Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 06/03/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile - Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Eugenio
Facciolla, all'udienza del 6 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1530/2022 R.G. vertente fra
Parte 1 Codice Fiscale 1 rappresentato e difeso dall'avv. Mario Della Luna ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio, in Potenza, via della Tecnica 24/a, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
'CP 1 P.IVA P.IVA 1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Maria Rotondano ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio in Potenza,
Via Nazario Sauro 102/b, giusta procura speciale in atti;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Parte 1 adiva il giudice del 1. Con ricorso, depositato il 27.5.2022 e ritualmente notificato,
CP 1 con contratto di lavoro lavoro ed esponeva di essere stato assunto in data 1.4.2019 dalla subordinato a tempo indeterminato full-time, II° livello del ccnl “Multiservizi”, con mansioni di
"operaio", presso il cantiere “Azienda Ospedaliera San Carlo” di Potenza, e di aver cessato l'attività
"trasporto sacche di sangue, piastrine, plasma, tamponi COVID 19 presso i rispettivi laboratori di analisi;
trasporto pazienti presso i vari reparti per i relativi accertamenti;
trasporto di medicinali;
trasporto dei prelievi di urgenza".
Parte 1Tanto premesso, adiva il Tribunale per dichiarare che lo stesso ha svolto ininterrottamente dal 1.4.2019 al 31.12.2021 alle dipendenze della CP 1 mansioni superiori previste al III° livello del Ccnl e quindi del diritto a vedersi riconosciuto detto livello e il diritto al pagamento delle differenze salariali quantificate nella complessiva somma di € 2.176,89, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
con vittoria di spese di lite.
Si costituiva la società CP_1 in persona del legale rappresentante p.t., chiedendo nel merito il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. La società rilevava, in particolare, la legittimità del proprio operato e la infondatezza e la pretestuosità delle allegazioni avversarie.
Esperito infruttuosamente attraverso vari rinvii il tentativo di conciliazione, la causa veniva istruita con la prova testimoniale e c.t.u. contabile, e all'odierna udienza, questo giudice, sulle conclusioni scritte delle parti, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. La domanda merita accoglimento.
Parte ricorrente rileva di essere stato dipendente della società CP 1 dal 1.4.2019 al 31.12.2021, inquadrato nel livello II del c.c.n.l. CP_2 ma di aver svolto sin dall'inizio, ininterrottamente mansioni superiori riconducibili al livello III del c.c.n.l. Sostiene il ricorrente di aver svolto attività lavorativa con orario differente rispetto a quello di assunzione, e di avere svolto in concreto mansioni riassumibili nella previsione del III livello contrattuale e nella specie c.d. "trasporti integrati", ovvero di: “trasporto sacche di sangue, piastrine, plasma, tamponi COVID 19 presso i rispettivi laboratori di analisi;
trasporto pazienti presso i vari reparti per i relativi accertamenti;
trasporto di medicinali;
trasporto dei prelievi di urgenza. In conseguenza dell'accoglimento di detti accertamenti chiede al giudice il superiore inquadramento e la conseguente condanna della società datoriale al pagamento delle differenze retributive e accessorie con interessi e rivalutazione.
Al fine di individuare il livello corrispondente alle mansioni esercitate dal ricorrente è necessario, preliminarmente, verificare quelle che sono le descrizioni contenute nelle declaratorie del Contratto collettivo di Lavoro di settore: il Ccnl individua al III° livello le seguenti professionalità:
"appartengono a questo livello i lavoratori, che in possesso di qualificate conoscenze di tipo specialistico, esplicano attività tecnico-operative di adeguata complessità, ovvero svolgono attività amministrative, commerciali, tecniche;
i lavoratori adibiti ad operazioni e compiti (esecutivi) per la cui attuazione sono richieste specifiche conoscenze tecniche e/o particolari capacità tecnico pratiche comunque acquisite, anche coordinando e sorvegliando attività svolte da altri.
Per quanto riguarda il livello posseduto dal ricorrente (secondo livello), la relativa declaratoria considera "lavoratori che eseguono attività di pulizia e manutenzione degli ambienti anche con l'utilizzo di semplici attrezzature e macchine operatrici automatiche o semiautomatiche attrezzate".
Come è agevole verificare, e per quel che rileva nel caso di specie, tra i due livelli non vi è una stretta correlazione, in quanto i profili differenziali ineriscono diversi aspetti delle mansioni, e, in particolare, il carattere meramente esecutivo delle mansioni di cui al livello posseduto dal ricorrente e le particolari capacità tecnico-pratiche implicanti anche responsabilità di cui al livello domandato. Il livello II^prevede lavoratori con mansioni ben più limitate rispetto ai lavoratori appartenenti al III^ livello professionale.
Da ciò ne consegue che l'analisi necessaria per valutare la domanda deve essere ad ampio raggio e non limitata solo ad alcuni aspetti, al fine di confrontare le diverse mansioni, poiché in tema di riconoscimento di esercizio di mansioni superiori, grava sulla parte ricorrente che agisce in giudizio deducendo lo svolgimento di mansioni superiori l'onere di allegare in punto di fatto e di provare compiutamente le mansioni svolte in concreto, in modo tale da consentire al giudice il confronto tra le mansioni superiori asseritamente svolte e le mansioni che connotano l'inquadramento di appartenenza, anche ai fini della formulazione del giudizio di prevalenza richiesto a norma dell'art. 52 d.lg. n. 165 del 2001.
In particolare, nonostante la chiara elencazione dei compiti rientranti nella qualifica rivendicata, è necessaria la prova del concreto svolgimento di dette funzioni e tanto anche in ordine al requisito della prevalenza delle mansioni superiori rispetto a quelle di inquadramento comunque mai venute meno.
Così ricostruita la base dell'indagine, occorre, allora, volgere l'attenzione alle mansioni in concreto svolte dal ricorrente, al fine di pervenire al corretto inquadramento. Sul punto, l'istruttoria orale ammessa consente di ritenere provata la pretesa azionata dal lavoratore, avendo i testi escussi confermato lo svolgimento delle mansioni superiori rivendicate (si vedano, al riguardo, le deposizioni rese dai sigg.ri Tes_1 e Tes 2,).
Il Giudice prende atto altresì della definizione mediante conciliazione della causa intentata dal teste
Cont Tes 2 nei confronti della per quanto evidenziato dalla difesa resistente nel corso dell'esame
,
del teste.
Analoghe considerazioni valgono per quanto concerne gli orari di lavoro rispettati dal ricorrente.
Ne consegue che va dichiarato lo svolgimento da parte del sig. Pt 1 delle mansioni riconducibili al livello III^del CCNL delle Imprese Esercenti Servizi di Pulizia e Servizi Integrati/Multiservizi, e che lo stesso ha diritto a percepire Euro 2.625,98, al lordo delle ritenute previdenziali ed erariali per differenze retributive, come accertato dal consulente tecnico contabile incaricato in corso di causa stante la contestazione della parte resistente.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, DM 37/2018 e DM 147/2022, in considerazione dell'oggetto, del valore e delle fasi di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte 1 con ricorso depositato il 27.5.2022, ogni altra domanda
,
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara lo svolgimento da parte del sig. Parte 1 delle mansioni riconducibili al livello
III^del CCNL delle Imprese Esercenti Servizi di Pulizia e Servizi Integrati/Multiservizi, e il diritto del ricorrente all'inquadramento corrispondente con orario di lavoro a tempo pieno e il diritto a percepire le relative differenze retributive ammontanti ad euro 2.625,98 al lordo delle ritenute previdenziali ed erariali oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
2) condanna la società resistente CP_1 in persona del rappresentante legale p.t., alla rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente in € 1.314,00, oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Potenza, 6 marzo 2025.
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Facciolla