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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 14/05/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1233/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
“ , con sede legale in Castel San Giorgio, alla via Crocinola, Parte_1
n. 177, p. iva , in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. P.IVA_1 [...]
, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce all'atto di appello, dall'avv. Parte_2
Francesco Maiorino, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Nocera
Inferiore, alla via L. Fava, n. 45; appellante
E
, con Controparte_1
sede in piazza G. Amendola, n. 15, cod. fisc. , in persona del Prefetto pro P.IVA_2 tempore; rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di , presso CP_1
cui domicilia, ope legis, al corso Vittorio Emanuele, n. 58 appellata
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 4397/2023 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – RISARCIMENTO DANNI;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per l'appellante (come da atto di appello) – “1. In via preliminare, in riforma della sentenza n. 4397/2023 pubblicata il 13.10.2023 – Rep. n. 5163/2023 del 13.10.2023 … a 1 definizione del giudizio civile recante R.G. n. 9748/2013 e mai notificata, accertare la violazione dell'art. 116 c.p.c. da parte del Giudice di prime cure avendo rilevato d'ufficio un'eccezione in senso lato e relativa all'assenza di prova del pagamento delle fatture ed all'assenza del contratto e, per l'effetto, accogliere la domanda così come proposta condannando la al pagamento della somma di € 44.800,00 o a Controparte_2
quella somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa a titolo di risarcimento danni;
2. ancora in via preliminare, ammettere quale mezzo di prova a fondamento della domanda attorea ed al fine di eliminare ogni possibile incertezza sulla ricostruzione dei fatti oggetto del giudizio di primo grado ed indicati nella sentenza oggi impugnata, la copia dei bonifici bancari a pagamento delle fatture emesse dal Consorzio GE.MA. in favore della società ;
3. nel merito, in riforma della sentenza n. Parte_3
4397/2023 pubblicata il 13.10.2023 … e mai notificata, accertare la violazione dell'art. 115 c.p.c. da parte del Giudice di prime cure nell'erronea valutazione delle prove oggetto di causa e, per l'effetto, accogliere la domanda così come proposta condannando la al pagamento della somma di € 44.800,00 o a quella somma Controparte_2
maggiore o minore che risulterà in corso di causa a titolo di risarcimento danni;
… 5. sempre nel merito, in riforma della Sentenza n. 4397/2023 pubblicata il 13.10.2023 … e mai notificata, accertare e dichiarare fondata la domanda promossa dalla società
[...]
nei confronti della alla luce della condotta posta Parte_3 Controparte_2 in essere da quest'ultima aver contestato una violazione di legge mai commessa e per l'illegittimo fermo amministrativo dell'automezzo di sua proprietà, condannando la al pagamento della somma di € 44.800,00 o a quella somma Controparte_2
maggiore o minore che risulterà in corso di causa a titolo di risarcimento danni;
6. sempre nel merito, in riforma della Sentenza n. 4397/2023 pubblicata il 13.10.2023 … e mai notificata, condannare la … al pagamento degli interessi legali e della Controparte_2 rivalutazione monetaria sulla somma di € 44.800,00 che sarà liquidata;
7. condannare la al pagamento delle spese ed onorari del doppio grado di giudizio, Controparte_2
con attribuzione e distrazione, ex art. 93 c.p.c. ”; per l'appellata (come da comparsa di risposta) – “rigettare l'avverso gravame, in quanto infondato, sia in fatto, che in diritto;
per l'effetto, confermare la sentenza impugnata, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 4397/2023, il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso dalla nei confronti della Parte_3 Controparte_3
2
[...] con atto di citazione notificato il 23 maggio 2014, così provvedeva: 1) rigettava la domanda proposta dalla per sentir condannare la Parte_3 CP_2
al risarcimento dei danni subiti a causa della sanzione del fermo amministrativo
[...]
del proprio automezzo, illegittimamente irrogatale dalla Polizia Stradale, per la presunta violazione dell'art. 46 legge n. 298/1974, con verbale n. 700009547723 del 29 giugno
2012, annullato dal Giudice di Pace di Sala Consilina con sentenza n. 513/2012, ritenendo che l'attrice non avesse assolto l'onere della prova del lamentato pregiudizio patrimoniale;
2) compensava integralmente tra le parti le spese processuali.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la con atto di Parte_3
citazione notificato il 28 novembre 2023, assumendo che: 1) il giudice di primo grado, in violazione dell'art. 116 c.p.c., aveva rigettato la domanda risarcitoria sulla base di un'erronea valutazione del compendio probatorio, sostenendo che la società attrice aveva prodotto fatture non quietanzate, non aveva documentato il loro effettivo pagamento, né aveva dimostrato di non aver potuto esercitare l'attività di trasporto di rifiuti con altri automezzi di sua proprietà, senza, tuttavia, considerare le risultanze delle deposizioni testimoniali, dalle quali erano emersi sia l'affidamento al consorzio “Ge.Ma.” di tale servizio quale soluzione operativa imposta dal fermo amministrativo dell'autocarro aziendale, sia la relativa esecuzione da parte dell'appaltatore; 2) il giudice di prime cure, in violazione dell'art. 115 c.p.c., aveva statuito su circostanze non contestate dalla
, essendosi la convenuta limitata a negare l'applicabilità, nella Controparte_2
fattispecie in esame, della disciplina di cui all'art. 2043 cod. civ., senza sollevare alcuna eccezione in ordine alla prova della domanda;
3) la produzione, in sede di appello, delle fatture quietanzate era ammissibile, a norma dell'art. 345, comma 3, c.p.c., essendo tali documenti indispensabili ai fini decisionali e, comunque, meramente integrativi di quelli già depositati in primo grado;
4) la domanda risarcitoria spiegata dall'attrice era meritevole di accoglimento, avendo il Giudice di Pace di Sala Consilina, con la sentenza n. 513/2012, non impugnata dalla , accertato l'illegittimità della Controparte_2 sanzione del fermo dell'automezzo aziendale in ragione dell'insussistenza della contestata violazione dell'art. 46 legge n. 298/1974, espressione della negligenza con la quale era stata esercitata l'azione amministrativa.
Costituitasi in giudizio con comparsa di riposta depositata l'8 maggio 2024, la
[...]
contestava la fondatezza dei motivi di Controparte_1 appello articolati dalla , chiedendone il rigetto con la conseguenziale Parte_3
conferma della sentenza di primo grado.
3 La causa, nella quale non veniva svolta attività istruttoria, perveniva, per la rimessione in decisione, all'udienza del 13 febbraio 2025, poi sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte.
Indi, con ordinanza del 13/21 marzo 2025, la causa veniva riservata dal consigliere istruttore al Collegio per la decisione, a norma dell'art. 352, comma 2, c.p.c..
L'appello è infondato e va rigettato.
In via preliminare, occorre osservare che, qualora sia proposta una domanda risarcitoria nei confronti della Pubblica Amministrazione, al fine di stabilire se la fattispecie concreta integri un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 cod. civ., il giudice deve procedere, in ordine successivo, ad accertare se: a) sussista un evento dannoso;
b) il danno accertato sia qualificabile come ingiusto in relazione alla sua incidenza su un interesse rilevante per l'ordinamento, a prescindere dalla sua formale qualificazione come diritto soggettivo;
c) l'evento dannoso sia riferibile, sotto il profilo causale, in applicazione dei criteri generali, ad una condotta della Pubblica Amministrazione;
d) l'evento dannoso sia imputabile alla Pubblica Amministrazione sulla base non solo del dato obiettivo dell'illegittimità dell'azione amministrativa, ma anche del requisito soggettivo del dolo o della colpa (cfr., ex plurimis, Cass. 18 giugno 2005, n. 13164; Cass. ord. 20 giugno 2018,
n. 16196; Cass. ord. 26 gennaio 2022, n. 2340).
Nella fattispecie de qua agitur, la , sebbene ne fosse onerata ai sensi Parte_3
degli artt. 2697, comma 1, cod. civ. e 115 c.p.c., non ha comprovato l'intervenuto pagamento dei costi occorrenti per appaltare al consorzio “Ge.Ma.” il servizio di trasporto dei rifiuti presso i siti di smaltimento, id est l'esistenza del danno asseritamente subito, né, comunque, la diretta ed immediata derivazione causale di tale decremento patrimoniale dall'irrogazione della sanzione del fermo amministrativo annullata dal Giudice di Pace di
Sala Consilina con la sentenza n. 513/2012, con la conseguenza che, come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado, la sua pretesa risarcitoria risulta destituita di fondamento per carenza dei presupposti costitutivi.
Ed infatti, la ha prodotto in giudizio entro il termine perentorio Parte_3 stabilito dall'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. le mere fatture emesse nei propri confronti dal consorzio “Ge.Ma.” ed il relativo partitario contabile, ma non anche le quietanze di pagamento rilasciate dall'appaltatore, né, tanto meno, documenti attestanti il versamento del corrispettivo dovuto, in tal modo non dimostrando l'esborso delle spese che avrebbe sostenuto per la proseguire l'attività di impresa a seguito dell'illegittima applicazione della sanzione del fermo amministrativo dell'autocarro aziendale.
4 Né la può colmare il deficit probatorio da cui è connotata la domanda Parte_3
introduttiva del giudizio mediante la produzione, in sede di appello, degli assegni bancari consegnati per il pagamento delle fatture e controfirmati per ricevuta dal consorzio
“Ge.Ma.”, non assumendo alcuna rilevanza giuridica, de iure condito, la presunta indispensabilità di tali documenti ai fini decisionali.
Ed invero, ai sensi del vigente art. 345, comma 3, c.p.c., nel giudizio di appello non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o depositarli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile, e, quindi, non anche qualora ne sia ravvisabile l'essenzialità per la risoluzione della controversia.
Ne deriva che sono inammissibili e, come tali, inutilizzabili ai fini decisionali gli assegni bancari depositati dalla soltanto in fase di gravame, non avendo Parte_3
l'appellante dedotto, né, tanto meno, comprovato di non averli potuti depositare nel primo grado del giudizio per ragioni alla stessa non ascrivibili.
Parimenti, la non può lamentare che il giudice di prime cure ha Parte_3
rigettato la domanda risarcitoria sul presupposto della mancanza della prova documentale del danno, senza valorizzare in alcun modo le deposizioni testimoniali rese dai propri dipendenti, avendo costoro confermato l'affidamento al consorzio “Ge.Ma” del servizio di trasporto dei rifiuti in seguito all'applicazione della sanzione del fermo amministrativo nonché il concreto espletamento di tale attività da parte dell'appaltatore, ma non anche il versamento del relativo corrispettivo e, dunque, l'estinzione dell'obbligazione pecuniaria assunta dalla società appaltante.
Inoltre, contrariamente a quanto eccepito dalla “ , la Parte_3 [...]
, nel costituirsi in giudizio, non si è limitata a Controparte_1 negare l'illiceità del proprio agire, per aver contestato tutti i presupposti generatori della responsabilità aquiliana di cui all'art. 2043 cod. civ., e, di riflesso, anche l'esistenza del danno, con la conseguenza che il giudice di primo grado non è incorso in alcuna violazione del principio sancito dall'art. 115 c.p.c., avendo legittimamente valutato ed escluso l'effettività del pregiudizio lamentato dalla società attrice sulla base degli elementi probatori posti a base della domanda risarcitoria.
In ogni caso, la non ha dimostrato, al di là dell'esistenza Parte_3 dell'invocato danno patrimoniale, il nesso di causalità che sarebbe intercorso tra l'illegittima irrogazione della sanzione del fermo amministrativo dell'autocarro aziendale e l'esborso delle somme necessarie per appaltare al consorzio “Ge.Ma” il servizio di
5 trasporto dei rifiuti, atteso che, come opportunamente osservato dal Tribunale di Salerno, non ha neanche dedotto di essere priva di altri mezzi mediante cui avrebbe potuto esercitare tale attività, anziché ricorrere all'intervento di un diverso operatore economico.
In effetti, soltanto qualora non avesse avuto la disponibilità di ulteriori veicoli, la
[...]
sarebbe stata impossibilitata a fornire il servizio di trasporto dei rifiuti e il Parte_3 fermo amministrativo dell'autocarro tg. EM367DE, con il relativo rimorchio tg. AF80888, le avrebbe imposto di avvalersi del consorzio “Ge.Ma”, sostenendo spese che non avrebbe mai sostenuto qualora non le fosse stata indebitamente comminata tale sanzione.
Pertanto, la non ha comprovato che il fermo amministrativo Parte_3 dell'autocarro e del rimorchio di cui trattasi rese indispensabile, al fine di evitare la stasi della propria attività, l'affidamento al consorzio “Ge.Ma.” del servizio di trasporto dei rifiuti, costituendo, di conseguenza, l'ineliminabile antecedente eziologico della perdita patrimoniale della quale è stato chiesto il risarcimento.
Peraltro, come emerge dal partitario contabile prodotto dalla con Parte_3
l'iscrizione a ruolo della controversia, il consorzio “Ge.Ma” aveva emesso fatture nei suoi confronti anche in momenti antecedenti e successivi al periodo temporale di efficacia della sanzione del fermo amministrativo, protrattasi dal luglio 2012 al settembre 2012, sicché la società appellante, quand'anche proprietaria di altri veicoli, era solita organizzare la propria attività imprenditoriale mediante l'ausilio di un altro operatore del settore, sopportando i corrispondenti costi, a prescindere dal temporaneo blocco del richiamato automezzo con rimorchio, che, quindi, non poteva configurarsi come fattore causale determinante la produzione del danno oggetto della domanda risarcitoria.
In definitiva, non avendo dimostrato l'esistenza del danno e, comunque, la sua riconducibilità all'impropria irrogazione della sanzione del fermo dell'automezzo, la non può dolersi del rigetto della domanda da parte del Tribunale di Parte_3
Salerno, per non essere sufficiente, ai fini del riconoscimento della fondatezza della pretesa risarcitoria, la prova del fatto illecito della Pubblica Amministrazione, vale a dire di uno soltanto degli elementi costitutivi della fattispecie della responsabilità extracontrattuale delineata dall'art. 2043 cod. civ..
Le spese del secondo grado del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, sancito dall'art. 91, comma 1, c.p.c., devono gravare sulla e si Parte_3
liquidano, come da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00, in ragione dell'entità dell'azionata pretesa risarcitoria, ed in rapporto all'attività difensiva espletata
6 dalla , in euro 4.800,00 per Controparte_1
compenso, di cui euro 1.900,00 per la fase di studio, euro 1.100,00 per la fase introduttiva ed euro 1.800,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella.
Deve darsi atto, infine, che il rigetto dell'impugnazione integra, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, il presupposto processuale occorrente per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, corrispondente a quello previsto per l'iscrizione a ruolo del giudizio, se dovuto
(cfr. Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dalla avverso la sentenza n. 4397/2023 del Tribunale di Salerno con Parte_3
atto di citazione notificato il 28 novembre 2023, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna la alla refusione, in favore della Parte_3 [...]
, delle spese del secondo grado del giudizio, che si Controparte_1
liquidano in complessivi euro 4.800,00 per compenso difensivo, di cui euro 1.900,00 per la fase di studio, euro 1.100,00 per la fase introduttiva ed euro 1.800,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione del disposto dell'art. 13,
comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 nei confronti della . Parte_3
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 7 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
7
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1233/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
“ , con sede legale in Castel San Giorgio, alla via Crocinola, Parte_1
n. 177, p. iva , in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. P.IVA_1 [...]
, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce all'atto di appello, dall'avv. Parte_2
Francesco Maiorino, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Nocera
Inferiore, alla via L. Fava, n. 45; appellante
E
, con Controparte_1
sede in piazza G. Amendola, n. 15, cod. fisc. , in persona del Prefetto pro P.IVA_2 tempore; rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di , presso CP_1
cui domicilia, ope legis, al corso Vittorio Emanuele, n. 58 appellata
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 4397/2023 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – RISARCIMENTO DANNI;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per l'appellante (come da atto di appello) – “1. In via preliminare, in riforma della sentenza n. 4397/2023 pubblicata il 13.10.2023 – Rep. n. 5163/2023 del 13.10.2023 … a 1 definizione del giudizio civile recante R.G. n. 9748/2013 e mai notificata, accertare la violazione dell'art. 116 c.p.c. da parte del Giudice di prime cure avendo rilevato d'ufficio un'eccezione in senso lato e relativa all'assenza di prova del pagamento delle fatture ed all'assenza del contratto e, per l'effetto, accogliere la domanda così come proposta condannando la al pagamento della somma di € 44.800,00 o a Controparte_2
quella somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa a titolo di risarcimento danni;
2. ancora in via preliminare, ammettere quale mezzo di prova a fondamento della domanda attorea ed al fine di eliminare ogni possibile incertezza sulla ricostruzione dei fatti oggetto del giudizio di primo grado ed indicati nella sentenza oggi impugnata, la copia dei bonifici bancari a pagamento delle fatture emesse dal Consorzio GE.MA. in favore della società ;
3. nel merito, in riforma della sentenza n. Parte_3
4397/2023 pubblicata il 13.10.2023 … e mai notificata, accertare la violazione dell'art. 115 c.p.c. da parte del Giudice di prime cure nell'erronea valutazione delle prove oggetto di causa e, per l'effetto, accogliere la domanda così come proposta condannando la al pagamento della somma di € 44.800,00 o a quella somma Controparte_2
maggiore o minore che risulterà in corso di causa a titolo di risarcimento danni;
… 5. sempre nel merito, in riforma della Sentenza n. 4397/2023 pubblicata il 13.10.2023 … e mai notificata, accertare e dichiarare fondata la domanda promossa dalla società
[...]
nei confronti della alla luce della condotta posta Parte_3 Controparte_2 in essere da quest'ultima aver contestato una violazione di legge mai commessa e per l'illegittimo fermo amministrativo dell'automezzo di sua proprietà, condannando la al pagamento della somma di € 44.800,00 o a quella somma Controparte_2
maggiore o minore che risulterà in corso di causa a titolo di risarcimento danni;
6. sempre nel merito, in riforma della Sentenza n. 4397/2023 pubblicata il 13.10.2023 … e mai notificata, condannare la … al pagamento degli interessi legali e della Controparte_2 rivalutazione monetaria sulla somma di € 44.800,00 che sarà liquidata;
7. condannare la al pagamento delle spese ed onorari del doppio grado di giudizio, Controparte_2
con attribuzione e distrazione, ex art. 93 c.p.c. ”; per l'appellata (come da comparsa di risposta) – “rigettare l'avverso gravame, in quanto infondato, sia in fatto, che in diritto;
per l'effetto, confermare la sentenza impugnata, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 4397/2023, il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso dalla nei confronti della Parte_3 Controparte_3
2
[...] con atto di citazione notificato il 23 maggio 2014, così provvedeva: 1) rigettava la domanda proposta dalla per sentir condannare la Parte_3 CP_2
al risarcimento dei danni subiti a causa della sanzione del fermo amministrativo
[...]
del proprio automezzo, illegittimamente irrogatale dalla Polizia Stradale, per la presunta violazione dell'art. 46 legge n. 298/1974, con verbale n. 700009547723 del 29 giugno
2012, annullato dal Giudice di Pace di Sala Consilina con sentenza n. 513/2012, ritenendo che l'attrice non avesse assolto l'onere della prova del lamentato pregiudizio patrimoniale;
2) compensava integralmente tra le parti le spese processuali.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la con atto di Parte_3
citazione notificato il 28 novembre 2023, assumendo che: 1) il giudice di primo grado, in violazione dell'art. 116 c.p.c., aveva rigettato la domanda risarcitoria sulla base di un'erronea valutazione del compendio probatorio, sostenendo che la società attrice aveva prodotto fatture non quietanzate, non aveva documentato il loro effettivo pagamento, né aveva dimostrato di non aver potuto esercitare l'attività di trasporto di rifiuti con altri automezzi di sua proprietà, senza, tuttavia, considerare le risultanze delle deposizioni testimoniali, dalle quali erano emersi sia l'affidamento al consorzio “Ge.Ma.” di tale servizio quale soluzione operativa imposta dal fermo amministrativo dell'autocarro aziendale, sia la relativa esecuzione da parte dell'appaltatore; 2) il giudice di prime cure, in violazione dell'art. 115 c.p.c., aveva statuito su circostanze non contestate dalla
, essendosi la convenuta limitata a negare l'applicabilità, nella Controparte_2
fattispecie in esame, della disciplina di cui all'art. 2043 cod. civ., senza sollevare alcuna eccezione in ordine alla prova della domanda;
3) la produzione, in sede di appello, delle fatture quietanzate era ammissibile, a norma dell'art. 345, comma 3, c.p.c., essendo tali documenti indispensabili ai fini decisionali e, comunque, meramente integrativi di quelli già depositati in primo grado;
4) la domanda risarcitoria spiegata dall'attrice era meritevole di accoglimento, avendo il Giudice di Pace di Sala Consilina, con la sentenza n. 513/2012, non impugnata dalla , accertato l'illegittimità della Controparte_2 sanzione del fermo dell'automezzo aziendale in ragione dell'insussistenza della contestata violazione dell'art. 46 legge n. 298/1974, espressione della negligenza con la quale era stata esercitata l'azione amministrativa.
Costituitasi in giudizio con comparsa di riposta depositata l'8 maggio 2024, la
[...]
contestava la fondatezza dei motivi di Controparte_1 appello articolati dalla , chiedendone il rigetto con la conseguenziale Parte_3
conferma della sentenza di primo grado.
3 La causa, nella quale non veniva svolta attività istruttoria, perveniva, per la rimessione in decisione, all'udienza del 13 febbraio 2025, poi sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte.
Indi, con ordinanza del 13/21 marzo 2025, la causa veniva riservata dal consigliere istruttore al Collegio per la decisione, a norma dell'art. 352, comma 2, c.p.c..
L'appello è infondato e va rigettato.
In via preliminare, occorre osservare che, qualora sia proposta una domanda risarcitoria nei confronti della Pubblica Amministrazione, al fine di stabilire se la fattispecie concreta integri un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 cod. civ., il giudice deve procedere, in ordine successivo, ad accertare se: a) sussista un evento dannoso;
b) il danno accertato sia qualificabile come ingiusto in relazione alla sua incidenza su un interesse rilevante per l'ordinamento, a prescindere dalla sua formale qualificazione come diritto soggettivo;
c) l'evento dannoso sia riferibile, sotto il profilo causale, in applicazione dei criteri generali, ad una condotta della Pubblica Amministrazione;
d) l'evento dannoso sia imputabile alla Pubblica Amministrazione sulla base non solo del dato obiettivo dell'illegittimità dell'azione amministrativa, ma anche del requisito soggettivo del dolo o della colpa (cfr., ex plurimis, Cass. 18 giugno 2005, n. 13164; Cass. ord. 20 giugno 2018,
n. 16196; Cass. ord. 26 gennaio 2022, n. 2340).
Nella fattispecie de qua agitur, la , sebbene ne fosse onerata ai sensi Parte_3
degli artt. 2697, comma 1, cod. civ. e 115 c.p.c., non ha comprovato l'intervenuto pagamento dei costi occorrenti per appaltare al consorzio “Ge.Ma.” il servizio di trasporto dei rifiuti presso i siti di smaltimento, id est l'esistenza del danno asseritamente subito, né, comunque, la diretta ed immediata derivazione causale di tale decremento patrimoniale dall'irrogazione della sanzione del fermo amministrativo annullata dal Giudice di Pace di
Sala Consilina con la sentenza n. 513/2012, con la conseguenza che, come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado, la sua pretesa risarcitoria risulta destituita di fondamento per carenza dei presupposti costitutivi.
Ed infatti, la ha prodotto in giudizio entro il termine perentorio Parte_3 stabilito dall'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. le mere fatture emesse nei propri confronti dal consorzio “Ge.Ma.” ed il relativo partitario contabile, ma non anche le quietanze di pagamento rilasciate dall'appaltatore, né, tanto meno, documenti attestanti il versamento del corrispettivo dovuto, in tal modo non dimostrando l'esborso delle spese che avrebbe sostenuto per la proseguire l'attività di impresa a seguito dell'illegittima applicazione della sanzione del fermo amministrativo dell'autocarro aziendale.
4 Né la può colmare il deficit probatorio da cui è connotata la domanda Parte_3
introduttiva del giudizio mediante la produzione, in sede di appello, degli assegni bancari consegnati per il pagamento delle fatture e controfirmati per ricevuta dal consorzio
“Ge.Ma.”, non assumendo alcuna rilevanza giuridica, de iure condito, la presunta indispensabilità di tali documenti ai fini decisionali.
Ed invero, ai sensi del vigente art. 345, comma 3, c.p.c., nel giudizio di appello non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o depositarli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile, e, quindi, non anche qualora ne sia ravvisabile l'essenzialità per la risoluzione della controversia.
Ne deriva che sono inammissibili e, come tali, inutilizzabili ai fini decisionali gli assegni bancari depositati dalla soltanto in fase di gravame, non avendo Parte_3
l'appellante dedotto, né, tanto meno, comprovato di non averli potuti depositare nel primo grado del giudizio per ragioni alla stessa non ascrivibili.
Parimenti, la non può lamentare che il giudice di prime cure ha Parte_3
rigettato la domanda risarcitoria sul presupposto della mancanza della prova documentale del danno, senza valorizzare in alcun modo le deposizioni testimoniali rese dai propri dipendenti, avendo costoro confermato l'affidamento al consorzio “Ge.Ma” del servizio di trasporto dei rifiuti in seguito all'applicazione della sanzione del fermo amministrativo nonché il concreto espletamento di tale attività da parte dell'appaltatore, ma non anche il versamento del relativo corrispettivo e, dunque, l'estinzione dell'obbligazione pecuniaria assunta dalla società appaltante.
Inoltre, contrariamente a quanto eccepito dalla “ , la Parte_3 [...]
, nel costituirsi in giudizio, non si è limitata a Controparte_1 negare l'illiceità del proprio agire, per aver contestato tutti i presupposti generatori della responsabilità aquiliana di cui all'art. 2043 cod. civ., e, di riflesso, anche l'esistenza del danno, con la conseguenza che il giudice di primo grado non è incorso in alcuna violazione del principio sancito dall'art. 115 c.p.c., avendo legittimamente valutato ed escluso l'effettività del pregiudizio lamentato dalla società attrice sulla base degli elementi probatori posti a base della domanda risarcitoria.
In ogni caso, la non ha dimostrato, al di là dell'esistenza Parte_3 dell'invocato danno patrimoniale, il nesso di causalità che sarebbe intercorso tra l'illegittima irrogazione della sanzione del fermo amministrativo dell'autocarro aziendale e l'esborso delle somme necessarie per appaltare al consorzio “Ge.Ma” il servizio di
5 trasporto dei rifiuti, atteso che, come opportunamente osservato dal Tribunale di Salerno, non ha neanche dedotto di essere priva di altri mezzi mediante cui avrebbe potuto esercitare tale attività, anziché ricorrere all'intervento di un diverso operatore economico.
In effetti, soltanto qualora non avesse avuto la disponibilità di ulteriori veicoli, la
[...]
sarebbe stata impossibilitata a fornire il servizio di trasporto dei rifiuti e il Parte_3 fermo amministrativo dell'autocarro tg. EM367DE, con il relativo rimorchio tg. AF80888, le avrebbe imposto di avvalersi del consorzio “Ge.Ma”, sostenendo spese che non avrebbe mai sostenuto qualora non le fosse stata indebitamente comminata tale sanzione.
Pertanto, la non ha comprovato che il fermo amministrativo Parte_3 dell'autocarro e del rimorchio di cui trattasi rese indispensabile, al fine di evitare la stasi della propria attività, l'affidamento al consorzio “Ge.Ma.” del servizio di trasporto dei rifiuti, costituendo, di conseguenza, l'ineliminabile antecedente eziologico della perdita patrimoniale della quale è stato chiesto il risarcimento.
Peraltro, come emerge dal partitario contabile prodotto dalla con Parte_3
l'iscrizione a ruolo della controversia, il consorzio “Ge.Ma” aveva emesso fatture nei suoi confronti anche in momenti antecedenti e successivi al periodo temporale di efficacia della sanzione del fermo amministrativo, protrattasi dal luglio 2012 al settembre 2012, sicché la società appellante, quand'anche proprietaria di altri veicoli, era solita organizzare la propria attività imprenditoriale mediante l'ausilio di un altro operatore del settore, sopportando i corrispondenti costi, a prescindere dal temporaneo blocco del richiamato automezzo con rimorchio, che, quindi, non poteva configurarsi come fattore causale determinante la produzione del danno oggetto della domanda risarcitoria.
In definitiva, non avendo dimostrato l'esistenza del danno e, comunque, la sua riconducibilità all'impropria irrogazione della sanzione del fermo dell'automezzo, la non può dolersi del rigetto della domanda da parte del Tribunale di Parte_3
Salerno, per non essere sufficiente, ai fini del riconoscimento della fondatezza della pretesa risarcitoria, la prova del fatto illecito della Pubblica Amministrazione, vale a dire di uno soltanto degli elementi costitutivi della fattispecie della responsabilità extracontrattuale delineata dall'art. 2043 cod. civ..
Le spese del secondo grado del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, sancito dall'art. 91, comma 1, c.p.c., devono gravare sulla e si Parte_3
liquidano, come da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00, in ragione dell'entità dell'azionata pretesa risarcitoria, ed in rapporto all'attività difensiva espletata
6 dalla , in euro 4.800,00 per Controparte_1
compenso, di cui euro 1.900,00 per la fase di studio, euro 1.100,00 per la fase introduttiva ed euro 1.800,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella.
Deve darsi atto, infine, che il rigetto dell'impugnazione integra, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, il presupposto processuale occorrente per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, corrispondente a quello previsto per l'iscrizione a ruolo del giudizio, se dovuto
(cfr. Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dalla avverso la sentenza n. 4397/2023 del Tribunale di Salerno con Parte_3
atto di citazione notificato il 28 novembre 2023, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna la alla refusione, in favore della Parte_3 [...]
, delle spese del secondo grado del giudizio, che si Controparte_1
liquidano in complessivi euro 4.800,00 per compenso difensivo, di cui euro 1.900,00 per la fase di studio, euro 1.100,00 per la fase introduttiva ed euro 1.800,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione del disposto dell'art. 13,
comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 nei confronti della . Parte_3
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 7 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
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