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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 13/02/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 677 del Ruolo Generale dell'anno 2024 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. ANFOSSI ANDREA, giusta delega Parte_1
in atti
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. PORRO CRISTINA, giusta delega in Controparte_1
atti
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: modifica delle condizioni di separazione
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda della ricorrente, volta ad ottenere l'aumento del contributo posto a carico del padre per il mantenimento dei figli (nato il [...], maggiorenne ma non economicamente Per_1
autosufficiente) e (nata il [...]) deve essere accolta per quanto di ragione. Per_2
Risulta, infatti, pacifico in atti che rispetto alla data della separazione consensuale (05.10.2022)
siano intervenute modificazioni della situazione di fatto tali da incidere sull'assetto patrimoniale concordato dalle parti. Ci si riferisce, in particolare, alla vendita all'asta della ex casa coniugale – di proprietà della madre e dello zio del resistente – assegnata alla madre in sede di separazione, per effetto della quale, la ricorrente ed i due figli delle parti hanno dovuto trasferirsi in un immobile condotto in locazione, pagando un canone mensile pari ad Euro 650,00, oltre spese condominiali.
Altra sopravvenienza idonea ad incidere sull'assetto patrimoniale a suo tempo convenuto tra le parti
è costituita dall'assenza di rapporti tra il padre ed i figli: risulta, infatti, pacifico in causa che dai primi mesi dell'anno 2023, le frequentazioni tra il padre ed i figli si siano fortemente ridotte e siano divenute sporadiche, mentre in precedenza i ragazzi frequentavano la casa paterna secondo le modalità concordate in sede di separazione (e, segnatamente, a fine settimana alternati dal venerdì
sera sino alla domenica sera), con conseguente riduzione della contribuzione diretta da parte del padre al mantenimento dei figli. Inoltre, in corso di causa è emerso che l'importo dell'assegno unico
- integralmente percepito dalla madre sulla base degli accordi conclusi dai coniugi in sede di separazione - si sia ridotto da Euro 460,00 ad Euro 322,00 mensili in considerazione del raggiungimento della maggiore età di , costituendo pertanto un ulteriore elemento idoneo Per_1
ad incidere sulla complessiva situazione economico-finanziaria dei genitori ed, in particolare, della madre.
Ciò posto, quanto alla situazione economico-patrimoniale delle parti si osserva quanto segue:
1. la madre, di anni 49, lavora come banconista presso una gelateria, con contratto di lavoro a tempo indeterminato con orario part-time (dalle ore 09.00 alle ore 13.00) ed ha dichiarato di percepire da tale attività uno stipendio netto mensili pari ad Euro 1.000,00 comprensivo della tredicesima;
2.
l'esercizio commerciale ove lavora la ricorrente chiude da metà novembre ai primi di febbraio ed in tale periodo la non percepisce stipendio (ad eccezione di un ricalcolo stipendiale che le Parte_1
viene erogato nel mese di gennaio pari a circa Euro 500,00/600,00, secondo quanto dichiarato);
peraltro, durante tale periodo la ricorrente svolge ulteriori lavori quando li reperisce (ad es.
nell'anno 2023 ha lavorato presso la COOP Liguria percependo uno stipendio mensile pari ad Euro
1.400,00 mensili, mentre nell'anno 2024 ha lavorato presso una panetteria);
3. oltre allo stipendio mensile percepito – come sopra detto pari a circa Euro 1.000,00 mensili – la ricorrente percepisce anche l'assegno unico – pari fino all'agosto 2024 ad Euro 460,00 complessivi ed attualmente sceso ad Euro 322,00 complessivi – oltre al contributo al mantenimento dei figli minori erogatole dal
– fissato in sede di separazione consensuale nell'importo complessivo di Euro 400,00 (euro CP_1
200,00 per ciascun figlio) e portato sulla base dei provvedimenti provvisori emessi nel corso del presente giudizio alla somma complessiva di Euro 600,00 mensili (euro 300,00 per ciascun figlio);
4. la ricorrente ha prodotto la dichiarazione dei redditi relativa agli anni di imposta 2020, 2022 e
2023, rispettivamente pari ad Euro 7.857,00, ad Euro 14.721,00 e ad Euro 12.228,00 mentre in relazione all'anno di imposta 2021 ha prodotto una certificazione unica pari ad Euro 10.367,00; 5. a seguito della vendita all'asta della ex casa coniugale, la vive, unitamente ai figli, in un Parte_1
immobile condotto in locazione per il quale paga un canone di Euro 650,00 mensili;
6. la ricorrente ha versato in atti gli estratti di un conto corrente a sé intestato acceso presso Banca Carige, poi divenuta con saldo attivo alla data del 30.09.2024 pari ad Euro 1.473,21: tale conto CP_2
corrente risulta alimentato dagli stipendi percepiti dalla ricorrente, oltre che dai bonifici effettuati dal resistente a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori e dal versamento degli assegni unici in favore dei figli, mentre in uscita risultano effettuati i normali movimenti della vita quotidiana: pertanto dall'esame della documentazione versata in atti emerge la veridicità delle circostanze dedotte dalla ricorrente nei propri scritti difensivi e nel corso dell'udienza ex art. 473bis.22 c.p.c.; 7. il resistente, di anni 50, ha dichiarato di lavorare come aiuto carpentiere presso una ditta con contratto di lavoro a tempo indeterminato, percependo una retribuzione mensile pari ad Euro 1.400,00; 8. il ha altresì dichiarato di vivere insieme alla propria madre in CP_1 un'abitazione di proprietà di quest'ultima, per la quale, dunque, non sostiene oneri alloggiativi;
9.
nel corso del triennio anteriore alla radicazione del presente giudizio, il resistente ha dichiarato un reddito annuo lordo pari ad Euro 19.377,00 (e, segnatamente Euro 23.360,00 nell'anno 2021, Euro
16.888,00 nell'anno 2022 ed Euro 17.883,00 nell'anno 2023); 10. nel luglio 2024 il resistente ha contratto un finanziamento per l'acquisto di una moto (unico suo mezzo di locomozione, secondo quanto dichiarato), che scadrà nel 2029, impegnandosi al pagamento di rate mensili dell'importo di circa Euro 130,00 ciascuna;
il resistente ha altresì dedotto di star affrontando spese dentistiche pari a complessivi Euro 13.200,00 (a tal proposito, tuttavia, risultano versato in atti unicamente un preventivo per la cifra indicata e due fatture con relativi pagamenti, rispettivamente dell'importo di
Euro 798,41 e 152,50); 11. il resistente ha versato in atti gli estratti di un conto corrente a sé
intestato acceso, nel giugno 2022, presso Credit Agricole con saldo attivo alla data del 30.06.2024
pari ad Euro 8.827,03: tale conto corrente risulta alimentato dagli stipendi percepiti dal CP_1
(pari, per i primi 9 mesi dell'anno 2024 ad una media di Euro 1.509,00 mensili), oltre che da alcuni versamenti di denaro contante (in realtà non presenti nel corso dell'anno 2024; mentre nell'anno
2023 risulta accreditato sul rapporto in oggetto a tale titolo l'importo complessivo di Euro 2.950,00
e, nell'anno 2022, nel periodo luglio-dicembre, pari a complessivi Euro 2.250,00); sul conto corrente in oggetto risulta, inoltre, in data 12.04.2024 un accredito di Euro 9.840,70 con causale
“liquidazione anticipata polizza”, oltre ad un bonifico di Euro 2.000,00 effettuato dalla madre del con causale “regalo mamma”; in uscita si registrano, invece, i normali movimenti della vita CP_1
quotidiana, oltre al pagamento del contributo in favore della 12. in relazione alla Parte_1
posizione dei figli delle parti, si osserva che, secondo quanto dichiarato dalla madre nel corso dell'udienza ex art. 473bis.22 c.p.c. il figlio maggiore ha lavorato nella stagione estiva Per_1
come barista e bagnino, percependo uno stipendio mensile pari a circa Euro 1.400,00; il ragazzo sta frequentando l'ultimo anno della scuola superiore ed è intenzionato, terminato il corso di studi, ad intraprendere attività lavorativa;
viceversa, , che quest'anno compirà 16 anni, frequenta le Per_2
scuole superiori e pratica tennis, i cui costi ammontano ad Euro 900,00 annui. Pertanto, considerate le sopravvenienze sopra indicate (pagamento canone di locazione da parte della ricorrente, diminuzione dei tempi di permanenza dei figli presso il padre e riduzione degli importi percepiti dalla a titolo di assegno unico in favore dei figli) il Collegio ritiene Parte_1
sussistenti i presupposti per una revisione in aumento del contributo posto a carico del padre a titolo di mantenimento dei figli. Tuttavia, tale aumento deve essere contenuto nella somma complessiva di Euro 100,00 mensili (euro 50,00 per ciascun figlio) – portando, così il contributo complessivamente posto a carico del dall'importo di Euro 400,00 complessivi (euro 200,00 CP_1
per ciascun figlio) alla somma complessiva di Euro 500,00 (euro 250,00 per ciascun figlio) – alla luce delle condizioni economiche del padre - che, tenuto conto del finanziamento posto a suo carico per l'acquisto di un mezzo di locomozione, necessario anche agli spostamenti lavorativi, nonché
valutato il 50% posto a suo carico a titolo di spese straordinarie - non consentono la dazione di un contributo superiore a quello testé indicato, nonché considerato che il figlio , sia pure Per_1
stagionalmente, ha dimostrato una certa capacità lavorativa. Ritiene pertanto, il Collegio di dover disporre che il padre versi a titolo di contributo al mantenimento dei figli e Per_1 Per_2
l'importo complessivo di Euro 500,00 mensili (euro 250,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie. A tal proposito, per l'esatta individuazione delle spese straordinarie, ritiene il
Collegio di effettuare le seguenti considerazioni, elaborate in conformità con la giurisprudenza maggioritaria e più recente.
L'assegno di mantenimento periodico è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore e, pertanto, a titolo esemplificativo, si considerano spese ordinarie comprese nell'assegno di mantenimento il vitto, l'abbigliamento, il contributo per spese dell'abitazione, la mensa scolastica, i medicinali da banco senza prescrizione medica, il carburante,
la ricarica telefonica, il prescuola, il doposcuola e la baby sitter se già presenti nell'organizzazione famigliare prima della separazione, i trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).
Per spese straordinarie (extra assegno), in conformità al costante orientamento giurisprudenziale in materia, si intendono, invece, quelle spese caratterizzate da almeno uno dei seguenti requisiti: a) occasionalità o sporadicità (requisito temporale); b) gravosità (requisito quantitativo); c)
voluttuarietà (requisito funzionale). Nell'ambito delle spese straordinarie devono poi individuarsi quelle considerate obbligatorie (in quanto di fatto consequenziali a scelte già concordate tra i coniugi oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione), da quelle, invece, subordinate al previo consenso di entrambi i genitori. Ciascun genitore è tenuto a contribuire al pagamento, nella percentuale concordata tra le parti o disposta con provvedimento giudiziale, delle spese extra assegno.
Ciò posto in termini generali, le spese straordinarie maggiormente diffuse possono così essere individuate:
* SPESE SCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico necessario per la frequentazione scolastica e/o universitaria;
* SPESE SCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università
private e delle università pubbliche, queste ultime dopo il primo anno fuori corso;
c) prescuola,
doposcuola se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
d) corsi di specializzazione e master;
e) gite scolastiche con pernottamento;
f) corsi di recupero e lezioni private;
g) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
* SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a)
spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
b) spese per la patente;
* SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di custodia (baby sitter) se l'esigenza nasce dopo la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
c) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
* SPESE MEDICO-SANITARIE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a)
visite specialistiche e trattamenti sanitari prescritti dal pediatra o dal medico curante, erogati dal
SSN; b) accertamenti sanitari e trattamenti sanitari non erogabili dal SSN e prescritti dal medico curante (es. fisioterapia); c) interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche;
d) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
e) farmaci prescritti dal medico curante, dal pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
f) spese odontoiatriche,
oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
g) tickets sanitari;
h) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte;
h) cicli di psicoterapia e logopedia se prescritti;
i) dispositivi per assistenza protesica e integrativa se prescritti (ausili, protesi o ortesi quali apparecchio ortodontico, scarpe ortopediche, protesi integrative, ecc.); l) spese sanitarie urgenti;
* SPESE MEDICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche non prescritte dal medico curante;
c) interventi chirurgici presso strutture private se non prescritti e non erogabili dal
SSN;
Quanto alle modalità di comunicazione e corresponsione delle spese straordinarie, possono indicarsi le seguenti linee guida:
* Quanto alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso.
* Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o email con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30
giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Stante la soccombenza reciproca sussistono le ragioni per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
* pone a carico di a titolo di contributo al mantenimento dei figli Controparte_1
e , la somma mensile di euro 500,00, (euro 250,00 per ciascun figlio) da Per_1 Per_2
corrispondersi entro i primi cinque giorni di ogni mese, rivalutabile annualmente in base agli indici
Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come in motivazione, con decorrenza dalla pubblicazione della presente decisione;
* compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Savona, 11.02.2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Daniela Mele
Il Presidente
Dott.ssa Lorena Canaparo