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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 22/05/2025, n. 1102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1102 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
Il GOP dott. Aristide Perrino alla pubblica udienza del 22 maggio 2025 pronuncia, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al N. 5434/2024 sezione Lavoro e Previdenza :
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to Martino Gragnaniello presso cui Parte_1
domicilia in Palma Campania alla via Del Castello n. 25
Opponente
CONTRO
in persona del l.r.p.t. rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avvocato Paolo Gallucci ed elettivamente domiciliata in Aversa alla via Giotto
Opposto
E
CP_
in proprio e nella qualità di mandatario della persona l.r.p.t. CP_3
rappresentato e difeso dall'Avvocato Diodata Ardolino e domiciliata presso l'Avvocatura dell' in Nola, alla via Variante 7/bis Controparte_4
Altro Opposto
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato il 30.08.2024 e regolarmente notificato alle parti resistenti il ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.071
2018 0003589605 000 notificata il 12.08.2024 in cui vi erano esposte: l'avviso di addebito n. 371 2018 0003589505 000 del 18.07.2018 ; avviso di addebito n.
371 2018 0015389681 000 del 25.05.2023; avviso di addebito m. 371 2018 00188
76474 000 del 25.05.2023; avviso di addebito n. 371 2019 0005101541 000 del
25.05.2023; avviso di addebito n. 371 2019 0008436100 000 del 25.05.2023 ed emessi dall' per il mancato pagamento di contributi previdenziali per le CP_2
annualità 2017/2018 per un importo di euro 8.841,64 . Per cui chiedeva preliminarmente la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento e nel merito chiedeva :1) la nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica degli atti prodromici;
2) la nullità della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione;
3) la nullità della pretesa creditoria per intervenuta decadenza.
Si costituiva in giudizio la società con articolata Controparte_5
memoria difensiva eccependo l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, il rigetto della domanda.
Si Costituiva in giudizio l' il quale chiede, nel merito, il rigetto della CP_2
domanda, oltre ad eccepire, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso..
Veniva acquisita la documentazione in atti e dopo una serie di rinvii il procedimento veniva assegnato a seguito di scardinamento del Magistrato assegnatario al sottoscritto
Giudicante.
Qualificazione della domanda In generale l'opposizione avverso l' intimazione di pagamento con la quale si deduce l'omessa notifica della cartella esattoriale e fatti estintivi relativi alla formazione del titolo ha la funzione di recuperare l' impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'intimazione; deve essere, pertanto, qualificata come opposizione all'esecuzione ex art 615 cpc .p.c. Le contestazioni attinenti agli atti prodromici alla cartella, proposte sul presupposto della mancata notifica della stessa, hanno una funzione recuperatoria dei mezzi di impugnazione previsti per contestare il contenuto di tali atti prodromici o i crediti portati da tali atti. Infine le contestazioni riguardanti vizi formali dell' intimazione non integrano una opposizione agli atti esecutivi poiché l'intimazione di pagamento non ha la natura di un atto esecutivo.
2 Nel caso in esame tutte le contestazioni si fondano sulla nullità della notifica della cartella di pagamento a cui conseguirebbe la prescrizione del credito e la decadenza dal diritto vantato dall' Si tratta di contestazioni che Controparte_6
attengono all'accertamento della sussistenza del credito per la realizzazione del quale è stato intimato il pagamento.
La domanda della parte ricorrente non può essere accolta sulla scorta delle motivazioni che seguono.
Va osservato, in via preliminare , che, in applicazione del principio , ormai pacificamente recepito in ambito giurisprudenziale , della c.d.” ragione più liquida” il Giudice , in sede decisoria , non è tenuto a rispettare rigorosamente l'ordine logico delle questioni da trattare secondo quando disposto dall'art. 276 cpc , ove si ritenga più rapido ed agevole risolvere la controversia in base ad una questione che – pur logicamente subordinata alle altre – sia più evidente e rapidamente risolvibile. Si tratta , infatti, di un principio pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio , ormai anche sancito dalla Costituzione ex art. 111 Cost. , il quale persegue un modello di attività giurisdizionale intesa non più come sovranità statale,. Ma come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività per la realizzazione del diritto della parte ad ottenere una decisione nel merito in tempi ragionevoli ( cfr: in questo senso Cass civ sez un. Del 09.10.2008 n. 24883) . In tal senso,dunque, recentemente la Suprema Corte di
Cassazione nel riconoscere che il principio della “ ragione più liquida” impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica ha statuito che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole - anche se logicamente subordinata senza che sia necessario esaminare preventivamente le altre. ( cifr. In proposito Cass. Civ. sez VI del 28.05.2014 n. 12002).
Va osservato, in via preliminare , che, in applicazione del principio , ormai pacificamente recepito in ambito giurisprudenziale , della c.d.” ragione più liquida” il Giudice , in sede decisoria , non è tenuto a rispettare rigorosamente l'ordine logico delle questioni da trattare secondo quando disposto dall'art. 276 cpc , ove si ritenga più rapido ed agevole risolvere la controversia in base ad una questione che – pur logicamente subordinata alle altre – sia più evidente e rapidamente risolvibile. Si tratta , infatti, di un principio pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio , ormai anche sancito dalla Costituzione ex art. 111 Cost. , il quale persegue un modello di
3 attività giurisdizionale intesa non più come sovranità statale,. Ma come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività per la realizzazione del diritto della parte ad ottenere una decisione nel merito in tempi ragionevoli ( cfr: in questo senso Cass civ sez un. Del 09.10.2008 n. 24883) . In tal senso, dunque, recentemente la Suprema Corte di
Cassazione nel riconoscere che il principio della “ ragione più liquida” impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica ha statuito che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole - anche se logicamente subordinata senza che sia necessario esaminare preventivamente le altre. ( cifr. In proposito Cass. Civ. sez VI del 28.05.2014 n. 12002).
Venendo al merito dell'opposizione , ed alla denunciata inesistenza/nullità/illegittimità
CP_ delle notifiche degli avvisa di addebito, l' in corso del giudizio ha prodotto tutta una serie di documentazione da cui si evince che alcuni avvisi vennero notificati da parte di messi comunali nella mani proprie del ricorrente . L'unico avviso il n. 371 3018 CP_ 0003589605 000 venne notificato dall' a mezzo del servizio postale e dalla cartolina postale si evince la notifica dell'avviso di addebito impugnato col ricorso introduttivo del presente giudizio. ( vedasi corrispondenza del numero opposto sulla cartolina postale e
CP_ quello riportato sull'avviso di addebito dell' .
Sul punto occorre rilevare che la Giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha più volte ribadito che “ la mancata o invalida notifica della cartella di pagamento comporta un vizio della sequenza procedimentale, dettata dalla legge, degli atti attraverso i quali si articola il procedimento di formazione della pretesa tributaria. Tale nullità può essere fatta valere dal contribuente . ai sensi del Dlgs n. 542 del 1992 art. 19 comma 3 anche impugnando il solo atto conseguenziale notificatogli( nel caso di specie l'intimazione di pagamento) facendo rilevare il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto (
CP_ nella specie l'avviso di addebito dell' .
Ciò posto l' costituitosi, ha depositato in merito alla notifica dell'avviso Controparte_4
di addebito impugnato una copia dalla quale si evince che la loro notificazione fu curata CP_ da parte dell' , avvalendosi del servizio postale e che il postino, giunto a destinazione fece opporre sulla ricevuta postale la firma da parte di colui che riceveva l'avviso di addebito. Ebbene, posto che la notifica de qua deve essere curate ai sensi della legge 20 novembre 1986 n. 890 occorre rilevare in merito all' avviso di addebito impugnato che la notifica veniva fatta ex art. 7 della legge 20.11.1986 n. 890. L'art. 7 della legge 20 novembre 1986 n. 890 sulla notifica a mezzo posta indica come tale notifica debba essere
4 eseguita e annotata nell'avviso di ricevimento. In particolare, si prevede che “1.
l'operatore postale consegna il piego nelle mani proprie del destinatario, anche se dichiarato fallito.
2. Se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, il piego è consegnato, nel luogo indicato sulla busta che contiene l'atto da notificare, a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario, purché il consegnatario non sia persona manifestamente affetta da malattia mentale o abbia età inferiore a quattordici anni. In mancanza delle persone indicate al periodo precedente, il piego può essere consegnato al portiere dello stabile ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario”. Chi riceve la notifica a mezzo posta del plico è tenuta a sottoscrivere la ricevuta a conferma dell'intervenuta consegna. L'avviso di ricevimento della notifica a mezzo posta è un atto pubblico e
,conseguentemente , ai fini della sua contestazione occorre proporre querela di falso, ancorchè detto avviso sia stato prodotto solo in copia fotostatica e non in originale (
Corte Cass. Sez III sez. civ. ordinanza n. 30318/2019). L'avviso di ricevimento di una notifica a mezzo posta ha natura di atto pubblico ex art. 2700 del c.c., e, pertanto, è idoneo a provare - sino a querela di falso - l'intervenuta consegna del plico con relativa data, l'identità della persona alla quale è stata eseguita la consegna nonché della persona che ha sottoscritto l'atto. In sostanza, detto avviso di ricevimento, in virtù della sua natura di atto pubblico, e, riguardando un'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale ai sensi dell'art. 1 della legge n. 890 cit., esplica la medesima forza certificatoria di cui è dotata la relazione di una notificazione eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario, ovverossia della fede privilegiata attribuita dall'art. 2700 c.c. relativamente alle dichiarazioni delle parti ed agli altri fatti che l'agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, attesta avvenuti in sua presenza;
ne consegue che, il destinatario che intenda contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, affermando di non aver mai ricevuto l'atto ed in particolare di non aver mai apposto la propria firma sull'avviso, ha l'onere di impugnarlo a mezzo della querela di falso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 221 del c.p.c. del codice di rito, anche se l'immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo, ma soltanto ad imperizia, leggerezza,
o negligenza dell'agente postale (cfr, ex plurimis Cass. 8032/2004; Cass 8500/2005;Cass.
24852/2006; Cass. 4193/2010). Anche la recente sentenza Cassazione 28 ottobre 2021, n.
30485 sottolinea che “l'avviso di ricevimento, il quale è parte integrante della relata di notifica, costituisce, ai sensi della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 4, comma 3, il solo documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna del plico con la relativa data, sia
5 l'identità della persona alla quale la consegna stessa è stata eseguita, e che ha sottoscritto
l'avviso; esso riveste natura di atto pubblico, e, riguardando un'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale ai sensi della citata L. n. 890 del 1982, art. 1, gode della medesima forza certificatoria di cui è dotata la relazione di una notificazione eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario, ovverosia della fede privilegiata attribuita dall'art. 2700 c.c. in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l'agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, attesta avvenuti in sua presenza. Ciò vale non solo se l'atto sia stato consegnato a persona indicata come il destinatario dell'atto ma anche laddove l'atto sia stato consegnato, nel caso di notifica a persona giuridica, a incaricato della ricezione degli atti (Cassazione 28 ottobre 2021, n. 30485 su notifica a mezzo posta). Ciò posto in virtù dei principi innanzi delineati e attinenti alla riferita eccezione della parte ricorrente, occorre rilevare che CP_ l' in merito, ha prodotto in giudizio l'avviso di ricevimento della raccomandata contenente l'avviso di addebito n. 371 2021 0011287421 000 , per cui deve ritenersi valida la notifica dell'avviso di addebito. Pertanto vi è prova della notifica dell' avviso di addebito.
Alla luce di quanto esposto, deve anche concludersi che l'eccezione di prescrizione deve ritenersi infondata, considerata la regolare notifica degli atti interruttivi prodotti da parte dell' . Pertanto non sono trascorsi i termini prescrizionali previsti dalla legge essendo CP_2 stata notificata l'intimazione di pagamento impugnata alla data del 12.08.2024
Il ricorso va, pertanto, integralmente respinto.
Quanto al regime delle spese di giudizio, secondo soccombenza ex art. 91 cpc con CP_ condanna della parte ricorrente al rimborso in favore dell' e della
[...]
delle spese del giudizio , le quali vengono liquidate in dispositivo , in Controparte_1
applicazione della tariffa professionale vigente di cui al DM n. 55/2014 applicando lo scaglione compreso tra euro da 5.201,00 a 26.000,00 applicando i minimi tabellari con esclusione della fase istruttoria essendo la causa prevalentemente documentale e senza particolare questioni di diritto e con ulteriore riduzione ex art. 4 comma 4;
PQM
Il Tribunale di Nola in funzione di Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando , respinta ogni diversa istanza, deduzione eccezione così provvede:
-- Rigetta la domanda
6 - Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore dei resistenti Parte_1
CP_
e delle spese di giudizio che si liquidano in euro Controparte_1
1,190,00 ciascuno , oltre eventuali accessori e spese generali
- Dispone revocarsi il decreto di sospensione dei ruoli impugnati
-Così deciso in Nola lì 22.05.2025
il GOT Lavoro
dott. Aristide Perrino
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Sezione Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
Il GOP dott. Aristide Perrino alla pubblica udienza del 22 maggio 2025 pronuncia, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al N. 5434/2024 sezione Lavoro e Previdenza :
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to Martino Gragnaniello presso cui Parte_1
domicilia in Palma Campania alla via Del Castello n. 25
Opponente
CONTRO
in persona del l.r.p.t. rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avvocato Paolo Gallucci ed elettivamente domiciliata in Aversa alla via Giotto
Opposto
E
CP_
in proprio e nella qualità di mandatario della persona l.r.p.t. CP_3
rappresentato e difeso dall'Avvocato Diodata Ardolino e domiciliata presso l'Avvocatura dell' in Nola, alla via Variante 7/bis Controparte_4
Altro Opposto
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato il 30.08.2024 e regolarmente notificato alle parti resistenti il ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.071
2018 0003589605 000 notificata il 12.08.2024 in cui vi erano esposte: l'avviso di addebito n. 371 2018 0003589505 000 del 18.07.2018 ; avviso di addebito n.
371 2018 0015389681 000 del 25.05.2023; avviso di addebito m. 371 2018 00188
76474 000 del 25.05.2023; avviso di addebito n. 371 2019 0005101541 000 del
25.05.2023; avviso di addebito n. 371 2019 0008436100 000 del 25.05.2023 ed emessi dall' per il mancato pagamento di contributi previdenziali per le CP_2
annualità 2017/2018 per un importo di euro 8.841,64 . Per cui chiedeva preliminarmente la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento e nel merito chiedeva :1) la nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica degli atti prodromici;
2) la nullità della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione;
3) la nullità della pretesa creditoria per intervenuta decadenza.
Si costituiva in giudizio la società con articolata Controparte_5
memoria difensiva eccependo l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, il rigetto della domanda.
Si Costituiva in giudizio l' il quale chiede, nel merito, il rigetto della CP_2
domanda, oltre ad eccepire, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso..
Veniva acquisita la documentazione in atti e dopo una serie di rinvii il procedimento veniva assegnato a seguito di scardinamento del Magistrato assegnatario al sottoscritto
Giudicante.
Qualificazione della domanda In generale l'opposizione avverso l' intimazione di pagamento con la quale si deduce l'omessa notifica della cartella esattoriale e fatti estintivi relativi alla formazione del titolo ha la funzione di recuperare l' impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'intimazione; deve essere, pertanto, qualificata come opposizione all'esecuzione ex art 615 cpc .p.c. Le contestazioni attinenti agli atti prodromici alla cartella, proposte sul presupposto della mancata notifica della stessa, hanno una funzione recuperatoria dei mezzi di impugnazione previsti per contestare il contenuto di tali atti prodromici o i crediti portati da tali atti. Infine le contestazioni riguardanti vizi formali dell' intimazione non integrano una opposizione agli atti esecutivi poiché l'intimazione di pagamento non ha la natura di un atto esecutivo.
2 Nel caso in esame tutte le contestazioni si fondano sulla nullità della notifica della cartella di pagamento a cui conseguirebbe la prescrizione del credito e la decadenza dal diritto vantato dall' Si tratta di contestazioni che Controparte_6
attengono all'accertamento della sussistenza del credito per la realizzazione del quale è stato intimato il pagamento.
La domanda della parte ricorrente non può essere accolta sulla scorta delle motivazioni che seguono.
Va osservato, in via preliminare , che, in applicazione del principio , ormai pacificamente recepito in ambito giurisprudenziale , della c.d.” ragione più liquida” il Giudice , in sede decisoria , non è tenuto a rispettare rigorosamente l'ordine logico delle questioni da trattare secondo quando disposto dall'art. 276 cpc , ove si ritenga più rapido ed agevole risolvere la controversia in base ad una questione che – pur logicamente subordinata alle altre – sia più evidente e rapidamente risolvibile. Si tratta , infatti, di un principio pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio , ormai anche sancito dalla Costituzione ex art. 111 Cost. , il quale persegue un modello di attività giurisdizionale intesa non più come sovranità statale,. Ma come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività per la realizzazione del diritto della parte ad ottenere una decisione nel merito in tempi ragionevoli ( cfr: in questo senso Cass civ sez un. Del 09.10.2008 n. 24883) . In tal senso,dunque, recentemente la Suprema Corte di
Cassazione nel riconoscere che il principio della “ ragione più liquida” impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica ha statuito che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole - anche se logicamente subordinata senza che sia necessario esaminare preventivamente le altre. ( cifr. In proposito Cass. Civ. sez VI del 28.05.2014 n. 12002).
Va osservato, in via preliminare , che, in applicazione del principio , ormai pacificamente recepito in ambito giurisprudenziale , della c.d.” ragione più liquida” il Giudice , in sede decisoria , non è tenuto a rispettare rigorosamente l'ordine logico delle questioni da trattare secondo quando disposto dall'art. 276 cpc , ove si ritenga più rapido ed agevole risolvere la controversia in base ad una questione che – pur logicamente subordinata alle altre – sia più evidente e rapidamente risolvibile. Si tratta , infatti, di un principio pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio , ormai anche sancito dalla Costituzione ex art. 111 Cost. , il quale persegue un modello di
3 attività giurisdizionale intesa non più come sovranità statale,. Ma come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività per la realizzazione del diritto della parte ad ottenere una decisione nel merito in tempi ragionevoli ( cfr: in questo senso Cass civ sez un. Del 09.10.2008 n. 24883) . In tal senso, dunque, recentemente la Suprema Corte di
Cassazione nel riconoscere che il principio della “ ragione più liquida” impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica ha statuito che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole - anche se logicamente subordinata senza che sia necessario esaminare preventivamente le altre. ( cifr. In proposito Cass. Civ. sez VI del 28.05.2014 n. 12002).
Venendo al merito dell'opposizione , ed alla denunciata inesistenza/nullità/illegittimità
CP_ delle notifiche degli avvisa di addebito, l' in corso del giudizio ha prodotto tutta una serie di documentazione da cui si evince che alcuni avvisi vennero notificati da parte di messi comunali nella mani proprie del ricorrente . L'unico avviso il n. 371 3018 CP_ 0003589605 000 venne notificato dall' a mezzo del servizio postale e dalla cartolina postale si evince la notifica dell'avviso di addebito impugnato col ricorso introduttivo del presente giudizio. ( vedasi corrispondenza del numero opposto sulla cartolina postale e
CP_ quello riportato sull'avviso di addebito dell' .
Sul punto occorre rilevare che la Giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha più volte ribadito che “ la mancata o invalida notifica della cartella di pagamento comporta un vizio della sequenza procedimentale, dettata dalla legge, degli atti attraverso i quali si articola il procedimento di formazione della pretesa tributaria. Tale nullità può essere fatta valere dal contribuente . ai sensi del Dlgs n. 542 del 1992 art. 19 comma 3 anche impugnando il solo atto conseguenziale notificatogli( nel caso di specie l'intimazione di pagamento) facendo rilevare il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto (
CP_ nella specie l'avviso di addebito dell' .
Ciò posto l' costituitosi, ha depositato in merito alla notifica dell'avviso Controparte_4
di addebito impugnato una copia dalla quale si evince che la loro notificazione fu curata CP_ da parte dell' , avvalendosi del servizio postale e che il postino, giunto a destinazione fece opporre sulla ricevuta postale la firma da parte di colui che riceveva l'avviso di addebito. Ebbene, posto che la notifica de qua deve essere curate ai sensi della legge 20 novembre 1986 n. 890 occorre rilevare in merito all' avviso di addebito impugnato che la notifica veniva fatta ex art. 7 della legge 20.11.1986 n. 890. L'art. 7 della legge 20 novembre 1986 n. 890 sulla notifica a mezzo posta indica come tale notifica debba essere
4 eseguita e annotata nell'avviso di ricevimento. In particolare, si prevede che “1.
l'operatore postale consegna il piego nelle mani proprie del destinatario, anche se dichiarato fallito.
2. Se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, il piego è consegnato, nel luogo indicato sulla busta che contiene l'atto da notificare, a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario, purché il consegnatario non sia persona manifestamente affetta da malattia mentale o abbia età inferiore a quattordici anni. In mancanza delle persone indicate al periodo precedente, il piego può essere consegnato al portiere dello stabile ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario”. Chi riceve la notifica a mezzo posta del plico è tenuta a sottoscrivere la ricevuta a conferma dell'intervenuta consegna. L'avviso di ricevimento della notifica a mezzo posta è un atto pubblico e
,conseguentemente , ai fini della sua contestazione occorre proporre querela di falso, ancorchè detto avviso sia stato prodotto solo in copia fotostatica e non in originale (
Corte Cass. Sez III sez. civ. ordinanza n. 30318/2019). L'avviso di ricevimento di una notifica a mezzo posta ha natura di atto pubblico ex art. 2700 del c.c., e, pertanto, è idoneo a provare - sino a querela di falso - l'intervenuta consegna del plico con relativa data, l'identità della persona alla quale è stata eseguita la consegna nonché della persona che ha sottoscritto l'atto. In sostanza, detto avviso di ricevimento, in virtù della sua natura di atto pubblico, e, riguardando un'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale ai sensi dell'art. 1 della legge n. 890 cit., esplica la medesima forza certificatoria di cui è dotata la relazione di una notificazione eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario, ovverossia della fede privilegiata attribuita dall'art. 2700 c.c. relativamente alle dichiarazioni delle parti ed agli altri fatti che l'agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, attesta avvenuti in sua presenza;
ne consegue che, il destinatario che intenda contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, affermando di non aver mai ricevuto l'atto ed in particolare di non aver mai apposto la propria firma sull'avviso, ha l'onere di impugnarlo a mezzo della querela di falso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 221 del c.p.c. del codice di rito, anche se l'immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo, ma soltanto ad imperizia, leggerezza,
o negligenza dell'agente postale (cfr, ex plurimis Cass. 8032/2004; Cass 8500/2005;Cass.
24852/2006; Cass. 4193/2010). Anche la recente sentenza Cassazione 28 ottobre 2021, n.
30485 sottolinea che “l'avviso di ricevimento, il quale è parte integrante della relata di notifica, costituisce, ai sensi della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 4, comma 3, il solo documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna del plico con la relativa data, sia
5 l'identità della persona alla quale la consegna stessa è stata eseguita, e che ha sottoscritto
l'avviso; esso riveste natura di atto pubblico, e, riguardando un'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale ai sensi della citata L. n. 890 del 1982, art. 1, gode della medesima forza certificatoria di cui è dotata la relazione di una notificazione eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario, ovverosia della fede privilegiata attribuita dall'art. 2700 c.c. in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l'agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, attesta avvenuti in sua presenza. Ciò vale non solo se l'atto sia stato consegnato a persona indicata come il destinatario dell'atto ma anche laddove l'atto sia stato consegnato, nel caso di notifica a persona giuridica, a incaricato della ricezione degli atti (Cassazione 28 ottobre 2021, n. 30485 su notifica a mezzo posta). Ciò posto in virtù dei principi innanzi delineati e attinenti alla riferita eccezione della parte ricorrente, occorre rilevare che CP_ l' in merito, ha prodotto in giudizio l'avviso di ricevimento della raccomandata contenente l'avviso di addebito n. 371 2021 0011287421 000 , per cui deve ritenersi valida la notifica dell'avviso di addebito. Pertanto vi è prova della notifica dell' avviso di addebito.
Alla luce di quanto esposto, deve anche concludersi che l'eccezione di prescrizione deve ritenersi infondata, considerata la regolare notifica degli atti interruttivi prodotti da parte dell' . Pertanto non sono trascorsi i termini prescrizionali previsti dalla legge essendo CP_2 stata notificata l'intimazione di pagamento impugnata alla data del 12.08.2024
Il ricorso va, pertanto, integralmente respinto.
Quanto al regime delle spese di giudizio, secondo soccombenza ex art. 91 cpc con CP_ condanna della parte ricorrente al rimborso in favore dell' e della
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delle spese del giudizio , le quali vengono liquidate in dispositivo , in Controparte_1
applicazione della tariffa professionale vigente di cui al DM n. 55/2014 applicando lo scaglione compreso tra euro da 5.201,00 a 26.000,00 applicando i minimi tabellari con esclusione della fase istruttoria essendo la causa prevalentemente documentale e senza particolare questioni di diritto e con ulteriore riduzione ex art. 4 comma 4;
PQM
Il Tribunale di Nola in funzione di Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando , respinta ogni diversa istanza, deduzione eccezione così provvede:
-- Rigetta la domanda
6 - Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore dei resistenti Parte_1
CP_
e delle spese di giudizio che si liquidano in euro Controparte_1
1,190,00 ciascuno , oltre eventuali accessori e spese generali
- Dispone revocarsi il decreto di sospensione dei ruoli impugnati
-Così deciso in Nola lì 22.05.2025
il GOT Lavoro
dott. Aristide Perrino
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