Art. 1.
L'obbligo della vaccinazione antivaiolosa, previsto dal primo comma dell'articolo 266 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 , con le modifiche di cui al terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 giugno 1939, n. 891 , e' sospeso, salvo quanto disposto nei seguenti articoli, per un periodo di anni due a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.L. 19 giugno 1979, n. 210 , convertito senza modificazioni dalla L. 8 agosto 1979, n. 356 ha disposto (con l'art. 1) che "il termine di cui all' art. 1 della legge 7 giugno 1977, n. 323 , e' prorogato per un periodo di due anni".
L'obbligo della vaccinazione antivaiolosa, previsto dal primo comma dell'articolo 266 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 , con le modifiche di cui al terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 giugno 1939, n. 891 , e' sospeso, salvo quanto disposto nei seguenti articoli, per un periodo di anni due a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.L. 19 giugno 1979, n. 210 , convertito senza modificazioni dalla L. 8 agosto 1979, n. 356 ha disposto (con l'art. 1) che "il termine di cui all' art. 1 della legge 7 giugno 1977, n. 323 , e' prorogato per un periodo di due anni".