Articolo 15 della Legge 9 luglio 1954, n. 431
Articolo 14Articolo 16
Versione
30 luglio 1954
Art. 15.
Dopo l' art. 12 della legge 29 aprile 1953, n. 430 , aggiungere il seguente nuovo articolo 12-bis:
"Il personale assunto dal soppresso Ministero dell'Africa italiana con rapporto di impiego regolato dal contratto tipo approvato con decreto Ministeriale 30 aprile 1929, n. 129 , e successive modificazioni, fruisce di trattamento economico fondamentale, a titolo di stipendio, indennita' e assegni accessori di attivita' di servizio, nelle misure e con le norme in vigore per gl'impiegati civili di ruolo dell'Amministrazione dello Stato di corrispondente gruppo e grado.
"Parimenti, nelle stesse misure e con le norme in vigore per gli impiegati civili di ruolo dell'Amministrazione dello Stato di corrispondente gruppo e grado, il personale di cui al precedente comma fruisce delle altre indennita' e competenze, comunque denominate, diverse da quelle contemplate nel precedente comma, che siano previste, con carattere generale, da disposizioni di legge o di regolamento.
"Al personale medesimo, ove ne concorrano le condizioni ed in quanto ne sia consentito il cumulo con le indennita' ed assegni previsti nei precedenti commi, competono altresi', nelle stesse misure e con le norme in vigore per gli impiegati civili di ruolo dell'Amministrazione dello Stato di corrispondente gruppo e grado, le indennita', gli assegni, i diritti, i proventi e compensi a carattere continuativo o periodico che siano attribuiti, da disposizioni di carattere generale o particolare, in ragione dell'appartenenza del personale a determinate Amministrazioni o dell'assegnazione a determinati servizi, o che abbiano natura di corrispettivo di particolari servizi o afferiscano a cariche ed incarichi conferiti per legge o discrezionalmente dall'Amministrazione ovvero siano corrisposti a titolo di compenso per maggiori spese, rischi e responsabilita' attinenti al servizio. A quest'ultimi effetti, rimangono, tuttavia, ferme le disposizioni del precedente art. 12 relative al trattamento del personale in posizione di comando e per il perdurare di tale posizione, ove da esse derivi al personale di cui al presente articolo un trattamento piu' favorevole.
"Agli effetti di cui ai precedenti commi, la corrispondenza tra categorie, gradi e classi di classificazione degli impiegati a contratto tipo, e gruppi e gradi di classificazione degli impiegati civili di ruolo dello Stato, sara' stabilita con decreto del Presidente del Consigli dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro.
"E' convalidata l'applicazione effettuata al personale di cui al presente articolo, con i criteri stabiliti per il corrispondente personale di ruolo, delle provvidenze economiche a favore dei dipendenti statali di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 , e successivi simili provvedimenti di carattere generale.
"In ogni caso, nei confronti del personale di cui al presente articolo, non si fa luogo ad alcun conguaglio fra quanto percepito e quanto ad esso spettante in esecuzione delle norme di cui ai precedenti commi.
"E' soppresso l'art. 15 del contratto tipo approvato con decreto Ministeriale 30 aprile 1929, n. 129 , e successive modificazioni".
Entrata in vigore il 30 luglio 1954