Sentenza 21 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 21/01/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Daniela Lagani, viste le note scritte depositate telematicamente dalle parti, ha pronunciato, ai sensi degli artt. 281-sexies – 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 1737 R.G.A.C. per l'anno 2018
TRA
C. F.: , rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Parte_1 C.F._1
Antonio Larussa, elettivamente domiciliato presso lo studio legale associato Borello-Larussa sito in Lamezia Terme alla via F. Nicotera 86, giusta procura in atti
Parte appellante
CONTRO
, P.IVA in persona del Presidente e Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t.., rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. Bruno Talarico ed elettivamente domiciliata presso il Settore Avvocatura della Provincia in , Piazza CP_1
Rossi n. 5, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 27.09.2024
Parte Appellata
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Lamezia Terme n.
330/2018, depositata in data 20.03.2018 e non notificata provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note scritte depositate telematicamente per l'odierna udienza, mediante deposito del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza in epigrafe indicata, con la quale il Giudice di Pace di Lamezia Terme ha rigettato la domanda dal medesimo formulata nei confronti dell' Controparte_1
, volta a conseguire, previo accertamento dell'esclusiva responsabilità dell'Ente ex
[...]
1
In particolare, parte appellante ha premesso, in fatto, che in data 09.08.2013
[...]
si trovava alla guida dell'autovettura Nissan Terrano, tg. CL073HG di proprietà di Per_1
esso appellante e percorreva la strada provinciale n. 97 nel comune di Falerna, quando, all'altezza del sottopasso ferroviario, sito nei pressi della filiale di Monte dei Paschi di Siena, il veicolo rimaneva in panne a causa di un allagamento, riportando ingenti danni. Ha premesso altresì che la responsabilità per l'evento dannoso sarebbe imputabile all' , nella qualità di ente proprietario e gestore della strada e per Controparte_1 avere omesso di segnalare l'allagamento del sottopasso, così da rendere inevitabile il sinistro.
Ciò premesso, parte appellante contesta la sentenza di primo grado per avere il Giudice di
Pace, sulla base di un'erronea valutazione delle risultanze dell'istruttoria espletata e di un'erronea interpretazione e applicazione delle disposizioni normative, attribuito la responsabilità per l'evento dannoso alla condotta colposa dello stesso danneggiato. A parere di parte appellante, il Giudice di pace non avrebbe tenuto conto che il sinistro si è verificato di notte e che alcuna segnaletica era visibile, come emergerebbe dalla documentazione prodotta e dalla prova testimoniale espletata.
Richiamando giurisprudenza di legittimità e di merito in materia, parte appellante ha quindi dedotto la fondatezza della domanda risarcitoria, tenuto conto della natura oggettiva della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. e del mancato assolvimento, da parte della convenuta, all'onere di provare il caso fortuito, nella specie rappresentato dal carattere eccezionale ed imprevedibile delle precipitazioni atmosferiche o comunque l'avvenuto corretto espletamento dell'attività di manutenzione e pulizia della strada, delle pertinenze e degli impianti e sistemi di smaltimento delle acque piovane.
Parte appellante ha quindi chiesto la riforma della sentenza impugnata, con accoglimento della domanda risarcitoria formulata e condanna dell'appellata al risarcimento dei danni subiti e con vittoria di spese di lite.
2. Si è costituita in giudizio l'appellata , la quale Controparte_1 ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 primo comma c.p.c. nonché l'infondatezza dell'appello, chiedendone il rigetto.
In particolare, l'amministrazione Provinciale appellata ha eccepito l'insussistenza di una propria responsabilità per l'evento dannoso per cui è causa, attribuibile ad
2 esclusiva colpa del danneggiato, per avere percorso il sottopasso nonostante la forte pioggia, la presenza della segnaletica e le altre vetture ferme sul posto.
Parte appellata ha quindi chiesto l'integrale conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese di lite.
3. Acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, dopo alcuni rinvii dovuti al carico di ruolo dei magistrati precedentemente titolari della causa, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 25.10.2024 il sottoscritto giudicante ha rinviato la causa per discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c, disponendo la sostituzione dell'udienza discussione, fissata per la data odierna, con il deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c.
Sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note scritte depositate telematicamente, la causa è quindi decisa nei termini seguenti.
4. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Preliminarmente, è opportuno evidenziarsi che secondo l'interpretazione condivisa dal sottoscritto giudicante, l'udienza di discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c. ben può essere sostituita con il deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., considerata la portata generale della disposizione normativa in questione. Deve inoltre evidenziarsi che le parti non hanno formulato richiesta di svolgimento in presenza dell'udienza ed hanno ritualmente depositato le note scritte, riportandosi ai rispettivi atti e scritti difensivi. La causa può quindi essere decisa, dovendosi disattendere la richiesta formulata dalle parti di concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., peraltro solo genericamente formulata, senza argomentare in merito ai motivi sottesi alla richiesta di un diverso modulo decisorio rispetto a quello già fissato dal giudice.
Ciò posto, sempre in via preliminare, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata da parte appellata.
Come evidenziato più volte nella giurisprudenza di legittimità, gli artt. 342 e 434, c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto
3 della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (ex multis, da ultimo,
Sez. 6, n. 13535, 30/5/2018; S.U. n. 27199, 16/11/2017).
Nel caso di specie, il contenuto dell'atto di appello enuclea chiaramente sia le ragioni che secondo l'appellante minano la legittimità e logicità del percorso argomentativo posto a fondamento della pronuncia di primo grado, sia le conseguenze giuridiche derivanti dall'accoglimento delle doglianze formulate. Conseguentemente, l'appello proposto deve ritenersi ammissibile.
Occorre altresì premettere che la fattispecie decisa è inquadrabile nell'ambito della responsabilità da cose in custodia, ex art. 2051 c.c.
E' ormai principio consolidato nella giurisprudenza, anche di legittimità, la configurabilità di una responsabilità della P.A., anche ai sensi dell'art. 2051 cc., per il danno cagionato al privato da un bene demaniale, atteso che questo, essendo nella custodia dell'amministrazione medesima, rientra nel suo potere di vigilanza e controllo, il cui mancato o negligente esercizio segna il limite del potere discrezionale di essa. Tale responsabilità non trova alcun limite con riguardo a quei beni demaniali (è il caso delle strade e delle relative pertinenze) sui quali è esercitato un uso ordinario, generale e diretto da parte dei cittadini (cfr. Cass. n. 15389/2011; n.
6101/2013).
Deve pertanto ritenersi superato il più risalente orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in relazione ai beni demaniali, data l'estensione del bene e la sua fruibilità da parte di una moltitudine indeterminata di soggetti, sarebbe impossibile l'esercizio di un continuo ed efficace controllo che valga ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi, con conseguente esclusione dell'operatività dell'art. 2051 c.c. e l'applicazione, invece, della norma generale di cu all'art. 2043 c.c., con la conseguenza che una responsabilità della P.A. sarebbe configurabile solo in presenza di una insidia o trabochetto, cioè di una situazione di pericolo occulto connotato dalla non visibilità (elemento oggettivo) e dalla non prevedibilità (elemento soggettivo) (cfr. Cass. n. 366/2000) .
Peraltro i differenti orientamenti interpretativi, se pure possono in astratto incidere sulla ripartizione dell'onere della prova, non sembrano portare a differenti soluzioni dal punto di vista pratico, essendo evidente che l'assenza del cd. pericolo occulto, individuato nella cd. insidia o trabocchetto, che va comunque valutato alla stregua dell'ordinaria diligenza che avrebbe dovuto esercitare il danneggiato per avvistare o evitare l'insidia (cfr. Cass. n.
4 5875/2000), potrebbe portare a ritenere sussistente il fatto colposo del danneggiato, idoneo comunque a integrare il caso fortuito ai sensi dell'art. 2051 cc.
Come noto, infatti, secondo l'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, l'art. 2051 c.c. nell'affermare la responsabilità del custode della cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa, operando sul piano oggettivo del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso (a titolo esemplificativo, Cass. 2477/2018; in termini anche Cass. 30775/2017 e Cass. 12027/2017).
Perché possa configurarsi in concreto tale forma di responsabilità è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario. Funzione della norma è, infatti, quella di imputare la responsabilità
a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, dovendo pertanto considerarsi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta.
Il danneggiato, pertanto, per ottenere il risarcimento da parte del custode, deve dimostrare l'esistenza del danno e la sua derivazione causale dalla cosa, nonché l'esistenza di un rapporto di custodia relativamente alla cosa, mentre il custode, per andare esente da responsabilità, dovrà dimostrare che il danno è derivato da caso fortuito, riconducibile ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità e da intendersi come fattore o elemento interruttivo o eliminativo del nesso eziologico tra res e danno e che ben può identificarsi anche con il comportamento del terzo e con il fatto colposo del danneggiato (in questo senso, a titolo esemplificativo (Cass. 2477/2018; in termini anche Cass. 27724/2018,
Cass. 30775/2017 e Cass. 12027/2017).
Nell'ottica della previsione dell'art. 2051 c.c., tutto si gioca dunque sul piano di un accertamento di tipo "causale" (della derivazione del danno dalla cosa e dell'eventuale interruzione di tale nesso per effetto del fortuito),
Al cospetto dell'art. 2051 c.c., la condotta del danneggiato può quindi rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno.
Al riguardo, si è affermato in giurisprudenza come: "In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si
5 atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro." (così Cass. n. 9315 del 2019 e Cass. n. 2481 del 2018. Nello stesso senso, Cass. n.
27724/2018; n. 20312/2019; n. 38089/2021; n. 35429/2022; Cass n. 14228/2023; Cass. n.
21675/2023).
Nel caso di specie, come correttamente ritenuto dal Giudice di Pace, la responsabilità dell'Amministrazione convenuta deve essere esclusa, dovendosi ritenere che CP_1
l'evento dannoso sia imputabile in via esclusiva alla condotta colposa del conducente del veicolo danneggiato.
Infatti, come chiaramente evincibile, oltre che dalle dichiarazioni dei testi escussi e dalla della relazione di intervento dei Vigili del Fuoco, dalle rappresentazioni fotografiche prodotte dallo stesso attore, che ritraggono il sottopasso nella stessa serata dell'evento dannoso, il sottopasso ferroviario, a causa delle forti piogge, era completamente allagato. Dalle rappresentazioni fotografiche prodotte dallo stesso attore emerge la chiara visibilità della condizione di allagamento del tratto stradale luogo del sinistro. Inoltre, dalle stesse rappresentazioni fotografiche di parte attorea e in modo particolare da quelle prodotte dalla convenuta, si evince la presenza prima del sottopasso di segnali di pericolo, la cui presenza è stata confermata anche dal testimone , che ha riconosciuto la segnaletica di pericolo di Tes_1 allagamento posta all'imbocco del sottopasso, così come documentata dalle foto prodotte dall'Ente convenuto (Cfr. All. 6 del fascicolo di parte convenuta). In particolare, oltre ad un generico segnale di pericolo di allegamento anche in assenza di piogge, si evince la presenza di un segnale di divieto di transito, con il cartello recante la dicitura “strada chiusa al transito
6 in caso ponte allagato” e, dal lato opposto del sottopasso, vi è un cartello di “Avviso in caso di allagamento stradale traffico deviato su altri percorsi”.
La visibilità della condizione di allagamento, come evidenziato evincibile dalle rappresentazioni fotografiche prodotte e la presenza della segnaletica di pericolo di allegamento e, soprattutto, di divieto di transito in caso di allagamento, sono circostanze sufficienti ed idonee a ritenere che l'odierno appellante, anche secondo le regole di ordinaria prudenza e diligenza, avrebbe dovuto evitare di transitare nel sottopasso e tanto avrebbe impedito il verificarsi dell'evento dannoso.
Correttamente, dunque, la responsabilità per l'evento dannoso è stata attribuita dal giudice di primo grado alla stessa condotta colposa del conducente del veicolo danneggiato, da ritenersi causa dell'evento dannoso ed idonea, quindi, ad interrompere il nesso causale tra il danno e la res in custodia.
Alla luce di quanto esposto, l'appello deve essere rigettato, con integrale conferma della sentenza di primo grado.
5. Quanto alle spese del presente grado di giudizio, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base del D.M. 147/2022, con applicazione dei valori ridotti alla metà, tenuto conto della non complessità delle questioni in fatto e diritto sottese alla controversia e con esclusione della fase istruttoria non espletata.
Il rigetto dell'appello determina altresì l'applicabilità dell'art. 13 comma 1-quater D.P.R.
115/02 nel testo inserito dall'art. 1 co. 17. L. 228/12 che obbliga la parte proponente un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa
Daniela Lagani, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, in contraddittorio tra le parti, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) condanna parte appellante al pagamento, in favore dell'appellata delle spese del presente giudizio di appello, liquidate in complessivi euro 852,00 oltre accessori come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, somma da porsi a carico della parte
7 appellante, in osservanza dell'art. 13 co.
1-quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17. L. 228/12.
Così deciso in Lamezia Terme, 21 gennaio 2025
IL GIUDICE dott.ssa Daniela Lagani
8