Art. 2.
Per l'esercizio finanziario 1963-64 e' autorizzata la spesa straordinaria di lire 3000.000.000 per le sistemazioni difensive previste dalla legge 17 luglio 1954, n. 522 , modificata dalle leggi 25 luglio 1956, n. 850, 24 marzo 1958, n. 328 e 31 marzo 1961, n. 301 .
Per l'esercizio finanziario 1963-64 e' autorizzata la spesa straordinaria di lire 3000.000.000 per le sistemazioni difensive previste dalla legge 17 luglio 1954, n. 522 , modificata dalle leggi 25 luglio 1956, n. 850, 24 marzo 1958, n. 328 e 31 marzo 1961, n. 301 .