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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 03/04/2025, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Donatella Parla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1387 dell'anno 2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Palermo, via Giovanni Pacini n. 5, presso lo studio dell'avv.
CAMMALLERI RAIMONDO, che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso in opposizione,
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
[...]
domiciliato in Palermo, Via Laurana n. 59, presso l'Avvocatura Distrettuale dell' con l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE, che lo rappresenta e di- CP_1
fende per procura notarile in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza a trattazione scritta del
19/12/2024 parte ricorrente concludeva come da note autorizzate, cui si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Tribunale di Termini Imerese sez. civile R.G. n.
documento in com.jniwrapper.w in32.automation.o Con ricorso depositato il 08/04/2024, dopo la prevista dichiarazione di dis- lecontainer senso, parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva giudizio di merito con- seguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei sfavorevole, per l'accertamento della invalidità con riduzione a meno di un terzo in modo permanente in occupazioni confa- centi alle sue attitudini, con decorrenza dalla data di presentazione della do- manda amministrativa.
L' si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda CP_1
della quale chiedeva il rigetto.
La domanda è da rigettare, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio, dott. Persona_1
[...
, nominato nell'odierno giudizio, il quale, giungendo alle medesime con- clusioni del consulente in sede di ATP, sulla scorta della documentazione in atti, ha concluso la sua relazione ritenendo che: “le patologie accertate non sono tali da ridurre singolarmente e nel loro complesso permanente- mente a meno di un 1/3 la capacità lavorativa, del sig Parte_2
, di anni 57 in occupazioni confacenti alle proprie attitudini” (cfr.
[...]
CTU in atti).
Di qui il rigetto dell'opposizione.
Ritenuto che in ricorso non è stata resa la dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste, com- prese le spese di CTU, a carico della parte ricorrente, come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro, definiti- vamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa
- 2 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile
R.G. n.
documento in com.jniwrapper.w in32.automation.o rigetta il ricorso;
lecontainer condanna parte ricorrente a corrispondere in favore dell' le spese di lite, CP_1
liquidate in complessivi € 2.800,00, oltre le spese generali, IVA e CAP come per legge. pone definitivamente a carico della parte ricorrente le spese di CTU come li- quidate con decreti resi in corso di causa.
Così deciso in Termini Imerese il 01/04/2025.
Il presente provvedimento viene redatto su docu- mento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Donatella Parla, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle re- gole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44.
- 3 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Donatella Parla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1387 dell'anno 2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Palermo, via Giovanni Pacini n. 5, presso lo studio dell'avv.
CAMMALLERI RAIMONDO, che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso in opposizione,
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
[...]
domiciliato in Palermo, Via Laurana n. 59, presso l'Avvocatura Distrettuale dell' con l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE, che lo rappresenta e di- CP_1
fende per procura notarile in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza a trattazione scritta del
19/12/2024 parte ricorrente concludeva come da note autorizzate, cui si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Tribunale di Termini Imerese sez. civile R.G. n.
documento in com.jniwrapper.w in32.automation.o Con ricorso depositato il 08/04/2024, dopo la prevista dichiarazione di dis- lecontainer senso, parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva giudizio di merito con- seguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei sfavorevole, per l'accertamento della invalidità con riduzione a meno di un terzo in modo permanente in occupazioni confa- centi alle sue attitudini, con decorrenza dalla data di presentazione della do- manda amministrativa.
L' si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda CP_1
della quale chiedeva il rigetto.
La domanda è da rigettare, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio, dott. Persona_1
[...
, nominato nell'odierno giudizio, il quale, giungendo alle medesime con- clusioni del consulente in sede di ATP, sulla scorta della documentazione in atti, ha concluso la sua relazione ritenendo che: “le patologie accertate non sono tali da ridurre singolarmente e nel loro complesso permanente- mente a meno di un 1/3 la capacità lavorativa, del sig Parte_2
, di anni 57 in occupazioni confacenti alle proprie attitudini” (cfr.
[...]
CTU in atti).
Di qui il rigetto dell'opposizione.
Ritenuto che in ricorso non è stata resa la dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste, com- prese le spese di CTU, a carico della parte ricorrente, come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro, definiti- vamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa
- 2 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile
R.G. n.
documento in com.jniwrapper.w in32.automation.o rigetta il ricorso;
lecontainer condanna parte ricorrente a corrispondere in favore dell' le spese di lite, CP_1
liquidate in complessivi € 2.800,00, oltre le spese generali, IVA e CAP come per legge. pone definitivamente a carico della parte ricorrente le spese di CTU come li- quidate con decreti resi in corso di causa.
Così deciso in Termini Imerese il 01/04/2025.
Il presente provvedimento viene redatto su docu- mento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Donatella Parla, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle re- gole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44.
- 3 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile