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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/12/2025, n. 5373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5373 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. BI LT ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 13027/2024 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), nella qualità di erede di Parte_1 C.F._1 [...]
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Per_1 C.F._2
Marino;
- parte ricorrente -
e
(c.f. , parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come da verbale del 10/12/2025.
Motivazione
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato il 12 settembre 2024
[...]
ha proposto opposizione avverso le conclusioni raggiunte dal c.t.u. all'esito Per_1 dell'accertamento tecnico medico-legale svolto nel procedimento iscritto al n. 3664/2024 r.g.l. e insistito, previa rinnovazione della consulenza, nell'accertamento dei requisiti sanitari per i benefici ex art. 3, comma 3, L. 104/1992 e per “le provvidenze economiche” connesse ad un'invalidità del 100% con decorrenza dalla visita di revisione del 4 gennaio 2023. A sostegno dell'opposizione parte ricorrente ha contestato le valutazioni medico legali del c.t.u., richiamando quelle compiute dal proprio consulente di parte (cfr. ricorso).
1 Con la memoria di costituzione depositata il 10 giugno 2025 l' ha chiesto il rigetto CP_1 dell'opposizione, contestandone la fondatezza (cfr. memoria).
Con la comparsa d'intervento depositata il 18 giugno 2025 , nella qualità Parte_1 di erede di , ha proseguito il giudizio introdotto da quest'ultimo ed insistito Persona_1 nelle relative richieste, dando atto dell'avvenuto decesso del in data 3 giugno 2025 (cfr. Per_1 comparsa).
Disposta la rinnovazione della consulenza, questo giudice ha rilevato d'ufficio che con precedente giudizio iscritto al n. 4418/2023 r.g.l., proseguito con l'opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. proponeva “identica domanda” volta a contestare l'esito della visita di Per_1 revisione del 4 gennaio 2023 (cfr. ordinanza del 6 novembre 2025).
Parte ricorrente ha contestato tale assunto, sostenendo che nell'atto introduttivo dell'odierna opposizione soltanto per mero errore si sarebbe fatto riferimento alla visita di revisione del 4 gennaio 2023, “anziché quella del 16.01.2024” (cfr. note del 17 novembre 2025), insistendo, dunque, nell'accertamento dei requisiti sanitari per l'assegno mensile di invalidità dal 25 ottobre 2023 al mese di febbraio 2025, di un'invalidità del 100% e dei requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento da marzo al 3 giugno 2025 (evidenziando comunque che nessun giudicato potrebbe essersi formato sui requisiti sanitari successivi alla sentenza n.
442/2025 del 31 gennaio 2025).
Chiarite le posizioni delle parti, vanno svolte le seguenti considerazioni.
Con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. (introduttivo del proc. n. 4418/2023 r.g.l.) aveva Per_1 richiesto l'accertamento dei requisiti sanitari per la pensione di inabilità e per i benefici ex art. 3, comma 3, L. 104/1992, contestando l'esito della visita di revisione del 4 gennaio 2023 all'esito della quale l gli riconosceva soltanto i requisiti per l'assegno mensile di CP_1 assistenza e per i benefici ex art. 3, comma 1, L. 104/1992.
Proposta opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. (proc. n. 3662/2024 r.g.l.), con la sentenza n. 442/2025 del 31 gennaio 2025 questo Tribunale ha dichiarato che non Per_1 presentava i requisiti sanitari né per la pensione di inabilità, né per i benefici ex art. 3, comma
3, L. 104/1992.
Con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. (introduttivo del proc. 3664/2024 r.g.l.) , dando Per_1 atto della pendenza dell'altro procedimento e che all'esito della nuova visita di revisione del
16 gennaio 2024 gli veniva riconosciuta una percentuale d'invalidità (67%) insufficiente
2 persino per l'assegno mensile di assistenza (74%), ha chiesto che vengano accertati i requisiti sanitari per la pensione di inabilità e per i benefici ex art. 3, comma 3, L. 104/1992.
Con l'odierna opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. , prima, e la sua erede, Per_1 poi, hanno insistito nell'accertamento dei requisiti sanitari connessi ad un'invalidità del 100%
e per i benefici ex art. 3, comma 3, L. 104/1992 fin dalla visita di revisione del 4 gennaio 2023.
Chiarite le vicende processuali intercorse tra le parti, va immediatamente evidenziato che il procedimento ex art. 445 bis c.p.c. non ha carattere impugnatorio: si tratta, infatti, di un procedimento giurisdizionale volto a verificare la sussistenza di un peculiare elemento costitutivo di diritti assistenziali o previdenziali, cioè il requisito sanitario.
Partendo da tale assunto va considerato che il verbale sanitario non è propriamente oggetto di impugnazione, laddove, infatti, l'oggetto del giudizio è individuato dalla domanda giudiziale eventualmente proposta nei limiti della prodromica domanda amministrativa.
In questo contesto, poi, va considerato che ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c. il giudice
è tenuto anche a valutare, ovviamente soltanto ai fini della domanda giudiziale proposta,
l'eventuale aggravamento della malattia, nonché tutte le infermità comunque incidenti sul complesso invalidante che si siano verificate nel corso tanto del procedimento amministrativo che di quello giudiziario.
Ciò detto, va affrontato il caso concreto.
Da quanto precedentemente esposto è del tutto evidente che la vicenda amministrativa
(in cui prima, alla revisione del 2023, venivano disconosciuti i requisiti per la pensione di inabilità ed ex art. 3, comma 3, L. 104/1992 e poi, alla revisione del 2024, anche quelli per l'assegno mensile di assistenza) induceva il ricorrente, inopportunamente (se non erroneamente), a sovrapporre due procedimenti giudiziali.
Ora, con riguardo alla controversia relativa ai requisiti sanitari per la pensione di inabilità ed i benefici ex art. 3, comma 3, L. 104/1992 è del tutto evidente che la sentenza n.
442/2025 del 31 gennaio 2025 copra il relativo accertamento con efficacia di giudicato dalla prima visita di revisione (4 gennaio 2023) alla pronuncia giudiziale (31 gennaio 2025), mentre con riguardo al periodo successivo la relativa domanda (proposta nell'odierno procedimento) va dichiarata inammissibile per carenza dell'indispensabile domanda amministrativa di aggravamento (cfr. Cass., sez. VI-lav., ordinanza n. 1271 del 20 gennaio 2011: “in materia di trattamenti assistenziali, la domanda amministrativa costituisce presupposto necessario per il diritto alla prestazione assistenziale richiesta e, in particolare, la presentazione di una
3 specifica domanda amministrativa volta al conseguimento dell'indennità di accompagnamento, di cui all'art. 1 della legge n. 18 del 1980, costituisce, unitamente ai previsti requisiti sanitari, un elemento necessario per l'attribuzione di tale beneficio in sede giudiziaria, a pena di improcedibilità del ricorso, mentre deve escludersi che tale domanda possa ritenersi compresa in quella diretta al conseguimento di un beneficio diverso come quello alla pensione di inabilità, senza che in contrario possa invocarsi il disposto di cui all'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., atteso che la citata norma prevede solo, per economia processuale, che il giudice tenga conto anche dei successivi aggravamenti verificatisi in sede giudiziaria ma sempre e solo ai fini del beneficio previdenziale o assistenziale richiesto con l'originaria domanda”).
Allo stesso tempo la domanda giudiziale volta all'accertamento dei requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento, proposta per la prima volta con le note ex art. 127 ter c.p.c. del 3 ottobre 2025, va dichiarata inammissibile non soltanto perché nuova rispetto all'oggetto del procedimento (riguardante diversi requisiti sanitari: cfr. ricorso dell'11 marzo
2024 ed opposizione del 12 settembre 2024 alla luce di Cass., sez. lav., sentenza n. 3919 del 26 febbraio 2015, secondo cui “in materia di trattamenti assistenziali la domanda giudiziale volta ad ottenere l'indennità di accompagnamento non può ritenersi ricompresa in quella diretta al conseguimento di un beneficio diverso, quale la pensione di inabilità, senza che, in contrario, possa essere invocato il disposto dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., che consente al giudice di tener conto degli aggravamenti intervenuti in sede giudiziaria limitatamente al beneficio, previdenziale o assistenziale, originariamente richiesto. Né rileva che, in sede amministrativa, la parte non abbia
l'obbligo di indicare specificamente la prestazione assistenziale, trattandosi di principio incompatibile con la fase giudiziale, soggetta alle regole e alle formalità previste dal codice di rito e nella quale non può non sussistere un obbligo di indicazione specifica della prestazione richiesta”), ma anche per carenza della prodromica ed indispensabile domanda amministrativa di aggravamento.
L'opposizione riguardante i requisiti sanitari per l'assegno mensile di assistenza
(pretesa implicita nella domanda avente ad oggetto la pensione di inabilità: cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 13046 del 6 settembre 2003, secondo cui “la domanda amministrativa della pensione d'inabilità contiene implicitamente (anche) quella di attribuzione dell'assegno ordinario
d'invalidità, atteso che tra le due prestazioni intercorre un necessario rapporto di continenza, configurandosi l'assegno come un "minus" rispetto alla pensione. Ne consegue che nel giudizio diretto al ripristino della pensione di invalidità, ancorché revocata, il giudice, in presenza di un miglioramento delle condizioni di salute dell'assistito, deve riconoscere a quest'ultimo l'assegno di invalidità ove ne ricorrano i presupposti”), invece, merita di trovare parziale accoglimento, nei limiti di quanto
4 accertato dal c.t.u. e, quindi, con decorrenza da marzo 2025 fino al decesso del avvenuto Per_1 il 3 giugno 2025 (cfr. relazione integrativa del 2 ottobre 2025).
Assunte le superiori statuizioni, le spese di lite meritano senz'altro di essere integralmente compensate tra le parti, vista la fondatezza di una sola delle pretese controverse, peraltro con decorrenza successiva perfino all'opposizione.
La dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. depositata dal e dalla sua erede, Per_1 infine, impongono di porre definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate con CP_1 separato decreto.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto,
• dichiara che aveva i requisiti sanitari per l'assegno mensile di Persona_1 assistenza da marzo 2025 al 3 giugno 2025;
• dichiara inammissibile la domanda avente ad oggetto i requisiti sanitari per la pensione d'inabilità, l'indennità di accompagnamento ed i benefici ex art. 3, comma
3, L. 104/1992;
dispone l'integrale compensazione delle spese giudiziali;
pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto. CP_1
Così deciso il 10/12/2025
Il Giudice del Lavoro
BI LT
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. BI LT ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 13027/2024 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), nella qualità di erede di Parte_1 C.F._1 [...]
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Per_1 C.F._2
Marino;
- parte ricorrente -
e
(c.f. , parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come da verbale del 10/12/2025.
Motivazione
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato il 12 settembre 2024
[...]
ha proposto opposizione avverso le conclusioni raggiunte dal c.t.u. all'esito Per_1 dell'accertamento tecnico medico-legale svolto nel procedimento iscritto al n. 3664/2024 r.g.l. e insistito, previa rinnovazione della consulenza, nell'accertamento dei requisiti sanitari per i benefici ex art. 3, comma 3, L. 104/1992 e per “le provvidenze economiche” connesse ad un'invalidità del 100% con decorrenza dalla visita di revisione del 4 gennaio 2023. A sostegno dell'opposizione parte ricorrente ha contestato le valutazioni medico legali del c.t.u., richiamando quelle compiute dal proprio consulente di parte (cfr. ricorso).
1 Con la memoria di costituzione depositata il 10 giugno 2025 l' ha chiesto il rigetto CP_1 dell'opposizione, contestandone la fondatezza (cfr. memoria).
Con la comparsa d'intervento depositata il 18 giugno 2025 , nella qualità Parte_1 di erede di , ha proseguito il giudizio introdotto da quest'ultimo ed insistito Persona_1 nelle relative richieste, dando atto dell'avvenuto decesso del in data 3 giugno 2025 (cfr. Per_1 comparsa).
Disposta la rinnovazione della consulenza, questo giudice ha rilevato d'ufficio che con precedente giudizio iscritto al n. 4418/2023 r.g.l., proseguito con l'opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. proponeva “identica domanda” volta a contestare l'esito della visita di Per_1 revisione del 4 gennaio 2023 (cfr. ordinanza del 6 novembre 2025).
Parte ricorrente ha contestato tale assunto, sostenendo che nell'atto introduttivo dell'odierna opposizione soltanto per mero errore si sarebbe fatto riferimento alla visita di revisione del 4 gennaio 2023, “anziché quella del 16.01.2024” (cfr. note del 17 novembre 2025), insistendo, dunque, nell'accertamento dei requisiti sanitari per l'assegno mensile di invalidità dal 25 ottobre 2023 al mese di febbraio 2025, di un'invalidità del 100% e dei requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento da marzo al 3 giugno 2025 (evidenziando comunque che nessun giudicato potrebbe essersi formato sui requisiti sanitari successivi alla sentenza n.
442/2025 del 31 gennaio 2025).
Chiarite le posizioni delle parti, vanno svolte le seguenti considerazioni.
Con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. (introduttivo del proc. n. 4418/2023 r.g.l.) aveva Per_1 richiesto l'accertamento dei requisiti sanitari per la pensione di inabilità e per i benefici ex art. 3, comma 3, L. 104/1992, contestando l'esito della visita di revisione del 4 gennaio 2023 all'esito della quale l gli riconosceva soltanto i requisiti per l'assegno mensile di CP_1 assistenza e per i benefici ex art. 3, comma 1, L. 104/1992.
Proposta opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. (proc. n. 3662/2024 r.g.l.), con la sentenza n. 442/2025 del 31 gennaio 2025 questo Tribunale ha dichiarato che non Per_1 presentava i requisiti sanitari né per la pensione di inabilità, né per i benefici ex art. 3, comma
3, L. 104/1992.
Con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. (introduttivo del proc. 3664/2024 r.g.l.) , dando Per_1 atto della pendenza dell'altro procedimento e che all'esito della nuova visita di revisione del
16 gennaio 2024 gli veniva riconosciuta una percentuale d'invalidità (67%) insufficiente
2 persino per l'assegno mensile di assistenza (74%), ha chiesto che vengano accertati i requisiti sanitari per la pensione di inabilità e per i benefici ex art. 3, comma 3, L. 104/1992.
Con l'odierna opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. , prima, e la sua erede, Per_1 poi, hanno insistito nell'accertamento dei requisiti sanitari connessi ad un'invalidità del 100%
e per i benefici ex art. 3, comma 3, L. 104/1992 fin dalla visita di revisione del 4 gennaio 2023.
Chiarite le vicende processuali intercorse tra le parti, va immediatamente evidenziato che il procedimento ex art. 445 bis c.p.c. non ha carattere impugnatorio: si tratta, infatti, di un procedimento giurisdizionale volto a verificare la sussistenza di un peculiare elemento costitutivo di diritti assistenziali o previdenziali, cioè il requisito sanitario.
Partendo da tale assunto va considerato che il verbale sanitario non è propriamente oggetto di impugnazione, laddove, infatti, l'oggetto del giudizio è individuato dalla domanda giudiziale eventualmente proposta nei limiti della prodromica domanda amministrativa.
In questo contesto, poi, va considerato che ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c. il giudice
è tenuto anche a valutare, ovviamente soltanto ai fini della domanda giudiziale proposta,
l'eventuale aggravamento della malattia, nonché tutte le infermità comunque incidenti sul complesso invalidante che si siano verificate nel corso tanto del procedimento amministrativo che di quello giudiziario.
Ciò detto, va affrontato il caso concreto.
Da quanto precedentemente esposto è del tutto evidente che la vicenda amministrativa
(in cui prima, alla revisione del 2023, venivano disconosciuti i requisiti per la pensione di inabilità ed ex art. 3, comma 3, L. 104/1992 e poi, alla revisione del 2024, anche quelli per l'assegno mensile di assistenza) induceva il ricorrente, inopportunamente (se non erroneamente), a sovrapporre due procedimenti giudiziali.
Ora, con riguardo alla controversia relativa ai requisiti sanitari per la pensione di inabilità ed i benefici ex art. 3, comma 3, L. 104/1992 è del tutto evidente che la sentenza n.
442/2025 del 31 gennaio 2025 copra il relativo accertamento con efficacia di giudicato dalla prima visita di revisione (4 gennaio 2023) alla pronuncia giudiziale (31 gennaio 2025), mentre con riguardo al periodo successivo la relativa domanda (proposta nell'odierno procedimento) va dichiarata inammissibile per carenza dell'indispensabile domanda amministrativa di aggravamento (cfr. Cass., sez. VI-lav., ordinanza n. 1271 del 20 gennaio 2011: “in materia di trattamenti assistenziali, la domanda amministrativa costituisce presupposto necessario per il diritto alla prestazione assistenziale richiesta e, in particolare, la presentazione di una
3 specifica domanda amministrativa volta al conseguimento dell'indennità di accompagnamento, di cui all'art. 1 della legge n. 18 del 1980, costituisce, unitamente ai previsti requisiti sanitari, un elemento necessario per l'attribuzione di tale beneficio in sede giudiziaria, a pena di improcedibilità del ricorso, mentre deve escludersi che tale domanda possa ritenersi compresa in quella diretta al conseguimento di un beneficio diverso come quello alla pensione di inabilità, senza che in contrario possa invocarsi il disposto di cui all'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., atteso che la citata norma prevede solo, per economia processuale, che il giudice tenga conto anche dei successivi aggravamenti verificatisi in sede giudiziaria ma sempre e solo ai fini del beneficio previdenziale o assistenziale richiesto con l'originaria domanda”).
Allo stesso tempo la domanda giudiziale volta all'accertamento dei requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento, proposta per la prima volta con le note ex art. 127 ter c.p.c. del 3 ottobre 2025, va dichiarata inammissibile non soltanto perché nuova rispetto all'oggetto del procedimento (riguardante diversi requisiti sanitari: cfr. ricorso dell'11 marzo
2024 ed opposizione del 12 settembre 2024 alla luce di Cass., sez. lav., sentenza n. 3919 del 26 febbraio 2015, secondo cui “in materia di trattamenti assistenziali la domanda giudiziale volta ad ottenere l'indennità di accompagnamento non può ritenersi ricompresa in quella diretta al conseguimento di un beneficio diverso, quale la pensione di inabilità, senza che, in contrario, possa essere invocato il disposto dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., che consente al giudice di tener conto degli aggravamenti intervenuti in sede giudiziaria limitatamente al beneficio, previdenziale o assistenziale, originariamente richiesto. Né rileva che, in sede amministrativa, la parte non abbia
l'obbligo di indicare specificamente la prestazione assistenziale, trattandosi di principio incompatibile con la fase giudiziale, soggetta alle regole e alle formalità previste dal codice di rito e nella quale non può non sussistere un obbligo di indicazione specifica della prestazione richiesta”), ma anche per carenza della prodromica ed indispensabile domanda amministrativa di aggravamento.
L'opposizione riguardante i requisiti sanitari per l'assegno mensile di assistenza
(pretesa implicita nella domanda avente ad oggetto la pensione di inabilità: cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 13046 del 6 settembre 2003, secondo cui “la domanda amministrativa della pensione d'inabilità contiene implicitamente (anche) quella di attribuzione dell'assegno ordinario
d'invalidità, atteso che tra le due prestazioni intercorre un necessario rapporto di continenza, configurandosi l'assegno come un "minus" rispetto alla pensione. Ne consegue che nel giudizio diretto al ripristino della pensione di invalidità, ancorché revocata, il giudice, in presenza di un miglioramento delle condizioni di salute dell'assistito, deve riconoscere a quest'ultimo l'assegno di invalidità ove ne ricorrano i presupposti”), invece, merita di trovare parziale accoglimento, nei limiti di quanto
4 accertato dal c.t.u. e, quindi, con decorrenza da marzo 2025 fino al decesso del avvenuto Per_1 il 3 giugno 2025 (cfr. relazione integrativa del 2 ottobre 2025).
Assunte le superiori statuizioni, le spese di lite meritano senz'altro di essere integralmente compensate tra le parti, vista la fondatezza di una sola delle pretese controverse, peraltro con decorrenza successiva perfino all'opposizione.
La dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. depositata dal e dalla sua erede, Per_1 infine, impongono di porre definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate con CP_1 separato decreto.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto,
• dichiara che aveva i requisiti sanitari per l'assegno mensile di Persona_1 assistenza da marzo 2025 al 3 giugno 2025;
• dichiara inammissibile la domanda avente ad oggetto i requisiti sanitari per la pensione d'inabilità, l'indennità di accompagnamento ed i benefici ex art. 3, comma
3, L. 104/1992;
dispone l'integrale compensazione delle spese giudiziali;
pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto. CP_1
Così deciso il 10/12/2025
Il Giudice del Lavoro
BI LT
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