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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/06/2025, n. 3421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3421 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1503/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
sez. V civile, composta da:
dott. Marianna D'Avino Presidente rel./est dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera
dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera
ha pronunciato la seguente: SENTENZA
Nella causa civile avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 744/2023 del
Tribunale di Roma, pubblicata in data 17.01.2023, proposto con atto di appello notificato in data 09.03.2023, da: (C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Serio (C.F. C.F._2
), come da procura in atti. C.F._3
Appellante
Contro
(C.F. n. ), rappresentato e difeso dagli avv. Controparte_1 C.F._4
Raffaella Vitale (C.F. n. e Massimo Salusti, come da procura alle C.F._5
liti in atti
Appellato
All'udienza cartolare del 23.01.2025, le parti hanno concluso come da note scritte in atti,
da intendersi qui integralmente riportare e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
§1-Come emerge dalla sentenza impugnata e dagli scritti difensivi delle parti in lite, in primo grado, con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2
hanno convenuto dinanzi al Tribunale di Roma , per sentir
[...] Controparte_1
accogliere nei suoi confronti le seguenti richieste: “accertata la responsabilità
extracontrattuale del convenuto per tutte le condotte lesive della sfera patrimoniale e non
patrimoniale degli attori, condannare il sig. al pagamento della Controparte_1
complessiva somma di € 23.328,43, di cui € 17.647,93 a ristoro dei danni materiali subiti
(€ 17.050,00 per i danneggiamenti delle vetture ed € 597,93 per la realizzazione della
videosorveglianza) e di € 5.680,50 quale risarcimento del danno biologico secondo le
tabelle per l'invalidità temporanea redatte dal Tribunale Civile di Roma per l'anno 2017
(210 giorni di inabilità parziale temporanea al 25%), oltre alla somma da liquidare in
via equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c. a risarcimento del danno morale per ogni condotta
illecita realizza-ta e del danno esistenziale, stante l'impossibilità di indicare una stima
precisa per il carattere”.
Gli attori hanno allegato che, dall'inizio del 2009 e sino all'anno di introduzione del giudizio in esame, erano stati vittima di una serie di atti vandalici, asseritamente imputabili al convenuto , condomino nel medesimo stabile in cui essi Controparte_1
vivevano. A causa di tali episodi erano stati costretti a sporgere tre denunce conto ignoti;
poi, al fine di identificare l'autore degli illeciti, avevano installato una telecamera nelle vicinanze del loro posto auto e, in data 27/09/2014, gli atti vandalici perpetrati in danno dell'autovettura Mercedes Classe A di proprietà della sig.ra erano stati ripresi Pt_2
dalla predetta telecamera, unitamente all'autore del fatto.
Dal filmato registrato era emerso in maniera evidente che il responsabile era il convenuto,
denunciato anche in sede penale e rinviato a giudizio, sebbene il relativo Controparte_1 procedimento si fosse concluso con sentenza di assoluzione, per intervenuta depenalizzazione del fatto di reato ascrittogli.
Di conseguenza, avendo gli istanti ricevuto solo il risarcimento previsto dalla copertura assicurativa relative alle vetture danneggiate, avevano chiesto gli ulteriori danni non patrimoniali di cui in premessa, facendo precedere l'iniziativa giudiziaria da procedimento di mediazione, a cui il aveva ritenuto di non partecipare. CP_1
1.1-Nella resistenza della parte convenuta, che ha negato ogni sua responsabilità, il primo giudice, istruita la causa con l'acquisizione dell'elaborato redatto dal CTU, nominato per la verifica della genuinità del video registrato dalla telecamera di sorveglianza apposta dagli attori, sulla base della fondamentale considerazione che le immagini registrate,
visionate anche in udienza, nel contraddittorio delle parti, non consentivano l'esatta identificazione del responsabile del dedotto fatto illecito, essendo, come rilevato anche dal CTU, “sgranate”, tal che, l'escussione della prova testimoniale articolata dagli istanti era da reputarsi inammissibile poiché valutativa, ha rigettato la domanda e condannato gli attori alla rifusione delle spese di lite.
§2-Hanno proposto impugnativa i soccombenti, con atto di appello alla cui integrale lettura si rinvia quale parte espressa e necessaria della presente decisione, sulla scorta di motivi rubricati e in estrema sintesi individuabili come segue: I. Sulla mancata
valutazione nel merito delle risultanze tecniche contenute nella espletata CTU da parte
del Giudice di prime cure: il tribunale ha erroneamente letto e, comunque,
completamente trascurato le effettive risultanze probatorie in atti;
particolarmente quanto riferito dal CTU nominato in corso di lite, siccome è affermato in sentenza: “Quanto poi
all'identificazione della persona presente nella predetta ripresa audiovisiva, deve
rilevarsi la non identificabilità della stessa in modo certo, data la cattiva qualità delle
immagini, che non consente di vedere con sufficiente nitidezza il volto dell'autore del
danneggiamento, volto che lo stesso giudicante, in udienza, non ha potuto ricondurre al convenuto presente in aula. Non può ritenersi pertanto idonea prova il filmato prodotto
agli atti dagli attori, stante la non riconducibilità dello stesso all'evento del 27/09/2014,
per il quale i agiscono in giudizio, e stante la non identificabilità della persona Pt_1
ripresa nel convenuto . Di contro, sarebbe bastato considerare gli ulteriori CP_1
elementi probatori acquisiti in atti per attribuire univoca interpretazione alle risultanze della CTU e ritenere provata l'identità dell'autore del dedotto fatto illecito.
II. Sul mancato esperimento dei mezzi di prova nel giudizio di primo grado e
sull'erronea valutazione di quelli ammessi: “le prove non ammesse in primo grado, ove espletate, unitamente a una serena valutazione della CTU, avrebbero consentito al
Giudice di giungere a una decisione diversa in ordine all'accertamento della responsabilità dell'appellato per i fatti allo stesso contestati. I OR e CP_2 [...]
i quali, si precisa, hanno conoscenza diretta del Signor lo CP_3 CP_1
avrebbero di certo riconosciuto come il soggetto ripreso nel video nell'atto di danneggiare l'auto dei OR . Pt_1
III. Sulla violazione della normativa vigente in materia di depenalizzazione dei reati.
Il primo giudice ha completamente trascurato che la prova dell'identità dell'autore del dedotto fatto illecito emergeva già dalla dichiarazione resa in data 07.1.2015 dal Mar.
del Comando della P.S. presso cui gli odierni appellanti sporgevano Persona_1
denuncia contro , avendo lo stesso scritto nella comunicazione della Controparte_1
notizia di reato: “dalla visione dei filmati consegnati e dei danni riscontrati de visus dallo scrivente sulla carrozzeria dell'autovettura in questione, che appaiono compatibili tra loro, a parere di questo Comando, il danneggiamento è da attribuire all'indagato
”. L'identità dell'autore pertanto è già stata rilevata prima dell'avvio Controparte_1
del procedimento di primo grado dal pubblico ufficiale e solo per l'intervenuta depenalizzazione del reato il procedimento si è concluso non con una pronuncia di assoluzione. E, dunque, “qualora la questione fosse stata sottoposta alla giurisdizione del Giudice penale, il risarcimento richiesto dagli odierni appellanti, derivante dai pregiudizi di carattere non patrimoniale riconducibili al patimento, turbamento e sofferenza dell'animo scaturenti dai vandalici danneggiamenti, sarebbe stato imputato a titolo di danno morale se la fattispecie avesse conservato la propria rilevanza penale ex art. 635
c.p. Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono e stante l'identità strutturale tra la fattispecie oggetto di causa con la figura di reato, si richiede, in riforma integrale della sentenza impugnata, l'accoglimento della domanda avanzata dagli odierni appellanti in quanto l'illecito contestato al convenuto in primo grado risulta essere stato assorbito nell'ambito della responsabilità civile per l'effetto della quale si richiede che venga comminata la relativa sanzione civile prevista della legge”.
IV. Sull'Erronea condanna alle spese di lite: “…….Il Tribunale infatti, nella determinazione sulle spese processuali, in maniera coerente con il criterio decisionale utilizzato, avrebbe dovuto quantomeno compensare le spese di lite tra le parti stante l'analisi meramente soggettiva da cui è scaturito il proprio convincimento nonché la condotta posta in essere dalla controparte nel procedimento di mediazione”.
Gli appellanti hanno quindi rassegnato le seguenti conclusioni: < 1) in via principale e nel merito: accogliere per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto,
in riforma integrale della citata sentenza, voglia - ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione disattesa- accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale del Signor
per tutte le condotte lesive della sfera patrimoniale e non patrimoniale Controparte_1
degli appellanti e per l'effetto condannarlo al pagamento della complessiva somma di €
23.328,43, oltre alla somma da liquidare in via equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c. a risarcimento del danno morale per ogni condotta illecita realizzata e del danno esistenziale subito dagli odierni appellanti;
2) in via subordinata: accogliere per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma integrale della citata sentenza, voglia accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale del Signor per tutte le condotte lesive della sfera patrimoniale e non patrimoniale Controparte_1
degli attori e per l'effetto condannarlo la pagamento di una somma a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, da liquidarsi in via equitativa ex artt.
1226 e 2056 c.c.;
In ogni caso, accertata la responsabilità dell'appellato, condannarlo al pagamento della sanzione pecuniaria prevista dal D.Lgs. n. 7/2016, nonché al pagamento delle spese,
comprese quelle liquidate in favore del CTU, e delle competenze di lite oltre oneri di legge del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario>>.
§2.1-L'appellato, nel costituirsi, ha contestato ogni avverso dedotto e ha chiesto il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese di lite.
§2.2-La corte ha accolto la chiesta sospensiva della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata, quindi, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare in epigrafe indicata, all'esito della quale, ha riservato la causa in decisione, assegnai i termini di gg. 20 per comparse conclusionali e ulteriori gg. 20 per repliche.
§3-Tutti i motivi di appello, come al §2 indicati, attengono all'evidenza probatoria della identità del soggetto che si assume autore dei fatti illeciti per i quali in questa sede è
chiesto ristoro ai sensi dell'art. 2043 c.c.. Tuttavia, la loro disamina appare superflua, alla luce della dirimente preliminare considerazione che manca qualsivoglia idonea allegazione, prima ancora che prova, degli oggettivi elementi di riscontro delle conseguenze dannose di cui si chiede il risarcimento nonché del nesso eziologico tra le ridette conseguenze dannose e i dedotti fatti illeciti.
Va in proposito condivisa la difesa della parte appellata, allorché evidenzia di aver contestato sin dal primo grado: “….la disapplicazione dell'onere della prova per aver la difesa avversaria omesso completamente (con esclusione del video depositato contestato) di fornire prove riguardo sia all'an che al quantum . La stessa omissione relativamente ai danni fisici quantificati autonomamente in 5.680,00 euro, senza fornire e/o richiedere prova circa il nesso causale dei certificati rilasciati in ordine di stress e ansia dal loro medico con una specializzazione non attinente ai certificati stessi (tutti, tra l'altro,
precedenti alla presunta data del video), poiché specialista in nefrologia e malattie apparato respiratorio”.
In effetti, il danno non patrimoniale per il quale è chiesto ristoro, in ragione di non meglio precisati postumi invalidanti, presuppone la specifica allegazione e prova della malattia da cui siano risultati affetti istanti e, soprattutto, che tale malattia sia senz'altro derivata proprio e soltanto dai fatti dannosi dedotti in atti.
Tuttavia, di tale allegazione, prima ancora che prova, non vi è cenno nell'atto di appello.
e nemmeno è dato ipotizzare che eventi del tipo di quelli dedotti in lite, costituiti da atti vandalici a cose, possano normalmente provocare nel soggetto proprietario delle cose danneggiate malattie medicalmente accertate e accertabili, pur quando gli atti vandalici non abbiano implicato l'aggressione fisica e/o verbale del soggetto danneggiato.
Né può diversamente opinarsi riguardo al risarcimento chiesto a titolo di danno morale,
parimenti difettando idonea indicazione degli elementi oggettivi da cui trarre convincimento della sua sussistenza e riconducibilità eziologica al dedotto illecito, non potendo a ciò bastare la riconducibilità di queso a fattispecie di reato, conformemente a quanto ritiene la consolidata interpretazione della giurisprudenza di legittimità: Anche
quando il fatto illecito integra gli estremi del reato la sussistenza del danno non
patrimoniale non può mai essere ritenuta "in re ipsa", ma va sempre debitamente allegata
e provata da chi lo invoca, anche attraverso presunzioni semplici (Cass. civ. Sez. 3,
Ordinanza n. 8421 del 12/04/2011; Sez. 3, Sentenza n. 10527 del 13/05/2011). Il che vale a ben più forte ragione, anche riguardo all'asserito danno esistenziale, dopo le sentenze gemelle dell'11.11.2008 della Cassazione a sezioni unite, che ha escluso qualsivoglia ipotesi di “danno in re ipsa”.
Per completezza va anche segnalato che, a parte la insussistente valenza probatoria delle certificazioni provenienti da medico curante personale della parte istante, ciò che maggiormente rileva in questa sede è il difetto di qualsivoglia compiuta descrizione di quali siano gli asseriti danni alla integrità psico-fisica che tali certificazioni mirano a dimostrare;
per altro, le stesse nemmeno sono state richiamate nell'atto di appello. Né è
stato mai specificato il nesso di derivazione causale della non meglio precisata malattia dai dedotti atti vandalici. E, quanto alla dedotta esigenza di acquistare altra casa di abitazione per allontanarsi dal condominio ove risiede l'appellato, non solo non se intravede la lesività, ben potendo concretare un fruttuoso investimento immobiliare, ma ancor meno la riconducibilità eziologica a fatti dannosi che risalgono a più di un decennio prima.
Unico motivo che merita condivisione è quello relativo alle spese di lite. La natura
condominiale della lite e il supporto probatorio acquisito, quanto alla identificazione dell'autore degli atti vandalici, in qualche modo avallato in sede penale, come innanzi segnalato nel riportare le deduzioni della parte appellante, rendono evidente la sussistenza di quelle gravi ed eccezionali ragioni che impongono la compensazione delle spese di lite,
essendo di ben difficile individuazione, nell'ambito squisitamente giudiziario, le cause dello scatenarsi delle liti condominiali nonché quelle del loro fomentarsi e acuirsi.
Inoltre, va osservato che, anche a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 77
del 19.4.18, è tuttora corretto affermare, pur dopo la novella del 2014, che al criterio della soccombenza di cui all'art. 92 c.p.c. possa derogarsi per “gravi ed eccezionali ragioni”
(cfr. art. 92, secondo comma, c.p.c., come modificato ex L.162/2014 e di poi riformulato con sent. Corte Cost. n. 77/18, citata) che non costituiscono oggetto di un'aprioristica tipizzazione;
tal che i possibili casi di compensazione delle spese di lite fondati sulla valutazione giudiziale della “gravità” ed “eccezionalità” delle ragioni poste a fondamento di una decisione possono essere innumerevoli e tra essi rientrano ad es. l'ipotesi di complessità di processi con pluralità di parti, con interventi o chiamate di terzi, in cui la condanna al pagamento delle spese legali da parte del soccombente comporterebbe a carico dello stesso esorbitanti oneri economici nonché quella in cui la soccombenza non sia dipesa dalla parte, ma dall'errore processuale del suo difensore o, comunque, dalla peculiarità della vicenda umana delle parti in lite.
Ne deriva, che anche per questo grado, come per il primo, le ridette spese vanno integralmente compensate e quelle di CTU rimangono a carico di entrambe le parti contendenti in via solidale.
PQM
La Corte di Appello di Roma -come sopra composta- definitivamente pronunciando nel giudizio di appello avverso la sentenza in oggetto indicata, così provvede:
1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale e limitata riforma della sentenza impugnata, dispone l'integrale compensazione delle spese di lite del primo grado e pone a carico solidale di entrambe le parti contendenti quelle di CTU, come liquidate dal primo giudice.
2) Compensa le spese di lite del grado.
Così deciso nella camera di consiglio del 28.05.2025
La Presidente est.
Marianna D'Avino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
sez. V civile, composta da:
dott. Marianna D'Avino Presidente rel./est dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera
dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera
ha pronunciato la seguente: SENTENZA
Nella causa civile avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 744/2023 del
Tribunale di Roma, pubblicata in data 17.01.2023, proposto con atto di appello notificato in data 09.03.2023, da: (C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Serio (C.F. C.F._2
), come da procura in atti. C.F._3
Appellante
Contro
(C.F. n. ), rappresentato e difeso dagli avv. Controparte_1 C.F._4
Raffaella Vitale (C.F. n. e Massimo Salusti, come da procura alle C.F._5
liti in atti
Appellato
All'udienza cartolare del 23.01.2025, le parti hanno concluso come da note scritte in atti,
da intendersi qui integralmente riportare e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
§1-Come emerge dalla sentenza impugnata e dagli scritti difensivi delle parti in lite, in primo grado, con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2
hanno convenuto dinanzi al Tribunale di Roma , per sentir
[...] Controparte_1
accogliere nei suoi confronti le seguenti richieste: “accertata la responsabilità
extracontrattuale del convenuto per tutte le condotte lesive della sfera patrimoniale e non
patrimoniale degli attori, condannare il sig. al pagamento della Controparte_1
complessiva somma di € 23.328,43, di cui € 17.647,93 a ristoro dei danni materiali subiti
(€ 17.050,00 per i danneggiamenti delle vetture ed € 597,93 per la realizzazione della
videosorveglianza) e di € 5.680,50 quale risarcimento del danno biologico secondo le
tabelle per l'invalidità temporanea redatte dal Tribunale Civile di Roma per l'anno 2017
(210 giorni di inabilità parziale temporanea al 25%), oltre alla somma da liquidare in
via equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c. a risarcimento del danno morale per ogni condotta
illecita realizza-ta e del danno esistenziale, stante l'impossibilità di indicare una stima
precisa per il carattere”.
Gli attori hanno allegato che, dall'inizio del 2009 e sino all'anno di introduzione del giudizio in esame, erano stati vittima di una serie di atti vandalici, asseritamente imputabili al convenuto , condomino nel medesimo stabile in cui essi Controparte_1
vivevano. A causa di tali episodi erano stati costretti a sporgere tre denunce conto ignoti;
poi, al fine di identificare l'autore degli illeciti, avevano installato una telecamera nelle vicinanze del loro posto auto e, in data 27/09/2014, gli atti vandalici perpetrati in danno dell'autovettura Mercedes Classe A di proprietà della sig.ra erano stati ripresi Pt_2
dalla predetta telecamera, unitamente all'autore del fatto.
Dal filmato registrato era emerso in maniera evidente che il responsabile era il convenuto,
denunciato anche in sede penale e rinviato a giudizio, sebbene il relativo Controparte_1 procedimento si fosse concluso con sentenza di assoluzione, per intervenuta depenalizzazione del fatto di reato ascrittogli.
Di conseguenza, avendo gli istanti ricevuto solo il risarcimento previsto dalla copertura assicurativa relative alle vetture danneggiate, avevano chiesto gli ulteriori danni non patrimoniali di cui in premessa, facendo precedere l'iniziativa giudiziaria da procedimento di mediazione, a cui il aveva ritenuto di non partecipare. CP_1
1.1-Nella resistenza della parte convenuta, che ha negato ogni sua responsabilità, il primo giudice, istruita la causa con l'acquisizione dell'elaborato redatto dal CTU, nominato per la verifica della genuinità del video registrato dalla telecamera di sorveglianza apposta dagli attori, sulla base della fondamentale considerazione che le immagini registrate,
visionate anche in udienza, nel contraddittorio delle parti, non consentivano l'esatta identificazione del responsabile del dedotto fatto illecito, essendo, come rilevato anche dal CTU, “sgranate”, tal che, l'escussione della prova testimoniale articolata dagli istanti era da reputarsi inammissibile poiché valutativa, ha rigettato la domanda e condannato gli attori alla rifusione delle spese di lite.
§2-Hanno proposto impugnativa i soccombenti, con atto di appello alla cui integrale lettura si rinvia quale parte espressa e necessaria della presente decisione, sulla scorta di motivi rubricati e in estrema sintesi individuabili come segue: I. Sulla mancata
valutazione nel merito delle risultanze tecniche contenute nella espletata CTU da parte
del Giudice di prime cure: il tribunale ha erroneamente letto e, comunque,
completamente trascurato le effettive risultanze probatorie in atti;
particolarmente quanto riferito dal CTU nominato in corso di lite, siccome è affermato in sentenza: “Quanto poi
all'identificazione della persona presente nella predetta ripresa audiovisiva, deve
rilevarsi la non identificabilità della stessa in modo certo, data la cattiva qualità delle
immagini, che non consente di vedere con sufficiente nitidezza il volto dell'autore del
danneggiamento, volto che lo stesso giudicante, in udienza, non ha potuto ricondurre al convenuto presente in aula. Non può ritenersi pertanto idonea prova il filmato prodotto
agli atti dagli attori, stante la non riconducibilità dello stesso all'evento del 27/09/2014,
per il quale i agiscono in giudizio, e stante la non identificabilità della persona Pt_1
ripresa nel convenuto . Di contro, sarebbe bastato considerare gli ulteriori CP_1
elementi probatori acquisiti in atti per attribuire univoca interpretazione alle risultanze della CTU e ritenere provata l'identità dell'autore del dedotto fatto illecito.
II. Sul mancato esperimento dei mezzi di prova nel giudizio di primo grado e
sull'erronea valutazione di quelli ammessi: “le prove non ammesse in primo grado, ove espletate, unitamente a una serena valutazione della CTU, avrebbero consentito al
Giudice di giungere a una decisione diversa in ordine all'accertamento della responsabilità dell'appellato per i fatti allo stesso contestati. I OR e CP_2 [...]
i quali, si precisa, hanno conoscenza diretta del Signor lo CP_3 CP_1
avrebbero di certo riconosciuto come il soggetto ripreso nel video nell'atto di danneggiare l'auto dei OR . Pt_1
III. Sulla violazione della normativa vigente in materia di depenalizzazione dei reati.
Il primo giudice ha completamente trascurato che la prova dell'identità dell'autore del dedotto fatto illecito emergeva già dalla dichiarazione resa in data 07.1.2015 dal Mar.
del Comando della P.S. presso cui gli odierni appellanti sporgevano Persona_1
denuncia contro , avendo lo stesso scritto nella comunicazione della Controparte_1
notizia di reato: “dalla visione dei filmati consegnati e dei danni riscontrati de visus dallo scrivente sulla carrozzeria dell'autovettura in questione, che appaiono compatibili tra loro, a parere di questo Comando, il danneggiamento è da attribuire all'indagato
”. L'identità dell'autore pertanto è già stata rilevata prima dell'avvio Controparte_1
del procedimento di primo grado dal pubblico ufficiale e solo per l'intervenuta depenalizzazione del reato il procedimento si è concluso non con una pronuncia di assoluzione. E, dunque, “qualora la questione fosse stata sottoposta alla giurisdizione del Giudice penale, il risarcimento richiesto dagli odierni appellanti, derivante dai pregiudizi di carattere non patrimoniale riconducibili al patimento, turbamento e sofferenza dell'animo scaturenti dai vandalici danneggiamenti, sarebbe stato imputato a titolo di danno morale se la fattispecie avesse conservato la propria rilevanza penale ex art. 635
c.p. Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono e stante l'identità strutturale tra la fattispecie oggetto di causa con la figura di reato, si richiede, in riforma integrale della sentenza impugnata, l'accoglimento della domanda avanzata dagli odierni appellanti in quanto l'illecito contestato al convenuto in primo grado risulta essere stato assorbito nell'ambito della responsabilità civile per l'effetto della quale si richiede che venga comminata la relativa sanzione civile prevista della legge”.
IV. Sull'Erronea condanna alle spese di lite: “…….Il Tribunale infatti, nella determinazione sulle spese processuali, in maniera coerente con il criterio decisionale utilizzato, avrebbe dovuto quantomeno compensare le spese di lite tra le parti stante l'analisi meramente soggettiva da cui è scaturito il proprio convincimento nonché la condotta posta in essere dalla controparte nel procedimento di mediazione”.
Gli appellanti hanno quindi rassegnato le seguenti conclusioni: < 1) in via principale e nel merito: accogliere per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto,
in riforma integrale della citata sentenza, voglia - ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione disattesa- accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale del Signor
per tutte le condotte lesive della sfera patrimoniale e non patrimoniale Controparte_1
degli appellanti e per l'effetto condannarlo al pagamento della complessiva somma di €
23.328,43, oltre alla somma da liquidare in via equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c. a risarcimento del danno morale per ogni condotta illecita realizzata e del danno esistenziale subito dagli odierni appellanti;
2) in via subordinata: accogliere per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma integrale della citata sentenza, voglia accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale del Signor per tutte le condotte lesive della sfera patrimoniale e non patrimoniale Controparte_1
degli attori e per l'effetto condannarlo la pagamento di una somma a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, da liquidarsi in via equitativa ex artt.
1226 e 2056 c.c.;
In ogni caso, accertata la responsabilità dell'appellato, condannarlo al pagamento della sanzione pecuniaria prevista dal D.Lgs. n. 7/2016, nonché al pagamento delle spese,
comprese quelle liquidate in favore del CTU, e delle competenze di lite oltre oneri di legge del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario>>.
§2.1-L'appellato, nel costituirsi, ha contestato ogni avverso dedotto e ha chiesto il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese di lite.
§2.2-La corte ha accolto la chiesta sospensiva della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata, quindi, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare in epigrafe indicata, all'esito della quale, ha riservato la causa in decisione, assegnai i termini di gg. 20 per comparse conclusionali e ulteriori gg. 20 per repliche.
§3-Tutti i motivi di appello, come al §2 indicati, attengono all'evidenza probatoria della identità del soggetto che si assume autore dei fatti illeciti per i quali in questa sede è
chiesto ristoro ai sensi dell'art. 2043 c.c.. Tuttavia, la loro disamina appare superflua, alla luce della dirimente preliminare considerazione che manca qualsivoglia idonea allegazione, prima ancora che prova, degli oggettivi elementi di riscontro delle conseguenze dannose di cui si chiede il risarcimento nonché del nesso eziologico tra le ridette conseguenze dannose e i dedotti fatti illeciti.
Va in proposito condivisa la difesa della parte appellata, allorché evidenzia di aver contestato sin dal primo grado: “….la disapplicazione dell'onere della prova per aver la difesa avversaria omesso completamente (con esclusione del video depositato contestato) di fornire prove riguardo sia all'an che al quantum . La stessa omissione relativamente ai danni fisici quantificati autonomamente in 5.680,00 euro, senza fornire e/o richiedere prova circa il nesso causale dei certificati rilasciati in ordine di stress e ansia dal loro medico con una specializzazione non attinente ai certificati stessi (tutti, tra l'altro,
precedenti alla presunta data del video), poiché specialista in nefrologia e malattie apparato respiratorio”.
In effetti, il danno non patrimoniale per il quale è chiesto ristoro, in ragione di non meglio precisati postumi invalidanti, presuppone la specifica allegazione e prova della malattia da cui siano risultati affetti istanti e, soprattutto, che tale malattia sia senz'altro derivata proprio e soltanto dai fatti dannosi dedotti in atti.
Tuttavia, di tale allegazione, prima ancora che prova, non vi è cenno nell'atto di appello.
e nemmeno è dato ipotizzare che eventi del tipo di quelli dedotti in lite, costituiti da atti vandalici a cose, possano normalmente provocare nel soggetto proprietario delle cose danneggiate malattie medicalmente accertate e accertabili, pur quando gli atti vandalici non abbiano implicato l'aggressione fisica e/o verbale del soggetto danneggiato.
Né può diversamente opinarsi riguardo al risarcimento chiesto a titolo di danno morale,
parimenti difettando idonea indicazione degli elementi oggettivi da cui trarre convincimento della sua sussistenza e riconducibilità eziologica al dedotto illecito, non potendo a ciò bastare la riconducibilità di queso a fattispecie di reato, conformemente a quanto ritiene la consolidata interpretazione della giurisprudenza di legittimità: Anche
quando il fatto illecito integra gli estremi del reato la sussistenza del danno non
patrimoniale non può mai essere ritenuta "in re ipsa", ma va sempre debitamente allegata
e provata da chi lo invoca, anche attraverso presunzioni semplici (Cass. civ. Sez. 3,
Ordinanza n. 8421 del 12/04/2011; Sez. 3, Sentenza n. 10527 del 13/05/2011). Il che vale a ben più forte ragione, anche riguardo all'asserito danno esistenziale, dopo le sentenze gemelle dell'11.11.2008 della Cassazione a sezioni unite, che ha escluso qualsivoglia ipotesi di “danno in re ipsa”.
Per completezza va anche segnalato che, a parte la insussistente valenza probatoria delle certificazioni provenienti da medico curante personale della parte istante, ciò che maggiormente rileva in questa sede è il difetto di qualsivoglia compiuta descrizione di quali siano gli asseriti danni alla integrità psico-fisica che tali certificazioni mirano a dimostrare;
per altro, le stesse nemmeno sono state richiamate nell'atto di appello. Né è
stato mai specificato il nesso di derivazione causale della non meglio precisata malattia dai dedotti atti vandalici. E, quanto alla dedotta esigenza di acquistare altra casa di abitazione per allontanarsi dal condominio ove risiede l'appellato, non solo non se intravede la lesività, ben potendo concretare un fruttuoso investimento immobiliare, ma ancor meno la riconducibilità eziologica a fatti dannosi che risalgono a più di un decennio prima.
Unico motivo che merita condivisione è quello relativo alle spese di lite. La natura
condominiale della lite e il supporto probatorio acquisito, quanto alla identificazione dell'autore degli atti vandalici, in qualche modo avallato in sede penale, come innanzi segnalato nel riportare le deduzioni della parte appellante, rendono evidente la sussistenza di quelle gravi ed eccezionali ragioni che impongono la compensazione delle spese di lite,
essendo di ben difficile individuazione, nell'ambito squisitamente giudiziario, le cause dello scatenarsi delle liti condominiali nonché quelle del loro fomentarsi e acuirsi.
Inoltre, va osservato che, anche a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 77
del 19.4.18, è tuttora corretto affermare, pur dopo la novella del 2014, che al criterio della soccombenza di cui all'art. 92 c.p.c. possa derogarsi per “gravi ed eccezionali ragioni”
(cfr. art. 92, secondo comma, c.p.c., come modificato ex L.162/2014 e di poi riformulato con sent. Corte Cost. n. 77/18, citata) che non costituiscono oggetto di un'aprioristica tipizzazione;
tal che i possibili casi di compensazione delle spese di lite fondati sulla valutazione giudiziale della “gravità” ed “eccezionalità” delle ragioni poste a fondamento di una decisione possono essere innumerevoli e tra essi rientrano ad es. l'ipotesi di complessità di processi con pluralità di parti, con interventi o chiamate di terzi, in cui la condanna al pagamento delle spese legali da parte del soccombente comporterebbe a carico dello stesso esorbitanti oneri economici nonché quella in cui la soccombenza non sia dipesa dalla parte, ma dall'errore processuale del suo difensore o, comunque, dalla peculiarità della vicenda umana delle parti in lite.
Ne deriva, che anche per questo grado, come per il primo, le ridette spese vanno integralmente compensate e quelle di CTU rimangono a carico di entrambe le parti contendenti in via solidale.
PQM
La Corte di Appello di Roma -come sopra composta- definitivamente pronunciando nel giudizio di appello avverso la sentenza in oggetto indicata, così provvede:
1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale e limitata riforma della sentenza impugnata, dispone l'integrale compensazione delle spese di lite del primo grado e pone a carico solidale di entrambe le parti contendenti quelle di CTU, come liquidate dal primo giudice.
2) Compensa le spese di lite del grado.
Così deciso nella camera di consiglio del 28.05.2025
La Presidente est.
Marianna D'Avino