Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 20/03/2025, n. 1270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1270 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.6979/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6979/2021 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 CodiceFiscale_1 iciliato in Catania alla Via Padova n. 4 . RA IM dalla quale e rappresentata e difesa in virtu di procura in calce al ricorso
RICORRENTE E
, nata ad [...] il [...], C.F: Controparte_1 [...]
elettivamente domiciliata in Catania alla Via Caronda n. 207 presso C.F._2 vv. Roberta Barbagallo dalla quale e rappresentata e difesa in virtu di procura in calce alla memoria di costituzione RESISTENTE E P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbali e atti di causa
1986 del Comune di Palermo e che dall' no nate due figlie, entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, precisando che il Tribunale di Catania, con sentenza non definitiva n. 4128/2011, aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi. Pertanto, sul presupposto della definitiva assenza dell'affectio coniugalis, il ricorrente chiedeva la pronuncia di divorzio senza il riconoscimento in favore dell'ex moglie di una somma a titolo di assegno divorzile;
al riguardo, precisava di avere subito un peggioramento della propria condizione economica, avendo contratto numerosi finanziamenti per bisogni ed esigenze di cure mediche per patologie invalidanti. Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva la Controparte_1 quale non si opponeva alla pronuncia di divorzio ma co to dal ricorrente, precisando di versare in precarie condizioni economiche;
chiedeva, pertanto, il riconoscimento del diritto di ricevere dall'ex coniuge una somma a titolo di assegno divorzile.
2. In data 11 gennaio 2022, le parti erano comparse dinanzi al Giudice delegato dal Presidente del Tribunale che adottava i provvedimenti provvisori e urgenti. Espletata l'istruttoria, il G.I. rimetteva la causa al Collegio per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
3. Il ricorso e fondato e merita accoglimento per quanto di ragione. In via preliminare, occorre rilevare che, con sentenza non definitiva n. 2712/2022, il Tribunale di Salerno ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, rimettendo la causa sul ruolo per la prosecuzione dell'istruttoria; pertanto, occorre unicamente valutare le richieste delle parti in merito ai provvedimenti accessori e conseguenziali alla citata pronuncia. Provvedimenti accessori Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, va rilevato che, all'esito dell'udienza fissata per la comparizione dei coniugi, il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale ha disposto la riduzione a € 100,00 della somma dovuta per il mantenimento della moglie in ragione del peggioramento delle condizioni economiche del ricorrente. Si deve quindi passare all'esame puntuale delle specifiche determinazioni. Assegno divorzile Tanto premesso, occorre valutare la richiesta delle parti in merito all'assegno divorzile, essendosi il ricorrente opposto al suo riconoscimento in favore dell'ex coniuge deducendo un peggioramento della propria condizione economica e l'autosufficienza economica della stessa, mentre la resistente ha avanzato la relativa domanda con la richiesta di un aumento della misura disposta in sede di separazione. Al riguardo, il Tribunale condivide i principi espressi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con sentenza n. 18287, premessa la ricostruzione dell'evoluzione legislativa e giurisprudenziale in ordine al riconoscimento ed alla quantificazione dell'assegno divorzile, hanno evidenziato che l'art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970, nel testo vigente, impone al giudice di accertare l'esistenza e l'entita dello squilibrio determinato dal divorzio nelle condizioni di vita degli ex coniugi, anche avvalendosi di poteri officiosi, e di valutare l'inadeguatezza dei mezzi della parte richiedente alla luce di tutti gli indicatori contenuti nella norma citata, in posizione equiordinata, costituendo tali indicatori espressione del principio di solidarieta e di pari dignita dei coniugi. Il criterio dell'adeguatezza dei mezzi assume pertanto un contenuto prevalentemente perequativo – compensativo e la sua valutazione va effettuata in relazione al contributo fornito dal coniuge economicamente piu debole alla formazione del patrimonio comune e di quello dell'altra parte, anche con riferimento alle future potenzialita , considerando che tale contributo e frutto di decisioni comuni, adottate nel corso della vita familiare nell'assolvimento degli obblighi imposti dall'art. 143 c.c., ed e espressione dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilita su cui si fonda, ai sensi degli artt. 2 e 29 Cost., la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio. In particolare, le Sezioni Unite hanno precisato che il profilo assistenziale dell'assegno divorzile, valorizzato nelle piu recenti sentenze di legittimita in base al riferimento normativo all'adeguatezza dei mezzi ed alla capacita del coniuge richiedente di procurarseli, va calato nel contesto sociale della parte economicamente piu debole, determinato sia da condizioni strettamente individuali sia da situazioni che sono conseguenza della relazione coniugale, specie se di lunga durata e caratterizzata da uno squilibrio nella realizzazione personale e professionale fuori dal nucleo familiare. Pertanto, il criterio attributivo e quello determinativo vanno coniugati nel criterio assistenziale – compensativo, in base al quale l'adeguatezza dei mezzi va valutata non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva ma anche in relazione al contributo dato dal coniuge richiedente alla vita familiare e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi per una sola parte. Tale funzione equilibratrice dell'assegno non e pertanto finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita coniugale, bensì al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente piu debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale. Nel caso di specie, si evidenzia che, all'udienza presidenziale, parte ricorrente ha dichiarato di essere pensionato e di percepire circa € 1.560,00 al mese ma di dovere corrispondere € 650,00 per l'affitto di un'abitazione da circa 8 anni ed € 175,00 per un recupero forzoso, mentre la resistente ha dichiarato di percepire mensilmente € 286,00 a titolo di pensione di invalidità ed € 499,00 a titolo di reddito di cittadinanza con esonero dal lavoro a causa delle proprie condizioni di salute e di vivere in un immobile concessole in comodato d'uso dal fratello (cfr. dichiarazioni nel verbale di udienza dell'11 gennaio 2022). Inoltre, dalla documentazione reddituale depositata, risulta che il ricorrente percepisce una pensione di circa € 1.350,00 al mese al netto di alcune trattenute, ha percepito un reddito imponibile di € 27.350,00 nell'anno 2022 e di € 26.677,00 nell'anno 2021 e deve corrispondere un canone di locazione di € 900,00 mensili, diviso con altre tre persone in quote uguali, mentre, dal modello Isee prodotto, risulta che la resistente ha percepito un reddito complessivo di circa € 4.400,00 nell'anno 2022 e ha documentato di percepire la pensione di invalidita dichiarata (cfr. accertamenti in atti). Tanto premesso, in merito alla componente perequativa-compensativa dell'assegno divorzile, deve rilevarsi che, dalle prove testimoniali, è emerso che la resistente si è occupata della famiglia durante il matrimonio;
tuttavia non vi è alcun riscontro probatorio specifico che la stessa ha rinunciato al proprio lavoro per dedicarsi alla famiglia e per consentire al marito di fare carriera, né di avere ricevuto in costanza di matrimonio concrete e realistiche occasioni di lavoro e di non averle potute realizzare a causa della scelta di occuparsi in via esclusiva della cura della famiglia durante gli anni di convivenza matrimoniale (cfr. Cassazione civile sez. I - 05/05/2023, n. 11832 <Il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto in sé che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'articolo 5, comma 6, della legge 898 del 1970 - essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali.>> Cassazione civile sez. I - 20/04/2023, n. 10614
<L'assegno divorzile, nella sua componente compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del nesso causale tra l'accertata sperequazione fra i mezzi economici dei coniugi e il contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali. In assenza della prova di questo nesso causale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e versi in situazione di oggettiva impossibilità di procurarseli.>> Cassazione civile sez. I - 20/04/2023, n. 10614 << L'assegno divorzile deve essere adeguato anche a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali e reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia (nella specie, ha sottolineato che è illogico ritenere acclarato, in automatico, il contributo fornito dalla moglie, attraverso la gestione della casa, alla crescita professionale e patrimoniale del marito>>). Pertanto, è da escludere il riconoscimento della suddetta componente in mancanza di un riscontro degli elementi sopra evidenziati. Deve invece riconoscersi la componente assistenziale dell'assegno divorzile, considerata la sproporzione economica-reddituale esistente tra gli ex coniugi e l'effettiva inadeguatezza delle risorse economiche della resistente quale risulta dalla documentazione depositata, tenuto conto che la stessa percepisce allo stato sussidi statali anche per una riconosciuta invalidità (cfr. Cassazione civile sez. I - 28/02/2022, n. 6529 <Ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile, l'ex coniuge deve produrre tutta la documentazione, soprattutto fiscale, necessaria a dimostrare l'inadeguatezza dei suoi redditi, atteso che l'assenza di dimostrazione circa la sua condizione economico-reddituale preclude in radice al giudice di merito di valutare l'esistenza di una sproporzione economico-reddituale tra gli ex coniugi mancando uno dei due termini di raffronto.>>). Pertanto, in considerazione delle considerazioni che precedono, del riconoscimento della sola componente assistenziale e dell'impossibilita di tenere in considerazione il tenore di vita goduto durante il matrimonio nella determinazione del quantum dell'assegno divorzile, il Tribunale ritiene equo disporre l'obbligo di di corrispondere a , Parte_1 Controparte_1 entro il giorno 5 di og a di € 100,00, oltre secondo gli indici ISTAT, a titolo di assegno divorzile. Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede: A) dispone l'obbligo di di corrispondere a , Parte_1 Controparte_1 entro il giorno 5 di ogn di € 100,00, oltre secondo gli indici ISTAT, a titolo di assegno divorzile;
B) dichiara integralmente compensate le spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 17 marzo 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi