TRIB
Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 19/03/2025, n. 880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 880 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 7123/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Giovanna Astarita, in funzione di
Giudice d'appello ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 7123/2019
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Valerio Amato Parte_1
APPELLANTE
E in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Francesco Postiglione
APPELLATA
NONCHÈ in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_2
Renato Martorelli, Alessandro Bolla e Alessandro Adamo
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
Conclusioni per le parti: come da atti di causa e da note di trattazione scritta depositate per la partecipazione all'udienza del 10.12.2024.
1 R.G. n. 7123/2019
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi degli artt. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., osserva il Tribunale che ha impugnato la sentenza n. 3790/2019 del Giudice di Pace di Parte_1
Nola, con la quale era stata rigettata la domanda dallo stesso proposta nei confronti della
[...]
(Già oggi nel prosieguo, per brevità, solo Controparte_3 Controparte_4 Controparte_1
Cont
), ed avente ad oggetto la richiesta di rimborso delle spese connesse all'estinzione anticipata del contratto di finanziamento n. 196541, concluso in data 21.6.2012 con la (oggi Controparte_4
Cont
).
Cont Si costituiva in giudizio il , che, senza proporre appello incidentale, resisteva all'appello, chiedendone il rigetto, per tutte le ragioni esplicate nella comparsa di costituzione e risposta, cui si fa qui espresso rinvio.
Cont Si costituiva in giudizio, altresì, la chiamata in causa in primo grado su istanza del , Controparte_2
quale intermediario finanziario per il cui tramite il aveva stipulato il contratto, la quale sollecitava Pt_1
il rinvio pregiudiziale, ex art. 267 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (c.d. TFUE), alla
Corte di Giustizia dell'Unione Europea in merito all'art. 16, paragrafo 1, della direttiva CE 2008/48, istanza che veniva tuttavia rigettata con ordinanza del 07.12.2020.
Così instaurato il contraddittorio, all'udienza del 10.12.2024 la causa – celebrata con rito cartolare ex art. 2 R.G. n. 7123/2019
della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.), si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Venendo dunque al merito, ritiene il Tribunale che l'appello sia fondato, per i motivi di seguito esposti.
Cont Ed invero, , per il tramite dell'intermediaria finanziaria come visto, in data 21.6.2012 Controparte_2
aveva stipulato con il contratto di finanziamento contro cessione di quote della Parte_1
retribuzione n. 196541, dell'importo di € 40.097,71, con obbligo di restituzione mediante n. 120 rate mensili dell'importo di € 387,00 ciascuna, che veniva estinto anticipatamente allo scadere della 48^ rata di rimborso, del 30.9.2016, con conseguente diritto del alla restituzione degli oneri non maturati e Pt_1
soggetti a maturazione relativamente al periodo non goduto.
Avendo, di contro, la finanziaria trattenuto, al momento dell'estinzione anticipata, l'importo di € 1.696,46, corrispondente alle commissioni calcolate anche sulle rate estinte in anticipo, l'appellante azionava il giudizio dinanzi al Giudice di Pace, conclusosi con la gravata sentenza, con cui il primo giudice rigettava la domanda del sul presupposto che tutti i costi del credito dovessero formare oggetto di riduzione Pt_1
ai sensi dell'art. 125 sexies Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (d.lgs. del 1° settembre
1993, n. 385, c.d. T.U.B.).
Ciò premesso, la soluzione del caso di specie presuppone, anzitutto, la ricostruzione della disciplina dell'estinzione anticipata dei finanziamenti concessi ai consumatori, alla luce dell'interpretazione offerta dalla giurisprudenza nazionale ed europea, oltre che dei più recenti interventi legislativi ed arresti pretori in materia.
Al riguardo, va richiamato anzitutto l'art. 125 sexies T.U.B., introdotto dall'art. 1 d.lgs. 13 agosto 2010, n.
141 e rubricato “Rimborso anticipato” che, al comma 1, stabiliva, nella sua originaria formulazione, che: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
La su menzionata disposizione aveva recepito nel nostro ordinamento la Direttiva 2008/48/CE e precisamente l'art. 16, paragrafo 1, secondo cui “Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in
3 R.G. n. 7123/2019
tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”.
È opportuno precisare che la norma da ultimo citata trovava, a sua volta, il suo precedente nel disposto introdotto dall'art. 8 della direttiva 87/102/CEE, secondo cui: “Il consumatore deve avere la facoltà di adempiere in via anticipata agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, in conformità delle disposizioni degli Stati membri, egli deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito”. Questa disposizione aveva poi trovato riscontro in successivi interventi nazionali di recepimento, ossia: il Decreto del Ministero del
Tesoro dell'8 luglio 1992, le Disposizioni di Vigilanza del 29 luglio 2009 e la Comunicazione del
Governatore della Banca d'Italia del 10 novembre 2009. Successivamente, la direttiva 87/102/CEE è stata abrogata proprio dalla direttiva 2008/48/CE del 23 aprile 2008, a sua volta recepita dal citato d.lgs.
n. 141/2010, che ha attuato l'art. 16 introducendo l'art. 125 sexies T.U.B.
La giurisprudenza di merito ha, sin da subito, interpretato quest'ultima norma distinguendo tra due tipologie di costi, ovvero quelli c.d. “up front”, aventi ad oggetto le spese relative ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito, che pertanto prescindono dalla durata del rapporto, e quelli c.d.
“recurring”, che invece ineriscono ad attività soggette a maturazione nel corso dello svolgimento del rapporto negoziale.
Ebbene, l'impostazione maggioritaria riteneva che solo i secondi rientrassero tra i costi rimborsabili ai sensi dell'art. 125 sexies T.U.B. e non anche i primi, i quali avrebbero dovuto mantenere ferma la propria giustificazione causale, legittimandosene, così, la loro ritenzione da parte dell'istituto finanziario nonostante la sopraggiunta estinzione del finanziamento.
L'orientamento pretorio riportato, fondato sulla dicotomia tra le due tipologie di costi, era avallato anche dalle pronunce dell' (si cfr., ex multis, decisione del Collegio di coordinamento dell' n. CP_5 CP_5
6167/2014).
Sulla tematica, tuttavia, è intervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (c.d., per brevità,
C.G.U.E.) che, investita della questione in sede di rinvio pregiudiziale, ha dettato alcuni principi innovativi.
4 R.G. n. 7123/2019
Ed infatti, con la sentenza resa in data 11.9.2019, identificata con n. C-383/19, nota come “sentenza
Lexitor”, la C.G.U.E., a fronte dell'istanza interpretativa del giudice del rinvio, circa la questione se il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato, ex art. 16 della Direttiva 2008/48/CE, includesse anche i costi non dipendenti dalla durata del contratto, ha chiarito che:
- la nozione di “costo totale del credito”, di cui all'art. 3, lett. g) della citata Direttiva, comprende tutti i costi, inclusi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione ai contratti di credito, escluse le sole spese notarili;
pertanto, tale definizione non contiene alcuna limitazione relativa ai costi connessi alla durata dei contratti di credito;
- esistono diverse possibili interpretazioni dell'espressione “restante durata del contratto”, di cui all'art. 16, co. 1, della Direttiva, potendo essa indicare che i costi interessati dalla riduzione sono limitati a quelli oggettivamente dipendenti dalla durata del contratto, ovvero il metodo di calcolo utilizzabile al fine di procedere alla riduzione. Le diverse esegesi dell'art. 16 della Direttiva non consentono, dunque, di addivenire ad un'interpretazione univoca e, pertanto, è necessario avere riguardo alla finalità originariamente perseguita dalla Direttiva, che è quella di garantire un'elevata protezione del consumatore nella fase esecutiva del contratto di finanziamento, in ragione sia dell'asimmetria informativa a suo svantaggio, sia della sua condizione di inferiorità in punto di potere contrattuale.
Ed allora, alla luce delle evidenziate finalità della Direttiva, la tutela delle ragioni del consumatore risulterebbe decisamente sminuita laddove la riduzione del credito fosse limitata ai soli costi dipendenti dalla durata del contratto;
ciò in quanto tutti i costi del finanziamento e la loro ripartizione sono frutto di determinazioni unilaterali da parte della banca e ben possono includere un margine di profitto a suo vantaggio.
Di contro, l'inclusione tra i costi retrocedibili anche di quelli non dipendenti dalla durata del contratto non penalizza in modo sproporzionato il soggetto concedente il credito, i cui interessi sono adeguatamente presi in considerazione dall'art. 16, comma 2, della Direttiva 2008/48, che prevede, infatti,
5 R.G. n. 7123/2019
il diritto ad un indennizzo per gli eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito, oltre che dall'ulteriore comma 4 dello stesso articolo che assegna agli Stati membri la facoltà di provvedere ad un efficace adeguamento dell'indennizzo in favore del mutuante.
In conclusione, la C.G.U.E. ha ritenuto che «L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore» (si cfr.
C.G.U.E., causa C-383/18 dell'11 settembre 2019, cd. “Lexitor”).
Seguendo tale ragionamento, per effetto della sentenza “Lexitor” l'art. 16 della richiamata Direttiva deve interpretarsi nel senso che tutti i costi del credito, correlati o meno alla durata residua del contratto, ad eccezione delle spese del notaio (la cui scelta compete al consumatore), sono riducibili nel caso di estinzione anticipata del finanziamento.
All'esito di tale complessa vicenda, il legislatore italiano, in sede di conversione del d.l. n. 73 del 2021 nella legge n. 106 del 2021, ha introdotto l'art. 11 octies, che ha modificato l'art. 125 sexies T.U.B.
In particolare, il comma 1, lettera c), del citato articolo ha introdotto le seguenti modifiche: è stata riformulata la seconda parte del comma 1 della citata norma con la previsione che il consumatore, in caso di rimborso anticipato, “ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi
e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”; sono stati poi aggiunti un nuovo comma 2, che regola i criteri di riduzione degli interessi e dei costi, ed un nuovo comma 3, che disciplina il diritto di regresso, derogabile in via convenzionale, del finanziatore nei confronti dell'intermediario del credito.
È rimasta, invece, immutata la disciplina relativa al diritto all'equo indennizzo a favore del finanziatore, in caso di rimborso anticipato del credito, che è stata semplicemente traslata nei nuovi commi 4 e 5 dell'art. 125 sexies T.U.B.
Inoltre, con il comma 2 dell'art. 11 octies, è stata introdotta la disciplina secondo la quale “l'articolo 125 sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di
6 R.G. n. 7123/2019
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo
125 sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”.
Ebbene, proprio in relazione alla nuova formulazione di cui all'art. 125 sexies T.U.B. si è espressa la Corte
Costituzionale con la sentenza n. 263 del 22.12.2022.
In particolare, la Consulta, valorizzando il disposto degli artt. artt. 11 e 117, comma 1, Cost., ha ritenuto parzialmente illegittimo l'art. 11 octies, co. 2, d.l. n. 73 del 2021, come convertito nella legge n. 106 del
2021, limitatamente alle parole “e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della
Banca d'Italia”.
La norma in esame, invero, limitava l'applicazione della nuova disposizione di cui al comma 1 dell'art. 125 sexies T.U.B. ai soli contratti conclusi dopo l'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, mentre per quelli conclusi precedentemente stabiliva che “continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125 sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”.
Ebbene, la Consulta nella sentenza citata specifica che «le norme secondarie della Banca d'Italia richiamate dall'art. 11 octies, comma 2, avallano l'interpretazione del precedente art. 125 sexies, comma 1, riferito unicamente ai costi
“recurring”, e valorizzano la funzione dei doveri di trasparenza, vòlti a segnalare i soli costi rimborsabili. Ciò, evidentemente,
a dispetto dell'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia, che non ha voluto lasciare alla mera trasparenza la tutela dei consumatori, ritenendo il rischio di abusi nei loro confronti tale da richiedere una protezione sostanziale ed effettiva, attraverso la riduzione proporzionale di tutti i costi del credito, strumento che opera a prescindere dal rispetto dei citati doveri.
In definitiva, attraverso il rinvio a precise norme regolamentari contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia, rinvio che si specifica in relazione a un duplice parametro, temporale e oggettivo, risulta univoco l'intento del legislatore di fissare per il passato un contenuto della norma circoscritto alla interpretazione antecedente alla sentenza
Lexitor e che si discosta dai contenuti della citata pronuncia» (si cfr. C. Cost. n. 263/2022, cit.).
7 R.G. n. 7123/2019
La Consulta, in particolare, per vagliare l'illegittimità costituzionale della norma citata ha analizzato proprio il significato che riveste il rispetto dell'interpretazione fornita dalla sentenza della Corte di giustizia “Lexitor”, nel quadro dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.
Infatti, le sentenze interpretative della C.G.U.E., per unanime riconoscimento (si cfr., ex multis,
Cassazione civile sez. VI, 08.02.2016, n. 2468 e Cassazione civile sez. trib., 03.3.2017, n. 5381), hanno natura dichiarativa e, di conseguenza, hanno valore vincolante per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli degli Stati membri dell'Unione, compresi gli arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto) e retroattivo.
Deve, infatti, escludersi che vada riconosciuta efficacia ex nunc, dalla data di pubblicazione della sentenza
“Lexitor”, ai principi statuiti dalla C.G.U.E.
Invero, le sentenze interpretative della C.G.U.E. esplicano -come detto innanzi- i propri effetti in via retroattiva, ovvero sin dal momento dell'entrata in vigore della norma interpretata, salvo che la Corte decida di limitare, in casi eccezionali, la portata di questo principio (si cfr. ex multis C.G.U.E. causa 61/79,
Amministrazione delle Finanze dello Stato italiano contro causa 43/1975, Controparte_6
Defrenne
contro
Sabena). Costituisce principio consolidato, infatti, quello secondo cui «nell'ordinamento interno le pronunzie del giudice di Lussemburgo definiscono la portata della norma Eurounitaria così come avrebbe dovuto essere intesa ed applicata fin dal momento della sua entrata in vigore» (si cfr. Cassazione civile sez. trib., 06.6.2019,
n. 15348, in motivazione).
La Consulta ha così chiarito che «In definitiva, secondo la giurisprudenza della C.G.U.E., la modulazione degli effetti temporali di una sentenza che decide su un rinvio pregiudiziale può essere disposta esclusivamente dalla medesima Corte
Europea e solo nell'ambito della stessa pronuncia»; per tal motivo, dette pronunce estendono i loro effetti anche ai rapporti sorti in epoca precedente, purché non esauriti.
La Corte Costituzionale, inoltre, ha evidenziato che «Poiché, dunque, la Corte di giustizia ritiene di non poter limitare a posteriori l'efficacia temporale di una propria pregressa interpretazione, a fortiori, sempre secondo la citata Corte, non è consentita una modulazione temporale dei suoi effetti da parte dei singoli Stati membri, tanto più in presenza di una direttiva che dà luogo, salvo espresse deroghe, a una armonizzazione piena.
8 R.G. n. 7123/2019
Gli Stati membri, dunque, da un lato, possono, nel dare attuazione a una direttiva, stabilire termini di prescrizione o di decadenza per l'esercizio dei diritti riconosciuti dall'Unione, purché siano rispettati i principi di effettività e di equivalenza
(Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenze 12 dicembre 2013, in causa C-362/12, Test Claimants, punti 30-33 e
44-45; 6 ottobre 2009, in causa C-40/08, Asturcom Telecomunicaciones, punto 41; 11 luglio 2002, in causa C-62/00,
Marks & Spencer, punti 35 e 36; 17 aprile 1998, in causa C-228/96, punti 19 e 20). Per_1
Da un altro lato, in presenza di un rinvio pregiudiziale che sollecita la Corte di giustizia a fornire un chiarimento interpretativo, gli Stati membri possono far valere le ragioni a sostegno di una modulazione temporale degli effetti della pronuncia - ossia «la buona fede degli ambienti interessati» e il «rischio di gravi ripercussioni economiche» (Corte giustizia dell'Unione europea, sentenza 20 dicembre 2017, in causa C-516/16, ETG, punti 89 e 91) - con lo stesso rinvio pregiudiziale o producendo osservazioni nel corso del relativo giudizio».
Così chiarita la portata dei vincoli derivanti dalla sentenza “Lexitor”, che è stata pronunciata dalla
C.G.U.E. in sede di rinvio pregiudiziale, senza che fosse disposta alcuna modulazione temporale dei suoi effetti, si comprende perché la Corte Costituzionale, con la sentenza di dicembre 2022, abbia proceduto ad una dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale dall'art. 11 octies, comma 2, del decreto legge
25 maggio 2021, n. 73 (contenente “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro,
i giovani, la salute e i servizi territoriali”), convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106, il quale, in violazione delle norme di cui agli artt. 11 e 117, co. 1, Cost., limitava la portata applicativa dei principi enucleabili dalla sentenza della C.G.U.E.
Calando, allora, gli esposti principi nel caso di specie, va anzitutto evidenziata la erroneità della soluzione adottata dalla sentenza impugnata, che ha escluso la rimborsabilità dei costi c.d. up front.
Considerato, infatti, il carattere retroattivo dell'interpretazione fornita dalla C.G.U.E. sul punto, ed anche alla luce della corretta interpretazione dell'art. 125 sexies T.U.B., così come emendato dalla pronuncia della
Corte Costituzionale innanzi richiamata, al momento dell'estinzione del contratto di finanziamento il avrebbe dovuto vedersi restituire, in proporzione alla residua durata del contratto, tutti i costi dallo Pt_1
stesso sostenuti, senza rilievo della distinzione tra quelli “up front” e quelli “recurring”.
9 R.G. n. 7123/2019
Cont Né coglie nel segno il richiamo in comparsa conclusionale, da parte del , della pronuncia della
C.G.U.E. del 9 febbraio 2023, causa C-555/21 (c.d. sentenza Unicredit Bank of Austria), che secondo la prospettazione dell'appellata, “ha precisato che il diritto alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, include soltanto gli interessi ed i costi che dipendono dalla durata del credito” (così a pag. 4 della
Cont comparsa conclusionale depositata dalla ).
Invero, come evidenziato dalla dottrina che si è soffermata sull'argomento nonché confermato dalle pronunce di merito in materia (si cfr. Tribunale Torino, ordinanza del 20.3.2023, in Foro it. 2023, 4, I,
1277), la sentenza citata dall'appellata verte sull'interpretazione dell'art. 25, paragrafo 1, della direttiva
2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e
2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010, a seguito del rinvio pregiudiziale della Corte
Suprema austriaca), laddove, viceversa, la sentenza “Lexitor” attiene ai contratti di credito personale. Tale differenza, invero testualmente evidenziata nella stessa sentenza della Corte di Giustizia (si cfr. punto 28 della sentenza C.G.U.E. n. C-555/21 del 09.02.2023), incide sul diverso trattamento dei costi rimborsabili, limitati, nel primo caso (crediti relativi a beni immobili residenziali), ai soli costi “recurring”, ed estesi a quelli “up front” nel secondo (prestito al consumo).
Tale differente approccio interpretativo (ovverosia l'esclusione nel credito immobiliare residenziale dei costi “up front” da quelli rimborsabili in caso di estinzione anticipata, pacificamente inclusi invece nella seconda tipologia di credito), si giustifica sulla base «delle specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato» (così nella sentenza della C.G.U.E. del 2023, punto n. 5 e n. 28).
Ed invero, sebbene entrambe le decisioni (rispettivamente, la “Lexitor” e la “Unicredit Bank of Austria” del
2023) abbiano quale fondamento comune quello della protezione del consumatore quale parte debole del rapporto con il sistema bancario, ciò nondimeno occorre tenere conto del fatto che «i contratti di credito ai consumatori disciplinati dalla direttiva 2008/48 presenterebbero considerevoli differenze rispetto ai contratti di credito garantiti da un'ipoteca o relativi ai beni immobili, disciplinati dalla direttiva 2014/17, atteso che questi ultimi implicano
10 R.G. n. 7123/2019
generalmente numerose spese che non dipendono dalla durata del contratto e il cui importo sfuggirebbe al controllo dall'ente creditizio. A tale titolo, il giudice del rinvio menziona, in particolare, le spese relative alla valutazione del bene immobile, all'autenticazione delle firme ai fini dell'iscrizione dell'ipoteca nel registro catastale e alla domanda di riconoscimento del grado ipotecario in vista di una cessione o di una costituzione in garanzia, nonché quelle relative alla registrazione per la domanda di iscrizione catastale dell'ipoteca. Inoltre, per quanto riguarda le spese indipendenti dalla durata del contratto nell'ambito della direttiva 2014/17, il creditore non disporrebbe affatto di un margine di manovra contrattuale per riqualificare tali spese come costi che dipendono da tale durata». È, dunque, questo l'elemento “differenziale” che giustifica l'esclusione dei costi non dipendenti dalla durata del contratto nel calcolo della riduzione a favore del consumatore in caso di estinzione anticipata del credito immobiliare.
Come sottolineato dalla dottrina, infatti, la doverosa protezione del consumatore impone di valutare diversamente la tutela del diritto alla riduzione nel credito personale al consumo (nel quale il soggetto finanziatore può arbitrariamente distribuire, senza alcun potere di intervento del consumatore, i costi “up front” e “recurring”) e nel credito immobiliare, nel quale, al contrario, prevalgono le spese “oggettive”, che non dipendono dalla durata del contratto e che sfuggono alla discrezionalità dell'ente creditizio (si pensi alle spese di perizia, alle spese notarili, alle imposte), e nel quale, oltretutto, interviene la figura imparziale del notaio a fungere da garante dei diritti del consumatore.
Alla luce di tanto, ritiene il Tribunale che il principio di diritto espresso dalla sentenza C.G.U.E. C-
555/2021 del 09.2.2023 possa trovare applicazione nel solo credito immobiliare residenziale, nell'ambito del quale, in caso di estinzione anticipata il diritto alla riduzione dei costi sostenuti dal consumatore «non può includere i costi che siano stati posti a suo carico ed a favore sia del creditore che dei terzi per prestazioni che siano già state eseguite integralmente al momento del rimborso anticipato» (si cfr. punto n. 31 della sentenza C.G.U.E.
“Unicredit Bank of Austria”) indipendentemente dalla durata del contratto.
Non rientrando il contratto oggetto del presente giudizio in suddetta categoria di credito immobiliare, bensì trattandosi pacificamente di credito personale al consumo (si cfr. all. n. 1 della produzione cartacea di primo grado dell'appellato: “contratto di finanziamento contro cessione di quote della retribuzione”), secondo i
11 R.G. n. 7123/2019
principi pretori da ultimo avallati dalla Consulta tutti i costi, sia “up front” che “recurring”, vanno rimborsati a seguito dell'estinzione anticipata.
Discorso analogo vale anche con riguardo al richiamo, operato dalla , ai recenti interventi CP_2
normativi sulla tematica qui in esame, in particolare con riferimento alla disciplina (invero, parzialmente confliggente) introdotta con l'art. 1, comma 1-bis, del d.l. 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla l. 10 agosto 2023, n. 103 e con l'art. 27 del d.l. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n. 136 (cfr. pag. 13 della comparsa conclusionale della CP_2
, la cui disciplina deve pur sempre essere interpretata in senso conforme ai precetti espressi dalla
[...]
giurisprudenza della Corte di Giustizia, stante l'imprescindibile e testuale “rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea” (cfr. testo della norma richiamata dalla stessa appellata).
Né può trovare accoglimento l'eccezione di non rimborsabilità delle provvigioni in favore dell'intermediario, che integrerebbe un costo “up front” del contratto e come tale irripetibile.
Invero, alla luce dei principi pretori innanzi esposti, non vi è ragione per escludere la natura di costi “up front” rimborsabili delle commissioni di intermediazione. Trattasi infatti, nella sostanza, in difetto di adeguata prova contraria, di costi sostenuti per la stipula del contratto di finanziamento a beneficio dello stesso finanziatore, che si è avvalso di intermediari nella promozione e nella stipula dei contratti di finanziamento.
Questo Giudice ritiene, infatti, di aderire all'orientamento della giurisprudenza di merito che già in passato affermava che nella nozione di “costo totale del credito”, contenuta nell'art. 125 sexies T.U.B., dovesse ritenersi inclusa anche la voce relativa al costo di intermediazione (si cfr. sentenza Tribunale Napoli, del
04.11.2021) e che oggi pare avallata dalle evoluzioni legislative e pretorie innanzi richiamate. Spetta, infatti, al finanziatore, professionalmente organizzato per la conclusione dei contratti di credito e per la gestione delle sopravvenienze, disciplinare il proprio rapporto con gli intermediari del credito a seguito della estinzione anticipata.
12 R.G. n. 7123/2019
A ciò si aggiunga che il cliente potrebbe non avere una netta percezione della terzietà del mediatore rispetto alla finanziaria, in quanto i costi connessi alla mediazione vengono trattenuti dal capitale mutuato insieme e contemporaneamente a tutte le altre commissioni e direttamente incamerati dalla finanziaria, che provvede poi a versarli al mediatore (si cfr., su argomento analogo, attinente ai costi assicurativi non goduti dal cliente per effetto dell'estinzione anticipata, Tribunale Torino sez. III, 23.4.2021, in Redazione
Giuffrè 2021).
Cont Peraltro, la circostanza che la , nella sua discrezionalità, abbia ritenuto di rivolgersi ad un terzo intermediario, la nella specie, non può rivolgersi in danno al consumatore. CP_2
Le considerazioni sin qui svolte consentono di ritenere che meriti di essere riconosciuta la pretesa di rimborso avanzata dalla parte appellante anche con riferimento alle commissioni di intermediazione.
Analogo discorso, vale per i costi di assicurazione, che pure vanno retroceduti.
Cont In definitiva, l'appello va accolto e la deve essere condannata al rimborso, in favore del , della Pt_1
somma di € 1.696,46, non specificamente contestata nel suo conteggio dall'appellata.
Considerata la mancata proposizione di appello incidentale in merito alla domanda di manleva proposta
Cont in primo grado da parte del nei confronti della , la stessa risulta coperta dal giudicato, con CP_2
impossibilità di questo Giudice di pronunciarsi sulla stessa.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
L'intervento della pronuncia della Corte Costituzionale in pendenza del presente giudizio (sussistendo, in precedenza, contrasti giurisprudenziali sui costi rimborsabili e quelli non rimborsabili) giustifica la compensazione integrale delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra le parti, ai sensi dell'art. 92
c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando come Giudice
d'appello, nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in totale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
13 R.G. n. 7123/2019
1. Accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, condanna il alla Parte_1 Controparte_1
restituzione, in favore di , dell'importo di € 1.696,46, oltre interessi legali dalla Parte_1
domanda al soddisfo;
2. Compensa interamente le spese di lite di entrambi in gradi di giudizio tra le parti.
Così deciso il 19.3.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
127 ter c.p.c. – è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini dell'art. 190 c.p.c.
In primis, deve essere dichiarata l'ammissibilità e tempestività dell'appello, proposto nel rispetto del
Cont termine c.d. breve, ex art. 325 c.p.c., considerata l'avvenuta notifica, ad opera del , della sentenza gravata in data 25.9.2019, a fronte della notifica dell'atto di appello in data 22.10.2019 ed iscrizione a ruolo in data 25.10.2019; inoltre, l'atto di gravame è conforme ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c., essendo state formulate doglianze specifiche alla impugnata sentenza.
Va, poi, chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr. art. 346 c.p.c.), né, ancora, che sia dipendente dai capi impugnati
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Giovanna Astarita, in funzione di
Giudice d'appello ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 7123/2019
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Valerio Amato Parte_1
APPELLANTE
E in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Francesco Postiglione
APPELLATA
NONCHÈ in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_2
Renato Martorelli, Alessandro Bolla e Alessandro Adamo
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
Conclusioni per le parti: come da atti di causa e da note di trattazione scritta depositate per la partecipazione all'udienza del 10.12.2024.
1 R.G. n. 7123/2019
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi degli artt. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., osserva il Tribunale che ha impugnato la sentenza n. 3790/2019 del Giudice di Pace di Parte_1
Nola, con la quale era stata rigettata la domanda dallo stesso proposta nei confronti della
[...]
(Già oggi nel prosieguo, per brevità, solo Controparte_3 Controparte_4 Controparte_1
Cont
), ed avente ad oggetto la richiesta di rimborso delle spese connesse all'estinzione anticipata del contratto di finanziamento n. 196541, concluso in data 21.6.2012 con la (oggi Controparte_4
Cont
).
Cont Si costituiva in giudizio il , che, senza proporre appello incidentale, resisteva all'appello, chiedendone il rigetto, per tutte le ragioni esplicate nella comparsa di costituzione e risposta, cui si fa qui espresso rinvio.
Cont Si costituiva in giudizio, altresì, la chiamata in causa in primo grado su istanza del , Controparte_2
quale intermediario finanziario per il cui tramite il aveva stipulato il contratto, la quale sollecitava Pt_1
il rinvio pregiudiziale, ex art. 267 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (c.d. TFUE), alla
Corte di Giustizia dell'Unione Europea in merito all'art. 16, paragrafo 1, della direttiva CE 2008/48, istanza che veniva tuttavia rigettata con ordinanza del 07.12.2020.
Così instaurato il contraddittorio, all'udienza del 10.12.2024 la causa – celebrata con rito cartolare ex art. 2 R.G. n. 7123/2019
della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.), si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Venendo dunque al merito, ritiene il Tribunale che l'appello sia fondato, per i motivi di seguito esposti.
Cont Ed invero, , per il tramite dell'intermediaria finanziaria come visto, in data 21.6.2012 Controparte_2
aveva stipulato con il contratto di finanziamento contro cessione di quote della Parte_1
retribuzione n. 196541, dell'importo di € 40.097,71, con obbligo di restituzione mediante n. 120 rate mensili dell'importo di € 387,00 ciascuna, che veniva estinto anticipatamente allo scadere della 48^ rata di rimborso, del 30.9.2016, con conseguente diritto del alla restituzione degli oneri non maturati e Pt_1
soggetti a maturazione relativamente al periodo non goduto.
Avendo, di contro, la finanziaria trattenuto, al momento dell'estinzione anticipata, l'importo di € 1.696,46, corrispondente alle commissioni calcolate anche sulle rate estinte in anticipo, l'appellante azionava il giudizio dinanzi al Giudice di Pace, conclusosi con la gravata sentenza, con cui il primo giudice rigettava la domanda del sul presupposto che tutti i costi del credito dovessero formare oggetto di riduzione Pt_1
ai sensi dell'art. 125 sexies Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (d.lgs. del 1° settembre
1993, n. 385, c.d. T.U.B.).
Ciò premesso, la soluzione del caso di specie presuppone, anzitutto, la ricostruzione della disciplina dell'estinzione anticipata dei finanziamenti concessi ai consumatori, alla luce dell'interpretazione offerta dalla giurisprudenza nazionale ed europea, oltre che dei più recenti interventi legislativi ed arresti pretori in materia.
Al riguardo, va richiamato anzitutto l'art. 125 sexies T.U.B., introdotto dall'art. 1 d.lgs. 13 agosto 2010, n.
141 e rubricato “Rimborso anticipato” che, al comma 1, stabiliva, nella sua originaria formulazione, che: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
La su menzionata disposizione aveva recepito nel nostro ordinamento la Direttiva 2008/48/CE e precisamente l'art. 16, paragrafo 1, secondo cui “Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in
3 R.G. n. 7123/2019
tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”.
È opportuno precisare che la norma da ultimo citata trovava, a sua volta, il suo precedente nel disposto introdotto dall'art. 8 della direttiva 87/102/CEE, secondo cui: “Il consumatore deve avere la facoltà di adempiere in via anticipata agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, in conformità delle disposizioni degli Stati membri, egli deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito”. Questa disposizione aveva poi trovato riscontro in successivi interventi nazionali di recepimento, ossia: il Decreto del Ministero del
Tesoro dell'8 luglio 1992, le Disposizioni di Vigilanza del 29 luglio 2009 e la Comunicazione del
Governatore della Banca d'Italia del 10 novembre 2009. Successivamente, la direttiva 87/102/CEE è stata abrogata proprio dalla direttiva 2008/48/CE del 23 aprile 2008, a sua volta recepita dal citato d.lgs.
n. 141/2010, che ha attuato l'art. 16 introducendo l'art. 125 sexies T.U.B.
La giurisprudenza di merito ha, sin da subito, interpretato quest'ultima norma distinguendo tra due tipologie di costi, ovvero quelli c.d. “up front”, aventi ad oggetto le spese relative ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito, che pertanto prescindono dalla durata del rapporto, e quelli c.d.
“recurring”, che invece ineriscono ad attività soggette a maturazione nel corso dello svolgimento del rapporto negoziale.
Ebbene, l'impostazione maggioritaria riteneva che solo i secondi rientrassero tra i costi rimborsabili ai sensi dell'art. 125 sexies T.U.B. e non anche i primi, i quali avrebbero dovuto mantenere ferma la propria giustificazione causale, legittimandosene, così, la loro ritenzione da parte dell'istituto finanziario nonostante la sopraggiunta estinzione del finanziamento.
L'orientamento pretorio riportato, fondato sulla dicotomia tra le due tipologie di costi, era avallato anche dalle pronunce dell' (si cfr., ex multis, decisione del Collegio di coordinamento dell' n. CP_5 CP_5
6167/2014).
Sulla tematica, tuttavia, è intervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (c.d., per brevità,
C.G.U.E.) che, investita della questione in sede di rinvio pregiudiziale, ha dettato alcuni principi innovativi.
4 R.G. n. 7123/2019
Ed infatti, con la sentenza resa in data 11.9.2019, identificata con n. C-383/19, nota come “sentenza
Lexitor”, la C.G.U.E., a fronte dell'istanza interpretativa del giudice del rinvio, circa la questione se il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato, ex art. 16 della Direttiva 2008/48/CE, includesse anche i costi non dipendenti dalla durata del contratto, ha chiarito che:
- la nozione di “costo totale del credito”, di cui all'art. 3, lett. g) della citata Direttiva, comprende tutti i costi, inclusi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione ai contratti di credito, escluse le sole spese notarili;
pertanto, tale definizione non contiene alcuna limitazione relativa ai costi connessi alla durata dei contratti di credito;
- esistono diverse possibili interpretazioni dell'espressione “restante durata del contratto”, di cui all'art. 16, co. 1, della Direttiva, potendo essa indicare che i costi interessati dalla riduzione sono limitati a quelli oggettivamente dipendenti dalla durata del contratto, ovvero il metodo di calcolo utilizzabile al fine di procedere alla riduzione. Le diverse esegesi dell'art. 16 della Direttiva non consentono, dunque, di addivenire ad un'interpretazione univoca e, pertanto, è necessario avere riguardo alla finalità originariamente perseguita dalla Direttiva, che è quella di garantire un'elevata protezione del consumatore nella fase esecutiva del contratto di finanziamento, in ragione sia dell'asimmetria informativa a suo svantaggio, sia della sua condizione di inferiorità in punto di potere contrattuale.
Ed allora, alla luce delle evidenziate finalità della Direttiva, la tutela delle ragioni del consumatore risulterebbe decisamente sminuita laddove la riduzione del credito fosse limitata ai soli costi dipendenti dalla durata del contratto;
ciò in quanto tutti i costi del finanziamento e la loro ripartizione sono frutto di determinazioni unilaterali da parte della banca e ben possono includere un margine di profitto a suo vantaggio.
Di contro, l'inclusione tra i costi retrocedibili anche di quelli non dipendenti dalla durata del contratto non penalizza in modo sproporzionato il soggetto concedente il credito, i cui interessi sono adeguatamente presi in considerazione dall'art. 16, comma 2, della Direttiva 2008/48, che prevede, infatti,
5 R.G. n. 7123/2019
il diritto ad un indennizzo per gli eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito, oltre che dall'ulteriore comma 4 dello stesso articolo che assegna agli Stati membri la facoltà di provvedere ad un efficace adeguamento dell'indennizzo in favore del mutuante.
In conclusione, la C.G.U.E. ha ritenuto che «L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore» (si cfr.
C.G.U.E., causa C-383/18 dell'11 settembre 2019, cd. “Lexitor”).
Seguendo tale ragionamento, per effetto della sentenza “Lexitor” l'art. 16 della richiamata Direttiva deve interpretarsi nel senso che tutti i costi del credito, correlati o meno alla durata residua del contratto, ad eccezione delle spese del notaio (la cui scelta compete al consumatore), sono riducibili nel caso di estinzione anticipata del finanziamento.
All'esito di tale complessa vicenda, il legislatore italiano, in sede di conversione del d.l. n. 73 del 2021 nella legge n. 106 del 2021, ha introdotto l'art. 11 octies, che ha modificato l'art. 125 sexies T.U.B.
In particolare, il comma 1, lettera c), del citato articolo ha introdotto le seguenti modifiche: è stata riformulata la seconda parte del comma 1 della citata norma con la previsione che il consumatore, in caso di rimborso anticipato, “ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi
e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”; sono stati poi aggiunti un nuovo comma 2, che regola i criteri di riduzione degli interessi e dei costi, ed un nuovo comma 3, che disciplina il diritto di regresso, derogabile in via convenzionale, del finanziatore nei confronti dell'intermediario del credito.
È rimasta, invece, immutata la disciplina relativa al diritto all'equo indennizzo a favore del finanziatore, in caso di rimborso anticipato del credito, che è stata semplicemente traslata nei nuovi commi 4 e 5 dell'art. 125 sexies T.U.B.
Inoltre, con il comma 2 dell'art. 11 octies, è stata introdotta la disciplina secondo la quale “l'articolo 125 sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di
6 R.G. n. 7123/2019
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo
125 sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”.
Ebbene, proprio in relazione alla nuova formulazione di cui all'art. 125 sexies T.U.B. si è espressa la Corte
Costituzionale con la sentenza n. 263 del 22.12.2022.
In particolare, la Consulta, valorizzando il disposto degli artt. artt. 11 e 117, comma 1, Cost., ha ritenuto parzialmente illegittimo l'art. 11 octies, co. 2, d.l. n. 73 del 2021, come convertito nella legge n. 106 del
2021, limitatamente alle parole “e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della
Banca d'Italia”.
La norma in esame, invero, limitava l'applicazione della nuova disposizione di cui al comma 1 dell'art. 125 sexies T.U.B. ai soli contratti conclusi dopo l'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, mentre per quelli conclusi precedentemente stabiliva che “continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125 sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”.
Ebbene, la Consulta nella sentenza citata specifica che «le norme secondarie della Banca d'Italia richiamate dall'art. 11 octies, comma 2, avallano l'interpretazione del precedente art. 125 sexies, comma 1, riferito unicamente ai costi
“recurring”, e valorizzano la funzione dei doveri di trasparenza, vòlti a segnalare i soli costi rimborsabili. Ciò, evidentemente,
a dispetto dell'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia, che non ha voluto lasciare alla mera trasparenza la tutela dei consumatori, ritenendo il rischio di abusi nei loro confronti tale da richiedere una protezione sostanziale ed effettiva, attraverso la riduzione proporzionale di tutti i costi del credito, strumento che opera a prescindere dal rispetto dei citati doveri.
In definitiva, attraverso il rinvio a precise norme regolamentari contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia, rinvio che si specifica in relazione a un duplice parametro, temporale e oggettivo, risulta univoco l'intento del legislatore di fissare per il passato un contenuto della norma circoscritto alla interpretazione antecedente alla sentenza
Lexitor e che si discosta dai contenuti della citata pronuncia» (si cfr. C. Cost. n. 263/2022, cit.).
7 R.G. n. 7123/2019
La Consulta, in particolare, per vagliare l'illegittimità costituzionale della norma citata ha analizzato proprio il significato che riveste il rispetto dell'interpretazione fornita dalla sentenza della Corte di giustizia “Lexitor”, nel quadro dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.
Infatti, le sentenze interpretative della C.G.U.E., per unanime riconoscimento (si cfr., ex multis,
Cassazione civile sez. VI, 08.02.2016, n. 2468 e Cassazione civile sez. trib., 03.3.2017, n. 5381), hanno natura dichiarativa e, di conseguenza, hanno valore vincolante per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli degli Stati membri dell'Unione, compresi gli arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto) e retroattivo.
Deve, infatti, escludersi che vada riconosciuta efficacia ex nunc, dalla data di pubblicazione della sentenza
“Lexitor”, ai principi statuiti dalla C.G.U.E.
Invero, le sentenze interpretative della C.G.U.E. esplicano -come detto innanzi- i propri effetti in via retroattiva, ovvero sin dal momento dell'entrata in vigore della norma interpretata, salvo che la Corte decida di limitare, in casi eccezionali, la portata di questo principio (si cfr. ex multis C.G.U.E. causa 61/79,
Amministrazione delle Finanze dello Stato italiano contro causa 43/1975, Controparte_6
Defrenne
contro
Sabena). Costituisce principio consolidato, infatti, quello secondo cui «nell'ordinamento interno le pronunzie del giudice di Lussemburgo definiscono la portata della norma Eurounitaria così come avrebbe dovuto essere intesa ed applicata fin dal momento della sua entrata in vigore» (si cfr. Cassazione civile sez. trib., 06.6.2019,
n. 15348, in motivazione).
La Consulta ha così chiarito che «In definitiva, secondo la giurisprudenza della C.G.U.E., la modulazione degli effetti temporali di una sentenza che decide su un rinvio pregiudiziale può essere disposta esclusivamente dalla medesima Corte
Europea e solo nell'ambito della stessa pronuncia»; per tal motivo, dette pronunce estendono i loro effetti anche ai rapporti sorti in epoca precedente, purché non esauriti.
La Corte Costituzionale, inoltre, ha evidenziato che «Poiché, dunque, la Corte di giustizia ritiene di non poter limitare a posteriori l'efficacia temporale di una propria pregressa interpretazione, a fortiori, sempre secondo la citata Corte, non è consentita una modulazione temporale dei suoi effetti da parte dei singoli Stati membri, tanto più in presenza di una direttiva che dà luogo, salvo espresse deroghe, a una armonizzazione piena.
8 R.G. n. 7123/2019
Gli Stati membri, dunque, da un lato, possono, nel dare attuazione a una direttiva, stabilire termini di prescrizione o di decadenza per l'esercizio dei diritti riconosciuti dall'Unione, purché siano rispettati i principi di effettività e di equivalenza
(Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenze 12 dicembre 2013, in causa C-362/12, Test Claimants, punti 30-33 e
44-45; 6 ottobre 2009, in causa C-40/08, Asturcom Telecomunicaciones, punto 41; 11 luglio 2002, in causa C-62/00,
Marks & Spencer, punti 35 e 36; 17 aprile 1998, in causa C-228/96, punti 19 e 20). Per_1
Da un altro lato, in presenza di un rinvio pregiudiziale che sollecita la Corte di giustizia a fornire un chiarimento interpretativo, gli Stati membri possono far valere le ragioni a sostegno di una modulazione temporale degli effetti della pronuncia - ossia «la buona fede degli ambienti interessati» e il «rischio di gravi ripercussioni economiche» (Corte giustizia dell'Unione europea, sentenza 20 dicembre 2017, in causa C-516/16, ETG, punti 89 e 91) - con lo stesso rinvio pregiudiziale o producendo osservazioni nel corso del relativo giudizio».
Così chiarita la portata dei vincoli derivanti dalla sentenza “Lexitor”, che è stata pronunciata dalla
C.G.U.E. in sede di rinvio pregiudiziale, senza che fosse disposta alcuna modulazione temporale dei suoi effetti, si comprende perché la Corte Costituzionale, con la sentenza di dicembre 2022, abbia proceduto ad una dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale dall'art. 11 octies, comma 2, del decreto legge
25 maggio 2021, n. 73 (contenente “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro,
i giovani, la salute e i servizi territoriali”), convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106, il quale, in violazione delle norme di cui agli artt. 11 e 117, co. 1, Cost., limitava la portata applicativa dei principi enucleabili dalla sentenza della C.G.U.E.
Calando, allora, gli esposti principi nel caso di specie, va anzitutto evidenziata la erroneità della soluzione adottata dalla sentenza impugnata, che ha escluso la rimborsabilità dei costi c.d. up front.
Considerato, infatti, il carattere retroattivo dell'interpretazione fornita dalla C.G.U.E. sul punto, ed anche alla luce della corretta interpretazione dell'art. 125 sexies T.U.B., così come emendato dalla pronuncia della
Corte Costituzionale innanzi richiamata, al momento dell'estinzione del contratto di finanziamento il avrebbe dovuto vedersi restituire, in proporzione alla residua durata del contratto, tutti i costi dallo Pt_1
stesso sostenuti, senza rilievo della distinzione tra quelli “up front” e quelli “recurring”.
9 R.G. n. 7123/2019
Cont Né coglie nel segno il richiamo in comparsa conclusionale, da parte del , della pronuncia della
C.G.U.E. del 9 febbraio 2023, causa C-555/21 (c.d. sentenza Unicredit Bank of Austria), che secondo la prospettazione dell'appellata, “ha precisato che il diritto alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, include soltanto gli interessi ed i costi che dipendono dalla durata del credito” (così a pag. 4 della
Cont comparsa conclusionale depositata dalla ).
Invero, come evidenziato dalla dottrina che si è soffermata sull'argomento nonché confermato dalle pronunce di merito in materia (si cfr. Tribunale Torino, ordinanza del 20.3.2023, in Foro it. 2023, 4, I,
1277), la sentenza citata dall'appellata verte sull'interpretazione dell'art. 25, paragrafo 1, della direttiva
2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e
2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010, a seguito del rinvio pregiudiziale della Corte
Suprema austriaca), laddove, viceversa, la sentenza “Lexitor” attiene ai contratti di credito personale. Tale differenza, invero testualmente evidenziata nella stessa sentenza della Corte di Giustizia (si cfr. punto 28 della sentenza C.G.U.E. n. C-555/21 del 09.02.2023), incide sul diverso trattamento dei costi rimborsabili, limitati, nel primo caso (crediti relativi a beni immobili residenziali), ai soli costi “recurring”, ed estesi a quelli “up front” nel secondo (prestito al consumo).
Tale differente approccio interpretativo (ovverosia l'esclusione nel credito immobiliare residenziale dei costi “up front” da quelli rimborsabili in caso di estinzione anticipata, pacificamente inclusi invece nella seconda tipologia di credito), si giustifica sulla base «delle specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato» (così nella sentenza della C.G.U.E. del 2023, punto n. 5 e n. 28).
Ed invero, sebbene entrambe le decisioni (rispettivamente, la “Lexitor” e la “Unicredit Bank of Austria” del
2023) abbiano quale fondamento comune quello della protezione del consumatore quale parte debole del rapporto con il sistema bancario, ciò nondimeno occorre tenere conto del fatto che «i contratti di credito ai consumatori disciplinati dalla direttiva 2008/48 presenterebbero considerevoli differenze rispetto ai contratti di credito garantiti da un'ipoteca o relativi ai beni immobili, disciplinati dalla direttiva 2014/17, atteso che questi ultimi implicano
10 R.G. n. 7123/2019
generalmente numerose spese che non dipendono dalla durata del contratto e il cui importo sfuggirebbe al controllo dall'ente creditizio. A tale titolo, il giudice del rinvio menziona, in particolare, le spese relative alla valutazione del bene immobile, all'autenticazione delle firme ai fini dell'iscrizione dell'ipoteca nel registro catastale e alla domanda di riconoscimento del grado ipotecario in vista di una cessione o di una costituzione in garanzia, nonché quelle relative alla registrazione per la domanda di iscrizione catastale dell'ipoteca. Inoltre, per quanto riguarda le spese indipendenti dalla durata del contratto nell'ambito della direttiva 2014/17, il creditore non disporrebbe affatto di un margine di manovra contrattuale per riqualificare tali spese come costi che dipendono da tale durata». È, dunque, questo l'elemento “differenziale” che giustifica l'esclusione dei costi non dipendenti dalla durata del contratto nel calcolo della riduzione a favore del consumatore in caso di estinzione anticipata del credito immobiliare.
Come sottolineato dalla dottrina, infatti, la doverosa protezione del consumatore impone di valutare diversamente la tutela del diritto alla riduzione nel credito personale al consumo (nel quale il soggetto finanziatore può arbitrariamente distribuire, senza alcun potere di intervento del consumatore, i costi “up front” e “recurring”) e nel credito immobiliare, nel quale, al contrario, prevalgono le spese “oggettive”, che non dipendono dalla durata del contratto e che sfuggono alla discrezionalità dell'ente creditizio (si pensi alle spese di perizia, alle spese notarili, alle imposte), e nel quale, oltretutto, interviene la figura imparziale del notaio a fungere da garante dei diritti del consumatore.
Alla luce di tanto, ritiene il Tribunale che il principio di diritto espresso dalla sentenza C.G.U.E. C-
555/2021 del 09.2.2023 possa trovare applicazione nel solo credito immobiliare residenziale, nell'ambito del quale, in caso di estinzione anticipata il diritto alla riduzione dei costi sostenuti dal consumatore «non può includere i costi che siano stati posti a suo carico ed a favore sia del creditore che dei terzi per prestazioni che siano già state eseguite integralmente al momento del rimborso anticipato» (si cfr. punto n. 31 della sentenza C.G.U.E.
“Unicredit Bank of Austria”) indipendentemente dalla durata del contratto.
Non rientrando il contratto oggetto del presente giudizio in suddetta categoria di credito immobiliare, bensì trattandosi pacificamente di credito personale al consumo (si cfr. all. n. 1 della produzione cartacea di primo grado dell'appellato: “contratto di finanziamento contro cessione di quote della retribuzione”), secondo i
11 R.G. n. 7123/2019
principi pretori da ultimo avallati dalla Consulta tutti i costi, sia “up front” che “recurring”, vanno rimborsati a seguito dell'estinzione anticipata.
Discorso analogo vale anche con riguardo al richiamo, operato dalla , ai recenti interventi CP_2
normativi sulla tematica qui in esame, in particolare con riferimento alla disciplina (invero, parzialmente confliggente) introdotta con l'art. 1, comma 1-bis, del d.l. 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla l. 10 agosto 2023, n. 103 e con l'art. 27 del d.l. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n. 136 (cfr. pag. 13 della comparsa conclusionale della CP_2
, la cui disciplina deve pur sempre essere interpretata in senso conforme ai precetti espressi dalla
[...]
giurisprudenza della Corte di Giustizia, stante l'imprescindibile e testuale “rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea” (cfr. testo della norma richiamata dalla stessa appellata).
Né può trovare accoglimento l'eccezione di non rimborsabilità delle provvigioni in favore dell'intermediario, che integrerebbe un costo “up front” del contratto e come tale irripetibile.
Invero, alla luce dei principi pretori innanzi esposti, non vi è ragione per escludere la natura di costi “up front” rimborsabili delle commissioni di intermediazione. Trattasi infatti, nella sostanza, in difetto di adeguata prova contraria, di costi sostenuti per la stipula del contratto di finanziamento a beneficio dello stesso finanziatore, che si è avvalso di intermediari nella promozione e nella stipula dei contratti di finanziamento.
Questo Giudice ritiene, infatti, di aderire all'orientamento della giurisprudenza di merito che già in passato affermava che nella nozione di “costo totale del credito”, contenuta nell'art. 125 sexies T.U.B., dovesse ritenersi inclusa anche la voce relativa al costo di intermediazione (si cfr. sentenza Tribunale Napoli, del
04.11.2021) e che oggi pare avallata dalle evoluzioni legislative e pretorie innanzi richiamate. Spetta, infatti, al finanziatore, professionalmente organizzato per la conclusione dei contratti di credito e per la gestione delle sopravvenienze, disciplinare il proprio rapporto con gli intermediari del credito a seguito della estinzione anticipata.
12 R.G. n. 7123/2019
A ciò si aggiunga che il cliente potrebbe non avere una netta percezione della terzietà del mediatore rispetto alla finanziaria, in quanto i costi connessi alla mediazione vengono trattenuti dal capitale mutuato insieme e contemporaneamente a tutte le altre commissioni e direttamente incamerati dalla finanziaria, che provvede poi a versarli al mediatore (si cfr., su argomento analogo, attinente ai costi assicurativi non goduti dal cliente per effetto dell'estinzione anticipata, Tribunale Torino sez. III, 23.4.2021, in Redazione
Giuffrè 2021).
Cont Peraltro, la circostanza che la , nella sua discrezionalità, abbia ritenuto di rivolgersi ad un terzo intermediario, la nella specie, non può rivolgersi in danno al consumatore. CP_2
Le considerazioni sin qui svolte consentono di ritenere che meriti di essere riconosciuta la pretesa di rimborso avanzata dalla parte appellante anche con riferimento alle commissioni di intermediazione.
Analogo discorso, vale per i costi di assicurazione, che pure vanno retroceduti.
Cont In definitiva, l'appello va accolto e la deve essere condannata al rimborso, in favore del , della Pt_1
somma di € 1.696,46, non specificamente contestata nel suo conteggio dall'appellata.
Considerata la mancata proposizione di appello incidentale in merito alla domanda di manleva proposta
Cont in primo grado da parte del nei confronti della , la stessa risulta coperta dal giudicato, con CP_2
impossibilità di questo Giudice di pronunciarsi sulla stessa.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
L'intervento della pronuncia della Corte Costituzionale in pendenza del presente giudizio (sussistendo, in precedenza, contrasti giurisprudenziali sui costi rimborsabili e quelli non rimborsabili) giustifica la compensazione integrale delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra le parti, ai sensi dell'art. 92
c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando come Giudice
d'appello, nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in totale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
13 R.G. n. 7123/2019
1. Accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, condanna il alla Parte_1 Controparte_1
restituzione, in favore di , dell'importo di € 1.696,46, oltre interessi legali dalla Parte_1
domanda al soddisfo;
2. Compensa interamente le spese di lite di entrambi in gradi di giudizio tra le parti.
Così deciso il 19.3.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
127 ter c.p.c. – è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini dell'art. 190 c.p.c.
In primis, deve essere dichiarata l'ammissibilità e tempestività dell'appello, proposto nel rispetto del
Cont termine c.d. breve, ex art. 325 c.p.c., considerata l'avvenuta notifica, ad opera del , della sentenza gravata in data 25.9.2019, a fronte della notifica dell'atto di appello in data 22.10.2019 ed iscrizione a ruolo in data 25.10.2019; inoltre, l'atto di gravame è conforme ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c., essendo state formulate doglianze specifiche alla impugnata sentenza.
Va, poi, chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr. art. 346 c.p.c.), né, ancora, che sia dipendente dai capi impugnati