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Sentenza 24 febbraio 2023
Sentenza 24 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 24/02/2023, n. 5784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5784 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 23618/2020 R.G. proposto da: DE GI TRASPORTI SRL, domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato BIZZARRO IN ([...]) -ricorrente- contro COMUNE MARCIANISE, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO TRIESTE N. 61 (studio avv. VENEZIA MAURIZIA), presso l’avvocato SEBASTIANO DE FEUDIS ([...]), che lo rappresenta e difende, -controricorrente- Civile Sent. Sez. 5 Num. 5784 Anno 2023 Presidente: STALLA GIACOMO MARIA Relatore: PICARDI FRANCESCA Data pubblicazione: 24/02/2023 2 di 9 nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 9182/2019 depositata il 22/11/2019, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/02/2023 dal Consigliere FRANCESCA PICARDI. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. De Georgio Trasporti s.r.l. ha impugnato l’avviso di accertamento T.a.r.i. per l’anno 2017, notificatole, per il Comune di Marcianise, a mezzo dell’agente per la riscossione, deducendo la mancata notifica di atti prodromici e la non soggezione al tributo per rifiuti non assimilabili a quelli urbani, avviati al recupero, e per i quali il Comune non ha garantito il servizio. 2. La Commissione tributaria provinciale, previo rilievo della illegittimità del provvedimento di assimilazione in ragione della contrarietà alla normativa primaria, ha accolto parzialmente il ricorso quanto alla inclusione nella base imponibile di superfici produttive di rifiuti speciali non assimilabili ed illegittimamente assimilati, lasciando ferma l’imposta per le superfici produttive di rifiuti urbani, previo accertamento delle stesse (uffici e locali mensa). 3. La Commissione tributaria regionale ha accolto parzialmente l’appello del Comune, dichiarando la legittimità 3 di 9 della pretesa tributaria e della cartella, ma riducendone l’importo del 50%. Secondo il giudice di appello, il contribuente non ha fornito la prova né delle superfici produttive dei rifiuti speciali, né della natura secondaria o terziaria degli imballaggi (“ovviamente ciò vale anche per la natura secondaria o terziaria degli imballaggi, del che non c’è prova per il 2017)”, mentre il regolamento comunale, che ha assimilato i rifiuti speciali a quelli urbani, è legittimo, avendo previsto sia parametri qualitativi sia quantitativi;
tuttavia, il contribuente ha provato l’avvio al riciclo dei rifiuti assimilati, avendo, quindi, diritto alla riduzione nella misura massima prevista. Il collegio, nel riconoscere la riduzione del tributo, ha affermato che “non potendo essere individuata quale sia la superficie produttiva dei rifiuti speciali a fronte di un quantitativo così rilevante conferito, deve ritenersi che tali rifiuti siano prodotti in tutta la superficie a disposizione della società contribuente”. 4. Avverso tale sentenza la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, formulando sei motivi. 5. Il Comune si è costituito con controricorso. 6. La Procura Generale presso la Corte di Cassazione ha depositato le conclusioni scritte, con cui ha chiesto rigettarsi il ricorso. La contribuente ha depositato due memorie (una in replica al controricorso e l’altra in replica alle conclusioni della Procura Generale); il Comune ha depositato una memoria. 7. L’udienza pubblica del 2 febbraio 2023, in virtù della proroga, da parte dell’art. 8 del d.l. n. n. 198 del 2022, della disciplina dettata dagli artt. 23, comma 8-bis, del d.l. n. 137 del 2020, conv. in l. n. 176 del 2020, e 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, si è celebrata, in assenza della richiesta delle parti, senza la loro partecipazione. 4 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod.proc.civ., la violazione degli artt. 112, 113, 115 e 116 cod.proc.civ., l’art. 118 disp.att.cod.proc.civ. in relazione all’art. 1, commi 642, 656 e 657, l. n. 147 del 2013 e agli artt. 58, 59 e 62 d.lgs. n. 507 del 1993, avendo il giudice di appello accolto l’eccezione del Comune in ordine alla mancata dimostrazione delle superfici produttive di rifiuti speciali, senza alcuna valutazione della dedotta e provata omessa istituzione del servizio e della completa documentazione prodotta. Con il secondo motivo la ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod.proc.civ., la violazione degli artt. artt. 58, 59 e 62 d.lgs. n. 507 del 1993 e 2697 cod.civ., atteso che il giudice di secondo grado ha escluso l’onere del Comune di dare la prova dell’istituzione del servizio. Tali motivi, che possono essere trattati congiuntamente, vertendo sulle medesime questioni, sono inammissibili, in quanto, da un lato, non sono pertinenti rispetto alla decisione (nella parte relativa alla dedotta omessa istituzione del servizio) e, dall’altro, tendono a chiedere un riesame dell’accertamento di merito (nella parte relativa alla natura dei rifiuti). Invero la ricorrente, dopo essersi soffermata sulla completezza della documentazione prodotta a dimostrazione della quantità dei rifiuti prodotti nel 2017 ed alla loro natura di imballaggi terziari ed aver precisato la strumentalità della perizia dell’Arch. Scalera alla prova della mancata istituzione del servizio raccolta rifiuti anche per gli anni pregressi, ha concluso “nel caso in esame sussiste sia la mancata istituzione ed attivazione del servizio sia il mancato espletamento del servizio. Il giudice di secondo grado, invece, è caduto in errore nel considerare la mancata istituzione del 5 di 9 servizio come mancato espletamento o fruizione dello stesso”. Per tale profilo, le censure sono inammissibili, in quanto le dedotte violazioni di legge non risultano pertinenti rispetto alla sentenza, che non si è affatto soffermata sulla questione dell’istituzione o dell’espletamento del servizio da parte del Comune. Né è stata, esplicitamente o implicitamente, dedotta l’omessa pronuncia su una questione assorbita in primo grado e riproposta nel giudizio di appello, non essendo sufficiente il mero richiamo nel motivo all’art. 112 cod.proc.civ., senza una deduzione in tal senso. Per quanto concerne, invece, la natura degli imballaggi, non risulta formulato, in modo rituale, un vizio di motivazione, nei limiti oggi consentiti dall’art. 360, comma 1, n. 5, cod.proc.civ., sicchè la prima censura si esaurisce, in tale parte, in una, come detto inammissibile, contestazione della correttezza dell’accertamento in fatto contenuto nella sentenza impugnata. 2. Con il terzo motivo la ricorrente ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod.proc.civ., la violazione degli artt. artt. 221 e 226 del d.lgs. n. 152 del 2006 e del d.lgs. n. 22 del 1997 e, cioè, della disciplina degli imballaggi. Pure tale censura, che presuppone l’accertata natura non primaria degli imballaggi prodotti, non è pertinente rispetto alla decisione, in cui si è espressamente esclusa la prova di detta natura (nella sentenza si legge: “ovviamente ciò vale anche per la natura secondaria o terziaria degli imballaggi, del che non c’è prova per il 2017”). Né il ricorrente ha formulato un motivo riconducibile all’art. 360, comma 1, n. 5, cod.proc.civ. relativamente all’omesso esame di fatti decisivi circa l’accertamento contenuto nella sentenza. 3. Con il quarto motivo la ricorrente ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod.proc.civ., la violazione degli artt. 112, 113, 115 e 116 cod.proc.civ. e 118 6 di 9 disp.att.cod.proc.civ. in relazione all’erronea interpretazione del regolamento comunale, avendo il giudice di secondo grado escluso la prova delle condizioni di esenzione per quantità, nonostante che dalla superficie complessiva di mq 4050, indicata in cartella di pagamento, moltiplicata per il coefficiente massimo 3,90, si determini una ipotetica quantità di rifiuti pari a kg 15.79558. La censura è pertinente rispetto alla decisione in cui effettivamente si legge “non sono provate le condizioni dell’esenzione per quantità”. Tuttavia, nonostante la qualificazione del motivo come violazione di legge, la ricorrente non ha individuato l’errore compiuto nella sentenza impugnata, non avendo spiegato né il contenuto della disciplina invocata, né l’interpretazione offerta dall’organo giudicante nè quella asseritamente corretta proposta, proponendo piuttosto alla Corte di legittimità, che non è anche giudice di merito, alcuni dati di fatto, dai quali desumere parametri quantitativi rilevanti ai fini dell’applicazione del regolamento comunale – dati di fatto in parte neppure desumibili dalla sentenza o dagli atti di causa, rinviandosi quanto alla superficie indicata alla cartella di pagamento e quanto alla quantità dei rifiuti ad un “aggiornamento” rispetto all’indicazione contenuta nel ricorso introduttivo, senza alcuna specificazione della sede processuale in cui gli elementi de quibus sono emersi. La censura è, dunque, inammissibile in quanto non riconducibile a quelle consentite dall’art. 360 cod.proc.civ. 4. Con il quinto motivo la ricorrente ha lamentato, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod.proc.civ., la violazione degli artt. 7, comma 2, del d.P.R. n. 158 del 1999, 238, comma 10, d.lgs. n. 152 del 2006, 1, commi 649, 651 e 661, della l. n. 147 del 2013, in quanto l’art. 30 del regolamento del Comune di Marcianise, applicato nella sentenza impugnata, nel porre un limite quantitativo alla riduzione del tributo per quella parte dei 7 di 9 rifiuti avviata al riciclo, viola il criterio di proporzionalità fissato dalle norme invocate, che, nello stabilire una riduzione proporzionale alla quantità dei rifiuti avviati al riciclo, esclude per gli stessi la debenza del tributo. La censura è fondata. Il regolamento comunale in esame va ricondotto agli artt. 117 e 119 Cost. e deve rispettare i principi di coordinamento dettati dal legislatore nazionale, desumibili, nel caso di specie, dal comma 649 dell’art. 1 della l. n. 147 del 2013 ( “per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati”). Invero, la potestà regolamentare delle autonomie locali, che ha oggi il suo fondamento costituzionale nell’art. 117, comma 6, Cost., non altera il sistema delle fonti, sicché i regolamenti degli enti locali non possono porsi in contrasto con le leggi statali e regionali. In materia tributaria va, poi, ricordato che, ai sensi dell’art. 119 Cost., gli enti locali stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. La disciplina nazionale, nel prevedere riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, non fa alcun cenno alla eventuale possibile introduzione di un limite a tale riduzione, che deve ritenersi esclusa, in quanto inevitabilmente altererebbe il criterio di proporzionalità, previsto dal legislatore statale e vincolante per gli enti locali. La necessaria riduzione della parte variabile del tributo sui rifiuti in misura proporzionale alla quantità degli stessi avviata al riciclo 8 di 9 costituisce, appunto, uno dei principi di coordinamento del sistema tributario, in quanto proiezione della disciplina comunitaria e dell’art. 9, terzo comma, della Costituzione, ai sensi del quale la Repubblica tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. In definitiva, come già affermato dal Consiglio di Stato, la “riduzione” deve essere “proporzionale” alla quantità di rifiuti derivanti da utenze non domestiche che il produttore dimostri di aver auto-riciclato; la fissazione di un limite massimo alla riduzione tariffaria, non previsto dal legislatore, altera il criterio di proporzionalità e non è, quindi, consentita, sicché il regolamento comunale che lo introduca è, in parte qua, illegittimo e va disapplicato anche di ufficio (Cons. Stato n. 585 del 2018). La sentenza deve essere, quindi, cassata con rinvio al giudice del merito che determinerà la riduzione della (sola) quota variabile del tributo, ferma restando la debenza della quota fissa, in misura proporzionale alle quantità di rifiuti avviati al riciclo. Solo per completezza va evidenziato che, in assenza di una impugnazione del Comune sul punto, deve ritenersi coperto dal giudicato l’an del diritto della ricorrente alla riduzione tariffaria, dovendo limitarsi il giudizio di rinvio alla determinazione del quantum in base ai criteri enunciati. 5. In conclusione, rigettati tutti gli altri motivi, il quinto motivo di ricorso deve essere accolto e la sentenza conseguentemente cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania che, in diversa composizione, regolerà anche le spese di questo giudizio.
P.Q.M.
9 di 9 La Corte: accoglie il quinto motivo di ricorso, rigettati tutti gli altri, e cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, anche per le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 febbraio
tuttavia, il contribuente ha provato l’avvio al riciclo dei rifiuti assimilati, avendo, quindi, diritto alla riduzione nella misura massima prevista. Il collegio, nel riconoscere la riduzione del tributo, ha affermato che “non potendo essere individuata quale sia la superficie produttiva dei rifiuti speciali a fronte di un quantitativo così rilevante conferito, deve ritenersi che tali rifiuti siano prodotti in tutta la superficie a disposizione della società contribuente”. 4. Avverso tale sentenza la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, formulando sei motivi. 5. Il Comune si è costituito con controricorso. 6. La Procura Generale presso la Corte di Cassazione ha depositato le conclusioni scritte, con cui ha chiesto rigettarsi il ricorso. La contribuente ha depositato due memorie (una in replica al controricorso e l’altra in replica alle conclusioni della Procura Generale); il Comune ha depositato una memoria. 7. L’udienza pubblica del 2 febbraio 2023, in virtù della proroga, da parte dell’art. 8 del d.l. n. n. 198 del 2022, della disciplina dettata dagli artt. 23, comma 8-bis, del d.l. n. 137 del 2020, conv. in l. n. 176 del 2020, e 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, si è celebrata, in assenza della richiesta delle parti, senza la loro partecipazione. 4 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod.proc.civ., la violazione degli artt. 112, 113, 115 e 116 cod.proc.civ., l’art. 118 disp.att.cod.proc.civ. in relazione all’art. 1, commi 642, 656 e 657, l. n. 147 del 2013 e agli artt. 58, 59 e 62 d.lgs. n. 507 del 1993, avendo il giudice di appello accolto l’eccezione del Comune in ordine alla mancata dimostrazione delle superfici produttive di rifiuti speciali, senza alcuna valutazione della dedotta e provata omessa istituzione del servizio e della completa documentazione prodotta. Con il secondo motivo la ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod.proc.civ., la violazione degli artt. artt. 58, 59 e 62 d.lgs. n. 507 del 1993 e 2697 cod.civ., atteso che il giudice di secondo grado ha escluso l’onere del Comune di dare la prova dell’istituzione del servizio. Tali motivi, che possono essere trattati congiuntamente, vertendo sulle medesime questioni, sono inammissibili, in quanto, da un lato, non sono pertinenti rispetto alla decisione (nella parte relativa alla dedotta omessa istituzione del servizio) e, dall’altro, tendono a chiedere un riesame dell’accertamento di merito (nella parte relativa alla natura dei rifiuti). Invero la ricorrente, dopo essersi soffermata sulla completezza della documentazione prodotta a dimostrazione della quantità dei rifiuti prodotti nel 2017 ed alla loro natura di imballaggi terziari ed aver precisato la strumentalità della perizia dell’Arch. Scalera alla prova della mancata istituzione del servizio raccolta rifiuti anche per gli anni pregressi, ha concluso “nel caso in esame sussiste sia la mancata istituzione ed attivazione del servizio sia il mancato espletamento del servizio. Il giudice di secondo grado, invece, è caduto in errore nel considerare la mancata istituzione del 5 di 9 servizio come mancato espletamento o fruizione dello stesso”. Per tale profilo, le censure sono inammissibili, in quanto le dedotte violazioni di legge non risultano pertinenti rispetto alla sentenza, che non si è affatto soffermata sulla questione dell’istituzione o dell’espletamento del servizio da parte del Comune. Né è stata, esplicitamente o implicitamente, dedotta l’omessa pronuncia su una questione assorbita in primo grado e riproposta nel giudizio di appello, non essendo sufficiente il mero richiamo nel motivo all’art. 112 cod.proc.civ., senza una deduzione in tal senso. Per quanto concerne, invece, la natura degli imballaggi, non risulta formulato, in modo rituale, un vizio di motivazione, nei limiti oggi consentiti dall’art. 360, comma 1, n. 5, cod.proc.civ., sicchè la prima censura si esaurisce, in tale parte, in una, come detto inammissibile, contestazione della correttezza dell’accertamento in fatto contenuto nella sentenza impugnata. 2. Con il terzo motivo la ricorrente ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod.proc.civ., la violazione degli artt. artt. 221 e 226 del d.lgs. n. 152 del 2006 e del d.lgs. n. 22 del 1997 e, cioè, della disciplina degli imballaggi. Pure tale censura, che presuppone l’accertata natura non primaria degli imballaggi prodotti, non è pertinente rispetto alla decisione, in cui si è espressamente esclusa la prova di detta natura (nella sentenza si legge: “ovviamente ciò vale anche per la natura secondaria o terziaria degli imballaggi, del che non c’è prova per il 2017”). Né il ricorrente ha formulato un motivo riconducibile all’art. 360, comma 1, n. 5, cod.proc.civ. relativamente all’omesso esame di fatti decisivi circa l’accertamento contenuto nella sentenza. 3. Con il quarto motivo la ricorrente ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod.proc.civ., la violazione degli artt. 112, 113, 115 e 116 cod.proc.civ. e 118 6 di 9 disp.att.cod.proc.civ. in relazione all’erronea interpretazione del regolamento comunale, avendo il giudice di secondo grado escluso la prova delle condizioni di esenzione per quantità, nonostante che dalla superficie complessiva di mq 4050, indicata in cartella di pagamento, moltiplicata per il coefficiente massimo 3,90, si determini una ipotetica quantità di rifiuti pari a kg 15.79558. La censura è pertinente rispetto alla decisione in cui effettivamente si legge “non sono provate le condizioni dell’esenzione per quantità”. Tuttavia, nonostante la qualificazione del motivo come violazione di legge, la ricorrente non ha individuato l’errore compiuto nella sentenza impugnata, non avendo spiegato né il contenuto della disciplina invocata, né l’interpretazione offerta dall’organo giudicante nè quella asseritamente corretta proposta, proponendo piuttosto alla Corte di legittimità, che non è anche giudice di merito, alcuni dati di fatto, dai quali desumere parametri quantitativi rilevanti ai fini dell’applicazione del regolamento comunale – dati di fatto in parte neppure desumibili dalla sentenza o dagli atti di causa, rinviandosi quanto alla superficie indicata alla cartella di pagamento e quanto alla quantità dei rifiuti ad un “aggiornamento” rispetto all’indicazione contenuta nel ricorso introduttivo, senza alcuna specificazione della sede processuale in cui gli elementi de quibus sono emersi. La censura è, dunque, inammissibile in quanto non riconducibile a quelle consentite dall’art. 360 cod.proc.civ. 4. Con il quinto motivo la ricorrente ha lamentato, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod.proc.civ., la violazione degli artt. 7, comma 2, del d.P.R. n. 158 del 1999, 238, comma 10, d.lgs. n. 152 del 2006, 1, commi 649, 651 e 661, della l. n. 147 del 2013, in quanto l’art. 30 del regolamento del Comune di Marcianise, applicato nella sentenza impugnata, nel porre un limite quantitativo alla riduzione del tributo per quella parte dei 7 di 9 rifiuti avviata al riciclo, viola il criterio di proporzionalità fissato dalle norme invocate, che, nello stabilire una riduzione proporzionale alla quantità dei rifiuti avviati al riciclo, esclude per gli stessi la debenza del tributo. La censura è fondata. Il regolamento comunale in esame va ricondotto agli artt. 117 e 119 Cost. e deve rispettare i principi di coordinamento dettati dal legislatore nazionale, desumibili, nel caso di specie, dal comma 649 dell’art. 1 della l. n. 147 del 2013 ( “per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati”). Invero, la potestà regolamentare delle autonomie locali, che ha oggi il suo fondamento costituzionale nell’art. 117, comma 6, Cost., non altera il sistema delle fonti, sicché i regolamenti degli enti locali non possono porsi in contrasto con le leggi statali e regionali. In materia tributaria va, poi, ricordato che, ai sensi dell’art. 119 Cost., gli enti locali stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. La disciplina nazionale, nel prevedere riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, non fa alcun cenno alla eventuale possibile introduzione di un limite a tale riduzione, che deve ritenersi esclusa, in quanto inevitabilmente altererebbe il criterio di proporzionalità, previsto dal legislatore statale e vincolante per gli enti locali. La necessaria riduzione della parte variabile del tributo sui rifiuti in misura proporzionale alla quantità degli stessi avviata al riciclo 8 di 9 costituisce, appunto, uno dei principi di coordinamento del sistema tributario, in quanto proiezione della disciplina comunitaria e dell’art. 9, terzo comma, della Costituzione, ai sensi del quale la Repubblica tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. In definitiva, come già affermato dal Consiglio di Stato, la “riduzione” deve essere “proporzionale” alla quantità di rifiuti derivanti da utenze non domestiche che il produttore dimostri di aver auto-riciclato; la fissazione di un limite massimo alla riduzione tariffaria, non previsto dal legislatore, altera il criterio di proporzionalità e non è, quindi, consentita, sicché il regolamento comunale che lo introduca è, in parte qua, illegittimo e va disapplicato anche di ufficio (Cons. Stato n. 585 del 2018). La sentenza deve essere, quindi, cassata con rinvio al giudice del merito che determinerà la riduzione della (sola) quota variabile del tributo, ferma restando la debenza della quota fissa, in misura proporzionale alle quantità di rifiuti avviati al riciclo. Solo per completezza va evidenziato che, in assenza di una impugnazione del Comune sul punto, deve ritenersi coperto dal giudicato l’an del diritto della ricorrente alla riduzione tariffaria, dovendo limitarsi il giudizio di rinvio alla determinazione del quantum in base ai criteri enunciati. 5. In conclusione, rigettati tutti gli altri motivi, il quinto motivo di ricorso deve essere accolto e la sentenza conseguentemente cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania che, in diversa composizione, regolerà anche le spese di questo giudizio.
P.Q.M.
9 di 9 La Corte: accoglie il quinto motivo di ricorso, rigettati tutti gli altri, e cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, anche per le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 febbraio