Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/06/2025, n. 2457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2457 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario
Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 8826/2024 R.G., avente ad oggetto: opposizione ex art. 445 bis c.p.c.
PROMOSSA DA
, cod. fisc. con il patrocinio dell'Avv.to Parte_1 C.F._1
SMIRNI LOREDANA,
RICORRENTE
CONTRO
, con il Patrocinio dell'Avv.to Controparte_1
TOMASELLI PIER LUIGI, elettivamente domiciliato/a presso lo Studio sito in
PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 26 CATANIA
RESISTENTE/I
_____
Disposta la sostituzione dell'udienza dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127
ter c.p.c., come da precedente decreto, scaduti i termini assegnati e viste le conclusioni delle parti, come in atti, la causa viene decisa mediante il presente provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente, nei termini di legge, ha proposto opposizione ex art. 445 bis c.p.c.
avverso gli esiti della C.T.U. disposta nel procedimento sommario, riunito al presente contestualmente alla fissazione dell'udienza ex art. 415 c.p.c..
Seconda Sezione Civile – Lavoro
Si è costituita la controparte, la quale, oltre ad eccepire l'inammissibilità del ricorso, ne ha chiesto il rigetto.
Tenuto conto del tenore semplificato del presente provvedimento, tutti gli atti di causa si intendono qui integralmente richiamati.
Il ricorso in opposizione è infondato.
Come si evince anche dalla relazione del C.T.U. nominato nella presente sede non sussistono i presupposti per il riconoscimento del requisito sanitario richiesto ai fini della provvidenza invocata dalla parte attrice (pensione/assegno di invalidità e status di handicap grave).
La negazione dei presupposti è netta (46%, in luogo del 100% o del 74%) e conferma l'esito – solo di poco più favorevole – della C.T.U. della prima fase (52%).
Conferma pienamente gli esiti della fase amministrativa (46%).
Analogo discorso vale per l'accertamento di gravità di cui alla l. 104/1992.
Le conclusioni di cui alla relazione in atti (che si richiama per relationem,
costituendo parte integrante della presente motivazione) appaiono del tutto condivisibili,
risultando, peraltro, immuni da vizi logico giuridici e supportati da congrua ed esaustiva motivazione.
Le stesse conclusioni risultano contestate solo genericamente dalla parte in sede di note.
Il ricorso va pertanto rigettato, in quanto manifestamente infondato.
Va peraltro rimarcata la temerarietà e la palese infondatezza della domanda, tenuto conto l'esito di entrambe le C.T.U. (che hanno stimato un'invalidità di molto inferiore al minimo richiesto, 74%), sostanzialmente coincidenti con quello della commissione medica e che le stesse censure rivolte in ricorso, in merito, appaiono del tutto generiche.
La domanda appare quindi presentata con molta superficialità.
A tal riguardo, si deve ricordare che può considerarsi temeraria una controversia, non solo nel caso in cui la domanda sia stata presentata in mala fede, ma anche quando sia stata formulata con leggerezza (così anche Cass., civ. sez. lav., 13 aprile 2006, n. 8672),
come si ritiene nel caso in esame.
Pagina 2 TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
Tenuto conto della qualità della parte e della natura della controversia le spese vanno compensate.
Le spese di C.T.U. vanno poste, nei rapporti tra le parti e il C.T.U., a carico delle parti in solido (Cass., civ. sez. II 30 dicembre 2009 n,. 28094), mentre nei rapporti interni tra le medesime parti seguono la soccombenza ex art. 91 C.p.c.
Stante che la parte ha agito con colpa grave, ai sensi dell'art. 136 D.P.R. 115/2002,
va disposta la revoca della parte dal Patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- RIGETTA il ricorso;
- COMPENSA le spese processuali.
- PONE le spese di C.T.U. liquidate come da separato decreto, nei rapporti tra le parti e il
C.T.U., a carico delle parti in solido (Cass., civ. sez. II 30 dicembre 2009 n,. 28094),
mentre nei rapporti interni tra le medesime a carico del soccombente, ex art. 91 C.p.c.;
- REVOCA l'ammissione della parte ricorrente al Patrocinio a spese dello Stato e rigetta l'istanza di liquidazione avanzata dal Difensore.
Così depositato, in Catania, 11/06/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. M. FIORENTINO
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