Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/04/2025, n. 2524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2524 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano, all'udienza dell'1.4.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 26212/2024 R.G., alla quale viene riunita quella n. 23058/2023
R.G. relativa alla precedente fase di ATP;
TRA
DE IN NI, nata a [...] il [...] (c.f: [...]), rappresentata e difesa dall'avv. Michele Maresca
- ricorrente -
E
INPS, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Pepe
- resistente -
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6.12.2023 (al quale veniva assegnato il n. 23058/2023 R.G.), e riunito al presente giudizio in corso di causa, la ricorrente proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa all'indennità di accompagnamento, nonché al requisito di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/1992 sulla base delle domande amministrative del 2.5.2019.
Lamentava che di non essere stata convocata per la visita medica dalla competente commissione.
Si costituiva in giudizio l'Inps concludendo per il rigetto della domanda.
Il c.t.u. nominato, dott.ssa Nunzia Messina, concludeva la sua relazione, ritenendo che la ricorrente non è in possesso dei requisiti sanitari oggetto di domanda.
Parte ricorrente, che aveva dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato 30.11.2024 (al quale è stato assegnato il n. 26212/2024 R.G.), ha proposto rituale opposizione, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario di cui all'indennità di accompagnamento, nonché di quello di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/1992, vinte le spese di lite, con attribuzione.
Si è costituito in giudizio l'Inps concludendo per il rigetto della domanda.
***
Il ricorso è infondato.
L'opposizione è sostanzialmente incentrata sull'assunto che il c.t.u. nominato nel corso del procedimento per ATPO non avrebbe compiutamente valutato il quadro patologico da cui la ricorrente è affetta alla luce della documentazione depositata in atti.
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Al riguardo si rileva che l'ausiliare del giudice si è discostato dalle risultanze della documentazione sanitaria in atti in quanto non ha ritenuto di condividerla alla luce di quanto dalla stessa accertato in sede di visita medico legale.
Trattasi di approccio corretto e condivisibile visto l'esame clinico del ctu non può che prevalere su qualsiasi altra certificazione.
Diversamente da quanto lamentato nel ricorso in opposizione, inoltre, il ctu risulta aver valutato gli effetti delle patologie sull'autonomia della ricorrente.
Solo per completezza, si evidenzia che il quesito oggetto dell'incarico di consulenza non corrisponde a quello indicato a pagina 4 del ricorso in opposizione.
Ogni altra doglianza, poi, in ragione della genericità della stessa si sostanzia in un mero dissenso diagnostico, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal CTU che non può assumere alcun rilievo al fine della decisione che ne occupa, ove rilevano invece eventuali errori e lacune della consulenza tecnica che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica.
Si riportano alcuni passi della relazione di consulenza:
… ESAME OBIETTIVO.
ESAME GENERALE: Altezza cm 162 Peso Kg 100. BMI 38 (obesità II stadio). Soggetto in buone condizioni cliniche generali;
ben curata nell'igiene personale e nell'abbigliamento. Cute di colorito roseo e mucose visibili normoumidificate. Tessuto adiposo eccessivamente rappresentato e normalmente distribuito. Masse muscolari normotoniche e normotrofiche. Pz. vigile, orientata nel tempo e nello spazio nello spazio;
assenti turbe della memoria a breve e lungo termine;
tono dell'umore normale;
collabora alla raccolta anamnestica ed alla visita medica. Tono della voce normale.
ESAME FISICO DELL'APPARATO RESPIRATORIO: Emitoraci simmetrici, normoespansibili con basi normomobili, normofonesi, riferita dolente la palpazione dell'emitorace a destra. MV presente su tutti gli ambiti polmonari;
assenza di rumori patologici aggiunti. Non cianosi, nè dispnea a riposo e/o da sforzo.
ESAME FISICO DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE: Itto della punta non visibile, nè palpabile. All'ascultazione toni validi e ritmici, pause libere. Non turgore delle giugulari. Agli arti inferiori: polsi arteriosi normosfigmici;
assenza di edemi e turbe trofiche cutanee. Indossa calze elastiche, le varici lungo la safena sono palpabili, non visibili. Nega angor. PA 140/85 mmHg.
…
2 ESAME FISICO DELL'APPARATO OSTEOARTICOLARE: Passaggi posturali, stazione eretta e deambulazione autonomi;
nella deambulazione si appoggia monolateralmente a bastone canadese a scopo precauzionale. Rachide in asse. Capo mobile. Assenti spinalgie alla digitopressione dei processi spinosi dei corpi vertebrali del rachide cervicale. Conservati i movimenti di flesso-estensione, rotazione e inclinazione laterale del capo. Riferite spinalgie alla digitopressione delle apofisi spinose del rachide lombosacrale. Assenza di contrattura muscolare paravertebrale. Lieve limitazione nei movimenti di flesso-estensione, rotazione e inclinazione laterale del rachide lombosacrale. Bacino in asse;
conservati movimenti di flessione ed estensione. Ginocchia: normale conformazione e volumetria articolare;
assenza di dolenzia alla digitopressione dei capi articolari;
buoni ed efficienti i movimenti articolari attivi e passivi, limitati a sinistra nei gradi estremi;
scrosci articolari. Alla spalla destra, tumefazione articolare palpabile, indolente;
limitati i movimenti di elevazione ed abduzione e rotazione dell'articolazione scapolo-omerale. All'arto superiore destro tumefazione indolente alla palpazione. Al gomito esiti cicatriziali di remoto intervento di osteosintesi chirurgica di frattura traumatica;
limitati di movimenti di flesso-estensione.
Es. Neurologico: assenza di deficit neurologici centrali e/o periferici. Assenza di nistagmo.
Prove di coordinazione indice-naso ed opposizione del pollice alle altre dita eseguiti in maniera coordinata. Manovra di Mingazzini negativa agli arti superiori ed inferiori. Manovra di
Romberg negativa con occhi chiusi. UDITO: indenne. VISTA: indenne.
CONSIDERAZIONI MEDICO - LEGALI
La valutazione di tutti gli accertamenti clinici e lo studio della documentazione in atti ci consentono di affermare che la sig.ra De TI IC è affetta dalle seguenti infermità: a.Diabete mellito tipo 2 in terapia con ipoglicemizzanti orali b.Cardiopatia sclero-ipertensiva in Seconda classe NYHA
c.Insufficienza venosa arti inferiori d.Condromatosi scapolo-omerale a destra in esiti di remota frattura dell'omero e del gomito destro trattata con osteosintesi chirurgica (luglio 2016). Gonartrosi bilaterale maggiore a destra. Osteoporosi. Recente trauma costale.
e.Obesità BMI 38 ( Secondo Stadio) con complicanze artrosiche f.Calcolosi renale a stampo a sinistra.
g.Incontinenza urinaria.
PERMANENZA ED EPOCA DI INSORGENZA Tutte le suddette malattie sono permanenti e documentate da certificazione specialistica allegata al fascicolo.
VALUTAZIONE DELLE AFFEZIONI
La ricorrente di anni 77 è affetta da diabete mellito tipo 2 in terapia con ipoglicemizzanti orali, in buon compenso metabolico, con Emoglobina glicata misurata 6.5 agli esami del 06-02-2020. E' iscritta al centro antidiabete del distretto sanitario competente ed allo stato attuale non presenta significative complicanze, in assenza di neuropatia e retinopatia. L'ipertensione arteriosa, in terapia farmacologica da molti anni, è in compenso emodinamico, ha iniziali complicanze cardiovascolari: a livello cardiaco, all'Ecocardiogramma del 27-01-
2021 si riscontra ipertrofia del ventricolo sinistro con conservata frazione d'Eiezione pari al 55% , dilatazione atriale sinistra , iniziale sclerosi della valvola mitrale e aneurisma del setto interatriale in assenza di shunt;
a livello vascolare sistemico, all'ecocolordoppler dei tronchi sovraortici del 27-01-2021 si rileva ispessimento parietale diffuso in assenza di stenosi emodinamicamente significative. Dal punto di vista clinico non si riscontrano all'esame obiettivo alla visita medica nel corso delle operazioni peritali, segni e/o sintomi di scompenso cardio circolatorio né segni e/o sintomi d'insufficienza del circolo cerebrale: assenza di edemi periferici, di turgore delle giugulari, di dispnea a riposo e/o da sforzo, normale stato cognitivo della ricorrente che è stata sempre vigile, orientata nei parametri spazio-temporali, con eloquio fluido e coerente.
3 La ricorrente è affetta da obesità al Secondo stadio con BMI 38, con complicanze artrosiche ed osteoporotiche a carico dello scheletro portante (rachide, bacino, ginocchia). A carico dell'arto superiore destro, conseguentemente ad incidente stradale, ha riportato frattura dell'omero per cui persiste una lesione condromatosa, visibile e palpabile al tatto, che limita i movimenti dell'articolazione scapolo-omerale ma solo nei gradi estremi. Inoltre la ricorrente ha riportato frattura del gomito omolaterale trattata con intervento di ostesintesi del quale gli esiti chirurgici sono stabilizzati e determinano lieve deficit di flesso-estensione senza perdita dell'efficienza funzionale dell'arto. A carico del rachide, sede di artrosi e degenerazione dei dischi intervertebrali, e prevalentemente a livello lombosacrale, si rilevano lievi limitazioni funzionali nella flesso-estensione con conservata stazione eretta e deambulazione. Nella deambulazione la ricorrente si appoggia monolateralmente a bastone canadese, a scopo precauzionale, conservando efficienti ed autonomi i passaggi posturali sedia-lettino. Riferito recente trauma costale con frattura ingranata conseguente a lieve trauma e determinato dall'osteoporosi presente nella ricorrente. L'insufficienza venosa cronica agli arti inferiori, è stata inquadrata nella classe CEAP2, alla quale corrisponde una condizione clinica di varicosità in assenza di edemi e/o ulcere flebotrofiche. La ricorrente indossa calze elastiche prescritte dallo specialista chirurgo vascolare, per favorire il flusso venoso centripeto lungo la safena.
La ricorrente è affetta da gozzo tiroideo multinodulare accertato ecograficamente, normofunzionante, per cui non necessita di terapia farmacologica. A carico del rene sinistro, in corso di ecografia dell'addome completo, è stato riscontrata una microlitiasi renale a sinistra e la presenza di calcolo nella pelvi renale (calcolo a stampo) in assenza di dilatazione della pelvi renale e delle vie escretrici;
non sono riferite dalla ricorrente coliche renali. L'incontinenza urinaria riferita da sforzo è conseguenza del remoto intervento di isterectomia ed annessiectomia, durante il quale fu effettuata plastica vescicale per prolasso. La ricorrente indossa presidi di assorbenza. Gli esiti polmonari dell'infezione con il Covid19, sofferta con manifestazioni respiratorie, sono rappresentati, allo stato attuale, da lieve rinforzo della trama interstiziale con completa risoluzione delle aree a vetro smerigliato, indice di coinvolgimento acuto del polmone, e con assenza di segni e/o sintomi d'insufficienza respiratoria. Pertanto, allo stato attuale, nonostante la complessità del quadro clinico presente nella ricorrente, non si rilevano patologie cardiovascolari, metaboliche, neurologiche ed osteoarticolari di gravità tale da compromettere la sua autonomia nelle attività di vita quotidiana e nella deambulazione. Ciò in disaccordo con la Valutazione geriatrica del 14-03-
2023 (allegata al fascicolo) nella quale la specialista certifica nella ricorrente la perdita di quasi tutte le attività quotidiane sia semplici che strumentali (ADL 1/6- IADL 1/8). La ricorrente ha riferito di vivere sola, dopo la morte del marito, e di assolvere a tutte le incombenze domestiche autonomamente, di gestire le proprie terapie e finanze. La specialista certifica un decadimento cognitivo severo nella ricorrente, che non corrisponde alla valutazione della Ctu, oltre tutto non vi è documentazione strumentale (TC/RMN dell'encefalo) a supporto di tale diagnosi: la ricorrente alla visita è sempre stata vigile, ben orientata nel tempo e nello spazio ed ha interagito con la Ctu sempre con risposte coerenti e senza lacune mnesiche. La ricorrente ha deambulazione autonoma, e l'appoggio monolateralmente a bastone canadese è solo precauzionale, per l'artrosi diffusa allo scheletro e per l'incipiente gonartrosi. Inoltre si consideri che i Test ADL/IADL, che rappresentano un questionario che viene somministrato al paziente, sono utilizzati in un percorso diagnostico-terapeutico per valutare l'evolutività di una malattia cerebrovascolare e/o per valutare gli effetti di trattamenti riabilitativi fisio- neuroterapici. Un test singolo, avulso da un percorso diagnostico-terapeutico ha bassa valenza ai fini medico-legali.
…
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In sede di risposta alle osservazioni pervenute da parte ricorrente, infine, il ctu ha rappresentato quanto segue:
La dott.ssa Johara Scarpelli, in qualità di CTP, ha partecipato alle operazioni peritali e quindi stupisce sentirla affermare che ha forti perplessità circa le motivazioni sul diniego del diritto all'accompagnamento. La CTP basa le sue osservazioni sulle certificazioni specialistiche allegate al fascicolo senza tenere minimamente in conto di quanto è stato fatto, obiettivamente secondo i criteri della semeiologia medica, dalla CTU nel corso della visita medica. La CTP ha sentito la dettagliata anamnesi patologia riferita dalla ricorrente e quindi non si può certo parlare di turbe cognitive in ella;
la CTP l'ha vista muoversi autonomamente e attuare i passaggi sedia-lettino in maniera autonoma, senza il nostro aiuto. Utilizzare un bastone di appoggio monolaterale a scopo precauzionale fuori dalle mura domestiche, specie in strada dove spesso il pavimento stradale è dissestato, non rappresenta una condizione di permanente e continuativa necessità dell'assistenza di terzi nella deambulazione. La Ctu ha, inoltre, espresso il suo parere circa l'utilizzo dei test ADL/IADL nell'ambito della valutazione dell'invalidità in medicina legale: questi test rappresentano un questionario che si somministra al paziente (quindi estremamente soggettivo al quale spesso risponde il familiare di accompagnamento) per valutare l'evolutività di una malattia cerebrovascolare (che sia strumentalmente accertata con RM/TC encefalo e ciò non è stato fatto nella ricorrente); questi test sono solitamente somministrati in un percorso di follow up, periodicamente, e non una sola volta, e quindi condizionati dall'obiettivo prefissato;
ancora, sono utilizzati in una fase di pre- ricovero per valutare l'intensità dell'assistenza infermieristica e per valutare i risultati e benefici che derivano dai trattamenti attuati. Quindi una sola valutazione delle autonomie di un soggetto ha valore solo orientativo nell'ambito medico-legale.
Sulla base della raccolta anamnestica patologica, dell'esame obiettivo alla visita medica e della documentazione medica visionata la sottoscritta CTU nel suo elaborato peritale si è espressa
“in disaccordo con la Valutazione geriatrica del 14-03-2023 (allegata al fascicolo) nella quale la specialista certifica nella ricorrente la perdita di quasi tutte le attività quotidiane sia semplici che strumentali (ADL 1/6- IADL 1/8)”, in quanto ciò che la Ctu ha rilevato alla visita medica nel corso delle operazioni peritali, alla presenza della CTP dott.ssa Johara Scarpelli, non corrisponde a quanto certificato dallo specialista geriatra. Pertanto la Ctu conferma le conclusioni dell'elaborato peritale.
Orbene, ritiene il Tribunale che la valutazione del c.t.u. risulta corretta sotto il profilo metodologico atteso che, avuto riguardo al tipo di prestazione assistenziale vantata e al tipo di accertamento richiesto, la diagnosi è stata posta in essere con riferimento alle conseguenze funzionali delle patologie riscontrate e segnatamente all'eventuale perdita di autonomia.
Essa, inoltre, in quanto basata su precisi e concreti dati obiettivi, e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, va pienamente condivisa.
Per completezza, si evidenzia che da quanto accertato dal ctu emerge che il complesso patologico da cui la ricorrente è affetta non ha ridotto la sua autonomia personale correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione (tra l'altro, la ricorrente ha riferito al ctu “di vivere sola, dopo la morte del marito, e di assolvere a tutte le incombenze domestiche autonomamente, di gestire le proprie terapie e finanze”).
5 Quanto, infine, al certificato del 19.3.2025, con allegato esame eco-color-doppler, depositato il
31.3.2025, si rileva che dallo stesso non si rilevano elementi da cui poter ritenere la sussistenza di un aggravamento delle condizioni di salute della ricorrente rilevante ai fini della decisione, ma piuttosto una situazione sovrapponibile a quanto accertato dal ctu.
Per quanto fin qui esposto, deve concludersi che nulla orienta per un approfondimento diagnostico e/o una valutazione difforme da quella raggiunta in sede peritale.
In assenza dei requisiti sanitari oggetto di domanda, pertanto, la stessa deve essere rigettata, restando assorbita ogni altra questione.
Quanto alle spese del giudizio, si rileva che l'istante ha depositato la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.
Per tale motivo la stessa non deve essere condannata al pagamento delle spese di lite, comprese quelle relative alla consulenza tecnica che vengono poste a carico dell'Inps.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) dichiara parte ricorrente non tenuta a pagare all'Inps le spese di lite;
c) pone le spese di consulenza a carico dell'Inps.
In Napoli, l'1.4.2025 Il Giudice
dott.ssa Francesca Alfano
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