TRIB
Sentenza 8 novembre 2024
Sentenza 8 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/11/2024, n. 9599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9599 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2024 |
Testo completo
n. rg3257 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. -
Dott.ssa Maria Ilaria Romano - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3257 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio -
Cessazione effetti civili
DI
rappresentata Controparte_1 C.F._1
e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. GRANATA DIEGO presso cui elettivamente domicilia in Napoli alla via Luigia Sanfelice n.5,
RICORRENTE
E
Controparte_2 C.F._2
rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, congiuntamente e disgiuntamente dagli avv. ti MARROCCO FRANCESCO
BENEDETTO e PANARELLO ALESSANDRA presso cui elettivamente domicilia in Napoli alla Piazza Nicola Amore n.2,
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso chiedeva a questo Tribunale Controparte_1
che fosse pronunciata ex art.3 co. n.2 lett. B) e 4 co.9 L 898/70 la cessazione degli effetti civili del matrimonio e l'adozione dei provvedimenti consequenziali.
1 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis e ss c.p.c.
Il resistente si costituiva e non si opponeva alla pronuncia sullo status.
All'udienza del 03/10/2024 le parti formalizzavano l'accordo raggiunto tra le stesse, si accordavano alle stesse condizioni di cui alla proposta conciliativa del GI, che recepivano e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla L. 11.5.2015 n. 55 alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987
e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Le parti hanno raggiunto il seguente accordo:
• “affido condiviso dei figli e con residenza privilegiata Per_1 Per_2
presso la madre con regime di visita libero padre-figli; in caso di disaccordo tra le parti varrà il regime di visita previsto nella sentenza separativa;
• assegnazione della casa coniugale alla sig.ra che l'abiterà CP_1
unitamente a tutti i figli;
• Il sig. corrisponderà alla sig.ra Controparte_2 CP_1
, l'importo mensile versato di €.1.000,00 (mille/00) per il
[...]
mantenimento dei 3 figli, di cui un maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, tale importo sarà maggiorato ogni anno, in base alle variazioni Istat;
• Inoltre, il resta onerato a provvedere al 50% Controparte_2
delle eventuali spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Napoli siglato con il COA;
• Con rinuncia delle parti reciproca ad ogni altra domanda formulata;
2 • Rinuncia dei legali alla solidarietà professionale.”
Poiché i patti non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter recepire l'accordo raggiunto tra le parti, conforme, tra l'altro, agli interessi dei minori. Nella presente procedura non si è ritenuto opportuno provvedere all'ascolto dei minori, stante l'accordo delle parti.
Quanto alle spese di giudizio ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'esito e della natura della controversia, ricorrano giusti motivi per l'integrale compensazione delle stesse. Infatti, non essendovi soccombenza di nessuna delle due parti, l'accordo relativo alle spese della procedura, per quanto lecito,
è destinato ad operare solo nei rapporti interni delle parti stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in causa a NAPOLI il 11/05/2002 (atto n. 73, parte II, s.
A, sez. G, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2002) alle condizioni concordate riportate in motivazione e da intendersi in questa sede interamente trascritte;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di NAPOLI per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e
69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile). così deciso in Napoli in camera di consiglio il 11/10/2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Carla Hubler
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. -
Dott.ssa Maria Ilaria Romano - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3257 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio -
Cessazione effetti civili
DI
rappresentata Controparte_1 C.F._1
e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. GRANATA DIEGO presso cui elettivamente domicilia in Napoli alla via Luigia Sanfelice n.5,
RICORRENTE
E
Controparte_2 C.F._2
rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, congiuntamente e disgiuntamente dagli avv. ti MARROCCO FRANCESCO
BENEDETTO e PANARELLO ALESSANDRA presso cui elettivamente domicilia in Napoli alla Piazza Nicola Amore n.2,
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso chiedeva a questo Tribunale Controparte_1
che fosse pronunciata ex art.3 co. n.2 lett. B) e 4 co.9 L 898/70 la cessazione degli effetti civili del matrimonio e l'adozione dei provvedimenti consequenziali.
1 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis e ss c.p.c.
Il resistente si costituiva e non si opponeva alla pronuncia sullo status.
All'udienza del 03/10/2024 le parti formalizzavano l'accordo raggiunto tra le stesse, si accordavano alle stesse condizioni di cui alla proposta conciliativa del GI, che recepivano e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla L. 11.5.2015 n. 55 alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987
e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Le parti hanno raggiunto il seguente accordo:
• “affido condiviso dei figli e con residenza privilegiata Per_1 Per_2
presso la madre con regime di visita libero padre-figli; in caso di disaccordo tra le parti varrà il regime di visita previsto nella sentenza separativa;
• assegnazione della casa coniugale alla sig.ra che l'abiterà CP_1
unitamente a tutti i figli;
• Il sig. corrisponderà alla sig.ra Controparte_2 CP_1
, l'importo mensile versato di €.1.000,00 (mille/00) per il
[...]
mantenimento dei 3 figli, di cui un maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, tale importo sarà maggiorato ogni anno, in base alle variazioni Istat;
• Inoltre, il resta onerato a provvedere al 50% Controparte_2
delle eventuali spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Napoli siglato con il COA;
• Con rinuncia delle parti reciproca ad ogni altra domanda formulata;
2 • Rinuncia dei legali alla solidarietà professionale.”
Poiché i patti non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter recepire l'accordo raggiunto tra le parti, conforme, tra l'altro, agli interessi dei minori. Nella presente procedura non si è ritenuto opportuno provvedere all'ascolto dei minori, stante l'accordo delle parti.
Quanto alle spese di giudizio ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'esito e della natura della controversia, ricorrano giusti motivi per l'integrale compensazione delle stesse. Infatti, non essendovi soccombenza di nessuna delle due parti, l'accordo relativo alle spese della procedura, per quanto lecito,
è destinato ad operare solo nei rapporti interni delle parti stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in causa a NAPOLI il 11/05/2002 (atto n. 73, parte II, s.
A, sez. G, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2002) alle condizioni concordate riportate in motivazione e da intendersi in questa sede interamente trascritte;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di NAPOLI per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e
69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile). così deciso in Napoli in camera di consiglio il 11/10/2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Carla Hubler
3