CA
Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 23/09/2025, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai
Magistrati:
Dott. Roberto Rezzonico Presidente
Dott. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dott. Carlo Pietrarossi Giudice Aus. rel.
SENTENZA
Nei giudizi riuniti nn. 139/2022 e 164/2022 aventi ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 478/2021 emessa dal Tribunale di Gela in data
06.11.2021
PROPOSTO DA
, nato a [...] il5.02.1961 ed ivi residente in [...]
Giorgio La Pira n. 54 (c.f. ), (rappresentato e CodiceFiscale_1 difeso dall'Avv. Pietro Stimolo presso il cui studio in Niscemi, via Cavour
n. 115, è elettivamente domiciliato;
Appellante nel giudizio nn. 139/2022 R.G.C.A. ed appellato nel giudizio n. 164/2022 R.G.C.A.
CONTRO
, nata a [...] il [...] ed ivi Controparte_1 residente nella via Setticarraro n. 31, (c.f. CodiceFiscale_2
1 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Ianni, presso il cui studio, in
Niscemi, C.so Gramsci n. 100, è elettivamente domiciliata;
Appellata nel giudizio n. 139/2022 R.G.C.A e nel giudizio n. 164/2022
R.G.C.A.
E, NEI CONFRONTI DI
Part
, nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_2 [...]
, C.F._3
Appellato nel giudizio n. 139/2022 R.G.C.A. e nel giudizio n. 164/2022
R.G.C.A. – contumace;
E, NEI CONFRONTI DI
, nato a [...] il [...], e residente a [...] (c.f. ), CodiceFiscale_4 [...]
, nato a [...] il [...] ed ivi residente nella via S. CP_4
Carnevale n. 33 (c.f. ), entrambi rappresentati e CodiceFiscale_5 difesi dall'Avv. Michele Magaddino presso il cui studio, in Trapani, via
Carolina n. 4, sono elettivamente domiciliati;
Appellati incidentali nel giudizio n. 139/2022 e nel giudizio n. 164/2022
R.G.C.A.
E, NEI CONFRONTI DI
, nato a [...] il [...] (c.f. CP_5 C.F._6
), rappresentato e difeso dall'Avv. Emanuele Enrico Aliotta, presso
[...] il cui studio, in Gela, Via Cairoli n. 83, è elettivamente domiciliato;
Appellato nel giudizio n. 139/22 R.G.C.A. ed appellante nel giudizio n.
164/2022 R.G.C.A.
E, NEI CONFRONTI DI
2 , nato a [...] l'[...] (c.f. CP_6 C.F._7
),
[...]
Appellato nel giudizio n. 139/2022 e nel giudizio n. 164/2022 R.G.C.A.-
Contumace;
E, NEI CONFRONTI DI
, nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_7 [...]
) e , nata a [...] il [...] (c.f. C.F._8 CP_8
), residenti a [...]
23, rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Spadaro, presso il cui studio, in Niscemi, Via Umberto I° n. 98, sono elettivamente domiciliati;
Appellati incidentali nel giudizio n. 139/2022 ed appellati nel giudizio n.
164/2022 R.G.C.A.
Conclusioni dell'appellante (giudizio n. Parte_1
139/2022 R.G.C.A.)
“Voglia l'ecc.ma Corte d'appello di Caltanissetta, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa: in riforma della sentenza impugnata del
Tribunale di Gela n. 478/2021 del 6 novembre 2021 pubblicata in data 8 novembre 2021, recante repertorio n. 587/2021 resa dal Giudice monocratico nella persona della dottoressa Flavia Strazzanti nel procedimento iscritto al RGAC n. 602/17 ritenere e dichiarare che nessuna responsabilità può essere ricondotta nei confronti del signor Parte_1 per i comportamenti posti in essere dal figlio
[...] Controparte_9
e, conseguentemente, revocare ogni statuizione di condanna nei suoi confronti. Sempre in riforma della sentenza impugnata ritenere e dichiarare che nessun danno morale ha subito parte attrice in quanto non adeguatamente provato;
In subordine ridurre la quantificazione dello stesso nei limiti del giusto e dell'imputabile secondo i criteri espressi in parte motiva nel presente atto di appello, riducendo la quantificazione dello stesso in riferimento alla quantificazione del danno biologico per come
3 stabilito dal c.t.u. nella relazione resa nel primo grado del giudizio. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.”
Conclusioni dell'appellata (giudizio n. Controparte_1
139/2022 R.G.C.A.)
“Nel merito rigettare l'appello proposto dal signor e le Parte_1 comparse di Costituzione e risposta con appello incidentale e in accoglimento di tutti i motivi del presente atto confermare la sentenza di primo grado n. 478/21 condannando i signori , Parte_1
, , , , Controparte_9 CP_5 CP_6 Controparte_4
al pagamento, in solido tra CP_3 CP_8 Controparte_7 loro, in favore di di €. 431.436,95 a titolo di Controparte_1 risarcimento del danno non patrimoniale oltre corrispettivo al saggio legale dalla data della presente decisione fino al saldo. Condannare i signori
, , , , Parte_1 Controparte_9 CP_5 CP_6
, a Controparte_4 CP_3 CP_8 Controparte_7 corrisponde in favore dell'erario le spese di lite che si liquidano in €.
21.387,00 oltre spese generali IVA e CPA come per legge. Porre le spese di consulenza tecnica liquidate con separato decreto in capo ai convenuti in solido oltre alla condanna delle spese di giudizio secondo grado. In subordine nella denegata ipotesi di non accoglimento dei superiori motivi si chiede che la ecc.ma Corte d'Appello voglia ammettere, ai sensi dell'articolo 356 c.p.c., l'interrogatorio formale di Controparte_9
e e la prova per testi sui CP_6 CP_3 Controparte_7 capitolati con i testimoni indicati nella memoria istruttoria ex articolo 183 comma sei n. 2 c.p.c.”
Conclusioni degli appellati e CP_3 Controparte_4
(giudizio 139/2022 R.G.C.A.)
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello di Caltanissetta respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, 1) preliminarmente si reiterano le richieste di
4 interrogatorio formale e prove testimoniali dedotti dagli odierni appellanti nella comparsa di costituzione relativa al giudizio di primo grado e reiterate nella memoria istruttoria ex art. 183 n. 1, 2 e 3 sexies c.p.c. che qui devono integralmente ritenersi ripetute e trascritte. 2) In riforma della sentenza impugnata ritenere e dichiarare che nessuna responsabilità può essere ricondotta nei confronti del signor per i comportamenti del Controparte_4 figlio e conseguentemente revocare ogni statuizione di CP_3 condanna nei confronti degli stessi. 3) In riforma della sentenza impugnata ritenere e dichiarare che nessun danno morale ha subito parte attrice, in subordine ridurre la quantificazione dello stesso nei limiti del giusto e dell'imputabile riducendo la quantificazione dello stesso in riferimento alla quantificazione del danno biologico per come stabilito dal c.t.u. nel primo grado di giudizio. Vinte le spese.”
Conclusioni dell'appellato (appellante nel CP_5 giudizio n. 164/2022 R.G.C.A.
“Voglia l'ecc.ma Corte d'appello di Caltanissetta respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa: 1) In riforma dell'impugnata sentenza del
Tribunale di Gela n.478 del 6 novembre 2021 ritenere e dichiarare che nessuna responsabilità può essere attribuita ad per i CP_5 comportamenti posti in essere dal figlio e, CP_6 conseguentemente, revocare la statuizione di condanna nei suoi confronti.
2) Sempre riforma della suddetta sentenza ritenere e dichiarare che nessun danno morale ha subito parte attrice in quanto non adeguatamente provato. In subordine ridurre la quantificazione dello stesso nei limiti del giusto e dell'imputabile secondo i criteri espressi in parte motiva del presidente appello riducendo la quantificazione dello stesso in riferimento al danno biologico per come stabilito dal c.t.u. nella relazione resa nel primo grado di giudizio. 3) Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.”
Conclusioni degli appellati ed appellanti incidentali e CP_7 CP_8
(giudizio n. 139/2022 R.G.A.C.
5 “Piaccia all'ecc.ma Corte d'appello di Caltanissetta: 1) accogliere l'appello principale proposto da e per l'effetto riformare la Parte_1 sentenza impugnata con rigetto delle domande proposte in primo grado dall'appellata . 2) In accoglimento del primo Controparte_1 motivo del presente atto di appello, ritenere e dichiarare non provato il danno riconosciuto in sentenza all'appellata e, Controparte_1 per l'effetto, rigettare le domande di risarcimento da quest'ultima proposte;
3) In accoglimento del secondo motivo del presente atto di appello ritenere
e dichiarare l'appellante incidentale non responsabile ai CP_8 sensi dell'art. 2048 c.c.; 4) In accoglimento dal terzo motivo del presente atto di appello ritenere non provato il danno morale e conseguentemente rigettare la relativa domanda proposta dall'appellata Controparte_10
o ritiene errata la quantificazione del danno riconosciuto in sentenza
[...]
e, per l'effetto, quantificare il danno morale tenendo conto della misura dell'
8% del danno biologico riconosciuto dal c.t.u.; 5) In accoglimento del quarto motivo di appello ritenere non richiesta e comunque non provata la personalizzazione del danno e, per l'effetto riformare la sentenza con
l'esclusione della personalizzazione del danno;
6) Condannare l'appellata
alle spese di giudizio di primo e di secondo grado. Controparte_1
Si chiede che l'ecc.ma Corte d'appello di Caltanissetta voglia ammettere, ai sensi dell'art. 356 c.p.c., l'interrogatorio formale dell'appellata
[...]
e la prova testimoniale sui capitolati con i testimoni Controparte_1 indicati nelle memorie istruttorie degli appellanti incidentali ex art. 183 c.
VI n. 2 c.p.c. del 19.10. 2019.”
Svolgimento del processo
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio avanti al Tribunale di Gela,
conveniva in giudizio Controparte_1 Controparte_9
, , , nonché i loro genitori CP_6 CP_3 Controparte_7
e , Parte_1 CP_5 Controparte_4 CP_8 questi ultimi quali esercenti la responsabilità genitoriale sui figli minori
6 all'epoca dei fatti, al fine di chiedere il risarcimento del danno psicofisico e morale discendente dal reato di violenza sessuale di gruppo commesso in Gela in data 4 Febbraio 2007 e accertato con sentenza del Tribunale per i Minorenni di Catania, passata in giudicato.
Esponeva l'attrice che la sera del 2 febbraio 2007, verso le ore 22,30, veniva caricata, a forza, sul ciclomotore sul quale viaggiavano CP_9
e e trasportata, contro la sua volontà, presso
[...] CP_6 un immobile di Niscemi in via Della Resistenza n. 23, ove i suddetti, insieme a e , la costringevano a subire CP_3 Controparte_7 atti sessuali.
Chiedeva, pertanto, condannarsi i convenuti, ciascuno per la propria rispettiva competenza e responsabilità, al risarcimento dei danni che quantifica in €. 500.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Si costituiva in giudizio il quale avversava la Controparte_9 domanda chiedendone il rigetto e, in via subordinata, ridursi il risarcimento del danno in misura inferiore a quella richiesta.
Si costituivano il quale deduceva la insussistenza Parte_1 della responsabilità ex art. 2048 c.c..
Anche il convenuto spiegava le proprie difese contestando CP_6 di aver commesso il reato e contestando la quantificazione del danno ritenuta eccessiva.
e si CP_3 Controparte_4 Controparte_7 CP_8 costituivano tutti chiedendo, preliminarmente, dichiararsi la nullità dell'atto introduttivo del giudizio ai sensi dell'art. 164 c.p.c.. Nel merito chiedevano rigettarsi le avverse domande in quanto infondate in fatto e in diritto e, in via subordinata, accogliersi le stesse nei limiti del giusto e dell'imputabile con il rigetto di quanto non provato.
7 infine, nel costituirsi, chiedeva dichiararsi il difetto di CP_5 legittimazione passiva e l'assenza dei presupposti di una pronuncia di condanna ex art. 2048 c.c. e, nel merito instava per il rigetto della domanda perché infondata e non provata.
Il giudizio veniva istruito mediante produzione documentale e c.t.u. medica e, rigettate le richieste di prove orali, all'udienza dell'11.05.2021 tenuta in modalità cartolare, la causa veniva posta in decisione.
Con la sentenza oggi gravata il Tribunale di Gela ha accolto la domanda attorea condannando Parte_1 Controparte_9
, , , , CP_5 CP_6 Controparte_4 CP_3 [...]
e al pagamento, in solido tra loro, in favore CP_8 Controparte_7 dell'attrice della somma di €.431.436,95 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi dalla data della sentenza al saldo.
Ha altresì condannato i convenuti a corrispondere, a favore dell'erario, le spese di lite liquidate come in dispositivo ponendo a carico gli stessi convenuti le spese di c.t.u. liquidate con separato Decreto.
Il Tribunale, dopo aver rigettato la preliminare eccezione di nullità della citazione avanzata dai convenuti , , CP_3 Controparte_4 [...]
e rilevando come gli stessi, tempestivamente CP_8 Controparte_7 costituitisi in giudizio, avevano svolto le proprie difese senza subire un
“vulnus”, ha deciso nel modo suddetto richiamando quanto emerso dalla sentenza n.166/2013 emessa dal Tribunale per i Minorenni di Catania in funzione di GUP nei confronti di , , Controparte_9 CP_6
ed con la quale, questi ultimi, erano stati CP_3 Controparte_7 giudicati colpevoli dal reato di cui agli articolo 609 bis e 609 octies c.p. e condannati alla pena di anni quattro di reclusione, sentenza confermata dalla Corte d'appello di Catania e passata in giudicato.
Il Tribunale, rilevato che seppure l'articolo 10 del DPR 448/1988 escluda espressamente l'efficacia del giudicato della sentenza irrevocabile resa
8 all'esito del processo a carico dell'imputato minorenne nel giudizio per risarcimento del danno dal reato, per costante orientamento giurisprudenziale, si riconosce che gli elementi acquisiti in sede penale possono essere posti a fondamento del convincimento del Giudice di merito per la ricostruzione dei medesimi fatti ai fini dell'accertamento della responsabilità civile nei confronti degli imputati giudicati colpevoli del reato.
Ciò premesso il Giudice di prime cure ha ulteriormente ricordato che i convenuti nel costituirsi, anche negando la loro responsabilità per i fatti commessi, hanno contestato genericamente l'addebito per come accertato in sede penale e non hanno avanzato alcun rilievo critico rispetto agli elementi probatori emersi con la sentenza di condanna su cui è fondata la loro responsabilità.
In particolare, nulla hanno contestato in ordine alle intercettazioni telefoniche e ambientali indicate nella sentenza penale di condanna o, ancora, né sul riconoscimento fotografico operato dall'attrice, così da potersi ritenere dimostrato il reato commesso contro l'attrice dai convenuti e Controparte_9 CP_6 Controparte_7
i quali rispondono, in sede civile, in base al disposto CP_3 dell'articolo 2059 c.c. e 185 c.p..
Con riferimento alla responsabilità genitoriale ex art. 2048 c.c. il Giudice di prime cure, - richiamata la costante giurisprudenza in materia a mente della quale elementi costitutivi della suddetta responsabilità sono il fatto illecito commesso dal minore ed il danno cagionato, della cui prova è onerato il danneggiato e la condotta commissiva o omissiva ascrivibile ai genitori, che costituisce violazione del precetto della vigilanza, i quali, per sottrarsi alla loro presunzione di responsabilità devono invece provare di non avere potuto impedire il fatto ovvero allegare prova positiva dell'osservanza dei precetti imposti dall'articolo 147 c.c. relativamente ai doveri verso i propri figli, tra i quali quello di educare la prole nonché
9 quella di vigilare sulla condotta del figlio in modo adeguato all'ambiente e alle abitudini degli stessi, - ha ritenuto, anche per totale profilo, fondata la responsabilità dei medesimi.
Con riferimento all'entità dei danni il Tribunale, richiamate le risultanze della c.t.u. a firma del Dott. – medico specialista in Persona_1 neurologia - disposta in corso di causa che ha accertato le conseguenze psicologiche negative in capo all'attrice e i gravi esiti derivanti dall'evento traumatico, quantificando il danno biologico residuato in misura pari all'
8% ha liquidato, richiamate le tabelle del Tribunale di Milano, in favore della attrice la somma di €. 31. 436,95 a titolo di danno non patrimoniale ivi compresa una personalizzazione pari al 50% del punto base.
Con riferimento al danno morale il Tribunale, rilevato come il reato di violenza sessuale tuteli il bene giuridico della libertà sessuale quale forma di estrinsecazione della libertà personale e tenuto conto che dagli elementi assunti era emerso che il fatto commesso dai rei aveva arrecato effetti devastanti sulla vita di relazione della – all'epoca dei fatti CP_1 minorenne - ha ritenuto equo determinare tale danno e condannare gli stessi, in solido, al pagamento di una somma pari ad €. 400.000,00 comprensiva di interessi compensativi.
****
Avverso tale sentenza ha proposto gravame (giudizio Parte_1
n. 139/2022 R.G.C.A.) per i motivi in detto atto meglio specificati.
Con separato atto proponeva impugnazione avverso la medesima sentenza (giudizio iscritto al n. 164/2022 R.G.C.A.) CP_5
Con provvedimento del 21.12.2022 la Corte ha disposto la riunione dei due giudizi.
Sostituita l'udienza del 24 Aprile 2025 con il deposito di note ex artt.li 127
e 127 ter c.p.c., la Corte ha posto la causa in decisione concedendo alle
10 parti i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si ricorda, in via preliminare, che, con Ordinanza del 30.03.2023 la Corte, ha rigettato l'istanza di inibitoria formulata dagli appellanti per difetto dei requisiti di legge.
Con la medesima Ordinanza, inoltre, sono state rigettate, in quanto irrilevanti ai fini della decisione, le richieste istruttorie avanzate dagli appellanti e Controparte_4 CP_3 Controparte_7 CP_8
(prova per testi ed interrogatorio formale della in quanto
[...] Parte_2 inammissibili ovvero irrilevanti ai fini della decisione.
Si passa ad esaminare separatamente i due appelli riuniti.
Appello proc. 139/2022 r.g.
Con il primo motivo di censura deduce la erroneità Parte_1 della sentenza circa il dedotto raggiungimento della prova in ordine alla responsabilità dell'appellante nella qualità di genitore esercente la responsabilità sul figlio minore.
Si osserva che erroneamente il Giudice di prime cure, ha ritenuto sussistere la responsabilità ex art. 2048 c.c. per l'illecito commesso del figlio omettendo di valutare che egli, nel corso della Controparte_9 vita del figlio, aveva esercitato una attività educativa diretta ad una regolare crescita del minore, curandone la frequentazione della scuola, delle attività ludiche e sportive, essendo sempre presente con gli insegnanti e svolgendo una efficace e costante vigilanza sul minore, impartendo una educazione ed una istruzione consona alle proprie condizioni familiari e sociali e comunque adeguata a che il giovane non diventasse fonte di pericolo per gli altri.
11 Ne è dimostrazione, secondo l'appellante, il fatto che Controparte_9 ha frequentato le scuole dell'obbligo ed ha improntato la sua crescita su una fede cristiana che gli ha permesso di ricevere i sacramenti della
Comunione e della Cresima rispettando gli orari impartiti durante l'adolescenza tanto che, fino al momento della commissione del fatto, era un giovane privo di precedenti penali che non faceva paventare comportamenti che potessero denotare violazioni o deviazioni diversi e più gravi rispetto a quelli tipici di un ragazzo della sua età.
*****
Con il secondo motivo di gravame l'appellante deduce l'eccessiva quantificazione del danno morale, con errore in giudicando e violazione di legge per carenza e illogicità della motivazione.
A sostegno del motivo si evidenzia come la condanna al risarcimento del danno morale in €.400.000,00 appare completamente disancorata da qualsivoglia ragionamento logico giuridico a fronte di una quantificazione del danno biologico pari ad €. 31.436,95.
La motivazione addotta sul punto dal Decidente, continua l'appellante, risulta inadeguata, carente ed arbitraria.
Si ricorda come, costante giurisprudenza, affermi il principio secondo il quale in relazione ad un fatto illecito costituente anche fatto reato, la valutazione unitaria del danno non patrimoniale deve esprimere analiticamente l'iter logico giuridico ponderale delle poste e non già una apodittica affermazione di procedere ad un criterio arbitrale di equità pura non controllabile ad opera delle parti processuali interessate.
Ne discende, secondo l'appellante, che la condanna fondata su mero richiamo all'equità, rischia di sfociare in arbitrarietà pura atteso che la posta del danno morale deve comunque essere comparata e parametrata a quella del danno biologico individuato in sede di c.t.u. medico legale.
12 L'appellante deduce, ancora, come il danno morale andava dimostrato non potendo, esso, ritenersi sussistente in re ipsa, trattandosi di un danno immateriale per cui parte attrice avrebbe dovuto allegare i fatti costitutivi del diritto al risarcimento con specifico riguardo alle conseguenze pregiudizievoli riconducibili alla condotta dei convenuti. Per tale ragione, nella parte finale del motivo, l'appellante deduce la necessità, non accolta dal Tribunale, di ammettere le prove orali richieste in primo grado che avrebbero potuto dare contezza proprio delle conseguenze di natura morale subite dalla giovane in Parte_2 dipendenza dei fatti da lei subiti.
******
L'appello è infondato.
Quanto al primo motivo, si osserva che, ai sensi dell'art. 2048 c.c. “il padre
e la madre… sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi” (primo comma), così come lo sono “i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte” per gli illeciti compiuti dai minori “nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza” (secondo comma), fermo che tutti costoro possono liberarsi “dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto” (terzo comma).
I presupposti della responsabilità del genitore sono, pertanto, l'illecito del minore, la coabitazione di questi, il non averne impedito il fatto illecito.
La prova liberatoria che i genitori devono allegare, al fine di andare esenti da responsabilità, consiste nel dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire l'illecito, o che comunque non avrebbero potuto impedirne il verificarsi ed essa si concreta, normalmente, nella dimostrazione, oltre che di aver impartito al minore un'educazione consona alle proprie condizioni sociali e familiari, anche di aver esercitato sullo stesso una vigilanza adeguata all'età e finalizzata a correggere
13 comportamenti non corretti e, quindi, meritevoli di un'ulteriore o diversa opera educativa.
A tal fine non occorre che i genitori provino la propria costante ed ininterrotta presenza fisica accanto al figlio, quando per l'educazione impartita, per l'età del figlio e per l'ambiente in cui egli viene lasciato libero di muoversi, risultino correttamente impostati i rapporti del minore con l'ambiente extrafamiliare, facendo ragionevolmente presumere che tali rapporti non possano costituire fonte di pericoli per sé e per i terzi. (Cass.
28 marzo 2001 n. 4481).
In definitiva la prova liberatoria richiesta ai genitori non è limitata alla prova di aver diligentemente vigilato sul minore, ma si estende alla “prova positiva di aver impartito al figlio una adeguata ed efficiente educazione, in relazione al fatto illecito specifico, atta ad escludere la "culpa in educando"
(Cass. civ. n. 9556/2009).
Tale orientamento si fonda sull'idea che la responsabilità dei genitori del minore capace tragga fondamento dall'inadempimento dei loro inderogabili doveri educativi, che derivano dal disposto degli artt. 30 e 31
Cost. e degli artt. 147 e 315 c.c., poiché si ritiene che tali doveri siano stabiliti non solo nell'interesse dei figli, ma anche a tutela dei terzi.
Ai genitori, dunque, si chiede di aver esercitato un'“adeguata attività formativa, impartendo ai figli l'educazione al rispetto delle regole della civile coesistenza, nei rapporti con il prossimo e nello svolgimento delle attività extrafamiliari” (Cass. civ. n. 3963/2014), con riguardo alle regole di comportamento “vigenti nei diversi ambiti del contesto sociale in cui il soggetto si trovi ad operare” (Cass. civ. n. 26200/2011).
L'educazione deve essere “personalizzata ed efficace” e, come pure la vigilanza, può ritenersi “adeguata” solo se impartita “in conformità alle condizioni sociali, familiari, all'età, al carattere e all'indole del minore”
(Cass. civ. n. 26200/2011), in modo da rispondere efficacemente
14 alle necessità educative del singolo. [“i genitori non sono comunque liberati dalla presunzione di culpa di cui all'art. 2048 c.c., allorquando dimostrano di aver impartito al minore un'adeguata educazione essendo altresì, necessario che gli stessi abbiano vigilato sul grado di assimilazione degli insegnamenti da parte del figlio e sui risultati raggiunti” (Cass. civ. n.
12501/2000; nello stesso senso: n. 6741/1998).].
La Cassazione si è mostrata consapevole del particolare rigore derivante da una simile interpretazione, sostenendo però di ritenerlo “giustificato, considerato che esso, per un verso, ingenera il possibile interesse anche economico dei genitori ad impartire ai figli un'educazione che li induca a percepire il disvalore sociale dei comportamenti pericolosi per gli altri, mentre, per altro verso, è in sé idoneo a sollecitare la precauzione dei minori allo stesso fine, anche per il timore della possibile reazione dei genitori che fossero chiamati a rispondere delle conseguenze dei loro atti illeciti in danno dei terzi” (Cass. civ. n. 3964/2014).
Così richiamati i principi, anche giurisprudenziali, regolatori della responsabilità ex art 2048 c.c. ritiene questa Corte che il Tribunale, nel motivare la condanna del (e degli altri genitori, (pag. Parte_1
7 e seg. della sentenza), abbia ampiamente illustrato tali concetti rilevando, in particolare, come i giovani che avevano commesso la violenza sessuale in danno alla avessero dato atto di una totale Parte_2 insensibilità rispetto all'illecito perpetrato, come trapela dalle conversazioni avvenute tra loro, minimizzando il fatto e sminuendo il valore della persona offesa.
Il primo Giudice ha, ancora evidenziato che essi erano tutti sedicenni (ed quasi diciassettenne), al momento dei fatti e quindi Controparte_7 dotati di capacità di discernimento così da ritenersi che i genitori non abbiano adempiuto all'obbligo loro imposto di impartire ai figli l'educazione necessaria per non arrecare danni ai terzi nella loro vita di relazione (pag. 8 della sentenza).
15 In definitiva, il Tribunale ha considerato che l'onere educativo imposto ai genitori non consiste nella mera indicazione delle regole o nel curare un'istruzione adeguata o di natura religiosa (come evidenziato dall'appellante), bensì nel fornire gli strumenti per la costruzione di relazioni umane significative e tali da ingenerare il rispetto delle regole di convivenza.
L'impostazione del Tribunale merita di essere integralmente condivisa.
Come sopra ricordato, l'adeguatezza dell'impegno educativo deve rapportarsi allo specifico illecito commesso dal minorenne (Cass. civ. n.
9556/2009), per cui, nel caso in esame, i genitori avrebbero dovuto provare di avere impartito al figlio un'educazione specifica ed insistente sui valori del rispetto della sfera intima di ciascuna persona, in particolare quella sessuale, assolutamente inviolabile. I genitori avrebbero dovuto dimostrare di avere inculcato nei propri figli la consapevolezza che qualsiasi atto deliberatamente violento, soprattutto se commesso collettivamente (e quindi con particolare stato di inferiorità della vittima)
e riguardante un aspetto così profondamente intimo come la sfera sessuale, sarebbe stato intollerabile ed imperdonabile, non suscettibile di alcuna giustificazione o comprensione e questo, per esempio, mostrando inflessibile riprovazione, in presenza dei figli, verso episodi similari, dei quali si ha notizia purtroppo non rara dalle notizie di stampa e televisione.
Viceversa, il fatto stesso che, come accennato, dal tenore delle conversazioni intercettate non emerga alcun segno di resipiscenza dei quattro giovani per il gravissimo fatto commesso, e che anzi essi ne abbiano sminuito la rilevanza, è forte indice presuntivo dell'assenza del sopra descritto sforzo educativo specifico che, peraltro, in base al comma
3 dell'art. 2048 c.c., sarebbe stato onere dei genitori convenuti dimostrare.
Ritiene pertanto questa Corte che la declaratoria di responsabilità dell'appellante meriti piena conferma.
16 *****
Parimenti infondato è il secondo motivo di censura che lamenta la erronea e sproporzionata condanna al risarcimento del danno morale.
Con incarico conferito in data 28.05.2019 il Giudice di Gela conferiva al
Dott. – Medico chirurgo specialista in Neurologia – Persona_1
l'incarico di accertare l'entità delle lesioni residuate dalla in CP_1 dipendenza del fatto reato da lei subito, anche con riferimento alle implicazioni di natura psicologiche eventualmente derivate.
Il c.t.u., nel contraddittorio con i c.t. di parte Dott.ssa Persona_2
e Dott. , ha concluso il suo lavoro evidenziando come” Persona_3
La perizianda ha subito un trauma in seguito a una violenza sessuale di gruppo e tale vento ha causato conseguenze patologiche a livello psichico determinando l'insorgenza di un quadro psicopatologico. La condizione psicopatologica oltre che dall'esame psichico, è documentata anche dalle relazioni di certificazione e trattamento rilasciati dalla dottoressa Per_2 il 03.03.2015 e il 22.02.2017. Risulta che la perizianda ha praticato negli anni trattamento farmacologico con ansiolitici prescritti dal medico di famiglia, ma il beneficio tratto dalla perizianda è stato parziale. Pertanto, si può sostenere che l'evento traumatico subito è stato in grado di alterare
l'integrità psichica e l'equilibrio psicologico causando una disorganizzazione del sistema emotivo e comportamentale che ne permette
l'inquadramento patologico in una patologia psichica specifica ovvero disturbo cronico dell'adattamento con ansia e umore depresso misti.”
Il consulente specifica (pag. 5) che la patologia indicata è di tipo cronico perché il fattore stressante ha avuto conseguenze protratte concludendo per una percentuale di danno biologico pari all' 8%.
L'appellante ha inammissibilmente conferito rilievo al danno morale solo quale “frazione” del danno biologico, trascurando l'autonomia di tale danno, particolarmente evidente con riguardo alle circostanze concrete
17 della dolorosa vicenda in esame, in cui il danno morale si collega alla lesione non solo dell'integrità psicofisica, ma della libertà di autodeterminazione, della libertà e dignità della propria vita sessuale.
Pertanto, ai fini liquidatori, si deve procedere a una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi li fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico - relazionale
(che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili (v. Cass. n. 23469 del 2018, cit.).
****
Riportando tali principi al caso concreto deve evidenziarsi come il
Tribunale (pagg.11/12 della sentenza) abbia – contrariamente a quanto dedotto nei motivi di gravame - ampiamente motivato sulle ragioni della decisione (con riferimento al “quantum”) ricordando la devastante lesività del reato perpetrato e gli effetti che la violenza sessuale di gruppo produce nei confronti di una giovane vittima che si accompagnano ad una intollerabile accettazione dell'accaduto rendendo doloroso, negli anni, il ricordo, di natura chiaramente indelebile.
La parte motiva della sentenza evidenzia, puntualmente, come la privazione della libertà subita dalla vittima prima della costrizione fisica,
la durevole protrazione dell'attività sessuale di gruppo, lo stato di minorità fisica dell'attrice e la conseguente impossibilità della stessa di opporre valida esistenza contro i quattro giovani che, a turno si alternavano nella violenza, il comportamento successivo degli imputati che trapela dal tenore della conversazioni intercettate e riportate nella sentenza penale di
18 condanna, il loro tentativo di sminuire la gravità dell'accaduto, sono, secondo il Tribunale, elementi che la Corte ritiene condivisibilmente idonei a determinare una valutazione equitativa del ristoro dovuto a titolo di danno morale come quella operata dal Giudice di primo grado.
Anche tale motivo di censura deve, pertanto, rigettarsi.
*******
Appello proc. 164/2022
ha proposto autonomo gravame alla sentenza affidandosi CP_5
a tre motivi di censura.
Si analizzerà soltanto il primo in quanto il secondo ed il terzo sono esattamente coincidenti (anche nella forma) con i motivi di appello rappresentati da , per cui valgono, in rapporto ad essi, Parte_1 le medesime argomentazioni e valutazioni sopra già espresse, non emergendo in relazione all' elementi differenziali rispetto all'altro CP_6 appellante.
Con il primo motivo di gravame l'appellante deduce il proprio difetto di legittimazione passiva erroneamente non rilevato dal Tribunale.
Si evidenzia, in proposito, che al momento della sentenza penale di condanna emessa dal GUP del Tribunale per i Minorenni di Catania il proprio figlio – pur essendo minorenne all'epoca dei fatti CP_6
– era divenuto maggiorenne, ragione per la quale, l'azione civile, doveva essere incoata solo nei confronti di quest'ultimo.
****
Il motivo è infondato.
In proposito è sufficiente richiamare, in quanto ampiamente condivisibile, quanto dedotto dal primo Giudice in sentenza (pag. 8) sulla natura della responsabilità ex art. 2048 c.c. che è una forma di responsabilità
19 genitoriale “per fatto proprio” (a nulla rilevando che il minore sia successivamente divenuto maggiorenne) fondata su una colpa presunta in cui il ruolo del minore rappresenta “il mero evento” della condotta commissiva o omissiva ascrivibile ai genitori.
*******
Con appello incidentale ritualmente proposto (giudizio n. 139/2022
R.G.C.A.) e hanno a loro volta, impugnato Controparte_7 CP_8 la sentenza de quo rilevandone la erroneità nella parte in cui, il Giudice di prime cure, ha ritenuto fondata la responsabilità dei convenuti per il risarcimento del danno con violazione del principio sancito dall'art. 2697
c.c..
Rilevano, in proposito come, erroneamente, il Tribunale, abbia posto a fondamento della decisione la sentenza penale di condanna emessa dal
GUP presso il Tribunale per i Minorenni di Catania atteso che la stessa, per espressa disposizione normativa, non può far stato nel giudizio civile di risarcimento del danno.
Lamentano che il Tribunale ha rigettato immotivatamente le richieste di prova avanzate dagli appellanti incidentali (ammettendo solo la c.t.u. medica) così ledendo il loro diritto di difesa costituzionalmente garantito.
*****
Con altro motivo di appello incidentale si deduce la erroneità della sentenza nella parte in cui, il Tribunale, ha ritenuto fondata la responsabilità genitoriale ex art. 2048 c.c.
Si argomenta, a sostegno del motivo, come, anche in tal caso, il Decidente ha erroneamente rigettato tutte le richieste di prova avanzate dalla CP_8 che, ove assunte, avrebbero consentito di dare contezza della sua
[...] assenza di responsabilità.
****
20 Con il terzo e quarto motivo di gravame, infine, gli appellanti censurano la sentenza per avere, il Tribunale, erroneamente quantificato l'entità del danno morale - con reiterata violazione del principio dell'onere della prova
– nonché per ulteriore violazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c..
Si argomenta, in proposito che, erronea appare la quantificazione del danno morale come determinato in €. 400.000,00 a fronte di un danno biologico accertato pari all'8% e che, con riferimento alla riconosciuta personalizzazione del danno biologico (riconosciuta dal Tribunale nella misura del 50%), questa non era stata richiesta dalla e, CP_1 soprattutto, non dimostrata.
*****
Il primo motivo di appello incidentale è infondato.
Se è pur vero che la sentenza penale minorile non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile per il risarcimento del danno (per come comunque rilevato dal Giudice in sentenza) e che, nel processo minorile la costituzione di parte civile è inammissibile, deve comunque riconoscersi, al Decidente, la possibilità di trarre argomento di convincimento dalle prove raccolte nel processo penale e in esso esaminate, ai fini di una ricostruzione dei medesimi fatti già decisi.
A ciò si aggiunga che i convenuti - oggi appellanti incidentali - nel costituirsi in giudizio (vedi comparsa di costituzione in primo grado), hanno limitato le proprie difese a contestare i fatti senza fornire una lettura diversa e alternativa rispetto a quando narrato dalla Parte_2 descrivendo i fatti come “poco credibili” in quanto non denunciati per oltre
5 anni addossando ai genitori della giovane la responsabilità di un loro omesso controllo sulle frequentazioni della figlia anche in considerazione della sua minorata capacità (sordomutismo) (pag. 3 della comparsa).
Su tale aspetto il Tribunale, correttamente motivato, stigmatizzando proprio tali lacune con particolare riferimento agli esiti ed al contenuto
21 delle conversazioni intercettate, del riconoscimento fotografico operato dalla minore ecc.
Altrettanto condivisibile appare il rigetto delle prove orali articolate dagli appellanti incidentali tendenti a far emergere l'abitudine della giovane ad intrattenere rapporti sessuali con “i fidanzati”, trattandosi di circostanze che, a tacer d'altro, non hanno attinenza alcuna con il fatto illecito contestato in sede penale.
*****
Gli altri motivi di appello incidentale, stante la loro evidente connessione, possono essere congiuntamente trattati e sono infondati
Quanto al secondo, afferente la dichiarata responsabilità ex art. 2048 c.c., valgano le argomentazioni già richiamate in proposito nel rigettare il corrispondente motivo di appello principale avanzato dagli appellanti
[...]
e . Parte_1 CP_5
*****
Per quanto riguarda, invece, gli altri motivi di gravame (che attengono, sostanzialmente il “quantum debeatur”), per come ampiamente dedotto nell'illustrare le ragioni del rigetto dei motivi di appello principale, si ricorda che il risarcimento del danno morale, riguarda la sofferenza patita dalla vittima di reato e non è suscettibile di valutazione medico legale, per cui la sua determinazione è rimessa ad una valutazione equitativa da parte del Giudice.
Si è già ricordato che il Tribunale, nel determinare l'entità del risarcimento per tale posta di danno, non ha fatto riferimento (o, meglio, non ha solo fatto riferimento) agli esiti della c.t.u. medico legale a firma del Dott.
, ma ha richiamato una serie di circostanze (privazione Persona_1 della libertà prima degli abusi, reiterazione degli stesi, violenza di gruppo, condizioni minorate della , comportamento successivo dei rei CP_1
22 ecc.) che hanno indotto, quel Giudice, con ragionamento condiviso dalla
Corte, ha ritenere equo l'importo come determinato.
******
Quanto, infine, al riconoscimento “della personalizzazione del danno” si ricorda che tale operazione è consentita al Giudice in quanto il calcolo del danno è complesso e dipende da diversi fattori, tra cui la gravità della lesione, l'età della vittima, l'entità del danno biologico e la sussistenza di danni morali o patrimoniali.
Ne consegue che «l'entità degli importi previsti dalle Tabelle Milanesi può essere personalizzata laddove il caso concreto presenti peculiarità che richiedano di discostarsi, in aumento o in diminuzione, rispetto agli importi ivi indicati, i quali costituiscono la sintesi di un monitoraggio di sentenze aventi ad oggetto sinistri che sono, di regola, penalmente irrilevanti ovvero - al più - integrano gli estremi di un reato colposo».
Nel caso di specie, in presenza di un grave fatto reato non vi è alcun dubbio sulla maggiore intensità delle sofferenze psicofisiche subite dalla minore e già, più volte richiamate in sentenza ed accertate anche in sede di c.t.u..
Anche tale principio, contrariamente a quanto dedotto nei motivi di appello – è stato ampiamente richiamato dal Tribunale (pag. 11) che, nel riconoscere la personalizzazione del punto percentuale ha, espressamente, fatto riferimento “all'evento traumatico fonte del danno”.
******
Con autonomo atto di appello incidentale (giudizio n. 139/2022 R.G.C.A.)
e hanno, a loro volta, impugnato CP_3 Controparte_4 incidentalmente la gravata sentenza deducendone la erroneità sia con riferimento alla dedotta accertata responsabilità ex art. 2048 c.c. sia – con
23 il secondo motivo di censura – con riferimento alla quantificazione dei danni morali come accertati e quantificati dal Giudice di prime cure.
Tali motivi sono infondati.
Valga, in proposito, richiamare integralmente quanto già ampiamente illustrato sul punto nelle pagine che precedono.
*****
In assenza di ulteriori elementi di valutazione la sentenza del Tribunale di Gela oggi gravata deve integralmente confermarsi.
*****
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte di Appello, nella contumacia di e Controparte_9 [...]
che dichiara, definitivamente pronunciando nei giudizi civili CP_6 riuniti nn. 139/2022 e 164/2022 R.G.C.A., conferma la sentenza n.
478/2021 resa dal Tribunale di Gela in data 6 novembre 2021 ed appellata in via principale da (giudizio n. 139/2022 Parte_1
R.G.C.A.) e da (giudizio n. 164/2022 R.G.C.A.) ed, in via CP_5 incidentale, da , , e Controparte_7 CP_8 CP_3 [...]
; CP_4
Condanna gli appellanti, principali ed incidentali, in solido, a rifondere all'appellata , le spese del presente grado di Controparte_1 giudizio che si liquidano in €. 14.800,00, oltre spese generali 15% iva e c.p.a, se dovute.
Dichiara che sussistono i presupposti per disporre, a carico degli appellanti ed appellanti incidentali, in solido, il versamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per
24 l'impugnazione, secondo quanto previsto dall'art. 13 comma 1 quater del
DPR 115/2002.
Caltanissetta, camera di consiglio del 17 settembre 2025
Il Giudice Ausiliario rel. IL PRESIDENTE
Dott. C. Pietrarossi Dott. Roberto Rezzonico
25