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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/09/2025, n. 3117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3117 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Napoli sezione lavoro composta dai Magistrati:
1) dr. Piero Francesco De Pietro Presidente rel.
2) dr. Stefania Basso Consigliera
3) dr. Anna Rita Motti Consigliera
All' esito udienza del 19.9.2025 ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa n. 2941 r.g.a.c per l'anno 2023
Tra
rapp.to e difeso dall'avv. Angelo Fiore Tartaglia presso cui el.te dom.to in Roma al Viale Parte_1
Medaglie d'oro 266
Appellante
E
rapp.ti e difesi dall'Avvocatura dello Stato presso cui el.te Controparte_1 dom.ti in Napoli alla via Diaz 11
Appellati
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato in data 29.11.2023 , l'appellante chiedeva la riforma della sentenza del Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere n. 1159 del 2023 che aveva rigettato la sua domanda di riconoscimento dello status di soggetto equiparato alle vittime del dovere “ a causa dalla dipendenza da causa di servizio delle infermità di retinopatia sierosa centrale unita ad un accumulo patologico di xenobiotici” in quanto riconducibili alle particolari condizioni ambientali od operative di missione o agli specifici fattori di rischio sia alle relative provvidenze di ordine economico consistenti nella speciale elargizione per ogni punto di invalidità complessiva riscontrata , quella del danno biologico e quella del danno morale oltre all'assegno vitalizio speciale nonché quello di cui all'art. 2 della legge 23 novembre 1998oltre a tutte le provvidenze di carattere assistenziale nonché previdenziale e pensionistico.
Con il primo motivo di appello l'appellante censurava la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto che la domanda andava rigettata perché non era stata provata la causa di servizio. La causa di servizio non andava provata nel presente processo anche perché non era di competenza del g.o in funzione di giudice del lavoro ma del g.a. come ribadito da diverse ordinanze della Corte di Cassazione. Inoltre la Giudice di primo grado era incorsa in un'ulteriore violazione di legge nel momento in cui non aveva ammesso una consulenza tecnica per verificare se le condizioni di salute dell'appellante fossero da ricondurre ai fatti/causa di servizio esposti nel ricorso. Né la Giudice ha preso in considerazione l'altro aspetto patologico denunciato e cioè “ l'accumulo ingiustificato di xenobiotici” .
Nel merito poi l'appellante rilevava che erroneamente la Giudice aveva ritenuto che l'attività svolta dall'appellante non fosse sottoposta a particolari condizioni ambientali e operative senza alcun avallo scientifico.
Si costituivano i due ministeri citati ed eccepivano l'infondatezza nonché l'inammissibilità dell'appello.
Chiedevano che la sentenza fosse confermata perché correttamente motivata.
All'esito dell'udienza di discussione, la Corte decideva la causa come da separato dispositivo che depositava.
Motivi della decisione
L'appello è infondato e pertanto va rigettato. In ordine alla patologia denunciata e accertata dell'appellante
“ retinopatia sierosa centrale con accumulo di xenobiotici” , la Corte rileva che essa è una patologia oculare comune a causazione multifattoriale come emerge dalla relazione del comitato di verifica per le cause di servizio.
Inoltre l'appellante non ha fornito alcun elemento nemmeno indiziario di una causazione della patologia ad opera di agenti specifici legati alla sua attività di militare. In secondo luogo la patologia accertata non ha alcun elemento tumorale . Come spiega ancora una volta la predetta relazione , non smentita da alcun evidenza medico – legale contraria, essa consiste in un deficit della sensibilità al contrasto con una riduzione dell'adattamento maculare all'abbagliamento comune soprattutto negli uomini adulti giovani o di mezz'età.
Di conseguenza tutta la tematica relativa al rapporto tra il contatto e l'uso di attrezzature militari contenenti uranio impoverito non può essere considerata rilevante perché del tutto estranea alla fattispecie di causa.
D'altra parte l'appellante aveva svolto nelle missioni militari sia in Bosnia ( 17.8.2001 – 23.7.2002) che in
Libano dal 9.11.2009 al 10..3.2010 rispettivamente come operatore radiotelescrivente nella compagnia comando e supporto logistico e come condurre di automezzi senza compiti militari particolari con uso di armi contenenti uranio impoverito. La sua attività nel primo caso di svolgeva all'interno di edifici o alla guida di automezzi dove non è stata riscontrata la presenza di uranio impoverito o di altra sostanze cancerogene o di natura tale da poter causare la patologia accertata. L'appellante poi si spostava solo durante la libera uscita su strade polverose e a piedi ma anche in questo caso nessun elemento , nemmeno indiziario , è stato allegato e prodotto circa la presenza di agenti pericolosi per la sua salute e in particolare per la sua patologia.
In altri termini , l'appellante aveva svolto ordinari compiti di servizio in ambienti protetti, senza l'uso delle armi o di altra attrezzatura contenente uranio impoverito , aveva contratto una comune patologia a eziologia multifattoriale e comunque non legata alla sta attività in missione da militare e per questa ragione come aveva stabilito la commissione medica non smentita da un diverso esito giudiziario della vicenda non vi era nemmeno la causa di servizio.
La legge 23.12.2005 n. 266 all'art.1 al comma 564 prevede l'equiparazione alle vittime del dovere coloro che abbiano contratto infermità permanenti invalidanti … in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura
…. E che siano dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.
Il regolamento di cui al dpr 7.7.2006 n. 243 chiarisce che le particolari condizioni ambientali o operative sono quelle implicanti l'esistenza o il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi e fatiche , in rapporto alle ordinarie condizioni dei compiti di istituto.
Ma dalla vicenda in esame come allegato in atti e prima evidenziato non emerge alcuna particolare condizione straordinaria o fatti di servizio che avevano esposto l'appellante a maggiori rischi. Il aveva Pt_1 svolto un'attività ordinaria e priva di particolari rischi ambientali , non aveva maneggiato armi, non aveva partecipato a particolari operazioni militari , aveva , in Bosnia, operato all'interno di edifici abitativi privi di qualunque agente patogeno, in Libano aveva condotto automezzi e usciva a piedi solo in occasione della libera uscita . E anche la presenza di eventuali virus, non provata in alcun modo, era stata non solo evitata con opportune profilassi sanitarie come riferito dal Colonnello ma ancora una volta non si capisce se Per_1
e quali virus abbiano potuto cagionare la patologia dell'appellante.
La Ctp depositata in primo grado dall'attuale appellante fa delle considerazioni generiche rapportabili ad ogni caso e comunque evidenzia la presenza di tossicità cronica con potenzialità cancerogene e non legate alla malattia contratta dal . Quindi siamo fuori dal contesto specifico della causa . I fattori cancerogeni Pt_1 possono essere i più vari ma non per questo in tutti i soggetti conducono al tumore. E poi ripetiamo nel caso in esame la malattia è una retinopatia a causazione multifattoriale per cui la stessa Ctp avrebbe dovuto evidenziare che l'attività svolta dall'appellante in periodo di tempo di qualche mese aveva causato la predetta patologia e non riferire in modo astratto che il era stato esposto a fattori cancerogeni di classe 1 . Pt_1
Come correttamente pone in evidenza la sentenza impugnata era necessario dedurre e provare un rischio specifico la cui assenza allegatoria e probatoria non poteva essere sanata da una Ctu che avrebbe avuto una funzione interamente esplorativa sia delle condizioni di fatto, riservate all'attività processuale delle parti e del giudice, sia del nesso di causalità tra l'eventuale presenza delle condizioni di fatto accertate dal ctu e la patologia diagnosticata .
La stessa sentenza di primo grado conformandosi alla giurisprudenza della Suprema Corte citata afferma correttamente che la speciale elargizione alle vittime del dovere e al personale equiparato come l'appellante
è istituto diverso dalla causa di servizio perché richiede un elemento specializzante , un quid pluris e non qualcosa di meno altrimenti ci sarebbe una sovrapposizione di istituto volti a disciplinare fatti diversi. La causa di servizio può anche non sussistere poiché non vi può non essere la responsabilità nemmeno colposa del datore di lavoro ma la stessa deve essere presente al fine della sussistenza delle condizioni particolari di ambiente ed operative che abbiano causato la patologia accertata.
Se tale patologia nasce per ragioni diverse dalla prestazione lavorativa è del tutto evidente che essa non dà luogo alle misure della speciale elargizione altrimenti si avrebbe un interpretatio abrogans dell'art. 1 comma
564 della legge 266 .
E nel caso di specie la causa di servizio nel senso prima indicato non c'è perché la patologia non deriva dall'attività lavorativa dell'appellante né dalle due missioni non essendovi lo stato di fatto che avrebbe dovuto generarla.
In definitiva la patologia era multifattoriale e non era un tumore, le mansioni disimpegnate dall'appellante sia in Bosnia che in Libano non comportavano alcun contatto con l'uranio impoverito , né con altri agenti cancerogeni, svolgeva le sua attività in luoghi sicuri e non interessati a conflitti armati, aveva svolto per poco tempo tali mansioni, non vi era stato alcun fatto straordinario o che aveva comportano l'esposizione a maggiori rischi in rapporto al normale e ordinario svolgimento dei suoi compiti di istituto, telescrivente e conduttore di automezzi. Anche dal punto di vista statistico non risultano altri casi di retinopatia sierosa centrale . Per queste ragioni nessuna ctu era necessaria e la stessa Ctp oltre a riferirsi a patologie non oggetto del presente giudizio non definiscono nessun legame causale tra i fatti dedotti in ordine alle mansioni svolte e all'ambiente di svolgimento e la specifica malattia diagnosticata.
Le spese si compensano data la particolarità e la complessità della causa.
P.Q.M.
La Corte così decide: A) Rigetta l'appello;
B) Compensa le spese del presente giudizio;
C) Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis D.P.R. n.
115/2002, se dovuto il contributo unificato.
Napoli 19.9.2025
Il Presidente rel
In Nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Napoli sezione lavoro composta dai Magistrati:
1) dr. Piero Francesco De Pietro Presidente rel.
2) dr. Stefania Basso Consigliera
3) dr. Anna Rita Motti Consigliera
All' esito udienza del 19.9.2025 ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa n. 2941 r.g.a.c per l'anno 2023
Tra
rapp.to e difeso dall'avv. Angelo Fiore Tartaglia presso cui el.te dom.to in Roma al Viale Parte_1
Medaglie d'oro 266
Appellante
E
rapp.ti e difesi dall'Avvocatura dello Stato presso cui el.te Controparte_1 dom.ti in Napoli alla via Diaz 11
Appellati
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato in data 29.11.2023 , l'appellante chiedeva la riforma della sentenza del Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere n. 1159 del 2023 che aveva rigettato la sua domanda di riconoscimento dello status di soggetto equiparato alle vittime del dovere “ a causa dalla dipendenza da causa di servizio delle infermità di retinopatia sierosa centrale unita ad un accumulo patologico di xenobiotici” in quanto riconducibili alle particolari condizioni ambientali od operative di missione o agli specifici fattori di rischio sia alle relative provvidenze di ordine economico consistenti nella speciale elargizione per ogni punto di invalidità complessiva riscontrata , quella del danno biologico e quella del danno morale oltre all'assegno vitalizio speciale nonché quello di cui all'art. 2 della legge 23 novembre 1998oltre a tutte le provvidenze di carattere assistenziale nonché previdenziale e pensionistico.
Con il primo motivo di appello l'appellante censurava la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto che la domanda andava rigettata perché non era stata provata la causa di servizio. La causa di servizio non andava provata nel presente processo anche perché non era di competenza del g.o in funzione di giudice del lavoro ma del g.a. come ribadito da diverse ordinanze della Corte di Cassazione. Inoltre la Giudice di primo grado era incorsa in un'ulteriore violazione di legge nel momento in cui non aveva ammesso una consulenza tecnica per verificare se le condizioni di salute dell'appellante fossero da ricondurre ai fatti/causa di servizio esposti nel ricorso. Né la Giudice ha preso in considerazione l'altro aspetto patologico denunciato e cioè “ l'accumulo ingiustificato di xenobiotici” .
Nel merito poi l'appellante rilevava che erroneamente la Giudice aveva ritenuto che l'attività svolta dall'appellante non fosse sottoposta a particolari condizioni ambientali e operative senza alcun avallo scientifico.
Si costituivano i due ministeri citati ed eccepivano l'infondatezza nonché l'inammissibilità dell'appello.
Chiedevano che la sentenza fosse confermata perché correttamente motivata.
All'esito dell'udienza di discussione, la Corte decideva la causa come da separato dispositivo che depositava.
Motivi della decisione
L'appello è infondato e pertanto va rigettato. In ordine alla patologia denunciata e accertata dell'appellante
“ retinopatia sierosa centrale con accumulo di xenobiotici” , la Corte rileva che essa è una patologia oculare comune a causazione multifattoriale come emerge dalla relazione del comitato di verifica per le cause di servizio.
Inoltre l'appellante non ha fornito alcun elemento nemmeno indiziario di una causazione della patologia ad opera di agenti specifici legati alla sua attività di militare. In secondo luogo la patologia accertata non ha alcun elemento tumorale . Come spiega ancora una volta la predetta relazione , non smentita da alcun evidenza medico – legale contraria, essa consiste in un deficit della sensibilità al contrasto con una riduzione dell'adattamento maculare all'abbagliamento comune soprattutto negli uomini adulti giovani o di mezz'età.
Di conseguenza tutta la tematica relativa al rapporto tra il contatto e l'uso di attrezzature militari contenenti uranio impoverito non può essere considerata rilevante perché del tutto estranea alla fattispecie di causa.
D'altra parte l'appellante aveva svolto nelle missioni militari sia in Bosnia ( 17.8.2001 – 23.7.2002) che in
Libano dal 9.11.2009 al 10..3.2010 rispettivamente come operatore radiotelescrivente nella compagnia comando e supporto logistico e come condurre di automezzi senza compiti militari particolari con uso di armi contenenti uranio impoverito. La sua attività nel primo caso di svolgeva all'interno di edifici o alla guida di automezzi dove non è stata riscontrata la presenza di uranio impoverito o di altra sostanze cancerogene o di natura tale da poter causare la patologia accertata. L'appellante poi si spostava solo durante la libera uscita su strade polverose e a piedi ma anche in questo caso nessun elemento , nemmeno indiziario , è stato allegato e prodotto circa la presenza di agenti pericolosi per la sua salute e in particolare per la sua patologia.
In altri termini , l'appellante aveva svolto ordinari compiti di servizio in ambienti protetti, senza l'uso delle armi o di altra attrezzatura contenente uranio impoverito , aveva contratto una comune patologia a eziologia multifattoriale e comunque non legata alla sta attività in missione da militare e per questa ragione come aveva stabilito la commissione medica non smentita da un diverso esito giudiziario della vicenda non vi era nemmeno la causa di servizio.
La legge 23.12.2005 n. 266 all'art.1 al comma 564 prevede l'equiparazione alle vittime del dovere coloro che abbiano contratto infermità permanenti invalidanti … in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura
…. E che siano dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.
Il regolamento di cui al dpr 7.7.2006 n. 243 chiarisce che le particolari condizioni ambientali o operative sono quelle implicanti l'esistenza o il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi e fatiche , in rapporto alle ordinarie condizioni dei compiti di istituto.
Ma dalla vicenda in esame come allegato in atti e prima evidenziato non emerge alcuna particolare condizione straordinaria o fatti di servizio che avevano esposto l'appellante a maggiori rischi. Il aveva Pt_1 svolto un'attività ordinaria e priva di particolari rischi ambientali , non aveva maneggiato armi, non aveva partecipato a particolari operazioni militari , aveva , in Bosnia, operato all'interno di edifici abitativi privi di qualunque agente patogeno, in Libano aveva condotto automezzi e usciva a piedi solo in occasione della libera uscita . E anche la presenza di eventuali virus, non provata in alcun modo, era stata non solo evitata con opportune profilassi sanitarie come riferito dal Colonnello ma ancora una volta non si capisce se Per_1
e quali virus abbiano potuto cagionare la patologia dell'appellante.
La Ctp depositata in primo grado dall'attuale appellante fa delle considerazioni generiche rapportabili ad ogni caso e comunque evidenzia la presenza di tossicità cronica con potenzialità cancerogene e non legate alla malattia contratta dal . Quindi siamo fuori dal contesto specifico della causa . I fattori cancerogeni Pt_1 possono essere i più vari ma non per questo in tutti i soggetti conducono al tumore. E poi ripetiamo nel caso in esame la malattia è una retinopatia a causazione multifattoriale per cui la stessa Ctp avrebbe dovuto evidenziare che l'attività svolta dall'appellante in periodo di tempo di qualche mese aveva causato la predetta patologia e non riferire in modo astratto che il era stato esposto a fattori cancerogeni di classe 1 . Pt_1
Come correttamente pone in evidenza la sentenza impugnata era necessario dedurre e provare un rischio specifico la cui assenza allegatoria e probatoria non poteva essere sanata da una Ctu che avrebbe avuto una funzione interamente esplorativa sia delle condizioni di fatto, riservate all'attività processuale delle parti e del giudice, sia del nesso di causalità tra l'eventuale presenza delle condizioni di fatto accertate dal ctu e la patologia diagnosticata .
La stessa sentenza di primo grado conformandosi alla giurisprudenza della Suprema Corte citata afferma correttamente che la speciale elargizione alle vittime del dovere e al personale equiparato come l'appellante
è istituto diverso dalla causa di servizio perché richiede un elemento specializzante , un quid pluris e non qualcosa di meno altrimenti ci sarebbe una sovrapposizione di istituto volti a disciplinare fatti diversi. La causa di servizio può anche non sussistere poiché non vi può non essere la responsabilità nemmeno colposa del datore di lavoro ma la stessa deve essere presente al fine della sussistenza delle condizioni particolari di ambiente ed operative che abbiano causato la patologia accertata.
Se tale patologia nasce per ragioni diverse dalla prestazione lavorativa è del tutto evidente che essa non dà luogo alle misure della speciale elargizione altrimenti si avrebbe un interpretatio abrogans dell'art. 1 comma
564 della legge 266 .
E nel caso di specie la causa di servizio nel senso prima indicato non c'è perché la patologia non deriva dall'attività lavorativa dell'appellante né dalle due missioni non essendovi lo stato di fatto che avrebbe dovuto generarla.
In definitiva la patologia era multifattoriale e non era un tumore, le mansioni disimpegnate dall'appellante sia in Bosnia che in Libano non comportavano alcun contatto con l'uranio impoverito , né con altri agenti cancerogeni, svolgeva le sua attività in luoghi sicuri e non interessati a conflitti armati, aveva svolto per poco tempo tali mansioni, non vi era stato alcun fatto straordinario o che aveva comportano l'esposizione a maggiori rischi in rapporto al normale e ordinario svolgimento dei suoi compiti di istituto, telescrivente e conduttore di automezzi. Anche dal punto di vista statistico non risultano altri casi di retinopatia sierosa centrale . Per queste ragioni nessuna ctu era necessaria e la stessa Ctp oltre a riferirsi a patologie non oggetto del presente giudizio non definiscono nessun legame causale tra i fatti dedotti in ordine alle mansioni svolte e all'ambiente di svolgimento e la specifica malattia diagnosticata.
Le spese si compensano data la particolarità e la complessità della causa.
P.Q.M.
La Corte così decide: A) Rigetta l'appello;
B) Compensa le spese del presente giudizio;
C) Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis D.P.R. n.
115/2002, se dovuto il contributo unificato.
Napoli 19.9.2025
Il Presidente rel