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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 11/12/2025, n. 2667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2667 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
IA AN Presidente rel.
FA LL UD
Veronica Zanin UD ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 14772/2025 avente ad oggetto:
Separazione consensuale e divorzio congiunto promossa da:
C.F. ) nato il [...] a [...], difeso Parte_1 C.F._1
e patrocinato dall'avv. LANZA BARBARA MARIA e dall'avv. CUCCHETTO ALESSIA
e
(C.F. ) nata il [...] a [...] Controparte_1 C.F._2
D'ARTICO (VE), difesa e patrocinata dall'avv. SQUIZZATO FABIOLA
- PARTI RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
Conclusioni del PM: “visto, nulla si oppone”
Conclusioni delle parti: note scritte depositate in 5.12.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti, con ricorso ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c, da loro personalmente sottoscritto, hanno chiesto che sia pronunciata sentenza di separazione personale, alle condizioni da loro concordate e riportate nel dettaglio nel ricorso, e, susseguentemente la sentenza di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, esplicitando le condizioni di divorzio già concordate. Ora, a fronte di un ricorso di tale contenuto occorre stabilire, in via preliminare, se sia ammesso il cumulo della domanda di separazione e di quella di divorzio nei ricorsi congiunti, sulla base della disciplina ad essi riservata dal d. lgs. 149/2022.
La questione, come è noto, è estremamente controversa tanto da essere stata oggetto di un recente rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c. deciso con sentenza n.
28727/2023 nel senso dell'ammissibilità del cumulo delle domande anche nei procedimenti congiunti.
Val la pena aggiungere poi che non costituisce un ostacolo al cumulo di domande di separazione e divorzio nei ricorsi congiunti la mancanza di una disciplina dell'iter da seguire dopo la pronuncia della separazione perché tale incertezza caratterizza anche i procedimenti contenziosi in cui siano cumulate le medesime domande.
Essa peraltro è già stata risolta, con riguardo a questi ultimi, in via interpretativa ritenendo che occorra procedere all'adozione di una sentenza, necessariamente parziale, di omologa della separazione e di una contestuale ordinanza di rimessione sul ruolo per la prosecuzione della fase divorzile davanti al giudice relatore in una udienza da tenersi a distanza di almeno sei mesi dalla omologa della separazione, al fine di rendere procedibile la domanda di divorzio.
Il medesimo iter può essere seguito nei procedimenti su ricorso congiunto in cui siano proposte sia la domanda di separazione che quella di divorzio.
Venendo ora a valutare il merito del ricorso con riguardo alla domanda di separazione le condizioni oggetto del ricorso risultano eque e non contrastano con norme imperative.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, sezione prima civile, non definitivamente pronunciando, così dispone:
1. Omologa la separazione consensuale dei coniugi sopra indicati alle condizioni di cui al ricorso depositato il 30/10/2025 e alle note sostitutive d'udienza depositate il 5/12/2025, dando atto degli ulteriori accordi, esulanti dalla soluzione della crisi coniugale, raggiunti dai medesimi.
2. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, al passaggio in giudicato della sentenza, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R.
396/2000, all'ufficiale di stato civile del Comune di FIESSO D'ARTICO (VE) (Anno 1993, Parte
II, Serie A, n. 14).
3. Provvede come da separata ordinanza sull'ulteriore corso del giudizio
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio dell'11.12.2025
La Presidente rel.
IA AN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
IA AN Presidente rel.
FA LL UD
Veronica Zanin UD ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 14772/2025 avente ad oggetto:
Separazione consensuale e divorzio congiunto promossa da:
C.F. ) nato il [...] a [...], difeso Parte_1 C.F._1
e patrocinato dall'avv. LANZA BARBARA MARIA e dall'avv. CUCCHETTO ALESSIA
e
(C.F. ) nata il [...] a [...] Controparte_1 C.F._2
D'ARTICO (VE), difesa e patrocinata dall'avv. SQUIZZATO FABIOLA
- PARTI RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
Conclusioni del PM: “visto, nulla si oppone”
Conclusioni delle parti: note scritte depositate in 5.12.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti, con ricorso ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c, da loro personalmente sottoscritto, hanno chiesto che sia pronunciata sentenza di separazione personale, alle condizioni da loro concordate e riportate nel dettaglio nel ricorso, e, susseguentemente la sentenza di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, esplicitando le condizioni di divorzio già concordate. Ora, a fronte di un ricorso di tale contenuto occorre stabilire, in via preliminare, se sia ammesso il cumulo della domanda di separazione e di quella di divorzio nei ricorsi congiunti, sulla base della disciplina ad essi riservata dal d. lgs. 149/2022.
La questione, come è noto, è estremamente controversa tanto da essere stata oggetto di un recente rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c. deciso con sentenza n.
28727/2023 nel senso dell'ammissibilità del cumulo delle domande anche nei procedimenti congiunti.
Val la pena aggiungere poi che non costituisce un ostacolo al cumulo di domande di separazione e divorzio nei ricorsi congiunti la mancanza di una disciplina dell'iter da seguire dopo la pronuncia della separazione perché tale incertezza caratterizza anche i procedimenti contenziosi in cui siano cumulate le medesime domande.
Essa peraltro è già stata risolta, con riguardo a questi ultimi, in via interpretativa ritenendo che occorra procedere all'adozione di una sentenza, necessariamente parziale, di omologa della separazione e di una contestuale ordinanza di rimessione sul ruolo per la prosecuzione della fase divorzile davanti al giudice relatore in una udienza da tenersi a distanza di almeno sei mesi dalla omologa della separazione, al fine di rendere procedibile la domanda di divorzio.
Il medesimo iter può essere seguito nei procedimenti su ricorso congiunto in cui siano proposte sia la domanda di separazione che quella di divorzio.
Venendo ora a valutare il merito del ricorso con riguardo alla domanda di separazione le condizioni oggetto del ricorso risultano eque e non contrastano con norme imperative.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, sezione prima civile, non definitivamente pronunciando, così dispone:
1. Omologa la separazione consensuale dei coniugi sopra indicati alle condizioni di cui al ricorso depositato il 30/10/2025 e alle note sostitutive d'udienza depositate il 5/12/2025, dando atto degli ulteriori accordi, esulanti dalla soluzione della crisi coniugale, raggiunti dai medesimi.
2. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, al passaggio in giudicato della sentenza, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R.
396/2000, all'ufficiale di stato civile del Comune di FIESSO D'ARTICO (VE) (Anno 1993, Parte
II, Serie A, n. 14).
3. Provvede come da separata ordinanza sull'ulteriore corso del giudizio
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio dell'11.12.2025
La Presidente rel.
IA AN