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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 29/10/2025, n. 1648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1648 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 13760/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. EA EL Presidente relatore dott.ssa Costanza Teti Giudice dott.ssa Claudia Gheri Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione e divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 13760/2024 R.G. instaurato da
) con l'avv. CARUNA LAURA Parte_1 C.F._1
e
) con l'avv. CARUNA LAURA Controparte_1 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e che di seguito si trascrivono Per_ integralmente: “1) I figli minori , e vengono affidati ad entrambi i genitori Per_2 Per_3 con la modalità dell'affido condiviso, con residenza presso la madre;
le parti si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse dei figli, garantendo altresì un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
i coniugi concordano che la responsabilità genitoriale venga esercitata da entrambi i genitori;
le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dovranno essere assunte di comune accordo fra i genitori tenendo conto delle capacità, 1 dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della prole;
le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione (per tali intendendosi quelle attinenti la vita quotidiana dei minori) verranno assunte disgiuntamente da ciascun genitore quando avranno con sé i figli. Per_ Il padre potrà tenere con sè , e con le seguenti modalità: Per_2 Per_3
-una sera infrasettimanale dalle ore 19,00 alle ore 22.00, individuata nel mercoledì; weekend alternati tra i genitori dalle ore 14,00 del sabato alle ore 21,00 della domenica;
-vacanze estive: i minori trascorreranno le vacanze estive con ciascun genitore per quindici giorni anche non consecutivi, nel periodo compreso tra il 15 Giugno ed il 15 Settembre, fatti salvi impegni scolastici;
i periodi di vacanza estiva saranno concordati tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
-vacanze natalizie e pasquali: i figli trascorreranno con il padre, alternando di anno in anno con la madre, otto giorni per le vacanze natalizie a partire dalla sera del 23 Dicembre fino al
30 Dicembre oppure otto giorni includendo Capodanno fino all'Epifania nel turno annuale che non prevede di trascorrere il Natale con il padre;
tre giorni per le vacanze pasquali a partire, in via alternata di anno in anno, dal giovedì sera alla domenica di Pasqua in serata, oppure tre giorni a partire dalla sera di Pasqua al mercoledì sera seguente, alternando i periodi festivi così suddivisi con l'altro genitore;
In ogni caso, i coniugi potranno in qualsiasi momento prevedere consensualmente diverse e più ampie modalità di visita, compatibilmente con gli obblighi scolastici e gli impegni sociali dei minori e nel rispetto della reciproca libertà di movimento e di organizzazione.
2) La casa coniugale, sita in Pontoglio (BS), via Molise n. 53 – interno 1 e di proprietà esclusiva del sig. rimane nella disponibilità del medesimo. Parte_1
Per_ 3) Considerate le esigenze dei figli minori , e , il tenore di vita goduto dagli Per_2 Per_3 stessi in costanza di convivenza con entrambi i genitori, le risorse economiche delle parti, la maggiore permanenza della prole presso la madre, la valenza dei compiti domestici e di cura assunti prevalentemente dalla sig.ra il sig. a decorrere dalla firma del presente CP_1 Parte_1 ricorso, corrisponderà alla moglie, entro il giorno 15 di ogni mese in via anticipata, a titolo di contributo al mantenimento dei minori, la somma mensile di euro 1.500,00# (euro 500,00# a figlio); il contributo al mantenimento sarà dovuto dal padre sino al raggiungimento dell'indipendenza economica di ciascun figlio e l'importo sarà rivalutato ex lege annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza un anno dalla data di pronuncia della sentenza di separazione.
2 Le spese straordinarie, non comprese nell'assegno predetto, verranno sostenute al 50% tra i genitori, come da Protocollo in vigore presso il Tribunale di Brescia, che le parti dichiarano di conoscere.
L'assegno unico, eventuali contributi e bonus per i tre figli saranno richiesti e trattenuti per intero dalla sig.ra CP_1
5) I coniugi danno atto che, per espressa volontà degli stessi e rimossa sin da ora ogni eccezione in merito, la somma versata dal marito, in sede di atto notarile di compravendita, per la costituzione del diritto di usufrutto vitalizio in favore della moglie sull'unità abitativa sita in Pontoglio, via G.
Matteotti n. 8/G, costituita da appartamento al piano primo con relativa autorimessa ed identificata al catasto del Comune di Pontoglio NCT foglio 5 mappale 798 sub.10 e sub.23, valga quale liquidazione, in favore della moglie, dell'assegno divorzile una tantum ai sensi dell'art.5 comma 8 della Legge n. 898/70, unitamente all'importo di euro 20.000,00# (ventimila/00) messo a disposizione del marito per l'arredamento di detta unità abitativa in Pontoglio, via G. Matteottti n.
8/G.
6) I coniugi si rilasciano reciprocamente i nullaosta per il passaporto o documento equipollente Per_ anche per i figli , e . Per_2 Per_3
7) I coniugi confermano, con l'adempimento delle obbligazioni assunte nel presente ricorso, di aver già definito ogni rapporto di natura economica e patrimoniale tra i medesimi insorto in ragione e scaturente dal rapporto di coniugio e che nulla avranno reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra per alcun titolo o ragione direttamente o indirettamente connessa al matrimonio.
8) Le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza, se emessa alle condizioni sopra riportate.
***
Le spese legali delle procedure di separazione e divorzio sono a carico del sig. Parte_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 06/09/2008, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di CHIARI (atto n. 12 parte I) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2025.
Il Presidente estensore
EA EL
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. EA EL Presidente relatore dott.ssa Costanza Teti Giudice dott.ssa Claudia Gheri Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione e divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 13760/2024 R.G. instaurato da
) con l'avv. CARUNA LAURA Parte_1 C.F._1
e
) con l'avv. CARUNA LAURA Controparte_1 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e che di seguito si trascrivono Per_ integralmente: “1) I figli minori , e vengono affidati ad entrambi i genitori Per_2 Per_3 con la modalità dell'affido condiviso, con residenza presso la madre;
le parti si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse dei figli, garantendo altresì un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
i coniugi concordano che la responsabilità genitoriale venga esercitata da entrambi i genitori;
le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dovranno essere assunte di comune accordo fra i genitori tenendo conto delle capacità, 1 dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della prole;
le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione (per tali intendendosi quelle attinenti la vita quotidiana dei minori) verranno assunte disgiuntamente da ciascun genitore quando avranno con sé i figli. Per_ Il padre potrà tenere con sè , e con le seguenti modalità: Per_2 Per_3
-una sera infrasettimanale dalle ore 19,00 alle ore 22.00, individuata nel mercoledì; weekend alternati tra i genitori dalle ore 14,00 del sabato alle ore 21,00 della domenica;
-vacanze estive: i minori trascorreranno le vacanze estive con ciascun genitore per quindici giorni anche non consecutivi, nel periodo compreso tra il 15 Giugno ed il 15 Settembre, fatti salvi impegni scolastici;
i periodi di vacanza estiva saranno concordati tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
-vacanze natalizie e pasquali: i figli trascorreranno con il padre, alternando di anno in anno con la madre, otto giorni per le vacanze natalizie a partire dalla sera del 23 Dicembre fino al
30 Dicembre oppure otto giorni includendo Capodanno fino all'Epifania nel turno annuale che non prevede di trascorrere il Natale con il padre;
tre giorni per le vacanze pasquali a partire, in via alternata di anno in anno, dal giovedì sera alla domenica di Pasqua in serata, oppure tre giorni a partire dalla sera di Pasqua al mercoledì sera seguente, alternando i periodi festivi così suddivisi con l'altro genitore;
In ogni caso, i coniugi potranno in qualsiasi momento prevedere consensualmente diverse e più ampie modalità di visita, compatibilmente con gli obblighi scolastici e gli impegni sociali dei minori e nel rispetto della reciproca libertà di movimento e di organizzazione.
2) La casa coniugale, sita in Pontoglio (BS), via Molise n. 53 – interno 1 e di proprietà esclusiva del sig. rimane nella disponibilità del medesimo. Parte_1
Per_ 3) Considerate le esigenze dei figli minori , e , il tenore di vita goduto dagli Per_2 Per_3 stessi in costanza di convivenza con entrambi i genitori, le risorse economiche delle parti, la maggiore permanenza della prole presso la madre, la valenza dei compiti domestici e di cura assunti prevalentemente dalla sig.ra il sig. a decorrere dalla firma del presente CP_1 Parte_1 ricorso, corrisponderà alla moglie, entro il giorno 15 di ogni mese in via anticipata, a titolo di contributo al mantenimento dei minori, la somma mensile di euro 1.500,00# (euro 500,00# a figlio); il contributo al mantenimento sarà dovuto dal padre sino al raggiungimento dell'indipendenza economica di ciascun figlio e l'importo sarà rivalutato ex lege annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza un anno dalla data di pronuncia della sentenza di separazione.
2 Le spese straordinarie, non comprese nell'assegno predetto, verranno sostenute al 50% tra i genitori, come da Protocollo in vigore presso il Tribunale di Brescia, che le parti dichiarano di conoscere.
L'assegno unico, eventuali contributi e bonus per i tre figli saranno richiesti e trattenuti per intero dalla sig.ra CP_1
5) I coniugi danno atto che, per espressa volontà degli stessi e rimossa sin da ora ogni eccezione in merito, la somma versata dal marito, in sede di atto notarile di compravendita, per la costituzione del diritto di usufrutto vitalizio in favore della moglie sull'unità abitativa sita in Pontoglio, via G.
Matteotti n. 8/G, costituita da appartamento al piano primo con relativa autorimessa ed identificata al catasto del Comune di Pontoglio NCT foglio 5 mappale 798 sub.10 e sub.23, valga quale liquidazione, in favore della moglie, dell'assegno divorzile una tantum ai sensi dell'art.5 comma 8 della Legge n. 898/70, unitamente all'importo di euro 20.000,00# (ventimila/00) messo a disposizione del marito per l'arredamento di detta unità abitativa in Pontoglio, via G. Matteottti n.
8/G.
6) I coniugi si rilasciano reciprocamente i nullaosta per il passaporto o documento equipollente Per_ anche per i figli , e . Per_2 Per_3
7) I coniugi confermano, con l'adempimento delle obbligazioni assunte nel presente ricorso, di aver già definito ogni rapporto di natura economica e patrimoniale tra i medesimi insorto in ragione e scaturente dal rapporto di coniugio e che nulla avranno reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra per alcun titolo o ragione direttamente o indirettamente connessa al matrimonio.
8) Le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza, se emessa alle condizioni sopra riportate.
***
Le spese legali delle procedure di separazione e divorzio sono a carico del sig. Parte_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 06/09/2008, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di CHIARI (atto n. 12 parte I) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2025.
Il Presidente estensore
EA EL
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