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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/02/2025, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del Dott. Mattia
Caputo, in funzione di Giudice di primo grado, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 9792/2020, avente ad oggetto: cessione dei crediti
TRA
(P.IVA: ) in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto di citazione, dagli Avv.ti
Paolo Bonalume, Giovanni Gomez Paloma e Giuseppe Cardona, preso il cui studio, sito in Milano al corso Magenta n. 84, elettivamente domicilia;
- PARTE ATTRICE
E
(C.F.: ), in persona del p.t., Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata su foglio separato dal quale
è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente la comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv.
Gabriele Gambardella, presso il cui studio, sito in Minori alla via Gerardo
Amato n. 10, elettivamente domicilia;
- PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da scritti difensivi e note depositate perl'udienza del 23/10/2024 tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Proc. N.R.G.A.C. 9792/2020 - Sentenza MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato la Parte_1
ha convenuto in giudizio il , deducendo: che
[...] Controparte_1
con il presente giudizio essa intende ottenere il pagamento dei seguenti crediti, di cui è divenuta titolare in virtù di contratti di cessione “pro soluto”, stipulati mediante scrittura privata autentica da Notaio e notificati a parte convenuta:
i. € 15.622,58 per sorte capitale, portati dalle fatture emesse dalle società
“ENEL SOLE” S.r.l. ed “OLIVETTI” S.p.A., analiticamente indicate nell'elenco che si produce sub doc. 3;
ii. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale: “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale – scadenza riportata nell'elenco prodotto sub doc. 3
(colonna “Data Scadenza”) – sino al saldo;
iii. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: − nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4
c.c., e con decorrenza dalla data di notifica del presente atto iv. € 320,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di €
40,00 moltiplicato per ciascuna delle n. 8 fatture costituenti la predetta sorte capitale oggetto del giudizio;
v. € 7.815,45 a titolo di ulteriori interessi di mora – ulteriori, appunto,
Proc. N.R.G.A.C. 9792/2020 - Sentenza rispetto a quelli indicati al precedente punto ii – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del convenuto ente, di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta di cui al punto i vi. gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.:
− nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e
5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4
c.c.
e con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
vii. € 2.800,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di
€ 40 moltiplicato per ciascuna delle n. 70 fatture il cui tardivo pagamento da parte di parte convenuta ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito;
che i crediti per sorte capitale sussistenti in capo ad essa nei confronti di parte convenuta oggetto del presente giudizio ammontano ad € 15.622,58 e sono portati dalle fatture emesse dalle summenzionate società e riportate nell'elenco prodotto sub doc. 3; che tali fatture:− sono state emesse dalle summenzionate società a titolo di corrispettivo di forniture oppure prestazioni di servizi erogati in favore di parte convenuta e − sono state cedute dalle summenzionate società all'esponente mediante i contratti di cessione dei crediti, che sono stati redatti in forma di scrittura privata autenticata da Notaio e notificati a parte convenuta, che verranno prodotti in corso di causa;
che tali contratti di cessione hanno avuto ad oggetto, oltre alla sorte capitale dei crediti, anche i relativi interessi di mora maturati e
Proc. N.R.G.A.C. 9792/2020 - Sentenza maturandi;
che per mero scrupolo, in via subordinata essa avanza sin d'ora domanda di condanna di parte convenuta al pagamento di un importo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041
c.c., corrispondente all'ammontare delle fatture costituenti la predetta sorte capitale insoluta di € 15.622,58, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
che essa ha, altresì, diritto al pagamento degli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale di € 15.622,58, interessi anch'essi ceduti in forza dei medesimi contratti di cessione prodotti sub doc. 6; che per quanto concerne la misura, essa è quella “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/2002 come novellato dal D. Lgs. n. 192/2012, vale a dire tasso BCE maggiorato di 8 punti percentuali;
che per quanto, invece, concerne la decorrenza, gli interessi decorrono dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale – scadenza indicata in relazione a ciascuna fattura nell'elenco prodotto sub doc. 3 (colonna “Data
Scadenza”) – sino al saldo;
che, in virtù di quanto previsto dall'art. 1283
c.c., essa ha, altresì, diritto al pagamento degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da almeno sei mesi;
che tale diritto è, inequivocabilmente, comprovato dal fatto che, come risulta dall'elenco prodotto sub doc. 3, alla data odierna i termini di pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale sono scaduti da oltre sei mesi;
In ogni caso, come appena rilevato, si ribadisce che gli interessi anatocistici sono dovuti con riferimento a quella porzione di interessi di mora che sia già scaduta da almeno sei mesi alla data di notifica del presente atto;
che per quanto concerne la misura, essa è quella “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/2002 come novellato dal D. Lgs. n.
192/2012. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c. e, quanto, invece, alla decorrenza, in virtù di quanto previsto
Proc. N.R.G.A.C. 9792/2020 - Sentenza dall'art. 1283 c.c., gli interessi anatocistici sono dovuti con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
che in virtù di quanto previsto dall'art. 6
D. Lgs. n. 231/2002, come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, l'esponente ha, altresì, diritto al pagamento dell'importo di € 320,00 per il mancato pagamento di ciascuna delle fatture costituenti la predetta sorte capitale oggetto del giudizio;
che l'art. 6 D. Lgs. n. 231/2002, come novellato dal D.
Lgs. n. 192/2012, dispone che “al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito”; che nella specie, come risulta dall'elenco prodotto sub doc. 3, le fatture costituenti la sorte capitale oggetto del giudizio sono in totale n. 8; che essa è altresì, creditrice nei confronti dell'ENTE dell'importo di € 7.815,45 a titolo di interessi di mora – ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale di cui al punto 2 (sorte capitale oggetto del presente giudizio)
€ 15.622,58 – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte di parte convenuta, di crediti diversi da quelli costituenti la predetta sorte capitale;
che tali interessi di mora sono già stati fatturati:− da mediante le “Note Debito Interessi” prodotte sub doc. 4A e riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 5A; − da “Lake Securitisation” S.r.l. (che ha acquistato i relativi crediti per sorte capitale da Enel Energia S.p.A.) mediante le “Note Debito Interessi” prodotte sub doc. 4B e riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 5B, cedute dalla predetta società a che con riferimento alle Note Debito emesse da si precisa, altresì, quanto segue: - le predette società fornitrici hanno ceduto a le fatture per sorte capitale dalle medesime emesse nei confronti di parte convenuta (fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora pari ad € 7.815,45 oggetto delle Note Debito), mediante i contratti di cessione – parimenti redatti in forma di scrittura privata autenticata da Notaio e notificati a parte
Proc. N.R.G.A.C. 9792/2020 - Sentenza convenuta – che verranno prodotti in corso di causa, - con i medesimi contratti di cessione, le predette società hanno ceduto a anche i relativi interessi di mora, ha, dunque, diritto al pagamento del predetto importo di
€ 7.815,45 a titolo di interessi di mora;
che in virtù di quanto previsto dall'art. 1283 c.c., essa ha, altresì, diritto al pagamento degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori oggetto delle Note Debito e ciò in quanto, come risulta dalle Note Debito (cfr. docc. 4-5), alla data di notifica del presente atto gli interessi di mora oggetto delle Note Debito sono scaduti da oltre sei mesi;
che per quanto concerne la misura, essa è quella
“degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/2012, in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c. e, quanto, invece, alla decorrenza, in virtù di quanto previsto dall'art. 1283 c.c., gli interessi anatocistici sono dovuti con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
che per le medesime ragioni svolte sub paragrafo 5, essa ha, altresì, diritto – sempre in virtù di quanto previsto dall'art. 6 D. Lgs. n. 231/2002, come novellato dal
D. Lgs. n. 192/2012 – al pagamento dell'importo di € 40 per ciascuna delle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito;
che, come risulta dai dettagli di calcolo allegati a ciascuna
Nota Debito, le fatture tardivamente pagate da parte convenuta che hanno generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito sono in totale 70; che, di conseguenza, l'importo complessivamente dovuto a ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/2002 come novellato dal D. Lgs. n.
192/2012, in relazione alle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito, ammonta ad € 2.800,00.
In virtù di quanto innanzi esposto la ha Parte_1
formulato le seguenti conclusioni: IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di
[...]
ad ottenere il pagamento da parte del Parte_1 CP_3
.R.G.A.C. 9792/2020 - Sentenza
[...] (C.F.: ) dei seguenti crediti e, per l'effetto, CP_1 P.IVA_2
condannare il (C.F.: ) al relativo Controparte_1 P.IVA_2
pagamento in favore di Parte_1
I. € 15.622,58 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 3;
II. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale:
− “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del
D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e − con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale – scadenza riportata nell'elenco prodotto sub doc. 3 (colonna “Data Scadenza”) – sino al saldo;
III. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.:
− nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.
Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
− con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
IV. € 320,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale;
V. € 7.815,45 a titolo di interessi di mora – ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, indicati nelle presenti conclusioni sub II – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte di parte convenuta, di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta indicata nelle presenti conclusioni sub I;
VI. gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.:
− nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.
Proc. N.R.G.A.C. 9792/2020 - Sentenza Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
− con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
VII. € 2.800,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle fatture il cui tardivo pagamento da parte di parte convenuta ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito;
IN VIA SUBORDINATA: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il Parte_1
pagamento da parte del (C.F.: ) e, per Controparte_1 P.IVA_2
l'effetto, condannare il (C.F.: ) al Controparte_1 P.IVA_2
pagamento in favore di di ogni diversa somma Parte_1
che fosse ritenuta dovuta a per: Parte_1
− sorte capitale,
− interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale: “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale,
− interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
− importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alla sorte capitale;
− importo dovuto a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte di parte convenuta, di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale;
− interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle Note
Proc. N.R.G.A.C. 9792/2020 - Sentenza Debito:
- nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.
Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
− importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alle Note Debito;
IN ULTERIORMENTE SUBORDINATA: per l'eventualità in cui la parte convenuta dovesse sollevare contestazioni in ordine ai rapporti contrattuali posti a fondamento delle domande di pagamento formulate oppure dovessero essere formulati rilievi officiosi, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte del Parte_1
(C.F.: ) e, per l'effetto, condannare il Controparte_1 P.IVA_2
(C.F.: ) al pagamento in favore di Controparte_1 P.IVA_2
di ogni diversa somma che fosse ritenuta Parte_1
dovuta a per capitale, interessi e rivalutazione Parte_1
monetaria dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.; IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n.
55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive.
Si costituiva in giudizio il , deducendo: che la Controparte_1
domanda giudiziale della di cui si Parte_1
contesta in ogni caso la legittimazione sostanziale e processuale, essendo tenuta a fornire la prova sia del contratto o dei contratti esistenti tra l'amministrazione e le società sue cedenti ed il titolo in base al quale è divenuta titolare dei diritti di credito controversi, è assolutamente infondata, oltre che inammissibile, così come formulata;
che parte attrice, dilungandosi sulle ragioni del presunto credito per sorte capitale ed interessi moratori e altre somme in applicazione della normativa italiana e
Proc. N.R.G.A.C. 9792/2020 - Sentenza cavilli di quella comunitaria (dovendone scomodare le FAQ), omette di allegare le ragioni negoziali che sarebbero alla base della pretesa creditoria, al punto da non renderne comprensibile l'oggetto; che presunto credito trarrebbe origine – secondo la lettura dell'avverso atto introduttivo – da talune fatture emesse da Enel Sole S.R.L. e da Olivetti S.P.A. per presunti servizi resi al senza alcuna specificazione a quali Controparte_1
forniture si faccia riferimento, non producendo né gli atti di cessione del credito, né i contratti ceduti, né tantomeno produce le relative fatture;
che la società attrice si limita semplicemente – sostenendo appunto di essere cessionaria di Enel Sole S.R.L. e di Olivetti S.P.A. – a produrre in giudizio un mero elenco, privo di qualsivoglia efficacia probatoria e che con l'occasione si contesta integralmente, in cui è elencato il numero delle fatture (non prodotte e comunque mai specificamente riportate nell'atto introduttivo avverso) ed il relativo importo richiesto, precisando che in corso di causa provvederà a depositare la documentazione;
che la domanda, pertanto, così come formulata, è assolutamente inammissibile, anche perché non consente ad essa di difendersi compiutamente e di prendere posizione sui fatti di causa;
che non è possibile, infatti, comprendere a quale contratto di fornitura faccia riferimento, né tantomeno al tipo di pretesa economica contenuta nelle fatture (consumo ordinario di energia, conguaglio, eventuali interventi di manutenzione, ecc.); che, ad ogni modo, a) che le ipotetiche cessioni del credito non sono opponibili alla comparente ai sensi degli artt.
69 e 70 R.D. n. 2440/1923 e dell'art. 117 D.Lgs. n. 163/2006 qualora non risultanti da atto pubblico o scrittura privata autenticata e non notificate ed effettuate senza il consenso dell'amministrazione interessata e b) che le fatture richiamate, ma non allegate, sono state tempestivamente pagate direttamente alle società fornitrici dei servizi laddove il codice CIG sia stato correttamente indicato alla luce del dettato dell'art. 25 comma 3 D.L. n.
Proc. N.R.G.A.C. 9792/2020 - Sentenza 66/2014; che parte attrice non ha fornito la prova dei fatti costitutivi della domanda, in quanto l'elenco delle fatture allegato in giudizio, più simile ad un mastrino contabile, che ad una prova documentale, è assolutamente incapace di dimostrare la pretesa creditoria avversa, che avrebbe necessitato quantomeno della produzione degli atti di cessione dei crediti, dei contratti di factoring e dei contratti d di fornitura stipulato tra Enel Sole
S.R.L. e Olivetti S.P.A. ed il;
che né tantomeno la Controparte_1
potrà richiamare limitarsi a produrre le sole fatture Parte_1
richiamate nel mastrino contabile (sebbene almeno consentano di capire l'oggetto della pretesa economica); che la loro produzione, infatti, se può essere considerata bastevole per l'emissione di un monitorio (seppur con i presupposti richiesti ex art. 634 c.p.c.), non ha piena valenza probatoria nell'ambito del giudizio di merito, considerato che si tratta di atti provenienti dalla stessa parte che intende avvalersene (ancor più se non accompagnata dalla documentazione innanzi elencata;
che, di talchè, qualora tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto sia oggetto di contestazione tra le parti, la fattura, ancorchè annotata nei libri contabili, non può, data la sua natura assurgere a prova del contratto;
che nel medesimo senso si è recentemente pronunciata anche la Suprema Corte, la quale ha ribadito che la fattura commerciale è un atto giuridico a contenuto partecipativo, cioè si tratta di un atto a formazione unilaterale attraverso il quale si rendono noti alla controparte elementi negoziali, relativi ad un rapporto contrattuale tra loro intercorrente;
che, quindi, parte attrice non potrà limitarsi a produrre le fatture richiamate nell'elenco depositato, e soprattutto il relativo contratto di fornitura, ma dovrà altresì dimostrare anche l'effettiva erogazione del servizio per cui richiede il pagamento;
che, ad ogni modo, esso contesta anche la debenza degli interessi moratori ed anatocistici nella misura arbitrariamente quantificata - dalla presunta cessionaria, nonché l'ulteriore importo richiesto ai sensi dell'art. 6 del D.
Proc. N.R.G.A.C. 9792/2020 - Sentenza Lgs. n. 231/2002; che, invero, parte attrice richiede espressamente il riconoscimento di importi asseritamente dovuto ex artt. 2 e 5 del D.Lgs n.
231/02, nella misura del tasso BCE maggiorato di 8 punti percentuali, con decorrenza dal giorno successivo di scadenza delle rispettive fatture;
che, a tal proposito, se ne contestano la quantificazione arbitraria dell'importo e soprattutto la decorrenza applicata;
che, in primo luogo, con riguardo alla decorrenza, rilevata la carenza di prova anche sul punto non essendo state prodotte le pattuizioni intercorse tra il comparente Ente e i presunti creditori ceduti, è necessario premettere che, con riguardo ai debiti pecuniari delle pubbliche amministrazioni, la natura dell'obbligazione comporta che il ritardo nel pagamento non determina automaticamente gli effetti della mora, così come previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1219 c.c., comma 2, n. 3, occorrendo invece – affinché sorga la responsabilità da tardivo adempimento con conseguente obbligo di corresponsione degli interessi moratori e di risarcimento dell'eventuale maggior danno – la costituzione in mora mediante intimazione scritta;
che, pertanto, la parte attrice non potrà invocare il diritto agli interessi moratori a decorrere dal giorno successivo a quella di scadenza delle fatture, ma che deve essere individuata nella notifica della specifica messa in mora;
che, in secondo luogo, con riferimento alla quantificazione, si contesta il “quantum” preteso dalla società attrice perché arbitrariamente calcolato;
che, a tal proposito, si evidenzia sin da ora l'esigenza di effettiva verifica del tasso di interesse da applicare, eventualmente, alla somma che dovesse essere riconosciuta effettivamente dovuta alla società attrice;
che, invero, gli eventuali interessi sarebbero in ogni caso influenzati dal riconoscimento dell'effettiva sorta capitale, soprattutto a seguito delle eccezioni sopra richiamate;
che, da ultimo, con riferimento al risarcimento del danno ex art. 6 D. Lgs. 231/2002, giova evidenziare che gli interessi moratori costituiscono già un risarcimento del
Proc. N.R.G.A.C. 9792/2020 - Sentenza danno patito dal creditore, pertanto la richiesta costituirebbe una duplicazione della voce;
che, ferma tale premessa, si contesta fermamente la richiesta avversa del riconoscimento dell'importo di €.40,00, ai sensi del già richiamato art. 6, per ogni fattura, assolutamente non prevista dalla norma citata e pertanto non dovuta, perché la norma è chiaramente finalizzata a stabilire un risarcimento per le spese di recupero del credito;
che nel caso di specie, invero, il recupero del credito è unitario e la moltiplicazione del risarcimento per ogni fattura costituisce una mera strumentalizzazione ed un abuso del diritto con il fine ultimo di accrescerlo quanto più possibile;
che, fermo restando quanto già eccepito con riferimento al merito della pretesa, sotto il punto di vista processuale, si eccepisce anche la carenza di legittimazione attiva della nel formulare Parte_1
domanda subordinata di arricchimento senza giusta causa ex art. 2041 c.c. ai danni del;
che, invero, con i presunti e allo stato Controparte_1
sconosciuti contratti di cessione, Enel Sole S.R.L., Olivetti S.P.A. ed essa hanno realizzato la cessione “pro soluto” del (presunto) credito vantato nei confronti dell'Ente odierno convenuto in forza di un preciso titolo negoziale;
che questa eventualità determina una conseguenza di enorme rilievo nel caso di specie: la proposizione della domanda di un arricchimento senza causa può essere spiegata tutt'al più della originaria cedente e non dalla cessionaria per carenza di legittimazione attiva nei confronti del (presunto) debitore;
che, pertanto, l'assenza di una giusta causa nell'eventuale scompenso patrimoniale tra le parti originarie, cioè Enel Sole S.R.L., Olivetti
S.P.A. e , determinerebbe anche l'assenza del Controparte_1
(presunto) credito ceduto, con la conseguente l'impossibilità logica, ancor prima che giuridica, della cessionaria di esercitare l'azione di arricchimento senza giusta causa ai danni di un soggetto con cui non esisterebbe un nesso di causalità diretto;
che, in via subordinata, per mero tuziorismo difensivo, nell'eventualità il Tribunale ritenesse ammissibile la domanda di
Proc. N.R.G.A.C. 9792/2020 - Sentenza arricchimento senza giusta causa da parte della cessionaria, si evidenzia che – in forza dei richiamati principi processuali – la parte presunta
“impoverita” resta comunque onerata di dimostrare la propria diminuzione patrimoniale, l'arricchimento della controparte ed il nesso causale che lega i due fenomeni.
In virtù di quanto innanzi esposto il ha formulato le Controparte_1
seguenti conclusioni: - nel merito: rigettare la domanda avversa in quanto inammissibile, improponibile e/o infondata in fatto come in diritto;
- in via subordinata, ma salvo gravame: nella denegata ipotesi di parziale accoglimento dell'avversa domanda giudiziale, condannare il CP_1
a pagare il minor importo che risulterà dovuto dagli atti di causa;
[...]
- in ogni caso: condannare la al pagamento Parte_1
delle spese di lite.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita soltanto mediante produzioni documentali.
All'udienza del 23/10/2024, tenuta con la modalità di trattazione “scritta” ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., questo Giudice assegnava la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (60+20 gg.) decorrenti dalla comunicazione del predetto decreto.
Ciò posto, è ora possibile decidere la controversia.
SULLA FONDATEZZA DELLA DOMANDA ATTOREA DI CONDANNA DEL
AL PAGAMENTO DEI CREDITI ACQUISTATI IN Controparte_1
FORZA DELLE CESSIONI DEL CREDITO
La ha introdotto il presente giudizio al Parte_1
fine di ottenere la condanna del , al pagamento degli Controparte_1
importi per le causali di seguito meglio indicate:
a) Corrispettivo delle fatture per la sorte capitale emesse dalla ENEL
SOLE S.R.L. e dalla OLIVETTI S.P.A. di cui si sarebbe resa cessionaria, oltre gli interessi di mora ai sensi degli articoli 2 e 5 D.Lgs. n.
Proc. N.R.G.A.C. 9792/2020 - Sentenza 231/2002, interessi anatocistici sugli interessi di mora maturati sulla sorte capitale ai sensi degli articoli 2 e 5 D.Lgs. n. 231/2002 (in forza del richiamo a tali norme contenute nell'articolo 1284, comma 4, c.c.), nonché dell'importo di € 320,00 ai sensi dell'articolo 6, comma 2,
D.Lgs. n. 231/2002;
b) Interessi moratori derivanti dalle “Note Debito Interessi” di cui si sarebbe resa cessionaria, derivanti dal tardivo pagamento, da parte del
, dei crediti spettanti alla Lake Securitisation Controparte_1
S.R.L., nonchè gli interessi anatocistici sugli interessi di mora maturati sulla sorte capitale ai sensi degli articoli 2 e 5 D.Lgs. n.
231/2002 (in forza del richiamo a tali norme contenute nell'articolo
1284, comma 4, c.c.), nonché dell'importo di € 2.800,00 ai sensi dell'articolo 6, comma 2, D.Lgs. n. 231/2002.
La domanda attorea è fondata e va accolta nei termini che seguono.
Invero, contrariamente a quanto eccepito dall' convenuto in CP_4
ordine all'asserita carenza di prova del diritto di credito fatto valere dalla nel presente giudizio, la società attrice ha fornito la prova, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2697 c.c., dell'esistenza e dell'ammontare del credito stesso.
La parte attrice, infatti, ha prodotto:
- i contratti di cessione dei crediti notificati al Controparte_1
ceduto (cfr. all.ti 15, 16 e 17 del deposito telematico del
15/2/2022 di parte attrice e all. 19 della seconda memoria istruttoria di parte attrice);
- i contratti stipulati dalle originarie cedenti con il Controparte_1
e la documentazione comprovante l'avvenuta erogazione delle forniture ed esecuzioni delle prestazioni da queste ultime in favore della convenuta (cfr. all.ti 13, 14 del deposito telematico del 15/2/2022 di parte attrice);
Proc. N.R.G.A.C. 9792/2020 - Sentenza - le singole fatture e note di debito di cui si è resa cessionaria (cfr. all.ti
13, 14 e 18 del deposito telematico del 15/2/2022 di parte attrice).
Peraltro, deve considerarsi la contraddittorietà delle difese della parte convenuta, la quale da una parte ha eccepito il mancato assolvimento da parte della rispetto all'”onus probandi” su di essa incombente in qualità di attrice e, dall'altra parte, non contesta affatto di avere ricevuto le forniture e le prestazioni per il cui pagamento del corrispettivo e degli interessi moratori sono state emesse le fatture e le note di debito, né tanto meno la conclusione dei contratti da cui sono scaturite le relative obbligazioni.
Peraltro, deve altresì osservarsi che a fronte della pretesa creditoria fatta valere dalla il convenuto si è limitato ad una Controparte_1
generica contestazione circa il “quantum debeatur”, specialmente considerato che, come sancito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass.
Civ., Sez. II, n. 37788/2021) “In tema di contestazione sul "quantum" preteso a titolo di prestazioni professionali, il debitore ha, in forza del combinato disposto di cui agli artt. 2697 c.c. e 115, comma 1,
c.p.c., l'onere di contestare in modo specifico la richiesta di compenso del professionista nel caso in cui essa muova da un conteggio preciso
e dettagliato, mentre può limitarsi ad eccepire la mera esorbitanza del compenso richiesto solo laddove tale richiesta si limiti ad indicarlo in un importo complessivo e globale, senza specificazioni, spettando in questo caso al creditore dimostrare, a fronte della contestazione dell'altra parte, la correttezza della propria pretesa sulla base di determinati parametri…”.
Inoltre, come controdedotto dalla che l'eccezione in ordine all'assenza di prova del diritto di credito oggetto di causa sia infondata, si desume altresì dal contegno processuale dell'Ente Locale convenuto, il quale ha poi
Proc. N.R.G.A.C. 9792/2020 - Sentenza eccepito di avere effettuato il pagamento di alcune delle fatture poste a fondamento della domanda attorea, contegno che presuppone l'esistenza e la validità dei contratti conclusi tra il e le società Controparte_1
cedenti dei crediti, nonché l'avvenuta erogazione da parte delle suddette in favore del convenuto, atteso che, altrimenti opinando, il non CP_1
avrebbe pagato alcunché, né tanto meno eccepito di avere provveduto al pagamento di somme in realtà non dovute o prive di adeguato fondamento giuridico.
Pure infondata è l'eccezione sollevata dalla parte convenuta di inopponibilità nei suoi confronti delle cessioni dei crediti per il cui pagamento ha introdotto il presente giudizio, per non essere state esse accettate dal in base all'articolo 70 del R.D. n. 2440 Controparte_5
del 1923
Invero, tale eccezione muove da un assunto di base errato, e cioè che il disposto dell'articolo 70 del R.D. n. 2440 del 1923 si applichi non solo alle
Amministrazioni Statali, ma anche a quelle degli Enti Locali, quale indubbiamente è il debitore ceduto . Controparte_1
Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità è assolutamente costante nel ritenere (“ex multis” Cass. Civ., n. 23273/2014; Cass. Civ., n.
20739/2015; Cass. Civ., n. 30658/2017; Cass. Civ., n. 28390/2018) che
“… per l'opponibilità nei confronti dei soggetti pubblici di cui al R.D. n. 2440 del 1923, art. 69, la cessione del credito debba necessariamente risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio, notificati nelle forme di legge, in forza del citato art. 69, norma eccezionale riguardante la sola
Amministrazione statale, pertanto insuscettibile di applicazione analogica o interpretazione estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse.”.
Le pronunce sopra richiamate, pur avendo riguardo alla norma di cui all'articolo 69 del R.D. n. 2440 del 1923, recano un principio – quello
Proc. N.R.G.A.C. 9792/2020 - Sentenza dell'eccezionalità di tale norma – che è certamente estensibile anche al disposto di cui all'articolo 70 immediatamente susseguente, che viene in gioco nella vicenda in esame.
Ciò da un lato perché il primo comma del succitato articolo 70 richiama
“gli atti considerati nel precedente articolo 69…”, ponendosi così quale logica continuazione del formalismo richiesto da tale disposizione, e dall'altro lato perché al comma 3 della stessa si fa riferimento alle
“somme dovute dallo Stato…”, con ricorso alla parola “Stato” che non lascia adito a dubbi (anche considerato che la disciplina di cui al R.D. n.
2440/1923 riguarda, appunto, la contabilità dello Stato) circa l'impossibilità che essa possa essere applicata, mediante interpretazione estensiva, o addirittura analogica, ad altre Amministrazioni, quali quelle ad esempio comunali.
Ciò, del resto, si spiega anche alla luce della natura eccezionale della norma di cui all'articolo 70, comma 3, laddove rinvia all'articolo 9 dell'Allegato E) della Legge n. 2448 del 1865 che richiede per l'efficacia della cessione dei crediti nei confronti dell'Amministrazione Pubblica ceduta, l'accettazione della P.A. stessa, in tal modo rendendo, allorquando l'Amministrazione
Statale sia il debitore ceduto nell'ambito di un'operazione di cessione del credito, quest'ultimo negozio trilaterale, in deroga alla regola generale per cui essa è bilaterale, essendo necessari e sufficiente per la sua valida stipulazione lo scambio dei consensi del creditore cedente e del debitore ceduto.
Inoltre, affinché possa operare il disposto dell'art. 70, co. 3, R.D. n.
2440/1923 invocato dal convenuto, è necessario altresì che ricorra il presupposto oggettivo consistente nella circostanza per cui i contratti da cui scaturiscono i crediti oggetto di cessione siano ancora in essere: tuttavia il convenuto, pur avendo sollevato tale eccezione, non Controparte_1
ha dimostrato che i contratti originariamente conclusi con le società
Proc. N.R.G.A.C. 9792/2020 - Sentenza fornitrici fossero ancora in corso di esecuzione al momento della conclusione dei contratti di cessione dei crediti tra queste e la di talchè anche sotto questo profilo non può trovare applicazione la normativa da esso invocata.
Fermo quanto innanzi esposto, ne consegue che non essendo applicabile al caso di specie l'articolo 70 comma 3 del R.D. n. 2440/1923 e l'articolo 9 dell'Allegato E) della Legge n. 2448/1865, non occorre, nella vicenda in esame in alcun caso l'accettazione o alcuna manifestazione del consenso da parte del affinché i contratti di cessione dei crediti Controparte_1
stipulati tra la la ENEL Sole S.R.L. e la Olivetti S.P.A. possano essere validi ed efficaci nei suoi confronti.
Ragion per cui, dunque, nella vicenda in esame opera la disciplina di cui alla Legge n. 52/1991 (“Disciplina della cessione dei crediti di impresa”): tale normativa, ai fini dell'opponibilità della cessione dei crediti nei confronti del debitore ceduto – e ciò anche nel caso in cui quest'ultimo sia una P.A. - sancisce che sia sufficiente la sola notifica al debitore ceduto, senza che siano, invece, necessarie ulteriori formalità (accettazione o assenza di rifiuto entro 45 giorni dalla notifica).
Orbene, non può dubitarsi che nella fattispecie concreta ricorrano i presupposti di operatività di cui all'articolo 1 della L. n. 52/1991, atteso che:
- le società fornitrici, che hanno ceduto i crediti alla svolgono attività di impresa;
- i crediti ceduti alla scaturiscono da contratti stipulati dalle predette società con il nell'esercizio della propria attività di Controparte_1
impresa
- la cessionaria è una Banca/intermediario.
Da qui, dunque, la non operatività del disposto dell'articolo 117 del D. Lgs.
n. 163/2006 nella formulazione che sarebbe “ratione temporis” applicabile
Proc. N.R.G.A.C. 9792/2020 - Sentenza ai fatti di causa che, ai fini dell'opponibilità della cessione, richiede – sempre sino a che il rapporto contrattuale da cui derivano i crediti sia ancora in corso – che la P.A. non rifiuti la cessione entro 45 giorni dalla relativa notifica.
Ad ogni modo, poi, nel caso qui in esame, pur essendo state le cessioni dei crediti notificate al quale debitore ceduto (cfr. all.ti Controparte_1
15 e 16 del deposito telematico del 15/2/2022 di parte attrice), quest'ultimo non risulta avere rifiutato in alcun modo le cessioni stesse.
Pertanto le cessioni dei crediti per il cui pagamento la ha adito il
Tribunale di Salerno sono valide, efficaci ed opponibili nei confronti del
. Controparte_1
L' convenuto ha poi eccepito di avere provveduto al CP_4
pagamento di alcune delle fatture i cui crediti sono stati fatti valere nei suoi confronti dalla parte attrice, come da mandati di pagamento da esso depositati (cfr. all.ti 1 e 2 della seconda memoria istruttoria di parte convenuta).
L'eccezione è infondata e non può trovare accoglimento.
Com'è noto, “il mandato di pagamento ossia l'ordine, impartito al tesoriere dal competente organo della pubblica amministrazione, con cui si dispone
l'attività esecutiva di pagamento di una determinata somma di denaro in favore del creditore della pubblica amministrazione medesima, al quale deve esserne dato avviso costituisce un atto unilaterale preordinato all'adempimento dell'obbligazione e, pertanto, la sua emissione non integra, di per sé, un adempimento liberatorio' (Cass. Sez. Un., Sentenza n. 2627 del
30.5.1989)”.
Nella specie, i mandati di pagamento prodotti agli allegati 1 e 2 della seconda memoria istruttoria di parte convenuta non risultano quietanzati dalla tesoreria, per cui non possono fornire adeguata prova dell'intervenuto pagamento; né può ritenersi ammissibile
Proc. N.R.G.A.C. 9792/2020 - Sentenza l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. dei relativi bonifici da parte della
Banca (cfr. seconda memoria istruttoria di parte convenuta), trattandosi di documentazione nella diretta disponibilità della parte richiedente.
Tra l'altro, come dedotto dall'attrice, nel caso di specie:
− non vi sono mandati muniti di quietanza;
− non vi sono prove dell'effettivo accredito delle somme alle fornitrici;
− non vi è alcuna prova dell'effettivo accredito delle somme alla
− non vi è alcuna prova della comunicazione dei mandati.
Inoltre, a tutto voler concedere, essendosi la resa cessionaria dei predetti crediti, anche laddove il avesse Controparte_1
effettivamente pagato le fatture alle società fornitrici cedenti, il pagamento sarebbe stato comunque inopponibile all'attrice, in quanto effettuato successivamente alla notifica della cessione in favore della cedente anziché della cessionaria, ai sensi dell'articolo 1264, co. 1, c.c.
Pure infondata è l'eccezione formulata dal convenuto secondo cui alcune fatture non sarebbero pagabili per errori nella relativa compilazione (i.e.: codice CIG), essendo sfornita di prova, anche considerato che l'eventuale erroneità della compilazione non costituisce una ragione ostativa al pagamento della fattura, in mancanza di previsioni normative in tal senso, e tenuto conto che il non ha neanche indicato quale Controparte_1
sarebbe stato il CIG corretto.
Fermo quanto innanzi esposto, dunque, avuto riguardo ai crediti acquistati dalla in forza dei contratti di cessione stipulati con la ENEL SOLE
S.R.L. ed OLIVETTI S.P.A., la parte attrice ha diritto:
- al pagamento del corrispettivo delle fatture impagate, pari ad €
15.662,58;
- al pagamento degli interessi di mora nella misura di cui all'articolo 5, comma 2, D.Lgs. n. 231/2002, non essendo revocabile in dubbio che nel caso di specie si verta in ipotesi di “transazioni commerciali” ex art.
Proc. N.R.G.A.C. 9792/2020 - Sentenza 1, co. 1, lett. a) del succitato Decreto Legislativo, dalla data di scadenza delle singole fatture (cfr. all. 3 della produzione di parte attrice) come sancito dall'articolo 6, co. 1, D.Lgs. n. 231/2002 (non occorrendo la previa costituzione in mora) fino all'effettivo soddisfo;
- al pagamento degli interessi maturati sugli interessi di mora nei termini di cui sopra ai sensi dell'articolo 1283 c.c. dalla notificazione dell'atto di citazione – essendo scaduti da oltre sei mesi – nella misura di cui all'articolo 1284, comma 4, c.c., ovvero di cui all'articolo 5, comma 2,
D.Lgs. n. 231/2002, fino all'effettivo soddisfo;
- al pagamento di € 320,00 ai sensi dell'articolo 6, comma 2, D.Lgs. n.
231/2002 (pari ad € 40,00 moltiplicato per il n. di 8 fatture dovute), non trattandosi di duplicazione degli interessi moratori, bensì di un risarcimento forfetario e predeterminato legalmente per le spese di recupero del credito, come rivela la rubrica della norma (salva la prova,
a carico di chi lo richieda, del maggiore danno);
- al pagamento di € 7.815,45 a titolo di interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del , dei Controparte_1
crediti diversi da quelli di cui sopra (cfr. all.ti 4, 4B, 5 e 5B della produzione di parte attrice), nonché degli interessi maturati sugli interessi di mora nei termini di cui sopra ai sensi dell'articolo 1283 c.c. dalla notificazione dell'atto di citazione – essendo scaduti da oltre sei mesi – nella misura di cui all'articolo 1284, comma 4, c.c., ovvero di cui all'articolo 5, comma 2, D.Lgs. n. 231/2002, fino all'effettivo soddisfo;
- al pagamento di € 2.800,00 ai sensi dell'articolo 6, comma 2, D.Lgs. n.
231/2002 (pari ad € 40,00 moltiplicato per il n. di 70 fatture dovute), non trattandosi di duplicazione degli interessi moratori, bensì di un risarcimento forfetario e predeterminato legalmente per le spese di recupero del credito, come rivela la rubrica della norma (salva la prova,
Proc. N.R.G.A.C. 9792/2020 - Sentenza a carico di chi lo richieda, del maggiore danno).
Alla luce di quanto innanzi esposto consegue che la domanda attorea è fondata e va accolta nei termini di cui sopra e, per l'effetto, il CP_1
va condannato al pagamento, in favore della
[...] [...]
del corrispettivo delle fatture impagate, pari ad Parte_1
€ 15.662,58, oltre interessi di mora su tale somma nella misura di cui all'articolo 5, comma 2, D.Lgs. n. 231/2002, dalla data di scadenza delle singole fatture fino all'effettivo soddisfo ed al pagamento degli interessi maturati sugli interessi di mora nei termini di cui sopra ai sensi dell'articolo
1283 c.c., nella misura di cui all'articolo 1284, comma 4, c.c., dalla notificazione dell'atto di citazione fino all'effettivo soddisfo, ed al pagamento di € 320,00 ai sensi dell'articolo 6, comma 2, D.Lgs. n. 231/2002, ed al pagamento di € 7.815,45 a titolo di interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del , dei crediti diversi Controparte_1
da quelli di cui sopra, oltre interessi maturati sugli interessi di mora ai sensi dell'articolo 1283 c.c. dalla notificazione dell'atto di citazione nella misura di cui all'articolo 1284, comma 4, c.c. fino all'effettivo soddisfo ed al pagamento di € 2.800,00 ai sensi dell'articolo 6, comma 2, D.Lgs. n.
231/2002.
SUL REGIME DELLE SPESE DI LITE
Le spese seguono il criterio generale della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, considerato che la domanda attorea è stata accolta, sono poste quindi a carico del e, considerate la natura, il valore, pari Controparte_1
ad € 26.668,03 (come da domanda) e la complessità (media) delle questioni, si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022) in complessivi € 3.809,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 851,00 per la fase di studio;
€ 602,00 per la fase introduttiva;
€ 903,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 1.453,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese vive pari ad € 545,00 (per C.U.
Proc. N.R.G.A.C. 9792/2020 - Sentenza e marca da bollo), rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna il CP_1
al pagamento, in favore della
[...] Parte_1
del corrispettivo delle fatture impagate, pari ad € 15.662,58,
[...]
oltre interessi di mora su tale importo nella misura di cui all'articolo 5, comma 2, D.Lgs. n. 231/2002, dalla data di scadenza delle singole fatture fino all'effettivo soddisfo ed al pagamento degli interessi maturati sugli interessi di mora nei termini di cui sopra, nella misura di cui all'articolo 1284, comma 4, c.c., dalla notificazione dell'atto di citazione, fino all'effettivo soddisfo, nonché al pagamento di € 320,00 ai sensi dell'articolo 6, comma 2, D.Lgs. n. 231/2002;
2) Accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna il CP_1
al pagamento, in favore della
[...] Parte_1
a titolo di interessi di mora pari ad € 7.815,45 a causa del
[...]
tardivo pagamento, da parte del , dei crediti Controparte_1
diversi da quelli di cui sopra, oltre interessi maturati sugli interessi di mora, nella misura di cui all'articolo 1284, comma 4, c.c., dalla notificazione dell'atto di citazione fino all'effettivo soddisfo, ed al pagamento di € 2.800,00 ai sensi dell'articolo 6, comma 2, D.Lgs. n.
231/2002;
3) Condanna la al pagamento in favore della Controparte_6
delle spese di lite, che si liquidano in Parte_3
complessivi € 3.380,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese vive pari ad € 545,00, rimborso spese generali nella misura del
Proc. N.R.G.A.C. 9792/2020 - Sentenza 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore dell'Avvocato
MASSIMO POSTIGLIONE, dichiaratosi anticipatario;
4) Condanna il al pagamento, in favore della Controparte_1
delle spese di lite, che si liquidano Parte_1
in complessivi € 3.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese pari ad € 545,00, rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
Così deciso in Salerno il 03/2/2025 Il Giudice Dott. Mattia Caputo
Proc. N.R.G.A.C. 9792/2020 - Sentenza