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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 31/01/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo Presidente
Dora Bonifacio Consigliere
Enrico Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 1601/2021 R.G. promossa da
(cf: ), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Graziella Di Stefano, presso il cui studio in Catania è elettivamente domiciliata;
appellante nei confronti di
(cf: , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Filippa Morina, elettivamente domiciliata presso i propri uffici legali in
Catania;
(cf: ), rappresentato e difeso, Parte_2 CodiceFiscale_2 per procura in atti, dall'avv. Ezio Pappalardo, presso il cui studio è domiciliato;
appellati
All'udienza collegiale del 13.9.2024 i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni come in atti, qui da intendersi riportate e trascritte, e la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2295/2021, pubblicata il 19.5.2021, il Tribunale di Catania ha rigettato le domande proposte da nei confronti della Parte_1
e di , volte al risarcimento del danno Controparte_1 Parte_2
alla salute, in relazione a postumi invalidanti di carattere permanente pari all'8 %, e al danno biologico temporaneo, asseritamente subiti in conseguenza dell'intervento di rinosettoplastica eseguito, nel mese di ottobre 2012, presso l'ospedale di Giarre, dal dott. , nonché al rimborso di tutte le spese mediche sostenute Parte_3
prima e dopo l'intervento sino allo stabilizzarsi verso le menomazioni residuate, così per un importo complessivo di €.28.683,53.
Ha esposto il tribunale che, dall'accertamento tecnico preventivo promosso dalla attrice prima di sottoporsi ad altro intervento chirurgico, era emerso che i postumi in quella sede accertati, consistenti esclusivamente nella condizione di “open roof”, erano da ricondurre ad una non corretta esecuzione della rinosettoplastica da parte del sanitario, ma tale condizione anatomica non poteva avere alcuna incidenza sulla funzionalità; inoltre, l'ATP aveva evidenziato che: i) come chiaramente emergeva dalla cartella clinica, la deviazione destro convessa del setto ed il deficit ventilatorio nasale erano preesistenti e dunque non ricollegabili all'intervento subito;
ii) del tutto indipendenti dall'intervento risultavano anche i lamentati episodi di bronchite, i disturbi del sonno, la facile affaticabilità, crisi asmatiche, la presenza di cisti nel seno mascellare, essendo questi conseguenza di patologie chiaramente non riconducibili ai fatti oggetto di accertamento;
iii) le risultanze dell'esame Tac inoltre permettevano di escludere l'esistenza di sinusite, così come l'esame obiettivo e l'osservazione del soggetto nel corso delle operazioni di Atp permettevano di escludere la presenza di rinorrea e la fibroscopia escludeva l'esistenza di una ipertrofia dei turbinati.
Evidenziava, quindi, il tribunale che parte attrice aveva allegato l'esistenza di un danno biologico da invalidità permanente e temporanea (e dunque non estetico) chiaramente escluso in sede di operazioni peritali;
d'altra parte, nulla di nuovo e/o di diverso era stato allegato dalla parte attrice, neanche in punto di eventuale violazione del diritto all'autodeterminazione e nessuna richiesta di prova era stata avanzata. Avverso la suddetta sentenza l'attrice ha interposto appello, con atto di citazione notificato il 10.11.2021, cui hanno resistito gli appellati.
Maturati i termini assegnati per il deposito delle comparse conclusionali e di replica, la causa è pervenuta alla decisione del collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Lamenta l'appellante che il primo giudice non avrebbe dovuto fermarsi alle conclusioni adottate dal c.t.u. con esclusivo riguardo alla mancanza di conseguenze funzionali, ma avrebbe dovuto valutare la c.t.u. nel suo complesso e, pertanto, attribuire la giusta valenza anche alla accertata non corretta esecuzione dell'intervento di rinosettoplastica e, quindi, ritenere l'inadempimento da parte del dott. all'obbligazione professionale assunta nei confronti di parte attrice. Pt_2
Perché l'intervento non aveva dato l'esito sperato della completa guarigione, la ricorrente ha dovuto far ricorso ad altro chirurgo onde eliminare le conseguenze della non corretta esecuzione del primo intervento, il quale le aveva, comunque, arrecato una condizione di “open roof” o “tetto aperto”, prima inesistente, seppur privo di conseguenze funzionali, e dunque una situazione comunque peggiorativa.
Da ciò emerge la responsabilità del sanitario per la non corretta esecuzione della prestazione e, quindi, la responsabilità dello stesso per il risarcimento dei danni conseguenti, consistenti: a) nelle spese mediche che l'attrice ha dovuto affrontare per eliminare le conseguenze negative del primo intervento;
b) nei postumi comunque residuati, che sono stati valutati dal consulente di parte in una invalidità permanente pari all'8%, e nell'invalidità temporanea assoluta pari al 100% per tre giorni e parziale al 25% per ulteriori 180 giorni.
2.) L'appello non merita accoglimento.
È anzitutto inammissibile laddove insiste nell'invocare il risarcimento di un danno biologico permanente, in relazione a patologie (valutate dall'attrice, in forza della allegata consulenza tecnica di parte, in misura pari all'8 %), che già il tribunale, sulla scorta dell'espletato ATP, con motivazione puntuale, condivisibile e neppure oggetto di critica alcuna da parte dell'appellante, ha escluso essere ascrivibili all'intervento dell'ottobre 2012 per cui è domanda e, quindi, all'inadempimento dei convenuti. L'attrice, con l'atto di citazione di primo grado, ha infatti sostenuto, a sostegno della richiesta risarcitoria, che “l'intervento posto in essere dal dott. , oltre Pt_2
ad essere risultato fallimentare, ha addirittura aggravato le condizioni di salute dell'istante provocando, proprio a causa della presenza dello sperone osseo, mai diagnosticato prima, un aggravamento della respirazione ed una ulteriore più complessa deviazione nasale”. Indi ha richiamato la relazione del proprio consulente di parte, laddove assume che la lamenta in atto “cervico-cefalgia persistente Pt_1 con quota d'ansia, quale conseguenza dello stato di disagio fisico in cui si è venuta
a trovare in epoca successiva all'intervento per cui si procede … che ebbe a peggiorare sensibilmente la qualità della vita e del sonno non ristoratore, a seguito dei continui risvegli notturni per ostruzione nasale persistente a destra come dimostrato dalla rinomanometria in atti”.
Tuttavia, come già correttamente evidenziato dalla sentenza appellata, le patologie
(deviazione destro convessa del setto e deficit ventilatorio nasale, con correlata compromissione della funzionalità respiratoria e conseguente “quota d'ansia”), in relazione alle quali l'attrice ha invocato un danno alla salute dell'8 %, erano preesistenti e, dunque, non conseguenti, sul piano causale, all'intervento eseguito dal sanitario convenuto, presso il presidio ospedaliero di Giarre, il giorno 8.10.2012.
L'appello è, altresì, inammissibile laddove diretto ad invocare il risarcimento in relazione al danno - estetico, in assenza di conseguenze funzionali - riferito alla condizione di “open roof” o “tetto aperto” derivata dall'intervento, per il quale, come già evidenziato dal giudice - con motivazione rimasta essa pure priva di specifica censura in gravame - non è stata formulata alcuna domanda in primo grado.
Occorre aggiungere che, con la citazione innanzi al tribunale, l'attrice ha per vero sostenuto di essere stata sottoposta in data 29.7.2015 - ossia in epoca successiva all'accertamento tecnico preventivo - ad un secondo intervento di “rinosettoplastica con osteotomie laterali basse e resezione cartilagini alari margine cefalico”, il quale,
a dire dell'attrice, avrebbe consentito la “stabilizzazione del quadro clinico” della stessa, sebbene senza escludere i postumi permanenti indicati dal consulente tecnico di parte. E tuttavia, delle due l'una: o l'intervento cd. riparatore del luglio 2015 ha ottenuto i risultati sperati - eliminando, anche grazie alla corretta esecuzione delle osteotomie laterali, oltre alle sintomatologie pregresse, gli unici postumi permanenti ascrivibili all'intervento dell'ottobre 2012, ossia la condizione anatomica di “tetto aperto” - e in tal caso non c'è alcun danno permanente residuo da risarcire al tempo della proposta domanda;
ovvero l'intervento non è stato risolutivo, ciò che, però, potrebbe assumere effetto interruttivo del nesso causale.
In ogni caso, la mancata allegazione e documentazione degli esiti dell'intervento del luglio 2015 (in atti è stata depositata solo la relativa cartella clinica: all.12) e, dunque, della sua idoneità risolutiva delle patologie dell'appellante, impediscono alcuna valutazione sul punto.
Ed impediscono, del pari, di valutare se siano o meno da porre in relazione causale con l'intervento operato dal (e dunque da risarcire) anche: a) le spese Pt_2 sostenute dall'attrice per il secondo intervento, documentate in atti;
b) il danno biologico temporaneo, in tesi conseguente al secondo intervento, prospettato dalla ctp attorea (“danno biologico temporaneo al 100% di giorni tre: necessità di ulteriore ricovero per rinosettoplastica”; “danno biologico temporaneo parziale mediamente al 25% di ulteriori giorni 180 quale periodo di ragionevole ripresa funzionale sino alla stabilizzarsi in peius dell'ostruzione nasale destra”).
Nulla può essere riconosciuto a titolo di rimborso delle spese della ctp attrice, le cui conclusioni sono state - correttamente - disattese dal tribunale.
L'appello deve pertanto trovare rigetto.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza, liquidate, applicati i vigenti parametri del DM n.147/2022, in misura prossima ai minimi, tenuto conto che la controversia non presenta profili di particolare difficoltà.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento in favore delle parti appellate delle spese del presente grado di giudizio, che liquida, per ciascuna, in €.2.000,00 oltre rimborso 15
% spese generali, iva e cpa come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti, richiesti dall'art 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 29 gennaio 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Enrico Rao Antonella Vittoria Balsamo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo Presidente
Dora Bonifacio Consigliere
Enrico Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 1601/2021 R.G. promossa da
(cf: ), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Graziella Di Stefano, presso il cui studio in Catania è elettivamente domiciliata;
appellante nei confronti di
(cf: , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Filippa Morina, elettivamente domiciliata presso i propri uffici legali in
Catania;
(cf: ), rappresentato e difeso, Parte_2 CodiceFiscale_2 per procura in atti, dall'avv. Ezio Pappalardo, presso il cui studio è domiciliato;
appellati
All'udienza collegiale del 13.9.2024 i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni come in atti, qui da intendersi riportate e trascritte, e la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2295/2021, pubblicata il 19.5.2021, il Tribunale di Catania ha rigettato le domande proposte da nei confronti della Parte_1
e di , volte al risarcimento del danno Controparte_1 Parte_2
alla salute, in relazione a postumi invalidanti di carattere permanente pari all'8 %, e al danno biologico temporaneo, asseritamente subiti in conseguenza dell'intervento di rinosettoplastica eseguito, nel mese di ottobre 2012, presso l'ospedale di Giarre, dal dott. , nonché al rimborso di tutte le spese mediche sostenute Parte_3
prima e dopo l'intervento sino allo stabilizzarsi verso le menomazioni residuate, così per un importo complessivo di €.28.683,53.
Ha esposto il tribunale che, dall'accertamento tecnico preventivo promosso dalla attrice prima di sottoporsi ad altro intervento chirurgico, era emerso che i postumi in quella sede accertati, consistenti esclusivamente nella condizione di “open roof”, erano da ricondurre ad una non corretta esecuzione della rinosettoplastica da parte del sanitario, ma tale condizione anatomica non poteva avere alcuna incidenza sulla funzionalità; inoltre, l'ATP aveva evidenziato che: i) come chiaramente emergeva dalla cartella clinica, la deviazione destro convessa del setto ed il deficit ventilatorio nasale erano preesistenti e dunque non ricollegabili all'intervento subito;
ii) del tutto indipendenti dall'intervento risultavano anche i lamentati episodi di bronchite, i disturbi del sonno, la facile affaticabilità, crisi asmatiche, la presenza di cisti nel seno mascellare, essendo questi conseguenza di patologie chiaramente non riconducibili ai fatti oggetto di accertamento;
iii) le risultanze dell'esame Tac inoltre permettevano di escludere l'esistenza di sinusite, così come l'esame obiettivo e l'osservazione del soggetto nel corso delle operazioni di Atp permettevano di escludere la presenza di rinorrea e la fibroscopia escludeva l'esistenza di una ipertrofia dei turbinati.
Evidenziava, quindi, il tribunale che parte attrice aveva allegato l'esistenza di un danno biologico da invalidità permanente e temporanea (e dunque non estetico) chiaramente escluso in sede di operazioni peritali;
d'altra parte, nulla di nuovo e/o di diverso era stato allegato dalla parte attrice, neanche in punto di eventuale violazione del diritto all'autodeterminazione e nessuna richiesta di prova era stata avanzata. Avverso la suddetta sentenza l'attrice ha interposto appello, con atto di citazione notificato il 10.11.2021, cui hanno resistito gli appellati.
Maturati i termini assegnati per il deposito delle comparse conclusionali e di replica, la causa è pervenuta alla decisione del collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Lamenta l'appellante che il primo giudice non avrebbe dovuto fermarsi alle conclusioni adottate dal c.t.u. con esclusivo riguardo alla mancanza di conseguenze funzionali, ma avrebbe dovuto valutare la c.t.u. nel suo complesso e, pertanto, attribuire la giusta valenza anche alla accertata non corretta esecuzione dell'intervento di rinosettoplastica e, quindi, ritenere l'inadempimento da parte del dott. all'obbligazione professionale assunta nei confronti di parte attrice. Pt_2
Perché l'intervento non aveva dato l'esito sperato della completa guarigione, la ricorrente ha dovuto far ricorso ad altro chirurgo onde eliminare le conseguenze della non corretta esecuzione del primo intervento, il quale le aveva, comunque, arrecato una condizione di “open roof” o “tetto aperto”, prima inesistente, seppur privo di conseguenze funzionali, e dunque una situazione comunque peggiorativa.
Da ciò emerge la responsabilità del sanitario per la non corretta esecuzione della prestazione e, quindi, la responsabilità dello stesso per il risarcimento dei danni conseguenti, consistenti: a) nelle spese mediche che l'attrice ha dovuto affrontare per eliminare le conseguenze negative del primo intervento;
b) nei postumi comunque residuati, che sono stati valutati dal consulente di parte in una invalidità permanente pari all'8%, e nell'invalidità temporanea assoluta pari al 100% per tre giorni e parziale al 25% per ulteriori 180 giorni.
2.) L'appello non merita accoglimento.
È anzitutto inammissibile laddove insiste nell'invocare il risarcimento di un danno biologico permanente, in relazione a patologie (valutate dall'attrice, in forza della allegata consulenza tecnica di parte, in misura pari all'8 %), che già il tribunale, sulla scorta dell'espletato ATP, con motivazione puntuale, condivisibile e neppure oggetto di critica alcuna da parte dell'appellante, ha escluso essere ascrivibili all'intervento dell'ottobre 2012 per cui è domanda e, quindi, all'inadempimento dei convenuti. L'attrice, con l'atto di citazione di primo grado, ha infatti sostenuto, a sostegno della richiesta risarcitoria, che “l'intervento posto in essere dal dott. , oltre Pt_2
ad essere risultato fallimentare, ha addirittura aggravato le condizioni di salute dell'istante provocando, proprio a causa della presenza dello sperone osseo, mai diagnosticato prima, un aggravamento della respirazione ed una ulteriore più complessa deviazione nasale”. Indi ha richiamato la relazione del proprio consulente di parte, laddove assume che la lamenta in atto “cervico-cefalgia persistente Pt_1 con quota d'ansia, quale conseguenza dello stato di disagio fisico in cui si è venuta
a trovare in epoca successiva all'intervento per cui si procede … che ebbe a peggiorare sensibilmente la qualità della vita e del sonno non ristoratore, a seguito dei continui risvegli notturni per ostruzione nasale persistente a destra come dimostrato dalla rinomanometria in atti”.
Tuttavia, come già correttamente evidenziato dalla sentenza appellata, le patologie
(deviazione destro convessa del setto e deficit ventilatorio nasale, con correlata compromissione della funzionalità respiratoria e conseguente “quota d'ansia”), in relazione alle quali l'attrice ha invocato un danno alla salute dell'8 %, erano preesistenti e, dunque, non conseguenti, sul piano causale, all'intervento eseguito dal sanitario convenuto, presso il presidio ospedaliero di Giarre, il giorno 8.10.2012.
L'appello è, altresì, inammissibile laddove diretto ad invocare il risarcimento in relazione al danno - estetico, in assenza di conseguenze funzionali - riferito alla condizione di “open roof” o “tetto aperto” derivata dall'intervento, per il quale, come già evidenziato dal giudice - con motivazione rimasta essa pure priva di specifica censura in gravame - non è stata formulata alcuna domanda in primo grado.
Occorre aggiungere che, con la citazione innanzi al tribunale, l'attrice ha per vero sostenuto di essere stata sottoposta in data 29.7.2015 - ossia in epoca successiva all'accertamento tecnico preventivo - ad un secondo intervento di “rinosettoplastica con osteotomie laterali basse e resezione cartilagini alari margine cefalico”, il quale,
a dire dell'attrice, avrebbe consentito la “stabilizzazione del quadro clinico” della stessa, sebbene senza escludere i postumi permanenti indicati dal consulente tecnico di parte. E tuttavia, delle due l'una: o l'intervento cd. riparatore del luglio 2015 ha ottenuto i risultati sperati - eliminando, anche grazie alla corretta esecuzione delle osteotomie laterali, oltre alle sintomatologie pregresse, gli unici postumi permanenti ascrivibili all'intervento dell'ottobre 2012, ossia la condizione anatomica di “tetto aperto” - e in tal caso non c'è alcun danno permanente residuo da risarcire al tempo della proposta domanda;
ovvero l'intervento non è stato risolutivo, ciò che, però, potrebbe assumere effetto interruttivo del nesso causale.
In ogni caso, la mancata allegazione e documentazione degli esiti dell'intervento del luglio 2015 (in atti è stata depositata solo la relativa cartella clinica: all.12) e, dunque, della sua idoneità risolutiva delle patologie dell'appellante, impediscono alcuna valutazione sul punto.
Ed impediscono, del pari, di valutare se siano o meno da porre in relazione causale con l'intervento operato dal (e dunque da risarcire) anche: a) le spese Pt_2 sostenute dall'attrice per il secondo intervento, documentate in atti;
b) il danno biologico temporaneo, in tesi conseguente al secondo intervento, prospettato dalla ctp attorea (“danno biologico temporaneo al 100% di giorni tre: necessità di ulteriore ricovero per rinosettoplastica”; “danno biologico temporaneo parziale mediamente al 25% di ulteriori giorni 180 quale periodo di ragionevole ripresa funzionale sino alla stabilizzarsi in peius dell'ostruzione nasale destra”).
Nulla può essere riconosciuto a titolo di rimborso delle spese della ctp attrice, le cui conclusioni sono state - correttamente - disattese dal tribunale.
L'appello deve pertanto trovare rigetto.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza, liquidate, applicati i vigenti parametri del DM n.147/2022, in misura prossima ai minimi, tenuto conto che la controversia non presenta profili di particolare difficoltà.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento in favore delle parti appellate delle spese del presente grado di giudizio, che liquida, per ciascuna, in €.2.000,00 oltre rimborso 15
% spese generali, iva e cpa come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti, richiesti dall'art 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 29 gennaio 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Enrico Rao Antonella Vittoria Balsamo