroAuto”, cioè dalla rivendita di automobili verso la quale il defunto _1 era diretto. Il Tribunale, quindi, avrebbe errato nell'attribuire rilievo a tale unica circostanza, senza valutare nel complesso la credibilità del teste, dando rilievo alla precisione ed alla completezza del racconto ed alla presenza di oggettivi riscontri. In punto di diritto, gli appellanti richiamano il principio per cui l'accertamento in concreto del verificarsi di una condotta di guida gravemente colposa, ad opera di uno dei conducenti coinvolti in un sinistro stradale, solleva l'altro conducente dall'onere di superare la presunzione di pari responsabilità, sancita dall'art. 2054, comma secondo, c.c., solo nel caso in cui la colpa concreta dell'uno sia stata tale, da rendere teoricamente impossibile qualunque manovra salvifica da parte dell'altro. Conseguentemente, sarebbe ingiustamente applicato l'art. 2054, comma secondo, c.c., se il giudice attribuisca l'intera responsabilità ad uno solo dei conducenti, nonostante non possa stabilire in concreto se l'altro conducente abbia avuto la possibilità almeno teorica di evitare la collisione”. Nel caso in esame - sostengono gli appellanti - il CP_1 ben avrebbe potuto impedire l'impatto se solo avesse tenuto una velocità consona alla strada, tale che, con una frenata di metri 5,70, avrebbe evitato l'impatto su un tratto di strada su cui si affacciavano diverse proprietà private, con accesso diretto sulla via principale, situazione implicante l'obbligo, ai sensi di cui all'art 145, primo comma, C.D.S., di usare la dovuta prudenza in prossimità di incroci, intersezioni stradali ovvero di accessi privati. Nel caso in esame – concludono gli appellanti - il conducente dell'autovettura era stato CP_10 ritenuto esente da qualsivoglia responsabilità, anche concorsuale (sebbene quest'ultima sia la regola in materia di incidenti stradali), in difetto dei relativi presupposti. Il
invero, non avrebbe fornito alcuna prova, neanche CP_1
a mezzo TU, le cui conclusioni erano state immotivamente condivise dal Giudice di primo grado, di aver fatto a sua volta tutto il possibile per evitare il sinistro. Quanto al capo della sentenza appellata, vertente sulla liquidazione delle competenze legali, gli appellanti formulano le seguenti censure. Al momento della proposizione del giudizio di risarcimento danni, per la morte del proprio congiunto, l'unico atto probatorio disponibile sarebbe stato il solo prontuario redatto dalla Polizia Locale, alla luce del quale sarebbe emersa la concorsualità, tra le condotte dei rispettivi conducenti, così da lasciar apparire non pretestuosa ed infondata l'azione proposta. La situazione processuale sarebbe mutata soltanto all'esito della TU, con tutti i limiti dedotti con il primo motivo di appello, sicchè non sarebbe stata giustificabile una pesante condanna dei soccombenti alla rifusione delle spese processuali, di cui sarebbe stata più corretta ed equa la compensazione in presenza di “gravi ed eccezionali ragioni”: gravi, in considerazione del pesante esborso che avrebbe posto in seria difficoltà economica le parti appellanti;
eccezionali, in considerazione del fatto che, a causa del sinistro in oggetto, gli appellanti avevano perso un congiunto, senza trascurare il quadro probatorio iniziale, come già sottolineato, favorevole all'avvio dell'azione risarcitoria. Inoltre, secondo gli appellanti, il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente quantificato le spese legali, in favore della difesa del tenendo conto non già del valore CP_1 della domanda giudiziale, da quest'ultimo azionata nel giudizio principale (pari a circa € 5.000,00),29 ma dell'intero valore della controversia, all'esito della disposta riunione di procedimenti. Ciò premesso, ad avviso della Corte, nessuno dei motivi di censura, come sopra sintetizzati, si appalesa fondato e condivisibile. In primo luogo, vanno ribadite le conclusioni tratte dal primo Giudice in ordine alla valenza probatoria delle dichiarazioni rese, in sede di interrogatorio formale, da e dal teste, escusso in primo grado, Testimone_2 31 Testimone_1
Quanto all'interrogatorio formale, va sottolineato che il nel negare le circostanze articolate ex adverso nei CP_1 capitoli di prova, dichiarò espressamente che, nel procedere regolarmente nella propria corsia, con visuale libera, in direzione Ruvo di Puglia, a velocità contenuta ed entro il limite in loco in vigore (70Km/h), “Nella direzione opposta, proveniva un'auto che improvvisamente effettuava una svolta a sinistra senza darmi la precedenza…nonostante abbia io frenato, non ho potuto evitare l'impatto perché il
ha svoltato all'improvviso, senza alcun cenno…”. Parte_1
È evidente, quindi, che giammai la parte in oggetto ha ammesso – come invece infondatamente sostenuto dagli appellanti – di aver omesso qualsiasi tentativo di manovra di emergenza, per impedire l'impatto tra i due veicoli, più volte ribadendo, invece, che, nonostante la frenata, qualunque manovra di emergenza risultò frustrata dalla repentinità della manovra di svolta a sinistra, posta in essere dal veicolo antagonista. Aggiungasi che il ha anche precisato di CP_1 procedere nella propria corsia di marcia32 e che l'impatto si verificò all'interno di quest'ultima.33 Sicchè, anche sotto tale profilo, nessun elemento di riscontro in senso sfavorevole al può trarsi dalle sue dichiarazioni, per nulla di CP_1 contenuto confessorio, in ordine alla ricostruzione della dinamica del sinistro, nei sensi affermati dalla difesa degli appellanti. Con riguardo alla deposizione del teste non possono Tes_1 che ribadirsi le conclusioni, pienamente condivisibili, tratte dal primo Giudice in ordine alla sua inattendibilità. In primo luogo, è certamente assai poco rassicurante, in ordine alla valutazione sulla genuinità del teste, la circostanza che la Polizia Locale abbia escluso, nella sua relazione di servizio, la presenza di testi oculari al momento dell'incidente, perché non rinvenuti sul posto.34 Eppure, come la stessa riferisce, la Polizia Municipale sopraggiunse in loco soltanto dieci minuti dopo l'incidente,35 mentre il teste, come dallo stesso affermato nel corso della sua deposizione, rimase in loco per circa 40-45 minuti dopo l'incidente, assistette all'arrivo dell'ambulanza, prima, e della Polizia Municipale, poi, vide l'attività investigativa da quest'ultima svolta (rilievi fotografici), senza tuttavia manifestarsi alle FF.OO., per rendere doverosamente loro le informazioni a sua conoscenza nell'immediatezza dei fatti, preferendo piuttosto lasciare il proprio recapito alla famiglia del defunto, comportamento questo ingiustificatamente assai discutibile e tale da gettare pesanti ombre sull'attendibilità e neutralità del teste. A tal proposito, si aggiungono ulteriori significative considerazioni che, valutate complessivamente, accentuano le perplessità sulla credibilità del teste, che resta del tutto scardinata. In primo luogo, è singolare la presenza del teste in una stradina, in una zona non particolarmente trafficata e comunque fuori città, guarda caso proprio accanto alla concessionaria “EuroAuto”, fermo con la propria bicicletta in attesa di amici, di cui però non v'è traccia alcuna nel corso della sua permanenza in loco, durata - come già evidenziato
- ben 30/40 minuti, fino al suo allontanamento spontaneo. In secondo luogo, nonostante la distanza dal luogo dell'impatto (circa 20-30 metri), il teste ha riferito con chirurgica precisione (come se il suo sguardo fosse preventivamente diretto e focalizzato esclusivamente sul veicolo) quale fosse la collocazione dell'auto IA IP del sulla propria corsia di marcia, precisando che la Parte_1 stessa si trovava “ad una distanza di circa 30/40 cm dalla linea di mezzeria, all'interno della sua corsia”. Ancor più significativa è l'ulteriore anomalia, rilevata anche dal primo Giudice nella gravata sentenza, laddove la ricostruzione della dinamica dell'incidente, resa dal teste si pone in contraddizione con la condotta di guida Tes_1 che ragionevolmente avrebbe dovuto aspettarsi da parte del conducente della auto FO OR. Invero, da un lato, la IA TI, condotta dal , Parte_1 nell'accingersi ad eseguire la manovra di svolta a sinistra, si sarebbe fermata in posizione “parallela alla strada”, nella propria corsia (ad una distanza di circa 30/40 cm dalla linea di mezzeria); dall'altro, l'auto FO OR, condotta dal sarebbe sopraggiunta, pochi secondi dopo, CP_1 procedendo al centro della sua corsia, alla velocità di circa 80-90 km/h, frenando ad una decina di metri dalla IA , CP_8 senza riuscire però ad evitare l'impatto (con conseguente collisione dei veicoli, in corrispondenza dei rispettivi angoli anteriori sinistri). Come osservato condivisibilmente già dal primo Giudice, tale ricostruzione fattuale rende inspiegabile l'accadimento perché, da un lato, essendo ferma la IA IP nella sua corsia, a circa 30/40 cm dalla linea di mezzeria, su tratto rettilineo e con piena visibilità, sarebbe inspiegabile la ragione per la quale la FO OR si sarebbe spostata sulla propria sinistra, occupata dal veicolo antagonista e così andando incontro all'ostacolo, e non sulla destra, così da allontanarsene. Inoltre, non vi sarebbe stata ragione alcuna per frenare improvvisamente, non essendovi ostacolo alcuno sulla corsia di marcia della FO OR (trovandosi la IA IP sulla propria corsia, a 30-40 cm dalla linea di mezzeria). Per tutte le ragioni, come sopra ricostruite, la deposizione testimoniale in oggetto non può essere presa in considerazione, ai fini della ricostruzione della dinamica dell'incidente, contrariamente alle doglianze sul punto della difesa di parte appellante, non potendosi ritenere il teste genuino e credibile, quand'anche abbia offerto, soltanto “a posteriori”, elementi di riscontro compatibili e/o corrispondenti alla ricostruzione dei fatti, formulata dalla Polizia Municipale nei propri atti di indagine. Ai fini della ricostruzione della dinamica dell'incidente, pertanto, non resta che confrontare i rilievi e le valutazioni contenuti nel rapporto di servizio della Polizia Municipale e quelli contenuti nell'elaborato peritale del C.T.U., ing.
Persona_4
Ad onta delle doglianze di parte appellante, quest'ultimo C.T.U., lungi dal limitarsi a formulare soltanto critiche aprioristiche sull'elaborato della Polizia Municipale, con dovizia di argomentazioni e dati di riscontro, ha individuato talune incongruenze, desumibili dalle rilevazioni grafiche, operate nell'immediatezza del sinistro, basando tuttavia la propria indagine e ricostruzione della dinamica dell'incidente proprio sul materiale acquisito in sede di indagini di Polizia Giudiziaria (soprattutto numerose foto), oltre alla visione diretta del luogo, teatro dell'incidente. Sottolinea in proposito il C.T.U. ing. che, a Persona_2 complicare la corretta comprensione della dinamica del sinsitro, ha contribuito in modo notevole l'incompletezza e l'imprecisione con la quale gli Agenti di Polizia Municipale hanno effettuato le misurazioni, al fine di individuare le posizioni di quiete raggiunte dai due veicoli e il presunto punto d'urto: incompletezza, per non avere rilevato la misura della distanza dei capisaldi A-B e per non avere rilevato la posizione di inizio e fine della traccia di frenata, rilevata sull'asfalto rispetto ai predetti capisaldi;
imprecisione, perché, come evidenziato negli schemi allegati alla relazione del c.t.u., tutti i punti rilevati per l'individuazione delle posizioni di quiete, raggiunte dai due veicoli (1-2 per la IA IP, 3-4 per la FO OR), sono risultati errati, essendo in netto contrasto con quanto desumibile dalle foto scattate dagli stessi verbalizzanti, oltre a risultare errata anche la posizione del punto d'urto, rispetto all'evoluzione subita dai due veicoli. Ciò nonostante, il C.T.U. evidenzia che, grazie alla presenza in atti di numerosi rilievi fotografici scattati dai Verbalizzanti nell'immediatezza del sinistro, ha potuto comunque colmare le numerose lacune presenti nello schizzo planimetrico e, così, ricostruire la più probabile dinamica del sinistro. È evidente, quindi, che le discordanze tra gli elaborati della Polizia Municipale e del C.T.U. non attengono prevalentemente a dati fattuali, bensì soprattutto a profili valutativi, frutto cioè di ricostruzione deduttiva, alla luce di criteri tecnici e logici, oltre che a ricostruzioni grafiche, suscettibili di maggiore precisione se rese – come nel caso del C.T.U. - con strumentazione tecnica (programmi di grafica) più precisa, rispetto ai mezzi rudimentali (carta e penna) disponibili in loco, al momento del sopralluogo da parte della Polizia Municipale. Solo per talune ricostruzioni grafiche v'è discordanza anche sotto il profilo della rilevazione dei dati, ma trattasi di evidenti errori materiali e/o omissivi nell'esecuzione dei rilievi, da parte dei Verbalizzanti della Polizia Municipale, di immediata ed oggettiva riscontrabilità, di cui il C.T.U. ha per altro dato pienamente conto nel proprio elaborato. Ne deriva che, contrariamente alle censure mosse dalla difesa degli appellanti, le divergenze tra i due elaborati, non pongono in discussione la valenza probatoria, fino a querela di falso, degli atti di indagine compiuti della Polizia Municipale, perché giammai il C.T.U. ha posto in dubbio l'attendibilità dei rilievi eseguiti dalla Polizia Giudiziaria in sede di sopralluogo, dissentendo piuttosto da talune conclusioni valutative dalla stessa Polizia, tratte – in via logico-deduttiva – sulla base proprio di quei dati certi, così come rilevati, salve le incongruenze ricostruttive riscontrate nel corso dell'indagine peritale, dovute ad imprecisioni ovvero assenza di “quote”, non rilevate dai verbalizzanti, nella riproduzione grafica, desumibili dal confronto con le risultanze fotografiche pure riconducibili alla stessa Polizia Municipale. Può affermarsi, quindi, che, contrariamente alle doglianze degli appellanti, l'attività di indagine tecnica del C.T.U., nella ricostruzione della dinamica del sinistro, si è basata proprio sui dati raccolti dalla Polizia Municipale (con particolare riguardo alle numerose rilevazioni fotografiche del luogo del sinistro e dei mezzi coinvolti, questi ultimi non potuti esaminare direttamente dall'Ausiliario, perché già in precedenza rottamati), sebbene, come già ripetutamente evidenziato, il C.T.U. ha dovuto discostarsi da taluni rilievi grafici e da valutazioni deduttive non coerenti con il dato oggettivo, a tal proposito, offrendo tuttavia ampia e condivisibile giustificazione.36 Orbene, un primo elemento, utile ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro, è rappresentato dalla individuazione in loco del punto d'urto tra i due veicoli. A tal proposito, il C.T.U., con adeguata ed articolata argomentazione, dopo aver evidenziato le incongruenze nella rilevazione dei dati da parte della Polizia Municipale, rimediando alle stesse grazie al supporto delle plurime riproduzioni fotografiche, rappresentanti lo stato dei luoghi e la posizione dei veicoli post-urto, è giunto alla conclusione che il punto d'urto ricada ampiamente nella corsia di pertinenza della auto FO OR, tanto desumendosi anche dalla presenza sull'asfalto dei detriti e dei liquidi fuoriusciti dai radiatori che, a causa della pendenza in discesa della strada, erano defluiti ben oltre la posizione di quiete raggiunta dalle due autovetture e giustificava l'evoluzione subita dai due veicoli fino a raggiungere la posizione di quiete. Per altro, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, anche il punto d'urto individuato dalla Polizia Municipale, benchè non condiviso dal C.T.U.,37 ricadeva pur sempre all'interno della corsia di pertinenza della FO OR, sebbene fosse ubicato più vicino alla striscia bianca di mezzeria della carreggiata. Tanto emerge chiaramente anche dall'esame dello schizzo planimetrico redatto dai Verbalizzanti che, contrariamente all'assunto difensivo degli appellanti, esclude il posizionamento del punto d'urto a cavallo delle due corsie di marcia. Né è condivisibile il rilievo, pure formulato dalla difesa appellante, secondo cui il posizionamento del punto d'urto, all'interno della sola corsia di marcia della FO OR, implicando un impatto frontale dei veicoli antagonisti, sarebbe incompatibile con l'ubicazione dei danni riportati dagli stessi, in corrispondenza dei rispettivi spigoli anteriori sinistri e non nella loro parte antero-centrale. Anche a tal proposito, il C.T.U. ha offerto adeguata spiegazione, ricostruendo – come segue - la traiettoria d'arrivo dei due veicoli prima dell'impatto:38 da un lato, il conducente della IA TI tagliava la curva, cercando di anticipare la svolta a sinistra, e invadeva la corsia di marcia opposta, fermandosi, al sopraggiungere della
[...]
quest'ultima, in fase di frenata, tentava CP_10 istintivamente manovra d'emergenza verso destra, nel tentativo di evitare l'impatto, in realtà ormai inevitabile, in carenza di spazio per passare essendo la propria corsia di marcia per buona parte occupata dal veicolo antagonista. Quanto precede consente di ritenere non conforme alla disciplina della circolazione stradale la condotta di guida del conducente la IA IP ( ), in relazione _1
a plurime previsioni normative pertinenti al caso, previste dal c.d.s.: art. 140, primo comma;
39 art. 141, primo e secondo comma;
40 art. 145, commi 2 e 10;41 154, primo comma.42 Quanto alla condotta di guida del conducente l'auto CP_1
FO OR, le censure mosse dagli appellanti non si appalesano fondate, sia con riguardo al rispetto dei limiti di velocità (Km/h 70), in loco prescritti, sia con riferimento all'impossibilità di compiere utile manovra di emergenza per evitare l'impatto con il veicolo antagonista. Sulla velocità, contrariamente alle empiriche considerazioni formulate dalla Polizia Municipale, che sebbene
“prudenzialmente” abbia ipotizzato la violazione dei limiti imposti a carico del conducente della FO OR, non ha poi contraddittoriamente ritenuto di elevare contravvenzione al c.d.s. al detto conducente, il C.T.U. ha raccolto elementi di riscontro oggettivo ben più convincenti, giungendo alla conclusione che la velocità del detto veicolo fosse inferiore ai limiti in loco prescritti. A tal proposito, il C.T.U. ha tenuto conto degli elementi specifici acquisiti agli atti, tutti evidenziati nell'elaborato peritale, ed ha applicato le leggi della fisica per risalire alla velocità de qua. In particolare, si è tenuto conto del peso dei due veicoli, grosso modo equivalente,43 del moto rotatorio antiorario subito, dopo l'urto di tipo eccentrico, da entrambi i veicoli,44 dell'arretramento (circa m 1,70) dei veicoli all'esito dell'urto, dell'urto subito dalla FO OR, con lo spigolo posteriore destro, contro il muretto che delimita la banchina, dei danni (della stessa entità) subiti dai veicoli in corrispondenza dei rispettivi spigoli anteriori sinistri. Applicando le leggi della fisica e tenendo conto di tutti gli elementi di fatto come sopra sinteticamente richiamati,45 il C.T.U. ha concluso sull'argomento, ipotizzando nella misura non superiore a 40 km/h la velocità della FO OR al momento dell'urto e una velocità della stessa, all'arrivo sul luogo dell'impatto, prima della frenata, al massimo compresa tra 60 e 65 km/h (nel pieno rispetto del limite di velocità di Km/h 70). A tali conclusioni, il C.T.U. giunge, così superando i rilievi critici del CTP, anche analizzando la consistenza dei danni riportati dai due veicoli e confrontandoli con quelli desumibili da prove di crash-test, eseguite su veicoli di analoga consistenza. Pertanto, anche ad avviso della Corte, l'analisi operata dall'Ausiliare del Giudice si appalesa pienamente condivisibile, perché immune da vizi attinenti all'iter argomentativo, sotto il profilo logico e tecnico, ed in grado di confutare con dovizia di elementi di riscontro e argomenti tecnici, i rilievi generici ed apodittici del consulente di parte appellante.46 Si condivide, pertanto, la conclusione fatta propria dal primo Giudice, secondo cui l'incidente in oggetto trova la sua causa non nella velocità con la quale viaggiava il conducente della FO OR, bensì nella manovra repentina e imprevedibile, messa in atto dal conducente della CP_11
, che mentre percorreva la SP 2, in direzione RUVO-
[...]
CORATO, aveva cercato di effettuare la manovra di svolta a sinistra, per imboccare la strada vicinale denominata “Entica Cazzillo”, tagliando la curva e invadendo la corsia di marcia della FO OR, la quale, proprio in quel momento, proveniva dal senso opposto, omettendo di dare alla stessa la dovuta precedenza. Tanto trova conferma nel fatto che le tracce di frenata, impresse dalla FO OR sull'asfalto, furono rilevate dalla Polizia Municipale a una distanza molto ravvicinata rispetto alla posizione di quiete, raggiunta dai due veicoli, visibile nello schema n. 1 riportato nell'elaborato peritale del C.T.U. Neppure addebiti possono muoversi al per non aver CP_1 posto in essere tempestiva e idonea manovra di emergenza, astrattamente doverosa per qualsiasi conducente, pur osservante i limiti di velocità imposti, tanto in relazione all'onere di allegazione e di prova gravante su ciascun conducente, a prescindere dalle responsabilità dell'altro antagonista, ai sensi dell'art. 2054 cod. civ. A tal proposito, alla luce dell'elaborato peritale del C.T.U. ing. il conducente della Persona_2 CP_1 [...]
non ebbe margini di manovra per evitare CP_10
l'incidente, proprio a causa dell'improvvisa ed irregolare manovra di svolta a sinistra, messa in atto dal conducente della IA TI. Sottolinea il C.T.U. che viaggiare ad una velocità compresa tra 60 e 65 km/h significa percorrere in media 17 metri in 1 secondo, tempo medio psicotecnico anche di reazione alla frenata, da parte di una persona che si trova alla guida di un veicolo in condizioni psichiche normali. Orbene, considerando i tempi di reazione, la frenata posta in essere (tracce di frenata lunghe m. 5,70) e la velocità di arrivo del veicolo FO OR, nel momento in cui il conducente della IA TI mise in atto la manovra di svolta a sinistra, la FO SC doveva presumibilmente trovarsi a una distanza di circa 23 metri (17+5,70) dall'incrocio. Sicchè il non ebbe alcuna possibilità di evitare CP_1
l'incidente perché, dopo avere percorso circa 17 metri in 1 secondo, ovvero da quando si rese conto della manovra, messa in atto dal conducente della IA TI, fino a quando azionò il pedale del freno, i restanti 6 metri circa di frenata e la deviazione verso destra, fino a invadere parzialmente la banchina sterrata, non furono sufficienti a fermare il veicolo per evitare l'impatto. Spiega al riguardo il C.T.U., che, per un veicolo che sta viaggiando a circa 65 km/h, occorrono, complessivamente, circa 35 metri di spazio per fermarsi, quindi, per evitare l'incidente e per fermarsi in uno spazio totale di 23 metri circa, la FO OR avrebbe dovuto avere una velocità inferiore a 50 km/h, su una strada provinciale il cui limite di velocità è di 70 km/h. La tesi ricostruttiva della dinamica del sinistro, offerta dal C.T.U. e fatta propria dal primo Giudice, è stata ampiamente puntellata da argomentazioni, tecnicamente ineccepibili, dall'Ausiliare, anche a fronte dei rilievi critici sollevati dal C.T.P. di parte ora appellante, cui punto per punto il C.T.U. ha dato riscontro, con ampia ed esaustiva argomentazione, riportata nell'elaborato tecnico integrativo, telematicamente depositato in data 24/3/2023. Nello stesso, invero, sono state indicate tutte le ragioni per le quali tecnicamente devono ritenersi inconferenti i rilievi critici mossi all'elaborato peritale, neanche pedissequamente riprodotti nell'atto d'appello. Pertanto, si appalesano del tutto inconsistenti le censure mosse dagli appellanti alla decisione del primo Giudice, in ordine alla ricostruzione della dinamica dell'incidente ed alla ritenuta esclusione di responsabilità del quale CP_1 conducente dell'auto FO OR, con conseguente piena conferma del rigetto della domanda risarcitoria a suo tempo proposta dai congiunti del deceduto , _1 ora appellanti. Non hanno fondamento neanche i motivi di doglianza riguardanti il capo della sentenza regolamentativo delle spese processuali. Quanto alla negata compensazione delle stesse, va ribadito che, ai sensi dell'art. 92, comma secondo, c.p.c., la deroga al principio di soccombenza è prevista soltanto in presenza di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione trattata, di mutamento giurisprudenziale sulle questioni dirimenti e di conciliazione della lite. Nessuna delle ipotesi esaminate è presente nella fattispecie. Né sono configurabili le gravi ed eccezionali ragioni introdotte con la pronuncia della Corte Costituzionale n. 77 del 2018, così come suggerite dalla difesa degli appellanti: né la gravità, perché, contrariamente all'assunto di parte appellante, l'alea del giudizio è sempre configurabile, anche laddove la parte che introduca il contenzioso sia ex ante convinta – evidentemente a torto - del fondamento della propria pretesa, convinzione smentita all'esito dell'attività istruttoria cui ha dato causa, assumendosi così il rischio della soccombenza. Né è ravvisabile l'eccezionalità delle ragioni, invocate per la compensazione, nella grave perdita parentale sofferta in conseguenza dell'incidente, cui, per le argomentazioni in fatto e in diritto sopra estese, ha dato causa la medesima vittima. Basti considerare che, aderendo a tale opzione interpretativa, la compensazione delle spese processuali diventerebbe automaticamente la regola in tutte le cause in cui si contenda in materia di danni da evento mortale, ad onta del silenzio della disciplina in esame, posta dagli artt. 91 e 92 c.p.c., che nulla prevede in tal senso e, di contro, nel fissare il principio della soccombenza, quale criterio generale, individua espressamente determinate e diverse ipotesi idonee a giustificare la compensazione. Infine, non può trascurarsi il fatto che, quand'anche gli elementi probatori disponibili fossero ex ante idonei a ritenere la causa, come sostenuto dagli appellanti, non pretestuosa (aspetto per altro diverso dalla mera infondatezza della domanda e rilevante, al più, al fine di escludere la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.) il formarsi del completo quadro probatorio, nel corso del primo grado di giudizio, avrebbe potuto e dovuto indurre la parte a rimeditare la propria condotta processuale, optando eventualmente per un tentativo di definizione transattiva della lite, neanche astrattamente prospettata, come anche confermato dalla proposizione del presente gravame. Condotta processuale, quindi, immutata e coerente con l'originaria linea difensiva che, quindi, esclude qualsiasi valutazione ed apprezzamento ai fini della mitigazione, nel caso concreto, del principio di soccombenza. Quanto alla liquidazione del compenso, il valore della causa è stato correttamente dal primo Giudice applicato, considerando l'intero contenzioso, così come introdotto con ambo le reciproche domande proposte dalle parti, riunite in un unico processo, stante l'evidente connessione, soggettiva ed oggettiva, in presenza del medesimo titolo a monte delle pretese risarcitorie. In ciascuna di esse era indicato l'ammontare preteso ai fini risarcitori, sicchè è da escludersi l'ipotesi di causa dal valore indeterminabile. D'altronde, come sottolineato da parte appellata, è sintomatica della correttezza del criterio seguito dal primo Giudice in parte qua la circostanza che la stessa difesa ora appellante ha formulato la propria nota specifica, in primo grado, ispirandosi allo stesso criterio, ora dalla stessa contestato.47 La liquidazione, poi, è conforme ai parametri di cui al D.M. n. 55/20214 e succ. modif., tenuto conto del valore complessivo della causa (compreso tra € 520.001 ed € 1.000.000), della complessità dell'attività difensiva (oltre all'atto introduttivo e allo studio, nonché alla attività defensionale finale, v'è anche attività istruttoria articolata, con il compimento di pluralità di atti istruttori, comprensivi di interrogatorio formale, prova testimoniale e due C.T.U., nonché trattazione sviluppatasi anche attraverso il deposito di plurimi scritti difensivi). L'appello, in definitiva, merita pieno rigetto, con conseguente regolamentazione delle spese processuali del presente grado secondo soccombenza, liquidate come in dispositivo, alla luce dei predetti criteri, tenuto conto, tuttavia, dell'assenza, in sede di gravame, della fase istruttoria. Al mancato accoglimento dell'appello consegue l'onere, a carico di parte appellante, del versamento del doppio contributo, di cui all'art. 13 commi 1 – bis e 1- quater d.P.R. 11/2002. P.T.M. La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e , in Parte_1 Parte_2 proprio e nella qualità di eredi di Controparte_4
deceduta nelle more del processo, nei confronti di
[...]
e in Controparte_1 Controparte_2 persona del legale rappresentante p.t., avverso la sentenza n. 1554/2024, pubblicata il 7 novembre 2024, resa inter partes dal Tribunale di Trani, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna gli appellanti, in solido fra loro, alla rifusione, in favore degli appellati, delle spese processuali del presente grado, liquidate in € 18.000,00, per ciascuna parte, oltre spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge;
3) pone a carico di parte appellante il doppio contributo, di cui all'art. 13, commi 1bis e 1quater, d.P.R. n. 11/2002. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della terza sezione civile, addì 25/6/2025. Il Presidente rel./est. Salvatore GRILLO 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Domanda proposta, inizialmente, dinanzi al Giudice di Pace di Ruvo di Puglia nei confronti di e Parte_1 e, poi, a seguito la declaratoria di incompetenza per valore del giudice, resasi necessaria Controparte_6 per la domanda riconvenzionale introdotta da , confluita nel giudizio già instaurato fra Parte_1 Parte_2
e contro lo stesso e all'esito della
[...] Controparte_4 Controparte_1 Controparte_2 riunione di entrambi i giudizi. 2 Quale somma massima richiesta dal che ha espressamente rinunciato all'esubero. CP_1 3 In particolare, del teste Testimone_1 4 Ad opera del dott. ing. Persona_2 5 Elaborato peritale del dott. Persona_3 6 Pag. 27 dell'atto di appello. 7 In particolare, a pag. 11 dell'atto di appello si dice che “IL TU designato ha arbitrariamente spostato la scena del campo del sinistro partendo non già dalle misurazioni eseguite dai VVUU intervenuti a rilevare il sinistro con le auto in posizione di quiete ma da una traccia di frenata che nulla ha a che vedere con il sinistro de quo!”, mentre, a pag. 13 dell'atto di appello è scritto “NON SI COMPRENDE neanche quale possa essere la ragione per cui il TU ritiene finanche errata l'individuazione del punto d'urto effettuata dai VVUU e da questi collocata ALL'ALTEZZA DELLA LINEA DI MEZZERIA, quando lo stesso, senza indicare alcuna misurazione, si è limitato unicamente ad indicare detto punto con dei colori, TRASLANDOLO, IN MANIERA DEL TUTTO ARBITRARIA E SUPPOSTA!” 8 Così si sostiene a pag. 28 dell'atto di appello. 9 A pag. 31 dell'atto di appello, si legge testualmente: “ dichiara di non aver visto l'autovettura antagonista e CP_1 non aver impedito l'impatto (dunque non ha posto in essere alcuna manovra di salvataggio che gli avrebbe impedito l'impatto, considerato che il punto in cui detto impatto è avvenuto è comunque in prossimità di una intersezione con una strada laterale dalla quale sarebbe potuto sbucare chiunque e, quindi il non ha tenuto una condotta di guida CP_1 prudente e consona al punto tale da impedire l'impatto! (è il caso di evidenziare che nel tratto di strada teatro dell'incidente vi sono diverse proprietà private con accesso diretto sulla via principale) per cui è fatto obbligo ai sensi di cui all'art 145 CDS 1 comma di usare la dovuta prudenza in prossimità di incroci, intersezioni stradali ovvero di accessi privati”. 10 Come sostenuto a pag. 32 dell'atto di appello. 11 Cfr. pag. 33 dell'atto di appello, laddove si legge testualmente: “invero il Giudice di prime cure taccia di inattendibilità il teste escusso non già confutando la propria deposizione con le altre risultanze probatorie OBIETTIVE (rilievi foto allegati al referto VVUU) ma basandosi su valutazioni personalissime del tutto fuorvianti ed immotivate che nulla attengono al racconto degli eventi se si considera che il Giudice chiamato a decidere il giudizio non è neanche colui che ha personalmente assunto la deposizione del teste e dunque esprime una valutazione sull'attendibilità/credibilità del teste su personalissimi quanto discutibili parametri valutativi sconosciuti e soggettivi”. 12 Pag. 36 dell'atto di appello. 13 Pag. 36 dell'atto di appello. 14 Pag. 9 del relativo atto di costituzione in appello. 15 Pag. 10 del relativo atto di costituzione in appello. 16 Pagg. 13-14 del relativo atto di costituzione in appello. 17 Relazione integrativa del 23/3/2023. 18 Pag. 18 del relativo atto di costituzione in appello. 19 Pag. 2 del relativo atto di costituzione in appello. 20 l'atto di gravame sarebbe di 39 pagine intellegibile, ridondante, ripetizioni di periodi scritti in maniera diversa con lo stesso significato. 21 A pag. 6 dell'atto di costituzione in appello, si legge: “IL TU NON DICHIARA CHE GLI AGENTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE ABBIANO SBAGLIATO NELLE MISURAZIONI MA SOLO CHE IL GRAFICO ALLEGATO DAGLI STESSI E REDATTO SECONDO LE MISURAZIONI DAGLI STESSI EFFETTUATI NON CORRISPONDONO” Si tratta semplicemente di rappresentare le misurazioni dagli agenti effettuate in maniera corretta sul grafico”. 22 Così come riporta il a pagg. 10-11 del relativo atto di costituzione in appello. CP_1 23 Pag. 4 della memoria citata. 24 Pag. 1 della citata replica. 25 Cfr. pagg. 10-14 della sentenza n. 1554/2024 qui appellata. 26 Cfr. pag. 13 della relazione peritale a firma dell'ing. Persona_2 27 Cfr. pagg. 30-31 dell'atto d'appello. 28 Così argomentano gli appellanti a pag. 32 dell'atto d'appello. 29 R.G.A.C. 5874/2014 poi successivamente riunito al 4241/2014. 30 Cfr. verbale udienza istruttoria del 23/4/2018. 31 Sentito alla medesima udienza del 23/4/2018. 32 “…Quel giorno io procedevo in direzione Ruvo di Puglia, regolarmente nella mia corsia…”. 33 “…L'impatto è avvenuto all'altezza dell'ingresso di Euroauto, al centro della carreggiata dove io procedevo…”. 34 A pag. 1 dell'allegato al rapporto di incidente stradale, redatto dalla Polizia Municipale di Ruvo di Puglia, si legge tra l'altro: …sul luogo teatro del sinistro tra gli astanti non si reperivano persone in grado di riferire circostanze utili ai fini della ricostruzione del presente sinistro…>. 35 Cfr. pag. 1 del predetto rapporto, ove viene evidenziato “…alle ore 9,45 circa, venivamo inviati dall'operatore radio del Comando di appartenenza sulla SP 2 Ruvo – Corato, e precisamente all'altezza della zona rurale 54 sede della ditta all'insegna “Euroauto”, località di competenza di questo territorio, per rilevare un incidente stradale. Giuntovi 5 minuti dopo, presumibilmente a dieci minuti dall'incidente stesso…”. 36 Per i dettagli in ordine agli errori rilevati ed ai correttivi adottati dal C.T.U., si fa espresso rinvio alle pagg. 8 e seg. della relazione scritta depositata telematicamente in data 24/2/2021. 37 La discordanza tra i due dati, che comunque evidenziano la collocazione del punto d'urto nella corsia del veicolo condotto dal è stata spiegata dal C.T.U. che ha ritenuto inattendibile la ricostruzione della Polizia Municipale, CP_1 perché incompatibile sia con la posizione dei detriti e dei liquidi caduti dai due veicoli sull'asfalto dopo l'urto, sia con la posizione statica raggiunta dalle due autovetture. 38 Cfr. pagg. 12, 13 e 14 dell'elaborato peritale cit. 39 che impone agli utenti della strada di comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale. 40 secondo cui è obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione. Inoltre, il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile. 41 Secondo cui, quando due veicoli stanno per impegnare una intersezione, ovvero laddove le loro traiettorie stiano comunque per intersecarsi, si ha l'obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione. 42 che, in tema di cambiamento di direzione o di corsia o altre manovre, prevede che i conducenti che intendano eseguire una manovra, per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono: a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;
b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione. 43 IA TI = kg 1030+75 (conducente) = 1105 kg; FO SC = kg 1120 + 75 (conducente) = 1195 kg. 44 compiva un angolo di 27° circa e il contemporaneo spostamento all'indietro di m 1,70 circa;
la CP_10
un angolo di 90° circa. CP_11 agli cfr. pagg. 18 e seg. dell'elaborato peritale. 46 Cfr nello specifico le lacune e le aporie nell'elaborato del C.T.P., evidenziate dal C.T.U. alle pagg. 20, 25, 26 della propria relazione peritale. 47 Cfr. nota specifica depositata con la comparsa conclusionale, ove è richiamato il valore della causa compreso tra € 520.001 ed € 1.000.000.
1) dott. Salvatore GRILLO Presidente rel./est.
2) dott.ssa Paola BARRACCHIA Consigliere
3) dott.ssa Maristella SARDONE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 1644/2024 R.G., avente ad oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale TRA
e , rappresentati e Parte_1 Parte_2 difesi, giusta mandato in atti, dagli avv.ti Antonella Centonze e Nicola Leuce, elettivamente domiciliati nello studio della prima, a Ruvo di Puglia (BA); appellanti
e
, rappresentato e difeso, giusta mandato Controparte_1 in atti, dall'avv. Rosanna Adessi, elettivamente domiciliato nel suo studio, in Ruvo di Puglia (BA); in persona del Controparte_2 rappresentante legale p.t., rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Vincenzo Bovio, elettivamente domiciliata nel suo studio, in Trani;
appellati
All'udienza collegiale del 4/6/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, ai sensi degli artt. 127/3 e 127ter c.p.c., applicabili ratione temporis ai sensi dell'art. 35/2 D.Lgs. n. 149/2022, come modificato dall'art. 1/380 L. n. 197/22, la causa è stata riservata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. I procuratori degli appellanti hanno così concluso (note scritte del 28/5/2025): la difesa degli attori appellanti, nel riportarsi a tutti gli atti difensivi ivi depositati, di cui ne chiede l'integrale accoglimento, impugnando e contestando tutto quanto ex adverso dedotto, rilevato, sostenuto ed eccepito sicché infondato in fatto ed in diritto insiste affinché l'On.le Corte di Appello di Bari VOGLIA • in via preliminare, ed in accoglimento dell'esplicato gravame, disporre la rinnovazione della consulenza tecnica di ufficio per le ragioni esposte nell'atto di appello da intendersi per integralmente in premessa;
• in subordine e nel merito, nella denegata ipotesi di non accoglimento della richiesta di rinnovazione della TU, in totale riforma della sentenza di primo grado accerti e dichiari l'esclusiva responsabilità in capo al IG. in quanto Controparte_1 proprietario e conducente dell'autovettura antagonista del sinistro in cui decedeva il IG. _1
e per l'effetto, condanni il IG. e la Controparte_1 in solido tra loro alla refusione di Controparte_3 tutti i danni subiti dagli attori tutti a seguito dell'evento de quo, che si quantificano in complessivi euro 688.337,06 o in quell'altra maggiore o minore ritenuta equa e di giustizia tenuto conto nella quantificazione del danno oltre che del risarcimento degli eredi in quanto tali, ma anche di quello patito a titolo di personificazione del danno dello stesso rimasto cosciente sino alla _1 morte e del fatto che a causa del decesso dello stesso, la IG.ra , coniuge convivente Controparte_4 con , ha subito a titolo di lucro cessante la CP_5 diminuzione dell'assegno di pensione percepito dal IG.
di euro 1200,00, oltre interessi e _1 rivalutazione monetaria da calcolarsi dal giorno dell'evento sino all'integrale soddisfo;
• con vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio oltre rimborso forfettario, cpa ed iva come per legge;
• in via gradata, ed in subordine, nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda principale Voglia l'On.le Corte di Appello adita, rideterminare secondo il principio di cui all'art. 2054 2 comma c.c. la corresponsabilità concorsuale nella misura del 50% o in quell'altra maggiore o minore ritenuta dall'On.le Giudicante addebitabile alla condotta di Pt_3 guida nella causazione del sinistro in capo al CP_1 attesa la condotta tenuta dallo stesso (velocità di percorrenza) così per come accertata dai VVUU intervenuti a constatare il sinistro nell'immediatezza del suo verificarsi, ovvero secondo il principio di mancata prudenza ex art 145 comma 1 c.d.s. per come anche richiamato nel arresto giurisprudenziale della medesima Sezione della Corte di Appello di Bari nella sentenza n.548/2023 che si richiama, circa le norme cautelari violate dai rispettivi conducenti coinvolti nel sinistro e della richiamata Suprema Corte di Cassazione, secondo cui il Giudice del merito deve valutare globalmente le condotte dei conducenti coinvolti nel sinistro, valutando complessivamente le cause efficienti dell'evento dannoso e la loro incidenza sulla determinazione della responsabilità, con conseguente condanna, in via proporzionale al concorso di colpa rideterminato in capo al ed alla CP_1 [...] delle spese legali, oneri ed accessori come per CP_3 legge per il doppio grado del giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori in quanto antistatari;
• In via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di conferma della sentenza di primo grado, si chiede disporsi la compensazione delle spese del doppio grado del giudizio, in subordine, la rideterminazione delle stesse proporzionalmente al valore delle singole domande azionate dalle parti nel giudizio.>. Il procuratore di ha così concluso (note Controparte_1 scritte del 29/5/2025, in cui si riporta alle conclusioni della propria comparsa di costituzione): Tribunale adito, contrariis reiectis, A) In via preliminare rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza in quanto infondata e carente dei presupposti e in caso di accettazione predisporre il versamento da parte di parte appellante di una cauzione pari al 60% dell'importo da versare a titolo di spese legali;
B) con condanna di parte appellante al pagamento delle spese e competenze legali in favore del sottoscritto procuratore antistatario;
C) In via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione attiva di parte appellante per i motivi esposti D) In via ulteriormente preliminare dichiarare inammissibile l'appello per i motivi esposti E) Nel merito F) rigettare l'appello perchè infondato in fatto e diritto G) Condannare parte appellante al pagamento delle spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario>. Il procuratore di ha così Controparte_2 concluso (note scritte del 28/5/2025) Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, respinta ogni contraria richiesta: 1) rigettare integralmente l'appello proposto avverso la sentenza n.1554 del 7/11/2024 emessa dal Tribunale di Trani nell'ambito del procedimento recante N. 4241/2014 RG confermandone le statuizioni, stante, in ogni caso, la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo attoreo nella determinazione del sinistro ad oggetto di giudizio per le illustrate motivazioni;
2) spese ed accessori tutti di giudizio come per legge>. Svolgimento del processo Con sentenza n. 1554/2024, pubblicata il 7 novembre 2024, il Tribunale di Trani ha rigettato la domanda, proposta da
(deceduta in data 22/03/2020), Controparte_4
e (entrambi in Parte_1 Parte_2 proprio e, al suo decesso, in qualità di eredi della ), CP_4 finalizzata ad ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, sia in proprio che in qualità di eredi di
, patito a causa del sinistro stradale _1 verificatosi in data 26/2/2013, sulla SP Ruvo di Puglia- Corato, allorché avveniva una collisione fra l'autovettura IA IP, condotta da e di proprietà di _1
, e l'auto FO OR condotta da Parte_1
. Controparte_1
In particolare, con la richiamata sentenza, il Tribunale, ravvisando l'esclusiva responsabilità di _1 nella causazione del sinistro de quo, ha rigettato
[...] la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali iure proprio patiti da quest'ultimo (dal momento dell'evento di danno fino alla morte, avvenuta in data 25/3/2013) e di quelli iure heredidatis richiesti dai succitati eredi per la perdita del rapporto parentale, oltreché la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali proposta, con riferimento alla Tesoro, per la perdita della pensione del defunto marito e, con riferimento a , per gli esborsi;
per Parte_1 converso, la sentenza impugnata, escludendo alcuna responsabilità in capo al in ordine all'evento CP_1 occorso, ha accolto la domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale mossa da quest'ultimo nei confronti di e Parte_1 Controparte_2
(compagnia assicurativa del veicolo del ,1
[...] CP_1 condannandoli in solido a pagare la somma di € 3.853,33, oltre a rivalutazione e interessi come in motivazione, fino a concorrenza della somma massima di € 5.199,002. Al contempo, il Tribunale ha dichiarato cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, fra e Parte_1 Controparte_6
(compagnia assicuratrice del veicolo del primo) per avvenuta transazione rispetto alle rispettive posizioni processuali, afferenti al danno materiale, subito per la perdita della vettura IA IP rimasta coinvolta nell'incidente. Per quanto concerne le spese del giudizio, il provvedimento di primo grado ha condannato gli odierni appellanti (e la loro madre defunta, ) a pagare le Controparte_4 spese di causa in favore di e della Controparte_1
liquidandole, per ciascuno di Controparte_2 essi, nella somma di € 29.194,10 oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali e a CPA ed IVA o bollo come per legge. Infine, le spese di C.T.U. sono state poste definitivamente a carico di , e Controparte_4 Parte_2
quanto all'intero ammontare delle Parte_1 competenze liquidate in favore del consulente in relazione alla c.t.u. ricostruttiva della dinamica dell'incidente e quanto alla metà delle competenze liquidate in favore del consulente in relazione alla c.t.u. medico-legale e a definitivo carico di e della Parte_1 quanto alla residua Controparte_2 metà delle competenze liquidate in favore del consulente in relazione alla c.t.u. medico-legale. Tanto ha ritenuto e deciso il Tribunale, alla luce dell'istruttoria svolta attraverso l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, le prove orali assunte (interrogatorio formale di e deposizioni Controparte_1 testimoniali),3 nonché l'espletamento di C.T.U. dinamico ricostruttiva4 e medico-legale5. Avverso la sentenza hanno proposto appello i soccombenti
, sia in proprio che Parte_1 Parte_2 in qualità di eredi della defunta , Controparte_4
i quali, prestando acquiescenza limitatamente alla statuizione sulla cessata materia del contendere e sulla regolamentazione delle relative spese processuali, fra e Parte_1 Controparte_6 hanno contestato la violazione e falsa applicazione dell'art. 2054 c.c.; errata valutazione delle risultanze probatorie, impugnando il capo della sentenza nella parte in cui si assumono sic et simpliciter le risultanze della TU e l'ordinanza con la quale il G.I. non ha inteso disporre la riconvocazione e/o rinnovazione della TU tecnica.6 Gli appellanti si dolgono del fatto che il Giudice di prime cure abbia basato la propria pronuncia esclusivamente sulla consulenza del C.T.U., dott. ing. nonostante Persona_2 essa presenti – ad avviso degli appellanti – plurime criticità. In primo luogo, non sarebbe dirimente la circostanza, pure contestata,7 secondo cui l'impatto fra i due veicoli sarebbe avvenuto nella corsia di marcia del veicolo condotto dal A tal proposito, gli appellanti richiamano la CP_1 relazione degli agenti di Polizia Municipale di Ruvo di Puglia, intervenuti poco dopo la verificazione del sinistro, ove il punto d'urto fra i due veicoli sarebbe stato individuato a cavallo della linea di mezzaria delle due corsie, così potendosi dedurre che la IA IP, condotta da _1
sarebbe stata ferma in quel punto, in attesa di
[...] effettuare la manovra di svolta a sinistra. Al contrario – sottolineano gli appellanti - il C.T.U. avrebbe disatteso i suddetti rilievi della Polizia Locale, individuando un diverso punto d'urto e, di conseguenza, incorrendo in una contraddizione, relativamente ai danni subiti dalle autovetture, considerato “che ove l'impatto fosse stato nella carreggiata della FO OR, avremmo avuto un impatto frontale;
le due auto avrebbero riportato danni nella parte centrale. La circostanza che le due auto hanno riportato i rispettivi danni alla parte anteriore sinistra è indice del fatto che effettivamente le due auto si sono scontrate frontalmente sulla linea di mezzeria”.8 Inoltre - affermano gli appellanti - avrebbe errato il C.T.U. nella parte in cui ha disatteso l'ulteriore rilievo, pure effettuato dalla Polizia Locale intervenuta in loco, la quale aveva ipotizzato che la FO OR, condotta da CP_1 avesse tenuto, negli attimi precedenti il sinistro, una velocità di guida non consona al limite consentito (70 km/h, trattandosi di una strada extraurbana secondaria), così non osservando adeguata prudenza, a maggior ragione, in un tratto di strada in discesa. Sarebbe così contraddittoria – secondo gli appellanti – la motivazione addotta nella sentenza impugnata, allorquando il primo Giudice, per alcuni rilievi, prende in considerazione la relazione della Polizia Municipale, disattendendoli per altri, come nell'evidenziato caso dell'ipotizzato eccesso di velocità. Quanto all'interrogatorio formale reso dal gli CP_1 appellanti sostengono che il Giudice di primo Parte_1 grado avrebbe errato nell'escludere valore confessorio alle dichiarazioni rese. L'interpellato, invero, avrebbe dichiarato di “non aver impedito l'impatto” fra i due veicoli, quindi confermando di non aver posto in essere alcuna manovra di emergenza, astrattamente possibile, atta ad evitarlo e confessando una condotta di guida non prudente.9 D'altronde – continuano gli appellanti – il fatto che la IA IP, condotta dal , stesse svoltando senza dare Parte_1 precedenza sarebbe smentito dal punto d'urto delle due vetture, con ciò confermandosi la valenza confessoria delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale dal
CP_1
Gli appellanti censurano la gravata sentenza anche laddove il Tribunale ha ritenuto inattendibili le dichiarazioni rese dall'unico teste sentito, che aveva Testimone_1 affermato di essere stato presente al momento dell'incidente. Infatti, la ricostruzione della dinamica di quest'ultimo, offerta dal teste, sarebbe coerente con le risultanze dei rilievi della Polizia Municipale, nel senso che l'impatto era stato di tipo latero-frontale, allorché il si trovava fermo, Parte_1 in prossimità della linea di mezzaria, in attesa di effettuare la manovra di svolta, mentre il che, per sua stessa CP_1 ammissione,10 non si era avveduto dell'altro mezzo, frenava solo negli ultimi attimi precedenti l'impatto, non riuscendo ad impedirlo a causa dell'eccessiva velocità. Gli appellanti, poi, contestano le ragioni ravvisate dal primo Giudice per escludere l'attendibilità del teste, e cioè la circostanza secondo cui il teste non si sarebbe presentato agli agenti di Polizia intervenuti sul posto. Questo elemento, di per sé solo, ad avviso degli appellanti, non basterebbe a minare la credibilità del testimone.11 In base a queste deduzioni, gli appellanti ritengono non superata la presunzione di pari responsabilità dei conducenti, prevista dall'art. 2054 c.c. in materia di circolazione di veicoli, non essendo stata offerta prova adeguata sull'incensurabilità della condotta di guida del nel senso di aver fatto di tutto per impedire il CP_1 sinistro. Con il secondo motivo di gravame, viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c., impugnandosi il capo della sentenza della liquidazione delle competenze legali.12 Infatti – a dire degli appellanti – il Giudice di primo grado avrebbe dovuto compensare le spese di lite, stante (quantomeno) l'evidente concorsualità nella causazione dell'evento e, a tal fine, viene richiamato il recente arresto del Supremo Collegio, secondo cui le competenze legali possono compensarsi per “gravi ed eccezionali ragioni”,13 ravvisabili nel caso di specie: la gravità sarebbe ricollegabile all'importo notevole delle spese (oltre € 70.000,00), tale da pregiudicare le condizioni economiche degli appellanti;
l'eccezionalità, invece, riposerebbe nel fatto che i Parte_1 avevano perso un congiunto a seguito del sinistro, a fronte di un quadro probatorio iniziale che suggeriva la concorsualità nella causazione dell'incidente. Inoltre – continuano gli appellanti – le spese liquidate in favore del avrebbero dovuto essere parametrate alla sua CP_1 iniziale richiesta, avanzata dinanzi al Giudice di Pace (circa
€ 5.000,00), e non all'intero valore della controversia, determinato alla luce anche della domanda attorea degli eredi del . Parte_1
Si è costituta in giudizio la Controparte_2 contestando l'appello, in quanto inammissibile ed infondato. In primo luogo, la compagnia assicuratrice deduce l'inammissibilità dello stesso per violazione dell'art. 342 c.p.c., in quanto carente dei requisiti, richiesti dalla legge, di specificità, chiarezza e sinteticità. Nel merito, la società appellata sostiene la palese infondatezza dell'appello per aberrante apodittica motivazione a sostegno del temerario gravame.14 Invero, le risultanze peritali sarebbero state ampiamente vagliate dal Giudice di primo grado, considerato, tra l'altro, che, ad onta dei motivi addotti in appello dagli appellanti, gli stessi, in primo grado, non avevano formulato critiche all'elaborato peritale definitivo (successivo alle osservazioni delle parti) omettendo di depositare proprie controdeduzioni.15 Al contrario, secondo la società appellata, la dinamica del sinistro, così come ricostruita nella sentenza impugnata, avrebbe trovato conforto probatorio nell'istruttoria esperita, inclusi gli acquisiti atti di indagine espletati dalla Polizia Municipale di Ruvo di Puglia. Per altro verso - afferma l'appellata compagnia assicurativa
– nessun contenuto confessorio avrebbero avuto le dichiarazioni rese, in sede di interrogatorio formale, dal e il Giudice di prime cure avrebbe anche CP_1 correttamente escluso la veridicità della prova testimoniale assunta, considerato che il nonostante avesse Tes_1 asserito di aver assistito personalmente all'incidente, trovandosi (mentre circolava in bicicletta) a pochi metri di distanza, e di essere rimasto in loco per circa 40-50 minuti, non si era presentato agli agenti della Polizia Locale intervenuti.16 La società assicuratrice, poi, ribadisce la bontà delle valutazioni espresse nella sua relazione dal C.T.U., laddove si ritiene che l'impatto sia avvenuto ad una velocità non superiore a 40 km/h e che il non avrebbe avuto CP_1 alcun margine di manovra per impedire il sinistro, atteso che, nonostante la frenata, il medesimo conducente non avrebbe potuto arrestarsi completamente. La C.T.U.17 avrebbe anche evidenziato la condotta gravemente colposa di , il quale non _1 avrebbe eseguito la manovra di svolta a sinistra in maniera conforme alle norme sulla circolazione stradale, anticipandola e, così, invadendo la corsia opposta in modo repentino ed inaspettato, nel momento in cui la FO OR era ormai troppo vicina e impedendo alla stessa qualsiasi manovra di emergenza. Dunque, a dire della società appellata, risulterebbe superata la presunzione legislativa di concorrente responsabilità in materia, così come opinato dal Tribunale. Sul motivo di impugnazione relativo al capo della sentenza regolamentativo delle spese di lite, la
[...] contesta quanto sostenuto dagli Controparte_2 appellanti, evidenziando che essi stessi, in primo grado, nelle conclusioni riportate nella loro memoria ex art. 190 c.p.c., del 12/6/2024, avevano chiesto un compenso, per l'attività difensiva, pari ad € 63.181,81, confermandosi così la correttezza del criterio, seguito dal primo Giudice nella liquidazione delle spese, e rendendosi palese l'infondatezza e la contraddittorietà delle doglianze in parte qua.18 Si è costituito nel giudizio d'appello anche
[...]
, il quale si oppone ai motivi di gravame e, CP_1 preliminarmente, deduce la carenza di legittimazione attiva di e (rectius: Parte_1 Controparte_7 carenza di titolarità), per avere essi affermato la propria qualità di eredi di , senza allegare Controparte_4 alcunché in merito e senza spiegare nessuna domanda in qualità di eredi del defunto , a nulla _1 valendo le conclusioni in atti (considerate dall'appellato un mero refuso). Viene dedotta, sempre preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 366 c.p.c., per contrarietà ai principi di sinteticità e chiarezza,20 e dell'art. 342 c.p.c. Nel merito, l'appellato sostiene che la C.T.U. CP_1 avrebbe dato adeguata risposta alle argomentazioni critiche addotte, in primo grado, dagli odierni appellanti e avrebbe correttamente individuato il punto di impatto fra i due veicoli nella corsia di marcia della FO OR, condotta dal
Al contempo, non corrisponderebbe al vero la CP_1 circostanza secondo cui la C.T.U. avrebbe smentito il contenuto della relazione degli agenti di Polizia Municipale intervenuti, essendo stato contestato unicamente il grafico.21 Inoltre, l'ipotesi formulata dalla Polizia Locale, in ordine alla velocità tenuta dal veicolo FO OR, sarebbe priva di riscontro tecnico e, quindi, di attendibilità, tant'è che il non aveva subito alcuna sanzione amministrativa CP_1 collegata alla violazione dei limiti di velocità. L'appellato, dopo aver anch'egli ribadito l'assenza di valore confessorio nelle dichiarazioni rese dal in sede di CP_1 interrogatorio formale, contesta l'avverso appello sulla valenza probatoria della deposizione del teste Tes_1 giammai rinvenuto e generalizzato dagli agenti della Polizia Locale, intervenuti sul luogo del sinistro, condividendo l'inattendibilità del teste, come correttamente ritenuto dal Giudice di primo grado, non certamente desumibile esclusivamente dal vincolo assunto con la dichiarazione d'impegno a dire la verità. L'appellato sostiene, in particolare, inverosimile l'assunto del teste, laddove, in considerazione della sua posizione rispetto al luogo del sinistro (distanza di circa 20-30 metri), afferma con certezza che la IA Punto condotta da si _1 trovasse a circa 30-40 centimetri dalla linea di mezzaria, anche tenuto conto del fatto che quest'ultimo veicolo, a seguito dell'impatto, aveva subito una retrocessione.22 Inoltre, secondo l'appellato, affermando che il CP_1 avrebbe invaso la corsia di marcia del , _1 il teste avrebbe creato un vuoto nella sua narrazione, non spiegando come il primo abbia perso il controllo della sua autovettura. Tenuto conto del punto d'impatto fra i due veicoli, così come individuato dal C.T.U. all'interno della corsia occupata dalla FO OR, la deposizione del teste sarebbe contraddittoria: o il avrebbe invaso la CP_1 corsia, in cui era fermo il , in attesa di poter Parte_1 svoltare;
o egli era rimasto nella sua corsia, in cui sarebbe pacificamente avvenuta la collisione. D'altra parte – continua l'appellato – le dichiarazioni del teste sarebbero in contraddizione con quanto affermato dagli appellanti, e cioè che il punto d'urto sarebbe quello rilevato dalla Polizia Municipale sulla linea di mezzaria. Quanto al capo relativo alla regolamentazione delle spese, l'appellato contesta le censure ex adverso formulate, precisando che il Giudice può compensare le spese di lite solo in caso di soccombenza reciproca o quando la questione trattata sia assolutamente nuova o vi sia mutamento giurisprudenziale su questioni decisive, oppure nel caso di conciliazione della controversia: tutte ipotesi estranee al caso di specie. Inoltre, gli appellanti non avrebbero addotto sufficienti motivi per giustificare l'invocata compensazione delle spese di giudizio. Nella memoria autorizzata per l'udienza del 19/3/2025, gli appellanti hanno preso posizione sulle deduzioni degli appellati, eccependo, in via preliminare, che sulla questione della legittimazione attiva si sarebbe già pronunciato il giudice di primo grado e, ad ogni buon conto, si sarebbe ampiamente dimostrato che gli eredi (odierni appellanti) avevano sempre agito sia iure proprio che iure hereditatis. Anche sull'eccepita inammissibilità dell'appello, parimenti, gli appellanti contestano le avverse eccezioni. Nel merito, i deducono di aver depositato in Parte_1 tempo le proprie controdeduzioni, in sede di esame della C.T.U., e che, ciò nonostante, il Tribunale non le avrebbe prese in considerazione. Gli appellanti, poi, chiedono lo stralcio della documentazione del procedimento penale, prodotta dal (procedimento che lo avrebbe visto coinvolto), in CP_1 quanto inconferente, tardiva e priva di validità decisoria ai fini del giudizio.23 Nelle note di replica del 16/5/2025, gli appellanti chiedono la condanna del ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per le CP_1 reiterate eccezioni e richieste infondate, afferenti la legittimazione attiva nel giudizio,24 ribadendo la richiesta di rinnovazione della C.T.U., nonché le ulteriori deduzioni, già formulate nei precedenti atti difensivi. Con ordinanza di questa Corte, in data 26/3/2025, è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, avanzata dagli appellanti. Quindi, all'udienza a trattazione scritta del 4/6/2025, la causa è stata riservata per la decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come sopra precisate. Motivi della decisione In via preliminare, va sottolineata l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione per aspecificità dei motivi (art. 342 c.p.c.) e per violazione dei criteri di cui all'art. 366 c.p.c. A parte l'inapplicabilità di tale ultima disposizione, prevista per il ricorso in cassazione e non anche per le modalità di proposizione dell'appello, è evidente l'analiticità e la puntualità degli argomenti critici individuati da parte appellante, come di seguito meglio precisati, che consentono alle altre parti di prendere posizione e articolare adeguata difesa, come per altro desumibile dal tenore degli atti difensivi depositati. Ciò posto, il primo Giudice, con riguardo alla ricostruzione della dinamica del sinistro, ha formulato le testuali osservazioni: Nel merito, con riguardo alla dinamica dello scontro intercorso fra la e la è agli atti – in CP_8 CP_9 copia fotostatica, la cui conformità all'originale non è contestata da alcuno, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2712 c.c. - il rapporto di servizio all'epoca redatto dagli agenti dell'allora Polizia Municipale di Ruvo di Puglia, intervenuti sul luogo dell'incidente una decina di minuti dopo il suo accadimento, e la causa è stata istruita mediante l'assunzione di prove orali - interrogatorio formale del
e audizione di un unico teste, a nome CP_1 [...]
addotto dagli eredi di - e Tes_1 _1
l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio ricostruttiva delle circostanze e delle modalità dell'accaduto. Nel rapporto della Polizia Municipale, alla stregua di quanto i verbalizzanti danno atto di avere <<appreso e constatato, d[e]ll'esame dei danni riportati dai veicoli coinvolti … raffigurati nella acclusa repertazione fotografica d[i] quanto rilevato sul luogo teatro del sinistro>>, la dinamica del sinistro medesimo è ricostruita nel senso che la , CP_8
<<presumibilmente viaggiando a cavallo della linea di < i>
mezzeria stradale, iniziava manovra di conversione a sinistra … quando nel contempo sopraggiungeva [la
dalla opposta direzione>>, a cui il conducente CP_9 della ometteva pertanto di dare la dovuta precedenza;
CP_8
è meramente ipotizzato che il conducente della CP_9 tenesse anche lui una condotta di guida imprudente, in quanto <<non consona alla limitazione imposta dalla esistente segnaletica verticale (limite di 70 kmh)>>; è riportato, con il conforto delle allegate fotografie dei mezzi, che l'impatto è avvenuto fra la parte anteriore sinistra di un veicolo e la parte anteriore sinistra dell'altro veicolo. L'interpello reso dal non ha dato alcun esito CP_1 confessorio a suo sfavore ed a favore degli eredi di
. Inattendibile suona la deposizione _1 resa dall'unico teste escusso. Questi infatti, nel dichiararsi testimone oculare dell'evento, ha riferito che la , nell'accingersi ad eseguire manovra CP_8 di svolta a sinistra, si era arrestata <
[suoi] dati alle persone che sono uscite dalla Euro Auto>>, cioè dalla rivendita di automobili verso la quale _1 era presumibilmente diretto.
[...]
Dirimenti sono invece le contrarie risultanze della c.t.u. espletata ai fini della ricostruzione della dinamica dell'incidente, le cui conclusioni questo giudicante integralmente condivide e fa proprie siccome sorrette da dettagliatissime motivazioni, del tutto coerenti ed esaurienti, anche in risposta alle osservazioni formulate dal consulente tecnico di parte degli eredi di . _1
Il c.t.u., conformemente a quanto a suo tempo rilevato dalla Polizia Municipale, ha riferito di poter con certezza collocare all'interno della corsia di marcia della CP_9 il punto di impatto fra le due vetture, ancora più all'interno di quanto ritenuto dagli agenti verbalizzanti. Questo significa che, contrariamente a quanto prospettato dagli eredi di e dal teste deve _1 Tes_1 ritenersi non rispondente al vero che la TI fosse ferma all'interno della propria corsia di marcia, in attesa di poter eseguire la manovra di svolta a sinistra a cui il suo conducente aveva intenzione di procedere, vero essendo piuttosto che questi aveva invece intrapreso la manovra ad onta del sopraggiungere di altro automezzo in senso contrario, al quale pertanto colpevolmente omise di dare la dovuta precedenza. In forza dell'art. 2054, co. 1 e 2, c.c., l'accertamento della condotta colpevole di uno dei due conducenti dei veicoli antagonisti, causalmente efficiente, non esonera l'altro da responsabilità, ove non sia acquisita la prova che questi abbia fatto a sua volta tutto il possibile per evitare il sinistro (v. Cass. 23.1.2023 n. 2005, fra le più recenti). Anche a tale riguardo soccorrono le risultanze della predetta c.t.u., la quale, accertato che la non CP_9 procedeva a velocità superiore al limite di 70 km/h ivi imposto dalla segnaletica stradale, ha altresì stabilito che il suo conducente venne a trovarsi nella materiale impossibilità di porre in essere qualsivoglia manovra di fortuna al fine di evitare di entrare in collisione con la , CP_8 postasi improvvisamente a tagliargli la strada>.25 Orbene, gli appellanti, nel contestare le conclusioni tratte dal primo Giudice, formulano plurimi rilievi, lamentando il mal governo del quadro probatorio, complessivamente ricostruito, avendo omesso il Tribunale di comparare adeguatamente le diverse risultanze istruttorie. In particolare, i punti critici del percorso argomentativo del Tribunale e delle sue conclusioni, secondo la difesa appellante, avrebbero ad oggetto, in sintesi:
1. l'attendibilità della ricostruzione della dinamica del sinistro, operata dalla Polizia Locale, intervenuta subito dopo l'incidente, ritenuta invece errata dal primo Giudice;
2. la ritenuta inattendibilità dell'unico teste, sentito in corso di causa, il quale avrebbe offerto una ricostruzione dei fatti verosimile e coerente con quella prospettata dalla Polizia Locale;
3. l'esclusa valenza confessoria delle dichiarazioni rese, in sede di interrogatorio formale, da , ritenute “tamquam non Controparte_1 esset” nonostante costui “tra le righe” avesse ammesso di non aver visto sopraggiungere l'autovettura antagonista IA IP, condotta dal;
4. la valorizzazione in via Parte_1 esclusiva della TU da parte del Tribunale, che non avrebbe, invece, tenuto conto delle innumerevoli osservazioni fornite dal CTP di parte appellante. Quanto alla C.T.U., ricostruttiva della dinamica del sinistro, la difesa degli appellanti osserva: Il TU nella sua perizia si è limitato apoditticamente e senza fornire prove scientifiche dei propri assunti a stravolgere ogni risultanza processuale e tecnica ricostruttiva così da tacciare la ricostruzione degli eventi fornita dai VVUU intervenuti sul luogo del sinistro immediatamente dopo l'impatto e con le autovetture ancora in stato di quiete, di gravi vizi ed errori! IL TU designato ha arbitrariamente spostato la scena del campo del sinistro partendo non già dalle misurazioni eseguite dai VVUU intervenuti a rilevare il sinistro con le auto in posizione di quiete ma da una traccia di frenata che nulla ha a che vedere con il sinistro de quo! Del tutto errata è infatti a parere di codesta difesa la dinamica ricostruttiva del sinistro effettuata presuntivamente dal TU come del tutto priva di fondamento è la sua supposizione circa la velocità e la condotta di guida tenuta dall'autovettura antagonista al momento dell'impatto! Dunque, piuttosto che fornire una ricostruzione realistica degli eventi, egli ha impegnato il proprio tempo a smontare la ricostruzione fornita dai VVUU intervenuti a rilevare il sinistro immediatamente dopo il suo accadimento ovvero a contestare la ricostruzione fornita dello stesso evento dal CTP, senza rispondere al quesito chiaro e preciso posto dal Giudice! Analizzando infatti la TU sulla cui scorta il Magistrato ha poi fondato la propria sentenza, l'Ing.
piuttosto che fornire una ricostruire Persona_2
“oggettiva” degli accadimenti, ha impiegato il proprio tempo a ricercare le falle nella ricostruzione del sinistro fornita dai VVUU (all. 10) o in quella del CTP così che lo stesso non ha adeguatamente spiegato come mai, sebbene l'autovettura FO SC (secondo la propri ricostruzione) viaggiasse a velocità consona al limite previsto (sebbene i VVUU AVESSERO IPOTIZZATO CHE CERTAMENTE VIAGGIASSE AD UNA VELOCITA' SOSTENUTA E DI CERTO SUPERIORE AL LIMITE PREVISTO PER QUEL TRATTO STRADALE) (vedasi la relazione dei VVUU (all. 10)) abbia potuto subire tutti quei danni sia nella parte anteriore sinistra e soprattutto, in quella posteriore, determinati per l'effetto rimbalzo che detta autovettura ha subito a seguito del violento suo impatto contro l'autovettura antagonista che per stessa ricostruzione del TU era ferma al momento dell'impatto! Non ha neanche spiegato come sia stato possibile che la medesima autovettura, sebbene viaggiasse (per sua supposizione) ad una velocità inferiore al limite previsto per quel tratto di strada, a seguito dell'impatto, abbia di fatto subìto l'apertura dell'airbag atteso che come è noto, tra i fattori che determinano lo scoppio degli stessi, oltre all'angolazione incide certamente la potenza e la velocità ovvero la forza data dalla velocità che il corpo impattante scarica contro l'ostacolo al momento dell'impatto! Dunque, acclarato che all'atto dell'impatto l'autovettura IA TI ERA FERMA come anche il TU ha più volte sostenuto resta però da comprendere e questo neanche il TU lo ha spiegato come mai i dispositivi airbag della CP_10 del IG. immatricolata nell' anno 1994 (che CP_1 certamente non era un'autovettura di ultima generazione) siano scoppiati se la velocità che detta autovettura aveva PRIMA DI IMPATTARE era INFERIORE ai 65 Km/h! Ugualmente, il TU non ha spiegato come possa ritenersi addebitabile la responsabilità dell'evento al conducente della IA IP che per stesso accertamento del TU era fermo al momento dell'impatto e mandare esente da qualsivoglia responsabilità il conducente dell'autovettura antagonista che andava ad impattarvi contro senza impedire l'urto e senza porre in essere qualsivoglia manovra di emergenza, sebbene le condizioni della strada (rettilineo in discesa per la , l'ottima sua visuale CP_10
(giornata di sole con celo limpido)e la larghezza della carreggiata glielo consentivano! Non ha spiegato il TU come possa ritenere il conducente della CP_10 esente da responsabilità di sorta in tale evento se è tale autovettura ad avere impattato contro quella antagonista ferma al momento dell'impatto! Non ha spiegato il TU perché: se le condizioni della strada erano tali da garantire una buona visuale al conducente della CP_10 questi, che a detta del TU viaggiava ad una velocità che non superava i 60 Km/h, e il conducente della IA TI ERA FERMO AL MOMENTO DELL'IMPATTO, non sia riuscito a frenare e ad arrestare l'autovettura così da impedire l'impatto sebbene fosse in prossimità di un incrocio stradale! Non ha spiegato il TU come mai, se l'evento è avvenuto per una mancata precedenza a destra della rispetto alla i danni CP_11 CP_10 riportati dalle due autovetture sono collocati entrambi negli spigoli anteriori sinistri! Non ha fornito alcuna plausibile motivazione all'ulteriore circostanza non certo trascurabile circa la ragione per cui il conducente della CP_10 mandato completamente esente da qualsivoglia responsabilità dal TU e dal Magistrato di primo grado, non sia riuscito a impedire l'impatto tenuto conto della propria velocità e della larghezza della propria corsia! Non si comprende infatti quale motivazione avrebbe indotto gli accertatori VVUU intervenuti a rilevare il sinistro, di riportare delle misurazioni ed uno schizzo planimetrico del luogo teatro dell'evento completamente errato rispetto alla ricostruzione “supposta” dal TU senza le autovetture sul luogo dell'impatto in fase di sua ricostruzione e ritenere pertanto la ricostruzione di questi più attendibile di quella fornita dai VVUU che invece hanno eseguito i rilievi con le autovetture in stato di quiete post impatto! Analogamente NON SI COMPRENDE neanche quale possa essere la ragione per cui il TU ritiene finanche errata l'individuazione del punto d'urto effettuata dai VVUU e da questi collocata ALL'ALTEZZA DELLA LINEA DI MEZZERIA, quando lo stesso, senza indicare alcuna misurazione, si è limitato unicamente ad indicare detto punto con dei colori, TRASLANDOLO, IN MANIERA DEL TUTTO ARBITRARIA E SUPPOSTA! Acclarato che pertanto il TU non è riuscito a fugare i legittimi dubbi di parte attrice la difesa di parte attrice insisteva affinchè il Giudice di primo grado disponesse la rinnovazione della stessa ovvero che il TU fornisse i propri chiarimenti in odine ai dubbi che il proprio elaborato peritale non ha chiarito anche in contraddittorio con il CTP di parte. A detta udienza il TU compariva ed il Giudice fissava termine per il deposito della perizia integrativa alla data del 30/03/2023 concedendo alle parti termine per depositare eventuali ulteriori osservazione rinviando la causa alla data del 12/06/2023. Anche con i chiarimenti depositati purtuttavia il TU non ha fugato alcun dubbio sollevato dal CTP di parte attrice atteso che, per sua stessa ammissione secondo quanto riportato a pagina 6 dei chiarimenti forniti a seguito di richiesta della Dott.ssa SARDONE per ricostruire la dinamica del sinistro, il TU si è basato su ipotesi ritenute più attendibili rispetto ad altre ritenute a suo sommesso avviso meno credibili e per rendere verosimile quanto andava a ricostruire ha letteralmente stralciato le misurazioni ed i rilievi dei VVUU pur di dare un senso logico alla propria apodittica ricostruzione! (all. 11)>. Ad avviso degli appellanti, quindi, il Giudice di Prime Cure, senza offrire adeguata motivazione, avrebbe posto a fondamento del rigetto della domanda di parte attrice, ora appellante, solo la predetta C.T.U. ricostruttiva della dinamica dell'incedente, nonostante essa presentasse numerose criticità. L'Ausiliare del Giudice, in particolare, avrebbe ricostruito il sinistro, senza tener conto del reale stato dei luoghi e della relazione redatta dal Comando di Polizia Municipale del Comune di Ruvo di Puglia, da cui sarebbero invece emersi circostanze ed elementi idonei a dimostrare l'impossibilità di ravvisare l'esclusiva responsabilità del de cuius Parte_1 nella causazione del sinistro. In primo luogo, secondo la difesa degli appellanti, la circostanza che l'impatto sarebbe avvenuto all'interno della corsia di marcia del veicolo “FO OR” non sarebbe dirimente rispetto all'accertamento della responsabilità esclusiva in capo al de cuius. In particolare, non coglierebbe nel segno il sillogismo, operato dal Tribunale, secondo cui “l'impatto è avvenuto nella carreggiata della FO OR, quindi è responsabile il conducente dell'altra autovettura. A tal proposito – osservano gli appellanti - la Polizia Locale individua il punto d'urto e quindi il luogo del sinistro [come attestato sul disegno planimetrico, all'altezza del veicolo A (IA IP)] a cavallo della linea di mezzaria delle due corsie. Tanto – sostengono gli appellanti – equivarrebbe ad affermare che il veicolo “IA IP” era fermo a cavallo della mezzeria, in attesa di effettuare la manovra di svolta a sinistra. Ciò nonostante, il TU26 avrebbe sovvertito le conclusioni tratte dalla Polizia Locale, a suo dire errate, affermando che le foto scattate del sinistro sarebbero diverse dallo schizzo planimetrico e sostenendo che “le posizioni di quiete raggiunte dai due veicoli, ben visibili nelle foto scattate dalla Polizia, non corrispondono ai rilievi effettuati dalla P.M. e non corrisponde neanche il punto d'urto “P” perché a modesto parere dello scrivente, detto punto si trova più avanti e più spostato verso sinistra, come si evince dal grafico”. Questa affermazione è avversata dalla difesa degli appellanti, sull'asserito presupposto che, ove l'impatto fosse stato nella carreggiata della FO OR, sarebbe avvenuto un impatto frontale e, coerentemente, le due auto avrebbero riportato danni nella parte centrale. Al contrario, la circostanza che le due auto avevano riportato i rispettivi danni nella parte anteriore sinistra sarebbe indice del fatto che effettivamente lo scontro tra i veicoli sarebbe avvenuto frontalmente sulla linea di mezzeria. Gli appellanti lamentano, poi, la contraddittorietà e la lacunosità della tesi, sostenuta dal Tribunale, che, nell'applicare il principio di diritto di cui all'art. 2054 c.c., comma 1 e 2, secondo cui l'accertamento della condotta colpevole di uno dei due conducenti dei veicoli antagonisti, causalmente efficiente, non esonera l'altro da responsabilità, ove non sia acquisita la prova che questi abbia fatto a sua volta il possibile per evitare il sinistro, dà rilievo alla C.T.U. ritenendo accertato, per un verso, che la OR non procedesse a velocità superiore al limite di 70 Km/h, in loco imposto dalla segnaletica stradale, e, per altro verso, che il suo conducente si fosse venuto a trovare nella materiale impossibilità di compiere qualsivoglia manovra di fortuna atta ad evitare la collisione con la IA TI “postasi improvvisamente a tagliarli la strada”. Al riguardo, il Giudice di prime cure valorizzerebbe
“maggiormente” la TU “a scapito” della relazione della Polizia Municipale, intervenuta nell'immediatezza dei fatti, trascurata ed avversata dall'Ausiliare del Giudice. Gli appellanti, invece, invocano una più attenta lettura della relazione di servizio redatta dalla Polizia Municipale, intervenuta nell'immediatezza sul luogo del sinistro (aspetto da non sottovalutare nella ricostruzione dei fatti), relazione da cui emergerebbe un dato diverso, laddove si legge:
<…infine, giova osservare che dall'esame delle riprese fotografiche dei danni subiti dai mezzi, non si esclude, sulla base della tipologia della località interessata, una condotta di guida, da parte del conducente del veicolo B (FO OR) NON CONSONA alla limitazione imposta dalla segnaletica verticale (limite 70 km/h) su ambedue le direttrici di marcia”. A maggior ragione, considerando che il tratto di strada, percorso dalla FO OR, era in discesa, dato quest'ultimo certo e acclarato tanto dal TU che dal CTP. Secondo gli appellanti, inoltre, il Tribunale sarebbe caduto in contraddizione perchè, per un verso, avrebbe valorizzato la ricostruzione dei fatti fornita dalla Polizia Locale, intervenuta sul luogo del sinistro, laddove prudentemente aveva ipotizzato che, al momento dell'impatto, la IA IP stesse a cavallo della linea di mezzeria mentre sopraggiungeva la FO OR dalla direzione opposta (così ritenendo verosimile la condotta del ipotizzata Parte_1 dalla Polizia Locale), e, per altro verso, non ritiene ipotizzabile, in maniera altrettanto prudenziale, il fatto che l'autovettura FO OR potesse viaggiare ad una velocità non consona ai limiti di velocità, ipotesi invece valutata dai verbalizzanti quale condotta in capo al CP_1
Il criterio prudenziale, in altre parole, avrebbe dovuto essere applicato in ambo le ipotesi. Peraltro – sottolineano gli appellanti – le risultanze della TU avrebbero condotto a ritenere errati i rilievi eseguiti e la ricostruzione del sinistro operati dalla Polizia Locale, ad onta della valenza probatoria degli atti della detta Autorità di Polizia, facenti fede fino a querela di falso, da nessuna parte proposta. In merito alla valenza probatoria attribuita dal primo Giudice alle dichiarazioni rese, in sede di interpello, da
, escludendone contenuto confessorio, la Controparte_1 difesa appellante osserva: Anche in tale punto la sentenza è illegittima e merita di essere riformata atteso che di contro, dalla deposizione resa dal è Controparte_1 invece evincibile che il dichiara di non aver visto CP_1
l'autovettura antagonista e non aver impedito l'impatto (dunque non ha posto in essere alcuna manovra di salvataggio che gli avrebbe impedito l'impatto, considerato che il punto in cui detto impatto è avvenuto è comunque in prossimità di una intersezione con una strada laterale dalla quale sarebbe potuto sbucare chiunque e, quindi il
non ha tenuto una condotta di guida prudente e CP_1 consona al punto tale da impedire l'impatto! (è il caso di evidenziare che nel tratto di strada teatro dell'incidente vi sono diverse proprietà private con accesso diretto sulla via principale) per cui è fatto obbligo ai sensi di cui all'art 145 CDS 1 comma di usare la dovuta prudenza in prossimità di incroci, intersezioni stradali ovvero di accessi privati. E ciò non solo! Infatti, controparte afferma in sede di interpello:
“Nella direzione opposta, proveniva un auto che improvvisamente effettuava una svolta a sinistra senza darmi la precedenza.” Tale assunto è smentito dai punti d'urto delle due autovetture!! Se l'auto del avesse Parte_1 svoltato improvvisamente a sinistra come parte avversa ha sostenuto in primo grado, il punto d'urto sarebbe stato tra le due auto, nella parte frontale sinistra della e CP_12 nella parte anteriore destra della IA IP. Nel caso in esame tanto non è accaduto!!! Le due auto si sono scontrate entrambe nella parte anteriore sinistra, e tanto porta a ritenere che erano in una posizione frontale l'una a l'altra. Pertanto non corrisponde al vero, come sostenuto dal G.I., la circostanza che l'interpello non ha sortito effetto confessori;
dall'interpello si traggono elementi che smentiscono la ricostruzione del TU e che il Giudice di Prime avrebbe dovuto valutare>.27 Pt_4
La difesa degli appellanti censura la sentenza di primo grado anche laddove il Giudice di prime cure taccia di inattendibilità la deposizione resa dall'unico teste escusso. A tal proposito, secondo gli appellanti, il Tribunale offrirebbe una interpretazione distorta della deposizione fornita dal teste, che invece avrebbe reso una chiara visione della dinamica del sinistro, perfettamente compatibile con le misurazioni e i rilievi dei VVUU, intervenuti sul luogo del sinistro, circa venti minuti dopo l'impatto, così dando credito alla ricostruzione operata dai Verbalizzanti. A tal proposito, gli appellanti richiamano il tenore della deposizione, laddove, il teste descrive la condotta di guida del che, nell'accingersi ad eseguire manovra di Parte_1 svolta a sinistra, si sarebbe arrestato alla strada>, di mezzeria, all'interno della sua corsia>, e gli sviluppi successivi, evidenziando che, nel giro di un paio di secondi, era arrivata la , che procedeva al centro della CP_10 sua corsia, alla velocità di circa 80-90 km/h, il cui conducente, giunto ad una decina di metri dalla IA TI, cominciava a frenare, senza riuscire però ad evitare di investirla, donde la collisione fra angolo anteriore sinistro di un'auto e angolo anteriore sinistro dell'altra. Dalla deposizione del teste si evince, contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di prime cure che l'impatto, come anche ricostruito dal VVUU, è stato di tipo latero- frontale ed ovvero nel mentre il era _1 fermo in prossimità della linea di mezzeria in attesa di effettuare manovra di svolta per immettersi in una proprietà privata posta alla sua sinistra veniva violentemente attinto nello spigolo anteriore lato sinistro (lato guida) dal conducente dell'autovettura antagonista che non avvedendosi (per sua stessa ammissione) dell'automezzo fermo all'altezza della linea di mezzeria non ha posto in essere alcuna manovra utile ad impedire l'impatto se non negli ultimi metri di strada ma poiché la sua velocità era superiore al limite consentito, non ha potuto impedire l'impatto>.28 Ad avviso degli appellanti, il Giudice di prime grado avrebbe errato nel valutare la non credibilità del teste desunta dalla circostanza per la quale, essendosi egli trattenuto sul luogo del sinistro per ben 40-45 minuti ed essendosene allontanato dopo l'arrivo della Polizia Municipale, allorché gli agenti avevano cominciato a fare i loro rilievi, il che pure aveva riconosciuto il Tes_1 conducente della IA TI, persona a lui nota, tanto da contattarne successivamente la famiglia, avrebbe reputato preferibile astenersi dal presentarsi agli agenti, che infatti nel loro rapporto avevano dato atto della assenza di testimoni oculari dell'accaduto, e lasciare i suoi dati alle persone uscite dalla sede della ditta “EuroAuto”, cioè dalla rivendita di automobili verso la quale il defunto _1 era diretto. Il Tribunale, quindi, avrebbe errato nell'attribuire rilievo a tale unica circostanza, senza valutare nel complesso la credibilità del teste, dando rilievo alla precisione ed alla completezza del racconto ed alla presenza di oggettivi riscontri. In punto di diritto, gli appellanti richiamano il principio per cui l'accertamento in concreto del verificarsi di una condotta di guida gravemente colposa, ad opera di uno dei conducenti coinvolti in un sinistro stradale, solleva l'altro conducente dall'onere di superare la presunzione di pari responsabilità, sancita dall'art. 2054, comma secondo, c.c., solo nel caso in cui la colpa concreta dell'uno sia stata tale, da rendere teoricamente impossibile qualunque manovra salvifica da parte dell'altro. Conseguentemente, sarebbe ingiustamente applicato l'art. 2054, comma secondo, c.c., se il giudice attribuisca l'intera responsabilità ad uno solo dei conducenti, nonostante non possa stabilire in concreto se l'altro conducente abbia avuto la possibilità almeno teorica di evitare la collisione”. Nel caso in esame - sostengono gli appellanti - il CP_1 ben avrebbe potuto impedire l'impatto se solo avesse tenuto una velocità consona alla strada, tale che, con una frenata di metri 5,70, avrebbe evitato l'impatto su un tratto di strada su cui si affacciavano diverse proprietà private, con accesso diretto sulla via principale, situazione implicante l'obbligo, ai sensi di cui all'art 145, primo comma, C.D.S., di usare la dovuta prudenza in prossimità di incroci, intersezioni stradali ovvero di accessi privati. Nel caso in esame – concludono gli appellanti - il conducente dell'autovettura era stato CP_10 ritenuto esente da qualsivoglia responsabilità, anche concorsuale (sebbene quest'ultima sia la regola in materia di incidenti stradali), in difetto dei relativi presupposti. Il
invero, non avrebbe fornito alcuna prova, neanche CP_1
a mezzo TU, le cui conclusioni erano state immotivamente condivise dal Giudice di primo grado, di aver fatto a sua volta tutto il possibile per evitare il sinistro. Quanto al capo della sentenza appellata, vertente sulla liquidazione delle competenze legali, gli appellanti formulano le seguenti censure. Al momento della proposizione del giudizio di risarcimento danni, per la morte del proprio congiunto, l'unico atto probatorio disponibile sarebbe stato il solo prontuario redatto dalla Polizia Locale, alla luce del quale sarebbe emersa la concorsualità, tra le condotte dei rispettivi conducenti, così da lasciar apparire non pretestuosa ed infondata l'azione proposta. La situazione processuale sarebbe mutata soltanto all'esito della TU, con tutti i limiti dedotti con il primo motivo di appello, sicchè non sarebbe stata giustificabile una pesante condanna dei soccombenti alla rifusione delle spese processuali, di cui sarebbe stata più corretta ed equa la compensazione in presenza di “gravi ed eccezionali ragioni”: gravi, in considerazione del pesante esborso che avrebbe posto in seria difficoltà economica le parti appellanti;
eccezionali, in considerazione del fatto che, a causa del sinistro in oggetto, gli appellanti avevano perso un congiunto, senza trascurare il quadro probatorio iniziale, come già sottolineato, favorevole all'avvio dell'azione risarcitoria. Inoltre, secondo gli appellanti, il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente quantificato le spese legali, in favore della difesa del tenendo conto non già del valore CP_1 della domanda giudiziale, da quest'ultimo azionata nel giudizio principale (pari a circa € 5.000,00),29 ma dell'intero valore della controversia, all'esito della disposta riunione di procedimenti. Ciò premesso, ad avviso della Corte, nessuno dei motivi di censura, come sopra sintetizzati, si appalesa fondato e condivisibile. In primo luogo, vanno ribadite le conclusioni tratte dal primo Giudice in ordine alla valenza probatoria delle dichiarazioni rese, in sede di interrogatorio formale, da e dal teste, escusso in primo grado, Testimone_2 31 Testimone_1
Quanto all'interrogatorio formale, va sottolineato che il nel negare le circostanze articolate ex adverso nei CP_1 capitoli di prova, dichiarò espressamente che, nel procedere regolarmente nella propria corsia, con visuale libera, in direzione Ruvo di Puglia, a velocità contenuta ed entro il limite in loco in vigore (70Km/h), “Nella direzione opposta, proveniva un'auto che improvvisamente effettuava una svolta a sinistra senza darmi la precedenza…nonostante abbia io frenato, non ho potuto evitare l'impatto perché il
ha svoltato all'improvviso, senza alcun cenno…”. Parte_1
È evidente, quindi, che giammai la parte in oggetto ha ammesso – come invece infondatamente sostenuto dagli appellanti – di aver omesso qualsiasi tentativo di manovra di emergenza, per impedire l'impatto tra i due veicoli, più volte ribadendo, invece, che, nonostante la frenata, qualunque manovra di emergenza risultò frustrata dalla repentinità della manovra di svolta a sinistra, posta in essere dal veicolo antagonista. Aggiungasi che il ha anche precisato di CP_1 procedere nella propria corsia di marcia32 e che l'impatto si verificò all'interno di quest'ultima.33 Sicchè, anche sotto tale profilo, nessun elemento di riscontro in senso sfavorevole al può trarsi dalle sue dichiarazioni, per nulla di CP_1 contenuto confessorio, in ordine alla ricostruzione della dinamica del sinistro, nei sensi affermati dalla difesa degli appellanti. Con riguardo alla deposizione del teste non possono Tes_1 che ribadirsi le conclusioni, pienamente condivisibili, tratte dal primo Giudice in ordine alla sua inattendibilità. In primo luogo, è certamente assai poco rassicurante, in ordine alla valutazione sulla genuinità del teste, la circostanza che la Polizia Locale abbia escluso, nella sua relazione di servizio, la presenza di testi oculari al momento dell'incidente, perché non rinvenuti sul posto.34 Eppure, come la stessa riferisce, la Polizia Municipale sopraggiunse in loco soltanto dieci minuti dopo l'incidente,35 mentre il teste, come dallo stesso affermato nel corso della sua deposizione, rimase in loco per circa 40-45 minuti dopo l'incidente, assistette all'arrivo dell'ambulanza, prima, e della Polizia Municipale, poi, vide l'attività investigativa da quest'ultima svolta (rilievi fotografici), senza tuttavia manifestarsi alle FF.OO., per rendere doverosamente loro le informazioni a sua conoscenza nell'immediatezza dei fatti, preferendo piuttosto lasciare il proprio recapito alla famiglia del defunto, comportamento questo ingiustificatamente assai discutibile e tale da gettare pesanti ombre sull'attendibilità e neutralità del teste. A tal proposito, si aggiungono ulteriori significative considerazioni che, valutate complessivamente, accentuano le perplessità sulla credibilità del teste, che resta del tutto scardinata. In primo luogo, è singolare la presenza del teste in una stradina, in una zona non particolarmente trafficata e comunque fuori città, guarda caso proprio accanto alla concessionaria “EuroAuto”, fermo con la propria bicicletta in attesa di amici, di cui però non v'è traccia alcuna nel corso della sua permanenza in loco, durata - come già evidenziato
- ben 30/40 minuti, fino al suo allontanamento spontaneo. In secondo luogo, nonostante la distanza dal luogo dell'impatto (circa 20-30 metri), il teste ha riferito con chirurgica precisione (come se il suo sguardo fosse preventivamente diretto e focalizzato esclusivamente sul veicolo) quale fosse la collocazione dell'auto IA IP del sulla propria corsia di marcia, precisando che la Parte_1 stessa si trovava “ad una distanza di circa 30/40 cm dalla linea di mezzeria, all'interno della sua corsia”. Ancor più significativa è l'ulteriore anomalia, rilevata anche dal primo Giudice nella gravata sentenza, laddove la ricostruzione della dinamica dell'incidente, resa dal teste si pone in contraddizione con la condotta di guida Tes_1 che ragionevolmente avrebbe dovuto aspettarsi da parte del conducente della auto FO OR. Invero, da un lato, la IA TI, condotta dal , Parte_1 nell'accingersi ad eseguire la manovra di svolta a sinistra, si sarebbe fermata in posizione “parallela alla strada”, nella propria corsia (ad una distanza di circa 30/40 cm dalla linea di mezzeria); dall'altro, l'auto FO OR, condotta dal sarebbe sopraggiunta, pochi secondi dopo, CP_1 procedendo al centro della sua corsia, alla velocità di circa 80-90 km/h, frenando ad una decina di metri dalla IA , CP_8 senza riuscire però ad evitare l'impatto (con conseguente collisione dei veicoli, in corrispondenza dei rispettivi angoli anteriori sinistri). Come osservato condivisibilmente già dal primo Giudice, tale ricostruzione fattuale rende inspiegabile l'accadimento perché, da un lato, essendo ferma la IA IP nella sua corsia, a circa 30/40 cm dalla linea di mezzeria, su tratto rettilineo e con piena visibilità, sarebbe inspiegabile la ragione per la quale la FO OR si sarebbe spostata sulla propria sinistra, occupata dal veicolo antagonista e così andando incontro all'ostacolo, e non sulla destra, così da allontanarsene. Inoltre, non vi sarebbe stata ragione alcuna per frenare improvvisamente, non essendovi ostacolo alcuno sulla corsia di marcia della FO OR (trovandosi la IA IP sulla propria corsia, a 30-40 cm dalla linea di mezzeria). Per tutte le ragioni, come sopra ricostruite, la deposizione testimoniale in oggetto non può essere presa in considerazione, ai fini della ricostruzione della dinamica dell'incidente, contrariamente alle doglianze sul punto della difesa di parte appellante, non potendosi ritenere il teste genuino e credibile, quand'anche abbia offerto, soltanto “a posteriori”, elementi di riscontro compatibili e/o corrispondenti alla ricostruzione dei fatti, formulata dalla Polizia Municipale nei propri atti di indagine. Ai fini della ricostruzione della dinamica dell'incidente, pertanto, non resta che confrontare i rilievi e le valutazioni contenuti nel rapporto di servizio della Polizia Municipale e quelli contenuti nell'elaborato peritale del C.T.U., ing.
Persona_4
Ad onta delle doglianze di parte appellante, quest'ultimo C.T.U., lungi dal limitarsi a formulare soltanto critiche aprioristiche sull'elaborato della Polizia Municipale, con dovizia di argomentazioni e dati di riscontro, ha individuato talune incongruenze, desumibili dalle rilevazioni grafiche, operate nell'immediatezza del sinistro, basando tuttavia la propria indagine e ricostruzione della dinamica dell'incidente proprio sul materiale acquisito in sede di indagini di Polizia Giudiziaria (soprattutto numerose foto), oltre alla visione diretta del luogo, teatro dell'incidente. Sottolinea in proposito il C.T.U. ing. che, a Persona_2 complicare la corretta comprensione della dinamica del sinsitro, ha contribuito in modo notevole l'incompletezza e l'imprecisione con la quale gli Agenti di Polizia Municipale hanno effettuato le misurazioni, al fine di individuare le posizioni di quiete raggiunte dai due veicoli e il presunto punto d'urto: incompletezza, per non avere rilevato la misura della distanza dei capisaldi A-B e per non avere rilevato la posizione di inizio e fine della traccia di frenata, rilevata sull'asfalto rispetto ai predetti capisaldi;
imprecisione, perché, come evidenziato negli schemi allegati alla relazione del c.t.u., tutti i punti rilevati per l'individuazione delle posizioni di quiete, raggiunte dai due veicoli (1-2 per la IA IP, 3-4 per la FO OR), sono risultati errati, essendo in netto contrasto con quanto desumibile dalle foto scattate dagli stessi verbalizzanti, oltre a risultare errata anche la posizione del punto d'urto, rispetto all'evoluzione subita dai due veicoli. Ciò nonostante, il C.T.U. evidenzia che, grazie alla presenza in atti di numerosi rilievi fotografici scattati dai Verbalizzanti nell'immediatezza del sinistro, ha potuto comunque colmare le numerose lacune presenti nello schizzo planimetrico e, così, ricostruire la più probabile dinamica del sinistro. È evidente, quindi, che le discordanze tra gli elaborati della Polizia Municipale e del C.T.U. non attengono prevalentemente a dati fattuali, bensì soprattutto a profili valutativi, frutto cioè di ricostruzione deduttiva, alla luce di criteri tecnici e logici, oltre che a ricostruzioni grafiche, suscettibili di maggiore precisione se rese – come nel caso del C.T.U. - con strumentazione tecnica (programmi di grafica) più precisa, rispetto ai mezzi rudimentali (carta e penna) disponibili in loco, al momento del sopralluogo da parte della Polizia Municipale. Solo per talune ricostruzioni grafiche v'è discordanza anche sotto il profilo della rilevazione dei dati, ma trattasi di evidenti errori materiali e/o omissivi nell'esecuzione dei rilievi, da parte dei Verbalizzanti della Polizia Municipale, di immediata ed oggettiva riscontrabilità, di cui il C.T.U. ha per altro dato pienamente conto nel proprio elaborato. Ne deriva che, contrariamente alle censure mosse dalla difesa degli appellanti, le divergenze tra i due elaborati, non pongono in discussione la valenza probatoria, fino a querela di falso, degli atti di indagine compiuti della Polizia Municipale, perché giammai il C.T.U. ha posto in dubbio l'attendibilità dei rilievi eseguiti dalla Polizia Giudiziaria in sede di sopralluogo, dissentendo piuttosto da talune conclusioni valutative dalla stessa Polizia, tratte – in via logico-deduttiva – sulla base proprio di quei dati certi, così come rilevati, salve le incongruenze ricostruttive riscontrate nel corso dell'indagine peritale, dovute ad imprecisioni ovvero assenza di “quote”, non rilevate dai verbalizzanti, nella riproduzione grafica, desumibili dal confronto con le risultanze fotografiche pure riconducibili alla stessa Polizia Municipale. Può affermarsi, quindi, che, contrariamente alle doglianze degli appellanti, l'attività di indagine tecnica del C.T.U., nella ricostruzione della dinamica del sinistro, si è basata proprio sui dati raccolti dalla Polizia Municipale (con particolare riguardo alle numerose rilevazioni fotografiche del luogo del sinistro e dei mezzi coinvolti, questi ultimi non potuti esaminare direttamente dall'Ausiliario, perché già in precedenza rottamati), sebbene, come già ripetutamente evidenziato, il C.T.U. ha dovuto discostarsi da taluni rilievi grafici e da valutazioni deduttive non coerenti con il dato oggettivo, a tal proposito, offrendo tuttavia ampia e condivisibile giustificazione.36 Orbene, un primo elemento, utile ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro, è rappresentato dalla individuazione in loco del punto d'urto tra i due veicoli. A tal proposito, il C.T.U., con adeguata ed articolata argomentazione, dopo aver evidenziato le incongruenze nella rilevazione dei dati da parte della Polizia Municipale, rimediando alle stesse grazie al supporto delle plurime riproduzioni fotografiche, rappresentanti lo stato dei luoghi e la posizione dei veicoli post-urto, è giunto alla conclusione che il punto d'urto ricada ampiamente nella corsia di pertinenza della auto FO OR, tanto desumendosi anche dalla presenza sull'asfalto dei detriti e dei liquidi fuoriusciti dai radiatori che, a causa della pendenza in discesa della strada, erano defluiti ben oltre la posizione di quiete raggiunta dalle due autovetture e giustificava l'evoluzione subita dai due veicoli fino a raggiungere la posizione di quiete. Per altro, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, anche il punto d'urto individuato dalla Polizia Municipale, benchè non condiviso dal C.T.U.,37 ricadeva pur sempre all'interno della corsia di pertinenza della FO OR, sebbene fosse ubicato più vicino alla striscia bianca di mezzeria della carreggiata. Tanto emerge chiaramente anche dall'esame dello schizzo planimetrico redatto dai Verbalizzanti che, contrariamente all'assunto difensivo degli appellanti, esclude il posizionamento del punto d'urto a cavallo delle due corsie di marcia. Né è condivisibile il rilievo, pure formulato dalla difesa appellante, secondo cui il posizionamento del punto d'urto, all'interno della sola corsia di marcia della FO OR, implicando un impatto frontale dei veicoli antagonisti, sarebbe incompatibile con l'ubicazione dei danni riportati dagli stessi, in corrispondenza dei rispettivi spigoli anteriori sinistri e non nella loro parte antero-centrale. Anche a tal proposito, il C.T.U. ha offerto adeguata spiegazione, ricostruendo – come segue - la traiettoria d'arrivo dei due veicoli prima dell'impatto:38 da un lato, il conducente della IA TI tagliava la curva, cercando di anticipare la svolta a sinistra, e invadeva la corsia di marcia opposta, fermandosi, al sopraggiungere della
[...]
quest'ultima, in fase di frenata, tentava CP_10 istintivamente manovra d'emergenza verso destra, nel tentativo di evitare l'impatto, in realtà ormai inevitabile, in carenza di spazio per passare essendo la propria corsia di marcia per buona parte occupata dal veicolo antagonista. Quanto precede consente di ritenere non conforme alla disciplina della circolazione stradale la condotta di guida del conducente la IA IP ( ), in relazione _1
a plurime previsioni normative pertinenti al caso, previste dal c.d.s.: art. 140, primo comma;
39 art. 141, primo e secondo comma;
40 art. 145, commi 2 e 10;41 154, primo comma.42 Quanto alla condotta di guida del conducente l'auto CP_1
FO OR, le censure mosse dagli appellanti non si appalesano fondate, sia con riguardo al rispetto dei limiti di velocità (Km/h 70), in loco prescritti, sia con riferimento all'impossibilità di compiere utile manovra di emergenza per evitare l'impatto con il veicolo antagonista. Sulla velocità, contrariamente alle empiriche considerazioni formulate dalla Polizia Municipale, che sebbene
“prudenzialmente” abbia ipotizzato la violazione dei limiti imposti a carico del conducente della FO OR, non ha poi contraddittoriamente ritenuto di elevare contravvenzione al c.d.s. al detto conducente, il C.T.U. ha raccolto elementi di riscontro oggettivo ben più convincenti, giungendo alla conclusione che la velocità del detto veicolo fosse inferiore ai limiti in loco prescritti. A tal proposito, il C.T.U. ha tenuto conto degli elementi specifici acquisiti agli atti, tutti evidenziati nell'elaborato peritale, ed ha applicato le leggi della fisica per risalire alla velocità de qua. In particolare, si è tenuto conto del peso dei due veicoli, grosso modo equivalente,43 del moto rotatorio antiorario subito, dopo l'urto di tipo eccentrico, da entrambi i veicoli,44 dell'arretramento (circa m 1,70) dei veicoli all'esito dell'urto, dell'urto subito dalla FO OR, con lo spigolo posteriore destro, contro il muretto che delimita la banchina, dei danni (della stessa entità) subiti dai veicoli in corrispondenza dei rispettivi spigoli anteriori sinistri. Applicando le leggi della fisica e tenendo conto di tutti gli elementi di fatto come sopra sinteticamente richiamati,45 il C.T.U. ha concluso sull'argomento, ipotizzando nella misura non superiore a 40 km/h la velocità della FO OR al momento dell'urto e una velocità della stessa, all'arrivo sul luogo dell'impatto, prima della frenata, al massimo compresa tra 60 e 65 km/h (nel pieno rispetto del limite di velocità di Km/h 70). A tali conclusioni, il C.T.U. giunge, così superando i rilievi critici del CTP, anche analizzando la consistenza dei danni riportati dai due veicoli e confrontandoli con quelli desumibili da prove di crash-test, eseguite su veicoli di analoga consistenza. Pertanto, anche ad avviso della Corte, l'analisi operata dall'Ausiliare del Giudice si appalesa pienamente condivisibile, perché immune da vizi attinenti all'iter argomentativo, sotto il profilo logico e tecnico, ed in grado di confutare con dovizia di elementi di riscontro e argomenti tecnici, i rilievi generici ed apodittici del consulente di parte appellante.46 Si condivide, pertanto, la conclusione fatta propria dal primo Giudice, secondo cui l'incidente in oggetto trova la sua causa non nella velocità con la quale viaggiava il conducente della FO OR, bensì nella manovra repentina e imprevedibile, messa in atto dal conducente della CP_11
, che mentre percorreva la SP 2, in direzione RUVO-
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CORATO, aveva cercato di effettuare la manovra di svolta a sinistra, per imboccare la strada vicinale denominata “Entica Cazzillo”, tagliando la curva e invadendo la corsia di marcia della FO OR, la quale, proprio in quel momento, proveniva dal senso opposto, omettendo di dare alla stessa la dovuta precedenza. Tanto trova conferma nel fatto che le tracce di frenata, impresse dalla FO OR sull'asfalto, furono rilevate dalla Polizia Municipale a una distanza molto ravvicinata rispetto alla posizione di quiete, raggiunta dai due veicoli, visibile nello schema n. 1 riportato nell'elaborato peritale del C.T.U. Neppure addebiti possono muoversi al per non aver CP_1 posto in essere tempestiva e idonea manovra di emergenza, astrattamente doverosa per qualsiasi conducente, pur osservante i limiti di velocità imposti, tanto in relazione all'onere di allegazione e di prova gravante su ciascun conducente, a prescindere dalle responsabilità dell'altro antagonista, ai sensi dell'art. 2054 cod. civ. A tal proposito, alla luce dell'elaborato peritale del C.T.U. ing. il conducente della Persona_2 CP_1 [...]
non ebbe margini di manovra per evitare CP_10
l'incidente, proprio a causa dell'improvvisa ed irregolare manovra di svolta a sinistra, messa in atto dal conducente della IA TI. Sottolinea il C.T.U. che viaggiare ad una velocità compresa tra 60 e 65 km/h significa percorrere in media 17 metri in 1 secondo, tempo medio psicotecnico anche di reazione alla frenata, da parte di una persona che si trova alla guida di un veicolo in condizioni psichiche normali. Orbene, considerando i tempi di reazione, la frenata posta in essere (tracce di frenata lunghe m. 5,70) e la velocità di arrivo del veicolo FO OR, nel momento in cui il conducente della IA TI mise in atto la manovra di svolta a sinistra, la FO SC doveva presumibilmente trovarsi a una distanza di circa 23 metri (17+5,70) dall'incrocio. Sicchè il non ebbe alcuna possibilità di evitare CP_1
l'incidente perché, dopo avere percorso circa 17 metri in 1 secondo, ovvero da quando si rese conto della manovra, messa in atto dal conducente della IA TI, fino a quando azionò il pedale del freno, i restanti 6 metri circa di frenata e la deviazione verso destra, fino a invadere parzialmente la banchina sterrata, non furono sufficienti a fermare il veicolo per evitare l'impatto. Spiega al riguardo il C.T.U., che, per un veicolo che sta viaggiando a circa 65 km/h, occorrono, complessivamente, circa 35 metri di spazio per fermarsi, quindi, per evitare l'incidente e per fermarsi in uno spazio totale di 23 metri circa, la FO OR avrebbe dovuto avere una velocità inferiore a 50 km/h, su una strada provinciale il cui limite di velocità è di 70 km/h. La tesi ricostruttiva della dinamica del sinistro, offerta dal C.T.U. e fatta propria dal primo Giudice, è stata ampiamente puntellata da argomentazioni, tecnicamente ineccepibili, dall'Ausiliare, anche a fronte dei rilievi critici sollevati dal C.T.P. di parte ora appellante, cui punto per punto il C.T.U. ha dato riscontro, con ampia ed esaustiva argomentazione, riportata nell'elaborato tecnico integrativo, telematicamente depositato in data 24/3/2023. Nello stesso, invero, sono state indicate tutte le ragioni per le quali tecnicamente devono ritenersi inconferenti i rilievi critici mossi all'elaborato peritale, neanche pedissequamente riprodotti nell'atto d'appello. Pertanto, si appalesano del tutto inconsistenti le censure mosse dagli appellanti alla decisione del primo Giudice, in ordine alla ricostruzione della dinamica dell'incidente ed alla ritenuta esclusione di responsabilità del quale CP_1 conducente dell'auto FO OR, con conseguente piena conferma del rigetto della domanda risarcitoria a suo tempo proposta dai congiunti del deceduto , _1 ora appellanti. Non hanno fondamento neanche i motivi di doglianza riguardanti il capo della sentenza regolamentativo delle spese processuali. Quanto alla negata compensazione delle stesse, va ribadito che, ai sensi dell'art. 92, comma secondo, c.p.c., la deroga al principio di soccombenza è prevista soltanto in presenza di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione trattata, di mutamento giurisprudenziale sulle questioni dirimenti e di conciliazione della lite. Nessuna delle ipotesi esaminate è presente nella fattispecie. Né sono configurabili le gravi ed eccezionali ragioni introdotte con la pronuncia della Corte Costituzionale n. 77 del 2018, così come suggerite dalla difesa degli appellanti: né la gravità, perché, contrariamente all'assunto di parte appellante, l'alea del giudizio è sempre configurabile, anche laddove la parte che introduca il contenzioso sia ex ante convinta – evidentemente a torto - del fondamento della propria pretesa, convinzione smentita all'esito dell'attività istruttoria cui ha dato causa, assumendosi così il rischio della soccombenza. Né è ravvisabile l'eccezionalità delle ragioni, invocate per la compensazione, nella grave perdita parentale sofferta in conseguenza dell'incidente, cui, per le argomentazioni in fatto e in diritto sopra estese, ha dato causa la medesima vittima. Basti considerare che, aderendo a tale opzione interpretativa, la compensazione delle spese processuali diventerebbe automaticamente la regola in tutte le cause in cui si contenda in materia di danni da evento mortale, ad onta del silenzio della disciplina in esame, posta dagli artt. 91 e 92 c.p.c., che nulla prevede in tal senso e, di contro, nel fissare il principio della soccombenza, quale criterio generale, individua espressamente determinate e diverse ipotesi idonee a giustificare la compensazione. Infine, non può trascurarsi il fatto che, quand'anche gli elementi probatori disponibili fossero ex ante idonei a ritenere la causa, come sostenuto dagli appellanti, non pretestuosa (aspetto per altro diverso dalla mera infondatezza della domanda e rilevante, al più, al fine di escludere la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.) il formarsi del completo quadro probatorio, nel corso del primo grado di giudizio, avrebbe potuto e dovuto indurre la parte a rimeditare la propria condotta processuale, optando eventualmente per un tentativo di definizione transattiva della lite, neanche astrattamente prospettata, come anche confermato dalla proposizione del presente gravame. Condotta processuale, quindi, immutata e coerente con l'originaria linea difensiva che, quindi, esclude qualsiasi valutazione ed apprezzamento ai fini della mitigazione, nel caso concreto, del principio di soccombenza. Quanto alla liquidazione del compenso, il valore della causa è stato correttamente dal primo Giudice applicato, considerando l'intero contenzioso, così come introdotto con ambo le reciproche domande proposte dalle parti, riunite in un unico processo, stante l'evidente connessione, soggettiva ed oggettiva, in presenza del medesimo titolo a monte delle pretese risarcitorie. In ciascuna di esse era indicato l'ammontare preteso ai fini risarcitori, sicchè è da escludersi l'ipotesi di causa dal valore indeterminabile. D'altronde, come sottolineato da parte appellata, è sintomatica della correttezza del criterio seguito dal primo Giudice in parte qua la circostanza che la stessa difesa ora appellante ha formulato la propria nota specifica, in primo grado, ispirandosi allo stesso criterio, ora dalla stessa contestato.47 La liquidazione, poi, è conforme ai parametri di cui al D.M. n. 55/20214 e succ. modif., tenuto conto del valore complessivo della causa (compreso tra € 520.001 ed € 1.000.000), della complessità dell'attività difensiva (oltre all'atto introduttivo e allo studio, nonché alla attività defensionale finale, v'è anche attività istruttoria articolata, con il compimento di pluralità di atti istruttori, comprensivi di interrogatorio formale, prova testimoniale e due C.T.U., nonché trattazione sviluppatasi anche attraverso il deposito di plurimi scritti difensivi). L'appello, in definitiva, merita pieno rigetto, con conseguente regolamentazione delle spese processuali del presente grado secondo soccombenza, liquidate come in dispositivo, alla luce dei predetti criteri, tenuto conto, tuttavia, dell'assenza, in sede di gravame, della fase istruttoria. Al mancato accoglimento dell'appello consegue l'onere, a carico di parte appellante, del versamento del doppio contributo, di cui all'art. 13 commi 1 – bis e 1- quater d.P.R. 11/2002. P.T.M. La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e , in Parte_1 Parte_2 proprio e nella qualità di eredi di Controparte_4
deceduta nelle more del processo, nei confronti di
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e in Controparte_1 Controparte_2 persona del legale rappresentante p.t., avverso la sentenza n. 1554/2024, pubblicata il 7 novembre 2024, resa inter partes dal Tribunale di Trani, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna gli appellanti, in solido fra loro, alla rifusione, in favore degli appellati, delle spese processuali del presente grado, liquidate in € 18.000,00, per ciascuna parte, oltre spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge;
3) pone a carico di parte appellante il doppio contributo, di cui all'art. 13, commi 1bis e 1quater, d.P.R. n. 11/2002. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della terza sezione civile, addì 25/6/2025. Il Presidente rel./est. Salvatore GRILLO 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Domanda proposta, inizialmente, dinanzi al Giudice di Pace di Ruvo di Puglia nei confronti di e Parte_1 e, poi, a seguito la declaratoria di incompetenza per valore del giudice, resasi necessaria Controparte_6 per la domanda riconvenzionale introdotta da , confluita nel giudizio già instaurato fra Parte_1 Parte_2
e contro lo stesso e all'esito della
[...] Controparte_4 Controparte_1 Controparte_2 riunione di entrambi i giudizi. 2 Quale somma massima richiesta dal che ha espressamente rinunciato all'esubero. CP_1 3 In particolare, del teste Testimone_1 4 Ad opera del dott. ing. Persona_2 5 Elaborato peritale del dott. Persona_3 6 Pag. 27 dell'atto di appello. 7 In particolare, a pag. 11 dell'atto di appello si dice che “IL TU designato ha arbitrariamente spostato la scena del campo del sinistro partendo non già dalle misurazioni eseguite dai VVUU intervenuti a rilevare il sinistro con le auto in posizione di quiete ma da una traccia di frenata che nulla ha a che vedere con il sinistro de quo!”, mentre, a pag. 13 dell'atto di appello è scritto “NON SI COMPRENDE neanche quale possa essere la ragione per cui il TU ritiene finanche errata l'individuazione del punto d'urto effettuata dai VVUU e da questi collocata ALL'ALTEZZA DELLA LINEA DI MEZZERIA, quando lo stesso, senza indicare alcuna misurazione, si è limitato unicamente ad indicare detto punto con dei colori, TRASLANDOLO, IN MANIERA DEL TUTTO ARBITRARIA E SUPPOSTA!” 8 Così si sostiene a pag. 28 dell'atto di appello. 9 A pag. 31 dell'atto di appello, si legge testualmente: “ dichiara di non aver visto l'autovettura antagonista e CP_1 non aver impedito l'impatto (dunque non ha posto in essere alcuna manovra di salvataggio che gli avrebbe impedito l'impatto, considerato che il punto in cui detto impatto è avvenuto è comunque in prossimità di una intersezione con una strada laterale dalla quale sarebbe potuto sbucare chiunque e, quindi il non ha tenuto una condotta di guida CP_1 prudente e consona al punto tale da impedire l'impatto! (è il caso di evidenziare che nel tratto di strada teatro dell'incidente vi sono diverse proprietà private con accesso diretto sulla via principale) per cui è fatto obbligo ai sensi di cui all'art 145 CDS 1 comma di usare la dovuta prudenza in prossimità di incroci, intersezioni stradali ovvero di accessi privati”. 10 Come sostenuto a pag. 32 dell'atto di appello. 11 Cfr. pag. 33 dell'atto di appello, laddove si legge testualmente: “invero il Giudice di prime cure taccia di inattendibilità il teste escusso non già confutando la propria deposizione con le altre risultanze probatorie OBIETTIVE (rilievi foto allegati al referto VVUU) ma basandosi su valutazioni personalissime del tutto fuorvianti ed immotivate che nulla attengono al racconto degli eventi se si considera che il Giudice chiamato a decidere il giudizio non è neanche colui che ha personalmente assunto la deposizione del teste e dunque esprime una valutazione sull'attendibilità/credibilità del teste su personalissimi quanto discutibili parametri valutativi sconosciuti e soggettivi”. 12 Pag. 36 dell'atto di appello. 13 Pag. 36 dell'atto di appello. 14 Pag. 9 del relativo atto di costituzione in appello. 15 Pag. 10 del relativo atto di costituzione in appello. 16 Pagg. 13-14 del relativo atto di costituzione in appello. 17 Relazione integrativa del 23/3/2023. 18 Pag. 18 del relativo atto di costituzione in appello. 19 Pag. 2 del relativo atto di costituzione in appello. 20 l'atto di gravame sarebbe di 39 pagine intellegibile, ridondante, ripetizioni di periodi scritti in maniera diversa con lo stesso significato. 21 A pag. 6 dell'atto di costituzione in appello, si legge: “IL TU NON DICHIARA CHE GLI AGENTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE ABBIANO SBAGLIATO NELLE MISURAZIONI MA SOLO CHE IL GRAFICO ALLEGATO DAGLI STESSI E REDATTO SECONDO LE MISURAZIONI DAGLI STESSI EFFETTUATI NON CORRISPONDONO” Si tratta semplicemente di rappresentare le misurazioni dagli agenti effettuate in maniera corretta sul grafico”. 22 Così come riporta il a pagg. 10-11 del relativo atto di costituzione in appello. CP_1 23 Pag. 4 della memoria citata. 24 Pag. 1 della citata replica. 25 Cfr. pagg. 10-14 della sentenza n. 1554/2024 qui appellata. 26 Cfr. pag. 13 della relazione peritale a firma dell'ing. Persona_2 27 Cfr. pagg. 30-31 dell'atto d'appello. 28 Così argomentano gli appellanti a pag. 32 dell'atto d'appello. 29 R.G.A.C. 5874/2014 poi successivamente riunito al 4241/2014. 30 Cfr. verbale udienza istruttoria del 23/4/2018. 31 Sentito alla medesima udienza del 23/4/2018. 32 “…Quel giorno io procedevo in direzione Ruvo di Puglia, regolarmente nella mia corsia…”. 33 “…L'impatto è avvenuto all'altezza dell'ingresso di Euroauto, al centro della carreggiata dove io procedevo…”. 34 A pag. 1 dell'allegato al rapporto di incidente stradale, redatto dalla Polizia Municipale di Ruvo di Puglia, si legge tra l'altro: …sul luogo teatro del sinistro tra gli astanti non si reperivano persone in grado di riferire circostanze utili ai fini della ricostruzione del presente sinistro…>. 35 Cfr. pag. 1 del predetto rapporto, ove viene evidenziato “…alle ore 9,45 circa, venivamo inviati dall'operatore radio del Comando di appartenenza sulla SP 2 Ruvo – Corato, e precisamente all'altezza della zona rurale 54 sede della ditta all'insegna “Euroauto”, località di competenza di questo territorio, per rilevare un incidente stradale. Giuntovi 5 minuti dopo, presumibilmente a dieci minuti dall'incidente stesso…”. 36 Per i dettagli in ordine agli errori rilevati ed ai correttivi adottati dal C.T.U., si fa espresso rinvio alle pagg. 8 e seg. della relazione scritta depositata telematicamente in data 24/2/2021. 37 La discordanza tra i due dati, che comunque evidenziano la collocazione del punto d'urto nella corsia del veicolo condotto dal è stata spiegata dal C.T.U. che ha ritenuto inattendibile la ricostruzione della Polizia Municipale, CP_1 perché incompatibile sia con la posizione dei detriti e dei liquidi caduti dai due veicoli sull'asfalto dopo l'urto, sia con la posizione statica raggiunta dalle due autovetture. 38 Cfr. pagg. 12, 13 e 14 dell'elaborato peritale cit. 39 che impone agli utenti della strada di comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale. 40 secondo cui è obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione. Inoltre, il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile. 41 Secondo cui, quando due veicoli stanno per impegnare una intersezione, ovvero laddove le loro traiettorie stiano comunque per intersecarsi, si ha l'obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione. 42 che, in tema di cambiamento di direzione o di corsia o altre manovre, prevede che i conducenti che intendano eseguire una manovra, per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono: a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;
b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione. 43 IA TI = kg 1030+75 (conducente) = 1105 kg; FO SC = kg 1120 + 75 (conducente) = 1195 kg. 44 compiva un angolo di 27° circa e il contemporaneo spostamento all'indietro di m 1,70 circa;
la CP_10
un angolo di 90° circa. CP_11 agli cfr. pagg. 18 e seg. dell'elaborato peritale. 46 Cfr nello specifico le lacune e le aporie nell'elaborato del C.T.P., evidenziate dal C.T.U. alle pagg. 20, 25, 26 della propria relazione peritale. 47 Cfr. nota specifica depositata con la comparsa conclusionale, ove è richiamato il valore della causa compreso tra € 520.001 ed € 1.000.000.