Articolo 19 della Legge 29 ottobre 1961, n. 1216
Articolo 18Articolo 16
Versione
17 dicembre 1961
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Versione
1 gennaio 2019
Art. 19.

Non possono essere dichiarate efficaci nel territorio della Repubblica le sentenze di autorita' giudiziarie straniere o di arbitri stranieri relative a contestazioni derivanti dalle operazioni indicate negli articoli 1, 3 e 13 della presente legge se non venga esibito il certificato comprovante l'avvenuto pagamento dell'imposta e dell'eventuale sopratassa.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2019
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