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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 16/10/2025, n. 853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 853 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico, dott.ssa Ada Gambardella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1352/2024 R.G., promossa
DA
, in persona dell'amministratore Parte_1 Controparte_1
con l'avv. CARI ALESSANDRA
ATTORE IN OPPOSIZIONE
CONTRO
in persona del legale rappresentante , con l'avv. CP_2 Controparte_3
SE AN
CONVENUTA IN OPPOSIZIONE
Causa in punto di opposizione a ordinanza ingiunzione, decisa ex art. 281 sexies c.p.c. con i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il attore ha proposto opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento n. Parte_1
54757/401/2024 notificata il 2.5.24 e diretta al pagamento della complessiva somma di Euro 35.137,00 per consumi idrici risalenti al periodo compreso tra il 15.7.2019 e l'8.8.2023. Ha contestato il preteso, in quanto il credito sarebbe stato determinato da in maniera arbitraria, visto che gli effettivi consumi non sono mai stati rilevati CP_2
e che più volte è stato segnato il malfunzionamento del contatore generale, sostituito solo il 17.5.24, ma senza rilasciare la lettura afferente al vecchio contatore così precludendo di accertare gli esatti o approssimativi consumi pregressi. Ha eccepito il mancato svolgimento della mediazione (sede nella quale sarebbe stato possibile accertare quanto effettivamente dovuto), insistendo nella richiesta sospensiva (su cui è intervenuta pronuncia di rigetto il 6.6.2024) ed evidenziando come dal rendiconto avversario sia emerso l'omesso conteggio delle somme corrisposte a saldo delle fatture dal 15.7.2019 al 3.8.2020 per complessivi Euro 5.617,04, come da ricevute prodotte.
Ha insistito nell'affermazione di malfunzionamento del contatore e contestato la ricezione dei solleciti di pagamento inviati da deducendo anche CP_2
l'incomprensibilità delle stesse fatture ed eccependo la prescrizione biennale dei crediti. Avversando anche la debenza delle somme pretese a titolo di partite pregresse, insistendo per una consulenza tecnica diretta a verificare il funzionamento del vecchio contatore, ha concluso per la revoca dell'ingiunzione.
All'accoglimento delle domande avversarie si è opposto l'ente gestore che ha insistito nel suo credito. Quanto alla prescrizione, ha prodotto i vari solleciti di pagamento riferiti alle fatture oggetto dell'ingiunzione fiscale, sostenendo che il dies a quo inizia a decorrere dalla scadenza della fattura specialmente laddove il suo ricevimento sia rimasto stato incontestato. Ha riconosciuto il pagamento dopo l'emissione dell'ingiunzione della somma di Euro 5.560,55 e richiamato, circa il funzionamento del contatore, l'art. B. 35 del R.S.I.I. e gli obblighi di diligenza imposti all'utente.
Espletata la mediazione senza esito favorevole, la causa, istruita solo con produzioni documentali, è approdata alla decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Anzitutto deve rilevarsi come delle fatture oggetto dell'ingiunzione siano state pagate, come riconosciuto dalla stessa convenuta, quelle recanti i n.ri 952471 del 2019, 1282914 del 2019, 1179673 del 2021 e 2284764 del 2021 per il complessivo importo di Euro 5.560,55.
Vanno esaminate le altre sotto il profilo della prescrizione, tenendo presente che, avendo tutte le fatture indicate nell'ingiunzione scadenza successiva all'1.1.2020, deve applicarsi il termine di prescrizione biennale.
La prima è la fattura 1905264 emessa il 5.12.2019 di Euro 24,54 e riferita a consumi compresi nel biennio precedente e esattamente tra il 29.8.2019 e il 21.11.2019. Il credito va ritenuto prescritto, non essendovi prima della notifica dell'ingiunzione atti interruttivi utili (nessuno dei solleciti di pagamento prodotti fa riferimento a questa fattura).
La seconda fattura è la n. 587381 del 2020 di Euro 1.947,15, relativa ai consumi compresi tra il 21.11.2019 e il 12.3.2020. A questa fa riferimento il sollecito di pagamento del 7.10.2020 n. 52139/012345 che è stato comunicato all'amministratore del allora in carica in data 20.10.2020; da questa data ha avuto inizio un Parte_1
altro biennio, avente scadenza il 19.10.2022, data entro la quale non è intervenuto alcun ulteriore atto di sollecito o comunque nessun altro atto interruttivo, sicché anche questo credito alla data di notifica dell'ingiunzione era prescritto.
Vi è poi la fattura 1400918 del 2020 di Euro 5.402,80 per i consumi compresi tra il
12.3.2020 e il 23.7.2020. Anche in tal caso vi è il sollecito di pagamento del 27.10.2020
n. 52142/013679 che è stato ricevuto dal in data 9.11.2020. Riferito a tale Parte_1
fattura è anche il sollecito n. 52145/007622 del 17.11.2020 ricevuto l'1.12.2020, senza che però nei successivi due anni siano intervenuti altri atti interruttivi. Anche tale credito è dunque prescritto.
Si esamina ora la fattura 2146938 del 2020 di Euro 2.054,21, riguardante i consumi dal 23.7.2020 al 30.10.2020. Il sollecito di pagamento è quello n. 050073/005442 del
7.12.2023, ricevuto dall'amministratrice il 20.12.2023 e dunque dopo che erano già decorsi i due anni decorrenti dalla data dei consumi, dal cui momento poteva essere esercitato il diritto al loro pagamento. La conclusione è dunque la stessa di quella relativa alle precedenti fatture.
La fattura 1184607 del 2022 di Euro 6.460,22, avente scadenza il 20.9.2022, richiama i consumi compresi tra il 16.2.2022 e il 28.6.2022. Per tale fattura non è stato prodotto alcun sollecito, ma in data 2.5.2024 è stata notificata l'ingiunzione che occupa;
questa avrebbe interrotto la prescrizione per i crediti maturati in relazione ai consumi compresi tra il 3.5.2022 e il 28.6.2022; non essendovi, tuttavia, elementi per individuare esattamente quanti metri cubi d'acqua (con relativi oneri accessori) siano addebitabili al ed essendo onere di dimostrare l'interruzione della Parte_1 CP_2
prescrizione, neppure questo credito può riconoscersi.
La fattura 2000391 del 2022 è stata emessa per l'importo di Euro 7.458,03 ed è relativa a consumi compresi tra il 28.6.2022 e il 16.11.2022; a questa è riferito il sollecito del
6.12.2023 n. 04998/015992 della cui ricezione non vi è prova. Tuttavia, considerando che la notifica dell'ingiunzione ha interrotto la prescrizione per i consumi verificatisi dopo il 3.5.2022 e che quelli di cui alla fattura sono tutti successivi, il diritto deve essere riconosciuto.
La fattura 639128 del 2023 di Euro 1794,61 ha ad oggetto i consumi compresi tra il
6.11.2022 e l'8.3.2023, tutti antecedenti al biennio che ha preceduto la notifica dell'ingiunzione.
Infine, la fattura 1393874 di Euro 6.299,48 comprende i consumi dall'8.3.23 al 14.7.23; vi è il sollecito n. 050719/00662 del 5.1.2024, ma manca la prova della sua ricezione;
in ogni caso, la notifica dell'ingiunzione ha determinato l'interruzione della prescrizione di tutti i crediti relativi a quei consumi, essendo avvenuta entro il successivo biennio.
Dunque, il credito che può riconoscersi va ridotto al minor importo di Euro 15.552,12.
Anche questo credito rientra nella contestazione relativa al malfunzionamento del contatore che è stato sostituito nel maggio del 2024. Anzitutto, deve osservarsi come le censure al riguardo siano alquanto generiche e come le lettere di reclamo, oltre ad essere state prodotte solo in sede di offerta di prova contraria, non sono accompagnate da alcuna prova della ricezione da parte di LG in ogni caso il criterio per CP_2
cui le registrazioni del contatore sono assistite da una mera presunzione semplice, sovvertibile con una prova contraria, con la conseguenza che in caso di contestazione sul quantum rilevato incombe sul somministrante l'onere di provare il corretto funzionamento del contatore e sul somministrato quello di dimostrare che il consumo eccessivo è dipeso da fattori esterni non controllabili e non evitabili con la diligente custodia dell'impianto. Egli, dunque, deve provare che l'elevato consumo non può essere derivato da perdite del proprio impianto e che il bene servito dall'utenza è stato vigilato in maniera da scongiurare l'intervento di terzi sul contatore o sull'uso dell'acqua (così Cass. 7045 del 2018 e 23699 del 2016). Questi essendo i criteri applicabili, occorre rilevare come l'utente non abbia dimostrato la perfetta funzionalità del suo impianto né che non ne sia stato mai fatto un uso anomalo e incontrollato da parte di terzi e come neppure abbia dimostrato il corretto funzionamento dei CP_2
contatori. Tanto riconduce al dato iniziale e, dunque, alla non scalfitta presunzione di conformità dei consumi registrati a quelli effettivi.
Sulla legittimità del credito per partite pregresse ci si limita a richiamare quanto di recente chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione (23858 del
2025).
Il riconoscimento di un minor importo a credito di determina la revoca CP_2
dell'ingiunzione e la sua sostituzione con la condanna di al Parte_1
pagamento in favore della convenuta della somma di Euro 15.552,12 oltre interessi di mora, come previsto dal R.S.I.I.
L'esito del giudizio (che ha visto in sostanza dimezzate le pretese della convenuta) determina la decisione di compensare nella metà le spese di lite che nella restante quota il Condominio dovrà rifondere alla convenuta.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'opposizione:
- revoca l'ingiunzione n. 54757/401/2024;
- accerta e dichiara che è debitore verso per Parte_1 CP_2
le fatture di cui all'ingiunzione revocata nei limiti dell'importo di Euro 15.552,12;
- condanna al pagamento in favore di della Parte_1 CP_2
somma di Euro 15.552,12, oltre interessi di mora di cui al R.S.I.I.;
- condanna alla rifusione in favore di della Parte_1 CP_2
quota di un mezzo delle spese di lite, quota liquidata in Euro 3.500,00, oltre rimborso forfetario ed accessori di elegge, con compensazione della restante quota di un mezzo.
Sassari, 16.10.2025
Il Giudice
dott.ssa Ada Gambardella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico, dott.ssa Ada Gambardella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1352/2024 R.G., promossa
DA
, in persona dell'amministratore Parte_1 Controparte_1
con l'avv. CARI ALESSANDRA
ATTORE IN OPPOSIZIONE
CONTRO
in persona del legale rappresentante , con l'avv. CP_2 Controparte_3
SE AN
CONVENUTA IN OPPOSIZIONE
Causa in punto di opposizione a ordinanza ingiunzione, decisa ex art. 281 sexies c.p.c. con i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il attore ha proposto opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento n. Parte_1
54757/401/2024 notificata il 2.5.24 e diretta al pagamento della complessiva somma di Euro 35.137,00 per consumi idrici risalenti al periodo compreso tra il 15.7.2019 e l'8.8.2023. Ha contestato il preteso, in quanto il credito sarebbe stato determinato da in maniera arbitraria, visto che gli effettivi consumi non sono mai stati rilevati CP_2
e che più volte è stato segnato il malfunzionamento del contatore generale, sostituito solo il 17.5.24, ma senza rilasciare la lettura afferente al vecchio contatore così precludendo di accertare gli esatti o approssimativi consumi pregressi. Ha eccepito il mancato svolgimento della mediazione (sede nella quale sarebbe stato possibile accertare quanto effettivamente dovuto), insistendo nella richiesta sospensiva (su cui è intervenuta pronuncia di rigetto il 6.6.2024) ed evidenziando come dal rendiconto avversario sia emerso l'omesso conteggio delle somme corrisposte a saldo delle fatture dal 15.7.2019 al 3.8.2020 per complessivi Euro 5.617,04, come da ricevute prodotte.
Ha insistito nell'affermazione di malfunzionamento del contatore e contestato la ricezione dei solleciti di pagamento inviati da deducendo anche CP_2
l'incomprensibilità delle stesse fatture ed eccependo la prescrizione biennale dei crediti. Avversando anche la debenza delle somme pretese a titolo di partite pregresse, insistendo per una consulenza tecnica diretta a verificare il funzionamento del vecchio contatore, ha concluso per la revoca dell'ingiunzione.
All'accoglimento delle domande avversarie si è opposto l'ente gestore che ha insistito nel suo credito. Quanto alla prescrizione, ha prodotto i vari solleciti di pagamento riferiti alle fatture oggetto dell'ingiunzione fiscale, sostenendo che il dies a quo inizia a decorrere dalla scadenza della fattura specialmente laddove il suo ricevimento sia rimasto stato incontestato. Ha riconosciuto il pagamento dopo l'emissione dell'ingiunzione della somma di Euro 5.560,55 e richiamato, circa il funzionamento del contatore, l'art. B. 35 del R.S.I.I. e gli obblighi di diligenza imposti all'utente.
Espletata la mediazione senza esito favorevole, la causa, istruita solo con produzioni documentali, è approdata alla decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Anzitutto deve rilevarsi come delle fatture oggetto dell'ingiunzione siano state pagate, come riconosciuto dalla stessa convenuta, quelle recanti i n.ri 952471 del 2019, 1282914 del 2019, 1179673 del 2021 e 2284764 del 2021 per il complessivo importo di Euro 5.560,55.
Vanno esaminate le altre sotto il profilo della prescrizione, tenendo presente che, avendo tutte le fatture indicate nell'ingiunzione scadenza successiva all'1.1.2020, deve applicarsi il termine di prescrizione biennale.
La prima è la fattura 1905264 emessa il 5.12.2019 di Euro 24,54 e riferita a consumi compresi nel biennio precedente e esattamente tra il 29.8.2019 e il 21.11.2019. Il credito va ritenuto prescritto, non essendovi prima della notifica dell'ingiunzione atti interruttivi utili (nessuno dei solleciti di pagamento prodotti fa riferimento a questa fattura).
La seconda fattura è la n. 587381 del 2020 di Euro 1.947,15, relativa ai consumi compresi tra il 21.11.2019 e il 12.3.2020. A questa fa riferimento il sollecito di pagamento del 7.10.2020 n. 52139/012345 che è stato comunicato all'amministratore del allora in carica in data 20.10.2020; da questa data ha avuto inizio un Parte_1
altro biennio, avente scadenza il 19.10.2022, data entro la quale non è intervenuto alcun ulteriore atto di sollecito o comunque nessun altro atto interruttivo, sicché anche questo credito alla data di notifica dell'ingiunzione era prescritto.
Vi è poi la fattura 1400918 del 2020 di Euro 5.402,80 per i consumi compresi tra il
12.3.2020 e il 23.7.2020. Anche in tal caso vi è il sollecito di pagamento del 27.10.2020
n. 52142/013679 che è stato ricevuto dal in data 9.11.2020. Riferito a tale Parte_1
fattura è anche il sollecito n. 52145/007622 del 17.11.2020 ricevuto l'1.12.2020, senza che però nei successivi due anni siano intervenuti altri atti interruttivi. Anche tale credito è dunque prescritto.
Si esamina ora la fattura 2146938 del 2020 di Euro 2.054,21, riguardante i consumi dal 23.7.2020 al 30.10.2020. Il sollecito di pagamento è quello n. 050073/005442 del
7.12.2023, ricevuto dall'amministratrice il 20.12.2023 e dunque dopo che erano già decorsi i due anni decorrenti dalla data dei consumi, dal cui momento poteva essere esercitato il diritto al loro pagamento. La conclusione è dunque la stessa di quella relativa alle precedenti fatture.
La fattura 1184607 del 2022 di Euro 6.460,22, avente scadenza il 20.9.2022, richiama i consumi compresi tra il 16.2.2022 e il 28.6.2022. Per tale fattura non è stato prodotto alcun sollecito, ma in data 2.5.2024 è stata notificata l'ingiunzione che occupa;
questa avrebbe interrotto la prescrizione per i crediti maturati in relazione ai consumi compresi tra il 3.5.2022 e il 28.6.2022; non essendovi, tuttavia, elementi per individuare esattamente quanti metri cubi d'acqua (con relativi oneri accessori) siano addebitabili al ed essendo onere di dimostrare l'interruzione della Parte_1 CP_2
prescrizione, neppure questo credito può riconoscersi.
La fattura 2000391 del 2022 è stata emessa per l'importo di Euro 7.458,03 ed è relativa a consumi compresi tra il 28.6.2022 e il 16.11.2022; a questa è riferito il sollecito del
6.12.2023 n. 04998/015992 della cui ricezione non vi è prova. Tuttavia, considerando che la notifica dell'ingiunzione ha interrotto la prescrizione per i consumi verificatisi dopo il 3.5.2022 e che quelli di cui alla fattura sono tutti successivi, il diritto deve essere riconosciuto.
La fattura 639128 del 2023 di Euro 1794,61 ha ad oggetto i consumi compresi tra il
6.11.2022 e l'8.3.2023, tutti antecedenti al biennio che ha preceduto la notifica dell'ingiunzione.
Infine, la fattura 1393874 di Euro 6.299,48 comprende i consumi dall'8.3.23 al 14.7.23; vi è il sollecito n. 050719/00662 del 5.1.2024, ma manca la prova della sua ricezione;
in ogni caso, la notifica dell'ingiunzione ha determinato l'interruzione della prescrizione di tutti i crediti relativi a quei consumi, essendo avvenuta entro il successivo biennio.
Dunque, il credito che può riconoscersi va ridotto al minor importo di Euro 15.552,12.
Anche questo credito rientra nella contestazione relativa al malfunzionamento del contatore che è stato sostituito nel maggio del 2024. Anzitutto, deve osservarsi come le censure al riguardo siano alquanto generiche e come le lettere di reclamo, oltre ad essere state prodotte solo in sede di offerta di prova contraria, non sono accompagnate da alcuna prova della ricezione da parte di LG in ogni caso il criterio per CP_2
cui le registrazioni del contatore sono assistite da una mera presunzione semplice, sovvertibile con una prova contraria, con la conseguenza che in caso di contestazione sul quantum rilevato incombe sul somministrante l'onere di provare il corretto funzionamento del contatore e sul somministrato quello di dimostrare che il consumo eccessivo è dipeso da fattori esterni non controllabili e non evitabili con la diligente custodia dell'impianto. Egli, dunque, deve provare che l'elevato consumo non può essere derivato da perdite del proprio impianto e che il bene servito dall'utenza è stato vigilato in maniera da scongiurare l'intervento di terzi sul contatore o sull'uso dell'acqua (così Cass. 7045 del 2018 e 23699 del 2016). Questi essendo i criteri applicabili, occorre rilevare come l'utente non abbia dimostrato la perfetta funzionalità del suo impianto né che non ne sia stato mai fatto un uso anomalo e incontrollato da parte di terzi e come neppure abbia dimostrato il corretto funzionamento dei CP_2
contatori. Tanto riconduce al dato iniziale e, dunque, alla non scalfitta presunzione di conformità dei consumi registrati a quelli effettivi.
Sulla legittimità del credito per partite pregresse ci si limita a richiamare quanto di recente chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione (23858 del
2025).
Il riconoscimento di un minor importo a credito di determina la revoca CP_2
dell'ingiunzione e la sua sostituzione con la condanna di al Parte_1
pagamento in favore della convenuta della somma di Euro 15.552,12 oltre interessi di mora, come previsto dal R.S.I.I.
L'esito del giudizio (che ha visto in sostanza dimezzate le pretese della convenuta) determina la decisione di compensare nella metà le spese di lite che nella restante quota il Condominio dovrà rifondere alla convenuta.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'opposizione:
- revoca l'ingiunzione n. 54757/401/2024;
- accerta e dichiara che è debitore verso per Parte_1 CP_2
le fatture di cui all'ingiunzione revocata nei limiti dell'importo di Euro 15.552,12;
- condanna al pagamento in favore di della Parte_1 CP_2
somma di Euro 15.552,12, oltre interessi di mora di cui al R.S.I.I.;
- condanna alla rifusione in favore di della Parte_1 CP_2
quota di un mezzo delle spese di lite, quota liquidata in Euro 3.500,00, oltre rimborso forfetario ed accessori di elegge, con compensazione della restante quota di un mezzo.
Sassari, 16.10.2025
Il Giudice
dott.ssa Ada Gambardella