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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/01/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis)
riunita nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
Dr. Paolo Celentano - Consigliere -
Dr. Roberto Notaro - Consigliere relatore -
ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel processo civile d'appello iscritto al n. 5478/2018 del r.g.a.c.c., avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. n. rep. 5427/2018 pubblicata il 9 ottobre 2018, pendente
TRA
c.f. Parte_1
e p.iva con sede legale in Caivano (NA), alla via Necropoli n. 6-8, P.IVA_1 costituitasi in persona del dr. , legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura redatta su atto separato e apposta in calce all'atto di appello, dall'avv. (c.f. ) e dall'avv. Francesco Parte_1 C.F._1
Giordano (c.f. ); C.F._2
Appellante
E
(c.f. , con sede Controparte_1 P.IVA_2 legale in Frattamaggiore (NA), alla via Lupoli n. 27, costituitasi in persona del Direttore
Generale suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura redatta su atto separato e apposta in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'avv. Francesco Giuseppe Alfano (c.f. ) e dall'avv. Maria Dulvi C.F._3
Corcione (c.f. ; C.F._4
Appellata
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato il 19 maggio 2017 presso il Tribunale di
Napoli Nord, la (già Parte_1 [...]
deduceva: Controparte_2
- di aver erogato per il periodo gennaio 2005 – dicembre 2013 prodotti medicinali agli assistiti del S.S.N. nell'ambito territoriale dell'Asl Na 2 Nord, in virtù di convenzioni approvate con D.P.R. n. 94 del 19.02.89 e D.P.R. n. 371 dello 08.07.1998;
- che a norma dell'art. 9 del D.P.R. n. 94/89 l'Ente Erogatore avrebbe dovuto provvedere all'effettivo pagamento dell'importo a saldo delle ricette spedite entro il giorno 25 del mese successivo a quello di spedizione;
- che la farmacia a mezzo di propria mandataria all'incasso, ossia Parte_1 CP_3
aveva provveduto mensilmente ad inviare all'Asl apposite messe in mora per il
[...] pagamento dei DCR presentati;
- che l'Asl aveva pagato sempre con ritardo gli importi dei medicinali erogati per il periodo sopra indicato, non rispettando il termine previsto dalla normativa regolamentare suddetta, nonostante nelle messe in more veniva specificato che dal ventiseiesimo giorno successivo alla data delle singole distinte sarebbero decorsi gli interessi per il ritardato pagamento;
- che per tale ritardo sarebbero dovuti alla farmacia gli interessi moratori al tasso di cui alla normativa ai sensi del d.lgs. n. 231/02;
- che, in ogni caso, qualora non si fosse ritenuta applicabile la normativa anzidetta sugli interessi commerciali, sarebbero spettati gli interessi moratori al tasso legale oltre al c.d. maggior danno ex art. 1224, comma 3 (da intendersi comma 2), c.c.;
- che tale maggior danno sarebbe stato pari agli interessi e oneri finanziari corrisposti dalla ricorrente alla e all'Ifitalia s.p.a., per il servizio di anticipazione su fattura Controparte_3 da essa prestato in favore della ricorrente da gennaio 2005 al dicembre 2013;
- che, in via ulteriormente gradata, sarebbe spettata alla farmacia, sempre a titolo di maggior danno, la differenza negativa tra tasso di interesse legale e rendimento medio netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore ad un anno;
- che, in via ulteriormente ed estremamente subordinata, il Tribunale avrebbe dovuto determinare il ristoro spettante alla farmacia in via equitativa, anche ai sensi dell'art. 1226 c.c., tenendo conto dell'attività imprenditoriale esercitata e della pronuncia delle SS.UU. della S.C. n. 19499/2008.
Ciò esposto, rassegnava le seguenti conclusioni: “1) accertato il cronico ritardo nel rimborso delle somme di cui alle D.C.R. dal mese di gennaio 2005 al mese di dicembre
2013, e, quindi, l'inadempimento dell' , di condannare la medesima: a) Parte_2 in via principale, al pagamento in favore dell'istante farmacia dell'importo pari ad €
292.742,87, a titolo di interessi moratori c.d. commerciali per effetto del ritardato
2 pagamento del corrispettivo dei medicinali;
b) in via subordinata, al pagamento dell'importo complessivo di € 191.859,29, di cui € 119.253,71 pari agli interessi passivi ed ai costi bancari che la farmacia ha dovuto sostenere per procurarsi il credito nel periodo di ritardo dei pagamenti da parte dell'ASL oltre agli interessi legali pari ad € 72.605,57; c) in via ulteriormente subordinata, al pagamento, quanto meno, degli interessi legali sulle somme tardivamente corrisposte nella misura di € 72.605,57; d) in via estremamente subordinata, condannare l'ASL al pagamento dell'importo che il Tribunale riterrà più equo tenendo conto, comunque, dell'attività imprenditoriale esercitata dall'attrice e, in ogni caso, della differenza tra il tasso di rendimento netto dei titoli di Stato di durata non superiore a un anno e il tasso legale di volta in volta vigente (cfr. sentenza SS.UU. Cass. n.
19499/2008); e) condannare in ogni caso la ASL Na 2 Nord a corrispondere sulle somme riconosciute dovute i successivi interessi anatocistici, o quantomeno legali, e la rivalutazione monetaria dalla data della domanda giudiziale al soddisfo;
2) Con vittoria di spese e compensi della procedura, rimborso forfetario 15%, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari”.
1.2. Con comparsa depositata il 21 luglio 2017 si costituiva in giudizio l'Asl che di contro eccepiva:
- l'inapplicabilità della disciplina di cui al D.Lgs. n. 231/2002, essendosi di fronte ad un rapporto pubblicistico di concessione di un pubblico servizio;
- l'assenza di valide costituzioni in mora, non essendo ad esse equiparabili il mero invio di una distinta riepilogativa delle prestazioni rese per ogni singolo periodo di riferimento.
Pertanto, concludeva: “per l'integrale rigetto della domanda della . Parte_1
Spese di lite vinte”.
1.3. Il Tribunale di Napoli Nord, con l'ordinanza di cui all'art. 702 ter c.p.c. pubblicata il 9 ottobre 2018, accoglieva parzialmente la domanda della ricorrente nei termini di seguito delineati.
In via preliminare, affermava che l'Asl non aveva mai validamente contestato le circostanze inerenti al tipo di attività svolta dalla farmacia e al ritardo del pagamento delle distinte rispetto alle tempistiche previste dall'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie, né aveva mai contestato il contenuto della documentazione prodotta dalla farmacia e quanto in essa rappresentato.
Chiariva, poi, la natura del rapporto tra farmacie ed Asl, inquadrandolo nello schema del rapporto concessorio di pubblico servizio, come tale non bisognoso di convenzioni individuali, essendo sufficiente l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie del 13.7.1987, reso esecutivo con D.P.R. n. 94/1989, a cui ogni farmacia aderiva per facta concludentia mediante l'attività di evasione delle ricette mediche a carico del SSN.
Con riguardo alla scadenza dell'obbligazione di pagamento dell'Asl nei confronti della richiamando la giurisprudenza della S.C., il Tribunale affermava che questa Pt_1
3 coincideva con “il venticinquesimo giorno dello stesso mese in cui avviene (entro il quindicesimo giorno) la trasmissione da parte della farmacia delle ricette e della relativa distinta riepilogativa, e quindi del mese successivo a quello in cui è avvenuta la spedizione delle ricette (per tale intendendosi l'esecuzione della prescrizione medica formulata nella ricetta con la consegna dei medicinali all'assistito e con la tariffazione mediante gli adempimenti formali previsti) di cui si chiede il pagamento definitivo e dello stesso mese della spedizione delle ricette per cui si chiede la corresponsione dell'acconto”.
Inoltre, tenuto conto della natura “querable” dei debiti contratti dall'Asl, da adempiere al domicilio del debitore previa costituzione in mora, il primo giudice precisava che l'invio delle distinte riepilogative delle prestazioni rese dai farmacisti agli assistiti non costituiva atto di costituzione in mora, perché il credito del farmacista non sarebbe stato esigibile al momento dell'invio delle distinte, ma solo al venticinquesimo giorno successivo al mese di invio delle stesse.
Quanto al tasso di interesse moratorio applicabile alla fattispecie, il Tribunale non riteneva applicabile al caso de quo la disciplina di cui al d.lgs. n. 231/02, essendo il rapporto sorto antecedentemente all'8 agosto 2002in virtù degli accordi collettivi stipulati negli anni 1979, 1989 e 1998. Inoltre, affermava l'estraneità dell'erogazione dell'assistenza farmaceutica per conto delle Asl al paradigma della transazione commerciale in quanto, come affermato dalla
S.C. (Cass. civ. n. 5042/2017), “trattasi di rapporto la cui disciplina non è affidata al contratto, ma alla legge ed al regolamento che rende esecutivo l'accordo collettivo nazionale stipulato in base ed in conformità alla legge”.
Riteneva, invece, applicabile la disciplina degli interessi moratori al tasso legale, e riconosceva interessi al saggio legale sulle somme corrisposte in ritardo per € 9.231,95.
Viceversa, la domanda di risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2
c.c. (nella misura pari ai costi bancari e agli interessi passivi sostenuti dalla farmacia per l'accesso al credito) veniva rigettava perché indeterminata e deficitaria sia sul piano dell'allegazione che su quello della prova. A tal proposito, il Tribunale affermava che la ricorrente non aveva “dedotto e provato in che termini, da un lato, il detto ricorso al credito esterno sia stato in effetti determinato proprio dai ritardati pagamenti ricevuti dalla resistente (in relazione alle more effettivamente accertate in relazione a tutto quanto precede), e non sia stato, piuttosto, un ordinario modus operandi finanziario della propria impresa, e, dall'altro lato, in che termini ciò si sia rivelato svantaggioso per la propria situazione economica-finanziaria”.
Allo stesso modo, era rigettata anche l'ulteriore e subordinata domanda, tesa alla quantificazione del maggior danno nella differenza tra tasso legale di interesse e i tassi medi di rendimento dei titoli di Stato, perché anch'essa ritenuta generica e non provata.
Infine, riguardo all'ulteriore domanda volta ad ottenere gli interessi anatocistici, il Tribunale affermava che potevano essere riconosciuti solo gli interessi accumulatisi per almeno sei mesi dalla domanda giudiziale, mentre nel caso di specie “le somme riconosciute a favore del ricorrente a titolo di interessi moratori sono state tutte relativi ad interessi accumulatisi
4 per periodi temporali ben inferiori ai sei mesi (ossia ai 180 gg.)” eccetto che “per il ritardato pagamento dei DCR 12/2012, per cui, sulla somma di euro 15.220,40, sono maturati interessi moratori per la somma complessiva di euro 331,51 per un arco temporale di oltre sei mesi” sicché soltanto per quest'ultima somma riconosceva gli interessi anatocistici a far data dal deposito del ricorso avvenuto il 19.5.2017.
Pertanto, accogliendo parzialmente la domanda formulata dalla l' Parte_1 [...]
veniva condannata al pagamento della somma di € 9.231,95, “oltre interessi Parte_2 anatocistici, al saggio legale di cui all'art. 1284 c.c., da computarsi sulla sola somma di euro 331,51 (trecentotrentuno/51) della cifra innanzi indicata, dalla domanda giudiziale
(19.5.2017) e sino al soddisfo”.
2.1. La ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Napoli Nord Parte_1 chiedendo “in riforma parziale dell'ordinanza resa in data 09/10/2018 dal Giudice Ucci del
Tribunale di Napoli Nord e previo accertamento del cronico ritardo nel rimborso delle somme di cui alle D.C.R. dal mese di gennaio 2005 al mese di dicembre 2013, e, quindi,
l'inadempimento dell' (già e , condannare l Parte_2 CP_4 CP_5 [...]
, a) In via principale, al pagamento dell'importo complessivo di € 191.859,28 Parte_2 di cui € 119.253,71 pari agli interessi passivi e costi bancari che la farmacia ha dovuto sostenere per procurarsi il credito nel periodo di ritardo dei pagamenti da parte dell'ASL a titolo di maggior danno ex art. 1224 comma 2 c.c. oltre al risarcimento minimo ex art. 1224 comma 1 c.c pari agli interessi moratori al tasso legale per € 72.605,57; b) in via subordinata, al risarcimento minimo di cui all'art. 1224 comma 1 c.c. pari agli interessi moratori al tasso legale sulle somme tardivamente corrisposte nella misura di € 72.605,57;
c) condannare essa al risarcimento del danno in quella misura ritenuta equa Parte_3 ex art. 1226 c.c. o determinata a mezzo CTU contabile che si chiede disporsi;
d) condannare l'ASL a corrispondere sulle somme riconosciute dovute i successivi interessi anatocistici dalla data della domanda giudiziale al soddisfo;
e) condannare in ogni caso l' , in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento delle spese e compensi Parte_2 del doppio grado di giudizio oltre rimborso forfettario per spese generali (15%), CPA ed
IVA con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari;
f) Porre le spese di
CTU, sia quella di primo grado che quella eventualmente disposta in appello, a carico esclusivo dell'ASL NA 2 Nord”.
2.2. Si è costituita l' che, nel resistere all'avversa impugnazione, ha Parte_2 contestato specificamente i motivi di doglianza formulati dall'appellante, chiedendo il rigetto dell'appello.
2.3. All'udienza del 28 marzo 2023 questa Corte dichiarava l'interruzione del processo perché i procuratori dell'appellata , avv.ti Roberto Verde e Amalia Parte_2
Carrara, avevano perso lo ius postulandi essendo stati trasferiti ad altro ente.
2.4. Il processo veniva riassunto dall'appellante e in data 30 agosto 2024 si costituivano i nuovi difensori dell'Asl riportandosi alle precedenti difese.
5 2.6. All'udienza del 17 settembre 2024 il processo è stato introitato in decisione, con concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 comma 1° c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è infondato per le ragioni che seguono.
Con il primo motivo di appello si chiede la riforma del provvedimento di primo grado laddove non ha riconosciuto alla il risarcimento per maggior danno a norma Pt_1 dell'art. 1224, comma 2 c.c.
Per l'appellante il maggior danno subito sarebbe rappresentato dai costi bancari e dagli interessi sostenuti per l'accesso al credito. Gli elementi che farebbero ritenere sussistente presuntivamente il maggior danno sarebbero, secondo l'appellante: a) la natura commerciale dell'attività del farmacista e, quindi, la possibilità di configurarlo come imprenditore;
b) la mora dell'Asl, sistematica e costante, con conseguenziale accumulo di mensilità arretrate;
c) la necessità di ricorrere al servizio di anticipo delle singole DCR da parte di ed CP_3
Ifitalia - documentato dalle fatture depositate - per avere disponibilità di liquidità per provvedere alla copertura dei costi dell'attività a cui consegue il pagamento di interessi passivi e costi bancari a causa del mancato puntuale adempimento. Pertanto, per l'appellante, il maggior danno consisterebbe negli interessi passivi corrisposti e nei costi bancari pagati per l'accesso al credito.
A parere della Corte il ragionamento seguito dall'appellante non può essere condiviso, tenuto conto di quanto affermato dalla giurisprudenza delle SS.UU. della S.C. in tema di maggior danno secondo cui: “Nel caso di ritardato adempimento di una obbligazione di valuta, il maggior danno di cui all'art. 1224, secondo comma, cod. civ. può ritenersi esistente in via presuntiva in tutti i casi in cui, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali. Ricorrendo tale ipotesi, il risarcimento del maggior danno spetta a qualunque creditore, quale che ne sia la qualità soggettiva o
l'attività svolta (e quindi tanto nel caso di imprenditore, quanto nel caso di pensionato, impiegato, ecc.), fermo restando che se il creditore domanda, a titolo di risarcimento del maggior danno, una somma superiore a quella risultante dal suddetto saggio di rendimento dei titoli di Stato, avrà l'onere di provare l'esistenza e l'ammontare di tale pregiudizio, anche per via presuntiva;
in particolare, ove il creditore abbia la qualità di imprenditore, avrà l'onere di dimostrare o di avere fatto ricorso al credito bancario sostenendone i relativi interessi passivi” (Cass. SS.UU. n. 19499/2008).
Analogamente, con una pronuncia più recente, la S.C. ha affermato che: “nel ritardato adempimento di una obbligazione di valuta, il creditore che richieda il risarcimento del maggior danno di cui all'art. 1224, comma 2, c.c. alla stregua del saggio medio di rendimento dei titoli di stato di durata infrannuale superiore al tasso di interessi nel periodo di mora è tenuto unicamente all'allegazione dell'esistenza di detto saggio, ma non alla relativa prova, costituendo esso un fatto notorio, siccome riscontrabile presso l'istituto di emissione, Banca d'Italia. Tuttavia, la deduzione da parte del creditore di un diverso e
6 maggiore criterio di redditività del denaro, qualora non accompagnata dalla dimostrazione presuntiva dei fatti giustificativi del reimpiego afferenti la qualità soggettiva del creditore o
l'attività da esso svolta, implica l'allegazione, in via subordinata, della domanda di maggior danno secondo il criterio del rendimento medio dei titoli di stato di durata non superiore all'anno” (Cass. civ., sez. 3, sent. n. 6684/2018).
Pertanto, sulla scota di quanto appena esposto si desume che il maggior danno ai sensi dell'art. 1224, II comma può essere riconosciuto in via presuntiva in tutti i casi in cui il creditore deduca che il saggio di rendimento dei titoli di Stato sia superiore al tasso degli interessi legali nel periodo di mora considerato e ne alleghi la sua quantificazione. Nel caso di specie, tale ipotesi di maggior danno non può essere riconosciuta perché la non Pt_1 ha allegato – neanche in primo grado - tale circostanza, né ha fornito la prova documentale riguardo all'an (sussistenza della predetta differenza di rendimento) e al quantum debeatur (ammontare del valore della differenza).
Ai fini della dimostrazione di aver patito il cd. maggior danno, l'appellante ha poi dedotto di aver dovuto fare ricorso ad anticipazioni di liquidità per far fronte ai costi di gestione resi insostenibili dalla consolidata morosità del debitore, sicché la somma richiesta sarebbe stata corrispondente alla somma degli interessi passivi e dei costi sostenuti in virtù di tale ricorso esterno al credito.
Orbene, la Corte evidenzia come l'appellante non abbia fornito la prova di aver fatto ricorso al credito a causa del ritardo dei pagamenti, ossia che il ricorso al credito sia stato straordinario, perché determinato dalla gravosità delle circostanze e che lo stesso sia stato svantaggioso (Cass. civ., ord. n. 22512/2021).
Ed infatti, l'appellante si è limitato ad esporre il meccanismo utilizzato per ricorrere al finanziamento di ed Ifitalia, mentre avrebbe dovuto allegare e dimostrare la CP_3 straordinarietà del ricorso a tale credito, indicando in maniera precisa e puntuale tutti i costi sostenuti e gli interessi passivi calcolati nei periodi considerati di effettiva mora. Né tale accertamento avrebbe potuto essere demandato al CTU, come chiesto dall'appellante, perché “la CTU non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio” (Cass. civ. sez. III, ord. n.
19631/2020).
Per i motivi su esposti, escluso che sussista la prova del maggior danno, il primo motivo di impugnazione deve essere rigettato.
2. Con il secondo motivo di appello la si duole della quantificazione degli Pt_1 interessi moratori effettuata dal Tribunale che avrebbe errato nel non ritenere “quali validi atti di costituzione in mora anche quelle richieste di pagamento inoltrate a mezzo del servizio postale e prive di avviso di ricevimento”.
Per l'appellante, nel caso in cui siano state prodotte le copie delle messe in mora spedite con raccomandata a mezzo del servizio postale, la ricezione delle stesse potrebbe presumersi.
Sicché, nell'ipotesi di mancata contestazione da parte dell'Asl e di certificazione di
7 avvenuta spedizione, ne conseguirebbe la presunzione di conoscenza ai sensi dell'art. 1335
c.c. che fa salva la prova contraria.
Anche tale motivo è infondato per le ragioni che seguono.
Le obbligazioni pecuniarie della p.a. hanno natura “quérable”, sicché il ritardo nell'adempimento non determina automaticamente gli effetti della mora, ma occorre la costituzione in mora mediante intimazione scritta ai sensi dell'art. 1219 c.c.
A parere di questa Corte il Tribunale ha correttamente statuito che non poteva attribuirsi alcuna efficacia di costituzione in mora a quelle intimazioni di cui non era stata prodotta in atti – o risultava illeggibile – la copia dell'avviso di ricevimento attestante l'effettiva ricezione da parte dell'Asl. In assenza di certezza del giorno in cui è avvenuta la ricezione della costituzione in mora, è il dies a quo della mora a non poter essere identificato, sicché non può individuarsi neanche quale sia il periodo di mora in relazione al quale determinare l'ammontare degli interessi. Né può ritenersi applicabile il criterio presuntivo “del tempo intercorso dalla spedizione alla ricezione per le messe in mora complete di avviso di ricevimento, pari in media dal 15° giorno successivo alla spedizione delle singole diffide”, richiamato dall'appellante nella comparsa conclusionale, perché arbitrario ed incerto sull'individuazione del momento effettivo della ricezione dell'intimazione. Poiché la costituzione in mora è atto recettizio, è indispensabile che il creditore fornisca la prova documentale del momento preciso nel quale l'atto è entrato legalmente nella sfera di conoscenza del destinatario.
3. Per tutto quanto esposto, l'appello deve essere rigettato e l'ordinanza di primo grado confermata.
4. Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore dell' che, in mancanza della relativa Parte_2 nota specifica, vanno liquidate d'ufficio alla stregua delle risultanze processuali e dei parametri dettati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 aprile 2014, n. 55, come modificato con d.m. 147 del 13 agosto 2022, nei seguenti importi:
Fase di studio € 1.488,50
Fase introduttiva € 955,50
Fase trattazione € 2.163,00
Fase decisionale € 2.551,50
Spese generali (15%) € 1.073,77
Totale € 8.232,27
Il tutto oltre agli eventuali accessori di legge.
8 5. Deve infine darsi atto, in ragione del rigetto dell'impugnazione, che ricorrono le condizioni per il versamento di un ulteriore importo, da parte dell'appellante, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co.
1- quater, d.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso l'ordinanza emessa ex art. 702 ter c.p.c. dal Tribunale di Napoli Nord recante n. rep. 5427/2018, pubblicata il 9 ottobre
2018, proposto dalla nei Parte_1 confronti dell' , così provvede: Controparte_1
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'ordinanza impugnata;
2. condanna l'appellante al pagamento, in favore dell' , delle spese Parte_2 del presente grado di giudizio che liquida in € 7.158,50 per compenso professionale ed € 1.073,77 per spese generali di rappresentanza e difesa;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Napoli, il 17 dicembre 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Roberto Notaro Dr.ssa Caterina Molfino
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis)
riunita nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
Dr. Paolo Celentano - Consigliere -
Dr. Roberto Notaro - Consigliere relatore -
ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel processo civile d'appello iscritto al n. 5478/2018 del r.g.a.c.c., avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. n. rep. 5427/2018 pubblicata il 9 ottobre 2018, pendente
TRA
c.f. Parte_1
e p.iva con sede legale in Caivano (NA), alla via Necropoli n. 6-8, P.IVA_1 costituitasi in persona del dr. , legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura redatta su atto separato e apposta in calce all'atto di appello, dall'avv. (c.f. ) e dall'avv. Francesco Parte_1 C.F._1
Giordano (c.f. ); C.F._2
Appellante
E
(c.f. , con sede Controparte_1 P.IVA_2 legale in Frattamaggiore (NA), alla via Lupoli n. 27, costituitasi in persona del Direttore
Generale suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura redatta su atto separato e apposta in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'avv. Francesco Giuseppe Alfano (c.f. ) e dall'avv. Maria Dulvi C.F._3
Corcione (c.f. ; C.F._4
Appellata
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato il 19 maggio 2017 presso il Tribunale di
Napoli Nord, la (già Parte_1 [...]
deduceva: Controparte_2
- di aver erogato per il periodo gennaio 2005 – dicembre 2013 prodotti medicinali agli assistiti del S.S.N. nell'ambito territoriale dell'Asl Na 2 Nord, in virtù di convenzioni approvate con D.P.R. n. 94 del 19.02.89 e D.P.R. n. 371 dello 08.07.1998;
- che a norma dell'art. 9 del D.P.R. n. 94/89 l'Ente Erogatore avrebbe dovuto provvedere all'effettivo pagamento dell'importo a saldo delle ricette spedite entro il giorno 25 del mese successivo a quello di spedizione;
- che la farmacia a mezzo di propria mandataria all'incasso, ossia Parte_1 CP_3
aveva provveduto mensilmente ad inviare all'Asl apposite messe in mora per il
[...] pagamento dei DCR presentati;
- che l'Asl aveva pagato sempre con ritardo gli importi dei medicinali erogati per il periodo sopra indicato, non rispettando il termine previsto dalla normativa regolamentare suddetta, nonostante nelle messe in more veniva specificato che dal ventiseiesimo giorno successivo alla data delle singole distinte sarebbero decorsi gli interessi per il ritardato pagamento;
- che per tale ritardo sarebbero dovuti alla farmacia gli interessi moratori al tasso di cui alla normativa ai sensi del d.lgs. n. 231/02;
- che, in ogni caso, qualora non si fosse ritenuta applicabile la normativa anzidetta sugli interessi commerciali, sarebbero spettati gli interessi moratori al tasso legale oltre al c.d. maggior danno ex art. 1224, comma 3 (da intendersi comma 2), c.c.;
- che tale maggior danno sarebbe stato pari agli interessi e oneri finanziari corrisposti dalla ricorrente alla e all'Ifitalia s.p.a., per il servizio di anticipazione su fattura Controparte_3 da essa prestato in favore della ricorrente da gennaio 2005 al dicembre 2013;
- che, in via ulteriormente gradata, sarebbe spettata alla farmacia, sempre a titolo di maggior danno, la differenza negativa tra tasso di interesse legale e rendimento medio netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore ad un anno;
- che, in via ulteriormente ed estremamente subordinata, il Tribunale avrebbe dovuto determinare il ristoro spettante alla farmacia in via equitativa, anche ai sensi dell'art. 1226 c.c., tenendo conto dell'attività imprenditoriale esercitata e della pronuncia delle SS.UU. della S.C. n. 19499/2008.
Ciò esposto, rassegnava le seguenti conclusioni: “1) accertato il cronico ritardo nel rimborso delle somme di cui alle D.C.R. dal mese di gennaio 2005 al mese di dicembre
2013, e, quindi, l'inadempimento dell' , di condannare la medesima: a) Parte_2 in via principale, al pagamento in favore dell'istante farmacia dell'importo pari ad €
292.742,87, a titolo di interessi moratori c.d. commerciali per effetto del ritardato
2 pagamento del corrispettivo dei medicinali;
b) in via subordinata, al pagamento dell'importo complessivo di € 191.859,29, di cui € 119.253,71 pari agli interessi passivi ed ai costi bancari che la farmacia ha dovuto sostenere per procurarsi il credito nel periodo di ritardo dei pagamenti da parte dell'ASL oltre agli interessi legali pari ad € 72.605,57; c) in via ulteriormente subordinata, al pagamento, quanto meno, degli interessi legali sulle somme tardivamente corrisposte nella misura di € 72.605,57; d) in via estremamente subordinata, condannare l'ASL al pagamento dell'importo che il Tribunale riterrà più equo tenendo conto, comunque, dell'attività imprenditoriale esercitata dall'attrice e, in ogni caso, della differenza tra il tasso di rendimento netto dei titoli di Stato di durata non superiore a un anno e il tasso legale di volta in volta vigente (cfr. sentenza SS.UU. Cass. n.
19499/2008); e) condannare in ogni caso la ASL Na 2 Nord a corrispondere sulle somme riconosciute dovute i successivi interessi anatocistici, o quantomeno legali, e la rivalutazione monetaria dalla data della domanda giudiziale al soddisfo;
2) Con vittoria di spese e compensi della procedura, rimborso forfetario 15%, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari”.
1.2. Con comparsa depositata il 21 luglio 2017 si costituiva in giudizio l'Asl che di contro eccepiva:
- l'inapplicabilità della disciplina di cui al D.Lgs. n. 231/2002, essendosi di fronte ad un rapporto pubblicistico di concessione di un pubblico servizio;
- l'assenza di valide costituzioni in mora, non essendo ad esse equiparabili il mero invio di una distinta riepilogativa delle prestazioni rese per ogni singolo periodo di riferimento.
Pertanto, concludeva: “per l'integrale rigetto della domanda della . Parte_1
Spese di lite vinte”.
1.3. Il Tribunale di Napoli Nord, con l'ordinanza di cui all'art. 702 ter c.p.c. pubblicata il 9 ottobre 2018, accoglieva parzialmente la domanda della ricorrente nei termini di seguito delineati.
In via preliminare, affermava che l'Asl non aveva mai validamente contestato le circostanze inerenti al tipo di attività svolta dalla farmacia e al ritardo del pagamento delle distinte rispetto alle tempistiche previste dall'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie, né aveva mai contestato il contenuto della documentazione prodotta dalla farmacia e quanto in essa rappresentato.
Chiariva, poi, la natura del rapporto tra farmacie ed Asl, inquadrandolo nello schema del rapporto concessorio di pubblico servizio, come tale non bisognoso di convenzioni individuali, essendo sufficiente l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie del 13.7.1987, reso esecutivo con D.P.R. n. 94/1989, a cui ogni farmacia aderiva per facta concludentia mediante l'attività di evasione delle ricette mediche a carico del SSN.
Con riguardo alla scadenza dell'obbligazione di pagamento dell'Asl nei confronti della richiamando la giurisprudenza della S.C., il Tribunale affermava che questa Pt_1
3 coincideva con “il venticinquesimo giorno dello stesso mese in cui avviene (entro il quindicesimo giorno) la trasmissione da parte della farmacia delle ricette e della relativa distinta riepilogativa, e quindi del mese successivo a quello in cui è avvenuta la spedizione delle ricette (per tale intendendosi l'esecuzione della prescrizione medica formulata nella ricetta con la consegna dei medicinali all'assistito e con la tariffazione mediante gli adempimenti formali previsti) di cui si chiede il pagamento definitivo e dello stesso mese della spedizione delle ricette per cui si chiede la corresponsione dell'acconto”.
Inoltre, tenuto conto della natura “querable” dei debiti contratti dall'Asl, da adempiere al domicilio del debitore previa costituzione in mora, il primo giudice precisava che l'invio delle distinte riepilogative delle prestazioni rese dai farmacisti agli assistiti non costituiva atto di costituzione in mora, perché il credito del farmacista non sarebbe stato esigibile al momento dell'invio delle distinte, ma solo al venticinquesimo giorno successivo al mese di invio delle stesse.
Quanto al tasso di interesse moratorio applicabile alla fattispecie, il Tribunale non riteneva applicabile al caso de quo la disciplina di cui al d.lgs. n. 231/02, essendo il rapporto sorto antecedentemente all'8 agosto 2002in virtù degli accordi collettivi stipulati negli anni 1979, 1989 e 1998. Inoltre, affermava l'estraneità dell'erogazione dell'assistenza farmaceutica per conto delle Asl al paradigma della transazione commerciale in quanto, come affermato dalla
S.C. (Cass. civ. n. 5042/2017), “trattasi di rapporto la cui disciplina non è affidata al contratto, ma alla legge ed al regolamento che rende esecutivo l'accordo collettivo nazionale stipulato in base ed in conformità alla legge”.
Riteneva, invece, applicabile la disciplina degli interessi moratori al tasso legale, e riconosceva interessi al saggio legale sulle somme corrisposte in ritardo per € 9.231,95.
Viceversa, la domanda di risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2
c.c. (nella misura pari ai costi bancari e agli interessi passivi sostenuti dalla farmacia per l'accesso al credito) veniva rigettava perché indeterminata e deficitaria sia sul piano dell'allegazione che su quello della prova. A tal proposito, il Tribunale affermava che la ricorrente non aveva “dedotto e provato in che termini, da un lato, il detto ricorso al credito esterno sia stato in effetti determinato proprio dai ritardati pagamenti ricevuti dalla resistente (in relazione alle more effettivamente accertate in relazione a tutto quanto precede), e non sia stato, piuttosto, un ordinario modus operandi finanziario della propria impresa, e, dall'altro lato, in che termini ciò si sia rivelato svantaggioso per la propria situazione economica-finanziaria”.
Allo stesso modo, era rigettata anche l'ulteriore e subordinata domanda, tesa alla quantificazione del maggior danno nella differenza tra tasso legale di interesse e i tassi medi di rendimento dei titoli di Stato, perché anch'essa ritenuta generica e non provata.
Infine, riguardo all'ulteriore domanda volta ad ottenere gli interessi anatocistici, il Tribunale affermava che potevano essere riconosciuti solo gli interessi accumulatisi per almeno sei mesi dalla domanda giudiziale, mentre nel caso di specie “le somme riconosciute a favore del ricorrente a titolo di interessi moratori sono state tutte relativi ad interessi accumulatisi
4 per periodi temporali ben inferiori ai sei mesi (ossia ai 180 gg.)” eccetto che “per il ritardato pagamento dei DCR 12/2012, per cui, sulla somma di euro 15.220,40, sono maturati interessi moratori per la somma complessiva di euro 331,51 per un arco temporale di oltre sei mesi” sicché soltanto per quest'ultima somma riconosceva gli interessi anatocistici a far data dal deposito del ricorso avvenuto il 19.5.2017.
Pertanto, accogliendo parzialmente la domanda formulata dalla l' Parte_1 [...]
veniva condannata al pagamento della somma di € 9.231,95, “oltre interessi Parte_2 anatocistici, al saggio legale di cui all'art. 1284 c.c., da computarsi sulla sola somma di euro 331,51 (trecentotrentuno/51) della cifra innanzi indicata, dalla domanda giudiziale
(19.5.2017) e sino al soddisfo”.
2.1. La ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Napoli Nord Parte_1 chiedendo “in riforma parziale dell'ordinanza resa in data 09/10/2018 dal Giudice Ucci del
Tribunale di Napoli Nord e previo accertamento del cronico ritardo nel rimborso delle somme di cui alle D.C.R. dal mese di gennaio 2005 al mese di dicembre 2013, e, quindi,
l'inadempimento dell' (già e , condannare l Parte_2 CP_4 CP_5 [...]
, a) In via principale, al pagamento dell'importo complessivo di € 191.859,28 Parte_2 di cui € 119.253,71 pari agli interessi passivi e costi bancari che la farmacia ha dovuto sostenere per procurarsi il credito nel periodo di ritardo dei pagamenti da parte dell'ASL a titolo di maggior danno ex art. 1224 comma 2 c.c. oltre al risarcimento minimo ex art. 1224 comma 1 c.c pari agli interessi moratori al tasso legale per € 72.605,57; b) in via subordinata, al risarcimento minimo di cui all'art. 1224 comma 1 c.c. pari agli interessi moratori al tasso legale sulle somme tardivamente corrisposte nella misura di € 72.605,57;
c) condannare essa al risarcimento del danno in quella misura ritenuta equa Parte_3 ex art. 1226 c.c. o determinata a mezzo CTU contabile che si chiede disporsi;
d) condannare l'ASL a corrispondere sulle somme riconosciute dovute i successivi interessi anatocistici dalla data della domanda giudiziale al soddisfo;
e) condannare in ogni caso l' , in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento delle spese e compensi Parte_2 del doppio grado di giudizio oltre rimborso forfettario per spese generali (15%), CPA ed
IVA con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari;
f) Porre le spese di
CTU, sia quella di primo grado che quella eventualmente disposta in appello, a carico esclusivo dell'ASL NA 2 Nord”.
2.2. Si è costituita l' che, nel resistere all'avversa impugnazione, ha Parte_2 contestato specificamente i motivi di doglianza formulati dall'appellante, chiedendo il rigetto dell'appello.
2.3. All'udienza del 28 marzo 2023 questa Corte dichiarava l'interruzione del processo perché i procuratori dell'appellata , avv.ti Roberto Verde e Amalia Parte_2
Carrara, avevano perso lo ius postulandi essendo stati trasferiti ad altro ente.
2.4. Il processo veniva riassunto dall'appellante e in data 30 agosto 2024 si costituivano i nuovi difensori dell'Asl riportandosi alle precedenti difese.
5 2.6. All'udienza del 17 settembre 2024 il processo è stato introitato in decisione, con concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 comma 1° c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è infondato per le ragioni che seguono.
Con il primo motivo di appello si chiede la riforma del provvedimento di primo grado laddove non ha riconosciuto alla il risarcimento per maggior danno a norma Pt_1 dell'art. 1224, comma 2 c.c.
Per l'appellante il maggior danno subito sarebbe rappresentato dai costi bancari e dagli interessi sostenuti per l'accesso al credito. Gli elementi che farebbero ritenere sussistente presuntivamente il maggior danno sarebbero, secondo l'appellante: a) la natura commerciale dell'attività del farmacista e, quindi, la possibilità di configurarlo come imprenditore;
b) la mora dell'Asl, sistematica e costante, con conseguenziale accumulo di mensilità arretrate;
c) la necessità di ricorrere al servizio di anticipo delle singole DCR da parte di ed CP_3
Ifitalia - documentato dalle fatture depositate - per avere disponibilità di liquidità per provvedere alla copertura dei costi dell'attività a cui consegue il pagamento di interessi passivi e costi bancari a causa del mancato puntuale adempimento. Pertanto, per l'appellante, il maggior danno consisterebbe negli interessi passivi corrisposti e nei costi bancari pagati per l'accesso al credito.
A parere della Corte il ragionamento seguito dall'appellante non può essere condiviso, tenuto conto di quanto affermato dalla giurisprudenza delle SS.UU. della S.C. in tema di maggior danno secondo cui: “Nel caso di ritardato adempimento di una obbligazione di valuta, il maggior danno di cui all'art. 1224, secondo comma, cod. civ. può ritenersi esistente in via presuntiva in tutti i casi in cui, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali. Ricorrendo tale ipotesi, il risarcimento del maggior danno spetta a qualunque creditore, quale che ne sia la qualità soggettiva o
l'attività svolta (e quindi tanto nel caso di imprenditore, quanto nel caso di pensionato, impiegato, ecc.), fermo restando che se il creditore domanda, a titolo di risarcimento del maggior danno, una somma superiore a quella risultante dal suddetto saggio di rendimento dei titoli di Stato, avrà l'onere di provare l'esistenza e l'ammontare di tale pregiudizio, anche per via presuntiva;
in particolare, ove il creditore abbia la qualità di imprenditore, avrà l'onere di dimostrare o di avere fatto ricorso al credito bancario sostenendone i relativi interessi passivi” (Cass. SS.UU. n. 19499/2008).
Analogamente, con una pronuncia più recente, la S.C. ha affermato che: “nel ritardato adempimento di una obbligazione di valuta, il creditore che richieda il risarcimento del maggior danno di cui all'art. 1224, comma 2, c.c. alla stregua del saggio medio di rendimento dei titoli di stato di durata infrannuale superiore al tasso di interessi nel periodo di mora è tenuto unicamente all'allegazione dell'esistenza di detto saggio, ma non alla relativa prova, costituendo esso un fatto notorio, siccome riscontrabile presso l'istituto di emissione, Banca d'Italia. Tuttavia, la deduzione da parte del creditore di un diverso e
6 maggiore criterio di redditività del denaro, qualora non accompagnata dalla dimostrazione presuntiva dei fatti giustificativi del reimpiego afferenti la qualità soggettiva del creditore o
l'attività da esso svolta, implica l'allegazione, in via subordinata, della domanda di maggior danno secondo il criterio del rendimento medio dei titoli di stato di durata non superiore all'anno” (Cass. civ., sez. 3, sent. n. 6684/2018).
Pertanto, sulla scota di quanto appena esposto si desume che il maggior danno ai sensi dell'art. 1224, II comma può essere riconosciuto in via presuntiva in tutti i casi in cui il creditore deduca che il saggio di rendimento dei titoli di Stato sia superiore al tasso degli interessi legali nel periodo di mora considerato e ne alleghi la sua quantificazione. Nel caso di specie, tale ipotesi di maggior danno non può essere riconosciuta perché la non Pt_1 ha allegato – neanche in primo grado - tale circostanza, né ha fornito la prova documentale riguardo all'an (sussistenza della predetta differenza di rendimento) e al quantum debeatur (ammontare del valore della differenza).
Ai fini della dimostrazione di aver patito il cd. maggior danno, l'appellante ha poi dedotto di aver dovuto fare ricorso ad anticipazioni di liquidità per far fronte ai costi di gestione resi insostenibili dalla consolidata morosità del debitore, sicché la somma richiesta sarebbe stata corrispondente alla somma degli interessi passivi e dei costi sostenuti in virtù di tale ricorso esterno al credito.
Orbene, la Corte evidenzia come l'appellante non abbia fornito la prova di aver fatto ricorso al credito a causa del ritardo dei pagamenti, ossia che il ricorso al credito sia stato straordinario, perché determinato dalla gravosità delle circostanze e che lo stesso sia stato svantaggioso (Cass. civ., ord. n. 22512/2021).
Ed infatti, l'appellante si è limitato ad esporre il meccanismo utilizzato per ricorrere al finanziamento di ed Ifitalia, mentre avrebbe dovuto allegare e dimostrare la CP_3 straordinarietà del ricorso a tale credito, indicando in maniera precisa e puntuale tutti i costi sostenuti e gli interessi passivi calcolati nei periodi considerati di effettiva mora. Né tale accertamento avrebbe potuto essere demandato al CTU, come chiesto dall'appellante, perché “la CTU non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio” (Cass. civ. sez. III, ord. n.
19631/2020).
Per i motivi su esposti, escluso che sussista la prova del maggior danno, il primo motivo di impugnazione deve essere rigettato.
2. Con il secondo motivo di appello la si duole della quantificazione degli Pt_1 interessi moratori effettuata dal Tribunale che avrebbe errato nel non ritenere “quali validi atti di costituzione in mora anche quelle richieste di pagamento inoltrate a mezzo del servizio postale e prive di avviso di ricevimento”.
Per l'appellante, nel caso in cui siano state prodotte le copie delle messe in mora spedite con raccomandata a mezzo del servizio postale, la ricezione delle stesse potrebbe presumersi.
Sicché, nell'ipotesi di mancata contestazione da parte dell'Asl e di certificazione di
7 avvenuta spedizione, ne conseguirebbe la presunzione di conoscenza ai sensi dell'art. 1335
c.c. che fa salva la prova contraria.
Anche tale motivo è infondato per le ragioni che seguono.
Le obbligazioni pecuniarie della p.a. hanno natura “quérable”, sicché il ritardo nell'adempimento non determina automaticamente gli effetti della mora, ma occorre la costituzione in mora mediante intimazione scritta ai sensi dell'art. 1219 c.c.
A parere di questa Corte il Tribunale ha correttamente statuito che non poteva attribuirsi alcuna efficacia di costituzione in mora a quelle intimazioni di cui non era stata prodotta in atti – o risultava illeggibile – la copia dell'avviso di ricevimento attestante l'effettiva ricezione da parte dell'Asl. In assenza di certezza del giorno in cui è avvenuta la ricezione della costituzione in mora, è il dies a quo della mora a non poter essere identificato, sicché non può individuarsi neanche quale sia il periodo di mora in relazione al quale determinare l'ammontare degli interessi. Né può ritenersi applicabile il criterio presuntivo “del tempo intercorso dalla spedizione alla ricezione per le messe in mora complete di avviso di ricevimento, pari in media dal 15° giorno successivo alla spedizione delle singole diffide”, richiamato dall'appellante nella comparsa conclusionale, perché arbitrario ed incerto sull'individuazione del momento effettivo della ricezione dell'intimazione. Poiché la costituzione in mora è atto recettizio, è indispensabile che il creditore fornisca la prova documentale del momento preciso nel quale l'atto è entrato legalmente nella sfera di conoscenza del destinatario.
3. Per tutto quanto esposto, l'appello deve essere rigettato e l'ordinanza di primo grado confermata.
4. Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore dell' che, in mancanza della relativa Parte_2 nota specifica, vanno liquidate d'ufficio alla stregua delle risultanze processuali e dei parametri dettati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 aprile 2014, n. 55, come modificato con d.m. 147 del 13 agosto 2022, nei seguenti importi:
Fase di studio € 1.488,50
Fase introduttiva € 955,50
Fase trattazione € 2.163,00
Fase decisionale € 2.551,50
Spese generali (15%) € 1.073,77
Totale € 8.232,27
Il tutto oltre agli eventuali accessori di legge.
8 5. Deve infine darsi atto, in ragione del rigetto dell'impugnazione, che ricorrono le condizioni per il versamento di un ulteriore importo, da parte dell'appellante, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co.
1- quater, d.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso l'ordinanza emessa ex art. 702 ter c.p.c. dal Tribunale di Napoli Nord recante n. rep. 5427/2018, pubblicata il 9 ottobre
2018, proposto dalla nei Parte_1 confronti dell' , così provvede: Controparte_1
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'ordinanza impugnata;
2. condanna l'appellante al pagamento, in favore dell' , delle spese Parte_2 del presente grado di giudizio che liquida in € 7.158,50 per compenso professionale ed € 1.073,77 per spese generali di rappresentanza e difesa;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Napoli, il 17 dicembre 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Roberto Notaro Dr.ssa Caterina Molfino
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