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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 16/09/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 78/2020
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO sezione lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona fisica del magistrato dott.
Giorgio Flaim pronunzia la seguente
S E N T E N Z A N O N D E F I N I T I V A nella causa per controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria promossa con ricorsi depositati in data 31.1.2020 e 4.3.2020
d a
Controparte_1
[...]
rappresentati e difesi dall'avv. Barbara Fumai pec Email_1
ricorrente
e
pagina 1 di 28
CP_2
rappresentata e difesa dall' avv. prof. Arturo Maresca pec , Email_2
dall'avv. Enrico Maria D'Onofrio pec e dall'avv. Email_3
Marcello Bonomo pec Email_4
ricorrente
c o n t r o
CP_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marta
Odorizzi pec t Email_5
convenuto
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE di CP_1 Controparte_1
[...]
nel proc. 78/2020
“In via principale, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto
Ingiuntivo n. 343/2019, emesso dal Tribunale di Trento, per i motivi esposti, previo accertamento e declaratoria, per quanto occorra, dell'inesistenza dei debiti contributivi illustrati dall' nel verbale unico di accertamento e notificazione dell' n. CP_3 CP_3
2018015566/DDL, nonché nel ricorso per ingiunzione;
respingere in ogni caso la richiesta dell' CP_3
In via subordinata nella denegata ipotesi in cui le pretese dell' fossero anche solo in parte CP_3
confermate, per i motivi esposti, revocare il decreto ingiuntivo e accertare, anche con pagina 2 di 28 riferimento alle sanzioni e alla pretesa indebita fruizione di benefici contributivi, la minor somma che sarà ritenuta di giustizia.
In ogni caso
con vittoria delle spese di lite, competenze e onorari”
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
CP_2
nel proc. 157/2020
“Nel merito, in via principale: accertati i fatti e le circostanze esposte in narrativa, dichiarare l'infondatezza, nei fatti
e in diritto, delle domande dell' e respingerle integralmente, annullando il decreto CP_3
di ingiunzione oggetto di opposizione.
Nel merito, in subordine: nella denegata non creduta ipotesi in cui le domande dell' venissero accolte, in CP_3
toto o pro-parte,
a) si chiede che venga detratto tutto quanto già pagato a titolo contributivo da CP_1
(o da qualunque altro soggetto), nel periodo e per i lavoratori oggetto di causa,
[...]
nella misura che emergerà in giudizio;
b) si eccepisce, altresì, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio di CP_1
e di quello del socio accomandatario, sig. ai sensi
[...] Controparte_1
dell'art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003 e ss. modifiche;
c) si chiede, inoltre, che venga accertato e dichiarato che, quale datrice di lavoro,
l'obbligata principale nei confronti dell' è e con essa il socio CP_3 CP_1
accomandatario, sig. responsabile in solido, e che gli Controparte_1
stessi siano condannati in solido a tenere indenne in toto o pro parte, delle CP_2 pagina 3 di 28 somme che quest'ultima dovesse essere condannata a pagare all' o, comunque, CP_3
che venga accertato e dichiarato il diritto di ad agire in regresso nei loro CP_2
confronti, in toto o pro parte, per le somme che dovesse essere condannata a pagare all' CP_3
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa, oltre al rimborso”
CONCLUSIONI DELLA PARTE CONVENUTA
CP_3
nel proc. 78/2020
“Nel merito voglia rigettare il ricorso in opposizione perché infondato in fatto e in diritto e respingere tutte le domande formulate nei confronti dell' con conferma CP_3
del decreto ingiuntivo opposto n. 343/2019 del Tribunale di Trento.
Spese e competenze di causa rifuse” nel proc. 157/2020
“Nel merito voglia rigettare il ricorso in opposizione perché infondato in fatto e in diritto e respingere tutte le domande formulate nei confronti dell' con conferma CP_3
del decreto ingiuntivo opposto n. 4/2020 del Tribunale di Trento, ovvero condannare la parte opponente al pagamento dei contributi che risulteranno come dovuti. Spese e competenze di causa rifuse”
MOTIVAZIONE
§1) la sentenza non definitiva e l'ordinanza ex art. 279 co. 1 n. 4 e 2 cod.proc.civ. emesse in data 5.3.2024 pagina 4 di 28 Con sentenza non definitiva n. 38/2024 del 5.3.2024 si è statuito:
“Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. Giorgio Flaim, NON definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:
1. Rigetta l'eccezione, sollevata dalla società opponente di difetto della CP_2
propria legittimazione passiva sostanziale in riferimento alla responsabilità solidale ex art. 29 co. 2 d.lgs. 5.9.2003, n. 276 fatta valere dall' in via CP_3
monitoria.
2. Rigetta l'opposizione proposta dalla società di CP_1 Controparte_1
e da in ordine alle pretese
[...] Controparte_1
contributive azionate dall in ragione degli orari di lavoro effettivamente CP_3
osservati da , , CP_4 CP_5 Persona_1 [...]
e , nonché dell'inquadramento spettante a CP_6 CP_7
CP_4
3. Rigetta l'opposizione proposta dalla società di CP_1 Controparte_1
e da in ordine alle pretese
[...] Controparte_1
contributive azionate dall in ragione delle presenze al lavoro di CP_3 [...]
, , , CP_6 CP_8 CP_7 Persona_2
, , , CP_9 CP_10 CP_5 CP_7
, , , e
[...] CP_11 Persona_1 CP_12
, in giornate per cui sono state registrate nel Libro unico Controparte_13
del lavoro assenze per ferie o permesso o aspettativa o motivo non specificato.
4. Rigetta l'opposizione proposta dalla società di CP_1 Controparte_1
e da , nonché l'opposizione proposta
[...] Controparte_1
dalla società in ordine alle pretese contributive azionate dall' CP_2 CP_3 pagina 5 di 28 in ragione delle presenze al lavoro di , , CP_14 Persona_3
, , e Persona_4 Persona_5 Persona_6 Per_7
in giornate per cui sono state registrate nel LUL assenze per ferie o
[...]
permesso o aspettativa o motivo non specificato.
5. Accoglie l'opposizione proposta dalla società di CP_1 Controparte_1
e da , nonché l'opposizione proposta
[...] Controparte_1
dalla società in ordine alle pretese contributive azionate dall' CP_2 CP_3
in ragione di presunte presenze al lavoro di e Persona_8 Per_5
in giornate per cui sono state registrate nel LUL assenze per malattia, con
[...]
conseguente riduzione dell'imponibile previdenziale di € 553,00 e dei contributi pretesi da di € 254,00. CP_3
6. Accoglie l'opposizione proposta dalla società di CP_1 Controparte_1
e da , nonché l'opposizione proposta
[...] Controparte_1
dalla società in ordine alle pretese contributive azionate dall' CP_2 CP_3
in ragione di presunte presenze al lavoro di nelle giornate dal 1° Persona_5
al 4 giugno 2016, con conseguente riduzione dell'imponibile previdenziale di €
207,34 e dei contributi pretesi da di € 82,61. CP_3
7. Rigetta l'opposizione proposta dalla società di CP_1 Controparte_1
e da in ordine alle pretese
[...] Controparte_1
contributive azionate dall' in ragione dello svolgimento, da parte di CP_3
e , di lavoro in periodi privi di CP_15 CP_16
copertura previdenziale.
8. Accoglie l'opposizione proposta dalla società Controparte_1
e da . in ordine alle pretese
[...] Controparte_1
contributive azionate dall in ordine al presunto svolgimento, da parte di CP_3 pagina 6 di 28 di lavoro in periodi privi di copertura Parte_1
previdenziale, con conseguente riduzione dell'imponibile previdenziale di € 69,11 e dei contributi pretesi da di € 28,00. CP_3
9. Dispone con separata ordinanza per il proseguimento della trattazione della posizione in ordine alle pretese contributive azionate dall' in ragione dello CP_3
svolgimento, da parte di , di lavoro in periodi privi di Parte_2
copertura previdenziale.
10. Riserva alla definizione del giudizio la pronuncia sulla liquidazione delle spese processuali.
11. Dispone con separata ordinanza per il proseguimento della trattazione”
Con ordinanza pronunciata nella stessa data si è disposto:
“Il giudice, vista la propria sentenza non definitiva di data odierna, ritenuto necessario – al fine di accertare: se abbia lavorato nell'ambito dell'esecuzione del trasporti Persona_1
affidati a da CP_1 CP_2
se abbia lavorato nell'ambito dell'esecuzione del trasporti Controparte_6
affidati a da – CP_1 CP_2
procedere a:
▪ una nuova audizione del funzionario;
CP_17 Tes_1 CP_18
ritenuto necessario – al fine di accertare: il numero delle giornate considerate di presenza al lavoro rispetto alle assenze registrate nel LUL, in riferimento a: pagina 7 di 28 [...]
Parte_3
[...]
–
[...]
procedere a: una nuova audizione:
▪ dell'ispettrice del lavoro Controparte_19
▪ del funzionario;
CP_17 Persona_9
ritenuto necessario – al fine di accertare: il numero delle giornate considerate di presenza al lavoro in periodi privi di copertura previdenziale, in riferimento a:
CP_20
–
[...]
procedere a: una nuova audizione:
▪ dell'ispettrice del lavoro , Controparte_19
▪ del funzionario;
CP_17 Persona_9
ritenuto necessario – al fine di accertare se abbia effettivamente svolto Parte_2
prestazioni di lavoro alle dipendenze della società ai fini dell'esecuzione dei CP_1
trasporti affidati da a nei giorni 28, 29, 30 e 31 agosto 2017, CP_21 CP_1
nonché nel periodo dal 1° settembre 2017 al 9 febbraio 2018, nella misura di 9 ore settimanali – procedere: pagina 8 di 28 ▪ a una nuova audizione dell'ispettrice , Controparte_19
▪ all'acquisizione della documentazione di cui il Servizio Lavoro si è avvalso nell'esame della posizione , Persona_10
▪ all'escussione di o altro addetto di Testimone_2 CP_21
▪ all'acquisizione da di tutta la documentazione amministrativa e CP_21
Contr contabile afferente le “stampe viaggi del vettore o registri giornalieri dal 28 al 31 agosto 2017 e dal 1° settembre al 9 febbraio 2018).
CP_22
per l'audizione dell'ispettrice del funzionario INL-INPS Di Controparte_19
Gaetano Paolo e di (o altro addetto di l'udienza del 10 Testimone_2 CP_21
aprile 2024, ore 12,00.
O N E R A
l' della citazione dei testi. CP_3
D I S P O N E che l' produca la documentazione di cui il Servizio Lavoro si è avvalso CP_3
nell'esame della posizione . Parte_2
O R D I N A
a di esibire, mediante o deposito da effettuarsi in cancelleria o via pec CP_21
entro il 28 marzo 2024, tutta la documentazione amministrativa e contabile (quali eventuali fatture emesse da a carico di per prestazioni eseguite CP_1 CP_21
Contr da ) afferente alle “stampe viaggi del vettore o Parte_2
registri giornalieri dal 28 al 31 agosto 2017 e dal 1° settembre al 9 febbraio 2018.
O N E R A
l' della notificazione al terzo della presente ordinanza entro il 12 CP_3 CP_21
marzo 2024”. pagina 9 di 28 §2) la sentenza non definitiva e l'ordinanza ex art. 279 co. 1 n. 4 e 2 cod.proc.civ. emesse in data 8.4.2025
Con sentenza non definitiva n. 52/2025 dell'8.4.2025 si è statuito:
“Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. Giorgio Flaim, NON definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:
1. In rigetto dell'opposizione proposta da accerta che le prestazioni CP_2
svolte da devono essere considerate ai fini della Persona_1
determinazione del debito di CP_2
2. In accoglimento dell'opposizione proposta da accerta che le CP_2
prestazioni svolte da non devono essere considerate ai fini Controparte_6
della determinazione del debito di CP_2
3. In parziale accoglimento dell'opposizione proposta da accerta che, in CP_2
luogo del periodo dal 10 al 20 agosto 2015, devono considerarsi lavorati da nell'ambito dell'appalto i giorni 10, 11, 12, 13, Persona_8 CP_2
16, 19, 20 agosto 2015, per n. 7 giorni lavorati.
4. Rigetta l'opposizione proposta da in ordine al numero dei giorni CP_2
lavorati da nell'ambito dell'appalto Parte_3 CP_2
5. In parziale accoglimento dell'opposizione proposta da accerta che, in CP_2
luogo del periodo dal 5 al 13 settembre 2018, devono considerarsi lavorati da
Contr nell'ambito dell'appalto i giorni 5, 6, 7, 11, 12, 13 Parte_3
settembre 2018, per n. 6 giorni lavorati.
pagina 10 di 28 6. In parziale accoglimento dell'opposizione proposta da accerta che CP_2
: Parte_3
Contr
➢ non ha lavorato nell'ambito dell'appalto il giorno 25 giugno 2015;
➢ in luogo del periodo dal 10 al 21 agosto 2015, ha lavorato, nell'ambito
Contr dell'appalto dal 10 al 14 e dal 18 al 21 agosto 2015, per n. 9 giorni lavorati,
➢ in luogo del periodo dal 10 al 24 dicembre 2015, ha lavorato, nell'ambito
Contr dell'appalto nei giorni 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23 e 24 dicembre
2015, per n. 10 giorni lavorati.
7. In parziale accoglimento dell'opposizione proposta da accerta che CP_2
Contr
ha lavorato nell'ambito dell'appalto Parte_4
nel 2015
- a maggio per 15 giorni (dal 5 all'8; dall'11 al 14; dal 19 al 22; dal 26 al 27, il
29):
- a giugno per 2 giorni (4 e 5 giugno);
- a luglio per 13 giorni (8-10, 15-17, 21-24, 28-30);
- ad agosto per 16 giorni (3-7, 10-11, 14, 18-21, 26-28 e 31);
- a settembre per 21 giorni (1-4, 8-11, 14-18, 21-25, 28-30);
- a ottobre per 13 giorni (1-2, 6-8, 19-23, 26-27 e 30);
- a novembre per 21 giorni (2-6, 9-13, 16-20, 23-27 e 30);
- a dicembre per 20 giorni (1-4, 7, 9-11, 14-18, 21-24, 28-30); nel 2016,
- ad aprile per 16 giorni (5, 7, 11-15, 18-22, 26-29);
- a luglio per 21 giorni (1, 4-8, 11-15, 18-22, 25-29);
- ad agosto per 14 giorni (1-5, 8-12, 16-19); pagina 11 di 28 - a dicembre per 21 giorni (1-2, 5-7, 9, 12-16, 19-24, 27-30); per un totale di 193 giorni.
8. In parziale accoglimento dell'opposizione proposta da accerta che CP_2
: Persona_5
➢ in luogo del periodo dal 1° al 29 giugno 2016, ha lavorato, nell'ambito
Contr dell'appalto nei giorni dal 14 al 17, dal 20 al 24 e dal 27 al 29 giugno
2016, per n. 12 giorni lavorati,
9. In accoglimento dell'opposizione proposta da e da dichiara CP_1 CP_2
che non ha svolto prestazioni di lavoro subordinato in Parte_2
favore della società nel periodo dal 28 agosto 2017 al 9 febbraio 2018. CP_1
10. Riserva alla definizione del giudizio la pronuncia sulla liquidazione delle spese processuali.
11. Dispone con separata ordinanza per il proseguimento della trattazione”.
Con ordinanza pronunciata nella stessa data si è disposto:
“Il giudice, vista la propria sentenza non definitiva di data odierna, ritenuto necessario avvalersi di c.t.u. ai fini della quantificazione dei crediti contributivi scaturenti in favore dell' dalle statuizioni dell'odierna sentenza, CP_3
ritenuto, per ragioni di economia non solo processuale, opportuno, in luogo di disporre subito una c.t.u., consentire alle parti, fermi restando i contrasti in punto an, di pervenire a una liquidazione concordata del quantum
A S S E G N A
➢ all termine fino al 16 giugno 2025 per il deposito in giudizio di conteggi;
CP_3
➢ alle parti opponenti termine fino al 18 agosto 2025 per il deposito di eventuali note di replica. pagina 12 di 28 F I S S A per la discussione l'udienza del 16 settembre 2025, ore 9,00”.
§3
le note e i conteggi depositati dall' CP_3
In data 3.6.2025 l' ha depositato note con allegati conteggi. CP_3
È però necessario evidenziare che l' ha considerato unicamente i crediti verso la CP_3
società opponente di DI HA AD & C. per cui ritiene esservi CP_1
responsabilità solidale ex art. 29 co. 2 d.lgs. 5.9.2003, n. 276 a carico di e che, CP_2
quindi ha azionato nei confronti di quest'ultima con il ricorso monitorio accolto con il decreto ingiuntivo emesso sub n. 4/2020 e opposto da con il ricorso in CP_2
opposizione introduttivo del procedimento n. 157/2020 (successivamente riunito al presente giudizio).
Tuttavia, l' ha agito anche nei confronti di – sempre con ricorso CP_3 CP_1
monitoro, che è stato accolto con il decreto ingiuntivo emesso sub n. 343/2019 20 e opposto da con il ricorso in opposizione introduttivo del presente CP_1
procedimento n. 157/2020 – a tutela di diversi e ulteriori crediti, che costituiscono parte integrante del thema decidendum afferente al presente giudizio, tanto da essere stato oggetto delle due sentenze non definitive già pronunciate sub n. 38/2024 in data 5.3.2024
e sub n. 52/2025 in data 8.4.2025.
Conseguentemente l' dovrà procedere alle necessarie integrazioni, depositando CP_3
due diversi conteggi (entrambi riportanti anche la rispettiva somma complessiva):
❖ l'uno riguardante tutti i crediti che ha azionato nei confronti della società opponente e che hanno trovato o troveranno Controparte_23
conferma nelle statuizioni contenute nelle predette sentenze non definitive e nella pagina 13 di 28 presente su cui infra (in sintesi tutti quelli pretesi con il verbale unico di accertamento e notificazione dell' n. 2018015566/DDL del 25.10.2019, ad CP_3
eccezione di quelli relativi:
➢ alle pretese contributive azionate dall' in ragione di presunte presenze al CP_3
lavoro di in giornate per cui sono state Persona_8 Persona_5
registrate nel LUL assenze per malattia, con conseguente riduzione dell'imponibile previdenziale di € 553,00 e dei contributi pretesi da di € CP_3
254,00 (punto 5 del dispositivo della sentenza n. 38/2024);
➢ alle pretese contributive azionate dall' in ragione di presunte presenze al CP_3
lavoro di nelle giornate dal 1° al 4 giugno 2016, con Persona_5
conseguente riduzione dell'imponibile previdenziale di € 207,34 e dei contributi pretesi da di € 82,61 (punto 6 del dispositivo della sentenza n. 38/2024); CP_3
➢ alle pretese contributive azionate dall' in ordine al presunto svolgimento, CP_3
da parte di di lavoro in periodi privi di copertura Parte_1
previdenziale, con conseguente riduzione dell'imponibile previdenziale di €
69,11 e dei contributi pretesi da di € 28,00 (punto 7 del dispositivo della CP_3
sentenza n. 38/2024);
➢ alle pretese contributive azionate dall' in ordine al presunto svolgimento, CP_3
da parte di , di lavoro in periodi privi di copertura Persona_10
previdenziale (punto 9 del dispositivo della sentenza n. 52/2025);
❖ l'altro riguardante i crediti, scaturenti dalle statuizioni contenute nelle predette sentenze non definitive e nella presente su cui infra, che l' ha azionato anche CP_3
nei confronti della società opponente CP_2
§4 pagina 14 di 28 le note depositate da CP_2
In data 6.8.2025 la società opponente ha depositato note in cui ha dedotto: CP_2
1)
“Con riferimento a quanto riportato nel prospetto “Ferie”, all. 3 della nota depositata
CP_ dall' si rileva che relativamente a per il mese di agosto 2015 e per Persona_8
per i mesi di giugno e agosto 2015, pur essendo riportati nella Parte_3
colonna "FERIE DA SENTENZA", il numero di giorni statuito per il relativo calcolo contributivo è stato effettuato sull'imponibile delle "vecchie" giornate.
In particolare, come risulta dalle evidenziazioni in rosso nel file allegato alle presenti note (cfr. all. 1, pag. 4):
- per agosto 2015, l'importo non è di € 251,00 ma di € 195,00 Persona_8
(473x41,27%= 195,00);
- per giugno 2015, l'importo non è di € 55,00 ma di € 28,00 Parte_3
(68X40,77%=28);
- per agosto 2015, l'importo non è di € 275,00 ma di € 248,00 Parte_3
(608X40,77%=248)”;
- - -
L' nel redigere i nuovi conteggi indicati sub §3, dovrà prendere posizione, che CP_3
sarà illustrata anche in una nota da depositarsi contestualmente;
2)
“… relativamente a i contributi per le mensilità di novembre 2016 Persona_1
(€ 757,00) e dicembre 2016 (€ 558,00) sono stati calcolati sia nell'allegato 1 che
CP_ nell'allegato 2 della nota depositata dall' il cui totale, pertanto, va ridotto a €
4.163,00. (cfr. all. 1, pagg. 1 e 2)”. pagina 15 di 28 - - -
L' nel redigere i nuovi conteggi indicati sub §3, dovrà prendere posizione, che CP_3
sarà illustrata anche in una nota da depositarsi contestualmente;
3)
Cont
“… va evidenziata l'erroneità, quanto meno con riferimento alla posizione di dei conteggi riferiti al disconoscimento dei benefici contributivi (prospetto “Benefici”, all. 5
CP_ della nota depositata dall' .
CP_ Cont Le agevolazioni addebitate dall' infatti, sono quelle di cui ha usufruito la e sono calcolate sulla base della retribuzione da questa denunciata.
Le retribuzioni addebitate per solidarietà sono aggiuntive rispetto a quelle già
Cont denunciate da
Cont Ciò posto, si osserva che non può esser ritenuta solidalmente responsabile per il
CP_ Cont disconoscimento da parte dell' delle agevolazioni riconosciute a
L'eventuale disconoscimento delle agevolazioni contributive ha infatti natura sanzionatoria e dunque non può certamente costituire titolo per far valere una
Cont responsabilità solidale di
Inoltre, va considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 1175, L. 296/2006, l'eventuale
Cont Cont responsabilità di (quindi a maggior ragione la responsabilità solidale di non può esser estesa a un periodo precedente a quello di emissione del DURC negativo”
(viene richiamata a sostegno la pronuncia Trib. Roma n. 66/2022 dell'11.3.2022).
- - -
a)
La deduzione che in primo luogo inammissibile.
pagina 16 di 28 Infatti, si tratta di un motivo nuovo in quanto non svolto nel ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo n. 4/2020 del 9.1.2020, dove si è limitata a osservare: CP_2
Cont
“E' appena il caso di evidenziare come, a maggior ragione, nulla possa sapere con riguardo a eventuali benefici contributivi di cui avrebbe fruito e dei quali pure CP_1
non viene reso alcun chiarimento nel verbale ispettivo. Nel verbale è dato leggere, a pag. 9, che nella fattispecie in questione, quindi, la società non può fruire dei benefici di legge per i lavoratori per i quali ha omesso la registrazione di parte dell'orario di lavoro svolto, analiticamente indicati nell'allegato 4”.
b)
Anche da ciò prescindendo, la deduzione non può essere condivisa (sebbene trovi riscontro in un orientamento della giurisprudenza di merito).
Si pone la questione se il datore di lavoro assicurante, che fruisca di benefici contributivi nel periodo di validità di un DURC positivo che gli era stato rilasciato sebbene, in realtà, fosse inadempiente rispetto a pregressi debiti previdenziali, perda il diritto di conservarli o lo mantenga in ragione del fatto che nel periodo di maturazione del beneficio era in possesso di un DURC in corso di validità, nonostante fosse inadempiente rispetto a pregressi debiti previdenziali.
Alla luce dei principi generali è preferibile la prima soluzione.
L'art. 1 co. 1175 L. 27.12.2006, n. 296 disponeva (nel testo vigente all'epoca di fatti di causa) : “ A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle
pagina 17 di 28 organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
Secondo l'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte (Cass. 15.12.2022, n.
36846; Cass. 17.8.2022, n. 24854; Cass. 25.10.2018, n. 27107;) “in tema di benefici contributivi, per la cui fruizione è richiesto il possesso del documento unico di regolarità contributiva (c.d. Durc), la mancata segnalazione dell'irregolarità ostativa al rilascio del Durc, da parte dell' non determina l'inesigibilità delle differenze CP_3
contributive rispetto agli sgravi, non potendo rovesciarsi sull'ente previdenziale gli effetti dell'inosservanza degli obblighi inerenti la regolarità contributiva, che sono in primis del datore di lavoro, e che, semmai, la violazione degli obblighi procedimentali da parte dell'ente previdenziale può comportare una sua eventuale responsabilità risarcitoria allorché sia causalmente correlata rispetto all'impedimento creato al realizzarsi della fattispecie sanante di cui al D.M. 24 ottobre 2007 art. 7, comma 3 [ora art. 4 co 1 e 2 d.m. 30.1.2015] e abbia comportato la perdita della chance di fruire degli sgravi (ma a questo proposito non risulta allegata alcuna circostanza a sostegno).
Alla base di questo orientamento la Suprema Corte pone il principio secondo cui
“nascendo (ed essendo conformato) il rapporto di obbligazione contributiva direttamente dalla legge, per modo che gli atti ed i procedimenti amministrativi posti in essere dagli enti previdenziali in ordine alla sua gestione possiedono natura meramente ricognitiva, le iniziative degli enti medesimi che siano dirette alla riscossione di contributi che, con precedenti determinazioni, gli stessi enti avevano ritenuto non dovuti non sono propriamente riconducibili alla figura dell'autotutela, quale espressione del potere autoritativo dell'amministrazione di provvedere in merito ad atti precedentemente emanati, e non sono pertanto assoggettabili alle relative garanzie formali e sostanziali”; pagina 18 di 28 è stato ulteriormente precisato che “tale principio non può soffrire deroghe nemmeno in relazione alla L. n. 212 del 2000, art. 10, che tutela l'affidamento del contribuente, trattandosi di principio che va contemperato con l'inderogabilità delle norme tributarie, l'indisponibilità dell'obbligazione contributiva, la vincolatività della funzione di imposizione e l'irrinunciabilità del diritto ai contributi, con conseguente impossibilità di attribuire effetti vincolanti per sé e per il giudice ordinario alle determinazioni dell'ente concernenti la sussistenza e la misura dell'obbligazione contributiva, sotto pena di riconoscere agli enti previdenziali un potere normativo che sarebbe in palese conflitto con il principio costituzionale della riserva relativa di legge di cui all'art. 23 Cost.”.
Seguendo l'orientamento della Suprema Corte, la Corte di Appello di Milano 17.10.2019, in causa 474/2019 RG ha statuito, che, essendo la ratio della norma ex art. 1 co. 1175 L.
296/2006 intesa ad assicurare “la necessaria e costante regolarità contributiva, quale presupposto dell'applicazione degli sgravi” (così espressamente Cass 27107/2018 cit.), la fruizione dei benefici contributivi “è subordinata alla necessaria e costante regolarità contributiva, e non solo al dato formale del possesso del DURC”.
La Corte di Appello di Firenze del 16.5.2019 in causa n. 1094/2017 RG ha ritenuto che
“il cosiddetto DURC non deve essere inteso in senso materiale come un documento in possesso dell'azienda, ma sta a significare che per fruire di benefici contributivi devono sussistere tutte le condizioni di regolarità contributiva aziendale che ne giustificherebbero l'emissione".
Ad avviso del tribunale Venezia, 16/09/2020 “chiara è la valutazione di prevalenza, sul dato formale di possesso del del dato sostanziale di effettiva sussistenza della Pt_5
regolarità contributiva, in ossequio all'esigenza, insita nella norma dell'art. 1 co. 1175,
pagina 19 di 28 di necessaria e costante regolarità contributiva quale presupposto dell'applicazione degli sgravi contributivi”.
Anche il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, nell'interpello n. 33/2013, in riferimento a benefici costituiti, come nella vicenda in esame, dall' “abbattimento degli oneri contributivi nei confronti dell nel caso in cui gli stessi vengano assolti in base CP_3
a scadenze legali mensili”, ha affermato che “la regolarità contributiva deve sussistere con riferimento al mese dell'erogazione ovvero al periodo temporale all'interno del quale si colloca l'erogazione prevista dalla normativa di riferimento che, per ciascun periodo retributivo, legittima il datore di lavoro a fruire”.
Da ultimo, non persuade neppure l'assunto svolto da secondo cui il CP_2
disconoscimento delle agevolazioni non può costituire, in ragione della sua natura sanzionatoria, titolo per far valere la responsabilità solidale ex art. 29 co. 2 d.lgs.
276/2003.
Infatti, il rispetto degli obblighi contributivi costituisce un presupposto necessario ai fini della maturazione (e quindi della conservazione) del diritto ai “benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale”. Nel caso di inadempimento non viene irrogata alcuna sanzione, per la quale manca il fondamento normativo (basti pensare alla mancata previsione del tipico procedimento applicativo della sanzione), ma, più semplicemente, non sorge, per difetto di uno degli elementi costitutivi, il diritto alla fruizione dei benefici.
Quindi devono essere dichiarate dovute da entrambe le società opponenti le differenze contributive derivanti dal disconoscimento ex art. 1 co. 1175 L. 296/2006 dei benefici consistenti nelle riduzioni contributive relative a e Persona_8 Persona_4
Persona_5
pagina 20 di 28 4)
“• CP_15
la sentenza afferma che le prestazioni di devono essere considerate Persona_1
Cont ai fini della determinazione del debito di (pag. 15) senza tuttavia indicare i periodi da considerare, che andranno eventualmente individuati tenuto conto delle plurime osservazioni già formulate nelle note del 1° luglio 2024 (pag. 7).
• Parte A) del Verbale: orari di lavoro non conformi
Il Verbale indica:
CP_ i. febbraio – dicembre 2016: l' ha erroneamente considerato anche gennaio 2016;
ii. marzo – luglio 2017: si può considerare solo 8 marzo – 21 maggio 2017 (dal 21
maggio 2017 al 31 luglio 2017 mancano le fatture); inoltre, il periodo è più ridotto (46
CP_ giornate in luogo che le 75 indicate dall' :
- 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 e 31 marzo 2017 (pag. 8) (17
giornate invece di 26, cfr. allegato 4 conteggi);
- 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 26, 27 e 28 aprile 2017 (pagg. 9-10) (16
giornate invece di 26, cfr. allegato 4 conteggi);
- 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 maggio 2017 (pag. 11) (13 giornate invece di
14, cfr. allegato 4 conteggi).
● Parte B) del Verbale: presenze non conformi
Il Verbale indica: 1° novembre – 23 dicembre 2016 (aspettativa)
i. Non può essere considerato perché la contestazione riguarda lo stesso periodo per cui
è contestato il lavoro full-time invece che part-time;
CP_ ii. Il periodo è più ridotto: (35 giornate in luogo che le 41 indicate dall' nei conteggi,
pagina 21 di 28 - 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 e 30 novembre 2016 (19
giornate);
- 1, 2, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22 e 23 dicembre 2016.
● Parte C) del Verbale: lavoro in assenza di e registrazioni sul LUL CP_24
Il Verbale indica:
i. 22 e 23 dicembre che sono già stati contestati nella parte B); e ii. marzo – maggio 2017 non contestati ai fini della parte A) per cui si vedano le osservazioni sul minor periodo + maggio risulta contestato sia come orario non conforme sia come assenza di registrazione LUL.
Peraltro, le differenze relative a dell'allegato 4 non sono state calcolate CP_15
CP_ dall' ”
- - -
Queste deduzioni (fatte salve le eccezioni di duplicazione delle pretese contributive afferenti al periodo 1.11-23.12.2016, che possono essere considerate un mero errore di calcolo) sono inammissibili in quanto svolte tardivamente. lamenta che in ordine alla posizione la sentenza non CP_2 CP_15
definitiva n. 52/2025 dell'8.4.2025 si è limitata ad accertare che le prestazioni svolte da costui devono essere considerate ai fini della determinazione del debito di ma CP_2
ha omesso di “indicare i periodi da considerare”.
La doglianza non può essere condivisa:
sia nel ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo n. 4/2020 (pag. 15 e 26), CP_2
sia nelle note finali autorizzate in vista della prima sentenza (poi pronunciata, nella species non definitiva, in data 5.3.2024 sub n. 38/2024) e depositate in data 31.1.2024
(pag. 8 e 10), si è limitata a sostenere che non aveva mai prestato la CP_15
pagina 22 di 28 propria attività lavorativa nell'ambito dell'esecuzione di servizi affidati da a CP_2
senza muovere alcun'altra contestazione. CP_1
È per questa ragione che:
✓ nella sentenza non definitiva n. 38/2024 questo giudice, in ordine alla posizione
[...]
si è limitato a statuire (pag. 46): “… la società opponente evidenzia che CP_15
dall'esame delle fatture emesse da a carico di “non si evince CP_1 CP_2
alcun documento secondo cui il sig. avrebbe avuto il codice Per_1
autotrasportatore n. 1720171 o un altro codice di accreditamento” (pag. 5 della memoria depositata in data 26.7.2022).
Quindi in proposito appare necessario procedere a una nuova audizione del funzionario INL-INPS Di Gaetano Paolo”;
✓ nell'ordinanza ex art. 279 co. 2 n. 4 cod.proc.civ. emessa nella stessa data ha
“ritenuto necessario – al fine di accertare: se abbia Persona_1
lavorato nell'ambito dell'esecuzione del trasporti affidati a da BRT CP_1
s.p.a. …. – procedere a una nuova audizione del funzionario CP_17 [...]
”. Per_9 CP_18
All'esito dell'attività istruttoria disposta con quest'ultima ordinanza e svolta all'udienza dell'11.4.2024, le parti sono state autorizzate al “deposito eventuale di note afferenti alle produzioni documentali disposte in data odierna”. si è avvalsa di tale facoltà, depositando note in data 1.7.2024 dove – per la CP_2
prima volta e, quindi, inammissibilmente – ha svolto le deduzioni che poi ha reiterato nelle note depositate in data 6.8.2025 e il cui esame renderebbe necessaria la riapertura dell'istruttoria su circostanze che ha contestato solo dopo la pronuncia della CP_2
prima sentenza non definitiva n. 38/2024 del 5.3.2024 (in particolare nelle note depositate in data 1.7.2024). pagina 23 di 28 È per questa ragione che nella sentenza n. 52/2025 dell'8.4.2025 questo giudice si è limitato a statuire: “Risulta così smentito l'assunto di secondo cui non vi CP_2
sarebbe alcun documento da cui emerge che a era stato Persona_1
attribuito il codice 172017179. Infatti, in data 19.4.2019 la Società Logistica Trentina
s.r.l. ha comunicato al Servizio Lavoro della Provincia Autonoma di Trento, con nota pervenuta in data 30.4.2019, la “decodifica dei codici autisti”, da cui risulta che a era stato attribuito il codice 172017179. Persona_1
Contr Quindi la censura di non è fondata, di talché le prestazioni di
[...]
devono essere considerate ai fini della determinazione del debito di Per_1
Contr
.
L' nel redigere i nuovi conteggi indicati sub §3, dovrà prendere posizione in CP_3
ordine alle eccezioni, sollevate da di duplicazione delle pretese retributive CP_2
afferenti al periodo 1.11.-31.12.2023.
5)
“La sentenza parziale emessa conferma che risulta accertato che le prestazioni di
[...]
Cont non devono essere considerate ai fini della determinazione del debito CP_6
(pag. 15)”.
- - -
L'osservazione è corretta, ma priva di rilievo, atteso che nei conteggi depositati dall' in data 3.6.2025 non risultano essere inseriti crediti contributivi afferenti CP_3
alla posizione di CP_25
In particolare, nell'allegato 1 risultano stralciati quelli originariamente inseriti nei
Con conteggi allegati al verbale unico di accertamento e notificazione elevato dall' presso in data 25.10.2019 sub n. 2018015566/S01 (doc. 3 fasc. in proc. n. CP_3 CP_3 pagina 24 di 28 157/2020), mentre negli altri allegati da 2. a 6. non vi è alcun richiamo alla posizione di
CP_25
6)
“Per tutti i conteggi contenuti nell'allegato 3 ( ) manca la colonna dell'indicazione Pt_6
ricalcolo sulla base delle minori giornate indicate nella Sentenza”.
- - -
L'osservazione è corretta.
L' nel redigere i nuovi conteggi indicati sub §3, dovrà prendere posizione, che CP_3
sarà illustrata anche in una nota da depositarsi contestualmente;
7)
“• Persona_8
Contr Secondo la sentenza parziale: «(…) ha, a sua volta, controdedotto che: “Gli Cont Ispettori hanno erroneamente addebitato a la giornata del 16 agosto 2015, che non risulta lavorata in quanto manca l'indicazione del relativo codice autista nelle fatture”.
L'assunto è corretto».
Però poi ha concluso che: «in luogo del periodo dal 10 al 20 agosto 2015, devono
Contr considerarsi lavorati da nell'ambito dell'appalto i giorni Persona_8
10, 11, 12, 13, 16, 19, 20 agosto 2015 per n. 7 giorni lavorati», includendo nel calcolo la giornata del 16 agosto 2015 che lo stesso Giudice ha ritenuto di espungere. Dunque, si deve ritenere che le giornate siano n. 6 e non n. 7”.
L'osservazione in ordine al giorno 16 agosto 2015 (esclusa in motivazione, ma erroneamente considerata nel computo dei giorni di lavoro dell'agosto 2015) è corretta.
Essendosi trattato di un lapsus calami, appare possibile una rettifica della sentenza non pagina 25 di 28 definitiva n. 52/2025 nel senso di determinare in sei i giorni di lavoro prestati da
[...]
nell'agosto 2016. CP_15
§5
le note depositate da CP_1
In data 8.8.2025 la società opponente ha depositato note in cui ha dedotto: CP_27
1)
CP_
“In merito ai conteggi realizzati dall' in relazione ai contributi dovuti per la posizione del OR , si rileva che i contributi dovuti per i mesi di CP_15
novembre 2016 (Euro 757,00) e dicembre 2016 (Euro 558,00) sono stati calcolati sia nel prospetto allegato n. 1, sia nel prospetto allegato n.
2. Così facendo, però, detti importi sono stati sommati due volte.
Per tale ragione si chiede, quindi, di ricalcolare quanto asseritamente dovuto”.
- - -
L' nel redigere i nuovi conteggi indicati sub §3, dovrà prendere posizione, che CP_3
sarà illustrata anche in una nota da depositarsi contestualmente;
2)
Cont
“Come correttamente indicato dalla difesa di nelle note depositate in data 6
CP_ agosto 2025, non è ammissibile il recupero dei benefici, come calcolato dall'
nell'allegato n. 5.
Cont La Società infatti, nell'arco temporale contestato in questo giudizio, era in possesso di regolare DURC. Inoltre, ad oggi, non vi è stato ancora alcun accertamento,
Cont in via definitiva, dell'asserita omissione contributiva da parte di e, di conseguenza, nemmeno un'eventuale richiesta di regolarizzazione di possibili omissioni”. pagina 26 di 28 - - -
Il rilievo non può essere condiviso per le medesime ragioni svolte in riferimento al rilievo di parte rubricato sub 3). CP_2
* * *
Per le già evidenziate ragioni di economia non solo processuale, appare opportuno, in luogo di disporre subito una c.t.u., consentire alle parti, fermi restando i contrasti in punto an, di pervenire a una liquidazione concordata del quantum.
In proposito viene pronunciata ordinanza ex art. 279 co. 3 cod.proc.civ..
In caso di disaccordo, verrà disposta c.t.u..
La pronuncia sulle spese viene differita alla decisione definitiva.
P.Q.M.
Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. Giorgio Flaim, NON definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:
1. Dichiara dovute da entrambe le società opponenti le differenze contributive derivanti dal disconoscimento ex art. 1 co. 1175 L. 27.12.2006, n. 296 dei benefici consistenti nelle riduzioni contributive relative a e Persona_8 Persona_4 Per_5
[...]
2. Dichiara l'inammissibilità delle deduzioni svolte dalla società opponente CP_2
in ordine alla posizione di nelle note depositate in data 1.7.2024 e CP_15
reiterate nelle note depositate in data 6.8.2025 (fatte salve le eccezioni di duplicazione delle pretese contributive afferenti al periodo 1.11-23.12.2016, che possono essere considerate un mero errore di calcolo).
pagina 27 di 28 3. A rettifica dell'errore materiale contenuto nella sentenza non definitiva n. 52/2025, dichiara che devono considerarsi lavorati da nell'ambito Persona_8
Contr dell'appalto i giorni 10, 11, 12, 13, 19 e 20 agosto 2015 per n. 6 giorni lavorati.
4. Riserva alla definizione del giudizio la pronuncia sulla liquidazione delle spese processuali.
5. Dispone con separata ordinanza per il proseguimento della trattazione.
Trento, 16 settembre 2025
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL GIUDICE
dott. Andrea Tabarelli dott. Giorgio Flaim
pagina 28 di 28 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
26 per novembre 2016 e 15 per dicembre 2016):
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO sezione lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona fisica del magistrato dott.
Giorgio Flaim pronunzia la seguente
S E N T E N Z A N O N D E F I N I T I V A nella causa per controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria promossa con ricorsi depositati in data 31.1.2020 e 4.3.2020
d a
Controparte_1
[...]
rappresentati e difesi dall'avv. Barbara Fumai pec Email_1
ricorrente
e
pagina 1 di 28
CP_2
rappresentata e difesa dall' avv. prof. Arturo Maresca pec , Email_2
dall'avv. Enrico Maria D'Onofrio pec e dall'avv. Email_3
Marcello Bonomo pec Email_4
ricorrente
c o n t r o
CP_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marta
Odorizzi pec t Email_5
convenuto
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE di CP_1 Controparte_1
[...]
nel proc. 78/2020
“In via principale, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto
Ingiuntivo n. 343/2019, emesso dal Tribunale di Trento, per i motivi esposti, previo accertamento e declaratoria, per quanto occorra, dell'inesistenza dei debiti contributivi illustrati dall' nel verbale unico di accertamento e notificazione dell' n. CP_3 CP_3
2018015566/DDL, nonché nel ricorso per ingiunzione;
respingere in ogni caso la richiesta dell' CP_3
In via subordinata nella denegata ipotesi in cui le pretese dell' fossero anche solo in parte CP_3
confermate, per i motivi esposti, revocare il decreto ingiuntivo e accertare, anche con pagina 2 di 28 riferimento alle sanzioni e alla pretesa indebita fruizione di benefici contributivi, la minor somma che sarà ritenuta di giustizia.
In ogni caso
con vittoria delle spese di lite, competenze e onorari”
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
CP_2
nel proc. 157/2020
“Nel merito, in via principale: accertati i fatti e le circostanze esposte in narrativa, dichiarare l'infondatezza, nei fatti
e in diritto, delle domande dell' e respingerle integralmente, annullando il decreto CP_3
di ingiunzione oggetto di opposizione.
Nel merito, in subordine: nella denegata non creduta ipotesi in cui le domande dell' venissero accolte, in CP_3
toto o pro-parte,
a) si chiede che venga detratto tutto quanto già pagato a titolo contributivo da CP_1
(o da qualunque altro soggetto), nel periodo e per i lavoratori oggetto di causa,
[...]
nella misura che emergerà in giudizio;
b) si eccepisce, altresì, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio di CP_1
e di quello del socio accomandatario, sig. ai sensi
[...] Controparte_1
dell'art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003 e ss. modifiche;
c) si chiede, inoltre, che venga accertato e dichiarato che, quale datrice di lavoro,
l'obbligata principale nei confronti dell' è e con essa il socio CP_3 CP_1
accomandatario, sig. responsabile in solido, e che gli Controparte_1
stessi siano condannati in solido a tenere indenne in toto o pro parte, delle CP_2 pagina 3 di 28 somme che quest'ultima dovesse essere condannata a pagare all' o, comunque, CP_3
che venga accertato e dichiarato il diritto di ad agire in regresso nei loro CP_2
confronti, in toto o pro parte, per le somme che dovesse essere condannata a pagare all' CP_3
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa, oltre al rimborso”
CONCLUSIONI DELLA PARTE CONVENUTA
CP_3
nel proc. 78/2020
“Nel merito voglia rigettare il ricorso in opposizione perché infondato in fatto e in diritto e respingere tutte le domande formulate nei confronti dell' con conferma CP_3
del decreto ingiuntivo opposto n. 343/2019 del Tribunale di Trento.
Spese e competenze di causa rifuse” nel proc. 157/2020
“Nel merito voglia rigettare il ricorso in opposizione perché infondato in fatto e in diritto e respingere tutte le domande formulate nei confronti dell' con conferma CP_3
del decreto ingiuntivo opposto n. 4/2020 del Tribunale di Trento, ovvero condannare la parte opponente al pagamento dei contributi che risulteranno come dovuti. Spese e competenze di causa rifuse”
MOTIVAZIONE
§1) la sentenza non definitiva e l'ordinanza ex art. 279 co. 1 n. 4 e 2 cod.proc.civ. emesse in data 5.3.2024 pagina 4 di 28 Con sentenza non definitiva n. 38/2024 del 5.3.2024 si è statuito:
“Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. Giorgio Flaim, NON definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:
1. Rigetta l'eccezione, sollevata dalla società opponente di difetto della CP_2
propria legittimazione passiva sostanziale in riferimento alla responsabilità solidale ex art. 29 co. 2 d.lgs. 5.9.2003, n. 276 fatta valere dall' in via CP_3
monitoria.
2. Rigetta l'opposizione proposta dalla società di CP_1 Controparte_1
e da in ordine alle pretese
[...] Controparte_1
contributive azionate dall in ragione degli orari di lavoro effettivamente CP_3
osservati da , , CP_4 CP_5 Persona_1 [...]
e , nonché dell'inquadramento spettante a CP_6 CP_7
CP_4
3. Rigetta l'opposizione proposta dalla società di CP_1 Controparte_1
e da in ordine alle pretese
[...] Controparte_1
contributive azionate dall in ragione delle presenze al lavoro di CP_3 [...]
, , , CP_6 CP_8 CP_7 Persona_2
, , , CP_9 CP_10 CP_5 CP_7
, , , e
[...] CP_11 Persona_1 CP_12
, in giornate per cui sono state registrate nel Libro unico Controparte_13
del lavoro assenze per ferie o permesso o aspettativa o motivo non specificato.
4. Rigetta l'opposizione proposta dalla società di CP_1 Controparte_1
e da , nonché l'opposizione proposta
[...] Controparte_1
dalla società in ordine alle pretese contributive azionate dall' CP_2 CP_3 pagina 5 di 28 in ragione delle presenze al lavoro di , , CP_14 Persona_3
, , e Persona_4 Persona_5 Persona_6 Per_7
in giornate per cui sono state registrate nel LUL assenze per ferie o
[...]
permesso o aspettativa o motivo non specificato.
5. Accoglie l'opposizione proposta dalla società di CP_1 Controparte_1
e da , nonché l'opposizione proposta
[...] Controparte_1
dalla società in ordine alle pretese contributive azionate dall' CP_2 CP_3
in ragione di presunte presenze al lavoro di e Persona_8 Per_5
in giornate per cui sono state registrate nel LUL assenze per malattia, con
[...]
conseguente riduzione dell'imponibile previdenziale di € 553,00 e dei contributi pretesi da di € 254,00. CP_3
6. Accoglie l'opposizione proposta dalla società di CP_1 Controparte_1
e da , nonché l'opposizione proposta
[...] Controparte_1
dalla società in ordine alle pretese contributive azionate dall' CP_2 CP_3
in ragione di presunte presenze al lavoro di nelle giornate dal 1° Persona_5
al 4 giugno 2016, con conseguente riduzione dell'imponibile previdenziale di €
207,34 e dei contributi pretesi da di € 82,61. CP_3
7. Rigetta l'opposizione proposta dalla società di CP_1 Controparte_1
e da in ordine alle pretese
[...] Controparte_1
contributive azionate dall' in ragione dello svolgimento, da parte di CP_3
e , di lavoro in periodi privi di CP_15 CP_16
copertura previdenziale.
8. Accoglie l'opposizione proposta dalla società Controparte_1
e da . in ordine alle pretese
[...] Controparte_1
contributive azionate dall in ordine al presunto svolgimento, da parte di CP_3 pagina 6 di 28 di lavoro in periodi privi di copertura Parte_1
previdenziale, con conseguente riduzione dell'imponibile previdenziale di € 69,11 e dei contributi pretesi da di € 28,00. CP_3
9. Dispone con separata ordinanza per il proseguimento della trattazione della posizione in ordine alle pretese contributive azionate dall' in ragione dello CP_3
svolgimento, da parte di , di lavoro in periodi privi di Parte_2
copertura previdenziale.
10. Riserva alla definizione del giudizio la pronuncia sulla liquidazione delle spese processuali.
11. Dispone con separata ordinanza per il proseguimento della trattazione”
Con ordinanza pronunciata nella stessa data si è disposto:
“Il giudice, vista la propria sentenza non definitiva di data odierna, ritenuto necessario – al fine di accertare: se abbia lavorato nell'ambito dell'esecuzione del trasporti Persona_1
affidati a da CP_1 CP_2
se abbia lavorato nell'ambito dell'esecuzione del trasporti Controparte_6
affidati a da – CP_1 CP_2
procedere a:
▪ una nuova audizione del funzionario;
CP_17 Tes_1 CP_18
ritenuto necessario – al fine di accertare: il numero delle giornate considerate di presenza al lavoro rispetto alle assenze registrate nel LUL, in riferimento a: pagina 7 di 28 [...]
Parte_3
[...]
–
[...]
procedere a: una nuova audizione:
▪ dell'ispettrice del lavoro Controparte_19
▪ del funzionario;
CP_17 Persona_9
ritenuto necessario – al fine di accertare: il numero delle giornate considerate di presenza al lavoro in periodi privi di copertura previdenziale, in riferimento a:
CP_20
–
[...]
procedere a: una nuova audizione:
▪ dell'ispettrice del lavoro , Controparte_19
▪ del funzionario;
CP_17 Persona_9
ritenuto necessario – al fine di accertare se abbia effettivamente svolto Parte_2
prestazioni di lavoro alle dipendenze della società ai fini dell'esecuzione dei CP_1
trasporti affidati da a nei giorni 28, 29, 30 e 31 agosto 2017, CP_21 CP_1
nonché nel periodo dal 1° settembre 2017 al 9 febbraio 2018, nella misura di 9 ore settimanali – procedere: pagina 8 di 28 ▪ a una nuova audizione dell'ispettrice , Controparte_19
▪ all'acquisizione della documentazione di cui il Servizio Lavoro si è avvalso nell'esame della posizione , Persona_10
▪ all'escussione di o altro addetto di Testimone_2 CP_21
▪ all'acquisizione da di tutta la documentazione amministrativa e CP_21
Contr contabile afferente le “stampe viaggi del vettore o registri giornalieri dal 28 al 31 agosto 2017 e dal 1° settembre al 9 febbraio 2018).
CP_22
per l'audizione dell'ispettrice del funzionario INL-INPS Di Controparte_19
Gaetano Paolo e di (o altro addetto di l'udienza del 10 Testimone_2 CP_21
aprile 2024, ore 12,00.
O N E R A
l' della citazione dei testi. CP_3
D I S P O N E che l' produca la documentazione di cui il Servizio Lavoro si è avvalso CP_3
nell'esame della posizione . Parte_2
O R D I N A
a di esibire, mediante o deposito da effettuarsi in cancelleria o via pec CP_21
entro il 28 marzo 2024, tutta la documentazione amministrativa e contabile (quali eventuali fatture emesse da a carico di per prestazioni eseguite CP_1 CP_21
Contr da ) afferente alle “stampe viaggi del vettore o Parte_2
registri giornalieri dal 28 al 31 agosto 2017 e dal 1° settembre al 9 febbraio 2018.
O N E R A
l' della notificazione al terzo della presente ordinanza entro il 12 CP_3 CP_21
marzo 2024”. pagina 9 di 28 §2) la sentenza non definitiva e l'ordinanza ex art. 279 co. 1 n. 4 e 2 cod.proc.civ. emesse in data 8.4.2025
Con sentenza non definitiva n. 52/2025 dell'8.4.2025 si è statuito:
“Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. Giorgio Flaim, NON definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:
1. In rigetto dell'opposizione proposta da accerta che le prestazioni CP_2
svolte da devono essere considerate ai fini della Persona_1
determinazione del debito di CP_2
2. In accoglimento dell'opposizione proposta da accerta che le CP_2
prestazioni svolte da non devono essere considerate ai fini Controparte_6
della determinazione del debito di CP_2
3. In parziale accoglimento dell'opposizione proposta da accerta che, in CP_2
luogo del periodo dal 10 al 20 agosto 2015, devono considerarsi lavorati da nell'ambito dell'appalto i giorni 10, 11, 12, 13, Persona_8 CP_2
16, 19, 20 agosto 2015, per n. 7 giorni lavorati.
4. Rigetta l'opposizione proposta da in ordine al numero dei giorni CP_2
lavorati da nell'ambito dell'appalto Parte_3 CP_2
5. In parziale accoglimento dell'opposizione proposta da accerta che, in CP_2
luogo del periodo dal 5 al 13 settembre 2018, devono considerarsi lavorati da
Contr nell'ambito dell'appalto i giorni 5, 6, 7, 11, 12, 13 Parte_3
settembre 2018, per n. 6 giorni lavorati.
pagina 10 di 28 6. In parziale accoglimento dell'opposizione proposta da accerta che CP_2
: Parte_3
Contr
➢ non ha lavorato nell'ambito dell'appalto il giorno 25 giugno 2015;
➢ in luogo del periodo dal 10 al 21 agosto 2015, ha lavorato, nell'ambito
Contr dell'appalto dal 10 al 14 e dal 18 al 21 agosto 2015, per n. 9 giorni lavorati,
➢ in luogo del periodo dal 10 al 24 dicembre 2015, ha lavorato, nell'ambito
Contr dell'appalto nei giorni 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23 e 24 dicembre
2015, per n. 10 giorni lavorati.
7. In parziale accoglimento dell'opposizione proposta da accerta che CP_2
Contr
ha lavorato nell'ambito dell'appalto Parte_4
nel 2015
- a maggio per 15 giorni (dal 5 all'8; dall'11 al 14; dal 19 al 22; dal 26 al 27, il
29):
- a giugno per 2 giorni (4 e 5 giugno);
- a luglio per 13 giorni (8-10, 15-17, 21-24, 28-30);
- ad agosto per 16 giorni (3-7, 10-11, 14, 18-21, 26-28 e 31);
- a settembre per 21 giorni (1-4, 8-11, 14-18, 21-25, 28-30);
- a ottobre per 13 giorni (1-2, 6-8, 19-23, 26-27 e 30);
- a novembre per 21 giorni (2-6, 9-13, 16-20, 23-27 e 30);
- a dicembre per 20 giorni (1-4, 7, 9-11, 14-18, 21-24, 28-30); nel 2016,
- ad aprile per 16 giorni (5, 7, 11-15, 18-22, 26-29);
- a luglio per 21 giorni (1, 4-8, 11-15, 18-22, 25-29);
- ad agosto per 14 giorni (1-5, 8-12, 16-19); pagina 11 di 28 - a dicembre per 21 giorni (1-2, 5-7, 9, 12-16, 19-24, 27-30); per un totale di 193 giorni.
8. In parziale accoglimento dell'opposizione proposta da accerta che CP_2
: Persona_5
➢ in luogo del periodo dal 1° al 29 giugno 2016, ha lavorato, nell'ambito
Contr dell'appalto nei giorni dal 14 al 17, dal 20 al 24 e dal 27 al 29 giugno
2016, per n. 12 giorni lavorati,
9. In accoglimento dell'opposizione proposta da e da dichiara CP_1 CP_2
che non ha svolto prestazioni di lavoro subordinato in Parte_2
favore della società nel periodo dal 28 agosto 2017 al 9 febbraio 2018. CP_1
10. Riserva alla definizione del giudizio la pronuncia sulla liquidazione delle spese processuali.
11. Dispone con separata ordinanza per il proseguimento della trattazione”.
Con ordinanza pronunciata nella stessa data si è disposto:
“Il giudice, vista la propria sentenza non definitiva di data odierna, ritenuto necessario avvalersi di c.t.u. ai fini della quantificazione dei crediti contributivi scaturenti in favore dell' dalle statuizioni dell'odierna sentenza, CP_3
ritenuto, per ragioni di economia non solo processuale, opportuno, in luogo di disporre subito una c.t.u., consentire alle parti, fermi restando i contrasti in punto an, di pervenire a una liquidazione concordata del quantum
A S S E G N A
➢ all termine fino al 16 giugno 2025 per il deposito in giudizio di conteggi;
CP_3
➢ alle parti opponenti termine fino al 18 agosto 2025 per il deposito di eventuali note di replica. pagina 12 di 28 F I S S A per la discussione l'udienza del 16 settembre 2025, ore 9,00”.
§3
le note e i conteggi depositati dall' CP_3
In data 3.6.2025 l' ha depositato note con allegati conteggi. CP_3
È però necessario evidenziare che l' ha considerato unicamente i crediti verso la CP_3
società opponente di DI HA AD & C. per cui ritiene esservi CP_1
responsabilità solidale ex art. 29 co. 2 d.lgs. 5.9.2003, n. 276 a carico di e che, CP_2
quindi ha azionato nei confronti di quest'ultima con il ricorso monitorio accolto con il decreto ingiuntivo emesso sub n. 4/2020 e opposto da con il ricorso in CP_2
opposizione introduttivo del procedimento n. 157/2020 (successivamente riunito al presente giudizio).
Tuttavia, l' ha agito anche nei confronti di – sempre con ricorso CP_3 CP_1
monitoro, che è stato accolto con il decreto ingiuntivo emesso sub n. 343/2019 20 e opposto da con il ricorso in opposizione introduttivo del presente CP_1
procedimento n. 157/2020 – a tutela di diversi e ulteriori crediti, che costituiscono parte integrante del thema decidendum afferente al presente giudizio, tanto da essere stato oggetto delle due sentenze non definitive già pronunciate sub n. 38/2024 in data 5.3.2024
e sub n. 52/2025 in data 8.4.2025.
Conseguentemente l' dovrà procedere alle necessarie integrazioni, depositando CP_3
due diversi conteggi (entrambi riportanti anche la rispettiva somma complessiva):
❖ l'uno riguardante tutti i crediti che ha azionato nei confronti della società opponente e che hanno trovato o troveranno Controparte_23
conferma nelle statuizioni contenute nelle predette sentenze non definitive e nella pagina 13 di 28 presente su cui infra (in sintesi tutti quelli pretesi con il verbale unico di accertamento e notificazione dell' n. 2018015566/DDL del 25.10.2019, ad CP_3
eccezione di quelli relativi:
➢ alle pretese contributive azionate dall' in ragione di presunte presenze al CP_3
lavoro di in giornate per cui sono state Persona_8 Persona_5
registrate nel LUL assenze per malattia, con conseguente riduzione dell'imponibile previdenziale di € 553,00 e dei contributi pretesi da di € CP_3
254,00 (punto 5 del dispositivo della sentenza n. 38/2024);
➢ alle pretese contributive azionate dall' in ragione di presunte presenze al CP_3
lavoro di nelle giornate dal 1° al 4 giugno 2016, con Persona_5
conseguente riduzione dell'imponibile previdenziale di € 207,34 e dei contributi pretesi da di € 82,61 (punto 6 del dispositivo della sentenza n. 38/2024); CP_3
➢ alle pretese contributive azionate dall' in ordine al presunto svolgimento, CP_3
da parte di di lavoro in periodi privi di copertura Parte_1
previdenziale, con conseguente riduzione dell'imponibile previdenziale di €
69,11 e dei contributi pretesi da di € 28,00 (punto 7 del dispositivo della CP_3
sentenza n. 38/2024);
➢ alle pretese contributive azionate dall' in ordine al presunto svolgimento, CP_3
da parte di , di lavoro in periodi privi di copertura Persona_10
previdenziale (punto 9 del dispositivo della sentenza n. 52/2025);
❖ l'altro riguardante i crediti, scaturenti dalle statuizioni contenute nelle predette sentenze non definitive e nella presente su cui infra, che l' ha azionato anche CP_3
nei confronti della società opponente CP_2
§4 pagina 14 di 28 le note depositate da CP_2
In data 6.8.2025 la società opponente ha depositato note in cui ha dedotto: CP_2
1)
“Con riferimento a quanto riportato nel prospetto “Ferie”, all. 3 della nota depositata
CP_ dall' si rileva che relativamente a per il mese di agosto 2015 e per Persona_8
per i mesi di giugno e agosto 2015, pur essendo riportati nella Parte_3
colonna "FERIE DA SENTENZA", il numero di giorni statuito per il relativo calcolo contributivo è stato effettuato sull'imponibile delle "vecchie" giornate.
In particolare, come risulta dalle evidenziazioni in rosso nel file allegato alle presenti note (cfr. all. 1, pag. 4):
- per agosto 2015, l'importo non è di € 251,00 ma di € 195,00 Persona_8
(473x41,27%= 195,00);
- per giugno 2015, l'importo non è di € 55,00 ma di € 28,00 Parte_3
(68X40,77%=28);
- per agosto 2015, l'importo non è di € 275,00 ma di € 248,00 Parte_3
(608X40,77%=248)”;
- - -
L' nel redigere i nuovi conteggi indicati sub §3, dovrà prendere posizione, che CP_3
sarà illustrata anche in una nota da depositarsi contestualmente;
2)
“… relativamente a i contributi per le mensilità di novembre 2016 Persona_1
(€ 757,00) e dicembre 2016 (€ 558,00) sono stati calcolati sia nell'allegato 1 che
CP_ nell'allegato 2 della nota depositata dall' il cui totale, pertanto, va ridotto a €
4.163,00. (cfr. all. 1, pagg. 1 e 2)”. pagina 15 di 28 - - -
L' nel redigere i nuovi conteggi indicati sub §3, dovrà prendere posizione, che CP_3
sarà illustrata anche in una nota da depositarsi contestualmente;
3)
Cont
“… va evidenziata l'erroneità, quanto meno con riferimento alla posizione di dei conteggi riferiti al disconoscimento dei benefici contributivi (prospetto “Benefici”, all. 5
CP_ della nota depositata dall' .
CP_ Cont Le agevolazioni addebitate dall' infatti, sono quelle di cui ha usufruito la e sono calcolate sulla base della retribuzione da questa denunciata.
Le retribuzioni addebitate per solidarietà sono aggiuntive rispetto a quelle già
Cont denunciate da
Cont Ciò posto, si osserva che non può esser ritenuta solidalmente responsabile per il
CP_ Cont disconoscimento da parte dell' delle agevolazioni riconosciute a
L'eventuale disconoscimento delle agevolazioni contributive ha infatti natura sanzionatoria e dunque non può certamente costituire titolo per far valere una
Cont responsabilità solidale di
Inoltre, va considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 1175, L. 296/2006, l'eventuale
Cont Cont responsabilità di (quindi a maggior ragione la responsabilità solidale di non può esser estesa a un periodo precedente a quello di emissione del DURC negativo”
(viene richiamata a sostegno la pronuncia Trib. Roma n. 66/2022 dell'11.3.2022).
- - -
a)
La deduzione che in primo luogo inammissibile.
pagina 16 di 28 Infatti, si tratta di un motivo nuovo in quanto non svolto nel ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo n. 4/2020 del 9.1.2020, dove si è limitata a osservare: CP_2
Cont
“E' appena il caso di evidenziare come, a maggior ragione, nulla possa sapere con riguardo a eventuali benefici contributivi di cui avrebbe fruito e dei quali pure CP_1
non viene reso alcun chiarimento nel verbale ispettivo. Nel verbale è dato leggere, a pag. 9, che nella fattispecie in questione, quindi, la società non può fruire dei benefici di legge per i lavoratori per i quali ha omesso la registrazione di parte dell'orario di lavoro svolto, analiticamente indicati nell'allegato 4”.
b)
Anche da ciò prescindendo, la deduzione non può essere condivisa (sebbene trovi riscontro in un orientamento della giurisprudenza di merito).
Si pone la questione se il datore di lavoro assicurante, che fruisca di benefici contributivi nel periodo di validità di un DURC positivo che gli era stato rilasciato sebbene, in realtà, fosse inadempiente rispetto a pregressi debiti previdenziali, perda il diritto di conservarli o lo mantenga in ragione del fatto che nel periodo di maturazione del beneficio era in possesso di un DURC in corso di validità, nonostante fosse inadempiente rispetto a pregressi debiti previdenziali.
Alla luce dei principi generali è preferibile la prima soluzione.
L'art. 1 co. 1175 L. 27.12.2006, n. 296 disponeva (nel testo vigente all'epoca di fatti di causa) : “ A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle
pagina 17 di 28 organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
Secondo l'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte (Cass. 15.12.2022, n.
36846; Cass. 17.8.2022, n. 24854; Cass. 25.10.2018, n. 27107;) “in tema di benefici contributivi, per la cui fruizione è richiesto il possesso del documento unico di regolarità contributiva (c.d. Durc), la mancata segnalazione dell'irregolarità ostativa al rilascio del Durc, da parte dell' non determina l'inesigibilità delle differenze CP_3
contributive rispetto agli sgravi, non potendo rovesciarsi sull'ente previdenziale gli effetti dell'inosservanza degli obblighi inerenti la regolarità contributiva, che sono in primis del datore di lavoro, e che, semmai, la violazione degli obblighi procedimentali da parte dell'ente previdenziale può comportare una sua eventuale responsabilità risarcitoria allorché sia causalmente correlata rispetto all'impedimento creato al realizzarsi della fattispecie sanante di cui al D.M. 24 ottobre 2007 art. 7, comma 3 [ora art. 4 co 1 e 2 d.m. 30.1.2015] e abbia comportato la perdita della chance di fruire degli sgravi (ma a questo proposito non risulta allegata alcuna circostanza a sostegno).
Alla base di questo orientamento la Suprema Corte pone il principio secondo cui
“nascendo (ed essendo conformato) il rapporto di obbligazione contributiva direttamente dalla legge, per modo che gli atti ed i procedimenti amministrativi posti in essere dagli enti previdenziali in ordine alla sua gestione possiedono natura meramente ricognitiva, le iniziative degli enti medesimi che siano dirette alla riscossione di contributi che, con precedenti determinazioni, gli stessi enti avevano ritenuto non dovuti non sono propriamente riconducibili alla figura dell'autotutela, quale espressione del potere autoritativo dell'amministrazione di provvedere in merito ad atti precedentemente emanati, e non sono pertanto assoggettabili alle relative garanzie formali e sostanziali”; pagina 18 di 28 è stato ulteriormente precisato che “tale principio non può soffrire deroghe nemmeno in relazione alla L. n. 212 del 2000, art. 10, che tutela l'affidamento del contribuente, trattandosi di principio che va contemperato con l'inderogabilità delle norme tributarie, l'indisponibilità dell'obbligazione contributiva, la vincolatività della funzione di imposizione e l'irrinunciabilità del diritto ai contributi, con conseguente impossibilità di attribuire effetti vincolanti per sé e per il giudice ordinario alle determinazioni dell'ente concernenti la sussistenza e la misura dell'obbligazione contributiva, sotto pena di riconoscere agli enti previdenziali un potere normativo che sarebbe in palese conflitto con il principio costituzionale della riserva relativa di legge di cui all'art. 23 Cost.”.
Seguendo l'orientamento della Suprema Corte, la Corte di Appello di Milano 17.10.2019, in causa 474/2019 RG ha statuito, che, essendo la ratio della norma ex art. 1 co. 1175 L.
296/2006 intesa ad assicurare “la necessaria e costante regolarità contributiva, quale presupposto dell'applicazione degli sgravi” (così espressamente Cass 27107/2018 cit.), la fruizione dei benefici contributivi “è subordinata alla necessaria e costante regolarità contributiva, e non solo al dato formale del possesso del DURC”.
La Corte di Appello di Firenze del 16.5.2019 in causa n. 1094/2017 RG ha ritenuto che
“il cosiddetto DURC non deve essere inteso in senso materiale come un documento in possesso dell'azienda, ma sta a significare che per fruire di benefici contributivi devono sussistere tutte le condizioni di regolarità contributiva aziendale che ne giustificherebbero l'emissione".
Ad avviso del tribunale Venezia, 16/09/2020 “chiara è la valutazione di prevalenza, sul dato formale di possesso del del dato sostanziale di effettiva sussistenza della Pt_5
regolarità contributiva, in ossequio all'esigenza, insita nella norma dell'art. 1 co. 1175,
pagina 19 di 28 di necessaria e costante regolarità contributiva quale presupposto dell'applicazione degli sgravi contributivi”.
Anche il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, nell'interpello n. 33/2013, in riferimento a benefici costituiti, come nella vicenda in esame, dall' “abbattimento degli oneri contributivi nei confronti dell nel caso in cui gli stessi vengano assolti in base CP_3
a scadenze legali mensili”, ha affermato che “la regolarità contributiva deve sussistere con riferimento al mese dell'erogazione ovvero al periodo temporale all'interno del quale si colloca l'erogazione prevista dalla normativa di riferimento che, per ciascun periodo retributivo, legittima il datore di lavoro a fruire”.
Da ultimo, non persuade neppure l'assunto svolto da secondo cui il CP_2
disconoscimento delle agevolazioni non può costituire, in ragione della sua natura sanzionatoria, titolo per far valere la responsabilità solidale ex art. 29 co. 2 d.lgs.
276/2003.
Infatti, il rispetto degli obblighi contributivi costituisce un presupposto necessario ai fini della maturazione (e quindi della conservazione) del diritto ai “benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale”. Nel caso di inadempimento non viene irrogata alcuna sanzione, per la quale manca il fondamento normativo (basti pensare alla mancata previsione del tipico procedimento applicativo della sanzione), ma, più semplicemente, non sorge, per difetto di uno degli elementi costitutivi, il diritto alla fruizione dei benefici.
Quindi devono essere dichiarate dovute da entrambe le società opponenti le differenze contributive derivanti dal disconoscimento ex art. 1 co. 1175 L. 296/2006 dei benefici consistenti nelle riduzioni contributive relative a e Persona_8 Persona_4
Persona_5
pagina 20 di 28 4)
“• CP_15
la sentenza afferma che le prestazioni di devono essere considerate Persona_1
Cont ai fini della determinazione del debito di (pag. 15) senza tuttavia indicare i periodi da considerare, che andranno eventualmente individuati tenuto conto delle plurime osservazioni già formulate nelle note del 1° luglio 2024 (pag. 7).
• Parte A) del Verbale: orari di lavoro non conformi
Il Verbale indica:
CP_ i. febbraio – dicembre 2016: l' ha erroneamente considerato anche gennaio 2016;
ii. marzo – luglio 2017: si può considerare solo 8 marzo – 21 maggio 2017 (dal 21
maggio 2017 al 31 luglio 2017 mancano le fatture); inoltre, il periodo è più ridotto (46
CP_ giornate in luogo che le 75 indicate dall' :
- 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 e 31 marzo 2017 (pag. 8) (17
giornate invece di 26, cfr. allegato 4 conteggi);
- 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 26, 27 e 28 aprile 2017 (pagg. 9-10) (16
giornate invece di 26, cfr. allegato 4 conteggi);
- 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 maggio 2017 (pag. 11) (13 giornate invece di
14, cfr. allegato 4 conteggi).
● Parte B) del Verbale: presenze non conformi
Il Verbale indica: 1° novembre – 23 dicembre 2016 (aspettativa)
i. Non può essere considerato perché la contestazione riguarda lo stesso periodo per cui
è contestato il lavoro full-time invece che part-time;
CP_ ii. Il periodo è più ridotto: (35 giornate in luogo che le 41 indicate dall' nei conteggi,
pagina 21 di 28 - 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 e 30 novembre 2016 (19
giornate);
- 1, 2, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22 e 23 dicembre 2016.
● Parte C) del Verbale: lavoro in assenza di e registrazioni sul LUL CP_24
Il Verbale indica:
i. 22 e 23 dicembre che sono già stati contestati nella parte B); e ii. marzo – maggio 2017 non contestati ai fini della parte A) per cui si vedano le osservazioni sul minor periodo + maggio risulta contestato sia come orario non conforme sia come assenza di registrazione LUL.
Peraltro, le differenze relative a dell'allegato 4 non sono state calcolate CP_15
CP_ dall' ”
- - -
Queste deduzioni (fatte salve le eccezioni di duplicazione delle pretese contributive afferenti al periodo 1.11-23.12.2016, che possono essere considerate un mero errore di calcolo) sono inammissibili in quanto svolte tardivamente. lamenta che in ordine alla posizione la sentenza non CP_2 CP_15
definitiva n. 52/2025 dell'8.4.2025 si è limitata ad accertare che le prestazioni svolte da costui devono essere considerate ai fini della determinazione del debito di ma CP_2
ha omesso di “indicare i periodi da considerare”.
La doglianza non può essere condivisa:
sia nel ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo n. 4/2020 (pag. 15 e 26), CP_2
sia nelle note finali autorizzate in vista della prima sentenza (poi pronunciata, nella species non definitiva, in data 5.3.2024 sub n. 38/2024) e depositate in data 31.1.2024
(pag. 8 e 10), si è limitata a sostenere che non aveva mai prestato la CP_15
pagina 22 di 28 propria attività lavorativa nell'ambito dell'esecuzione di servizi affidati da a CP_2
senza muovere alcun'altra contestazione. CP_1
È per questa ragione che:
✓ nella sentenza non definitiva n. 38/2024 questo giudice, in ordine alla posizione
[...]
si è limitato a statuire (pag. 46): “… la società opponente evidenzia che CP_15
dall'esame delle fatture emesse da a carico di “non si evince CP_1 CP_2
alcun documento secondo cui il sig. avrebbe avuto il codice Per_1
autotrasportatore n. 1720171 o un altro codice di accreditamento” (pag. 5 della memoria depositata in data 26.7.2022).
Quindi in proposito appare necessario procedere a una nuova audizione del funzionario INL-INPS Di Gaetano Paolo”;
✓ nell'ordinanza ex art. 279 co. 2 n. 4 cod.proc.civ. emessa nella stessa data ha
“ritenuto necessario – al fine di accertare: se abbia Persona_1
lavorato nell'ambito dell'esecuzione del trasporti affidati a da BRT CP_1
s.p.a. …. – procedere a una nuova audizione del funzionario CP_17 [...]
”. Per_9 CP_18
All'esito dell'attività istruttoria disposta con quest'ultima ordinanza e svolta all'udienza dell'11.4.2024, le parti sono state autorizzate al “deposito eventuale di note afferenti alle produzioni documentali disposte in data odierna”. si è avvalsa di tale facoltà, depositando note in data 1.7.2024 dove – per la CP_2
prima volta e, quindi, inammissibilmente – ha svolto le deduzioni che poi ha reiterato nelle note depositate in data 6.8.2025 e il cui esame renderebbe necessaria la riapertura dell'istruttoria su circostanze che ha contestato solo dopo la pronuncia della CP_2
prima sentenza non definitiva n. 38/2024 del 5.3.2024 (in particolare nelle note depositate in data 1.7.2024). pagina 23 di 28 È per questa ragione che nella sentenza n. 52/2025 dell'8.4.2025 questo giudice si è limitato a statuire: “Risulta così smentito l'assunto di secondo cui non vi CP_2
sarebbe alcun documento da cui emerge che a era stato Persona_1
attribuito il codice 172017179. Infatti, in data 19.4.2019 la Società Logistica Trentina
s.r.l. ha comunicato al Servizio Lavoro della Provincia Autonoma di Trento, con nota pervenuta in data 30.4.2019, la “decodifica dei codici autisti”, da cui risulta che a era stato attribuito il codice 172017179. Persona_1
Contr Quindi la censura di non è fondata, di talché le prestazioni di
[...]
devono essere considerate ai fini della determinazione del debito di Per_1
Contr
.
L' nel redigere i nuovi conteggi indicati sub §3, dovrà prendere posizione in CP_3
ordine alle eccezioni, sollevate da di duplicazione delle pretese retributive CP_2
afferenti al periodo 1.11.-31.12.2023.
5)
“La sentenza parziale emessa conferma che risulta accertato che le prestazioni di
[...]
Cont non devono essere considerate ai fini della determinazione del debito CP_6
(pag. 15)”.
- - -
L'osservazione è corretta, ma priva di rilievo, atteso che nei conteggi depositati dall' in data 3.6.2025 non risultano essere inseriti crediti contributivi afferenti CP_3
alla posizione di CP_25
In particolare, nell'allegato 1 risultano stralciati quelli originariamente inseriti nei
Con conteggi allegati al verbale unico di accertamento e notificazione elevato dall' presso in data 25.10.2019 sub n. 2018015566/S01 (doc. 3 fasc. in proc. n. CP_3 CP_3 pagina 24 di 28 157/2020), mentre negli altri allegati da 2. a 6. non vi è alcun richiamo alla posizione di
CP_25
6)
“Per tutti i conteggi contenuti nell'allegato 3 ( ) manca la colonna dell'indicazione Pt_6
ricalcolo sulla base delle minori giornate indicate nella Sentenza”.
- - -
L'osservazione è corretta.
L' nel redigere i nuovi conteggi indicati sub §3, dovrà prendere posizione, che CP_3
sarà illustrata anche in una nota da depositarsi contestualmente;
7)
“• Persona_8
Contr Secondo la sentenza parziale: «(…) ha, a sua volta, controdedotto che: “Gli Cont Ispettori hanno erroneamente addebitato a la giornata del 16 agosto 2015, che non risulta lavorata in quanto manca l'indicazione del relativo codice autista nelle fatture”.
L'assunto è corretto».
Però poi ha concluso che: «in luogo del periodo dal 10 al 20 agosto 2015, devono
Contr considerarsi lavorati da nell'ambito dell'appalto i giorni Persona_8
10, 11, 12, 13, 16, 19, 20 agosto 2015 per n. 7 giorni lavorati», includendo nel calcolo la giornata del 16 agosto 2015 che lo stesso Giudice ha ritenuto di espungere. Dunque, si deve ritenere che le giornate siano n. 6 e non n. 7”.
L'osservazione in ordine al giorno 16 agosto 2015 (esclusa in motivazione, ma erroneamente considerata nel computo dei giorni di lavoro dell'agosto 2015) è corretta.
Essendosi trattato di un lapsus calami, appare possibile una rettifica della sentenza non pagina 25 di 28 definitiva n. 52/2025 nel senso di determinare in sei i giorni di lavoro prestati da
[...]
nell'agosto 2016. CP_15
§5
le note depositate da CP_1
In data 8.8.2025 la società opponente ha depositato note in cui ha dedotto: CP_27
1)
CP_
“In merito ai conteggi realizzati dall' in relazione ai contributi dovuti per la posizione del OR , si rileva che i contributi dovuti per i mesi di CP_15
novembre 2016 (Euro 757,00) e dicembre 2016 (Euro 558,00) sono stati calcolati sia nel prospetto allegato n. 1, sia nel prospetto allegato n.
2. Così facendo, però, detti importi sono stati sommati due volte.
Per tale ragione si chiede, quindi, di ricalcolare quanto asseritamente dovuto”.
- - -
L' nel redigere i nuovi conteggi indicati sub §3, dovrà prendere posizione, che CP_3
sarà illustrata anche in una nota da depositarsi contestualmente;
2)
Cont
“Come correttamente indicato dalla difesa di nelle note depositate in data 6
CP_ agosto 2025, non è ammissibile il recupero dei benefici, come calcolato dall'
nell'allegato n. 5.
Cont La Società infatti, nell'arco temporale contestato in questo giudizio, era in possesso di regolare DURC. Inoltre, ad oggi, non vi è stato ancora alcun accertamento,
Cont in via definitiva, dell'asserita omissione contributiva da parte di e, di conseguenza, nemmeno un'eventuale richiesta di regolarizzazione di possibili omissioni”. pagina 26 di 28 - - -
Il rilievo non può essere condiviso per le medesime ragioni svolte in riferimento al rilievo di parte rubricato sub 3). CP_2
* * *
Per le già evidenziate ragioni di economia non solo processuale, appare opportuno, in luogo di disporre subito una c.t.u., consentire alle parti, fermi restando i contrasti in punto an, di pervenire a una liquidazione concordata del quantum.
In proposito viene pronunciata ordinanza ex art. 279 co. 3 cod.proc.civ..
In caso di disaccordo, verrà disposta c.t.u..
La pronuncia sulle spese viene differita alla decisione definitiva.
P.Q.M.
Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. Giorgio Flaim, NON definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:
1. Dichiara dovute da entrambe le società opponenti le differenze contributive derivanti dal disconoscimento ex art. 1 co. 1175 L. 27.12.2006, n. 296 dei benefici consistenti nelle riduzioni contributive relative a e Persona_8 Persona_4 Per_5
[...]
2. Dichiara l'inammissibilità delle deduzioni svolte dalla società opponente CP_2
in ordine alla posizione di nelle note depositate in data 1.7.2024 e CP_15
reiterate nelle note depositate in data 6.8.2025 (fatte salve le eccezioni di duplicazione delle pretese contributive afferenti al periodo 1.11-23.12.2016, che possono essere considerate un mero errore di calcolo).
pagina 27 di 28 3. A rettifica dell'errore materiale contenuto nella sentenza non definitiva n. 52/2025, dichiara che devono considerarsi lavorati da nell'ambito Persona_8
Contr dell'appalto i giorni 10, 11, 12, 13, 19 e 20 agosto 2015 per n. 6 giorni lavorati.
4. Riserva alla definizione del giudizio la pronuncia sulla liquidazione delle spese processuali.
5. Dispone con separata ordinanza per il proseguimento della trattazione.
Trento, 16 settembre 2025
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL GIUDICE
dott. Andrea Tabarelli dott. Giorgio Flaim
pagina 28 di 28 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
26 per novembre 2016 e 15 per dicembre 2016):