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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 16/10/2025, n. 989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 989 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
R.G. n. 5631/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.Miro. Santangelo Presidente relatore Dott.ssa Maria Eugenia. Pupa Giudice Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 5631/2024 , promossa con ricorso depositato il 20.11.2024 da:
1) Parte_1
Nato a Napoli il 22.03.1989
Cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Francesca Neri
e
2) CP_1 Parte_2
Nata a Quezon City (FILIPPINE) il 20.12.1985 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] lettera 2 con l'Avv. Mario Setola
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in regime di separazione dei beni in Comune di Merano il 06.10.2014
(anno 2014 atto n. 115 parte 1 anno 2014) separati con sentenza n. 92/2025 del 03.02.2025
Con i seguenti figli:
nato a [...] il [...] Parte_3
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 20.11.2024 richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2. il figlio verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con Pt_3 collocazione privilegiata presso la madre. Alla sig.ra sarà assegnata la Pt_2 casa coniugale, di esclusiva proprietà del signor con tutto quanto Parte_1
l'arreda e relative pertinenze. A proposito della casa coniugale, le parti stabiliscono che la stessa resterà assegnata (con usufrutto decennale) alla sig.ra
. Ella la abiterà per un periodo non inferiore ai 10 anni, Pt_2 indipendentemente dalla situazione economica e/o da eventuali cambi di residenza del figlio. Allo spirare del decimo anno (a partire dalla sentenza che definirà il presente giudizio), il sig. si impegna a corrispondere al Parte_1 figlio il 35% della somma risultante dall'eventuale vendita (o dalla Pt_3 locazione) della casa coniugale, al netto delle spese relative all'estinzione del mutuo in essere. Si precisa che – in mancanza – sarà onere del signor Parte_1 trasferire il 35% della proprietà dell'immobile in capo al figlio;
3. Diritti di visita paterni: a week end alternati dal sabato mattina alla domenica sera. Quanto all'esercizio del diritto di visita infrasettimanale le parti si accorderanno anticipatamente, di volta in volta, in base agli impegni scolastici ed extrascolastici di ed alle esigenze di servizio del padre. Qualora Pt_3 uno dei due coniugi sia impossibilitato al normale rispetto della turnazione di cui sopra per ragioni lavorative, questi si impegnerà a recuperare il primo week end utile successivo. Tale casistica non si applica in caso di trasferte lavorative superiori ad un mese calendariale. In caso di trasferte lavorative in Italia il signor si impegna, se libero nei weekend, a mantenere la turnazione o Parte_1
Pag. 2 di 5 spostarla in base alle esigenze;
4. Durante il periodo estivo trascorrerà con il padre due settimane, anche Pt_3 non consecutive, nel periodo da comunicare entro il 30.05. di ogni anno;
5. Durante il periodo natalizio trascorrerà, ad anni alterni, il periodo Pt_3 decorrente dal 23 dicembre al 31 dicembre con un genitore ed il periodo decorrente dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro, avendo cura le parti di alternare i giorni di festa (24, 25, 26, 31 dicembre e 1 e 6 gennaio), anche in relazione alle esigenze di servizio del padre;
6. Festività pasquali ad anni alterni;
7. L'obbligo del mantenimento da parte del signor nei confronti del figlio Parte_1 verrà assolto attraverso il pagamento integrale della rata del mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale, assegnata (con usufrutto decennale) alla signora . L'assegno unico verrà percepito in via esclusiva dalla signora Pt_2
; Pt_2
8. Le parti sosterranno le spese straordinarie per nella misura del 50% Pt_3 secondo il Protocollo della Corte d'Appello di Milano;
9. Le parti economicamente autosufficienti rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento;
10. Le parti, al fine di definire i reciproci rapporti finanziari, stabiliscono che, successivamente al deposito del presente ricorso, la somma di euro 8.100,00, presente nel conto corrente IBAN [...]
decurtate le spese previste per la chiusura del medesimo, Controparte_2 sarà suddivisa con le seguenti modalità: € 2500,00 saranno attribuiti al sig.
la parte restante sarà attribuita alla sig.ra . All'esito di detta Parte_1 Pt_2 operazione le parti procederanno a richiedere la chiusura del conto;
11. La signora si obbliga a non intraprendere convivenze presso l'immobile Pt_2 coniugale e a rilasciare lo stesso (anche prima dei 10 anni concordati) nel caso in cui contragga altro matrimonio;
12. La signora acconsente a che il signor ricoveri gli attrezzi da Pt_2 Parte_1 lavoro e sportivi nel locale adibito a garage della casa coniugale. L'ingresso nel locale garage dovrà essere ogni volta concordato preventivamente con la
Pag. 3 di 5 sig.ra , che ne deterrà le chiavi;
Pt_2
13. La signora si obbliga, a far data dal deposito del presente ricorso, a Pt_2 volturare le utenze domestiche ad ella intestate;
14. La signora si impegna a stipulare una polizza assicurativa per il rischio Pt_2 locativo;
15. Durante i periodi in cui il signor si troverà all'estero in operazioni Parte_1 militari della durata pari o superiore a 6 mesi, questi verserà alla signora , Pt_2 in favore del figlio la somma mensile di euro 300,00. In caso di Pt_3 operazioni militari superiori ad 1 mese ed inferiori a 6 mesi calendariali il signor contribuirà al mantenimento del figlio per un importo mensile Parte_1 di euro 100,00. Tali obblighi avranno naturale decadenza al raggiungimento dell'autosufficienza economica del figlio;
16. I coniugi chiedono concordemente l'emissione della sentenza di divorzio;
17. I coniugi rinunciano espressamente all'impugnazione della emananda sentenza.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Busto Arsizio Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA lo scioglimento / la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data 06.10.2014 in Merano (BZ) ), con atto iscritto/trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Merano (BZ) (anno 2014 atto n. 115 parte I) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Pag. 4 di 5 Così deciso in Busto Arsizio nella Camera di Consiglio del _____16.10,2025______.
Il Presidente Relatore
Dott. Santangelo
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
Pag. 5 di 5
SU RICORSO CONGIUNTO
R.G. n. 5631/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.Miro. Santangelo Presidente relatore Dott.ssa Maria Eugenia. Pupa Giudice Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 5631/2024 , promossa con ricorso depositato il 20.11.2024 da:
1) Parte_1
Nato a Napoli il 22.03.1989
Cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Francesca Neri
e
2) CP_1 Parte_2
Nata a Quezon City (FILIPPINE) il 20.12.1985 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] lettera 2 con l'Avv. Mario Setola
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in regime di separazione dei beni in Comune di Merano il 06.10.2014
(anno 2014 atto n. 115 parte 1 anno 2014) separati con sentenza n. 92/2025 del 03.02.2025
Con i seguenti figli:
nato a [...] il [...] Parte_3
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 20.11.2024 richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2. il figlio verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con Pt_3 collocazione privilegiata presso la madre. Alla sig.ra sarà assegnata la Pt_2 casa coniugale, di esclusiva proprietà del signor con tutto quanto Parte_1
l'arreda e relative pertinenze. A proposito della casa coniugale, le parti stabiliscono che la stessa resterà assegnata (con usufrutto decennale) alla sig.ra
. Ella la abiterà per un periodo non inferiore ai 10 anni, Pt_2 indipendentemente dalla situazione economica e/o da eventuali cambi di residenza del figlio. Allo spirare del decimo anno (a partire dalla sentenza che definirà il presente giudizio), il sig. si impegna a corrispondere al Parte_1 figlio il 35% della somma risultante dall'eventuale vendita (o dalla Pt_3 locazione) della casa coniugale, al netto delle spese relative all'estinzione del mutuo in essere. Si precisa che – in mancanza – sarà onere del signor Parte_1 trasferire il 35% della proprietà dell'immobile in capo al figlio;
3. Diritti di visita paterni: a week end alternati dal sabato mattina alla domenica sera. Quanto all'esercizio del diritto di visita infrasettimanale le parti si accorderanno anticipatamente, di volta in volta, in base agli impegni scolastici ed extrascolastici di ed alle esigenze di servizio del padre. Qualora Pt_3 uno dei due coniugi sia impossibilitato al normale rispetto della turnazione di cui sopra per ragioni lavorative, questi si impegnerà a recuperare il primo week end utile successivo. Tale casistica non si applica in caso di trasferte lavorative superiori ad un mese calendariale. In caso di trasferte lavorative in Italia il signor si impegna, se libero nei weekend, a mantenere la turnazione o Parte_1
Pag. 2 di 5 spostarla in base alle esigenze;
4. Durante il periodo estivo trascorrerà con il padre due settimane, anche Pt_3 non consecutive, nel periodo da comunicare entro il 30.05. di ogni anno;
5. Durante il periodo natalizio trascorrerà, ad anni alterni, il periodo Pt_3 decorrente dal 23 dicembre al 31 dicembre con un genitore ed il periodo decorrente dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro, avendo cura le parti di alternare i giorni di festa (24, 25, 26, 31 dicembre e 1 e 6 gennaio), anche in relazione alle esigenze di servizio del padre;
6. Festività pasquali ad anni alterni;
7. L'obbligo del mantenimento da parte del signor nei confronti del figlio Parte_1 verrà assolto attraverso il pagamento integrale della rata del mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale, assegnata (con usufrutto decennale) alla signora . L'assegno unico verrà percepito in via esclusiva dalla signora Pt_2
; Pt_2
8. Le parti sosterranno le spese straordinarie per nella misura del 50% Pt_3 secondo il Protocollo della Corte d'Appello di Milano;
9. Le parti economicamente autosufficienti rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento;
10. Le parti, al fine di definire i reciproci rapporti finanziari, stabiliscono che, successivamente al deposito del presente ricorso, la somma di euro 8.100,00, presente nel conto corrente IBAN [...]
decurtate le spese previste per la chiusura del medesimo, Controparte_2 sarà suddivisa con le seguenti modalità: € 2500,00 saranno attribuiti al sig.
la parte restante sarà attribuita alla sig.ra . All'esito di detta Parte_1 Pt_2 operazione le parti procederanno a richiedere la chiusura del conto;
11. La signora si obbliga a non intraprendere convivenze presso l'immobile Pt_2 coniugale e a rilasciare lo stesso (anche prima dei 10 anni concordati) nel caso in cui contragga altro matrimonio;
12. La signora acconsente a che il signor ricoveri gli attrezzi da Pt_2 Parte_1 lavoro e sportivi nel locale adibito a garage della casa coniugale. L'ingresso nel locale garage dovrà essere ogni volta concordato preventivamente con la
Pag. 3 di 5 sig.ra , che ne deterrà le chiavi;
Pt_2
13. La signora si obbliga, a far data dal deposito del presente ricorso, a Pt_2 volturare le utenze domestiche ad ella intestate;
14. La signora si impegna a stipulare una polizza assicurativa per il rischio Pt_2 locativo;
15. Durante i periodi in cui il signor si troverà all'estero in operazioni Parte_1 militari della durata pari o superiore a 6 mesi, questi verserà alla signora , Pt_2 in favore del figlio la somma mensile di euro 300,00. In caso di Pt_3 operazioni militari superiori ad 1 mese ed inferiori a 6 mesi calendariali il signor contribuirà al mantenimento del figlio per un importo mensile Parte_1 di euro 100,00. Tali obblighi avranno naturale decadenza al raggiungimento dell'autosufficienza economica del figlio;
16. I coniugi chiedono concordemente l'emissione della sentenza di divorzio;
17. I coniugi rinunciano espressamente all'impugnazione della emananda sentenza.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Busto Arsizio Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA lo scioglimento / la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data 06.10.2014 in Merano (BZ) ), con atto iscritto/trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Merano (BZ) (anno 2014 atto n. 115 parte I) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Pag. 4 di 5 Così deciso in Busto Arsizio nella Camera di Consiglio del _____16.10,2025______.
Il Presidente Relatore
Dott. Santangelo
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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