TRIB
Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 02/05/2025, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3940/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
* * * * * * *
Il Giudice, Dott. Andrea D'Alessio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3940 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 10.4.2025, sostituita con note scritte ex art. 127-ter
c.p.c., vertente
TRA
, nato ad [...], il [...], Parte_1
elettivamente domiciliato in Este (PD), alla Via Olmo, n. 4, presso lo studio dell'Avv.
Giuseppe Momi, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata digitalmente al ricorso
ricorrente
E
, in persona del Ministro pro- Controparte_1
tempore, elettivamente domiciliato in Roma, alla Via XX Settembre, n. 97, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Catia Livio, Mauro Giampietro e
Sandro Nardellotto, nella rispettiva veste di dirigente e funzionari dell'Ufficio V, affari
Legali e Contenzioso, del Controparte_2
resistente
1 OGGETTO: impugnazione a sanzione amministrativa ex art. 617 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano come da note in sostituzione d'udienza del
10/4/2025, rinviando ai rispettivi scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29/7/2024, ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale nei confronti di Controparte_1
Contr
(in seguito, breviter, , al fine di sentir dichiarare, previa sospensione
[...]
dell'efficacia, l'annullamento del Verbale di contestazione e sequestro n. 73/2024/TS142 redatto in data 17/4/2024 dalla Guardia di Finanza, I , II CP_4 Controparte_5
– ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 195/2008.
[...] CP_6
Il giudice assegnatario, rigettata l'istanza di sospensiva inaudita altera parte, ha fissato l'udienza per la comparizione delle parti al 14/11/2024.
In data 12/11/2024, parte resistente si è costituita in giudizio, instando per la declaratoria di inammissibilità della domanda attorea, in rito, e per il rigetto della stessa, nel merito.
All'udienza di comparizione nessuno è comparso per parte ricorrente e il Giudice, considerata la necessità di suscitare un'interlocuzione delle stesse in tema di Contr ammissibilità del ricorso, anche in ragione della tardiva costituzione di ha assegnato termine di giorni 40 a tal fine.
Depositate le predette memorie, il giudice ha fissato con ordinanza udienza di discussione delle parti dinanzi a sé per il 10/4/2025, sostituendola con il deposito di note scritte.
1. Tanto premesso, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni.
Nel caso di specie, il ricorrente è stato colto al momento del transito al valico di frontiera di Fernetti, comune di Monrupino (TS), in possesso della somma di € 130.000,00 in contanti e la Guardia di Finanza ha provveduto al sequestro nella misura di € 65.000,00 ex art. 6 d.lgs. n. 195/2008 in relazione alla violazione di cui all'art. 9 del medesimo decreto, relativo all'importazione di denaro contante oltre le soglie stabilite dall'art. 3 (€
10.000,00).
La materia di cui si tratta è disciplinata dagli artt. 6 e ss. d.lgs. n. 195/2008, mediante la previsione di una procedura del tutto peculiare per quel che attiene alle sanzioni
2 conseguenti all'ingresso sul territorio nazionale di somme di denaro contante non denunciate eccedenti le soglie legali previste.
In particolare, avverso il provvedimento di cui all'art. 6 l'autore della contestazione può operare gli adempimenti oblatori descritti dall'art. 7, ovvero promuovere il procedimento amministrativo previsto dall'art. 8, che prevede «
1. Chi non si avvale della facoltà prevista dall'articolo 7 può presentare scritti difensivi e documenti al
[...]
nonché chiedere di essere sentito dalla stessa Controparte_1
Amministrazione, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'atto di contestazione.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, udito il parere della commissione di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio
2007, n. 114, determina con decreto motivato la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento.
3. Il decreto di cui al comma 2 è adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze nel termine perentorio di centottanta giorni dalla data in cui riceve i verbali di contestazione. […]
7. Contro il decreto può essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689. […]».
Come evidente, il quadro normativo in commento non prevede l'impugnazione giudiziale per il provvedimento di sequestro della somma di denaro, in quanto la tutela spettante al soggetto sanzionato si articola nell'esperimento di un previo procedimento Contr amministrativo, consistente in una interlocuzione con il che può comportare, in caso di rigetto dei propri scritti difensivi, l'emissione del vero e proprio provvedimento sanzionatorio rappresentato dal Decreto emesso dal . CP_1
Pertanto, il provvedimento di sequestro di cui all'art. 6 d.lgs. n. 195/2008, ancorché produttivo di un primo effetto sanzionatorio, non si mostra autonomamente soggetto all'impugnazione di cui all'art. 6 d.lgs. n. 150/2011, in ragione del peculiare meccanismo di contestazione sancito dal citato art. 8.
Tale interpretazione è confermata dalla peculiare previsione dell'art. 6, comma 8, d.lgs.
n. 195/2008, a mente del quale «alla conclusione del procedimento sanzionatorio il denaro contante sequestrato, nella misura in cui non è servito per il pagamento delle sanzioni applicate, è restituito agli aventi diritto che ne facciano istanza entro cinque anni dalla data del sequestro».
La disposizione in commento chiarisce come il sequestro delle somme non assolva a una funzione sanzionatoria autonoma, consistente nella totale ablazione della stessa, ma opera
3 ai più limitati fini di anticipare la provvista per il pagamento della sanzione pecuniaria che potrebbe essere elevata, consentendo comunque di richiedere in restituzione la porzione eccedente, ancorché nel termine di cinque anni dal sequestro.
Infatti, prima dell'esercizio effettivo del potere sanzionatorio, mediante il decreto di cui all'art. 8, comma 2, d.lgs. n. 195/2008, l'incolpato non è esposto a effetti punitivi e non sarà oggetto degli stessi qualora l'amministrazione non emetta un valido titolo sanzionatorio, potendo, per ipotesi, richiedere in restituzione l'intera somma sequestrata.
Tale quadro normativo, permette, dunque, di ritenere ragionevole la scelta del legislatore di sottrarre il provvedimento di sequestro ad una forma di impugnazione diretta dinanzi all'autorità giudiziaria, quale l'art. 6 d.lgs. n. 150/2011, recuperando tale indefettibile garanzia al compimento, con esito negativo, della procedura di cui all'art. 8 d.lgs. n.
195/2008.
2. Ricostruita nei predetti termini la disciplina normativa, nel caso di specie il ricorrente ha azionato il procedimento ex art. 8 con istanza di opposizione al sequestro presentata in sede amministrativa, ottenendo provvedimento di rigetto in data 27/6/2024. Egli, pertanto, avrebbe dovuto attendere l'emissione del decreto sanzionatorio, avvenuta effettivamente in data 4/10/2024, per azionare lo strumento giuridico di cui all'art. 6 d.lgs.
n. 150/2011 (cfr. doc. n. 6 di parte resistente).
Di contro, l'odierno ricorrente ha impugnato provvedimenti amministrativi privi di rilevanza ai fini della tutela giurisdizionale in un momento antecedente all'emissione del provvedimento sanzionatorio e senza estendere l'odierna opposizione a quest'ultimo.
In conclusione, il presente ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto recante opposizione a provvedimenti amministrativi non autonomamente soggetti al predetto mezzo di opposizione.
3. Il rigetto in rito giustifica l'assorbimento dell'istanza di rimessione in termini per la partecipazione alla prima udienza, anche in considerazione dell'ossequio al principio del contraddittorio garantito con la concessione del termine di giorni 40 ex art. 101, comma
2, secondo periodo, c.p.c., e con la fissazione di udienza di discussione.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, facendo applicazione ai compensi per cause di valore compreso tra € 26.001,00 a € 52.000,00, valori minimi in ragione della
4 semplicità delle questioni trattate, escluso il compenso per la fase di trattazione e istruzione, non essendo state acquisite prove costituende.
Trova, inoltre, applicazione al caso di specie la riduzione del 20% prevista dall'art. 152- bis disp. att. c.p.c., introdotto dall'art. 4, comma 42, l. 183/2011 con riferimento alle controversie di cui all'art. 417-bis c.p.c., ma da ritenersi analogicamente applicabile, attesa l'identità di ratio, anche ai giudizi di opposizione di cui all'art. 22 l. 689/1981.
5. Si rigetta l'istanza ex art 96, comma 3, c.p.c., avendo parte ricorrente articolato le proprie difese sulla scorta di una particolare lettura dell'art. 6 d.lgs. n. 150/2011 che, sebbene ritenuta infondata nel caso di specie, non consente di ravvisare i presupposti applicativi della norma in parola.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Trieste, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n. 3940/2024 e vertente tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
▪ dichiara l'inammissibilità del ricorso;
▪ condanna parte ricorrente alla rifusione in favore di parte resistente delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in complessivi € 2.324,80 per compensi, oltre
R.S.G. (15%) e oneri riflessi;
▪ rigetta l'istanza ex art. 96, comma 3, c.p.c.
Così deciso in Trieste, in data 30/4/2025.
Il Giudice
Dott. Andrea D'Alessio
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
* * * * * * *
Il Giudice, Dott. Andrea D'Alessio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3940 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 10.4.2025, sostituita con note scritte ex art. 127-ter
c.p.c., vertente
TRA
, nato ad [...], il [...], Parte_1
elettivamente domiciliato in Este (PD), alla Via Olmo, n. 4, presso lo studio dell'Avv.
Giuseppe Momi, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata digitalmente al ricorso
ricorrente
E
, in persona del Ministro pro- Controparte_1
tempore, elettivamente domiciliato in Roma, alla Via XX Settembre, n. 97, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Catia Livio, Mauro Giampietro e
Sandro Nardellotto, nella rispettiva veste di dirigente e funzionari dell'Ufficio V, affari
Legali e Contenzioso, del Controparte_2
resistente
1 OGGETTO: impugnazione a sanzione amministrativa ex art. 617 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano come da note in sostituzione d'udienza del
10/4/2025, rinviando ai rispettivi scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29/7/2024, ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale nei confronti di Controparte_1
Contr
(in seguito, breviter, , al fine di sentir dichiarare, previa sospensione
[...]
dell'efficacia, l'annullamento del Verbale di contestazione e sequestro n. 73/2024/TS142 redatto in data 17/4/2024 dalla Guardia di Finanza, I , II CP_4 Controparte_5
– ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 195/2008.
[...] CP_6
Il giudice assegnatario, rigettata l'istanza di sospensiva inaudita altera parte, ha fissato l'udienza per la comparizione delle parti al 14/11/2024.
In data 12/11/2024, parte resistente si è costituita in giudizio, instando per la declaratoria di inammissibilità della domanda attorea, in rito, e per il rigetto della stessa, nel merito.
All'udienza di comparizione nessuno è comparso per parte ricorrente e il Giudice, considerata la necessità di suscitare un'interlocuzione delle stesse in tema di Contr ammissibilità del ricorso, anche in ragione della tardiva costituzione di ha assegnato termine di giorni 40 a tal fine.
Depositate le predette memorie, il giudice ha fissato con ordinanza udienza di discussione delle parti dinanzi a sé per il 10/4/2025, sostituendola con il deposito di note scritte.
1. Tanto premesso, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni.
Nel caso di specie, il ricorrente è stato colto al momento del transito al valico di frontiera di Fernetti, comune di Monrupino (TS), in possesso della somma di € 130.000,00 in contanti e la Guardia di Finanza ha provveduto al sequestro nella misura di € 65.000,00 ex art. 6 d.lgs. n. 195/2008 in relazione alla violazione di cui all'art. 9 del medesimo decreto, relativo all'importazione di denaro contante oltre le soglie stabilite dall'art. 3 (€
10.000,00).
La materia di cui si tratta è disciplinata dagli artt. 6 e ss. d.lgs. n. 195/2008, mediante la previsione di una procedura del tutto peculiare per quel che attiene alle sanzioni
2 conseguenti all'ingresso sul territorio nazionale di somme di denaro contante non denunciate eccedenti le soglie legali previste.
In particolare, avverso il provvedimento di cui all'art. 6 l'autore della contestazione può operare gli adempimenti oblatori descritti dall'art. 7, ovvero promuovere il procedimento amministrativo previsto dall'art. 8, che prevede «
1. Chi non si avvale della facoltà prevista dall'articolo 7 può presentare scritti difensivi e documenti al
[...]
nonché chiedere di essere sentito dalla stessa Controparte_1
Amministrazione, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'atto di contestazione.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, udito il parere della commissione di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio
2007, n. 114, determina con decreto motivato la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento.
3. Il decreto di cui al comma 2 è adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze nel termine perentorio di centottanta giorni dalla data in cui riceve i verbali di contestazione. […]
7. Contro il decreto può essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689. […]».
Come evidente, il quadro normativo in commento non prevede l'impugnazione giudiziale per il provvedimento di sequestro della somma di denaro, in quanto la tutela spettante al soggetto sanzionato si articola nell'esperimento di un previo procedimento Contr amministrativo, consistente in una interlocuzione con il che può comportare, in caso di rigetto dei propri scritti difensivi, l'emissione del vero e proprio provvedimento sanzionatorio rappresentato dal Decreto emesso dal . CP_1
Pertanto, il provvedimento di sequestro di cui all'art. 6 d.lgs. n. 195/2008, ancorché produttivo di un primo effetto sanzionatorio, non si mostra autonomamente soggetto all'impugnazione di cui all'art. 6 d.lgs. n. 150/2011, in ragione del peculiare meccanismo di contestazione sancito dal citato art. 8.
Tale interpretazione è confermata dalla peculiare previsione dell'art. 6, comma 8, d.lgs.
n. 195/2008, a mente del quale «alla conclusione del procedimento sanzionatorio il denaro contante sequestrato, nella misura in cui non è servito per il pagamento delle sanzioni applicate, è restituito agli aventi diritto che ne facciano istanza entro cinque anni dalla data del sequestro».
La disposizione in commento chiarisce come il sequestro delle somme non assolva a una funzione sanzionatoria autonoma, consistente nella totale ablazione della stessa, ma opera
3 ai più limitati fini di anticipare la provvista per il pagamento della sanzione pecuniaria che potrebbe essere elevata, consentendo comunque di richiedere in restituzione la porzione eccedente, ancorché nel termine di cinque anni dal sequestro.
Infatti, prima dell'esercizio effettivo del potere sanzionatorio, mediante il decreto di cui all'art. 8, comma 2, d.lgs. n. 195/2008, l'incolpato non è esposto a effetti punitivi e non sarà oggetto degli stessi qualora l'amministrazione non emetta un valido titolo sanzionatorio, potendo, per ipotesi, richiedere in restituzione l'intera somma sequestrata.
Tale quadro normativo, permette, dunque, di ritenere ragionevole la scelta del legislatore di sottrarre il provvedimento di sequestro ad una forma di impugnazione diretta dinanzi all'autorità giudiziaria, quale l'art. 6 d.lgs. n. 150/2011, recuperando tale indefettibile garanzia al compimento, con esito negativo, della procedura di cui all'art. 8 d.lgs. n.
195/2008.
2. Ricostruita nei predetti termini la disciplina normativa, nel caso di specie il ricorrente ha azionato il procedimento ex art. 8 con istanza di opposizione al sequestro presentata in sede amministrativa, ottenendo provvedimento di rigetto in data 27/6/2024. Egli, pertanto, avrebbe dovuto attendere l'emissione del decreto sanzionatorio, avvenuta effettivamente in data 4/10/2024, per azionare lo strumento giuridico di cui all'art. 6 d.lgs.
n. 150/2011 (cfr. doc. n. 6 di parte resistente).
Di contro, l'odierno ricorrente ha impugnato provvedimenti amministrativi privi di rilevanza ai fini della tutela giurisdizionale in un momento antecedente all'emissione del provvedimento sanzionatorio e senza estendere l'odierna opposizione a quest'ultimo.
In conclusione, il presente ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto recante opposizione a provvedimenti amministrativi non autonomamente soggetti al predetto mezzo di opposizione.
3. Il rigetto in rito giustifica l'assorbimento dell'istanza di rimessione in termini per la partecipazione alla prima udienza, anche in considerazione dell'ossequio al principio del contraddittorio garantito con la concessione del termine di giorni 40 ex art. 101, comma
2, secondo periodo, c.p.c., e con la fissazione di udienza di discussione.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, facendo applicazione ai compensi per cause di valore compreso tra € 26.001,00 a € 52.000,00, valori minimi in ragione della
4 semplicità delle questioni trattate, escluso il compenso per la fase di trattazione e istruzione, non essendo state acquisite prove costituende.
Trova, inoltre, applicazione al caso di specie la riduzione del 20% prevista dall'art. 152- bis disp. att. c.p.c., introdotto dall'art. 4, comma 42, l. 183/2011 con riferimento alle controversie di cui all'art. 417-bis c.p.c., ma da ritenersi analogicamente applicabile, attesa l'identità di ratio, anche ai giudizi di opposizione di cui all'art. 22 l. 689/1981.
5. Si rigetta l'istanza ex art 96, comma 3, c.p.c., avendo parte ricorrente articolato le proprie difese sulla scorta di una particolare lettura dell'art. 6 d.lgs. n. 150/2011 che, sebbene ritenuta infondata nel caso di specie, non consente di ravvisare i presupposti applicativi della norma in parola.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Trieste, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n. 3940/2024 e vertente tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
▪ dichiara l'inammissibilità del ricorso;
▪ condanna parte ricorrente alla rifusione in favore di parte resistente delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in complessivi € 2.324,80 per compensi, oltre
R.S.G. (15%) e oneri riflessi;
▪ rigetta l'istanza ex art. 96, comma 3, c.p.c.
Così deciso in Trieste, in data 30/4/2025.
Il Giudice
Dott. Andrea D'Alessio
5