CA
Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 16/01/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1406/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.:
Dott. Nicola La Mantia Presidente
Dott.ssa Marcella Murana Consigliere
Dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1406/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
Romualda Grillone ), ed elettivamente domiciliata in Catania, C.F._1
VIA G. LEOPARDI 23, presso l'avv. GRASSO ORAZIO,
RECLAMANTE contro
(C.F. ), in persona del liquidatore giudiziale rag. CP_1 P.IVA_2 CP_2
, con il patrocinio dell'avv. SPADARO CRISTINA, elettivamente domiciliata
[...]
in VIA SANTA LUCIA 15 80132 NAPOLI, presso il difensore avv. SPADARO
CRISTINA
RECLAMATA
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
All'udienza del 8.1.2025 le parti formulavano le loro conclusioni come da verbale in atti e la causa veniva trattenuta in decisione senza la concessione di termini.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza n. 258/2024, pubblicata in data 7.10.2024, il Tribunale di Catania, accogliendo il ricorso presentato dalla debitrice, dichiarava aperta la liquidazione controllata di ai sensi degli artt. 268 ss. CCII, ritenendone sussistenti i CP_1
presupposti di legge, e nominava liquidatore l'OCC costituito nella CP_3
persona del gestore della crisi già nominato rag. . Controparte_2
Avverso la detta sentenza proponeva reclamo ex art. 51 CCII la creditrice Parte_1
[...]
Fissata l'udienza di trattazione per l'8.1.2025 ed eseguita la notifica, si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data 27.12.2024 la società ammessa alla liquidazione controllata in persona del liquidatore giudiziale.
All'udienza dell'8.1.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
Preliminarmente va evidenziato come la richiesta di concessione di termine a difesa presentata all'udienza dell'8.1.2025 dalla reclamante, motivata sulla base della necessità di esame del cospicuo compendio documentale prodotto dalla resistente, non possa essere accolta atteso che, come anticipato, la costituzione in giudizio della reclamata è avvenuta tempestivamente, ossia prima dei dieci giorni antecedenti l'udienza, con la conseguenza che la reclamante ha avuto a disposizione il tempo stabilito dalla legge per esaminare la documentazione prodotta ed eventualmente dedurre a verbale.
Ciò posto ritiene la Corte che il reclamo sia infondato e vada rigettato.
In diritto va premesso che la normativa applicabile nel caso a mani sia quella risultante dal Decreto Correttivo Ter al CCII di cui L. Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (il cui art. 56, comma 4, recita: “Salva diversa disposizione, il presente decreto si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai
pagina 2 di 8 sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente”), sia che si voglia intendere come “pendente” la procedura di liquidazione controllata in conseguenza della sola presentazione del ricorso introduttivo, sia perché risulterebbe in ogni caso pendente il procedimento unitario instaurato ex art. 40 CCII, applicabile alla liquidazione controllata giusta il rinvio contenuto nell'art. 270, comma 5, CCII.
Segnatamente vanno quindi applicati, nel testo risultante dal Correttivo Ter:
l'art. 268 CCII, secondo cui:
“
1. Il debitore in stato di sovraindebitamento può domandare con ricorso al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2, l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni.
2. omissis
3. Quando la domanda è proposta da un creditore nei confronti di un debitore persona fisica non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie. Il debitore eccepisce l'impossibilità di acquisire attivo entro la prima udienza allegando all'attestazione i documenti di cui all'articolo 283, comma 3. Se il debitore dimostra di aver presentato all'OCC la richiesta di cui al primo periodo e l'attestazione non è ancora stata redatta, il giudice concede un termine non superiore a sessanta giorni per il deposito dell'attestazione.
Quando la domanda di apertura della liquidazione controllata è proposta dal debitore persona fisica, si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC attesta che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie”;
pagina 3 di 8 l'art. 269 CCII, secondo cui:
“
1. Il ricorso può essere presentato personalmente dal debitore, con l'assistenza dell'OCC.
2. Al ricorso deve essere allegata una relazione, redatta dall'OCC, che esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustri la situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore. La relazione indica le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni e contiene l'attestazione di cui all'articolo
268, comma 3, quarto periodo”;
l'art. 270 CCII, secondo cui:
“
1. Il tribunale, in assenza di domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV e verificati i presupposti di cui agli articoli 268 e 269, dichiara con sentenza l'apertura della liquidazione controllata. La sentenza produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 256”.
In fatto va invece premesso che reclamante e reclamata sono contrapposte in una causa civile avente ad oggetto la risoluzione del contratto di agenzia tra di loro intercorso, nell'ambito della quale è stata emessa, dal Tribunale di Vicenza, sentenza n. 1255/2024 pubblicata il 24/06/2024, con cui è stata accolta la domanda proposta da Parte_1
e per l'effetto sono stati condannati in solido ed il suo legale
[...] CP_1
rappresentante dell'epoca al pagamento della somma di € 32.627,41, Parte_2
a titolo di indennità da mancato preavviso, oltre accessori e spese di lite, mentre è stata rigettata la domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta avente ad oggetto il pagamento dell'indennità di cui all'art. 1751 c.c.
Avverso la detta sentenza è stato proposto appello sia da che da CP_1 Parte_2
, attualmente pendente dinanzi alla Corte di Appello di Venezia, nell'ambito del
[...]
quale si è costituita la liquidazione controllata di che ha insistito nella CP_1
richiesta di riforma della sentenza appellata e nell'accoglimento della domanda riconvenzionale.
pagina 4 di 8 In forza della sentenza appellata è pendente procedimento di esecuzione forzata in danno di . Parte_2
Tanto premesso vanno esaminati i motivi posti a fondamento del reclamo avverso la sentenza di apertura della liquidazione controllata di pronunciata dal CP_1
Tribunale di Catania.
Con il primo motivo di reclamo si duole della asserita Pt_1 Parte_1
efficacia esterna della procedura controllata, a cui è stata ammessa rispetto CP_1
al credito da essa reclamante vantato nei confronti di persona fisica Parte_2
in forza della sopra citata sentenza del Tribunale di Venezia.
Ritiene la Corte che il motivo in questione sia del tutto infondato in quanto non è affatto vero che l'ammissione alla liquidazione controllata di spieghi effetti nei CP_1
confronti nei confronti del coobbligato in solido rimasto in bonis Parte_2
(nei confronti del quale – come pacificamente avviene nel caso di fallimento – il creditore può senz'altro agire, in via ordinaria, al fine di ottenere il pagamento integrale del dovuto;
v. tra le molte Cass., sez. I, 15 febbraio 2016, n. 2902; Cass., sez. III, 24 febbraio 2011, n. 4464; Cass., sez. I, 9 luglio 2005, n. 14468).
Con il secondo motivo di reclamo si duole della Parte_1
“Insussistenza dei presupposti previsti dall'art. 268 n.3 ult. Periodo CCII: infondatezza delle azioni giudiziarie di illogicità palese della condotta della stessa”. CP_1
Anche questo motivo di reclamo si appalesa infondato atteso che, come detto, la liquidazione controllata di si è costituita nel giudizio di appello proposto CP_1
dalla società in bonis, insistendo nell'accoglimento della domanda riconvenzionale da essa a suo tempo spiegata, in tal modo lasciando inequivocabilmente intendere che attraverso detta domanda sarebbe possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, dovendosi soltanto aggiungere che, in difetto di elementi concreti addotti dalla reclamante, non sia affatto possibile, in questa sede, escludere la fondatezza della domanda in questione.
Con il terzo motivo di reclamo ha denunciato la violazione Parte_1
pagina 5 di 8 dell'art. 269, comma 2, CCII.
Segnatamente, secondo la reclamante “La società è stata costituita dal sig CP_1
il 6 ottobre 2014 allo scopo di farla subentrare a sé nel contratto di Persona_1
agenzia stipulato con (Documento 4: sentenza n.1255/2024 Parte_1
pag.13). Da quella data fino alla cessazione, il contratto è proseguito fino al recesso per giusta causa dell'attuale ricorrente e da cui poi l'instaurazione della causa
RG.7161/2021 presso il Tribunale di Vicenza culminata nella sentenza al documento 4.
La causa principale di indebitamento di è connaturata quindi alla sua CP_1
costituzione: essa è stata costituita per sostituirsi, con autonomia patrimoniale rispetto ai beni personali del suo legale rappresentante, al sig che originariamente agiva Per_1
come agente-persona fisica nel rapporto con CV1270 per esigenze contingenti dello stesso palesate successivamente (cfr. doc 6 del giudizio di primo grado: PPT della moglie). ha incamerato tutte le provvigioni e le indennità. E' evidente che CP_1
abbia costituito uno “schermo” dietro cui ha agito per ottenere i CP_1 Per_1
benefici di netta autonomia patrimoniale della società rispetto ai propri, agendo così sul mercato indisturbato”.
Orbene, anche a volere ipotizzare che, specie tenuto conto della novella apportata all'art. 269, comma 2, CCII (in forza della quale è stato aggiunto che la relazione dell'OCC debba indicare “le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni”), l'ammissione alla liquidazione controllata presupponga un giudizio di meritevolezza del debitore, sembra evidente che le sopra riportate argomentazioni siano ben lungi da potere essere poste a fondamento della sua esclusione.
Invero, ferma la sicura liceità dell'operazione realizzata consensualmente dalle parti del contratto di agenzia in forza della quale all'agente persona fisica è Parte_2
subentrata la società di capitali di cui il predetto è stato legale rappresentante, non si può non osservare come i rapporti commerciali tra le parti siano proseguiti regolarmente per circa sei anni prima di sfociare nella loro litigiosa conclusione, di talché le valutazioni,
pagina 6 di 8 in chiave retrospettiva, addotte dalla reclamante, si appalesano del tutto inconsistenti, non potendosi sostenere che le ragioni che hanno condotto alla costituzione della società di capitali valgano ad escludere che la stessa possa accedere alla liquidazione controllata.
Anche il quarto motivo di reclamo verte sul tema della meritevolezza del debitore e si appalesa parimenti infondato.
Con esso ha sostenuto che la mancanza di diligenza di Parte_1 [...]
e del suo legale rappresentante risultano dalla vicenda CP_1 Parte_2
processuale che li ha visti soccombenti nella causa celebrata dinanzi al Tribunale di
Vicenza.
Ritiene la Corte che anche questo motivo di reclamo sia infondato perché in primo luogo la vicenda che vede contrapposte le parti di questo giudizio nella causa civile più volte sopra citata è ancora in corso e non è possibile, né è esigibile in questa sede, operare alcuna previsione in ordine all'esito finale del causa e poi perché, in ogni caso, ai fini di un eventuale giudizio sulla diligenza che in ipotesi abbia determinato l'assunzione dei debiti di cui la stessa deve rispondere, non ci si potrebbe limitare ad prendere in considerazione il solo debito (sub iudice) nei confronti della reclamante, dovendosi piuttosto avere riguardo all'intero passivo, su cui non si Parte_1
pronuncia.
Con l'ultimo motivo di reclamo si denuncia la insussistenza dei presupposti richiesti dagli artt. 282 e 280 CCII ai fini dell'esdebitazione.
Fermo restando l'estraneità di in proprio al tema agitato nel motivo Parte_2
di reclamo in esame (atteso che mai il predetto potrebbe essere esdebitato dal debito di cui dovrebbe, secondo la sentenza del Tribunale di Vicenza, rispondere in solido, solo perché la società, in ipotesi, dovesse godere del detto beneficio), il tema della eventuale esdebitazione di andrà posto nei tempi e secondo la procedura espressamente CP_1
prevista dall'art. 280 CCII e si appalesa, in questa sede, del tutto inammissibile.
In definitiva, quindi, sotto ogni profilo il reclamo deve essere respinto.
pagina 7 di 8 Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo nella causa n. 1406/2024 RG avente ad oggetto il reclamo proposto da avverso la sentenza di Parte_1
apertura della liquidazione controllata di n. 258/2024, pronunciata dal CP_1
Tribunale di Catania in data 7.10.2024: rigetta il reclamo.
Condanna la reclamante al pagamento delle spese di lite sostenute dalla reclamata, che liquida in € 1.500,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art.13 comma 1 quater del D.P.R. 30.5.2002 n.115 per il versamento, da parte della reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 15 gennaio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. N. La Mantia
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.:
Dott. Nicola La Mantia Presidente
Dott.ssa Marcella Murana Consigliere
Dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1406/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
Romualda Grillone ), ed elettivamente domiciliata in Catania, C.F._1
VIA G. LEOPARDI 23, presso l'avv. GRASSO ORAZIO,
RECLAMANTE contro
(C.F. ), in persona del liquidatore giudiziale rag. CP_1 P.IVA_2 CP_2
, con il patrocinio dell'avv. SPADARO CRISTINA, elettivamente domiciliata
[...]
in VIA SANTA LUCIA 15 80132 NAPOLI, presso il difensore avv. SPADARO
CRISTINA
RECLAMATA
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
All'udienza del 8.1.2025 le parti formulavano le loro conclusioni come da verbale in atti e la causa veniva trattenuta in decisione senza la concessione di termini.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza n. 258/2024, pubblicata in data 7.10.2024, il Tribunale di Catania, accogliendo il ricorso presentato dalla debitrice, dichiarava aperta la liquidazione controllata di ai sensi degli artt. 268 ss. CCII, ritenendone sussistenti i CP_1
presupposti di legge, e nominava liquidatore l'OCC costituito nella CP_3
persona del gestore della crisi già nominato rag. . Controparte_2
Avverso la detta sentenza proponeva reclamo ex art. 51 CCII la creditrice Parte_1
[...]
Fissata l'udienza di trattazione per l'8.1.2025 ed eseguita la notifica, si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data 27.12.2024 la società ammessa alla liquidazione controllata in persona del liquidatore giudiziale.
All'udienza dell'8.1.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
Preliminarmente va evidenziato come la richiesta di concessione di termine a difesa presentata all'udienza dell'8.1.2025 dalla reclamante, motivata sulla base della necessità di esame del cospicuo compendio documentale prodotto dalla resistente, non possa essere accolta atteso che, come anticipato, la costituzione in giudizio della reclamata è avvenuta tempestivamente, ossia prima dei dieci giorni antecedenti l'udienza, con la conseguenza che la reclamante ha avuto a disposizione il tempo stabilito dalla legge per esaminare la documentazione prodotta ed eventualmente dedurre a verbale.
Ciò posto ritiene la Corte che il reclamo sia infondato e vada rigettato.
In diritto va premesso che la normativa applicabile nel caso a mani sia quella risultante dal Decreto Correttivo Ter al CCII di cui L. Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (il cui art. 56, comma 4, recita: “Salva diversa disposizione, il presente decreto si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai
pagina 2 di 8 sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente”), sia che si voglia intendere come “pendente” la procedura di liquidazione controllata in conseguenza della sola presentazione del ricorso introduttivo, sia perché risulterebbe in ogni caso pendente il procedimento unitario instaurato ex art. 40 CCII, applicabile alla liquidazione controllata giusta il rinvio contenuto nell'art. 270, comma 5, CCII.
Segnatamente vanno quindi applicati, nel testo risultante dal Correttivo Ter:
l'art. 268 CCII, secondo cui:
“
1. Il debitore in stato di sovraindebitamento può domandare con ricorso al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2, l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni.
2. omissis
3. Quando la domanda è proposta da un creditore nei confronti di un debitore persona fisica non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie. Il debitore eccepisce l'impossibilità di acquisire attivo entro la prima udienza allegando all'attestazione i documenti di cui all'articolo 283, comma 3. Se il debitore dimostra di aver presentato all'OCC la richiesta di cui al primo periodo e l'attestazione non è ancora stata redatta, il giudice concede un termine non superiore a sessanta giorni per il deposito dell'attestazione.
Quando la domanda di apertura della liquidazione controllata è proposta dal debitore persona fisica, si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC attesta che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie”;
pagina 3 di 8 l'art. 269 CCII, secondo cui:
“
1. Il ricorso può essere presentato personalmente dal debitore, con l'assistenza dell'OCC.
2. Al ricorso deve essere allegata una relazione, redatta dall'OCC, che esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustri la situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore. La relazione indica le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni e contiene l'attestazione di cui all'articolo
268, comma 3, quarto periodo”;
l'art. 270 CCII, secondo cui:
“
1. Il tribunale, in assenza di domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV e verificati i presupposti di cui agli articoli 268 e 269, dichiara con sentenza l'apertura della liquidazione controllata. La sentenza produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 256”.
In fatto va invece premesso che reclamante e reclamata sono contrapposte in una causa civile avente ad oggetto la risoluzione del contratto di agenzia tra di loro intercorso, nell'ambito della quale è stata emessa, dal Tribunale di Vicenza, sentenza n. 1255/2024 pubblicata il 24/06/2024, con cui è stata accolta la domanda proposta da Parte_1
e per l'effetto sono stati condannati in solido ed il suo legale
[...] CP_1
rappresentante dell'epoca al pagamento della somma di € 32.627,41, Parte_2
a titolo di indennità da mancato preavviso, oltre accessori e spese di lite, mentre è stata rigettata la domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta avente ad oggetto il pagamento dell'indennità di cui all'art. 1751 c.c.
Avverso la detta sentenza è stato proposto appello sia da che da CP_1 Parte_2
, attualmente pendente dinanzi alla Corte di Appello di Venezia, nell'ambito del
[...]
quale si è costituita la liquidazione controllata di che ha insistito nella CP_1
richiesta di riforma della sentenza appellata e nell'accoglimento della domanda riconvenzionale.
pagina 4 di 8 In forza della sentenza appellata è pendente procedimento di esecuzione forzata in danno di . Parte_2
Tanto premesso vanno esaminati i motivi posti a fondamento del reclamo avverso la sentenza di apertura della liquidazione controllata di pronunciata dal CP_1
Tribunale di Catania.
Con il primo motivo di reclamo si duole della asserita Pt_1 Parte_1
efficacia esterna della procedura controllata, a cui è stata ammessa rispetto CP_1
al credito da essa reclamante vantato nei confronti di persona fisica Parte_2
in forza della sopra citata sentenza del Tribunale di Venezia.
Ritiene la Corte che il motivo in questione sia del tutto infondato in quanto non è affatto vero che l'ammissione alla liquidazione controllata di spieghi effetti nei CP_1
confronti nei confronti del coobbligato in solido rimasto in bonis Parte_2
(nei confronti del quale – come pacificamente avviene nel caso di fallimento – il creditore può senz'altro agire, in via ordinaria, al fine di ottenere il pagamento integrale del dovuto;
v. tra le molte Cass., sez. I, 15 febbraio 2016, n. 2902; Cass., sez. III, 24 febbraio 2011, n. 4464; Cass., sez. I, 9 luglio 2005, n. 14468).
Con il secondo motivo di reclamo si duole della Parte_1
“Insussistenza dei presupposti previsti dall'art. 268 n.3 ult. Periodo CCII: infondatezza delle azioni giudiziarie di illogicità palese della condotta della stessa”. CP_1
Anche questo motivo di reclamo si appalesa infondato atteso che, come detto, la liquidazione controllata di si è costituita nel giudizio di appello proposto CP_1
dalla società in bonis, insistendo nell'accoglimento della domanda riconvenzionale da essa a suo tempo spiegata, in tal modo lasciando inequivocabilmente intendere che attraverso detta domanda sarebbe possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, dovendosi soltanto aggiungere che, in difetto di elementi concreti addotti dalla reclamante, non sia affatto possibile, in questa sede, escludere la fondatezza della domanda in questione.
Con il terzo motivo di reclamo ha denunciato la violazione Parte_1
pagina 5 di 8 dell'art. 269, comma 2, CCII.
Segnatamente, secondo la reclamante “La società è stata costituita dal sig CP_1
il 6 ottobre 2014 allo scopo di farla subentrare a sé nel contratto di Persona_1
agenzia stipulato con (Documento 4: sentenza n.1255/2024 Parte_1
pag.13). Da quella data fino alla cessazione, il contratto è proseguito fino al recesso per giusta causa dell'attuale ricorrente e da cui poi l'instaurazione della causa
RG.7161/2021 presso il Tribunale di Vicenza culminata nella sentenza al documento 4.
La causa principale di indebitamento di è connaturata quindi alla sua CP_1
costituzione: essa è stata costituita per sostituirsi, con autonomia patrimoniale rispetto ai beni personali del suo legale rappresentante, al sig che originariamente agiva Per_1
come agente-persona fisica nel rapporto con CV1270 per esigenze contingenti dello stesso palesate successivamente (cfr. doc 6 del giudizio di primo grado: PPT della moglie). ha incamerato tutte le provvigioni e le indennità. E' evidente che CP_1
abbia costituito uno “schermo” dietro cui ha agito per ottenere i CP_1 Per_1
benefici di netta autonomia patrimoniale della società rispetto ai propri, agendo così sul mercato indisturbato”.
Orbene, anche a volere ipotizzare che, specie tenuto conto della novella apportata all'art. 269, comma 2, CCII (in forza della quale è stato aggiunto che la relazione dell'OCC debba indicare “le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni”), l'ammissione alla liquidazione controllata presupponga un giudizio di meritevolezza del debitore, sembra evidente che le sopra riportate argomentazioni siano ben lungi da potere essere poste a fondamento della sua esclusione.
Invero, ferma la sicura liceità dell'operazione realizzata consensualmente dalle parti del contratto di agenzia in forza della quale all'agente persona fisica è Parte_2
subentrata la società di capitali di cui il predetto è stato legale rappresentante, non si può non osservare come i rapporti commerciali tra le parti siano proseguiti regolarmente per circa sei anni prima di sfociare nella loro litigiosa conclusione, di talché le valutazioni,
pagina 6 di 8 in chiave retrospettiva, addotte dalla reclamante, si appalesano del tutto inconsistenti, non potendosi sostenere che le ragioni che hanno condotto alla costituzione della società di capitali valgano ad escludere che la stessa possa accedere alla liquidazione controllata.
Anche il quarto motivo di reclamo verte sul tema della meritevolezza del debitore e si appalesa parimenti infondato.
Con esso ha sostenuto che la mancanza di diligenza di Parte_1 [...]
e del suo legale rappresentante risultano dalla vicenda CP_1 Parte_2
processuale che li ha visti soccombenti nella causa celebrata dinanzi al Tribunale di
Vicenza.
Ritiene la Corte che anche questo motivo di reclamo sia infondato perché in primo luogo la vicenda che vede contrapposte le parti di questo giudizio nella causa civile più volte sopra citata è ancora in corso e non è possibile, né è esigibile in questa sede, operare alcuna previsione in ordine all'esito finale del causa e poi perché, in ogni caso, ai fini di un eventuale giudizio sulla diligenza che in ipotesi abbia determinato l'assunzione dei debiti di cui la stessa deve rispondere, non ci si potrebbe limitare ad prendere in considerazione il solo debito (sub iudice) nei confronti della reclamante, dovendosi piuttosto avere riguardo all'intero passivo, su cui non si Parte_1
pronuncia.
Con l'ultimo motivo di reclamo si denuncia la insussistenza dei presupposti richiesti dagli artt. 282 e 280 CCII ai fini dell'esdebitazione.
Fermo restando l'estraneità di in proprio al tema agitato nel motivo Parte_2
di reclamo in esame (atteso che mai il predetto potrebbe essere esdebitato dal debito di cui dovrebbe, secondo la sentenza del Tribunale di Vicenza, rispondere in solido, solo perché la società, in ipotesi, dovesse godere del detto beneficio), il tema della eventuale esdebitazione di andrà posto nei tempi e secondo la procedura espressamente CP_1
prevista dall'art. 280 CCII e si appalesa, in questa sede, del tutto inammissibile.
In definitiva, quindi, sotto ogni profilo il reclamo deve essere respinto.
pagina 7 di 8 Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo nella causa n. 1406/2024 RG avente ad oggetto il reclamo proposto da avverso la sentenza di Parte_1
apertura della liquidazione controllata di n. 258/2024, pronunciata dal CP_1
Tribunale di Catania in data 7.10.2024: rigetta il reclamo.
Condanna la reclamante al pagamento delle spese di lite sostenute dalla reclamata, che liquida in € 1.500,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art.13 comma 1 quater del D.P.R. 30.5.2002 n.115 per il versamento, da parte della reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 15 gennaio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. N. La Mantia
pagina 8 di 8