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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 07/07/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. 343/2024 P.U. CCI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
SEZIONE V
Il Tribunale composto dai sig.ri Magistrati
Dott.ssa Maria Novella Legnaioli Presidente
Dott.ssa Rosa Selvarolo Giudice
Dott. Cristian Soscia Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ai sensi degli artt. 40 e 44 CCII depositato il 28.10.2024 la società
[...]
in persona del Presidente e legale rappresentante dott. , Parte_1 Parte_2
con sede in Vicchio (FI), Strada Statale n. 551 Km 19, n. REA FI – 267921, C.F./P.IVA , P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Firenze, Via San Francesco di Paola n. 15, presso e nello studio dell'Avv.
Francesco Gaviraghi ha proposto domanda di accesso a uno strumento di risoluzione della crisi,
riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione entro il termine che sarà all'uopo fissato dal Tribunale.
Con decreto del 30.10-6.11.2024 il tribunale ha concesso termine di gg. 60 con decorrenza dalla pubblicazione del ricorso presso il registro delle imprese, nominando quale commissario giudiziale il dott. Prof. fissando l'importo delle spese ritenute necessarie per la fase Persona_1
prenotativa e disponendo gli obblighi informativi periodici
Su richiesta della società, il termine è stato prorogato di ulteriori gg. 60.
pagina 1 di 40 Il 6.3.2025 (come da documentazione depositata in data 27.3.2025, da cui risultano alla data del
6.3.2025 i corretti invii del ricorso e degli allegati e le PEC di accettazione, di avvenuta consegna e di esito positivo dei controlli automatici) la società ha depositato la proposta di concordato preventivo, il piano e la documentazione di cui all'art. 39 CCII, allegando relazione del professionista indipendente ai sensi dell'art. 87, comma 3 CCII;
comparse le parti all'udienza del 12.3.2025, a seguito di assegnazione del termine di 15 giorni ai sensi dell'art. 47, comma 4, CCII, la società ricorrente ha depositato i chiarimenti sul contenuto della proposta, allegando la relativa documentazione e l'integrazione della relazione del professionista, anche ai sensi dell'art. 88 CCII.
All'esito dell'udienza del 9.4.2025 il commissario giudiziale ha depositato il proprio parere il
18.4.2025.
L'udienza per la discussione della proposta, inizialmente fissata al 30.4.2025, è stata differita al
28.5.2025, in quanto nelle more del procedimento è pervenuta istanza di apertura della liquidazione giudiziale della società ricorrente da parte del collegio sindacale.
All'udienza predetta, comparse le parti, il commissario e il pubblico ministero, il quale a sua volta ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale della società, il tribunale ha riservato la decisione.
*******
Dalla narrativa di cui al ricorso si legge che avrebbe come oggetto sociale l'esercizio Parte_1
esclusivo delle attività agricole di cui all'art. 2135 c.c.
Di recente la cooperativa avrebbe operato, in prevalenza, nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti aziendali e del territorio (in particolare, prodotti caseari),
raggiungendo anche importanti risultati sul mercato nazionale e internazionale;
le dinamiche produttive e commerciali sarebbero state determinate in gran parte dalla struttura produttiva realizzata nel 1991, con un ampliamento del caseificio portato a 3.500 mq nell'anno 2000, quando la società aveva l'ambizione di aumentare la propria presenza sul mercato. Tuttavia, la successiva crisi,
derivante dalle note vicende giudiziarie, avrebbe lasciato in eredità una struttura produttiva troppo grande per le reali potenzialità dell'azienda. La ricorrente avrebbe operato in Italia quasi esclusivamente con la GDO, di natura cooperativa e non solo, e avrebbe avuto anche grossi clienti esteri;
avrebbe operato, altresì, con il settore alberghiero-ristorativo, seppur in maniera marginale.
La società ha collegato le cause della crisi a una serie di fattori esogeni, e più precisamente:
pagina 2 di 40 • alla lunga vicenda giudiziaria (il c.d. “caso Forteto”, noto alle cronache in ambito regionale e nazionale) che per oltre un decennio avrebbe interessato, suo malgrado, la cooperativa,
con importanti riflessi di carattere economico sia con riferimento ai risarcimenti disposti in favore delle vittime, sia per il grave danno economico;
• alla successiva gestione commissariale;
• al danno commerciale causato da un fornitore estero (DOMCA) di materiale per l'imballaggio dei prodotti alimentari, per il quale la sarebbe ancora in attesa Parte_1
del dovuto indennizzo.
La ricorrente ha presentato una proposta di un concordato preventivo qualificato come in continuità,
o misto liquidatorio/continuità, con il quale intende, in sintesi:
− assicurare il pagamento delle prededuzioni e delle spese di procedura;
− assicurare il pagamento dei fornitori privilegiati;
− assicurare il pagamento dei creditori chirografari in misura adeguata;
− assicurare il minor sacrificio possibile per l'occupazione attraverso la cessione dei rami di azienda;
− valorizzare al massimo la collocazione sul mercato degli asset aziendali;
il tutto attraverso la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti mediante la cessione degli
asset societari e i proventi della gestione del ramo di azienda ancora attivo (il ramo SERRA).
Nel ricorso la ha esposto un attivo derivante dai documenti contabili pari a € 8.239.430,00; Parte_1
operando rettifiche in negativo per € 515.840,00, l'attivo è stato determinato in € 7.723.590,00 (pag. 45
ricorso) e, a ulteriore rettifica, in € 7.723.350,00 (tabella pag. 70 ricorso).
La parte maggiormente rilevante dell'attivo della Cooperativa è rappresentato da immobilizzazioni,
costituite per la gran parte da un cospicuo patrimonio immobiliare sito nei Comuni di Vicchio e
Dicomano, oltre che da impianti, macchinari, attrezzature industriali e commerciali.
Tali beni sono stati valutati dal Geom. come da perizie in atti, salvo che i ruderi di scarsa Persona_2
rilevanza, questi ultimi oggetto di perizia a firma dele Geom. Persona_3
Taluni degli immobili sono strumentali rispetto ai vari rami aziendali (caseificio, serra, maneggio,
negozio di ristoro) ed è previsto che saranno pertanto venduti unitariamente all'interno del ramo,
mentre per quelli non considerati strumentali potrà procedersi alla cessione separata rispetto agli altri beni (ad es. il complesso “Le Ville”, destinato a civile abitazione).
pagina 3 di 40 Quanto agli impianti, macchinari, attrezzature industriali e altre immobilizzazioni materiali, si tratta di beni tutti ubicati nella sede di Vicchio nel Mugello e nel relativo stabilimento;
i beni sarebbero in parte di pertinenza del ramo “caseificio”, in parte del ramo “Serra” e in parte del ramo “ristoro”, in parte si tratterebbe di macchine e mobili da ufficio presso la direzione amministrativa, sita sempre in
Vicchio.
Anche le attrezzature e tutti i beni strumentali sono stati oggetto di stima da parte del Geom. Per_2
suddivisi fra Serra, Negozio e Caseificio, come da perizie in atti.
[...]
Le perizie hanno, in sostanza determinato tre ipotesi di valore dei beni:
1) il prezzo di stima, basato su uno scenario di vendita nel libero mercato;
2) il valore di quick sale, basato sullo scenario in cui vi è la necessità di vendere il bene nell'arco temporale di 6 mesi (il perito ha indicato un deprezzamento del 20%);
3) il valore di liquidazione giudiziale (con un deprezzamento del 40%).
Per alcuni dei beni/rami sarebbero già pervenute offerte alla . In particolare: Parte_1
- la società IG LI s.r.l. avrebbe offerto di acquistare i rami di azienda “Serra” e “Bottega” al prezzo di € 810.000,00, oltre alle merci da quantificarsi in contraddittorio tra le parti. Il prezzo offerto sarebbe superiore al valore di liquidazione giudiziale dei rami come determinato dalle perizie (€
725.993,00), e avrebbe come ulteriori benefici la salvaguardia di n. 10 posti di lavoro e un risparmio di indennità di preavviso per circa € 200.000,00; CP_1
- il sig. avrebbe offerto di acquistare per € 480.000,00 una serie di terreni e fabbricati, Persona_4
valutati nella perizia per € 754.000,00 circa e per € 452.000,00 circa in ipotesi di liquidazione giudiziale;
- la società IG LI avrebbe offerto di acquistare le Celle Frigorifere per € 70.000,00, prezzo inferiore anche al valore di liquidazione (€ 84.000,00) come periziato.
Il passivo concordatario complessivo è stato indicato in € 14.667.897,00, di cui € 5.823.759,00 per crediti prededucibili e privilegiati ed € 8.844.138,00 per crediti chirografari.
La proposta concordataria e il piano si fondano, in sostanza:
a) sulla vendita dell'azienda in esercizio, e cioè del ramo “Serra”, l'unico ancora attivo, per il quale tra l'altro è pervenuta offerta irrevocabile d'acquisto, insieme ai rami “Negozio” e
“Laboratorio” (non più attivi). Tale previsione farebbe rientrare il concordato nella fattispecie continuità indiretta;
pagina 4 di 40 b) sulla vendita degli altri asset unificati in rami d'azienda, e cioè il “Caseificio” e il “Maneggio
stalle”;
c) sulla vendita atomistica degli altri beni, che la società si prefigge di realizzare nell'ipotesi
quick sale, e sul realizzo e la distribuzione ai creditori delle altre attività (crediti,
disponibilità, ecc.);
Lo scenario che la ricorrente prefigura è quello per cui il patrimonio della società sia capiente a soddisfare i creditori privilegiati, sia mobiliari che ipotecari, mentre i creditori chirografari riceverebbero una soddisfazione presumibile del 21,48%.
La società ha scandagliato anche l'ipotesi del worst case, operando un'analisi di sensitività del piano,
evidenziato i fattori di maggior rischio, quali:
1) il mancato o minore incasso dei residui crediti verso i clienti (rischio che comunque la ricorrente ha reputato molto basso, tenuto conto che al 21.2.2025 la maggior parte dei crediti risulterebbe già
incassata, che l'importo da incassare non sarebbe significativo rispetto alla dimensione del piano concordatario, e che i quattro maggiori clienti che devono saldare le relative forniture rappresentano clienti storici della Cooperativa);
2) il minore valore di realizzo, rispetto al prezzo di quick-sell indicato nel piano, degli asset immobiliari per i quali a oggi non è pervenuta alcuna offerta di acquisto.
La società ha ipotizzato dunque che tali beni vengano venduti al valore di liquidazione come indicato nelle perizie in atti, indicando un minore attivo, pari a € 6.592.445,00, che potrà soddisfare i creditori chirografari nella percentuale dell'8,87%.
Nel ricorso è stato indicato il valore di liquidazione alla data della domanda di concordato, che la società ha quantificato nei seguenti termini:
1) per i beni immobili e attrezzature, come da perizie depositate, che indicano rispettivamente i valori di mercato, i valori di quick sell e di liquidazione:
pagina 5 di 40 Perizia Quick sell liquidazione
Per_ Perizia Geom. Immobili e terreni comune Vicchio € 4.260.000,00 € 3.408.000,00 € 2.556.000,00
Perizia Geom. € 139.000,00 € 111.200,00 € 83.400,00 Per_3 Per_ Perizia Geom. Immobili e terreni comune Dicomano € 2.800.000,00 € 2.240.000,00 € 1.680.000,00
TOTALE IMMOBILI € 7.199.000,00 € 5.759.200,00 € 4.319.400,00
Perizia Geom. Negozio € 136.000,00 € 108.800,00 € 81.600,00 Persona_5
Perizia Geom. € 50.000,00 € 40.000,00 € 30.000,00 Persona_6
Perizia Geom.Ciatti Attrezzature Caseificio € 375.300,00 € 300.000,00 € 225.000,00
TOTALE ATTREZZATURE € 561.300,00 € 448.800,00 € 336.600,00
TOTALE GENERALE € 7.760.300,00 € 6.208.000,00 € 4.656.000,00
2) per quanto riguarda le liquidità e i depositi bancari il valore realizzabile in sede di liquidazione è stato indicato come quello pari al loro valore nominale, senza nessuna riduzione rispetto al concordato in continuità;
3) per quanto riguarda le azioni esperibili, la società ha affrontato il tema in due parti del ricorso,
al capitolo V (par. 5.8.1) e al capitolo X.
Secondo la ricorrente, la valutazione su eventuali azioni di responsabilità nei confronti dell'organo gestorio esperibili in caso di liquidazione giudiziale sarebbe assai complessa, dovendosi, da un lato,
dimostrare tutti i presupposti di legge, gravando sull'attore il relativo onere della prova, dall'altro,
appurare se le azioni apportino un risultato utile sotto il profilo del recupero di quanto eventualmente stabilito in sede di condanna. Una cattiva gestione, poi, dovrebbe essere vagliata alla luce della discrezionalità gestoria dell'organo amministrativo, che nel caso di sarebbe rafforzata Parte_1
dalle finalità dell'agire sociale, slegate da una logica di profitto imprenditoriale, di talché solo le scelte gestorie totalmente irragionevoli o irrazionali potrebbero essere qualificate in termini di illecito.
Secondo la ricorrente, la disamina dell'attività degli ultimi anni (svolta sotto l'egida del commissario ministeriale prima, della CNC poi e infine della procedura prenotativa) non farebbe emergere comportamenti forieri di danno da parte degli organi amministrativi, anche tenuto conto del fatto che non ogni condotta illecita porterebbe automaticamente a un danno risarcibile;
solo la questione
DOMCA avrebbe potuto essere meglio gestita, ma la situazione sarebbe ancora intatta e ben potrebbe essere esperita la relativa azione;
infine, non si configurerebbe nemmeno una responsabilità per la prosecuzione dell'attività che avrebbe aggravato lo stato di dissesto, posto che la società avrebbe,
come detto, attraversato due periodi di controllo della crisi (gestione commissariale e CNC), e pagina 6 di 40 pertanto non potrebbe ipotizzarsi una responsabilità di alcun tipo correlata alla prosecuzione dell'attività che anzi, all'esito della composizione negoziata, sembrava destinata a una ripresa definitiva.
Nel capitolo X del ricorso la ricorrente ha ribadito che nessuna responsabilità potrebbe essere attribuita all'organo amministrativo e al collegio sindacale attuali (subentrati a fine 2020), alla società
di revisione, ai professionisti che hanno assistito la società nella composizione negoziata.
In definitiva, nel valore di liquidazione non sarebbero ricomprese – secondo la prospettazione della società – utilità derivanti da azioni esperibili nella liquidazione giudiziale, poiché non sussisterebbero i presupposti di tali azioni.
Alla proposta è stato allegato un cronoprogramma (doc. 8) con l'indicazione delle tempistiche di pagamento per la durata del piano, prevista come triennale;
quanto al ramo SERRA, l'unico ancora in esercizio, è stato redatto un piano industriale a sei mesi (doc. 25), tenuto conto che per tale ramo vi è
offerta d'acquisto ritenuto congrua, e pertanto può ritenersi che si possa addivenire alla vendita del ramo d'azienda entro detto termine.
La proposta ha previsto la formazione di n. 16 classi di creditori, così suddivise:
PRIVILEGIO Per_7
1 Dipendenti 416.488,64 416.488,64
2 Fornitori artigiani 10.933,78 10.933,78
3 Fornitori professionisti 350.300,06 350.300,06
4 Fornitori agricoltori 318.576,53 318.576,53
5 Fornitori coop 219.866,61 219.866,61
6 Fornitori privilegio accise rivalsa d.lgs. n. 504/95 763,18 763,18
7 Tributari privilegiati 620.051,45 620.051,45
8 Istituti previdenza 227.682,00 227.682,00
9 Banche ipotecari 439.158,21 439.158,21
10 Classe Vittime 4.550.000,00 4.550.000,00
11 Banche chirografarie 2.860.885,99 2.860.885,99
12 Fornitori chirografari grandi 764.406,31 764.406,31
13 Fornitori chirografari normali 1.141.664,43 1.141.664,43
14 Altri chirografari 102.436,27 102.436,27
15 Soci 573.395,45 573.395,45
pagina 7 di 40 Di tali classi, la prima (dipendenti) è non votante, in quanto soddisfatta entro trenta giorni, mentre le altre classi sono tutte votanti.
Con riferimento alle ragioni della preferenza della procedura concordataria rispetto alla liquidazione giudiziale, la società ha evidenziato che:
➢ vi sarebbe un migliore realizzo degli asset immobiliari e mobiliari, come da perizie del
Geom. in atti, i cui valori sono riassunti nello schema già riportato in precedenza;
Per_2
➢ il collegio sindacale avrebbe rinunciato a una parte dei compensi subordinatamente all'omologazione del concordato;
➢ del pari, la disponibilità alla rinuncia di parte dei compensi sarebbe stata acquisita dai professionisti che si sono occupati della CNC, sempre subordinatamente all'omologazione;
➢ sarebbe intervenuto un accordo con le vittime della nota vicenda “Forteto” (alcune delle quali avrebbero, in pendenza di ricorso ex art. 44 CCII, presentato una richiesta di risarcimento dei danni subiti ammontante a circa 15 milioni di euro), con la creazione di una classe ad hoc per € 4.450.000,00 e la predeterminazione di una somma per ciascuna vittima, pagata secondo le percentuali concordatarie riservate ai creditori chirografari.
È precisato che per la Classe “Vittime”, tenuto conto della particolare meritevolezza di tali creditori, è
prevista la possibilità di un aumento del 5% di soddisfazione, maggiorazione riconosciuta unicamente ove non vi siano classi dissenzienti.
Nella relazione di attestazione ex art. 87, comma 5, e 88 CCII a firma del dott. sono Persona_8
analiticamente descritti e valutati gli asset della Cooperativa.
L'attestatore ha individuato i seguenti rami aziendali:
a) Caseificio
b) Punto vendita e il punto ristoro
c) Serra
d) Malteria
e) Maneggio
Il professionista ha poi individuato i beni immobili siti nei Comuni di Vicchio e Dicomano,
esaminando i valori ad essi assegnati:
IMMOBILI NEL COMUNE DI VICCHIO elencati e valutati nella perizia del Geom. Persona_2
(pagg. 53 e ss. attestazione):
pagina 8 di 40 Capannone industriale a destinazione Caseificio
Fabbricato ad uso negozio e laboratorio
Uffici al primo piano
Stalla ingresso vitelli
Fienile
Deposito cereali e multiuso e locali maneggio
Edificio energia
Mulino, controllo qualità e sala fattoria didattica
Cabina decompressione gas metano
Fabbricato gruppo elettrogeno
Celle frigo e deposito
Serra
Servizi igienici per utenti negozio e parco
Terreni
La stima complessiva degli immobili in Vicchio è la seguente:
STIMA QUICK SELL LIQUID. GIUD.
Valore fabbricati 3.958.220,00 3.166.576 2.374.932
Valore terreni 309.021,21 247.216,97 185.412,73
BENI IMMOBILI SITI NEL COMUNE DI DICOMANO elencati e valutati nella perizia del Geom.
(pagg. 60 e ss. attestazione): Persona_2
Villa Nuova
La Fattoria
Villa Vecchia
Uffici ex scuderie
Terreni
Ruderi Podere “Colle”, Podere “Scassi” e Podere “Il Prato”
La stima complessiva degli immobili in Dicomano è la seguente:
pagina 9 di 40 IUD. Controparte_2
Valore fabbricati 2.651.700,00 2.121.360,00 1.591.020,00
Valore terreni 147.234,29 117.787,43 88.340,57
Ruderi (perizia 139.000,00 111.200,00 83.400,00 Per_3
Il PATRIMONIO MOBILIARE è così sinteticamente esposto:
stima Quick sell liquidazione
Macchinari e attrezzature caseificio 375.300,00 300.240,00 225.180,00
Macchinari e attrezzature laboratorio 136.000,00 108.000,00 81.600,00
Macchinari e attrezzature serra 50.000,00 40.000,00 30.000,00
L'attestatore ha poi esposto il valore dei rami aziendali:
RAMO AZIENDA “LA SERRA”
Beni Valore di perizia
Beni strumentali e beni immateriali 50.000,00
Terreno 218.407,48
Valore di perizia 268.407,48
RAMO AZIENDA “ ” Controparte_3
Beni Valore perizia
Beni strumentali e beni immateriali 136.000,00
Laboratorio 120.000,00
Negozio 400.000,00
Appartamento primo p. 227.800,00
Servizi igienici 25.900,00
Terreni 31.881,29
Valore di perizia 941.581,29
pagina 10 di 40 RAMO AZIENDA “CASEIFICIO”
Beni Valore di perizia
Immobile “caseificio” 1.942.500,00
Macchinari e attrezzature 375.300,00
Fabbricato gruppo elettrogeno 9.000,00
Cabina decompressione 4.000,00
Edificio energia 155.750,00
Valore di perizia 2.486.550,00
Controparte_4
Beni Valore di perizia
83.950,00 Persona_9
Fienile 177.520,00
Deposito cereali e mulino 75.900,00
Box cavalli e maneggio 75.000,00
Box cavalli 37.500,00
Stalla cavalli 42.300,00
Rimessa attrezzi e servizi 51.600,00
Terreni 202.232,17
Valore di perizia 746.002,17
L'attestatore ha inoltre esaminato e valutato le offerte irrevocabili pervenute:
a) Offerta serra bottega – laboratorio
Trattasi dell'offerta di acquisto dei due rami d'azienda: a) la “Serra”; b) la “Bottega” e il “Laboratorio”
da parte della IG LI s.r.l. al prezzo di € 810.000,00.
L'offerta ricomprende, per entrami i rami, le autorizzazioni, le licenze, i marchi ed altri eventuali beni immateriali, i beni strumentali ed i beni immobili come sotto dettagliati. L'offerente, inoltre, si è
impegnato alla prosecuzione dei rapporti di lavoro con dieci dipendenti, e ha dichiarato di essere a conoscenza che la procedura, prima di accettare la proposta, procederà a sottoporre la stessa al vaglio pagina 11 di 40 degli organi concorsuali e, in caso positivo, ad una procedura competitiva ex art. 216 CCII con pubblicazione dell'offerta alla quale lo stesso offerente potrà partecipare.
Le altre condizioni poste alla base dell'offerta sono: 1) il mantenimento in esercizio dei rami di azienda;
2) la vendita congiunta dei rami aziendali;
3) il 30 aprile 2025 termine entro il quale gli organi della procedura dovranno esprimersi;
4) il 31 luglio 2025 termine entro il quale dovrà essere eseguita la procedura competitiva e stipulato il relativo rogito (quest'ultimo dovrà essere stipulato entro 90
giorni dall'aggiudicazione definitiva;
5) le spese notarili e le imposte graveranno sull'offerente; 6) Le
spese per il frazionamento dei terreni, rientranti nel perimetro dell'offerta, ivi compreso l'attestato di prestazione energetica e le eventuali regolarizzazioni urbanistiche, saranno a carico della . Parte_1
I beni oggetto dell'offerta sono i seguenti, con l'indicazione del prezzo offerto, del valore di perizia, di
quick sell e in ipotesi di liquidazione giudiziale:
Il prezzo complessivo offerto pari ad € 810.000,00 è inferiore al valore di perizia (€ 1.209.988,77), al
quick sell (€ 967.991,02), ma superiore al valore di liquidazione giudiziale (€ 725.993,26).
Il prezzo complessivo offerto supera il valore di liquidazione di € 84.006,74 ed è inferiore di €
157.991,02 e di € 399.988,77 rispettivamente al quick sell e al valore di perizia.
pagina 12 di 40 L'offerta è reputata interessante dall'attestatore, tenuto conto che per la vendita disaggregata dei rami in assenza di offerte potrebbe portare a una diminuzione del prezzo, che vi sarebbe interesse ad acquistare i prodotti in magazzino, suscettibili per loro natura di deperimento, e che la prosecuzione dei rapporti di lavoro con i dipendenti comporterebbe un risparmio di € 198.343,98 per indennità di preavviso, carico previdenziale e ticket CP_1
b) Offerta celle frigo e deposito
Trattasi di offerta da parte di IG LI s.r.l. al prezzo di € 70.000,00.
Le condizioni poste alla base dell'offerta sono: 1) il 30 aprile 2025 termine entro il quale gli organi della procedura dovranno esprimersi;
2) il 31 luglio 2025 termine entro il quale dovrà essere eseguita la procedura competitiva e stipulato il relativo rogito (quest'ultimo dovrà essere stipulato entro 90
giorni dall'aggiudicazione definitiva;
3) le spese notarili e le imposte graveranno sull'offerente.
I beni oggetto dell'offerta sono i seguenti, con l'indicazione del prezzo offerto, del valore di perizia, di
quick sell e in ipotesi di liquidazione giudiziale:
Il prezzo complessivo offerto è inferiore anche al valore di liquidazione giudiziale;
alla luce della particolarità del cespite e della difficoltà a cederlo separatamente rispetto agli altri rami, l'attestatore ha reputato comunque accettabile l'offerta.
c) Offerta maneggio, stalle e terreni
Trattasi di offerta presentata dal sig. al prezzo di € 480.000,00, valente come proposta Persona_4
irrevocabile fino al 31 luglio 2025: L'offerta non tiene in considerazione che i beni saranno comunque sottoposti ad una vendita competitiva e che l'offerente dovrà partecipare alla stessa per poterseli aggiudicare;
sul punto, il liquidatore avrebbe inviato all'offerente una comunicazione con la quale avrebbe fatto presente la necessità di una procedura di evidenza pubblica.
I beni oggetto dell'offerta sono i seguenti, con l'indicazione del prezzo offerto, del valore di perizia, di
quick sell e in ipotesi di liquidazione giudiziale:
pagina 13 di 40 L'importo offerto è inferiore al valore di perizia ed al valore di quick sell, ma è superiore al valore di liquidazione per € 27.458,30. Il valore complessivo di liquidazione è stato stimato in € 452.541,70, il prezzo offerto è di € 480.000,00;
d) Offerta rudere Comune Dicomano
Trattasi di offerta di € 30.000,00 da parte della sig.ra per l'acquisto di un rudere Parte_3
denominato Podere il Colle:
pagina 14 di 40 L'importo offerto è superiore al valore di perizia per € 4.000,00. Il valore complessivo di liquidazione è
stato stimato quindi dall'attestatore in € 30.000,00.
La ricorrente e l'attestatore hanno infine dato atto della sussistenza:
− di due offerte di acquisto (del caseificio, bottega, serra, laboratorio e attrezzature) definite
“fuorvianti” – in quanto precedute da una serie di valutazioni di carattere generico non evincibili dalle perizie – e dunque non prese in considerazione ai fini del piano e dell'attestazione;
− di una manifestazione di interesse per terreni siti in Dicomano.
In conclusione, l'attestatore ha attribuito al patrimonio mobiliare e immobiliare i valori come illustrati nella seguente tabella (pagg. 143-148 attestazione):
Sulla natura del concordato e sulla convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria, la società si è
soffermata nelle integrazioni al piano depositate il 27.3.2025.
Secondo la società, il c.d. “surplus concordatario” si sostanzierebbe nei flussi derivanti dalla
continuità aziendale e nel valore delle possibili plusvalenze emergenti dalla vendita dei
cespiti/rami rispetto al valore di perizia (pagg. 12 e ss. integrazioni).
Nel caso di specie il soddisfacimento dei creditori proverrebbe, in ossequio al disposto dell'art. 84,
comma 3, CCII, oltre che – in maniera anche non prevalente – dalla continuità, anche dai maggiori pagina 15 di 40 valori ipotizzati dal perito nei diversi contesti (valore di perizia – quick sale – valore di liquidazione giudiziale), tanto più se quei valori sono oggetto di offerta irrevocabile di acquisto superiori
rispetto al valore di liquidazione giudiziale.
In altri termini, e nell'ottica della distribuzione dell'attivo secondo le regole della priorità assoluta e della priorità relativa previste dal codice, i flussi generati dalla continuità aziendale e dal ricavato
delle dismissioni rientrerebbero nel valore eccedente quello di liquidazione.
Ne deriverebbe che il miglior trattamento dei creditori rispetto alla liquidazione giudiziale proverrebbe, oltre che dai flussi della continuità, dal miglior realizzo dei cespiti – per alcuni dei quali,
come detto, vi sono già offerte irrevocabili d'acquisto – in sede concordataria, secondo la seguente tabella (pag. 14 integrazioni e par. 22.1 attestazione):
VALORE
[...]
Parte_4 ATTESTATORE GIUDIZIALE
SERRA (offerta) 810.000,00 € 725.993,26 € Controparte_5 CASEIFICIO 1.929.000,00 € 1.491.930,00 €
(offerta) 480.000,00 € 452.541,70 € Parte_5
(offerta) 70.000,00 € 84.750,00 € CP_6 130.000,00 € 124.950,00 € Controparte_7 LE LL 1.650.000,00 € 1.591.020,00 €
INTERESSE 30.000,00 € 16.906,23 € Controparte_8 DE (offerta) 30.000,00 € 15.600,00 €
ALTRI DE 70.000,00 € 67.800,00 €
88.394,00 € 88.394,00 € Parte_6 TOTALI 5.287.394 € 4.659.885 €
DIFFERENZALE 627.509 €
La tabella riporta, nelle due colonne a destra:
a) il “Valore offerta o valutazione attestatore”, nel quale sono indicati, per i singoli rami o beni, i valori che hanno formato oggetto di offerta ed i valori indicati dall'attestatore;
b) il “Valore di liquidazione giudiziale”, nella quale sono indicati i valori oggetto di valutazione da parte del perito Geom. in ipotesi di liquidazione giudiziale. Persona_10
Il differenziale che ne deriverebbe, pari a € 627.509,00, rappresenterebbe il surplus concordatario
lordo, dato dalla differenza tra una valorizzazione statica ed una valorizzazione dinamica.
la società ha individuato i costi di gestione per il mantenimento della struttura e del complesso immobiliare nell'attesa della totale dismissione del patrimonio, pari a € 481.335,00, e ha rilevato che parte di tali costi sussisterebbero anche in ipotesi di liquidazione giudiziale.
pagina 16 di 40 Al fine di individuare il surplus netto, la ricorrente ha sottratto alla somma di € 627.509,00 i costi che non figurerebbero in ipotesi di liquidazione giudiziale, pari a € 257.766,00 e vi ha aggiunto il surplus derivante dalla continuità diretta del ramo “Serra” pari a € 96.000,00, così concludendo:
surplus concordatario derivante dalla dismissione rami e immobili da stima attestatore 627.509
Surplus derivante dalla continuità diretta della serra 96.000
Totale surplus lordo 723.509
Costi che non figurerebbero in ipotesi di liquidazione giudiziale 257.766
Surplus concordatario 465.743
Al surplus di euro 465.743,00 vi sarebbero da aggiungere le economie derivanti dalla rinunzia parziale al credito, condizionato all'omologazione, da parte di alcuni professionisti per € 34.042,00.
Il surplus ammonterebbe quindi a € 499.785,00, oltre al risparmio er i lavoratori assorbiti nel CP_1
ramo Serra/laboratorio/negozio.
Tornando alle stime dei cespiti mobiliari e immobiliari, la società ha ribadito che in base alle valutazioni effettuate dal perito incaricato dalla società, risulterebbe un differenziale positivo di €
1.553.295 tra la vendita in regime c.d. quick-sell (ottenibile in concordato) rispetto al valore
normalmente ottenibile in sede di liquidazione giudiziale.
Ulteriore vantaggio del concordato rispetto alla liquidazione giudiziale sarebbe costituito, secondo la ricorrente, dal fatto che la procedura liquidatoria comporterebbe un forte incremento del passivo,
derivante dalle spese legali quantomeno per le 19 cause che sarebbero promosse dalle vittime del
Forteto – che, si ricorda, avrebbero acconsentito alla formazione della classe e al pagamento delle percentuali concordatarie – per il riconoscimento dei loro crediti nello stato passivo (minimo €
pagina 17 di 40 195.000,00 nel caso in cui tutte le vittime promuovessero un'unica azione, minimo € 550.000,00 nel caso in cui ciascuna vittima promuovesse una singola azione).
Infine, la società ha evidenziato che l'importo del plusvalore concordatario, come sopra individuato,
sarebbe già al netto della gestione diretta del ramo continuità (ancorché limitata a 6 mesi), risultato non facilmente automaticamente ottenibile in caso di esercizio provvisorio da parte del curatore nell'ipotesi di liquidazione giudiziale (considerato che il buon andamento del ramo SERRA si fonda anche sul prestigio personale del liquidatore e dei suoi addetti che hanno con i fornitori rapporti di lunga data che consentono un esercizio proficuo del ramo e che non è detto vorrebbero continuare in ipotesi di LG).
*******
Ritiene il Tribunale che la proposta di concordato sia inammissibile, per le ragioni che qui di seguito si espongono.
1) Mancanza di soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore a quella realizzabile in caso
di liquidazione giudiziale
Secondo la prospettazione della ricorrente, il trattamento migliore dei creditori – o comunque non deteriore – rispetto all'alternativa liquidatoria – intesa come liquidazione giudiziale – deriverebbe da quello che è stato definito nella proposta come surplus concordatario, proveniente:
1) da un lato, dall'esercizio del ramo di azienda “Serra”, l'unico ancora attivo, in continuità
diretta, fino alla programmata vendita dello stesso, insieme ad altri asset, già oggetto di proposta irrevocabile d'acquisto, dal quale si ricaverebbero utili netti per circa € 96.000,00;
2) dall'altro lato, dal maggior valore di realizzo degli altri asset (mobili, immobili, rami d'azienda) conseguibile nella procedura concordataria rispetto alla liquidazione giudiziale;
3) nonché dalla rinuncia parziali ad alcuni crediti da parte dei professionisti,
condizionatamente subordinata all'omologazione del concordato.
Questo surplus, che secondo la ricorrente non sarebbe ritraibile in caso di liquidazione giudiziale, è
stato quantificato in € 499.785,00 (al netto dei costi di gestione che si risparmierebbero in caso di LG); a ciò dovrebbe aggiungersi il risparmio derivante dal mancato licenziamento dei dieci dipendenti impiegati nei rami oggetto di proposta, posto che l'offerta d'acquisto dei rami Serra, Bottega e prevedrebbe la prosecuzione dei rapporti di lavoro. CP_3
pagina 18 di 40 Va premesso che il concordato in questione rientra, in astratto, nella fattispecie di concordato in continuità.
Come è noto, nel concordato in continuità aziendale è prevista la prosecuzione o la ripresa dell'attività
aziendale, che può essere diretta o indiretta.
Ai sensi dell'art. 84, comma 2, CCII, la continuità è diretta (o soggettiva) quando avviene in capo al debitore, mentre è indiretta (od oggettiva) quando avviene in capo ad un soggetto diverso, che gestisce l'azienda o riprende l'attività in forza di cessione, usufrutto, conferimento dell'azienda in una o più società, anche di nuova costituzione, affitto, stipulato anche anteriormente, purché in funzione della presentazione del ricorso, o a qualunque altro titolo.
Ulteriore principio ricavabile dalla lettura delle norme è quello secondo cui l'applicazione della disciplina del concordato in continuità prescinde dalla dimensione quantitativa delle risorse da destinare ai creditori, che possono essere soddisfatti, ai sensi dell'art. 84, comma 3, CCII, in misura anche non prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale;
dunque, seppur le risorse della continuità siano inferiori a quelle conseguite dalla liquidazione dei beni, ciononostante dovrà
applicarsi il regime del concordato in continuità.
Ovviamente, è compito del Tribunale indagare se, in concreto, la proposta e il piano concordatario rientrino nel modello legale della continuità, o se la continuità sia solo figurativa o simulata, e in realtà
celi una mera liquidazione del patrimonio nelle forme concordatarie, al fine di eludere la più
stringente disciplina di cui all'art. 84, comma 4, CCII in punto di risorse esterne e percentuali di soddisfacimento.
Nel caso di specie, alla luce della documentazione in atti, la continuità risulta effettiva.
Infatti, la proposta prevede la cessione dell'unico ramo in esercizio, il c.d. ramo “Serra”, unitamente all'altro ramo “Bottega”-“ ” (ad oggi tuttavia non operativo). CP_3
Invero, il ricavato della cessione del ramo “Serra” e dell'altro ramo “Bottega” – “ ” oggi CP_3
fermo, pari ad almeno € 810.000,00 (prezzo dell'offerta pervenuta) è una parte minoritaria del complessivo attivo concordatario previsto, pari e € circa 5,2 milioni di euro (secondo la valutazione dell'attestatore); deve inoltre osservarsi come il ramo ancora in funzione esuli dal core business storico di , che è stato sempre la produzione e la commercializzazione di prodotti caseari. Parte_1
Tuttavia, alla luce di quanto sopra osservato, deve ritenersi che la proposta rientri nella fattispecie del concordato in continuità, tenuto conto che rientra in tale ipotesi, come previsto espressamente dall'art.
pagina 19 di 40 84, comma 3, CCII, il concordato che soddisfi i creditori con il ricavato prodotto dalla continuità «anche
in misura non prevalente», sottintendendosi che la soddisfazione dei creditori possa provenire, anche in misura maggiore rispetto a quanto ricavato dalla continuità, dalla liquidazione dei beni non funzionali all'esercizio dell'impresa.
Va tuttavia precisato che la continuità, pur godendo di un particolare favor – evincibile da varie disposizioni nel corpo del codice – deve tuttavia essere considerata pur sempre un valore-mezzo e non un valore-fine, poiché il fine del concordato non è il risanamento aziendale (che è comunque un risultato indiretto e auspicabile, tenuto conto dei benefici indiretti come la tutela dell'occupazione e il mantenimento dei rapporti commerciali), bensì la massimizzazione dell'interesse dei creditori
(espressamente menzionato dall'art. 84, comma 2, CCII), con le previsioni secondo cui:
➢ il soddisfacimento dei creditori deve essere realizzato in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale (art. 84, comma 1, CCII);
➢ il trattamento dei creditori deve essere non deteriore rispetto a quello che riceverebbero nella liquidazione giudiziale (art. 87, comma 3, CCII);
➢ ciascun creditore deve ricevere un'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile (art. 84, comma 3, CCII).
Orbene, ritiene il tribunale che nel caso di specie la proposta, per come configurata, non consenta di realizzare il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale.
Al fine di meglio illustrare tale affermazione, appare necessario individuare quale sia, nell'ipotesi che occupa, il valore di liquidazione come oggi definito dall'art. 87, comma 1, lett. c), CCII e, di conseguenza, se sussista, in ipotesi concordataria, un valore eccedente quello di liquidazione: ciò al fine non solo – e non tanto, posto che nel caso di specie i crediti privilegiati vengono soddisfatti integralmente – della verifica corretta applicazione delle regole distributive (il valore di liquidazione,
infatti, delimita il perimetro applicativo della regola della priorità assoluta nella distribuzione dell'attivo in caso di concordato in continuità) ma, soprattutto, al fine di individuare un valore (quello di liquidazione, appunto) che costituisce il parametro di base per verificare che il soddisfacimento dei creditori sia almeno non inferiore rispetto a quello realizzabile nello scenario liquidatorio, come prescritto dall'art. 84, comma 1, CCII.
In altre parole, il legislatore del codice della crisi, percorrendo il solco tracciato dalle riforme che si sono susseguite dal 2006 a oggi, ha considerato la continuità come il mezzo per la migliore pagina 20 di 40 soddisfazione dei creditori, e per tale motivo ha favorito le soluzioni concordatarie che prevedono la prosecuzione dell'azienda in qualsiasi forma.
Ciononostante, occorre verificare se in concreto vi sia quel vantaggio, o meglio, quell'assenza di svantaggio o di pregiudizio per i creditori, tale da far preferire il concordato alla liquidazione giudiziale, posto che l'assenza di pregiudizio, e dunque la sostanziale neutralità degli interessi dei creditori rispetto all'una o all'altra soluzione (nel qual caso il legislatore comunque impone la preferenza per il concordato), è compensata, per così dire, dagli effetti positivi “trasversali” della continuità, come la salvaguardia dei posti di lavoro e la sopravvivenza delle realtà economiche e produttive.
In definitiva, nel concordato il trattamento dei creditori non può essere inferiore a quello della liquidazione giudiziale.
Tale conclusione è confermata, oltre che dal disposto dell'art. 84 CCII, dalla nuova definizione del valore di liquidazione contenuta nell'art. 87, comma 1, lett. c), CCII, secondo cui lo stesso si identifica in quel «valore realizzabile, in sede di liquidazione giudiziale, dalla liquidazione dei beni e dei diritti,
comprensivo dell'eventuale maggior valore economico realizzabile nella medesima sede dalla cessione
dell'azienda in esercizio nonché delle ragionevoli prospettive di realizzo delle azioni esperibili, al netto delle
spese».
Al fine di determinare il valore di liquidazione alla data della domanda di concordato e,
conseguentemente, al fine di individuare il valore eccedente quello di liquidazione, occorre valutare,
come affermato da autorevole dottrina, la dimensione del patrimonio statico del debitore, simulando quanto si ricaverebbe se l'attivo venisse liquidato nella cornice della liquidazione giudiziale.
Di qui due conseguenze.
In primo luogo, poiché nella liquidazione giudiziale è prevista anche la continuazione dell'esercizio dell'impresa ai sensi dell'art. 211 CCII, deve ritenersi che nel valore di liquidazione debba essere compreso anche il risultato netto (patrimonio dinamico) di un possibile esercizio provvisorio, se praticabile in concreto.
In secondo luogo, occorre valutare quali risorse possono essere conseguite con la continuazione dell'attività e se queste, complessivamente, superino il valore di liquidazione.
Ne deriva che il valore eccedente quello di liquidazione e, per quello che qui interessa, il surplus
concordatario che permette una soddisfazione migliore – o comunque non deteriore – dei creditori pagina 21 di 40 non è rappresentato semplicemente dai flussi di continuità, ma dalla differenza tra quanto si ricava nel complesso dalla prosecuzione dell'attività e quanto si ricaverebbe con la liquidazione giudiziale.
Sin da ora dunque può dirsi che non appare corretto qualificare come surplus concordatario i proventi netti della continuità diretta (quantificati, nel caso di specie, in € 96.000,00 circa); piuttosto, occorrerà
determinare il valore di liquidazione del patrimonio societario al momento della domanda,
paragonarlo con il valore di continuità complessivamente considerato, e verificare se vi sia una differenza positiva tra le due poste, con la precisazione che, nel caso in cui questi valori siano uguali, e dunque non vi sia un plusvalore, bisognerà comunque dare preferenza alla via concordataria, come stabilito dal legislatore.
Nella determinazione del valore di liquidazione, inoltre, dovrà tenersi conto anche della possibilità
dell'alienazione dell'azienda piuttosto che dei singoli beni. In altre parole, il valore di liquidazione non necessariamente coincide con il valore dei singoli beni che compongono il patrimonio, ma in esso può rientrare il valore di vendita dell'azienda in esercizio, ben potendosi nella liquidazione giudiziale,
eletta dal legislatore come scenario di riferimento, realizzare il complesso aziendale unitariamente
(anzi, è la soluzione auspicata dal legislatore).
L'importanza della corretta determinazione del valore di liquidazione è fondamentale in quanto, come detto, lo stesso è metro di comparazione circa la convenienza – o, meglio, circa la non deteriorità –
della soluzione concordataria rispetto all'alternativa liquidatoria;
ne consegue che l'inosservanza della previsione normativa del requisito di (almeno) equivalenza del trattamento dei creditori rispetto all'ipotesi liquidatoria porta all'inammissibilità della proposta.
Alla luce di quanto sopra esposto in punto di determinazione del valore di liquidazione, appare evidente come il maggior valore concordatario, rispetto a quello dello scenario liquidatorio, non possa individuarsi nel miglior realizzo dei beni nell'ambito della procedura concordataria, in quanto gli stessi sarebbero venduti al valore di quick sale nell'ipotesi concordataria (-20% rispetto al valore di mercato), determinato sulla base di un'ipotesi di vendita nell'arco temporale di sei mesi, mentre in caso di liquidazione giudiziale sarebbero venduti al valore di liquidazione (-40% rispetto al valore di mercato).
L'affermazione non è sostenuta da alcun dato fattuale.
Non vi è alcun elemento dal quale desumere che in caso di concordato i beni potranno essere liquidati entro sei mesi e al prezzo di quick sale come determinato dalle perizie in atti, posto che vi è identità del pagina 22 di 40 realizzo del cespite anche in caso di liquidazione giudiziale, a meno che non siano evidenziate circostanze concrete in base alle quali una vendita in ambito concordatario sarebbe più proficua (ad es., presenza di un'offerta di acquisto superiore al valore di perizia e condizionata all'omologa del concordato).
Nel caso di specie nulla è stato dedotto o allegato in punto di maggior vantaggiosità di una vendita all'interno della procedura di concordato, se non uno studio attribuito alla sezione fallimenti del
Tribunale di Milano (doc. 42).
Tuttavia, come evidenziato anche dal commissario nel proprio parere, si tratta di un'analisi statistica prodotta dall'Associazione concorsualisti di Milano, dal cui esame emerge però un dato significativamente diverso da quello che afferma la ricorrente.
Invero, nel raffronto tra valori di stima dei lotti aggiudicati e valore di aggiudicazione dei medesimi,
rispettivamente, nel fallimento e nel concordato, nella richiamata analisi (pag. 19 doc. 42) è
evidenziato che, mentre nel caso dei concordati l'abbattimento rispetto ai valori di stima si attesta intorno al 53%, nel caso dei fallimenti la riduzione percentuale rispetto ai valori di stima non raggiunge neppure il 30%.
In definitiva, la migliore soddisfazione dei creditori concordatari non può derivare da possibili plusvalenze emergenti dalla vendita dei cespiti/rami rispetto al valore di liquidazione indicato in perizia;
in altre parole, l'asserito maggior valore di realizzazione dei cespiti in ipotesi concordataria non concorre alla formazione del surplus concordatario, non sussistendo, nel caso di specie, evidenze teoriche o empiriche che suffraghino tale miglior realizzo rispetto alla liquidazione giudiziale.
Nemmeno l'asserito maggior valore derivante dalle offerte di acquisto dei rami “Serra”, “Bottega”-
“ ” (€ 810.000,00 a fronte di un valore di liquidazione indicato in perizia di € 725.993,26), del CP_5
maneggio (€ 480.000,00 a fronte di un valore di liquidazione indicato in perizia di € 452.541,70) e dei ruderi in Dicomano (€ 30.000,00 a fronte di un valore di liquidazione indicato in perizia di € 14.400,00)
può considerarsi come surplus concordatario e rientrare nel valore eccedente quello di liquidazione.
Nelle offerte in questione, infatti, non è precisato se le stesse valgano soltanto nell'ambito della proposta concordataria;
al contrario, dalla lettura delle stesse, risulta che per gli offerenti sia irrilevante la cornice concorsuale nella quale la vendita si inserisce (addirittura l'offerta non Per_4
pare nemmeno tener conto della necessità di un passaggio per la vendita competitiva).
pagina 23 di 40 Le offerte in questione, in altre parole, appaiono verosimilmente coltivabili anche in sede di liquidazione giudiziale, in quanto, da un lato, si presumono fondate su scelte economiche degli offerenti, interessati al lucro della propria impresa, e pertanto risultano insensibili rispetto alla procedura nella quale verrebbero attuate e, dall'altro, le stesse non sono condizionate all'omologa, ma prevedono solamente un termine (nemmeno qualificato come essenziale).
Le offerte ricevute per l'acquisto degli asset costituiscono, dunque, esse stesse il valore di liquidazione di quei beni;
nessun surplus può pertanto prospettarsi dalla differenza tra il prezzo di offerta e il valore di liquidazione indicato in perizia, in quanto il prezzo di offerta rappresenta, in questo caso, il valore di liquidazione dei beni.
Non vi sono, poi, ragioni per escludere che i rami “Serra” e “Bottega”- ” possano essere CP_3
venduti unitariamente in sede di liquidazione giudiziale, soprattutto in presenza di offerta;
il loro realizzo ben rientra, pertanto, nel valore di liquidazione.
D'altro canto, occorre rilevare, come evidenziato anche dal commissario, che non appaiono rappresentare plusvalori concreti:
➢ l'offerta di IG LI s.r.l dei rami “Serra” e “Bottega”-“ ”, in quanto, come CP_3
sopra accennato, non emergono specifiche ragioni tali da indurre a ritenere che il curatore di un'eventuale liquidazione giudiziale non possa, utilizzando un esercizio provvisorio
“ponte” della Serra, organizzare una gara competitiva basata sull'offerta d'acquisto e mantenendo, medio tempore, la forza lavoro attualmente applicata, conseguendo tra l'altro quel risparmio di spese in termini di preavviso e oneri contributivi prospettato CP_1
dalla società per la sola ipotesi concordataria. Inoltre, i proventi della continuità diretta, che la società inserisce nel surplus concordatario, in caso di esercizio provvisorio, rientrerebbero appieno nel valore di liquidazione;
➢ le dichiarazioni di rinuncia di alcune pozioni di crediti, in quanto si riferiscono a posizioni marginali che comunque, nel contesto procedimentale di un'eventuale liquidazione giudiziale, sarebbero accuratamente filtrate in sede di accertamento del passivo;
➢ la mera acquiescenza prestata dai legali di alcune delle vittime (la cui platea, v.infra, par. 2,
non appare sia stata compiutamente perimetrata) rispetto alla formazione di una classe chirografaria ad hoc per le medesime, perché, in sede di eventuale liquidazione giudiziale,
dovrebbero comunque essere minacciate, introdotte o coltivate dagli attori cause civili pagina 24 di 40 tendenti all'accertamento e/o alla determinazione dei risarcimenti dovuti, al momento solamente ipotizzate dalla società; inoltre le controversie ben potrebbero sfociare in intese di natura transattiva, eventualmente anche sulla base dei parametri di determinazione del danno indicati dalle autorità giudiziarie italiane ed europee.
In definitiva, per come configurato, il concordato proposto da non presenta alcun Parte_1
surplus rispetto all'ipotesi di liquidazione giudiziale.
Al contrario, la soddisfazione dei creditori appare inferiore – e quindi deteriore – rispetto a quella che riceverebbero in ipotesi di liquidazione giudiziale, in quanto in ipotesi concordataria sussisterebbero spese per circa € 257.000,00 che invece non maturerebbero in caso di liquidazione giudiziale, e ciò
senza tenere conto che nell'ipotesi di liquidazione giudiziale si risparmierebbe il costo per il compenso del liquidatore giudiziale (da nominare in caso di concordato che prevede, come quello in oggetto, la liquidazione dei beni), e non vi sarebbe prededuzione per i crediti professionali sorti in funzione della domanda di concordato preventivo, in quanto la procedura non si è aperta ai sensi dell'art. 47 CCII.
Ne deriva che i creditori riceverebbero dal concordato meno di quanto otterrebbero in caso di liquidazione giudiziale.
Mancando il requisito della non deteriorità del trattamento dei creditori, il concordato non è
ammissibile.
2) Mancanza di indicazione delle azioni risarcitorie esperibili a fronte di plurimi elementi
emergenti dagli atti
Tra i requisiti contenutistici del piano concordatario vi è quello indicato dall'art. 87, comma 1, lett. h),
CCII, e cioè l'indicazione delle azioni risarcitorie e recuperatorie (oltre a quelle esperibili solamente in caso di liquidazione giudiziale).
La ratio della previsione in oggetto è quella di mettere in condizione i creditori di esprimere un voto consapevole e informato su tutti gli aspetti rilevanti della proposta e del piano che possano influire sulla soddisfazione del proprio credito, anche ai fini della valutazione della convenienza – che si riflette, appunto, sull'espressione di voto – del concordato rispetto all'alternativa liquidatoria.
Come illustrato nella parte espositiva della proposta, secondo la società gli organi amministrativi e di controllo, attuali e precedenti (posto che la governance sarebbe radicalmente cambiata dal mese di dicembre 2020) non avrebbero posto in essere alcun comportamento foriero di danno per la società e/o per il ceto creditorio, e che pertanto alcuna condotta di mala gestio potrebbe essere attribuita agli stessi.
pagina 25 di 40 Tuttavia, dalla documentazione e dalle relazioni in atti risultano circostanze ed elementi dai quali emergono, quantomeno in astratto, profili risarcitori che legittimerebbero l'esperimento di azioni risarcitorie e recuperatorie verso gli organi sociali, che la società avrebbe dovuto correttamente illustrare ai creditori, ai fini della loro massima informazione.
Alcuni di tali profili appaiono di particolare rilevanza, come evidenziato dal commissario nel proprio parere.
a) Il ritardato rilievo degli indici della crisi
Secondo la società le cause della crisi avrebbero avuto origine dalle note vicende giudiziarie (l'arresto delle figure apicali nel 2011 per reati contro la persona e la sentenza penale di condanna intervenuta nel 2015, che ha stabilito una provvisionale nei confronti della società quale responsabile civile,
rimettendo al giudice civile l'esatta quantificazione del danno); tuttavia, la società, negli anni seguenti,
avrebbe legittimamente riposto la speranza che le conseguenti difficoltà economico-finanziarie si sarebbero progressivamente attenuate con il decorso del tempo e il venir meno del clamore mediatico.
La ricorrente ha spiegato come nessuno degli indicatori della crisi si sarebbe palesato negli anni successivi e almeno fino al bilancio di esercizio al 31.12.2022.
Tuttavia, il commissario ha rilevato che indici di crisi si fossero palesati quantomeno dai primi mesi del 2020, e ciò in quanto:
- già nel 2016 il prof. Avv. Menchini (professionista chiamato a esprimere un parere sul tema del risarcimento alle vittime del Forteto) aveva rilevato che «appare doveroso che la Parte_1
adotti, quale indefettibile soluzione di organizzazione imprenditoriale per assicurare la dovuta
continuità aziendale, un piano di risanamento e di ristrutturazione volto a garantire l'equilibrio
patrimoniale e la adeguata redditività a medio e lungo termine, che consentano di preservare l'attuale e
futura garanzia patrimoniale della società, anche nei riguardi dei creditori potenziali, in base all'esito
del futuro giudizio civile ex art. 539 c.p.p.»;
- nel corso degli anni vi è stata una costante erosione del patrimonio netto della società,
passando da circa 9 milioni di euro nel 2016 a circa 1,4 milioni di euro nel 2023;
- dalla lettura dei verbali di revisione della Lega cooperative, si evince come il presupposto della continuità sarebbe venuto meno sin dal 31.12.2019 (cfr. analisi dei verbali, pagg. 27 e ss.
relazione attestatore);
pagina 26 di 40 - la cooperativa ha chiuso in perdita i bilanci negli ultimi 10 anni, ad eccezione di quello del
2016, che reca un modesto utile di € 69.000,00 circa, grazie alla cancellazione del fondo stanziato nel 2015 in funzione dei risarcimenti alle vittime (cfr. successivo punto b), senza evidenziare segnali di riequilibrio e invece cumulando, nel medesimo arco temporale, oltre 11
milioni di euro di perdite;
- inoltre, nel corso dell'esercizio 2015, anno nel quale è stata pubblicata la sentenza penale di condanna alle provvisionali, la società ha dato corso all'integrale rimborso del prestito obbligazionario convertibile, sia di tutti i finanziamenti soci, per un ammontare complessivo di circa 3,2 milioni di euro, surrogando le relative risorse ricorrendo all'indebitamento bancario (prima dei rimborsi sostanzialmente inesistente).
Le circostanze illustrate dal commissario ed evincibili dalla documentazione societaria avrebbero dovuto portare la ricorrente a meglio illustrare i profili risarcitori e le relative azioni;
al contrario, la ricorrente ha escluso la sussistenza di tali profili, ribadendo che non vi fossero, nemmeno in astratto, i presupposti per esperire alcuna azione.
b) La inadeguata valutazione dei risarcimenti alle vittime del Forteto
Quanto al tema dei risarcimenti da destinare alle vittime (anche tale profilo è stato prontamente evidenziato dal commissario), lo stesso non risulta essere stato oggetto di adeguata attenzione e di adeguato accantonamento nei bilanci sociali.
A seguito del deposito della sentenza del Tribunale penale di Firenze n. 3267/2015, la società si è
limitata a iscrivere nel bilancio un fondo di € 1.260.000,00, pari alla sola provvisionale liquidata in primo grado, oltre ad € 181.262 per le correlate spese legali.
È stato poi richiesto un parere al Prof. Avv. Menchini (ordinario di diritto processuale civile presso l'Università di Pisa, al fine di «analizzare la richiamata sentenza in modo da raccogliere un parere sulla base
del quale si provveduto anche ad appostare il fondo di cui prima si è accennato» (pag. 8 relazione amministratori).
Nel parere in questione (doc. 43, prodotto con le integrazioni) il Prof. Menchini ha osservato che:
- la provvisionale di € 1.260.000,00 oltre spese legali, essendo passività certa, va iscritta nello stato patrimoniale del bilancio (e a ciò la società ha inizialmente provveduto);
- le ulteriori voci di danno lamentate dalle parti civili a carico della cooperativa, incerte nell'an e nel quantum sino alla definizione del giudizio penale e soprattutto sino pagina 27 di 40 all'apertura del giudizio civile ex art. 539 c.p.p. (in cu avverrà, presumibilmente, una loro compiuta individuazione) possono essere considerate in seno al bilancio quali potenziali passività, che, in ragione della loro probabilità di avveramento e/o della liquidità e determinabilità delle relative pretese, debbono alternativamente:
1) essere appostate in apposito fondo rischi, qualora la passività sia ritenuta probabile;
2) oppure essere menzionate compiutamente in nota integrativa, qualora la debenza della relativa passività sia ritenuta solo possibile, oppure probabile ma allo stato non suscettibile di concreta e oggettiva determinazione economica.
Nella nota integrativa al bilancio 2015 vi è il seguente riferimento: «Si deve segnalare che altre voci di
danno sono state rivendicate a carico della il cui grado di rischio è stato giudicato da parte degli Parte_1
amministratori, oltreché controverso e dunque affatto certo, di non concreta determinazione sia con riguardo
all'an e sia con riguardo al quantum dei relativi esborsi».
Dunque, la società non ha adempiuto a quanto prescritto dal Prof. Menchini, essendo il riferimento alla tematica del risarcimento assolutamente generico, non essendovi la compiuta menzione delle passività, come indicato nel parere.
Tra l'altro, pur trattandosi di diritti risarcitori ancora non certi, le relative passività potevano essere quantificate, non certo al dettaglio, ma sicuramente in maniera più precisa e compiuta rispetto a quanto riportato in nota integrativa.
Infatti, dalla sentenza n. 3267/2015 potevano già ricavarsi indici per la determinazione dei risarcimenti, quali:
- il riferimento alla sentenza CEDU del 13.7.2000 (relativa proprio a un caso di vittima del Forteto che si era rivolta alla Corte Europea), che conteneva criteri per la quantificazione del danno (poi, tra l'altro, ripresi nella missiva inviata dai legali di alcune vittime nel corso della procedura concordataria);
- il riferimento a tutte le vittime che si erano già costituite parte civile nel processo penale, per ciascuna delle quali veniva precisata l'età e il periodo di permanenza presso il Forteto: in relazione a siffatti soggetti risultano ancor oggi sul tavolo della
Cooperativa richieste risarcitorie che assommano ad oltre 1,5 milioni di euro,
pagina 28 di 40 relative a vittime che non hanno sottoscritto l'accordo dell'agosto 2020 stipulato dal commissario ministeriale che all'epoca gestiva la cooperativa;
- la menzione di ulteriori soggetti, già identificati nella sentenza di prime cure come vittime di abusi che, pur non essendo stati parti civili nel processo penale,
avrebbero comunque potuto avanzare significative pretese risarcitorie in sede civile e, tra questi, erano già inequivocabilmente individuabili, già dalla lettura della
CP_1 sentenza del 2015, quantomeno altri 7 soggetti (le cui iniziali sono: B.E.; CP_9
CP_ CP_1 CP_ CP_1 e i quali compongono la più ampia platea (di 12 soggetti) di coloro che non hanno sottoscritto alcun accordo e che oggi avanzano pretese risarcitorie, attualmente sul tavolo della , per ulteriori 4,8 milioni di euro Parte_1
circa (in base ad un conteggio che l'Attestatore ha ritenuto assistito da “assoluta logica”,cfr. p. 82 Attestazione).
Lo stesso prof. Menchini nel proprio parere aveva dato atto che la situazione imponeva una condotta ispirata a principi di prudenza e diligenza, raccomandando: i) una stretta e costante vigilanza sullo stato del procedimento di impugnazione della sentenza promossa dalla cooperativa;
ii) una costante verifica e valutazione di ogni ulteriore elemento processuale e non che potesse influire sulla determinazione delle voci di danno;
iii) una diffusa informativa, nei prossimi rendiconti societari,
della situazione processuale, se del caso procedendo a una adeguata revisione delle scelte operate,
qualora emergano nuovi fatti;
iv) una condotta idonea a preservare la garanzia patrimoniale dovuta ai creditori, presenti e futuri, anche in vista delle possibili richieste risarcitorie che dovessero eventualmente essere quantificate e documentate in sede di giudizio ex art. 539 c.p.p.
Di contro, la società:
a) nel bilancio 2016 ha azzerato gli accantonamenti provvisionali, sul presupposto di aver ottenuto (a seguito della sentenza d'Appello n. 274 del 15/7/2016) una riduzione
(prevalentemente per l'esclusione di soggetti diversi dalle vittime) delle provvisionali a €
750.000,00 (spalmate su soli 9 soggetti), di aver altresì presentato ricorso per Cassazione e di aver in ogni caso saldato ogni debito a titolo di provvisionali;
b) nella relazione sulla gestione del bilancio 2017 ha costituito in via prudenziale un generico accantonamento (che risulta di soli € 100.000,00) per risarcimento danni, «vista l'esposizione
pagina 29 di 40 della cooperativa a procedimenti che potrebbero determinare questa eventualità e per i quali non è
tuttavia possibile determinarne il quando e il quanto»;
c) nel bilancio 2018 ha accantonato un fondo rischi passività potenziali di € 1.000.000 (senza ulteriori specifiche).
Tuttavia, nella transazione stipulata nel 2019 dal commissario ministeriale con alcune delle vittime, si dà atto che le stesse avevano chiesto precedentemente la somma di € 9.950.000,00: dunque, al momento della transazione, la aveva già ricevuto – peraltro solo da alcune delle parti che Parte_1
si erano costituite parte civile nel processo penale – ulteriori richieste risarcitorie per quasi 10 milioni di euro, importo oltretutto conteggiato al netto delle provvisionali già corrisposte.
Inoltre, nelle informazioni pubblicate con i bilanci dal 2016 al 2018 non risultano richieste di ulteriori pareri relativi all'aggiornamento o al riesame dei rischi potenziali, né iniziative verso gli autori materiali dei reati tendenti al recupero delle somme che la cooperativa aveva dovuto corrispondere quale responsabile civile a titolo di provvisionale (l'iniziativa sarà presa solo dal commissario ministeriale subentrato nel 2018), e nessun rilievo risulta essere stato formulato dai soggetti incaricati tempo per tempo della revisione legale sull'assenza di adeguati fondi rischi.
Infine, nessuna mappatura delle vittime e dei correlati diritti risarcitori risulta essere stata effettuata in sede di composizione negoziata.
Tra l'altro il commissario, interpellando il Presidente della commissione Parlamentare d'Inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità , ha ricevuto dallo stesso (pag. 26 parere): Parte_7
- «sia di un elenco nominativo di potenziali vittime che consta di ben 52 soggetti, per 29 dei
quali non risulta però alcuna istruttoria nell'ambito del Piano, in quanto trattasi di
nominativi non rilevati o segnalati, né per affermare, né per escludere l'eventuale esistenza di
titoli risarcitori;
- - sia un diverso elenco nominativo di ben 94 soggetti denominato “lavoratori della
cooperativa agricola «il forteto» di cui si chiede la ricostruzione della posizione contributiva”
e per i quali risulterebbero dunque necessari specifici approfondimenti con riferimento alla
regolarità contributiva e alle eventuali passività correlate, tematica in relazione alla quale
non v'è nel Piano (e neppure nell'Attestazione) un'istruttoria dedicata, salvo il riferimento (a
p. 135) al fatto che, per le vittime che hanno trascorso periodi presso la comunità, la stima del
pagina 30 di 40 correlato diritto risarcitorio è stata fatta: - “Senza contare che nel periodo di permanenza
indicato hanno lavorato senza aver mai ricevuto una busta paga oltre ai contributi”».
Non vi è dunque nemmeno certezza se il passivo indicato dalla ricorrente sia stato determinato nella sua misura o se, durante la procedura, possano emergere nuove – e probabili – posizioni debitorie.
c) La vicenda DOMCA
La società infine non ha spiegato le motivazioni per le quali non si sia attivata, in tempi ragionevoli –
risalendo la vicenda all'anno 2017 – al fine di ottenere il risarcimento del danno causato dalla fornitura di un prodotto, poi rivelatosi non conforme alla normativa europea, per la conservazione dei prodotti caseari, tenuto conto del lungo lasso di tempo trascorso (7 anni) che potrebbe aver compromesso le prospettive di realizzo del credito risarcitorio, tenuto anche conto che la società fornitrice è straniera.
In conclusione, alla luce degli elementi evidenziati, il piano avrebbe dovuto contenere l'indicazione delle azioni risarcitorie e recuperatore esperibili collegate alle vicende sopra illustrate, che coinvolgono soprattutto la precedente governance, di cui non è fatta alcuna menzione.
*******
Rilevati i profili di inammissibilità del concordato, occorre ora verificare la sussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale della società, tenuto conto dell'istanza dei sindaci e della richiesta del pubblico ministero.
In via preliminare, occorre verificare se la debitrice sia assoggettabile a liquidazione giudiziale.
Quanto alla natura dell'attività svolta dalla società, giova precisare:
− che grava sul creditore istante l'onere di provare gli elementi integranti il fatto costitutivo,
ovvero la qualità di imprenditore commerciale del soggetto verso il quale è richiesta l'apertura della liquidazione giudiziale e lo stato di insolvenza, mentre grava sul debitore la prova degli elementi impeditivi, estintivi e modificativi, quali la sussistenza delle esclusioni legate al limite dimensionale o alla natura dell'attività espletata;
− che è ammessa dal nostro ordinamento la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale delle imprese cooperative che svolgano attività commerciale, sottoposte anche alla liquidazione giudiziale, oltre che a liquidazione coatta amministrativa, secondo il criterio discretivo della prevenzione (art. 295 CCII).
Nel caso di specie dalla visura camerale risulta che la cooperativa abbia come oggetto sociale
«l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile», e che, nell'ambito pagina 31 di 40 dell'oggetto sociale, la stessa potrà svolgere una serie di attività quali, a titolo esemplificativo:
comprare o affittare terreni agricoli, boschivi e/o fabbricati rurali per coltivarli e utilizzarli in conduzione diretta;
assumere appalti per esecuzione di opere di bonifica, lavori agricoli, lavorazioni meccaniche, lavori anche di tipo industriale connessi con l'attività agricola;
acquistare o noleggiare macchine agricole per l'esercizio dell'agricoltura; gestire la raccolta dei prodotti agricoli e zootecnici della cooperativa, dei soci conferenti e di terzi produttori, curarne la conservazione, provvedere alla loro trasformazione e alla loro vendita;
acquistare, costruire, affittare fabbricati da adibire ai servizi amministrativi e logistici, ad alloggi per i soci e alle attività inerenti alla conduzione agricola, alla trasformazione, manipolazione, conservazione e vendita dei prodotti propri e di terzi;
gestire allevamenti zootecnici, avicoli e di altro genere, svolgere tutte le attività di trasformazione e conservazione dei prodotti ricavati dagli allevamenti della cooperativa, conferiti dai soci e acquistati da terzi produttori o allevatori, al fine di far ottenere agli stessi una più alta redditività del lavoro agricolo;
acquistare prodotti agricoli, bestiame e prodotti derivati dagli allevamenti per provvedere alla loro vendita, trasformazione e manipolazione, conservazione e successiva commercializzazione,
attraverso conferimento dei soci e/o acquisto da terzi per accrescere il potere contrattuale dei lavoratori della terra e aumentare la redditività del lavoro agricolo;
svolgere attività agrituristiche e ogni altra attività connessa alle attività agricole.
L'attività in concreto svolta dalla (come risulta dal verbale di revisione 2023/2024, doc. 4 Parte_1
memoria difensiva) è quella di trasformazione del latte ovino e bovino, di gestione di un proprio punto vendita (negozio alimentari, ristoro, garden) che provvede alla commercializzazione di prodotti propri, acquistati da soci e acquistati da terzi, nonché gestione un bar all'interno del teatro PU di
Firenze (attività che svolge da circa due anni).
Nella propria memoria, ha rilevato: Parte_1
1) di non essere assoggettabile alla disciplina della liquidazione giudiziale, essendo cooperativa a mutualità prevalente;
2) che al massimo, trattandosi di cooperativa agricola, potrebbe essere sottoposta a liquidazione controllata.
Quanto al primo profilo, va osservato che la cooperativa c.d. “a mutualità prevalente” è quel particolare tipo di società che svolge attività prevalentemente in favore di soci, consumatori di beni o utenti di servizi oppure si avvale prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci lavoratori o pagina 32 di 40 degli apporti di beni o servizi da parte dei soci conferitori, e si distingue dalle altre società perché lo scopo principale non è quello di distribuire un utile, ma quello di fare partecipare i soci all'interno della propria attività, il tutto alle migliori condizioni di mercato.
Ci si trova, comunque, in un ambito di attività ove il lavoro o il conferimento è remunerato;
ne deriva che l'attività della cooperativa è di per sé attività economica e, quindi, che non deve escludersi che le società cooperative possano svolgere attività commerciale (anzi, di regola la svolgono), anche se all'interno del proprio statuto è specificato lo scopo mutualistico.
In altre parole, deve rilevarsi che per la qualificazione di un'impresa come commerciale, ciò che rileva,
accanto all'autonomia gestionale, finanziaria e contabile, è il perseguimento di un c.d. lucro oggettivo,
ossia il rispetto del criterio di economicità della gestione, quale tendenziale proporzionalità di costi e ricavi, in quanto questi ultimi tendano a coprire i primi, almeno nel medio-lungo periodo;
rimane,
invece, giuridicamente irrilevante lo scopo di lucro (c.d. lucro soggettivo), il quale riguarda il movente soggettivo che induce l'imprenditore ad esercitare la sua attività (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 6835 del
24/03/2014 (Rv. 630547 - 01)).
Non è, dunque, il fine mutualistico che esclude in sé la natura di imprenditore commerciale di una cooperativa, dato che l'art. 2545 terdecies c.c., ne prevede espressamente la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, così riconoscendo che queste possono svolgere anche un'attività
commerciale.
L'impresa debitrice, dal canto suo, per escludere l'apertura della liquidazione giudiziale, ha l'onere di dimostrare la mutualità esclusiva o prevalente della propria attività ex artt. 2511 c.c. e ss. (attività
prevalentemente in favore dei soci o utenti di beni o servizi;
l'avvalersi prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci e degli apporti di beni o servizi da parte dei soci), non essendo sufficiente la menzione della stessa nell'oggetto sociale, dovendosene al contrario verificare l'effettività.
Orbene, nel caso di specie risulta che svolga attività oggettivamente commerciale e che Parte_1
non sia più, ad oggi, cooperativa a mutualità prevalente, come risulta dal verbale di ispezione del febbraio 2025, ove è osservato che (pag. 7) «La cooperativa non ha raggiunto la prevalenza nell'esercizio
pagina 33 di 40 Quanto al secondo profilo, attinente alla natura agricola, va osservato che la giurisprudenza di legittimità (da ultimo, Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1049 del 21/01/2021 (Rv. 660224 - 01)) ha da tempo declinato le regole per l'assoggettabilità a fallimento – oggi liquidazione giudiziale – dell'imprenditore agricolo.
In particolare, la Suprema Corte ha precisato che:
a) la sottrazione dell'impresa agricola, nella definizione offerta dall'art. 2135 c.c. al fallimento (ora alla liquidazione giudiziale) non può essere intesa nel senso che lo svolgimento di un'attività
agricola pone al riparo dal fallimento l'impresa che svolga, nel contempo, anche un'attività di carattere commerciale;
b) pertanto, la ripartizione dell'onere probatorio ai fini dell'accertamento della fallibilità (ora,
dell'assoggettabilità a liquidazione giudiziale) dell'imprenditore agricolo comporta che competa a chi sollecita la dichiarazione di fallimento di un imprenditore agricolo allegare e dimostrare l'esistenza di un'attività commerciale che si affianchi all'attività agricola, affinché
sia possibile constatare il ricorrere del presupposto richiesto dall'art. 1, comma 1, LF (ora art. 121 CCII);
c) grava invece su chi invochi l'esenzione dal fallimento assumendo la sussistenza delle condizioni per ricondurre l'attività commerciale svolta nell'ambito dell'art. 2135, comma 3, c.c.
- ai sensi dell'art. 2697, comma 2, c.c. ed anche in applicazione del generale principio di vicinanza della prova - il corrispondente onere probatorio (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16614 del
08/08/2016 (Rv. 640937 - 01));
d) quanto invece alla prevalenza dell'attività di commercializzazione rispetto a quella agricola,
l'attuale formulazione dell'art. 2135, comma 3, c.c., nell'individuare quali attività connesse le attività esercitate dall'imprenditore agricolo dirette alla manipolazione, conservazione,
trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, richiede che le stesse abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo ed impone quindi di valutare, con riferimento alla singola impresa, se queste attività siano svolte su prodotti ottenuti in via esclusiva o quanto meno in prevalenza dall'attività agricola dell'imprenditore;
e) dunque, in presenza di un'attività connessa di commercializzazione la natura di impresa agricola non consegue di per sé dallo svolgimento di un ciclo biologico di coltivazione pagina 34 di 40 collegato con il fondo, ma dal fatto che tale commercializzazione riguardi prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo piuttosto che in altro modo.
Orbene, nel caso di specie risulta, come detto, che svolga attività oggettivamente Parte_1
commerciali, seppur declinate nell'ambito cooperativistico, tenuto conto, tra l'altro, che sin dal 2023 la cooperativa ha perduto il requisito della mutualità prevalente.
È invero la stessa debitrice, nella domanda di concordato, ad affermare di aver operato, in prevalenza,
nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti aziendali e del territorio (in particolare, prodotti caseari).
A conferma di quanto sopra affermato, risulta inoltre dagli atti che la cooperativa abbia fatto ricorso anche all'acquisto di prodotti da operatori commerciali terzi, peraltro inerenti alla sua attività tipica
(produzione e commercializzazione di prodotti caseari).
Nell'indicare, infatti, le ragioni per le quali non è stato rispettato l'accordo sottoscritto con le banche a seguito della composizione negoziata, la società ha riferito (pagg. 33 e ss. integrazioni) che il piano industriale prospettato ai creditori si «fondava sull'aumento della produzione casearia, che doveva per forza
di cose passare per un incremento dell'acquisto della materia prima (il latte da lavorare nel caseificio)», e che
«Purtroppo alcuni dei presupposti del Piano non si sono realizzati o comunque non nei tempi previsti. È stato
così per il finanziamento promesso da Confcooperative pari a 250.000 euro e mai sottoscritto così come
l'alienazione di alcuni beni quali serra, stalle, fienile e terreni per un valore di 1.250.000 prevista per il 2024 che
poi non si è realizzata. Altre entrate previste come il finanziamento PRS della Regione Toscana per 132.000 euro
e non erogato perché incompatibile con la procedura di Composizione Negoziata della Crisi ma anche il periodo
in cui le banche hanno sospeso gli anticipi fatture. L'obiettivo del Piano era quello di dotare la cooperativa di
risorse finanziarie straordinarie in grado di alimentare il ciclo produttivo garantendo l'acquisto di almeno 1,5
milioni di litri di latte ovino oltre quelli previsti. Per un corretto sviluppo del ciclo produttivo avrebbe avuto
bisogno di quelle risorse, ma anche di una completa operatività con il sistema bancario, per produrre e avviare a
stagionatura il prodotto per l'inverno e l'autunno. Non aver potuto provvedere in tal senso ha portato a un
taglio degli ordini stimato in oltre 500.000 euro ma soprattutto ha incrinato il rapporto di fiducia con i clienti,
soprattutto americani, che su quel prodotto sapevano di poter contare. Da qui il naufragio inevitabile del piano
assunto durante la fase della Composizione».
In altre parole, la società non solo commercializzava (e commercializza tuttora, essendo operativo il ramo “Serra”) prodotti, ma acquistava anche materia prima da terzi, la lavorava e la rivendeva pagina 35 di 40 (attività tipica di trasformazione); la composizione negoziata sarebbe dunque sostanzialmente fallita –
seppur si fosse arrivati a un accordo ex art. 23 CCII – in quanto sarebbero venuti meno i fondi per attuare il programma di acquisti dei prodotti da trasformare e rivendere sul mercato.
Detto ciò, e alla luce di quanto sopra esposto, la società non ha dimostrato sussistenza delle condizioni per ricondurre l'attività di commercializzazione dei prodotti agricoli a quella esercitata nell'ambito di cui all'art. 2135, comma 3, c.c., non avendo provato che tale attività ha come oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o dall'allevamento di animali (anzi, come rilevato, la commercializzazione riguardava prodotti derivante dalla trasformazione di materie prime acquistate da terzi).
In definitiva, è assoggettabile a liquidazione giudiziale. Parte_1
Nel merito, ritiene il Tribunale che debba procedersi alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di . Parte_1
Quanto al requisito di cui all'art. 49, ult. comma, CCI, dalla documentazione allegata alla domanda di concordato risultano debiti scaduti ben superiori a € 30.000,00: basti menzionare i debiti verso le banche per circa 1,5 milioni di euro, verso altri finanziatori per circa 1,6 milioni di euro, verso dipendenti per € 280.000,00 circa, oltre ai debiti previdenziali per € 213.000,00 circa e ai debiti erariali per € 620.000,00 circa (dati indicati nell'attestazione).
Con riferimento ai presupposti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCI, risulta dai bilanci in atti che la debitrice non è nel possesso congiunto dei requisiti di cui al medesimo articolo.
Quanto alla sussistenza del presupposto dello stato d'insolvenza, secondo il prevalente orientamento della dottrina e della giurisprudenza, la valutazione dello stesso va compiuta in modo oggettivo
(attraverso una molteplicità di fatti esteriori idonei a dimostrare l'incapacità dell'imprenditore a soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni), indipendentemente dall'accertamento delle cause e dell'imputabilità delle stesse all'imprenditore (Cass. SS.UU., sent. n. 115/2001, Cass., sent. n.
4789/2005).
Quando la società è in liquidazione, come nel caso di specie, la valutazione del giudice deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori sociali, previa realizzazione delle attività sociali, ed alla pagina 36 di 40 distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (Cass. sent. nn. 24660/2020, 13644/13, 15442/2011 e 21834/2009).
Nel caso di specie, come risulta dalla domanda di concordato e dalla documentazione in atti, è escluso che l'attivo patrimoniale sia sufficiente a soddisfare integralmente i creditori.
Infatti, senza contare probabili passività derivanti dalle richieste di risarcimento in sede civile delle vittime del Forteto non menzionate nella proposta, l'ammontare dei debiti evidenziato nella domanda di concordato è pari a € 12.659.037,88, mentre l'attivo è indicato in € 7.723.350,00, e dunque di gran lunga inferiore.
Sussistono pertanto tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa in epigrafe.
Per la nomina del curatore si tiene conto dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI,
confermandosi il dott. Prof. professionista già nominato commissario giudiziale Persona_1
nella procedura concordataria.
Tenuto conto della sussistenza di un'offerta irrevocabile d'acquisto dei rami “Serra” e “Bottega”-
“ ”, appare opportuno autorizzare il curatore a proseguire l'esercizio dell'impresa CP_3
limitatamente al ramo “Serra”, unico attivo, al fine di preservare l'azienda e trasferirla, unitamente all'altro ramo, nel suo complesso, previa procedura competitiva.
La prosecuzione, allo stato, non risulta pregiudizievole per i creditori, tenuto conto della previsione del conseguimento di utili nell'esercizio del ramo in oggetto.
La durata si stabilisce prudenzialmente in giorni 90 dalla data di pubblicazione della sentenza;
le modalità operative saranno determinate dal G.D. previa istanza del curatore.
Con riferimento alla data dell'adunanza, stante la complessità della procedura, appare opportuno stabilire il maggior termine di 150 giorni dal deposito della sentenza.
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121, CCI,
dichiara
inammissibile la domanda di concordato preventivo di Parte_1
;
[...]
dichiara
pagina 37 di 40 l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Parte_1
, con sede in Vicchio (FI), Strada Statale n. 551 Km 19, n. REA FI – 267921,
[...]
C.F./P.IVA e, per l'effetto, P.IVA_1
nomina
il dott. Cristian Soscia giudice delegato per la procedura;
nomina
il dott. Prof. curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base Persona_1
delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c., CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213, CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza
il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina
al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP
e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce
il giorno 4 dicembre 2025, ore 9,30 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al giudice delegato;
pagina 38 di 40 assegna
il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala
al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone
la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;
dispone
l'esercizio dell'impresa ai sensi dell'art. 211 CCII Parte_1 Parte_1
limitatamente allo specifico ramo d'azienda denominato “Serra”, per giorni 90 decorrenti dalla data di pubblicazione della sentenza, mandando al curatore di depositare istanza per la determinazione delle modalità operative;
dispone
che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al
Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49,
co.4, CCI.
pagina 39 di 40 Così deciso in Firenze, nella Camera di Consiglio del 28 maggio 2025
IL RELATORE ED ESTENSORE LA PRESIDENTE
Cristian Soscia Maria Novella Legnaioli
pagina 40 di 40 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
16 Tributari chirografari 62.428,97 62.428,97
2.603.820,46 10.055.217,42 12.659.037,88
2023 e probabilmente, anche se ancora non sono disponibili i dati definitivi, stante la cessazione dell'attività, non
la raggiungerà neppure nell'esercizio 2024».
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
SEZIONE V
Il Tribunale composto dai sig.ri Magistrati
Dott.ssa Maria Novella Legnaioli Presidente
Dott.ssa Rosa Selvarolo Giudice
Dott. Cristian Soscia Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ai sensi degli artt. 40 e 44 CCII depositato il 28.10.2024 la società
[...]
in persona del Presidente e legale rappresentante dott. , Parte_1 Parte_2
con sede in Vicchio (FI), Strada Statale n. 551 Km 19, n. REA FI – 267921, C.F./P.IVA , P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Firenze, Via San Francesco di Paola n. 15, presso e nello studio dell'Avv.
Francesco Gaviraghi ha proposto domanda di accesso a uno strumento di risoluzione della crisi,
riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione entro il termine che sarà all'uopo fissato dal Tribunale.
Con decreto del 30.10-6.11.2024 il tribunale ha concesso termine di gg. 60 con decorrenza dalla pubblicazione del ricorso presso il registro delle imprese, nominando quale commissario giudiziale il dott. Prof. fissando l'importo delle spese ritenute necessarie per la fase Persona_1
prenotativa e disponendo gli obblighi informativi periodici
Su richiesta della società, il termine è stato prorogato di ulteriori gg. 60.
pagina 1 di 40 Il 6.3.2025 (come da documentazione depositata in data 27.3.2025, da cui risultano alla data del
6.3.2025 i corretti invii del ricorso e degli allegati e le PEC di accettazione, di avvenuta consegna e di esito positivo dei controlli automatici) la società ha depositato la proposta di concordato preventivo, il piano e la documentazione di cui all'art. 39 CCII, allegando relazione del professionista indipendente ai sensi dell'art. 87, comma 3 CCII;
comparse le parti all'udienza del 12.3.2025, a seguito di assegnazione del termine di 15 giorni ai sensi dell'art. 47, comma 4, CCII, la società ricorrente ha depositato i chiarimenti sul contenuto della proposta, allegando la relativa documentazione e l'integrazione della relazione del professionista, anche ai sensi dell'art. 88 CCII.
All'esito dell'udienza del 9.4.2025 il commissario giudiziale ha depositato il proprio parere il
18.4.2025.
L'udienza per la discussione della proposta, inizialmente fissata al 30.4.2025, è stata differita al
28.5.2025, in quanto nelle more del procedimento è pervenuta istanza di apertura della liquidazione giudiziale della società ricorrente da parte del collegio sindacale.
All'udienza predetta, comparse le parti, il commissario e il pubblico ministero, il quale a sua volta ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale della società, il tribunale ha riservato la decisione.
*******
Dalla narrativa di cui al ricorso si legge che avrebbe come oggetto sociale l'esercizio Parte_1
esclusivo delle attività agricole di cui all'art. 2135 c.c.
Di recente la cooperativa avrebbe operato, in prevalenza, nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti aziendali e del territorio (in particolare, prodotti caseari),
raggiungendo anche importanti risultati sul mercato nazionale e internazionale;
le dinamiche produttive e commerciali sarebbero state determinate in gran parte dalla struttura produttiva realizzata nel 1991, con un ampliamento del caseificio portato a 3.500 mq nell'anno 2000, quando la società aveva l'ambizione di aumentare la propria presenza sul mercato. Tuttavia, la successiva crisi,
derivante dalle note vicende giudiziarie, avrebbe lasciato in eredità una struttura produttiva troppo grande per le reali potenzialità dell'azienda. La ricorrente avrebbe operato in Italia quasi esclusivamente con la GDO, di natura cooperativa e non solo, e avrebbe avuto anche grossi clienti esteri;
avrebbe operato, altresì, con il settore alberghiero-ristorativo, seppur in maniera marginale.
La società ha collegato le cause della crisi a una serie di fattori esogeni, e più precisamente:
pagina 2 di 40 • alla lunga vicenda giudiziaria (il c.d. “caso Forteto”, noto alle cronache in ambito regionale e nazionale) che per oltre un decennio avrebbe interessato, suo malgrado, la cooperativa,
con importanti riflessi di carattere economico sia con riferimento ai risarcimenti disposti in favore delle vittime, sia per il grave danno economico;
• alla successiva gestione commissariale;
• al danno commerciale causato da un fornitore estero (DOMCA) di materiale per l'imballaggio dei prodotti alimentari, per il quale la sarebbe ancora in attesa Parte_1
del dovuto indennizzo.
La ricorrente ha presentato una proposta di un concordato preventivo qualificato come in continuità,
o misto liquidatorio/continuità, con il quale intende, in sintesi:
− assicurare il pagamento delle prededuzioni e delle spese di procedura;
− assicurare il pagamento dei fornitori privilegiati;
− assicurare il pagamento dei creditori chirografari in misura adeguata;
− assicurare il minor sacrificio possibile per l'occupazione attraverso la cessione dei rami di azienda;
− valorizzare al massimo la collocazione sul mercato degli asset aziendali;
il tutto attraverso la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti mediante la cessione degli
asset societari e i proventi della gestione del ramo di azienda ancora attivo (il ramo SERRA).
Nel ricorso la ha esposto un attivo derivante dai documenti contabili pari a € 8.239.430,00; Parte_1
operando rettifiche in negativo per € 515.840,00, l'attivo è stato determinato in € 7.723.590,00 (pag. 45
ricorso) e, a ulteriore rettifica, in € 7.723.350,00 (tabella pag. 70 ricorso).
La parte maggiormente rilevante dell'attivo della Cooperativa è rappresentato da immobilizzazioni,
costituite per la gran parte da un cospicuo patrimonio immobiliare sito nei Comuni di Vicchio e
Dicomano, oltre che da impianti, macchinari, attrezzature industriali e commerciali.
Tali beni sono stati valutati dal Geom. come da perizie in atti, salvo che i ruderi di scarsa Persona_2
rilevanza, questi ultimi oggetto di perizia a firma dele Geom. Persona_3
Taluni degli immobili sono strumentali rispetto ai vari rami aziendali (caseificio, serra, maneggio,
negozio di ristoro) ed è previsto che saranno pertanto venduti unitariamente all'interno del ramo,
mentre per quelli non considerati strumentali potrà procedersi alla cessione separata rispetto agli altri beni (ad es. il complesso “Le Ville”, destinato a civile abitazione).
pagina 3 di 40 Quanto agli impianti, macchinari, attrezzature industriali e altre immobilizzazioni materiali, si tratta di beni tutti ubicati nella sede di Vicchio nel Mugello e nel relativo stabilimento;
i beni sarebbero in parte di pertinenza del ramo “caseificio”, in parte del ramo “Serra” e in parte del ramo “ristoro”, in parte si tratterebbe di macchine e mobili da ufficio presso la direzione amministrativa, sita sempre in
Vicchio.
Anche le attrezzature e tutti i beni strumentali sono stati oggetto di stima da parte del Geom. Per_2
suddivisi fra Serra, Negozio e Caseificio, come da perizie in atti.
[...]
Le perizie hanno, in sostanza determinato tre ipotesi di valore dei beni:
1) il prezzo di stima, basato su uno scenario di vendita nel libero mercato;
2) il valore di quick sale, basato sullo scenario in cui vi è la necessità di vendere il bene nell'arco temporale di 6 mesi (il perito ha indicato un deprezzamento del 20%);
3) il valore di liquidazione giudiziale (con un deprezzamento del 40%).
Per alcuni dei beni/rami sarebbero già pervenute offerte alla . In particolare: Parte_1
- la società IG LI s.r.l. avrebbe offerto di acquistare i rami di azienda “Serra” e “Bottega” al prezzo di € 810.000,00, oltre alle merci da quantificarsi in contraddittorio tra le parti. Il prezzo offerto sarebbe superiore al valore di liquidazione giudiziale dei rami come determinato dalle perizie (€
725.993,00), e avrebbe come ulteriori benefici la salvaguardia di n. 10 posti di lavoro e un risparmio di indennità di preavviso per circa € 200.000,00; CP_1
- il sig. avrebbe offerto di acquistare per € 480.000,00 una serie di terreni e fabbricati, Persona_4
valutati nella perizia per € 754.000,00 circa e per € 452.000,00 circa in ipotesi di liquidazione giudiziale;
- la società IG LI avrebbe offerto di acquistare le Celle Frigorifere per € 70.000,00, prezzo inferiore anche al valore di liquidazione (€ 84.000,00) come periziato.
Il passivo concordatario complessivo è stato indicato in € 14.667.897,00, di cui € 5.823.759,00 per crediti prededucibili e privilegiati ed € 8.844.138,00 per crediti chirografari.
La proposta concordataria e il piano si fondano, in sostanza:
a) sulla vendita dell'azienda in esercizio, e cioè del ramo “Serra”, l'unico ancora attivo, per il quale tra l'altro è pervenuta offerta irrevocabile d'acquisto, insieme ai rami “Negozio” e
“Laboratorio” (non più attivi). Tale previsione farebbe rientrare il concordato nella fattispecie continuità indiretta;
pagina 4 di 40 b) sulla vendita degli altri asset unificati in rami d'azienda, e cioè il “Caseificio” e il “Maneggio
stalle”;
c) sulla vendita atomistica degli altri beni, che la società si prefigge di realizzare nell'ipotesi
quick sale, e sul realizzo e la distribuzione ai creditori delle altre attività (crediti,
disponibilità, ecc.);
Lo scenario che la ricorrente prefigura è quello per cui il patrimonio della società sia capiente a soddisfare i creditori privilegiati, sia mobiliari che ipotecari, mentre i creditori chirografari riceverebbero una soddisfazione presumibile del 21,48%.
La società ha scandagliato anche l'ipotesi del worst case, operando un'analisi di sensitività del piano,
evidenziato i fattori di maggior rischio, quali:
1) il mancato o minore incasso dei residui crediti verso i clienti (rischio che comunque la ricorrente ha reputato molto basso, tenuto conto che al 21.2.2025 la maggior parte dei crediti risulterebbe già
incassata, che l'importo da incassare non sarebbe significativo rispetto alla dimensione del piano concordatario, e che i quattro maggiori clienti che devono saldare le relative forniture rappresentano clienti storici della Cooperativa);
2) il minore valore di realizzo, rispetto al prezzo di quick-sell indicato nel piano, degli asset immobiliari per i quali a oggi non è pervenuta alcuna offerta di acquisto.
La società ha ipotizzato dunque che tali beni vengano venduti al valore di liquidazione come indicato nelle perizie in atti, indicando un minore attivo, pari a € 6.592.445,00, che potrà soddisfare i creditori chirografari nella percentuale dell'8,87%.
Nel ricorso è stato indicato il valore di liquidazione alla data della domanda di concordato, che la società ha quantificato nei seguenti termini:
1) per i beni immobili e attrezzature, come da perizie depositate, che indicano rispettivamente i valori di mercato, i valori di quick sell e di liquidazione:
pagina 5 di 40 Perizia Quick sell liquidazione
Per_ Perizia Geom. Immobili e terreni comune Vicchio € 4.260.000,00 € 3.408.000,00 € 2.556.000,00
Perizia Geom. € 139.000,00 € 111.200,00 € 83.400,00 Per_3 Per_ Perizia Geom. Immobili e terreni comune Dicomano € 2.800.000,00 € 2.240.000,00 € 1.680.000,00
TOTALE IMMOBILI € 7.199.000,00 € 5.759.200,00 € 4.319.400,00
Perizia Geom. Negozio € 136.000,00 € 108.800,00 € 81.600,00 Persona_5
Perizia Geom. € 50.000,00 € 40.000,00 € 30.000,00 Persona_6
Perizia Geom.Ciatti Attrezzature Caseificio € 375.300,00 € 300.000,00 € 225.000,00
TOTALE ATTREZZATURE € 561.300,00 € 448.800,00 € 336.600,00
TOTALE GENERALE € 7.760.300,00 € 6.208.000,00 € 4.656.000,00
2) per quanto riguarda le liquidità e i depositi bancari il valore realizzabile in sede di liquidazione è stato indicato come quello pari al loro valore nominale, senza nessuna riduzione rispetto al concordato in continuità;
3) per quanto riguarda le azioni esperibili, la società ha affrontato il tema in due parti del ricorso,
al capitolo V (par. 5.8.1) e al capitolo X.
Secondo la ricorrente, la valutazione su eventuali azioni di responsabilità nei confronti dell'organo gestorio esperibili in caso di liquidazione giudiziale sarebbe assai complessa, dovendosi, da un lato,
dimostrare tutti i presupposti di legge, gravando sull'attore il relativo onere della prova, dall'altro,
appurare se le azioni apportino un risultato utile sotto il profilo del recupero di quanto eventualmente stabilito in sede di condanna. Una cattiva gestione, poi, dovrebbe essere vagliata alla luce della discrezionalità gestoria dell'organo amministrativo, che nel caso di sarebbe rafforzata Parte_1
dalle finalità dell'agire sociale, slegate da una logica di profitto imprenditoriale, di talché solo le scelte gestorie totalmente irragionevoli o irrazionali potrebbero essere qualificate in termini di illecito.
Secondo la ricorrente, la disamina dell'attività degli ultimi anni (svolta sotto l'egida del commissario ministeriale prima, della CNC poi e infine della procedura prenotativa) non farebbe emergere comportamenti forieri di danno da parte degli organi amministrativi, anche tenuto conto del fatto che non ogni condotta illecita porterebbe automaticamente a un danno risarcibile;
solo la questione
DOMCA avrebbe potuto essere meglio gestita, ma la situazione sarebbe ancora intatta e ben potrebbe essere esperita la relativa azione;
infine, non si configurerebbe nemmeno una responsabilità per la prosecuzione dell'attività che avrebbe aggravato lo stato di dissesto, posto che la società avrebbe,
come detto, attraversato due periodi di controllo della crisi (gestione commissariale e CNC), e pagina 6 di 40 pertanto non potrebbe ipotizzarsi una responsabilità di alcun tipo correlata alla prosecuzione dell'attività che anzi, all'esito della composizione negoziata, sembrava destinata a una ripresa definitiva.
Nel capitolo X del ricorso la ricorrente ha ribadito che nessuna responsabilità potrebbe essere attribuita all'organo amministrativo e al collegio sindacale attuali (subentrati a fine 2020), alla società
di revisione, ai professionisti che hanno assistito la società nella composizione negoziata.
In definitiva, nel valore di liquidazione non sarebbero ricomprese – secondo la prospettazione della società – utilità derivanti da azioni esperibili nella liquidazione giudiziale, poiché non sussisterebbero i presupposti di tali azioni.
Alla proposta è stato allegato un cronoprogramma (doc. 8) con l'indicazione delle tempistiche di pagamento per la durata del piano, prevista come triennale;
quanto al ramo SERRA, l'unico ancora in esercizio, è stato redatto un piano industriale a sei mesi (doc. 25), tenuto conto che per tale ramo vi è
offerta d'acquisto ritenuto congrua, e pertanto può ritenersi che si possa addivenire alla vendita del ramo d'azienda entro detto termine.
La proposta ha previsto la formazione di n. 16 classi di creditori, così suddivise:
PRIVILEGIO Per_7
1 Dipendenti 416.488,64 416.488,64
2 Fornitori artigiani 10.933,78 10.933,78
3 Fornitori professionisti 350.300,06 350.300,06
4 Fornitori agricoltori 318.576,53 318.576,53
5 Fornitori coop 219.866,61 219.866,61
6 Fornitori privilegio accise rivalsa d.lgs. n. 504/95 763,18 763,18
7 Tributari privilegiati 620.051,45 620.051,45
8 Istituti previdenza 227.682,00 227.682,00
9 Banche ipotecari 439.158,21 439.158,21
10 Classe Vittime 4.550.000,00 4.550.000,00
11 Banche chirografarie 2.860.885,99 2.860.885,99
12 Fornitori chirografari grandi 764.406,31 764.406,31
13 Fornitori chirografari normali 1.141.664,43 1.141.664,43
14 Altri chirografari 102.436,27 102.436,27
15 Soci 573.395,45 573.395,45
pagina 7 di 40 Di tali classi, la prima (dipendenti) è non votante, in quanto soddisfatta entro trenta giorni, mentre le altre classi sono tutte votanti.
Con riferimento alle ragioni della preferenza della procedura concordataria rispetto alla liquidazione giudiziale, la società ha evidenziato che:
➢ vi sarebbe un migliore realizzo degli asset immobiliari e mobiliari, come da perizie del
Geom. in atti, i cui valori sono riassunti nello schema già riportato in precedenza;
Per_2
➢ il collegio sindacale avrebbe rinunciato a una parte dei compensi subordinatamente all'omologazione del concordato;
➢ del pari, la disponibilità alla rinuncia di parte dei compensi sarebbe stata acquisita dai professionisti che si sono occupati della CNC, sempre subordinatamente all'omologazione;
➢ sarebbe intervenuto un accordo con le vittime della nota vicenda “Forteto” (alcune delle quali avrebbero, in pendenza di ricorso ex art. 44 CCII, presentato una richiesta di risarcimento dei danni subiti ammontante a circa 15 milioni di euro), con la creazione di una classe ad hoc per € 4.450.000,00 e la predeterminazione di una somma per ciascuna vittima, pagata secondo le percentuali concordatarie riservate ai creditori chirografari.
È precisato che per la Classe “Vittime”, tenuto conto della particolare meritevolezza di tali creditori, è
prevista la possibilità di un aumento del 5% di soddisfazione, maggiorazione riconosciuta unicamente ove non vi siano classi dissenzienti.
Nella relazione di attestazione ex art. 87, comma 5, e 88 CCII a firma del dott. sono Persona_8
analiticamente descritti e valutati gli asset della Cooperativa.
L'attestatore ha individuato i seguenti rami aziendali:
a) Caseificio
b) Punto vendita e il punto ristoro
c) Serra
d) Malteria
e) Maneggio
Il professionista ha poi individuato i beni immobili siti nei Comuni di Vicchio e Dicomano,
esaminando i valori ad essi assegnati:
IMMOBILI NEL COMUNE DI VICCHIO elencati e valutati nella perizia del Geom. Persona_2
(pagg. 53 e ss. attestazione):
pagina 8 di 40 Capannone industriale a destinazione Caseificio
Fabbricato ad uso negozio e laboratorio
Uffici al primo piano
Stalla ingresso vitelli
Fienile
Deposito cereali e multiuso e locali maneggio
Edificio energia
Mulino, controllo qualità e sala fattoria didattica
Cabina decompressione gas metano
Fabbricato gruppo elettrogeno
Celle frigo e deposito
Serra
Servizi igienici per utenti negozio e parco
Terreni
La stima complessiva degli immobili in Vicchio è la seguente:
STIMA QUICK SELL LIQUID. GIUD.
Valore fabbricati 3.958.220,00 3.166.576 2.374.932
Valore terreni 309.021,21 247.216,97 185.412,73
BENI IMMOBILI SITI NEL COMUNE DI DICOMANO elencati e valutati nella perizia del Geom.
(pagg. 60 e ss. attestazione): Persona_2
Villa Nuova
La Fattoria
Villa Vecchia
Uffici ex scuderie
Terreni
Ruderi Podere “Colle”, Podere “Scassi” e Podere “Il Prato”
La stima complessiva degli immobili in Dicomano è la seguente:
pagina 9 di 40 IUD. Controparte_2
Valore fabbricati 2.651.700,00 2.121.360,00 1.591.020,00
Valore terreni 147.234,29 117.787,43 88.340,57
Ruderi (perizia 139.000,00 111.200,00 83.400,00 Per_3
Il PATRIMONIO MOBILIARE è così sinteticamente esposto:
stima Quick sell liquidazione
Macchinari e attrezzature caseificio 375.300,00 300.240,00 225.180,00
Macchinari e attrezzature laboratorio 136.000,00 108.000,00 81.600,00
Macchinari e attrezzature serra 50.000,00 40.000,00 30.000,00
L'attestatore ha poi esposto il valore dei rami aziendali:
RAMO AZIENDA “LA SERRA”
Beni Valore di perizia
Beni strumentali e beni immateriali 50.000,00
Terreno 218.407,48
Valore di perizia 268.407,48
RAMO AZIENDA “ ” Controparte_3
Beni Valore perizia
Beni strumentali e beni immateriali 136.000,00
Laboratorio 120.000,00
Negozio 400.000,00
Appartamento primo p. 227.800,00
Servizi igienici 25.900,00
Terreni 31.881,29
Valore di perizia 941.581,29
pagina 10 di 40 RAMO AZIENDA “CASEIFICIO”
Beni Valore di perizia
Immobile “caseificio” 1.942.500,00
Macchinari e attrezzature 375.300,00
Fabbricato gruppo elettrogeno 9.000,00
Cabina decompressione 4.000,00
Edificio energia 155.750,00
Valore di perizia 2.486.550,00
Controparte_4
Beni Valore di perizia
83.950,00 Persona_9
Fienile 177.520,00
Deposito cereali e mulino 75.900,00
Box cavalli e maneggio 75.000,00
Box cavalli 37.500,00
Stalla cavalli 42.300,00
Rimessa attrezzi e servizi 51.600,00
Terreni 202.232,17
Valore di perizia 746.002,17
L'attestatore ha inoltre esaminato e valutato le offerte irrevocabili pervenute:
a) Offerta serra bottega – laboratorio
Trattasi dell'offerta di acquisto dei due rami d'azienda: a) la “Serra”; b) la “Bottega” e il “Laboratorio”
da parte della IG LI s.r.l. al prezzo di € 810.000,00.
L'offerta ricomprende, per entrami i rami, le autorizzazioni, le licenze, i marchi ed altri eventuali beni immateriali, i beni strumentali ed i beni immobili come sotto dettagliati. L'offerente, inoltre, si è
impegnato alla prosecuzione dei rapporti di lavoro con dieci dipendenti, e ha dichiarato di essere a conoscenza che la procedura, prima di accettare la proposta, procederà a sottoporre la stessa al vaglio pagina 11 di 40 degli organi concorsuali e, in caso positivo, ad una procedura competitiva ex art. 216 CCII con pubblicazione dell'offerta alla quale lo stesso offerente potrà partecipare.
Le altre condizioni poste alla base dell'offerta sono: 1) il mantenimento in esercizio dei rami di azienda;
2) la vendita congiunta dei rami aziendali;
3) il 30 aprile 2025 termine entro il quale gli organi della procedura dovranno esprimersi;
4) il 31 luglio 2025 termine entro il quale dovrà essere eseguita la procedura competitiva e stipulato il relativo rogito (quest'ultimo dovrà essere stipulato entro 90
giorni dall'aggiudicazione definitiva;
5) le spese notarili e le imposte graveranno sull'offerente; 6) Le
spese per il frazionamento dei terreni, rientranti nel perimetro dell'offerta, ivi compreso l'attestato di prestazione energetica e le eventuali regolarizzazioni urbanistiche, saranno a carico della . Parte_1
I beni oggetto dell'offerta sono i seguenti, con l'indicazione del prezzo offerto, del valore di perizia, di
quick sell e in ipotesi di liquidazione giudiziale:
Il prezzo complessivo offerto pari ad € 810.000,00 è inferiore al valore di perizia (€ 1.209.988,77), al
quick sell (€ 967.991,02), ma superiore al valore di liquidazione giudiziale (€ 725.993,26).
Il prezzo complessivo offerto supera il valore di liquidazione di € 84.006,74 ed è inferiore di €
157.991,02 e di € 399.988,77 rispettivamente al quick sell e al valore di perizia.
pagina 12 di 40 L'offerta è reputata interessante dall'attestatore, tenuto conto che per la vendita disaggregata dei rami in assenza di offerte potrebbe portare a una diminuzione del prezzo, che vi sarebbe interesse ad acquistare i prodotti in magazzino, suscettibili per loro natura di deperimento, e che la prosecuzione dei rapporti di lavoro con i dipendenti comporterebbe un risparmio di € 198.343,98 per indennità di preavviso, carico previdenziale e ticket CP_1
b) Offerta celle frigo e deposito
Trattasi di offerta da parte di IG LI s.r.l. al prezzo di € 70.000,00.
Le condizioni poste alla base dell'offerta sono: 1) il 30 aprile 2025 termine entro il quale gli organi della procedura dovranno esprimersi;
2) il 31 luglio 2025 termine entro il quale dovrà essere eseguita la procedura competitiva e stipulato il relativo rogito (quest'ultimo dovrà essere stipulato entro 90
giorni dall'aggiudicazione definitiva;
3) le spese notarili e le imposte graveranno sull'offerente.
I beni oggetto dell'offerta sono i seguenti, con l'indicazione del prezzo offerto, del valore di perizia, di
quick sell e in ipotesi di liquidazione giudiziale:
Il prezzo complessivo offerto è inferiore anche al valore di liquidazione giudiziale;
alla luce della particolarità del cespite e della difficoltà a cederlo separatamente rispetto agli altri rami, l'attestatore ha reputato comunque accettabile l'offerta.
c) Offerta maneggio, stalle e terreni
Trattasi di offerta presentata dal sig. al prezzo di € 480.000,00, valente come proposta Persona_4
irrevocabile fino al 31 luglio 2025: L'offerta non tiene in considerazione che i beni saranno comunque sottoposti ad una vendita competitiva e che l'offerente dovrà partecipare alla stessa per poterseli aggiudicare;
sul punto, il liquidatore avrebbe inviato all'offerente una comunicazione con la quale avrebbe fatto presente la necessità di una procedura di evidenza pubblica.
I beni oggetto dell'offerta sono i seguenti, con l'indicazione del prezzo offerto, del valore di perizia, di
quick sell e in ipotesi di liquidazione giudiziale:
pagina 13 di 40 L'importo offerto è inferiore al valore di perizia ed al valore di quick sell, ma è superiore al valore di liquidazione per € 27.458,30. Il valore complessivo di liquidazione è stato stimato in € 452.541,70, il prezzo offerto è di € 480.000,00;
d) Offerta rudere Comune Dicomano
Trattasi di offerta di € 30.000,00 da parte della sig.ra per l'acquisto di un rudere Parte_3
denominato Podere il Colle:
pagina 14 di 40 L'importo offerto è superiore al valore di perizia per € 4.000,00. Il valore complessivo di liquidazione è
stato stimato quindi dall'attestatore in € 30.000,00.
La ricorrente e l'attestatore hanno infine dato atto della sussistenza:
− di due offerte di acquisto (del caseificio, bottega, serra, laboratorio e attrezzature) definite
“fuorvianti” – in quanto precedute da una serie di valutazioni di carattere generico non evincibili dalle perizie – e dunque non prese in considerazione ai fini del piano e dell'attestazione;
− di una manifestazione di interesse per terreni siti in Dicomano.
In conclusione, l'attestatore ha attribuito al patrimonio mobiliare e immobiliare i valori come illustrati nella seguente tabella (pagg. 143-148 attestazione):
Sulla natura del concordato e sulla convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria, la società si è
soffermata nelle integrazioni al piano depositate il 27.3.2025.
Secondo la società, il c.d. “surplus concordatario” si sostanzierebbe nei flussi derivanti dalla
continuità aziendale e nel valore delle possibili plusvalenze emergenti dalla vendita dei
cespiti/rami rispetto al valore di perizia (pagg. 12 e ss. integrazioni).
Nel caso di specie il soddisfacimento dei creditori proverrebbe, in ossequio al disposto dell'art. 84,
comma 3, CCII, oltre che – in maniera anche non prevalente – dalla continuità, anche dai maggiori pagina 15 di 40 valori ipotizzati dal perito nei diversi contesti (valore di perizia – quick sale – valore di liquidazione giudiziale), tanto più se quei valori sono oggetto di offerta irrevocabile di acquisto superiori
rispetto al valore di liquidazione giudiziale.
In altri termini, e nell'ottica della distribuzione dell'attivo secondo le regole della priorità assoluta e della priorità relativa previste dal codice, i flussi generati dalla continuità aziendale e dal ricavato
delle dismissioni rientrerebbero nel valore eccedente quello di liquidazione.
Ne deriverebbe che il miglior trattamento dei creditori rispetto alla liquidazione giudiziale proverrebbe, oltre che dai flussi della continuità, dal miglior realizzo dei cespiti – per alcuni dei quali,
come detto, vi sono già offerte irrevocabili d'acquisto – in sede concordataria, secondo la seguente tabella (pag. 14 integrazioni e par. 22.1 attestazione):
VALORE
[...]
Parte_4 ATTESTATORE GIUDIZIALE
SERRA (offerta) 810.000,00 € 725.993,26 € Controparte_5 CASEIFICIO 1.929.000,00 € 1.491.930,00 €
(offerta) 480.000,00 € 452.541,70 € Parte_5
(offerta) 70.000,00 € 84.750,00 € CP_6 130.000,00 € 124.950,00 € Controparte_7 LE LL 1.650.000,00 € 1.591.020,00 €
INTERESSE 30.000,00 € 16.906,23 € Controparte_8 DE (offerta) 30.000,00 € 15.600,00 €
ALTRI DE 70.000,00 € 67.800,00 €
88.394,00 € 88.394,00 € Parte_6 TOTALI 5.287.394 € 4.659.885 €
DIFFERENZALE 627.509 €
La tabella riporta, nelle due colonne a destra:
a) il “Valore offerta o valutazione attestatore”, nel quale sono indicati, per i singoli rami o beni, i valori che hanno formato oggetto di offerta ed i valori indicati dall'attestatore;
b) il “Valore di liquidazione giudiziale”, nella quale sono indicati i valori oggetto di valutazione da parte del perito Geom. in ipotesi di liquidazione giudiziale. Persona_10
Il differenziale che ne deriverebbe, pari a € 627.509,00, rappresenterebbe il surplus concordatario
lordo, dato dalla differenza tra una valorizzazione statica ed una valorizzazione dinamica.
la società ha individuato i costi di gestione per il mantenimento della struttura e del complesso immobiliare nell'attesa della totale dismissione del patrimonio, pari a € 481.335,00, e ha rilevato che parte di tali costi sussisterebbero anche in ipotesi di liquidazione giudiziale.
pagina 16 di 40 Al fine di individuare il surplus netto, la ricorrente ha sottratto alla somma di € 627.509,00 i costi che non figurerebbero in ipotesi di liquidazione giudiziale, pari a € 257.766,00 e vi ha aggiunto il surplus derivante dalla continuità diretta del ramo “Serra” pari a € 96.000,00, così concludendo:
surplus concordatario derivante dalla dismissione rami e immobili da stima attestatore 627.509
Surplus derivante dalla continuità diretta della serra 96.000
Totale surplus lordo 723.509
Costi che non figurerebbero in ipotesi di liquidazione giudiziale 257.766
Surplus concordatario 465.743
Al surplus di euro 465.743,00 vi sarebbero da aggiungere le economie derivanti dalla rinunzia parziale al credito, condizionato all'omologazione, da parte di alcuni professionisti per € 34.042,00.
Il surplus ammonterebbe quindi a € 499.785,00, oltre al risparmio er i lavoratori assorbiti nel CP_1
ramo Serra/laboratorio/negozio.
Tornando alle stime dei cespiti mobiliari e immobiliari, la società ha ribadito che in base alle valutazioni effettuate dal perito incaricato dalla società, risulterebbe un differenziale positivo di €
1.553.295 tra la vendita in regime c.d. quick-sell (ottenibile in concordato) rispetto al valore
normalmente ottenibile in sede di liquidazione giudiziale.
Ulteriore vantaggio del concordato rispetto alla liquidazione giudiziale sarebbe costituito, secondo la ricorrente, dal fatto che la procedura liquidatoria comporterebbe un forte incremento del passivo,
derivante dalle spese legali quantomeno per le 19 cause che sarebbero promosse dalle vittime del
Forteto – che, si ricorda, avrebbero acconsentito alla formazione della classe e al pagamento delle percentuali concordatarie – per il riconoscimento dei loro crediti nello stato passivo (minimo €
pagina 17 di 40 195.000,00 nel caso in cui tutte le vittime promuovessero un'unica azione, minimo € 550.000,00 nel caso in cui ciascuna vittima promuovesse una singola azione).
Infine, la società ha evidenziato che l'importo del plusvalore concordatario, come sopra individuato,
sarebbe già al netto della gestione diretta del ramo continuità (ancorché limitata a 6 mesi), risultato non facilmente automaticamente ottenibile in caso di esercizio provvisorio da parte del curatore nell'ipotesi di liquidazione giudiziale (considerato che il buon andamento del ramo SERRA si fonda anche sul prestigio personale del liquidatore e dei suoi addetti che hanno con i fornitori rapporti di lunga data che consentono un esercizio proficuo del ramo e che non è detto vorrebbero continuare in ipotesi di LG).
*******
Ritiene il Tribunale che la proposta di concordato sia inammissibile, per le ragioni che qui di seguito si espongono.
1) Mancanza di soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore a quella realizzabile in caso
di liquidazione giudiziale
Secondo la prospettazione della ricorrente, il trattamento migliore dei creditori – o comunque non deteriore – rispetto all'alternativa liquidatoria – intesa come liquidazione giudiziale – deriverebbe da quello che è stato definito nella proposta come surplus concordatario, proveniente:
1) da un lato, dall'esercizio del ramo di azienda “Serra”, l'unico ancora attivo, in continuità
diretta, fino alla programmata vendita dello stesso, insieme ad altri asset, già oggetto di proposta irrevocabile d'acquisto, dal quale si ricaverebbero utili netti per circa € 96.000,00;
2) dall'altro lato, dal maggior valore di realizzo degli altri asset (mobili, immobili, rami d'azienda) conseguibile nella procedura concordataria rispetto alla liquidazione giudiziale;
3) nonché dalla rinuncia parziali ad alcuni crediti da parte dei professionisti,
condizionatamente subordinata all'omologazione del concordato.
Questo surplus, che secondo la ricorrente non sarebbe ritraibile in caso di liquidazione giudiziale, è
stato quantificato in € 499.785,00 (al netto dei costi di gestione che si risparmierebbero in caso di LG); a ciò dovrebbe aggiungersi il risparmio derivante dal mancato licenziamento dei dieci dipendenti impiegati nei rami oggetto di proposta, posto che l'offerta d'acquisto dei rami Serra, Bottega e prevedrebbe la prosecuzione dei rapporti di lavoro. CP_3
pagina 18 di 40 Va premesso che il concordato in questione rientra, in astratto, nella fattispecie di concordato in continuità.
Come è noto, nel concordato in continuità aziendale è prevista la prosecuzione o la ripresa dell'attività
aziendale, che può essere diretta o indiretta.
Ai sensi dell'art. 84, comma 2, CCII, la continuità è diretta (o soggettiva) quando avviene in capo al debitore, mentre è indiretta (od oggettiva) quando avviene in capo ad un soggetto diverso, che gestisce l'azienda o riprende l'attività in forza di cessione, usufrutto, conferimento dell'azienda in una o più società, anche di nuova costituzione, affitto, stipulato anche anteriormente, purché in funzione della presentazione del ricorso, o a qualunque altro titolo.
Ulteriore principio ricavabile dalla lettura delle norme è quello secondo cui l'applicazione della disciplina del concordato in continuità prescinde dalla dimensione quantitativa delle risorse da destinare ai creditori, che possono essere soddisfatti, ai sensi dell'art. 84, comma 3, CCII, in misura anche non prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale;
dunque, seppur le risorse della continuità siano inferiori a quelle conseguite dalla liquidazione dei beni, ciononostante dovrà
applicarsi il regime del concordato in continuità.
Ovviamente, è compito del Tribunale indagare se, in concreto, la proposta e il piano concordatario rientrino nel modello legale della continuità, o se la continuità sia solo figurativa o simulata, e in realtà
celi una mera liquidazione del patrimonio nelle forme concordatarie, al fine di eludere la più
stringente disciplina di cui all'art. 84, comma 4, CCII in punto di risorse esterne e percentuali di soddisfacimento.
Nel caso di specie, alla luce della documentazione in atti, la continuità risulta effettiva.
Infatti, la proposta prevede la cessione dell'unico ramo in esercizio, il c.d. ramo “Serra”, unitamente all'altro ramo “Bottega”-“ ” (ad oggi tuttavia non operativo). CP_3
Invero, il ricavato della cessione del ramo “Serra” e dell'altro ramo “Bottega” – “ ” oggi CP_3
fermo, pari ad almeno € 810.000,00 (prezzo dell'offerta pervenuta) è una parte minoritaria del complessivo attivo concordatario previsto, pari e € circa 5,2 milioni di euro (secondo la valutazione dell'attestatore); deve inoltre osservarsi come il ramo ancora in funzione esuli dal core business storico di , che è stato sempre la produzione e la commercializzazione di prodotti caseari. Parte_1
Tuttavia, alla luce di quanto sopra osservato, deve ritenersi che la proposta rientri nella fattispecie del concordato in continuità, tenuto conto che rientra in tale ipotesi, come previsto espressamente dall'art.
pagina 19 di 40 84, comma 3, CCII, il concordato che soddisfi i creditori con il ricavato prodotto dalla continuità «anche
in misura non prevalente», sottintendendosi che la soddisfazione dei creditori possa provenire, anche in misura maggiore rispetto a quanto ricavato dalla continuità, dalla liquidazione dei beni non funzionali all'esercizio dell'impresa.
Va tuttavia precisato che la continuità, pur godendo di un particolare favor – evincibile da varie disposizioni nel corpo del codice – deve tuttavia essere considerata pur sempre un valore-mezzo e non un valore-fine, poiché il fine del concordato non è il risanamento aziendale (che è comunque un risultato indiretto e auspicabile, tenuto conto dei benefici indiretti come la tutela dell'occupazione e il mantenimento dei rapporti commerciali), bensì la massimizzazione dell'interesse dei creditori
(espressamente menzionato dall'art. 84, comma 2, CCII), con le previsioni secondo cui:
➢ il soddisfacimento dei creditori deve essere realizzato in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale (art. 84, comma 1, CCII);
➢ il trattamento dei creditori deve essere non deteriore rispetto a quello che riceverebbero nella liquidazione giudiziale (art. 87, comma 3, CCII);
➢ ciascun creditore deve ricevere un'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile (art. 84, comma 3, CCII).
Orbene, ritiene il tribunale che nel caso di specie la proposta, per come configurata, non consenta di realizzare il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale.
Al fine di meglio illustrare tale affermazione, appare necessario individuare quale sia, nell'ipotesi che occupa, il valore di liquidazione come oggi definito dall'art. 87, comma 1, lett. c), CCII e, di conseguenza, se sussista, in ipotesi concordataria, un valore eccedente quello di liquidazione: ciò al fine non solo – e non tanto, posto che nel caso di specie i crediti privilegiati vengono soddisfatti integralmente – della verifica corretta applicazione delle regole distributive (il valore di liquidazione,
infatti, delimita il perimetro applicativo della regola della priorità assoluta nella distribuzione dell'attivo in caso di concordato in continuità) ma, soprattutto, al fine di individuare un valore (quello di liquidazione, appunto) che costituisce il parametro di base per verificare che il soddisfacimento dei creditori sia almeno non inferiore rispetto a quello realizzabile nello scenario liquidatorio, come prescritto dall'art. 84, comma 1, CCII.
In altre parole, il legislatore del codice della crisi, percorrendo il solco tracciato dalle riforme che si sono susseguite dal 2006 a oggi, ha considerato la continuità come il mezzo per la migliore pagina 20 di 40 soddisfazione dei creditori, e per tale motivo ha favorito le soluzioni concordatarie che prevedono la prosecuzione dell'azienda in qualsiasi forma.
Ciononostante, occorre verificare se in concreto vi sia quel vantaggio, o meglio, quell'assenza di svantaggio o di pregiudizio per i creditori, tale da far preferire il concordato alla liquidazione giudiziale, posto che l'assenza di pregiudizio, e dunque la sostanziale neutralità degli interessi dei creditori rispetto all'una o all'altra soluzione (nel qual caso il legislatore comunque impone la preferenza per il concordato), è compensata, per così dire, dagli effetti positivi “trasversali” della continuità, come la salvaguardia dei posti di lavoro e la sopravvivenza delle realtà economiche e produttive.
In definitiva, nel concordato il trattamento dei creditori non può essere inferiore a quello della liquidazione giudiziale.
Tale conclusione è confermata, oltre che dal disposto dell'art. 84 CCII, dalla nuova definizione del valore di liquidazione contenuta nell'art. 87, comma 1, lett. c), CCII, secondo cui lo stesso si identifica in quel «valore realizzabile, in sede di liquidazione giudiziale, dalla liquidazione dei beni e dei diritti,
comprensivo dell'eventuale maggior valore economico realizzabile nella medesima sede dalla cessione
dell'azienda in esercizio nonché delle ragionevoli prospettive di realizzo delle azioni esperibili, al netto delle
spese».
Al fine di determinare il valore di liquidazione alla data della domanda di concordato e,
conseguentemente, al fine di individuare il valore eccedente quello di liquidazione, occorre valutare,
come affermato da autorevole dottrina, la dimensione del patrimonio statico del debitore, simulando quanto si ricaverebbe se l'attivo venisse liquidato nella cornice della liquidazione giudiziale.
Di qui due conseguenze.
In primo luogo, poiché nella liquidazione giudiziale è prevista anche la continuazione dell'esercizio dell'impresa ai sensi dell'art. 211 CCII, deve ritenersi che nel valore di liquidazione debba essere compreso anche il risultato netto (patrimonio dinamico) di un possibile esercizio provvisorio, se praticabile in concreto.
In secondo luogo, occorre valutare quali risorse possono essere conseguite con la continuazione dell'attività e se queste, complessivamente, superino il valore di liquidazione.
Ne deriva che il valore eccedente quello di liquidazione e, per quello che qui interessa, il surplus
concordatario che permette una soddisfazione migliore – o comunque non deteriore – dei creditori pagina 21 di 40 non è rappresentato semplicemente dai flussi di continuità, ma dalla differenza tra quanto si ricava nel complesso dalla prosecuzione dell'attività e quanto si ricaverebbe con la liquidazione giudiziale.
Sin da ora dunque può dirsi che non appare corretto qualificare come surplus concordatario i proventi netti della continuità diretta (quantificati, nel caso di specie, in € 96.000,00 circa); piuttosto, occorrerà
determinare il valore di liquidazione del patrimonio societario al momento della domanda,
paragonarlo con il valore di continuità complessivamente considerato, e verificare se vi sia una differenza positiva tra le due poste, con la precisazione che, nel caso in cui questi valori siano uguali, e dunque non vi sia un plusvalore, bisognerà comunque dare preferenza alla via concordataria, come stabilito dal legislatore.
Nella determinazione del valore di liquidazione, inoltre, dovrà tenersi conto anche della possibilità
dell'alienazione dell'azienda piuttosto che dei singoli beni. In altre parole, il valore di liquidazione non necessariamente coincide con il valore dei singoli beni che compongono il patrimonio, ma in esso può rientrare il valore di vendita dell'azienda in esercizio, ben potendosi nella liquidazione giudiziale,
eletta dal legislatore come scenario di riferimento, realizzare il complesso aziendale unitariamente
(anzi, è la soluzione auspicata dal legislatore).
L'importanza della corretta determinazione del valore di liquidazione è fondamentale in quanto, come detto, lo stesso è metro di comparazione circa la convenienza – o, meglio, circa la non deteriorità –
della soluzione concordataria rispetto all'alternativa liquidatoria;
ne consegue che l'inosservanza della previsione normativa del requisito di (almeno) equivalenza del trattamento dei creditori rispetto all'ipotesi liquidatoria porta all'inammissibilità della proposta.
Alla luce di quanto sopra esposto in punto di determinazione del valore di liquidazione, appare evidente come il maggior valore concordatario, rispetto a quello dello scenario liquidatorio, non possa individuarsi nel miglior realizzo dei beni nell'ambito della procedura concordataria, in quanto gli stessi sarebbero venduti al valore di quick sale nell'ipotesi concordataria (-20% rispetto al valore di mercato), determinato sulla base di un'ipotesi di vendita nell'arco temporale di sei mesi, mentre in caso di liquidazione giudiziale sarebbero venduti al valore di liquidazione (-40% rispetto al valore di mercato).
L'affermazione non è sostenuta da alcun dato fattuale.
Non vi è alcun elemento dal quale desumere che in caso di concordato i beni potranno essere liquidati entro sei mesi e al prezzo di quick sale come determinato dalle perizie in atti, posto che vi è identità del pagina 22 di 40 realizzo del cespite anche in caso di liquidazione giudiziale, a meno che non siano evidenziate circostanze concrete in base alle quali una vendita in ambito concordatario sarebbe più proficua (ad es., presenza di un'offerta di acquisto superiore al valore di perizia e condizionata all'omologa del concordato).
Nel caso di specie nulla è stato dedotto o allegato in punto di maggior vantaggiosità di una vendita all'interno della procedura di concordato, se non uno studio attribuito alla sezione fallimenti del
Tribunale di Milano (doc. 42).
Tuttavia, come evidenziato anche dal commissario nel proprio parere, si tratta di un'analisi statistica prodotta dall'Associazione concorsualisti di Milano, dal cui esame emerge però un dato significativamente diverso da quello che afferma la ricorrente.
Invero, nel raffronto tra valori di stima dei lotti aggiudicati e valore di aggiudicazione dei medesimi,
rispettivamente, nel fallimento e nel concordato, nella richiamata analisi (pag. 19 doc. 42) è
evidenziato che, mentre nel caso dei concordati l'abbattimento rispetto ai valori di stima si attesta intorno al 53%, nel caso dei fallimenti la riduzione percentuale rispetto ai valori di stima non raggiunge neppure il 30%.
In definitiva, la migliore soddisfazione dei creditori concordatari non può derivare da possibili plusvalenze emergenti dalla vendita dei cespiti/rami rispetto al valore di liquidazione indicato in perizia;
in altre parole, l'asserito maggior valore di realizzazione dei cespiti in ipotesi concordataria non concorre alla formazione del surplus concordatario, non sussistendo, nel caso di specie, evidenze teoriche o empiriche che suffraghino tale miglior realizzo rispetto alla liquidazione giudiziale.
Nemmeno l'asserito maggior valore derivante dalle offerte di acquisto dei rami “Serra”, “Bottega”-
“ ” (€ 810.000,00 a fronte di un valore di liquidazione indicato in perizia di € 725.993,26), del CP_5
maneggio (€ 480.000,00 a fronte di un valore di liquidazione indicato in perizia di € 452.541,70) e dei ruderi in Dicomano (€ 30.000,00 a fronte di un valore di liquidazione indicato in perizia di € 14.400,00)
può considerarsi come surplus concordatario e rientrare nel valore eccedente quello di liquidazione.
Nelle offerte in questione, infatti, non è precisato se le stesse valgano soltanto nell'ambito della proposta concordataria;
al contrario, dalla lettura delle stesse, risulta che per gli offerenti sia irrilevante la cornice concorsuale nella quale la vendita si inserisce (addirittura l'offerta non Per_4
pare nemmeno tener conto della necessità di un passaggio per la vendita competitiva).
pagina 23 di 40 Le offerte in questione, in altre parole, appaiono verosimilmente coltivabili anche in sede di liquidazione giudiziale, in quanto, da un lato, si presumono fondate su scelte economiche degli offerenti, interessati al lucro della propria impresa, e pertanto risultano insensibili rispetto alla procedura nella quale verrebbero attuate e, dall'altro, le stesse non sono condizionate all'omologa, ma prevedono solamente un termine (nemmeno qualificato come essenziale).
Le offerte ricevute per l'acquisto degli asset costituiscono, dunque, esse stesse il valore di liquidazione di quei beni;
nessun surplus può pertanto prospettarsi dalla differenza tra il prezzo di offerta e il valore di liquidazione indicato in perizia, in quanto il prezzo di offerta rappresenta, in questo caso, il valore di liquidazione dei beni.
Non vi sono, poi, ragioni per escludere che i rami “Serra” e “Bottega”- ” possano essere CP_3
venduti unitariamente in sede di liquidazione giudiziale, soprattutto in presenza di offerta;
il loro realizzo ben rientra, pertanto, nel valore di liquidazione.
D'altro canto, occorre rilevare, come evidenziato anche dal commissario, che non appaiono rappresentare plusvalori concreti:
➢ l'offerta di IG LI s.r.l dei rami “Serra” e “Bottega”-“ ”, in quanto, come CP_3
sopra accennato, non emergono specifiche ragioni tali da indurre a ritenere che il curatore di un'eventuale liquidazione giudiziale non possa, utilizzando un esercizio provvisorio
“ponte” della Serra, organizzare una gara competitiva basata sull'offerta d'acquisto e mantenendo, medio tempore, la forza lavoro attualmente applicata, conseguendo tra l'altro quel risparmio di spese in termini di preavviso e oneri contributivi prospettato CP_1
dalla società per la sola ipotesi concordataria. Inoltre, i proventi della continuità diretta, che la società inserisce nel surplus concordatario, in caso di esercizio provvisorio, rientrerebbero appieno nel valore di liquidazione;
➢ le dichiarazioni di rinuncia di alcune pozioni di crediti, in quanto si riferiscono a posizioni marginali che comunque, nel contesto procedimentale di un'eventuale liquidazione giudiziale, sarebbero accuratamente filtrate in sede di accertamento del passivo;
➢ la mera acquiescenza prestata dai legali di alcune delle vittime (la cui platea, v.infra, par. 2,
non appare sia stata compiutamente perimetrata) rispetto alla formazione di una classe chirografaria ad hoc per le medesime, perché, in sede di eventuale liquidazione giudiziale,
dovrebbero comunque essere minacciate, introdotte o coltivate dagli attori cause civili pagina 24 di 40 tendenti all'accertamento e/o alla determinazione dei risarcimenti dovuti, al momento solamente ipotizzate dalla società; inoltre le controversie ben potrebbero sfociare in intese di natura transattiva, eventualmente anche sulla base dei parametri di determinazione del danno indicati dalle autorità giudiziarie italiane ed europee.
In definitiva, per come configurato, il concordato proposto da non presenta alcun Parte_1
surplus rispetto all'ipotesi di liquidazione giudiziale.
Al contrario, la soddisfazione dei creditori appare inferiore – e quindi deteriore – rispetto a quella che riceverebbero in ipotesi di liquidazione giudiziale, in quanto in ipotesi concordataria sussisterebbero spese per circa € 257.000,00 che invece non maturerebbero in caso di liquidazione giudiziale, e ciò
senza tenere conto che nell'ipotesi di liquidazione giudiziale si risparmierebbe il costo per il compenso del liquidatore giudiziale (da nominare in caso di concordato che prevede, come quello in oggetto, la liquidazione dei beni), e non vi sarebbe prededuzione per i crediti professionali sorti in funzione della domanda di concordato preventivo, in quanto la procedura non si è aperta ai sensi dell'art. 47 CCII.
Ne deriva che i creditori riceverebbero dal concordato meno di quanto otterrebbero in caso di liquidazione giudiziale.
Mancando il requisito della non deteriorità del trattamento dei creditori, il concordato non è
ammissibile.
2) Mancanza di indicazione delle azioni risarcitorie esperibili a fronte di plurimi elementi
emergenti dagli atti
Tra i requisiti contenutistici del piano concordatario vi è quello indicato dall'art. 87, comma 1, lett. h),
CCII, e cioè l'indicazione delle azioni risarcitorie e recuperatorie (oltre a quelle esperibili solamente in caso di liquidazione giudiziale).
La ratio della previsione in oggetto è quella di mettere in condizione i creditori di esprimere un voto consapevole e informato su tutti gli aspetti rilevanti della proposta e del piano che possano influire sulla soddisfazione del proprio credito, anche ai fini della valutazione della convenienza – che si riflette, appunto, sull'espressione di voto – del concordato rispetto all'alternativa liquidatoria.
Come illustrato nella parte espositiva della proposta, secondo la società gli organi amministrativi e di controllo, attuali e precedenti (posto che la governance sarebbe radicalmente cambiata dal mese di dicembre 2020) non avrebbero posto in essere alcun comportamento foriero di danno per la società e/o per il ceto creditorio, e che pertanto alcuna condotta di mala gestio potrebbe essere attribuita agli stessi.
pagina 25 di 40 Tuttavia, dalla documentazione e dalle relazioni in atti risultano circostanze ed elementi dai quali emergono, quantomeno in astratto, profili risarcitori che legittimerebbero l'esperimento di azioni risarcitorie e recuperatorie verso gli organi sociali, che la società avrebbe dovuto correttamente illustrare ai creditori, ai fini della loro massima informazione.
Alcuni di tali profili appaiono di particolare rilevanza, come evidenziato dal commissario nel proprio parere.
a) Il ritardato rilievo degli indici della crisi
Secondo la società le cause della crisi avrebbero avuto origine dalle note vicende giudiziarie (l'arresto delle figure apicali nel 2011 per reati contro la persona e la sentenza penale di condanna intervenuta nel 2015, che ha stabilito una provvisionale nei confronti della società quale responsabile civile,
rimettendo al giudice civile l'esatta quantificazione del danno); tuttavia, la società, negli anni seguenti,
avrebbe legittimamente riposto la speranza che le conseguenti difficoltà economico-finanziarie si sarebbero progressivamente attenuate con il decorso del tempo e il venir meno del clamore mediatico.
La ricorrente ha spiegato come nessuno degli indicatori della crisi si sarebbe palesato negli anni successivi e almeno fino al bilancio di esercizio al 31.12.2022.
Tuttavia, il commissario ha rilevato che indici di crisi si fossero palesati quantomeno dai primi mesi del 2020, e ciò in quanto:
- già nel 2016 il prof. Avv. Menchini (professionista chiamato a esprimere un parere sul tema del risarcimento alle vittime del Forteto) aveva rilevato che «appare doveroso che la Parte_1
adotti, quale indefettibile soluzione di organizzazione imprenditoriale per assicurare la dovuta
continuità aziendale, un piano di risanamento e di ristrutturazione volto a garantire l'equilibrio
patrimoniale e la adeguata redditività a medio e lungo termine, che consentano di preservare l'attuale e
futura garanzia patrimoniale della società, anche nei riguardi dei creditori potenziali, in base all'esito
del futuro giudizio civile ex art. 539 c.p.p.»;
- nel corso degli anni vi è stata una costante erosione del patrimonio netto della società,
passando da circa 9 milioni di euro nel 2016 a circa 1,4 milioni di euro nel 2023;
- dalla lettura dei verbali di revisione della Lega cooperative, si evince come il presupposto della continuità sarebbe venuto meno sin dal 31.12.2019 (cfr. analisi dei verbali, pagg. 27 e ss.
relazione attestatore);
pagina 26 di 40 - la cooperativa ha chiuso in perdita i bilanci negli ultimi 10 anni, ad eccezione di quello del
2016, che reca un modesto utile di € 69.000,00 circa, grazie alla cancellazione del fondo stanziato nel 2015 in funzione dei risarcimenti alle vittime (cfr. successivo punto b), senza evidenziare segnali di riequilibrio e invece cumulando, nel medesimo arco temporale, oltre 11
milioni di euro di perdite;
- inoltre, nel corso dell'esercizio 2015, anno nel quale è stata pubblicata la sentenza penale di condanna alle provvisionali, la società ha dato corso all'integrale rimborso del prestito obbligazionario convertibile, sia di tutti i finanziamenti soci, per un ammontare complessivo di circa 3,2 milioni di euro, surrogando le relative risorse ricorrendo all'indebitamento bancario (prima dei rimborsi sostanzialmente inesistente).
Le circostanze illustrate dal commissario ed evincibili dalla documentazione societaria avrebbero dovuto portare la ricorrente a meglio illustrare i profili risarcitori e le relative azioni;
al contrario, la ricorrente ha escluso la sussistenza di tali profili, ribadendo che non vi fossero, nemmeno in astratto, i presupposti per esperire alcuna azione.
b) La inadeguata valutazione dei risarcimenti alle vittime del Forteto
Quanto al tema dei risarcimenti da destinare alle vittime (anche tale profilo è stato prontamente evidenziato dal commissario), lo stesso non risulta essere stato oggetto di adeguata attenzione e di adeguato accantonamento nei bilanci sociali.
A seguito del deposito della sentenza del Tribunale penale di Firenze n. 3267/2015, la società si è
limitata a iscrivere nel bilancio un fondo di € 1.260.000,00, pari alla sola provvisionale liquidata in primo grado, oltre ad € 181.262 per le correlate spese legali.
È stato poi richiesto un parere al Prof. Avv. Menchini (ordinario di diritto processuale civile presso l'Università di Pisa, al fine di «analizzare la richiamata sentenza in modo da raccogliere un parere sulla base
del quale si provveduto anche ad appostare il fondo di cui prima si è accennato» (pag. 8 relazione amministratori).
Nel parere in questione (doc. 43, prodotto con le integrazioni) il Prof. Menchini ha osservato che:
- la provvisionale di € 1.260.000,00 oltre spese legali, essendo passività certa, va iscritta nello stato patrimoniale del bilancio (e a ciò la società ha inizialmente provveduto);
- le ulteriori voci di danno lamentate dalle parti civili a carico della cooperativa, incerte nell'an e nel quantum sino alla definizione del giudizio penale e soprattutto sino pagina 27 di 40 all'apertura del giudizio civile ex art. 539 c.p.p. (in cu avverrà, presumibilmente, una loro compiuta individuazione) possono essere considerate in seno al bilancio quali potenziali passività, che, in ragione della loro probabilità di avveramento e/o della liquidità e determinabilità delle relative pretese, debbono alternativamente:
1) essere appostate in apposito fondo rischi, qualora la passività sia ritenuta probabile;
2) oppure essere menzionate compiutamente in nota integrativa, qualora la debenza della relativa passività sia ritenuta solo possibile, oppure probabile ma allo stato non suscettibile di concreta e oggettiva determinazione economica.
Nella nota integrativa al bilancio 2015 vi è il seguente riferimento: «Si deve segnalare che altre voci di
danno sono state rivendicate a carico della il cui grado di rischio è stato giudicato da parte degli Parte_1
amministratori, oltreché controverso e dunque affatto certo, di non concreta determinazione sia con riguardo
all'an e sia con riguardo al quantum dei relativi esborsi».
Dunque, la società non ha adempiuto a quanto prescritto dal Prof. Menchini, essendo il riferimento alla tematica del risarcimento assolutamente generico, non essendovi la compiuta menzione delle passività, come indicato nel parere.
Tra l'altro, pur trattandosi di diritti risarcitori ancora non certi, le relative passività potevano essere quantificate, non certo al dettaglio, ma sicuramente in maniera più precisa e compiuta rispetto a quanto riportato in nota integrativa.
Infatti, dalla sentenza n. 3267/2015 potevano già ricavarsi indici per la determinazione dei risarcimenti, quali:
- il riferimento alla sentenza CEDU del 13.7.2000 (relativa proprio a un caso di vittima del Forteto che si era rivolta alla Corte Europea), che conteneva criteri per la quantificazione del danno (poi, tra l'altro, ripresi nella missiva inviata dai legali di alcune vittime nel corso della procedura concordataria);
- il riferimento a tutte le vittime che si erano già costituite parte civile nel processo penale, per ciascuna delle quali veniva precisata l'età e il periodo di permanenza presso il Forteto: in relazione a siffatti soggetti risultano ancor oggi sul tavolo della
Cooperativa richieste risarcitorie che assommano ad oltre 1,5 milioni di euro,
pagina 28 di 40 relative a vittime che non hanno sottoscritto l'accordo dell'agosto 2020 stipulato dal commissario ministeriale che all'epoca gestiva la cooperativa;
- la menzione di ulteriori soggetti, già identificati nella sentenza di prime cure come vittime di abusi che, pur non essendo stati parti civili nel processo penale,
avrebbero comunque potuto avanzare significative pretese risarcitorie in sede civile e, tra questi, erano già inequivocabilmente individuabili, già dalla lettura della
CP_1 sentenza del 2015, quantomeno altri 7 soggetti (le cui iniziali sono: B.E.; CP_9
CP_ CP_1 CP_ CP_1 e i quali compongono la più ampia platea (di 12 soggetti) di coloro che non hanno sottoscritto alcun accordo e che oggi avanzano pretese risarcitorie, attualmente sul tavolo della , per ulteriori 4,8 milioni di euro Parte_1
circa (in base ad un conteggio che l'Attestatore ha ritenuto assistito da “assoluta logica”,cfr. p. 82 Attestazione).
Lo stesso prof. Menchini nel proprio parere aveva dato atto che la situazione imponeva una condotta ispirata a principi di prudenza e diligenza, raccomandando: i) una stretta e costante vigilanza sullo stato del procedimento di impugnazione della sentenza promossa dalla cooperativa;
ii) una costante verifica e valutazione di ogni ulteriore elemento processuale e non che potesse influire sulla determinazione delle voci di danno;
iii) una diffusa informativa, nei prossimi rendiconti societari,
della situazione processuale, se del caso procedendo a una adeguata revisione delle scelte operate,
qualora emergano nuovi fatti;
iv) una condotta idonea a preservare la garanzia patrimoniale dovuta ai creditori, presenti e futuri, anche in vista delle possibili richieste risarcitorie che dovessero eventualmente essere quantificate e documentate in sede di giudizio ex art. 539 c.p.p.
Di contro, la società:
a) nel bilancio 2016 ha azzerato gli accantonamenti provvisionali, sul presupposto di aver ottenuto (a seguito della sentenza d'Appello n. 274 del 15/7/2016) una riduzione
(prevalentemente per l'esclusione di soggetti diversi dalle vittime) delle provvisionali a €
750.000,00 (spalmate su soli 9 soggetti), di aver altresì presentato ricorso per Cassazione e di aver in ogni caso saldato ogni debito a titolo di provvisionali;
b) nella relazione sulla gestione del bilancio 2017 ha costituito in via prudenziale un generico accantonamento (che risulta di soli € 100.000,00) per risarcimento danni, «vista l'esposizione
pagina 29 di 40 della cooperativa a procedimenti che potrebbero determinare questa eventualità e per i quali non è
tuttavia possibile determinarne il quando e il quanto»;
c) nel bilancio 2018 ha accantonato un fondo rischi passività potenziali di € 1.000.000 (senza ulteriori specifiche).
Tuttavia, nella transazione stipulata nel 2019 dal commissario ministeriale con alcune delle vittime, si dà atto che le stesse avevano chiesto precedentemente la somma di € 9.950.000,00: dunque, al momento della transazione, la aveva già ricevuto – peraltro solo da alcune delle parti che Parte_1
si erano costituite parte civile nel processo penale – ulteriori richieste risarcitorie per quasi 10 milioni di euro, importo oltretutto conteggiato al netto delle provvisionali già corrisposte.
Inoltre, nelle informazioni pubblicate con i bilanci dal 2016 al 2018 non risultano richieste di ulteriori pareri relativi all'aggiornamento o al riesame dei rischi potenziali, né iniziative verso gli autori materiali dei reati tendenti al recupero delle somme che la cooperativa aveva dovuto corrispondere quale responsabile civile a titolo di provvisionale (l'iniziativa sarà presa solo dal commissario ministeriale subentrato nel 2018), e nessun rilievo risulta essere stato formulato dai soggetti incaricati tempo per tempo della revisione legale sull'assenza di adeguati fondi rischi.
Infine, nessuna mappatura delle vittime e dei correlati diritti risarcitori risulta essere stata effettuata in sede di composizione negoziata.
Tra l'altro il commissario, interpellando il Presidente della commissione Parlamentare d'Inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità , ha ricevuto dallo stesso (pag. 26 parere): Parte_7
- «sia di un elenco nominativo di potenziali vittime che consta di ben 52 soggetti, per 29 dei
quali non risulta però alcuna istruttoria nell'ambito del Piano, in quanto trattasi di
nominativi non rilevati o segnalati, né per affermare, né per escludere l'eventuale esistenza di
titoli risarcitori;
- - sia un diverso elenco nominativo di ben 94 soggetti denominato “lavoratori della
cooperativa agricola «il forteto» di cui si chiede la ricostruzione della posizione contributiva”
e per i quali risulterebbero dunque necessari specifici approfondimenti con riferimento alla
regolarità contributiva e alle eventuali passività correlate, tematica in relazione alla quale
non v'è nel Piano (e neppure nell'Attestazione) un'istruttoria dedicata, salvo il riferimento (a
p. 135) al fatto che, per le vittime che hanno trascorso periodi presso la comunità, la stima del
pagina 30 di 40 correlato diritto risarcitorio è stata fatta: - “Senza contare che nel periodo di permanenza
indicato hanno lavorato senza aver mai ricevuto una busta paga oltre ai contributi”».
Non vi è dunque nemmeno certezza se il passivo indicato dalla ricorrente sia stato determinato nella sua misura o se, durante la procedura, possano emergere nuove – e probabili – posizioni debitorie.
c) La vicenda DOMCA
La società infine non ha spiegato le motivazioni per le quali non si sia attivata, in tempi ragionevoli –
risalendo la vicenda all'anno 2017 – al fine di ottenere il risarcimento del danno causato dalla fornitura di un prodotto, poi rivelatosi non conforme alla normativa europea, per la conservazione dei prodotti caseari, tenuto conto del lungo lasso di tempo trascorso (7 anni) che potrebbe aver compromesso le prospettive di realizzo del credito risarcitorio, tenuto anche conto che la società fornitrice è straniera.
In conclusione, alla luce degli elementi evidenziati, il piano avrebbe dovuto contenere l'indicazione delle azioni risarcitorie e recuperatore esperibili collegate alle vicende sopra illustrate, che coinvolgono soprattutto la precedente governance, di cui non è fatta alcuna menzione.
*******
Rilevati i profili di inammissibilità del concordato, occorre ora verificare la sussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale della società, tenuto conto dell'istanza dei sindaci e della richiesta del pubblico ministero.
In via preliminare, occorre verificare se la debitrice sia assoggettabile a liquidazione giudiziale.
Quanto alla natura dell'attività svolta dalla società, giova precisare:
− che grava sul creditore istante l'onere di provare gli elementi integranti il fatto costitutivo,
ovvero la qualità di imprenditore commerciale del soggetto verso il quale è richiesta l'apertura della liquidazione giudiziale e lo stato di insolvenza, mentre grava sul debitore la prova degli elementi impeditivi, estintivi e modificativi, quali la sussistenza delle esclusioni legate al limite dimensionale o alla natura dell'attività espletata;
− che è ammessa dal nostro ordinamento la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale delle imprese cooperative che svolgano attività commerciale, sottoposte anche alla liquidazione giudiziale, oltre che a liquidazione coatta amministrativa, secondo il criterio discretivo della prevenzione (art. 295 CCII).
Nel caso di specie dalla visura camerale risulta che la cooperativa abbia come oggetto sociale
«l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile», e che, nell'ambito pagina 31 di 40 dell'oggetto sociale, la stessa potrà svolgere una serie di attività quali, a titolo esemplificativo:
comprare o affittare terreni agricoli, boschivi e/o fabbricati rurali per coltivarli e utilizzarli in conduzione diretta;
assumere appalti per esecuzione di opere di bonifica, lavori agricoli, lavorazioni meccaniche, lavori anche di tipo industriale connessi con l'attività agricola;
acquistare o noleggiare macchine agricole per l'esercizio dell'agricoltura; gestire la raccolta dei prodotti agricoli e zootecnici della cooperativa, dei soci conferenti e di terzi produttori, curarne la conservazione, provvedere alla loro trasformazione e alla loro vendita;
acquistare, costruire, affittare fabbricati da adibire ai servizi amministrativi e logistici, ad alloggi per i soci e alle attività inerenti alla conduzione agricola, alla trasformazione, manipolazione, conservazione e vendita dei prodotti propri e di terzi;
gestire allevamenti zootecnici, avicoli e di altro genere, svolgere tutte le attività di trasformazione e conservazione dei prodotti ricavati dagli allevamenti della cooperativa, conferiti dai soci e acquistati da terzi produttori o allevatori, al fine di far ottenere agli stessi una più alta redditività del lavoro agricolo;
acquistare prodotti agricoli, bestiame e prodotti derivati dagli allevamenti per provvedere alla loro vendita, trasformazione e manipolazione, conservazione e successiva commercializzazione,
attraverso conferimento dei soci e/o acquisto da terzi per accrescere il potere contrattuale dei lavoratori della terra e aumentare la redditività del lavoro agricolo;
svolgere attività agrituristiche e ogni altra attività connessa alle attività agricole.
L'attività in concreto svolta dalla (come risulta dal verbale di revisione 2023/2024, doc. 4 Parte_1
memoria difensiva) è quella di trasformazione del latte ovino e bovino, di gestione di un proprio punto vendita (negozio alimentari, ristoro, garden) che provvede alla commercializzazione di prodotti propri, acquistati da soci e acquistati da terzi, nonché gestione un bar all'interno del teatro PU di
Firenze (attività che svolge da circa due anni).
Nella propria memoria, ha rilevato: Parte_1
1) di non essere assoggettabile alla disciplina della liquidazione giudiziale, essendo cooperativa a mutualità prevalente;
2) che al massimo, trattandosi di cooperativa agricola, potrebbe essere sottoposta a liquidazione controllata.
Quanto al primo profilo, va osservato che la cooperativa c.d. “a mutualità prevalente” è quel particolare tipo di società che svolge attività prevalentemente in favore di soci, consumatori di beni o utenti di servizi oppure si avvale prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci lavoratori o pagina 32 di 40 degli apporti di beni o servizi da parte dei soci conferitori, e si distingue dalle altre società perché lo scopo principale non è quello di distribuire un utile, ma quello di fare partecipare i soci all'interno della propria attività, il tutto alle migliori condizioni di mercato.
Ci si trova, comunque, in un ambito di attività ove il lavoro o il conferimento è remunerato;
ne deriva che l'attività della cooperativa è di per sé attività economica e, quindi, che non deve escludersi che le società cooperative possano svolgere attività commerciale (anzi, di regola la svolgono), anche se all'interno del proprio statuto è specificato lo scopo mutualistico.
In altre parole, deve rilevarsi che per la qualificazione di un'impresa come commerciale, ciò che rileva,
accanto all'autonomia gestionale, finanziaria e contabile, è il perseguimento di un c.d. lucro oggettivo,
ossia il rispetto del criterio di economicità della gestione, quale tendenziale proporzionalità di costi e ricavi, in quanto questi ultimi tendano a coprire i primi, almeno nel medio-lungo periodo;
rimane,
invece, giuridicamente irrilevante lo scopo di lucro (c.d. lucro soggettivo), il quale riguarda il movente soggettivo che induce l'imprenditore ad esercitare la sua attività (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 6835 del
24/03/2014 (Rv. 630547 - 01)).
Non è, dunque, il fine mutualistico che esclude in sé la natura di imprenditore commerciale di una cooperativa, dato che l'art. 2545 terdecies c.c., ne prevede espressamente la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, così riconoscendo che queste possono svolgere anche un'attività
commerciale.
L'impresa debitrice, dal canto suo, per escludere l'apertura della liquidazione giudiziale, ha l'onere di dimostrare la mutualità esclusiva o prevalente della propria attività ex artt. 2511 c.c. e ss. (attività
prevalentemente in favore dei soci o utenti di beni o servizi;
l'avvalersi prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci e degli apporti di beni o servizi da parte dei soci), non essendo sufficiente la menzione della stessa nell'oggetto sociale, dovendosene al contrario verificare l'effettività.
Orbene, nel caso di specie risulta che svolga attività oggettivamente commerciale e che Parte_1
non sia più, ad oggi, cooperativa a mutualità prevalente, come risulta dal verbale di ispezione del febbraio 2025, ove è osservato che (pag. 7) «La cooperativa non ha raggiunto la prevalenza nell'esercizio
pagina 33 di 40 Quanto al secondo profilo, attinente alla natura agricola, va osservato che la giurisprudenza di legittimità (da ultimo, Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1049 del 21/01/2021 (Rv. 660224 - 01)) ha da tempo declinato le regole per l'assoggettabilità a fallimento – oggi liquidazione giudiziale – dell'imprenditore agricolo.
In particolare, la Suprema Corte ha precisato che:
a) la sottrazione dell'impresa agricola, nella definizione offerta dall'art. 2135 c.c. al fallimento (ora alla liquidazione giudiziale) non può essere intesa nel senso che lo svolgimento di un'attività
agricola pone al riparo dal fallimento l'impresa che svolga, nel contempo, anche un'attività di carattere commerciale;
b) pertanto, la ripartizione dell'onere probatorio ai fini dell'accertamento della fallibilità (ora,
dell'assoggettabilità a liquidazione giudiziale) dell'imprenditore agricolo comporta che competa a chi sollecita la dichiarazione di fallimento di un imprenditore agricolo allegare e dimostrare l'esistenza di un'attività commerciale che si affianchi all'attività agricola, affinché
sia possibile constatare il ricorrere del presupposto richiesto dall'art. 1, comma 1, LF (ora art. 121 CCII);
c) grava invece su chi invochi l'esenzione dal fallimento assumendo la sussistenza delle condizioni per ricondurre l'attività commerciale svolta nell'ambito dell'art. 2135, comma 3, c.c.
- ai sensi dell'art. 2697, comma 2, c.c. ed anche in applicazione del generale principio di vicinanza della prova - il corrispondente onere probatorio (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16614 del
08/08/2016 (Rv. 640937 - 01));
d) quanto invece alla prevalenza dell'attività di commercializzazione rispetto a quella agricola,
l'attuale formulazione dell'art. 2135, comma 3, c.c., nell'individuare quali attività connesse le attività esercitate dall'imprenditore agricolo dirette alla manipolazione, conservazione,
trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, richiede che le stesse abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo ed impone quindi di valutare, con riferimento alla singola impresa, se queste attività siano svolte su prodotti ottenuti in via esclusiva o quanto meno in prevalenza dall'attività agricola dell'imprenditore;
e) dunque, in presenza di un'attività connessa di commercializzazione la natura di impresa agricola non consegue di per sé dallo svolgimento di un ciclo biologico di coltivazione pagina 34 di 40 collegato con il fondo, ma dal fatto che tale commercializzazione riguardi prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo piuttosto che in altro modo.
Orbene, nel caso di specie risulta, come detto, che svolga attività oggettivamente Parte_1
commerciali, seppur declinate nell'ambito cooperativistico, tenuto conto, tra l'altro, che sin dal 2023 la cooperativa ha perduto il requisito della mutualità prevalente.
È invero la stessa debitrice, nella domanda di concordato, ad affermare di aver operato, in prevalenza,
nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti aziendali e del territorio (in particolare, prodotti caseari).
A conferma di quanto sopra affermato, risulta inoltre dagli atti che la cooperativa abbia fatto ricorso anche all'acquisto di prodotti da operatori commerciali terzi, peraltro inerenti alla sua attività tipica
(produzione e commercializzazione di prodotti caseari).
Nell'indicare, infatti, le ragioni per le quali non è stato rispettato l'accordo sottoscritto con le banche a seguito della composizione negoziata, la società ha riferito (pagg. 33 e ss. integrazioni) che il piano industriale prospettato ai creditori si «fondava sull'aumento della produzione casearia, che doveva per forza
di cose passare per un incremento dell'acquisto della materia prima (il latte da lavorare nel caseificio)», e che
«Purtroppo alcuni dei presupposti del Piano non si sono realizzati o comunque non nei tempi previsti. È stato
così per il finanziamento promesso da Confcooperative pari a 250.000 euro e mai sottoscritto così come
l'alienazione di alcuni beni quali serra, stalle, fienile e terreni per un valore di 1.250.000 prevista per il 2024 che
poi non si è realizzata. Altre entrate previste come il finanziamento PRS della Regione Toscana per 132.000 euro
e non erogato perché incompatibile con la procedura di Composizione Negoziata della Crisi ma anche il periodo
in cui le banche hanno sospeso gli anticipi fatture. L'obiettivo del Piano era quello di dotare la cooperativa di
risorse finanziarie straordinarie in grado di alimentare il ciclo produttivo garantendo l'acquisto di almeno 1,5
milioni di litri di latte ovino oltre quelli previsti. Per un corretto sviluppo del ciclo produttivo avrebbe avuto
bisogno di quelle risorse, ma anche di una completa operatività con il sistema bancario, per produrre e avviare a
stagionatura il prodotto per l'inverno e l'autunno. Non aver potuto provvedere in tal senso ha portato a un
taglio degli ordini stimato in oltre 500.000 euro ma soprattutto ha incrinato il rapporto di fiducia con i clienti,
soprattutto americani, che su quel prodotto sapevano di poter contare. Da qui il naufragio inevitabile del piano
assunto durante la fase della Composizione».
In altre parole, la società non solo commercializzava (e commercializza tuttora, essendo operativo il ramo “Serra”) prodotti, ma acquistava anche materia prima da terzi, la lavorava e la rivendeva pagina 35 di 40 (attività tipica di trasformazione); la composizione negoziata sarebbe dunque sostanzialmente fallita –
seppur si fosse arrivati a un accordo ex art. 23 CCII – in quanto sarebbero venuti meno i fondi per attuare il programma di acquisti dei prodotti da trasformare e rivendere sul mercato.
Detto ciò, e alla luce di quanto sopra esposto, la società non ha dimostrato sussistenza delle condizioni per ricondurre l'attività di commercializzazione dei prodotti agricoli a quella esercitata nell'ambito di cui all'art. 2135, comma 3, c.c., non avendo provato che tale attività ha come oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o dall'allevamento di animali (anzi, come rilevato, la commercializzazione riguardava prodotti derivante dalla trasformazione di materie prime acquistate da terzi).
In definitiva, è assoggettabile a liquidazione giudiziale. Parte_1
Nel merito, ritiene il Tribunale che debba procedersi alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di . Parte_1
Quanto al requisito di cui all'art. 49, ult. comma, CCI, dalla documentazione allegata alla domanda di concordato risultano debiti scaduti ben superiori a € 30.000,00: basti menzionare i debiti verso le banche per circa 1,5 milioni di euro, verso altri finanziatori per circa 1,6 milioni di euro, verso dipendenti per € 280.000,00 circa, oltre ai debiti previdenziali per € 213.000,00 circa e ai debiti erariali per € 620.000,00 circa (dati indicati nell'attestazione).
Con riferimento ai presupposti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCI, risulta dai bilanci in atti che la debitrice non è nel possesso congiunto dei requisiti di cui al medesimo articolo.
Quanto alla sussistenza del presupposto dello stato d'insolvenza, secondo il prevalente orientamento della dottrina e della giurisprudenza, la valutazione dello stesso va compiuta in modo oggettivo
(attraverso una molteplicità di fatti esteriori idonei a dimostrare l'incapacità dell'imprenditore a soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni), indipendentemente dall'accertamento delle cause e dell'imputabilità delle stesse all'imprenditore (Cass. SS.UU., sent. n. 115/2001, Cass., sent. n.
4789/2005).
Quando la società è in liquidazione, come nel caso di specie, la valutazione del giudice deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori sociali, previa realizzazione delle attività sociali, ed alla pagina 36 di 40 distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (Cass. sent. nn. 24660/2020, 13644/13, 15442/2011 e 21834/2009).
Nel caso di specie, come risulta dalla domanda di concordato e dalla documentazione in atti, è escluso che l'attivo patrimoniale sia sufficiente a soddisfare integralmente i creditori.
Infatti, senza contare probabili passività derivanti dalle richieste di risarcimento in sede civile delle vittime del Forteto non menzionate nella proposta, l'ammontare dei debiti evidenziato nella domanda di concordato è pari a € 12.659.037,88, mentre l'attivo è indicato in € 7.723.350,00, e dunque di gran lunga inferiore.
Sussistono pertanto tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa in epigrafe.
Per la nomina del curatore si tiene conto dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI,
confermandosi il dott. Prof. professionista già nominato commissario giudiziale Persona_1
nella procedura concordataria.
Tenuto conto della sussistenza di un'offerta irrevocabile d'acquisto dei rami “Serra” e “Bottega”-
“ ”, appare opportuno autorizzare il curatore a proseguire l'esercizio dell'impresa CP_3
limitatamente al ramo “Serra”, unico attivo, al fine di preservare l'azienda e trasferirla, unitamente all'altro ramo, nel suo complesso, previa procedura competitiva.
La prosecuzione, allo stato, non risulta pregiudizievole per i creditori, tenuto conto della previsione del conseguimento di utili nell'esercizio del ramo in oggetto.
La durata si stabilisce prudenzialmente in giorni 90 dalla data di pubblicazione della sentenza;
le modalità operative saranno determinate dal G.D. previa istanza del curatore.
Con riferimento alla data dell'adunanza, stante la complessità della procedura, appare opportuno stabilire il maggior termine di 150 giorni dal deposito della sentenza.
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121, CCI,
dichiara
inammissibile la domanda di concordato preventivo di Parte_1
;
[...]
dichiara
pagina 37 di 40 l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Parte_1
, con sede in Vicchio (FI), Strada Statale n. 551 Km 19, n. REA FI – 267921,
[...]
C.F./P.IVA e, per l'effetto, P.IVA_1
nomina
il dott. Cristian Soscia giudice delegato per la procedura;
nomina
il dott. Prof. curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base Persona_1
delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c., CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213, CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza
il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina
al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP
e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce
il giorno 4 dicembre 2025, ore 9,30 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al giudice delegato;
pagina 38 di 40 assegna
il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala
al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone
la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;
dispone
l'esercizio dell'impresa ai sensi dell'art. 211 CCII Parte_1 Parte_1
limitatamente allo specifico ramo d'azienda denominato “Serra”, per giorni 90 decorrenti dalla data di pubblicazione della sentenza, mandando al curatore di depositare istanza per la determinazione delle modalità operative;
dispone
che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al
Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49,
co.4, CCI.
pagina 39 di 40 Così deciso in Firenze, nella Camera di Consiglio del 28 maggio 2025
IL RELATORE ED ESTENSORE LA PRESIDENTE
Cristian Soscia Maria Novella Legnaioli
pagina 40 di 40 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
16 Tributari chirografari 62.428,97 62.428,97
2.603.820,46 10.055.217,42 12.659.037,88
2023 e probabilmente, anche se ancora non sono disponibili i dati definitivi, stante la cessazione dell'attività, non
la raggiungerà neppure nell'esercizio 2024».